Sentenza 10 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/01/2003, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Assicurazione contro i SEZIONE TERZA CIVILE 00 1 9 2 / 0 3 danni (incendio). Interessi. Composta dagli R.G.N. 5641/99 Dott. Gaetano FIDUCCLA Dott. Giovanni AT PETTI Consigliere SEGRETO Consigliere Cron. 368 Dott. Antonio 88 TALEVI Rel. Consigliere Rep. Dott. Alberto MANZO Consigliere Ud.06/06/02 Dott. Gianfranco ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: R.A.S. RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' S.P.A., con sede in Milano, in persona dei suoi legali rappresentanti avv. Carlo Parenti e avv. Gianfranco Raiteri, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA VITE 7, presso lo studio dell'avvocato PIERO D'AMELIO, che la difende insieme all'avvocato GAETANO GALANTINI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA MOTOR TIRRENA DI BOTTA 2002 TITO & C. S.A.S., nonchè del Socio Accomandatario E 1310 1 della s.d.f. BOTTA LODOVICO, BOTTA TITO, BOTTA NUNZIO e LO GRAZIA, nonchè della CALABRA EUROCAR S.R.L. in persona del Curatore Avv. Francesco Granata, elettivamente domiciliata in ROMA VIA E. TAZZOLI 6, presso lo studio dell'avvocato LUIGI CONDEMI MORABITO, difesa dall'avvocato FRANCESCO ROCCHETTI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 605/98 della Corte d'Appello di CATANZARO, Sezione II Civile, emessa il 20/10/98 e depositata il 17/11/98 (R.G. 626/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/06/02 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato Piero D'AMELIO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La MO RR di TA IT s.a.s. e TA VI, con citazione notificata il 5.6.1987 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Paola L'ITALICA società per azioni di Assicurazione e Riassicurazioni e la R.A.S. - Riunione Adriatica di Sicurtà - Soc.p.A. per sentirle condannare al pagamento, rispettivamente, della somma di £ 469.742.000 (diminuita di quanto la società avrebbe dovuto trattenere per versare alla creditrice ipotecaria Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania e di quella eventualmente dovuta all'I.S.V.E.I.M.E.R.) e della somma di £.671.059.000 (diminuita di quanto eventualmente avrebbe dovuto versare all'I.S.V.E.I.M.E.R.) (oltre alla somma di £ 2.021.810 per danni ed indennizzo relativi alle partite mobiliari di cui alla polizza 83121036), a titolo di indennizzo per danni al fabbricato ed alle merci subiti in conseguenza del sinistro incendio del 28.6.1985 e liquidati con processo verbale di perizia dell' 11.11.1985, oltre risarcimento danni per la mancata corresponsione, e con rivalutazione monetaria e gli interessi, in adempimento ed in esecuzione della polizza stipulate con dette società. Resisteva in giudizio la convenuta R.A.S. eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto all'indennizzo per l'inutile decorso del periodo di prescrizione ex art. 2952. Resisteva in giudizio anche L'Italica. Gli attori precisavano che la somma richiesta alla R.A.S. di £ 2.021.810 doveva intendersi invece di £.2.021,810.000. Nel corso del giudizio a seguito del Fallimento della MO RR di TA IT e C., nonché di TA IT e TA VI (che in seguito sarebbe deceduto;
con successiva costituzione dell'erede TA TE), dichiarato con sentenza 3 16.12.1992 del Tribunale di Paola, si costituiva la curatela dei soggetti falliti. Il Tribunale di Paola, con sentenza provvisoriamente esecutiva 21.11 - 16.12.96 n. 330/96, così decideva: "...definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Fallimento della S.d.f. TA VI, TA IT, TA NZ e UR GR, MO RR S.a.s., Calabria Eurocar S.r.l. nei confronti de L'Italica Ass.ni S.p.a. e della R.A.S. Ass.ni S.p.A., con l'intervento della Caricai S.p.A. e di TA TE, disattesa ogni altra istanza, difesa ed eccezione, così provvede: in accoglimento parziale della domanda condanna l'Italica S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. a pagare la somma di £. 367.363.961 a titolo di indennizzo per il danno al fabbricato assicurato, oltre svalutazione monetaria secondo indici Istat ed interessi legali sulla somma via via rivalutata da computarsi nella misura del 7% a far data dal giorno del sinistro sino al soddisfo, in favore della Carical S.p.A. fino alla concorrenza del credito ipotecario vantato da quest'ultima nella misura di £. 362.259.274 oltre interessi dovuti, e per la parte eventualmente residua in favore del costituito fallimento;
condanna la R.A.S. S.P.A. in persona del legale rappresentante p.t. a pagare la somma complessiva di £.
1.751.441.560 a titolo di indennizzi per i danni ai fabbricati e alle partite mobiliari, oltre svalutazione monetaria secondo indici Istat ed interessi legali sulla somma via via rivalutata da computarsi nella misura del 7% a far data dal giorno del sinistro sino al soddisfo, in favore del fallimento costituito. Condanna altresì l'Italica S.p.A. al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del fallimento in complessive £. 3.312.000, di cui £. 100.000 per spese, £. 812.000 per diritti e £.
2.400.000 per onorari e in favore dell'interveeuta Carical Spa, in complessive £.
3.200.000 di cui £.
1.400.000 per diritti e £.
1.800.000 per onorari oltre IVA. e CPA. come per legge. Condanna la R.a.s. al pagamento delle spese processuali in favore del costituito fallimento che liquida in £. 15.112.000, di cui £. 100.000 per spese, £.
2.612.000 per diritti e £. 12.400.000 per onorari oltre IVA e CPA. come per legge". Avverso tale sentenza, la R.A.S. proponeva appello. Si costituiva la Curatela del fallimento. Intervenivano nel giudizio proponendo appello incidentale la MO RR di IT TA e C. in persona dell'accomandatario IT TA e quest'ultimo in proprio. - 17.11.98 la Corte d'Appello di Catanzaro: Con sentenza 20.10 dichiarava la contumacia di TA TE;
- dichiarava inammissibile l'atto di intervento contenente appello incidentale spiegato dalla società MO RR di IT TA e C. e di quest'ultimo in proprio;
-rigettava l'appello principale proposto dalla R.A.S. s.p.a. e. per l'effetto, confermava la sentenza impugnata;
- condannava la R.A.S. s.p.a. a pagare alla curatela del fallimento dei soggetti sopra indicati le spese del grado di giudizio che liquidava in complessive £ 23.750.000 di cui £ 240.000 per esborsi, £ 2.510,000 per diritti di procuratore e £ 21.000.000 per onorari di avvocato oltre accessori di legge. Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione (notificato alla sola curatela predetta) la R.A.S. Ha resistito con controricorso la curatela del fallimento MOTOR TIRRENA di TA IT & C. s.a.s., nonché del socio accomandatario e della s.d.f. TA CO, TA IT, TA NZ e UR GR, e della CALABRA EUROCAR s.r.l.. MOTIVI DELLA DECISIONE 5 Occorre anzitutto rilevare che non vi sono litisconsorti necessari non ritualmente citati nel presente giudizio di cassazione. Con l'unico articolato motivo la ricorrente R.A.S. denuncia "Omesso esame e carenza di motivazione su punti decisivi (art.360 n.5 c.p.c.), con violazione e falsa applicazione delle disposizioni degli artt. 1353, 1361 2° co., 1218, 1219 2° co. n.1 e 3 cod. civ. (art.360 n.3 c.p.c.)" esponendo le seguenti doglianze. Non è vero che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n.1717/95, ha "sganciato l'obbligo della corresponsione degli interessi da un atteggiamento più o meno colpevole del debitore", come erroneamente ritenuto dai giudici di secondo grado. L'errore, in cui è caduta la Corte territoriale, è quello di non aver saputo distinguere il regime del debito di valore da fatto illecito da quello del debito di valore convenzionale dell'assicuratore contro i danni. Il debito da fatto illecito non richiede la costituzione in mora per la sua automaticità dallo stesso fatto (art. 1219, comma 2, n.1 cod.civ.), mentre, per quanto riguarda il debito convenzionale, la mora in tal caso presuppone pur sempre la scadenza del termine per la prestazione da eseguirsi nel domicilio del creditore (art. 1219, comma 2, n.3 cod.civ.), termine questo che, nella concreta fattispecie, poteva dirsi avverato solo con il passaggio in giudicato della richiamata sentenza assolutoria della Corte d'Appello di Catanzaro del 22.6.1990 n.2192, " giacché prima, doveva ritenersi operante la condizione sospensiva dell'obbligazione della Compagnia "; infatti, nel caso di specie, come è stato ritenuto dalla stessa impugnata sentenza, il diritto a pretendere l'indennità con il correlativo obbligo dell'assicuratore a corrisponderla, può dirsi realmente sorto solo con l'avveramento della condizione di cui all'art. 24 delle condizioni di polizza e, cioè, del passaggio in giudicato della sentenza penale di assoluzione della Corte d'Appello di Catanzaro n.2192 del 27.6.1990. Da questa statuizione, con cui veniva collocato il perfezionamento del diritto alla riscossione dell'indennità al momento del passaggio in giudicato della sentenza penale assolutoria sopra menzionata, la Corte territoriale avrebbe dovuto trarre la logica e giuridica conseguenza della inapplicabilità per il periodo anteriore degli interessi compensativi del 7%, non sussistendo, prima di tale momento, alcun diritto dell'assicurato a percepire l'indennità, diritto costituente il presupposto imprescindibile di tali interessi, aventi funzione risarcitoria del danno conseguente al ritardo della disponibilità dalla somma a credito. Del resto è un principio consolidato quello secondo cui, in pendenza della condizione sospensiva relativa all'adempimento l'obbligo del debitore è inefficace con conseguente non configurabilità della mora debendi e non decorrenza dei frutti civili. Il motivo, così come strutturato, non può essere accolto. Infatti, premesso che ogni obbligazione di valore (che l'obbligazione in questione abbia tale natura non è contestato dalla ricorrente) è assoggettata (in linea generale;
ed in particolare quanto alla rivalutazione ed agli interessi) alla disciplina più volte enunciata da questa Corte Suprema con riferimento alle obbligazioni (di valore) derivanti da atto illecito (artt. 3043 e segg. c.c.) e cioè a quella esposta da Cass. SEZ. U n. 1712 del 17/02/1995 (e dalla sentenze conformi successive), occorre rilevare che la ricorrente in realtà sembrerebbe basarsi su quella che (pacificamente) nella specie viene qualificata come una condizione sospensiva (che - va ricordato -come tutte le condizioni ha ex art. 1360 c.c. in linea generale effetti retroattivi), per affermare (non espressamente ma nella sostanza) che l'avveramento della medesima ha avuto effetti giuridici assimilabili a quelli di un termine (evidentemente secondo la tesi in esame trattasi di termine iniziale di efficacia e non di termine di adempimento); nel senso che (solo) con la sua scadenza gli effetti in questione si sono verificati ex nunc (la conclusione che tale sembra essere l'esatta interpretazione della tesi della ricorrente emerge proprio dal fatto che secondo la stessa gli effetti medesimi si sarebbero verificati non retroattivamente, ma solo dal momento del verificarsi dell'evento costituito dal passaggio in giudicato della sentenza penale;
va ricordato infatti che con la scadenza del termine iniziale di efficacia gli effetti del negozio si verificano ovviamente dal momento della scadenza stessa;
e non retroagiscono come si verifica, almeno in linea generale, nella condizione). Ma a causa della diversità tra i due istituti giuridici in questione, dall'esistenza dell'uno (ed in particolare della condizione sospensiva, avente di regola efficacia ex tunc) non è certamente possibile dedurre (senza adeguato supporto argomentativo) la produzione di effetti propri dell'altro (efficacia ex nunc caratteristica del termine). Dato che la parte ricorrente non chiarisce (ritualmente) le ragioni di detto passaggio logico-giuridico della sua tesi difensiva (affermazione dell'efficacia solo dal momento del verificarsi dell'evento predetto, sulla base dell'esistenza della condizione;
e va ribadito a questo punto che, proprio a causa di tale diversa disciplina dei due istituti, vi era la necessità di un supporto argomentativo particolarmente approfondito per sostenere l'assunto de quo) la tesi medesima deve ritenersi inammissibile prima ancora che infondata (dato che comunque la motivazione dell'impugnata decisione è immune dai vizi in questione in ogni suo punto e tra l'altro anche nella parte in cui ha implicitamente escluso la sussistenza del termine in questione e comunque ha escluso che l'efficacia si avesse solo dal verificarsi del suddetto passaggio in giudicato;
ed in particolare in quanto ogni considerazione circa la pendenza della condizione è di per sé irrilevante essendo pacifico il suo verificarsi ed in quanto l'eccezione prevista 8 dall'art. 1360 c.c. primo comma alla regola della retroattività [“….. salvo che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati ad un momento diverso..."] concerne ipotesi la cui sussistenza nella specie non viene ritualmente affermata e tanto meno ritualmente motivata). Il ricorso va dunque respinto. Il controricorso va dichiarato inammissibile in quanto la procura risulta rilasciata in calce al ricorso (Cass. sez. U. n. 14539 del 19/11/2001: "La procura speciale rilasciata in calce alla copia notificata del ricorso per cassazione, anziche' in calce o a margine del controricorso, rende quest'ultimo inammissibile, sia perche' in tal modo manca la prova certa del rilascio del mandato in epoca anteriore o coeva alla notificazione del controricorso, sia perche' la procura speciale non puo' essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi da quelli indicati nel terzo comma dell'art. 83 cod. proc. civ.”.). Ciò considerato non si deve provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso a Roma il 6.6.2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Gear Fa cia All Ta IL CANCELLIERE C1 innocenzo AT CORTE SUPREMA CASSAZIONE DEPOSITATO IN CANCELLERIA presso AgenziaSi attesta la registrazione Oggi 10 GEN 2003 delle Entrate di Roma 2 il 13.3.2003 serie 4 al n. 10759 versate € 160, 10 IL CANCELLIERE C1 apposta in calce alla copia autentica CE AT (art. 278 T.U. n°116 del 30/5/2002) AULLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Fict 9