Articolo 17 della Legge 10 aprile 1951, n. 287
Articolo 16Articolo 18
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22 maggio 1951
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21 marzo 1998
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4 luglio 1998
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28 febbraio 2014
Art. 17. (Pubblicazione degli elenchi e reclami).

Gli elenchi compilati dalla Commissione mandamentale sono sottoscritti dal presidente del tribunale e resi noti non piu' tardi del 15 del mese successivo alla chiusura delle operazioni prevedute nell'articolo precedente in ogni Comune per la parte che lo riguarda mediante affissione, per dieci giorni, nell'albo pretorio e pubblico manifesto. (13) ((13a))
Ogni cittadino di eta' maggiore puo' presentare reclamo contro le omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni entro il termine di 15 giorni dall'affissione nell'albo pretorio.
Il reclamo, in carta esente da bollo, e' presentato nella cancelleria della tribunale. (13) ((13a)) ---------------- AGGIORNAMENTO (13) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che il presente decreto diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 . ---------------- AGGIORNAMENTO (13a) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che le modifiche da esso apportate diventano efficaci a decorrere dal 2 giugno 1999.
Entrata in vigore il 28 febbraio 2014
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