Sentenza 27 settembre 1999
Massime • 1
L'unicità del disegno criminoso costituente l'indispensabile condizione per la configurabilità della continuazione richiede che le condotte integrativi delle diverse violazioni siano state deliberate, almeno nelle loro componenti essenziali, sin da quando è stato commesso il primo reato. Ne consegue che non è sufficiente il generico programma dell'organizzazione criminale di commettere omicidi per ritenere la continuazione tra i reati di cui agli artt. 416 bis e 575 cod. pen. se non è provato che i predetti delitti erano presenti nella mente dell'agente nelle sue linee essenziali sin dal momento in cui venne posto in essere il reato associativo. (Nella specie, l'omicidio era stato commesso, a seguito di uno "sgarro"; tale elemento, secondo la Corte, non appare illogico per ritenere non provato, che l'omicidio fosse stato programmato sin dal momento della costituzione del vincolo associativo).
Commentario • 1
- 1. Le associazioni di tipo mafioso: Strutture e sovrastrutture interne ed esterneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 8 aprile 2023
Indice: 1. Inquadramento 2.1. Il dato normativo 2.2. Metodo mafioso 2.3. Specialità dell'associazione di tipo mafioso rispetto alla comune associazione per delinquere 2.4. Continuazione tra partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso e reati-fine 3. Coesistenza di fenomeni associativi: principi fondamentali 4. Super-associazioni di 'ndrangheta: similitudini e differenze con la cupola di cosa nostra 5. Cartelli di camorra: forme organizzative in funzione delle attività di narcotraffico 6.1 Ricadute organizzative delle attività di narcotraffico sulle strutture della sacra corona unita 6.2 (Segue) ... rassegnate (come nella 'ndrangheta) in evidenze documentali 7. Narcotraffico ed …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/09/1999, n. 2960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2960 |
| Data del deposito : | 27 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luigi D'Asaro Presidente del 27/9/1999
1. Dott. Ugo Goffredo Candela Consigliere SENTENZA
2. Dott. Adolfo Di Virginio Consigliere N. 2960
3. Dott. Adalberto Albamonte Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Eugenio Amari Consigliere N. 14758/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RA CO, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 17.2.1999 Letti gli atti processuali e l'ordinanza impugnata;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Eugenio Amari;
Udito il P.G., in persona del Dott. Giuseppe Veneziano, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
Osserva in fatto e diritto
Nei confronti di CO RA sono state emesse due ordinanze applicative della misura della custodia cautelare in carcere. Una prima ordinanza è stata pronunziata il 23/2/1996 dal G.I.P. del Tribunale di Palermo per il delitto di cui all'art. 416 bis commi 1^, 4^ e 6^ c.p. (partecipazione all'associazione mafiosa "Cosa Nostra" contestata fino alla data" dell'ordinanza). Una seconda ordinanza è stata disposta dal G.I.P. del Tribunale di Palermo in data 22/5/1998 per il delitto di cui agli artt. 110, 575, 577 1^ comma n. 3) c.p., con l'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91 (omicidio di PE GI, commesso il 25/5/1995) ed i connessi reati previsti dagli artt. 61 n. 2 c.p., 10 e 14 legge n. 497/74, 61 n. 2 c.p., 12 e 14 L. n. 497/74, 61 n. 2 c.p., 22 commi 1^ e 2^ legge n. 110/75. In data 13/7/1996 è stato disposto il rinvio a giudizio per il primo reato. La difesa dell'RA, con istanza formulata all'udienza preliminare del 17/12/1998, deduceva l'esistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 297 comma 3^ c.p.p. e chiesto di dichiarare l'inefficacia della misura della custodia cautelare disposta con provvedimento del 22/5/1998. La predetta istanza veniva respinta dal G.I.P. del Tribunale di Palermo, che, con ordinanza emessa nella medesima udienza preliminare, escludeva che, relativamente al reato di omicidio, il compendio indiziario avesse acquistato le necessarie connotazioni di gravità anteriormente al rinvio a giudizio disposto per il reato associativo. Avverso il provvedimento del G.I.P. il difensore dell'RA proponeva appello davanti al Tribunale, sostenendo che i reati contestati all'imputato con l'ordinanza del 22/5/1998 erano connessi con il reato associativo ed erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per quest'ultimo reato.
Il Tribunale, peraltro, con ordinanza in data 17.2.1999 riteneva che V appello non poteva trovare accoglimento perché non ricorrevano i presupposti cui era subordinata l'applicabilità della disciplina prevista dall'art. 297 comma 3^ c.p.p.. Invero, dalla semplice lettura dell'ordinanza del 22.5.1998 e dei verbali acquisiti si desumeva che gli elementi di convincimento raccolti anteriormente al 13/7/1996 non erano assolutamente sufficienti ad integrare il presupposto probatorio richiesto dall'art. 273 c.p.p. per l'adozione della misura coercitiva. Infatti le propalazioni de relato compiute negli interrogatori del 1^ luglio, dell'8 settembre, del 4 ottobre e del 21 novembre 1995 dal collaboratore di giustizia Di LI LE (il quale aveva affermato di avere appreso dal proprio cognato che l'omicidio di PE GI era stato eseguito da RA OL su mandato di UC SA) e le dichiarazioni di natura essenzialmente analoga rese in data 7.5.1996 da ER AN (il quale aveva precisato che il UC aveva riferito all'RA che il Di LI aveva intuito che ad uccidere il PE era stato lo stesso RA, ed esplicitava che quest'ultimo si era mostrato preoccupato) non consentivano di affermare, con elevato grado di probabilità, il concorso dell'RA nell'omicidio.
Doveva altresì rilevarsi che difettava il necessario presupposto della connessione qualificata tra i fatti che avevano formato oggetto dei due provvedimenti coercitivi. Gli elementi di convincimento raccolti non consentivano di affermare che nel momento in cui si era perfezionata (con la realizzazione di un significativo contributo operativo in favore dell'illecito sodalizio) la condotta associativa contestata con il provvedimento coercitivo del 23/2/1996, l'RA avesse previsto e deliberato la commissione dello specifico episodio criminoso che formava oggetto dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere del 22/5/1998.
Osservava altresì il Tribunale che il generico programma di commettere altri delitti, laddove non risulti essersi concretizzato nella progettazione ab origine di una serie ben individuata di illecitì già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali, era inidoneo a dare vita al disegno criminoso richiesto dall'art. 81 cpv. c.p.. La circostanza che l'omicidio fosse uno dei delitti tipicamente perpetrati dagli aderenti all'associazione non implicava la configurabilità di un medesimo disegno criminoso, comportando semplicemente la possibilità di includere il reato di cui all'art. 575 c.p. nell'indeterminato accordo programmatico proprio dell'organizzazione mafiosa.
Era rimasta dunque indimostrata la presenza di un medesimo disegno criminoso che consentisse di unificare sotto il vincolo della continuazione il reato associativo cui atteneva la prima ordinanza ed i delitti che formavano oggetto del secondo provvedimento restrittivo della libertà personale.
Rilevava, inoltre, il Tribunale che tra i reati cui attenevano rispettivamente le due ordinanze non era neppure ravvisabile una situazione di connessione teleologica in senso stretto. Questa, disciplinata dall'art. art. 61 n. 2 prima ipotesi c.p., esprimeva una situazione psicologica caratterizzata da un unico intenso processo finalistico, nel quale erano consapevolmente inseriti il reato-mezzo ed il reato-fine, e richiedeva dunque la unità del processo volitivo.
Una complessiva valutazione degli elementi di convincimento raccolti non consentiva di affermare la presenza di un siffatto coefficiente soggettivo, che non poteva certamente considerarsi insito nella circostanza aggravante prevista dall'art. 7 comma 1^ l. n. 203 del 1991, ritenuta configurabile riguardo al reato di omicidio. In proposito, andava infatti osservato che la prima delle due distinte ipotesi contemplate dall'art. 7 l. cit., e precisamente quella del "metodo mafioso", aveva carattere meramente oggettivo, incentrandosi sul fatto di avvalersi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne derivava.
La configurabilità della suddetta circostanza non implicava, dunque, la sussistenza di un unico processo finalistico nel quale fossero consapevolmente inseriti il reato-mezzo ed il reato-fine. Doveva inoltre rilevarsi che la seconda ipotesi delineata dall'art. 7, e precisamente quella dell'"agevolazione mafiosa", pur rivestendo carattere soggettivo, non si identificava con la circostanza aggravante del nesso teleologico, essendo ravvisabile anche nelle ipotesi in cui la condotta dell'agente tendeva semplicemente ad agevolare l'attività della struttura criminale e non era funzionale alla partecipazione del medesimo soggetto all'illecito sodalizio.
Nel caso di specie, non vi era prova che l'RA avesse eseguito l'omicidio del PE al fine di prendere parte all'associazione mafiosa;
andava anzi osservato che il UC, nell'interrogatorio del 10/7/1997, aveva chiarito che l'RA gli chiese l'autorizzazione a commettere l'omicidio dopo avere ricevuto uno "sgarro" da parte del PE. Doveva pertanto riconoscersi che sulla base degli elementi probatori acquisiti non era rimasto accertato che l'omicidio avesse rappresentato per il soggetto il reato-mezzo rispetto al reato-fine consistente nella sua adesione al sodalizio criminoso.
Il concorso formale non era poi certamente riscontrabile non essendo unica la condotta costitutiva dei reati.
Il Tribunale rigettava, pertanto, l'appello.
2. Propone ricorso per cassazione l'RA denunciando la violazione dell'art. 297 3^ comma c.p.p. e la manifesta illogicità della motivazione.
Deduce il ricorrente l'esistenza di tutti i presupposti di cui all'art. 297 comma 3 c.p.p. per essere scarcerato per la sussistenza di "un quadro indiziario" idoneo a determinare l'adozione del provvedimento custodiale per l'omicidio di PE GI in data tale da legittimare la retrodatazione dell'inizio della custodia. Evidenzia al riguardo che le dichiarazioni del collaborante Di LI LE erano state già raccolte dal P.M. negli interrogatori del 1^ luglio 1995, dell'8 settembre 1995 e del 21 novembre 1995. A tali dichiarazioni si erano aggiunte le altre del collaborante ER AN rese negli interrogatori del 7 maggio 1996 (prima del 13 luglio 1996, data del decreto che disponeva il giudizio nel procedimento per il reato associativo). Le dichiarazioni suddette offrivano un quadro idoneo a dare una palese connotazione storica dei fatti che formavano oggetto del procedimento per omicidio a suo carico e, conseguentemente, a legittimare l'applicazione della invocata norma di cui all'art. 297 comma 3.
Il Tribunale aveva inoltre negato la sussistenza della "connessione qualificata tra i fatti che avevano formato oggetto dei due provvedimenti coercitivi". Ma anche per questo verso l'ordinanza impugnata aveva violato la norma di cui all'art. 297 sopra indicata con motivazione illogica e contraddittoria, tale da integrare il vizio logico sopra denunciato. Infatti dagli atti emergeva in modo sicuro la connessione dei procedimenti ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. b) e c), trattandosi di reati commessi gli uni per eseguire gli altri.
Infatti il primo provvedimento riguardava il reato di associazione mafiosa finalizzata alla commissione di più reati (estorsioni, rapine etc.) e specificamente omicidi ed il secondo riguardava il reato di omicidio e reati satelliti, realizzato in un contesto sicuramente riconducibile all'associazione mafiosa, così come d'altro verso era dimostrato dall'intervenuta contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/91. Dalle stesse contestazioni contenute in entrambi i provvedimenti coercitivi, risultava in modo palese la sussistenza della connessione per continuazione tra i due reati e la stessa connessione teleologica tra i reati associativo e l'omicidio, che del primo costituiva la realizzazione dello specifico programma. Tale conclusione era evidenziata dalle dichiarazioni rese dai collaboranti Di LI LE e ER AN che avevano usato termini, riguardo all'omicidio del PE, quale "autorizzazione" o "sgarro", che si riferivano sicuramente al vincolo sociale malavitoso di reciproco consenso e assistenza.
Il Tribunale aveva poi omesso di valutare che il dato cronologico che connotava i due diversi reati era il medesimo e che l'omicidio PE era stato commesso quando l'associazione era attiva e che proprio nel contesto di questa (per assunto dell'accusa) erano intervenute quelle autorizzazioni che avevano determinato la possibilità concreta che il detto omicidio venisse consumato. Doveva in particolare evidenziarsi che l'adesione dell'RA al programma associativo, che nel reato di cui all'art. 416 bis è adesione a tutta sua struttura "di reato permanente", mal si adattava alla conclusione del Tribunale che aveva considerato questo reato "istantaneo", tanto da concludere nel senso che "la continuazione criminosa richiede una connessione psicologica tra le diverse violazioni, le quali devono costituire la proiezione di un unico atteggiamento antidoveroso iniziale". Era vero semmai tutto l'opposto, così come affermato dal più recente indirizzo interpretativo, che aveva riconosciuto la configurabilità della continuazione tra il delitto associativo ed i singoli reati attuativi del generico piano delinquenziale.
Il ricorrente conclude, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Il ricorso non è fondato.
Ai fini della non applicabilità dell'art. 297 3^ comma c.p.p., per "fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio" devono intendersi quelli per cui non sono stati ancora acquisiti, al momento della chiusura delle indagini in ordine ad altro reato contemplato in una precedente ordinanza cautelare e legato da qualificata connessione, gravi indizi di colpevolezza. Al riguardo il Tribunale ha ritenuto che il compendio indiziario posto alla base della misura coercitiva applicata con l'ordinanza del 22/5/1998 si era formato prevalentemente in epoca successiva al rinvio a giudizio disposto con il decreto del 13/7/1996 dal G.I.P. per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. Essenziale era stato, infatti, l'apporto probatorio offerto dalle dichiarazioni rese in data 10/7/1997 da UC SA, il quale aveva affermato che l'omicidio era stato commesso dall'RA. La contraria conclusione cui perviene il ricorrente, secondo cui le dichiarazioni del Di LI e dallo ER già offrivano, indipendentemente da quelle successivamente rese dal UC, "un quadro idoneo a dare una palese connotazione storica dei fatti che formavano oggetto del procedimento per omicidio a suo carico", trascura di considerare che per l'applicazione di una misura cautelare non è sufficiente che gli inquirenti abbiano acquisito la notizia storica del fatto integrante reato ma è necessaria la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. D'altra parte, la valutazione del Tribunale secondo cui solo con l'apporto probatorio delle dichiarazioni rese dal UC dopo il rinvio a giudizio dell'RA per il delitto di cui all'art.416 bis c.p. il quadro indiziario a carico del ricorrente aveva assunto il connotato della gravità, integra una valutazione di merito esente da errori logico-giuridici e quindi insindacabile in sede di legittimità.
A conclusioni non dissimili deve pervenirsi per quanto concerne l'esclusione da parte del Tribunale di un rapporto di connessione qualificata tra i reati di cui agli artt. 416 bis e 575 c.p. attribuiti all'RA.
Giova al riguardo rammentare che l'unicità del disegno criminoso costituente l'indispensabile condizione per la configurabilità della continuazione richiede che le condotte integratici delle diverse violazioni siano state deliberate, almeno nelle loro componenti essenziali, sin da quando è stato commesso il primo reato. Non è quindi sufficiente il generico programma dell'organizzazione criminale di commettere omicidi per ritenere la continuazione tra i reati di cui agli artt. 416 bis e 575 c.p. se non è provato che i predetti delitti erano presenti nella mente dell'agente nelle sue linee essenziali sin dal momento in cui venne posto in essere il reato associativo. Nella specie, il fatto che l'omicidio del PE venne commesso, come riferito dal UC, a seguito di uno "sgarro" da parte del primo, è un elemento non illogico per ritenere allo stato non provato, come evidenziato dal Tribunale, che esso fosse stato programmato sin dal momento della costituzione del vincolo associativo. Coerentemente il giudice di merito ha quindi ritenuto non dimostrato, ai limitati fini e sulla base delle risultanze di questo procedimento incidentale, sia il vincolo della continuazione tra i due reati sia la loro connessione teleologica (art. 61 n. 2 c.p.), non rilevando in contrario che l'omicidio era stato commesso quando l'associazione era attiva e che finalità di quest'ultima era l'attuazione di un generico programma delinquenziale.
Inconferenti sono poi le deduzioni del ricorrente sulla configurabilità del nesso della continuazione tra delitto di associazione mafiosa e delitti programmati, non negata in astratto dal Tribunale ma solo ritenuta non dimostrata nel caso in esame. Il medesimo giudice ha infine indicato con motivazione esauriente, oggetto solo di generica censura da parte del ricorrente, le ragioni per cui la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/1991 non comportava automaticamente la sussistenza del nesso teleologico tra i reati.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 1 ter disp. att. C.P.P..
Così deciso in Roma, il 27 settembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 1999