Articolo 16 della Legge 10 aprile 1951, n. 287
Articolo 15Articolo 17
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22 maggio 1951
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21 marzo 1998
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4 luglio 1998
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28 febbraio 2014
Art. 16. (Formazione della Commissione mandamentale
e operazioni ad essa demandate).

Entro la seconda meta' del mese in cui ha ricevuto gli elenchi, il presidente del tribunale convoca nel capoluogo del mandamento una Commissione da lui presieduta e formata, da tutti i sindaci dei Comuni del mandamento stesso o da consiglieri da loro delegati.
Qualora le rappresentanze comunali di uno o piu' Comuni del mandamento siano disciolte, intervengono alle riunioni i rispettivi commissari governativi o loro delegati. (13) ((13a))
La Commissione mandamentale, assunte le opportune informazioni, accerta per ognuna delle persone comprese negli elenchi il concorso delle condizioni richieste per l'assunzione dell'ufficio di giudice popolare, e compila nei trenta giorni successivi alla convocazione:
a) l'elenco di tutte le persone del mandamento, che hanno i requisiti per assumere l'ufficio di giudice popolare nelle Corti di assise;
b) l'elenco di tutte le persone del mandamento, che hanno i requisiti per assumere l'ufficio di giudice popolare nelle Corti di assise di appello.
---------------- AGGIORNAMENTO (13) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che il presente decreto diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 . ---------------- AGGIORNAMENTO (13a) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che le modifiche da esso apportate diventano efficaci a decorrere dal 2 giugno 1999.
Entrata in vigore il 28 febbraio 2014
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