Articolo 9 della Legge 10 aprile 1951, n. 287
Articolo 6 bisArticolo 8
Versione
22 maggio 1951
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Versione
25 agosto 2024
Art. 9. (Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise).

I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) eta' non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni; ((19))
d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.
------------ AGGIORNAMENTO (19)
La L. 9 agosto 2024, n. 114 , ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che la lettera c) del presente articolo "si interpreta nel senso che il requisito dell'eta' non superiore ai 65 anni deve essere riferito esclusivamente al momento in cui il giudice popolare viene chiamato a prestare servizio nel collegio ai sensi dell'articolo 25 della medesima legge".
Entrata in vigore il 25 agosto 2024
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