Sentenza 18 dicembre 1998
Massime • 1
Agli effetti di quanto previsto dall'art.297, comma 3, c.p.p., fra reato associativo e singoli reati fine non è ravvisabile un vincolo rilevante ai fini della continuazione e meno ancora della connessione teleologica, posto che, normalmente, al momento della costituzione della associazione, i reati fine sono previsti solo in via generica. Tale vincolo potrà ritenersi sussistente soltanto nella eccezionale ipotesi in cui risulti che fin dalla costituzione del sodalizio criminoso o dalla adesione ad esso, un determinato soggetto, nell'ambito del generico programma criminoso, abbia già individuato uno o più specifici fatti di reato, da lui poi effettivamente commessi. (Fattispecie in tema di associazione di stampo mafioso in ordine alla quale si deduceva, agli effetti cautelari, una sorta di "presunzione di continuazione" rispetto ai reati fine).
Commentario • 1
- 1. Le associazioni di tipo mafioso: Strutture e sovrastrutture interne ed esterneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 8 aprile 2023
Indice: 1. Inquadramento 2.1. Il dato normativo 2.2. Metodo mafioso 2.3. Specialità dell'associazione di tipo mafioso rispetto alla comune associazione per delinquere 2.4. Continuazione tra partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso e reati-fine 3. Coesistenza di fenomeni associativi: principi fondamentali 4. Super-associazioni di 'ndrangheta: similitudini e differenze con la cupola di cosa nostra 5. Cartelli di camorra: forme organizzative in funzione delle attività di narcotraffico 6.1 Ricadute organizzative delle attività di narcotraffico sulle strutture della sacra corona unita 6.2 (Segue) ... rassegnate (come nella 'ndrangheta) in evidenze documentali 7. Narcotraffico ed …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/12/1998, n. 6530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6530 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI TORQUATO Presidente del 18.12.1998
1.Dott. ROSSI BRUNO Consigliere SENTENZA
2.Dott. CAMPO STEFANO " N.6530
3.Dott. CANZIO GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DUBOLINO PIETRO " N.31441/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AG VI n. il 22.06.1957
avverso ordinanza del 17.04.1998 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI sentita la relazione fatta dal Consigliere DUBOLINO PIETRO sentite le conclusioni del P.G. Dr. A. Siniscalchi, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, nonché quelle dell'avv. M. Lauro di Roma, in sostituzione dell'avv. Massimo Biffa, difensore del ricorrente, il quale ha insistito per l'accoglimento. OSSERVA LA CORTEIn fatto
Con l'impugnata ordinanza il tribunale di Napoli, adito ai sensi dell'art.310 c.p.p., in parziale riforma di ordinanza del G.I.P. con la quale era stata respinta la richiesta di AG ZO, volta ad ottenere la cessazione della custodia cautelare in carcere per intervenuta decorrenza dei termini di fase, accolse detta richiesta limitatamente al reato di cui all'art.416 bis cod. pen., confermando, invece, la decisione negativa con riguardo ed altri reati (in particolare estorsioni) pure addebitati allo AG, relativamente ai quali non ritenne applicabile l'invocata disciplina di cui all'art.297, comma 3, c.p.p. Avverso detta ordinanza ha proposto la difesa dello AG, denunciando l'erroneità della ritenuta inapplicabilità di detta disciplina ai reati di estorsione, cui si riferiva il provvedimento cautelare relativamente al quale era stato escluso che fosse decorso il termine di fase, sull'assunto, in sintesi:
1)che, contrariamente a quanto sostenuto dal tribunale, i gravi indizi di colpevolezza relativi ai fatti di estorsione sarebbero stati, desumibili dagli atti, come richiesto dall'art.297 comma 3, c.p.p., prima del rinvio a giudizio avvenuto l'8 novembre 1996, sulla base delle già acquisite dichiarazioni accusatorie di un "collaborante", rispetto alle quali l'assunzione delle dichiarazioni delle persone offese, avvenuta solo nel gennaio 1997 - collocazione cronologica, questa, cui il tribunale aveva fatto leva a sostegno della propria decisione sul punto - rilevava soltanto come acquisizione di elementi individualizzanti di riscontro, non necessari in sede cautelare;
2)che non si sarebbe potuto escludere, come invece aveva fatto il tribunale, il vincolo della continuazione fra il reato associativo ed i reati - fine di estorsione, sulla base dell'asserita assenza di elementi positivamente dimostrativi dell'esistenza di detto vincolo, atteso che in sede cautelare, ai fini di cui all'art.297, comma 3, c.p.p., altro non si potrebbe chiedere se non la mera "astratta"
sussistenza della continuazione e, quindi, la "possibile compatibilità" di essa con il reato associativo, nei limiti già indicati dalla giurisprudenza oggi prevalente.
Dette argomentazioni sono state riprese ed ulteriormente illustrate in note di udienza, con le quali si è anche segnalato:
a)che, analogamente a quanto verificatosi con riguardo alla posizione di altro imputato, per cui si era deciso in senso difforme da quello seguito nell'ordinanza impugnata, l'originario rinvio a giudizio dell'8 novembre 1996 doveva ritenersi superato da quello del 4 aprile 1998, disposto a seguito delle declaratoria di incompetenza per territorio da parte della corte d'assise di Napoli in favore di quella di S.Maria Capua Vetere, con conseguente restituzione degli atti al pubblico ministero, il quale aveva poi chiesto ed ottenuto, appunto in data 4 aprile 1998, il nuovo rinvio a giudizio davanti al giudice indicato come competente;
b)che tre reato associativo e reati - fine di estorsione sarebbe stato configurabile il nesso teleologico, anch'esso indicato nell'art. 297, comma 3, come elemento legittimante l'applicazione della disciplina ivi prevista.
In diritto
Il ricorso è infondato.
Anzitutto, per quanto concerne la pretesa desumibilità degli atti, anteriormente al primo rinvio a giudizio in data 8 novembre 1996, dei gravi indizi di colpevolezza posti a base della seconda ordinanza applicativa di custodia cautelare, relativa ai fatti di estorsione, rileva la Corte che trattasi di assunto meramente fattuale, non verificabile in questa sede, in cui lo scrutinio di legittimità può investire soltanto (quanto emerge dal "testo del provvedimento impugnato" (art.606, comma 1, lett.E. c.p.p.), mentre, per quanto si afferma nel ricorso, le dichiarazioni pretesamente esaustive del "collaborante" De SI sarebbero riportate nell'ordinanza impositiva della misura cautelare (di cui la Corte non ha conoscenza ne' disponibilità). Nè, d'altra parte, si rappresenta, nel ricorso, che, sul punto, sia stata specificamente attirata l'attenzione del giudice d'appello ex art.310 c.p.p., sì da porre eventualmente quest'ultimo in dovere di fornire adeguata ed altrettanto specifica risposta. A ciò aggiungasi che, comunque, anche assumendo per valido quanto indicato nel ricorso a proposito del contenuto delle dichiarazioni del "collaborante" circa i fatti estorsione attribuiti a AG, ciò non varrebbe, di per sè, a dimostrare l'assunto secondo il quale le successive dichiarazioni delle persone offese - del cui contenuto nulla si dice - altro non sarebbero state se non dei superflui "riscontri individualizzanti". Nè può attribuirsi rilievo alla circostanza, dedotta soltanto nelle note di udienza, costituita dalla declaratoria di incompetenza per territorio, con restituzione degli atti al pubblico ministero, seguita al primo decreto di rinvio a giudizio, cui si fa riferimento nell'ordinanza impugnata. A parte, infatti, la tardività di detta deduzione, implicante verifiche in fatto non consentite in questa sede, vi è poi da dire che la suddetta declaratoria di incompetenza avrebbe comunque comportato, ai sensi dell'art.303, comma 2, c.p.p., il decorso "ex novo", proprio del termine di fase il cui esaurimento era stato posto n base della richiesta di scarcerazione, per cui quest'ultima sarebbe stata, a maggior ragione, da respingere. E tutto ciò senza considerare che, in ogni caso, sarebbe stata sufficiente a legittimare la ritenuta non operatività della disciplina di cui all'art.297, comma 3, c.p.p. la riscontrata insussistenza del vincolo della continuazione.
Anche a proposito di quest'ultima, infatti, non pongono condividersi le argomentazioni poste a base del ricorso. Basti, al riguardo, considerare che, pur ammettendosi ora, a differenza di quanto avveniva in passato, la configurabilità della continuazione fra reato associativo e reati fine, detta configurabilità costituisce comunque una eccezione rispetto alla regola secondo cui essa è invece da escludere, essendovi contraddittorietà logica fra la genericità del programma criminosa dell'associazione per delinquere, quale delineata nelle norme incriminatrici che la prevedono, e la specifica previsione, almeno nelle grandi linee, di tutti i singoli reati che l'agente ha in animo di commettere, richiesta per la configurabilità della continuazione;
eccezione, quella anzidetta, che può verificarsi solo quando, per avventura, risulti che fin dalla costituzione del sodalizio criminoso o dall'adesione ad esso, un determinato soggetto, nell'ambito del generico programma criminoso, abbia già individuato uno o più specifici fatti di reato, da lui poi effettivamente commessi. Non vi è, quindi, spazio alcuno per quella sorta di "presunzione di continuazione" che, invece, la difesa del ricorrente ha inteso prospettare come doverosa, in sede cautelare, quando si faccia questione di applicabilità della disciplina di cui all'art.297, comma 3, c.p.p. Meno che mai, poi, può validamente prospettarsi - come invece si è fatto nelle note di udienza - la configurabilità del nesso teologico fra reato associativo e reati fine. Tale configurabilità, infatti, attesa la pressoché totale identità di formulazione dell'art. 12, lett.c), c.p.p. (richiamato dall'art.297, comma 3, stesso codice), e dell'art.61 n.2 cod. pen., comporterebbe che l'aggravante prevista da detta ultima disposizione sarebbe applicabile anche al reato associativo;
il che appare invece da escludere, per la semplice ma decisiva ragione che l'associazione per delinquere è già di per sè finalizzata alla commissione di reati, per cui sarebbe incongruo considerarla aggravata ex art.61 n.2 cod. pen. a cagione della presenza di una tale finalità.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, il 18 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 1999