Articolo 19 della Legge 10 aprile 1951, n. 287
Articolo 18Articolo 22
Versione
22 maggio 1951
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Versione
21 marzo 1998
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Versione
4 luglio 1998
Art. 19. (Pubblicazione degli albi e reclami).

Gli albi, formati a norma dell'articolo precedente unitamente ai decreti che li approvano sottoscritti dai presidenti dei rispettivi Tribunali sono pubblicati in ciascun Comune per la parte che lo riguarda mediante affissione per dieci giorni nell'albo pretorio e pubblico manifesto.
Nel termine di cui al 20 comma dell'art. 17, ogni cittadino di eta' maggiore puo' ricorrere alla Corte di appello per le omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni.
Il ricorso e' depositato nella cancelleria della tribunale, dalla quale deve essere immediatamente trasmesso a quella della Corte di appello. (13) ((13a)) ---------------- AGGIORNAMENTO (13) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che il presente decreto diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 . ---------------- AGGIORNAMENTO (13a) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che le modifiche da esso apportate diventano efficaci a decorrere dal 2 giugno 1999.
Entrata in vigore il 4 luglio 1998
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