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22 maggio 1951
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21 marzo 1998
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4 luglio 1998
4 luglio 1998
Art. 19. (Pubblicazione degli albi e reclami).
Gli albi, formati a norma dell'articolo precedente unitamente ai decreti che li approvano sottoscritti dai presidenti dei rispettivi Tribunali sono pubblicati in ciascun Comune per la parte che lo riguarda mediante affissione per dieci giorni nell'albo pretorio e pubblico manifesto.
Nel termine di cui al 20 comma dell'art. 17, ogni cittadino di eta' maggiore puo' ricorrere alla Corte di appello per le omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni.
Il ricorso e' depositato nella cancelleria della tribunale, dalla quale deve essere immediatamente trasmesso a quella della Corte di appello. (13) ((13a)) ---------------- AGGIORNAMENTO (13) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che il presente decreto diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 . ---------------- AGGIORNAMENTO (13a) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che le modifiche da esso apportate diventano efficaci a decorrere dal 2 giugno 1999.
Gli albi, formati a norma dell'articolo precedente unitamente ai decreti che li approvano sottoscritti dai presidenti dei rispettivi Tribunali sono pubblicati in ciascun Comune per la parte che lo riguarda mediante affissione per dieci giorni nell'albo pretorio e pubblico manifesto.
Nel termine di cui al 20 comma dell'art. 17, ogni cittadino di eta' maggiore puo' ricorrere alla Corte di appello per le omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni.
Il ricorso e' depositato nella cancelleria della tribunale, dalla quale deve essere immediatamente trasmesso a quella della Corte di appello. (13) ((13a)) ---------------- AGGIORNAMENTO (13) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che il presente decreto diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 . ---------------- AGGIORNAMENTO (13a) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che le modifiche da esso apportate diventano efficaci a decorrere dal 2 giugno 1999.
Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/05/2023, n. 20958Provvedimento: […] Sez. 4 Num. 20958 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 08/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di cassazione, Sez. 3, con sentenza n. 10736 del 03/12/2021, dep. 2022, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da DO SA avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia, pronunciando ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 10 aprile 1951, n. 287 (recante "Riordinamento dei giudizi di Assise"), ha dichiarato inammissibile il reclamo da lui personalmente proposto avverso il decreto con il quale è stato approvato, ex art. 19 della legge n. 287 del 1951, l'albo dei giudici popolari della Corte di Assise di Brescia. 2. […]Leggi di più...
- inammissibilità ricorso·
- art. 616 cod. proc. pen.·
- diritto di impugnazione·
- errore di diritto·
- assenza di colpa·
- art. 625-bis cod. proc. pen.·
- ricorso straordinario per errore materiale o di fatto·
- condanna alle spese·
- procura difensore