Articolo 13 della Legge 10 aprile 1951, n. 287
Articolo 12Articolo 14
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22 maggio 1951
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21 marzo 1998
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4 luglio 1998
Art. 13. (Formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari).

In ogni Comune della Repubblica sono formati, a cura di una Commissione composta del sindaco o di un suo rappresentante e di due consiglieri comunali, due distinti elenchi dei cittadini residenti nel territorio del Comune in possesso dei requisiti indicati rispettivamente negli articoli 9 e 10 della presente legge per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle Corti di assise e nelle Corti d'assise di appello.
Qualora l'Amministrazione comunale sia scolta, gli elenchi sono formati da una Commissione composta del commissario governativo o di un suo delegato e di due cittadini nominati dal presidente del tribunale. (13) ((13a)) ---------------- AGGIORNAMENTO (13) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che il presente decreto diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 . ---------------- AGGIORNAMENTO (13a) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che le modifiche da esso apportate diventano efficaci a decorrere dal 2 giugno 1999.
Entrata in vigore il 4 luglio 1998
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