Art. 18. (Formazione dell'albo definitivo di giudici popolari
di Corte di assise e di Corte di assise di appello).
Decorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 17, gli elenchi dei giudici popolari di corte di assise e di corte di assise di appello, i verbali ed i reclami sono trasmessi rispettivamente al presidente del tribunale del luogo ove ha sede la corte di assise e al presidente del tribunale del capoluogo del distretto di corte di appello.
Il presidente, ricevuti gli elenchi, i verbali ed I reclami, sentiti il procuratore della Repubblica e il presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, assunte, qualora occorra, le opportune informazioni, procede, con la partecipazione di due giudici e nel termine di un mese, alle operazioni seguenti:
1) rivede e controlla gli elenchi in base agli elementi raccolti ai sensi degli articoli precedenti;
2) decide, previa comunicazione alla parte interessata, sui reclami iscrivendo o cancellando i nomi di coloro che furono omessi ovvero iscritti indebitamente;
3) forma gli albi definitivi dei giudici popolari di Corte di assise e rispettivamente di Corte di assise di appello secondo l'ordine alfabetico e con numerazione progressiva, unificando gli elenchi dei vari mandamenti;
4) approva gli albi con decreto, (13) ((13a)) ---------------- AGGIORNAMENTO (13) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che il presente decreto diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 . ---------------- AGGIORNAMENTO (13a) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che le modifiche da esso apportate diventano efficaci a decorrere dal 2 giugno 1999.
di Corte di assise e di Corte di assise di appello).
Decorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 17, gli elenchi dei giudici popolari di corte di assise e di corte di assise di appello, i verbali ed i reclami sono trasmessi rispettivamente al presidente del tribunale del luogo ove ha sede la corte di assise e al presidente del tribunale del capoluogo del distretto di corte di appello.
Il presidente, ricevuti gli elenchi, i verbali ed I reclami, sentiti il procuratore della Repubblica e il presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, assunte, qualora occorra, le opportune informazioni, procede, con la partecipazione di due giudici e nel termine di un mese, alle operazioni seguenti:
1) rivede e controlla gli elenchi in base agli elementi raccolti ai sensi degli articoli precedenti;
2) decide, previa comunicazione alla parte interessata, sui reclami iscrivendo o cancellando i nomi di coloro che furono omessi ovvero iscritti indebitamente;
3) forma gli albi definitivi dei giudici popolari di Corte di assise e rispettivamente di Corte di assise di appello secondo l'ordine alfabetico e con numerazione progressiva, unificando gli elenchi dei vari mandamenti;
4) approva gli albi con decreto, (13) ((13a)) ---------------- AGGIORNAMENTO (13) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che il presente decreto diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 . ---------------- AGGIORNAMENTO (13a) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che le modifiche da esso apportate diventano efficaci a decorrere dal 2 giugno 1999.