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15 gennaio 1957
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30 luglio 1993
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28 luglio 2005
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13 ottobre 2011
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12 dicembre 2013
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Art. 12.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159 ((16)) ------------- AGGIORNAMENTO (16)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 6 dicembre 2013, n. 291 (in G.U. 1a s.s. 11/12/2013, n. 50), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'), nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosita' sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura".
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159 ((16)) ------------- AGGIORNAMENTO (16)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 6 dicembre 2013, n. 291 (in G.U. 1a s.s. 11/12/2013, n. 50), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'), nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosita' sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura".
Commentari • 20
- 1. Corte cost., n. 291 del 2013, con Osservazioni a prima lettura di M.F. Cortesihttps://archiviopenale.it/ · 22.77237
[…]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 114
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/12/2009, n. 48302Provvedimento: […] 1. Avverso il decreto con cui in data 23-26.1.09 la Corte d'appello di Catanzaro rigettava l'impugnazione del decreto del Tribunale di Crotone che il 2.7.2007 aveva applicato nei suoi confronti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata d i t r e anni, con obbligo di soggiorno, propone ricorso CE TRAPA S S O denunciando c o n unico motivo violazione di legge in relazione all'art. 12 legge 1423/1956, perché: l'unica ragione giustificatrice della misura era stata l a s u a precedente sottoposizione a ordinanza c a u t e l a r eLeggi di più...
- sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno·
- presupposto applicativo·
- disciplina ex art. 12, comma secondo, l. n. 1423 del 1956·
- individuazione·
- misure di prevenzione·
- sicurezza pubblica·
- singole misure·
- sorveglianza speciale