Sentenza 12 ottobre 1998
Massime • 1
In tema di reati di criminalità organizzata, la circostanza aggravante prevista dall'art 7 decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203, è compatibile con la qualifica di associato ad organizzazione mafiosa, dal momento che quest'ultimo non deve, sempre e necessariamente, avvalersi della forza intimidatrice del vincolo mafioso, ovvero agire per fini propri dell'organizzazione. Infatti, "ratio" della norma non è solo quella di aggravare la pena per chi utilizza metodi mafiosi o agisce al fine di agevolare associazioni mafiose, ma anche di reprimere il comportamento di coloro che -anche se non organicamente inquadrati in tali associazioni- agiscano con metodi mafiosi, o comunque, diano un contributo al raggiungimento dei fini di un'associazione mafiosa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/10/1998, n. 2128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2128 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Renato Teresi Presidente del 12/10/1998
1. Dott. Severo Chieffi Consigliere SENTENZA
2. Dott. Antonio Marchese Consigliere N.1017
3. Dott. PE De Nardo Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Angelo Vancheri Consigliere N.22956/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
1)PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI LECCE2) PRETE PE, nato a [...] il [...], avverso la sentenza emessa il 5 dicembre 1997 dalla Corte di appello di Lecce anche nei confronti di
1) SE UÈ, nato a [...] il giorno 8 giugno 1943,
2) DI AU DO, nato a [...] il [...];
- Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
- Sentita in pubblica udienza la relazione del consigliere Dott. Antonio Marchese;
- Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Galati il quale ha concluso chiedendo l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata;
- Uditi i difensori, Avv. to Donato Musa per il Di RO e Avv. to PE Terragmo per il Di RO;
- Considerato in
FATTO
A seguito di notizie apprese nel corso di conversazioni telefoniche intercettate, la Squadra Mobile della Questura di Brindisi attivò un servizio di perlustrazione attorno ad un villino sito in contrada Lobia ove si aveva motivo di ritenere che DO Di RO potesse offrire ospitalità a due latitanti provenienti dal Montenegro.
Il giorno 28 gennaio 1995, nel corso di tale servizio, venne notato il Di RO che, a più riprese, venendo con la sua autovettura Fiat Tipo, introduceva nella villa sacchetti di plastica ricolmi, analoghi a quelli normalmente usati per il trasporto di generi alimentari.
Alle ore 18,30 venne notato nuovamente il sopraggiungere della Fiat Tipo dalla quale discesero, oltre al Di RO, anche UÈ ER e PE PR, mentre non vennero identificati i quattro occupanti di una Golf che scortava la Tipo.
Il Di RO, dopo essersi trattenuto qualche minuto all'interno della villa con il ER ed il PR, si allontanò alla giuda della sua autovettura, seguita dalla Golf
L'irruzione della Polizia nella villa venne accelerata dal tentativo di uno degli occupanti che tentava di aprire una finestra rimuovendo una zanzariera, verosimilmente per darsi alla fuga, sicché venne esploso un colpo di pistola a scopo intimidatorio e contemporaneamente gli ispettori OM e GR si diressero verso la porta di ingresso per immobilizzare il ER, uscito nel frattempo impugnando un revolver. Ne scaturì una violenta e prolungata colluttazione iniziata col ER nel vano di ingresso e proseguita con il PR, individuato e bloccato nell'ultima stanza della villa da altri agenti penetrati anche dalle finestre. Nel soggiorno della villa, posate su un materasso adagiato sul pavimento ed, in parte, contenute in un borsone di tela plastificata scura con la cerniera aperta, vennero rinvenuti tre fucili mitragliatori e cinque pistole mitragliatrici, complete di caricatori e munizioni, nonché una bomba a mano.
In un'altra stanza venne rinvenuto un altro analogo borsone, contenente indumenti vari, che venne poi restituito al ER al momento del suo ricovero in ospedale.
Per tali fatti, acclarati nel dibattimento di primo grado, il Tribunale di Brindisi, con sentenza del 7 novembre 1996, ritenne, fra l'altro, il Di RO, il PR ed il ER colpevoli, in concorso fra loro, dei reati, aggravati ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 152/91, di illegale introduzione, detenzione e porto delle armi e munizioni da guerra sequestrate, condannandoli a pene varie.
Sul gravame proposto dagli imputati, la Corte di appello di Lecce, con sentenza del 5 dicembre 1997, esclusa la predetta aggravante e ridotte conseguentemente le pene, ha confermato, nel resto, la pronuncia impugnata.
In particolare, la Corte territoriale ha osservato:
- che erano infondate le censure mosse avverso l'ordinanza del 18 aprile 1996, con la quale il Tribunale, dopo l'esame testimoniale di diversi ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, aveva revocato l'ammissione degli ulteriori testi per la sopravvenuta superfluità di ulteriori deposizioni finalizzate alla conoscenza di elementi e circostanze già acquisite al giudizio;
- che la tesi difensiva del ER e del PR, basata sulla confessione del Di RO che aveva scagionato i suoi complici, era smentita dalla deposizione dalla deposizione resa dall'ispettore OM il quale aveva riferito che il ER ed il PR, al momento dell'ingresso nel villino ove erano stati condotti dal Di RO con la Fiat Tipo, portavano un bagaglio a mano ciascuno, costituito da un borsone di tela plastificata di colore scuro;
- che la circostanza non era stata notata dagli altri testi perché, secondo quanto dagli stessi affermato, la posizione loro attribuita nel servizio di appostamento non consentiva la visuale del tratto percorso dagli imputati al momento dell'ingresso nella villa;
- che l'omissione della circostanza nel verbale di arresto dei prevenuti era giustificata sia dalla ristrettezza dei tempi in cui venne redatto l'atto di polizia giudiziaria il cui contenuto è quasi sempre molto sintetico, sia dal fatto che gli imputati erano stati sorpresi in flagrante possesso delle armi, già parzialmente estratte dal borsone;
- che il mancato rinvenimento nella villa di una quantità di generi alimentari proporzionata alle persone da ospitare non autorizzava a pensare che oggetto dei trasporti fatti in precedenza dal Di RO fossero le armi sia perché era impensabile che lo stesso abbia usato fragili e perforabili buste di plastica, sia perché tali involucri potevano essere stati utilizzati per il trasporto di altri generi di prima necessità non commestibili
- che la mancata consegna in carcere del borsone degli indumenti non poteva minare l'attendibilità delle deposizioni testimoniali, tenuto conto che il teste RB aveva detto di aver visto un suo collega consegnare l'oggetto al ER in ospedale ove poteva essere stato prelevato da un familiare dell'imputato;
- che neppure vi erano elementi per poter ritenere che le armi sequestrate fossero le stesse che, secondo alcune telefonate in precedenza intercettate, il Di RO, dietro indicazione di un ignoto interlocutore, aveva cercato e trovato, non senza difficoltà, in una borsa occultata in campagna,
- che comunque l'arrivo del ER e del PR era stato preannunciato da numerose telefonate, nel corso delle quali gli stessi, con la consueta terminologia convenzionale, erano stati indicati come "due ragazze" o "due femmine";
- che particolarmente significativa era anche l'ultima conversazione che il Di RO aveva effettuato dall'interno della villa facendo capire all'interlocutore che, nonostante le difficoltà, i due erano con lui ed aveva preso la borsa;
- che, essendo stati gli imputati già condannati per la partecipazione all'associazione di tipo mafioso denominata Sacra Corona Unita, era da escludere l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, trattandosi di un reato rientrante nelle finalità del sodalizio.
Avverso quest'ultima decisione, sia il Procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce, sia il PR, hanno proposto i ricorsi per cassazione che vengono ora alla cognizione di questa Corte.
- Osserva in
DIRITTO
Con i motivi di impugnazione, il ricorrente Procuratore generale denuncia la violazione di legge sostenendo la compatibilità della predetta aggravante con il reato associativo.
La censura è fondata.
Ed invero, dopo alcune oscillazioni giurisprudenziali, è ormai consolidato il principio della piena compatibilità tra la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991 e la qualità di associato ad organizzazione criminale di tipo mafioso (vedi, per tutte, Sez. I, sent. n. 4117 del 16 luglio 1997, ric. P.M. in proc. Fragnoli) per la semplice ragione che l'associato non necessariamente deve valersi della forza intimidatrice derivante dal vincolo mafioso o agire per fini propri dell'associazione. Infatti, la ratio della citata disposizione non è soltanto quella di punire con pena più grave coloro che commettono reati utilizzando "metodi mafiosi" o con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, stante la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, siano essi partecipi o meno in reati associativi, si comportino "da mafiosi" o comunque contribuiscano alla realizzazione dei fini di un'associazione mafiosa.
Pertanto, poiché i reati per cui si procede, secondo gli accertamenti eseguiti in sede di merito, rientrano negli scopi del sodalizio cui appartengono gli imputati, deve tenersi conto dell'aggravante in parola.
Molto più articolati sono, invece, il motivi del PR, ulteriormente illustrati anche con motivi nuovi.
In particolare, il ricorrente denuncia i vizi di cui all'art. 606. l, lett. b), c), d) ed e), cod. proc. pen. deducendo che, ritenendo superflua l'audizione di testi già ammessi, sia il Tribunale che la Corte di appello, con ragionamento parziale, oltre che illogico e contraddittorio, avevano limitato l'acquisizione probatoria ai soli elementi che consentivano di ritenere dimostrato l'assunto accusatorio fondato esclusivamente sulla deposizione dell'Isp. UA OM (secondo il quale il PR, al momento del suo arrivo nell'abitazione in contrada Lobia, portava con sè un borsone), senza tener conto che, all'operazione di polizia, avevano partecipato molti agenti i quali potevano smentire il OM (contro il quale, peraltro, era pendente un procedimento penale per concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso) e che comunque erano emersi dall'istruttoria diversi altri elementi, tralasciati dai giudici del merito o liquidati in maniera del tutto illogica e congetturale.
Le censure sono infondate.
Trattasi, come è evidente, di doglianze al limite dell'ammissibilità perché sostanzialmente rivolte ad ottenere il riesame della decisione impugnata, la quale è, invece, del tutto esente da vizi di legittimità, avendo la Corte territoriale, in aderenza ai principi di diritto vigenti in materia e senza incorrere in contraddizioni, spiegato esaurientemente e logicamente le ragioni del suo convincimento chiarendo, innanzi tutto, che, data la posizione assunta dai singoli componenti della squadra di polizia, il OM era stato l'unico testimone oculare del brevissimo segmento di azione in cui il ER ed il PR erano scesi dalla Fiat Tipo del Di RO ed erano entrati nel villino.
In ogni caso, il giudizio sulla responsabilità del ricorrente non è fondato esclusivamente sulla testimonianza del OM, ma soprattutto sul fatto inconfutabile costituito dalla sorpresa del PR e del ER nel possesso delle armi (già in parte estratte dal borsone) le quali, se fossero state introdotte dal Di RO, non sarebbero state certamente lasciate alla mercè di occasionali ospiti.
Per le considerazioni che precedono, in accoglimento del ricorso del Procuratore generale, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. n. 152/91, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di
Lecce per la sola rideterminazione delle pene.
Va rigettato, invece, il ricorso del PR con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
La Corte, in accoglimento del ricorso del Procuratore generale, annulla la sentenza Impugnata limitatamente all'esclusione, per tutti, dell'aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, e rinvia, per la sola rideterminazione della pena ad altra sezione della Corte di appello di Lecce.
Rigetta il ricorso del PR e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 1999