Articolo 14 della Legge 10 aprile 1951, n. 287
Articolo 13Articolo 15
Versione
22 maggio 1951
Art. 14. (Invito ad iscriversi negli elenchi dei giudici popolari).

Per la formazione degli elenchi preveduti nell'articolo precedente, il sindaco di ciascun Comune, entro il termine di un mese dalla pubblicazione della presente legge, invita con pubblico manifesto tutti coloro che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 9 e 10 e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, a chiedere, non oltre i sessanta giorni successivi, di essere iscritti nei rispettivi elenchi dei giudici popolari di Corte di assise o di Corte di assise di appello.
Entrata in vigore il 22 maggio 1951
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente