Articolo 15 della Legge 10 aprile 1951, n. 287
Articolo 16Articolo 16
Versione
22 maggio 1951
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Versione
21 marzo 1998
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Versione
4 luglio 1998
Art. 15. (Accertamenti della Commissione comunale).

Gli elenchi sono dalla Commissione comunale compilati e integrati con la iscrizione di ufficio di tutti coloro che risultano essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, non piu' tardi dei trenta giorni successivi allo scadere del termine di sessanta giorni stabilito nell'articolo precedente.
Durante detto termine la Commissione comunale accerta per ognuno degli iscritti il concorso delle condizioni richieste per la iscrizione, operando le necessarie modificazioni.
Gli elenchi completi sono trasmessi dal sindaco al presidente del tribunale del mandamento nella cui circoscrizione il Comune e' compreso, entro i primi dieci giorni del mese successivo al loro completamento. (13) ((13a)) ---------------- AGGIORNAMENTO (13) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che il presente decreto diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 . ---------------- AGGIORNAMENTO (13a) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che le modifiche da esso apportate diventano efficaci a decorrere dal 2 giugno 1999.
Entrata in vigore il 4 luglio 1998
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