Articolo 20 della Legge 10 aprile 1951, n. 287
Articolo 17Articolo 19
Versione
22 maggio 1951
Art. 20. (Decisioni della Corte di appello - Ricorso in cassazione).

La Corte di appello, previa comunicazione alla parte, decide con sentenza in via d'urgenza, su relazione in pubblica udienza, sentiti la parte o il suo procuratore, se si presenta, e il pubblico ministero, che conclude oralmente.
La sentenza e' comunicata a cura della cancelleria, entro dieci giorni, alle parti interessate, al pubblico ministero e al presidente del Tribunale del capoluogo del distretto della Corte di appello, ovvero, se si tratta dell'albo di una Corte(di assise, del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte stessa. Il presidente, qualora, occorra rettifica gli albi in conformita' alla decisione.
Contro la sentenza della Corte di appello e' ammesso ricorso per cassazione nel termine di quindici giorni dalla comunicazione da parte degl'interessati e del pubblico ministero. Il ricorso e' deciso in via d'urgenza, e non sospende l'esecuzione della sentenza. Si applicano le disposizioni del primo capoverso.
Entrata in vigore il 22 maggio 1951
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