Sentenza 1 ottobre 2025
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- 1. Criptofonini e OEI: confini del sindacato del giudice italiano sulle prove digitali criptate (Cass. 32358/2025)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 gennaio 2026
In merito ai confini del controllo giurisdizionale sulle prove provenienti da piattaforme di messaggistica criptata (nella specie, Sky ECC) acquisite mediante Ordine Europeo di Indagine, il sindacato del giudice dello Stato di emissione si articola su un duplice piano: da un lato, la verifica delle condizioni di ammissibilità dell'OEI ex art. 6 Direttiva 2014/41/UE (necessità, proporzionalità, ammissibilità in caso interno analogo); dall'altro, il controllo sul rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione e dalla Carta di Nizza. Tuttavia, tale sindacato incontra limiti invalicabili: il giudice italiano non è autorizzato a controllare la regolarità del procedimento seguito …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/10/2025, n. 32358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32358 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
Composta da:
RE NT
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
Presidente-
32358-25 Sent. n. sez. 555/2025 UP - 27/05/2025 R.G.N. 3977/2025
DONATELLA FE FR LUIGI BRANDA MARIA TERESA ARENA ANNA LUISA ANGELA RICCI
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: PA MA nato il [...] OK, AS BISHA GENTJAN, AS ER nato il [...] CE LV nato il [...] AS FR nato a [...] il [...]
PE IS nato a [...] il [...]
PI IK nato il [...]
BU NE nato a [...] il [...]
VE ND nato a [...] il [...] IS ST nato a [...] il [...] UO RE nato a [...] il [...] RU IL nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi proposti.
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Sono presenti:
l'avv. DOMENICO LETO del foro di ROMA in difesa di PI IK e UO RE che si riporta ai motivi di ricorso;
l'avv. SANDRO D'ALOISI del foro di ROMA in difesa di UO RE che insiste
nell'accoglimento dei motivi di ricorso;
l'avv. ND MARCUCCI del foro di ROMA in difesa di BU NE che si riporta ai motivi di ricorso;
l'avv. GIAMPAOLO BALZARELLI del foro di ROMA in difesa di IS ST e RU IL che insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso;
l'avv. ARCANGELA CAMPILONGO del foro di PAOLA in difesa di VE ND che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento; l'avv. FABRIZIO MERLUZZI del foro di ROMA in difesa di VE ND e in sostituzione dell'avv. ANGELA PORCELLI del foro di ROMA difensore di OK GE (alias BISHA ER) che insiste nei motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento; l'avv. GIANDOMENICO CAIAZZA del foro di ROMA e l'avv. FRANCO MARCO del foro di ROMA in difesa di CE LV che insistono nel motivi di ricorso e ne chiedono l'accoglimento; l'avv. ANTONIO BUONDONNO del foro di TORRE ANNUNZIATA e l'avv. ASCANIO CASCELLA del foro di VELLETRI in difesa di PA MA che insistono nell'accoglimento dei motivi di ricorso;
l'avv. EMILIO SIVIERO del foro di ROMA in difesa di PE IS che si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; l'avv. PAOLO CANEVELLI del foro di ROMA in difesa di AS FR che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza emessa dal Gip locale all'esito di giudizio abbreviato, ha confermato la responsabilità degli odierni ricorrenti per reati in materia di stupefacenti, ex artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, 56 e 629 cod. pen., 424 cod. pen. nonché artt. 2 e 7 L. 895/67 agli stessi rispettivamente ascritti come di seguito verrà specificato. Il procedimento, scaturito da due distinte indagini confluite in un unico processo, afferisce all'esistenza di due associazioni dedite al narcotraffico indicate sub A) e B); la prima con a capo AL AJ composta, tra gli altri, da MO SC e NT OK e la seconda, riconducibile a IS MC della quale si assumeva far parte IA LA, SI LO, MO MB, IN KR, RA LL, TE AI, RO CO e AN UO. L'attività investigativa era stata avviata dopo l'omicidio di AN Di UR, soggetto attivo nel commercio della droga e ritenuto vicino ad AJ il quale, a sua volta, era ritenuto personaggio di spicco nel settore del narcotraffico romano, grazie anche alla posizione che aveva acquisito durante la carcerazione di IS MC del quale si ipotizzava volesse prendere il posto, approfittando del suo stato di detenzione. MC, ad aprile 2020, era posto agli arresti domiciliari presso l'abitazione della moglie, in Roma, via Foglianise 39 e da li, secondo gli inquirenti avrebbe ripreso l'attività illecita riannodando legami con i vecchi sodali e progettando l'eliminazione violenta dell'AJ che veniva fatto oggetto di un attentato al quale scampava (capi 87) e B8). Concluse le indagini, nelle quali confluivano gli esiti delle intercettazioni telefoniche e ambientali, sequestri, servizi di osservazione e pedinamenti nonché il materiale acquisito presso l'Autorità giudiziaria francese mediante Ordine europeo di indagine, consistente nei contenuti delle chat scambiate dagli imputati mediante criptofonini, gli imputati formulavano richiesta di giudizio abbreviato. All'esito del giudizio di merito l'originaria prospettazione accusatoria ha trovato sostanziale conferma quanto alla individuazione delle due consorterie dedite al narcotraffico venute in contrapposizione, ai reati fine oltre che all'agguato teso ai danni dell'AJ nonché, infine, ai tentativi di estorsione posti in essere ai danni di soggetti dei quali il sodalizio capeggiato da MC era creditore in relazione a pregresse cessioni di sostanza stupefacente.
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2. Avverso la sentenza sono stati proposti ricorsi nell'interesse degli imputati articolando i motivi come di seguito esplicitati.
3. Il ricorso di AL AJ, che ha riportato condanna per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 309/1090 oltre che di detenzione di armi (capi A), A1), A3), A4), A6), A11) e B8), è articolato in otto motivi.
3.1. Con il primo si deduce la violazione dell'art. 63, co. 2, cod. proc. pen. quanto alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni di IA BA, compagna di AN Di UR, rinvenuto cadavere il 27 dicembre 2017, che avrebbe riferito delle attività illecite del convivente, rivelando il ruolo di concorrente dell'AJ nelle vicende legate al narcotraffico in esame. La Corte ha ritenuto erroneamente la donna quale mera connivente perché mai iscritta nel registro degli indagati omettendo di rilevare che dalle dichiarazioni emergevano, a suo carico, indizi di reità, per avere riferito di avere consegnato all'AJ droga, denaro e fogli manoscritti riposti nella cassaforte sita nel garage della casa dove viveva con Di UR e, in talune occasioni, di avere consegnato all'AJ e alla moglie NT buste contenenti denaro. L'assunzione della veste di indagata avrebbe determinato l'applicabilità degli artt. 61 e 63, co. 2, cod. proc. pen., dunque, l'inutilizzabilità erga omnes delle sue dichiarazioni.
3.2. Con il secondo motivo si deduce l'omessa valutazione della memoria difensiva presentata il 4 giugno 2024, con la quale si eccepiva l'inutilizzabilità delle chat Sky Ecc, l'inutilizzabilità e l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla BA e l'insussistenza dei reati sub A), A1) e B8) della rubrica. Dal mancato esame della memoria discenderebbe la nullità della sentenza ex art. 178 cod. proc. pen.
3.3. Con il terzo motivo di eccepisce la inutilizzabilità delle chat Sky Ecc acquisite a mezzo di ordine europeo di indagine. La Corte territoriale con riferimento alle doglianze espresse con l'atto di appello proposto prima ancora delle pronunce delle Sezioni Unite sul punto, ha ritenuto utilizzabili dette chat acquisite nell'ambito del procedimento n. 17209/20 a carico di IS MC. Secondo la difesa le c.d. sentenze gemelle delle Sezioni Unite, richiamate dalla Corte territoriale si riferiscono a giudizi cautelari e come tali non sono utilizzabili nel presente giudizio abbreviato.
3.4. Con il quarto motivo si deduce il travisamento della prova e la contraddittorietà della motivazione oltre che la violazione dei canoni di valutazione ex art. 192 cod. proc. pen. quanto alla ritenuta esistenza del reato associativo. Il giudice di appello ha aderito alla prospettazione accusatoria che ipotizzava il concorso tra AJ, Di UR e SC nel tentativo di importazione della cocaina dalla Germania.
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Secondo la difesa, a tal fine, non era sufficiente l'aiuto offerto da AJ a titolo di amicizia né il contenuto dei dialoghi captati offriva una spiegazione della vicenda. Invero, se si fosse trattato di un sodalizio ben organizzato, gli interlocutori non avrebbero dovuto organizzare una colletta per recuperare qualche centinaio di euro. Secondo la difesa non emergono elementi programmatici e organizzativi tra l'AJ e i coniugi LA, il fratello (AR) e la moglie di AJ (NT VI). Né può sostenersi che LA e la moglie, autori del trasporto di 200 grammi di cocaina di pessima qualità, fossero partecipi all'associazione dato che, in occasione del loro arresto, non è stata loro neppure fornita assistenza legale, essendo stati assistiti da un difensore d'ufficio. Né, a tal fine rileva che la VI, "lasciata" dal marito, parlasse con chiunque di cose delle quali travisava il contenuto perché non le erano note. Anche l'asserito apporto esterno da parte del coimputato OK NT (IS RT) è indimostrato ed è stato trattato dalla Corte richiamando gli argomenti spesi dal primo giudice, senza rispondere alle osservazioni mosse con l'atto di gravame. La Corte territoriale ha valorizzato la conoscenza tra i due imputati, il sostegno fornito da AJ alla moglie di IS, in seguito all'espulsione di costui, la conoscenza della struttura e delle dinamiche del sodalizio con riferimento all'arresto di AL e del fratello AR, senza tener conto delle possibili letture alternative dei dialoghi intercorsi. Dagli atti, invece, si evince che IS non ha mai avuto contatti con altri soggetti e che i rapporti tra IS e AJ sono avulsi dal contesto associativo;
ancora, il sostegno dato alla moglie di IS, dopo l'espulsione del marito, non è indice di appartenenza, essendo l'espulsione intervenuta per ragioni diverse dall'adesione al sodalizio. La Corte territoriale, inoltre, non ha adeguatamente valutato i dialoghi tra AJ e il commercialista Gasbarra, non recependo la sollecitazione ad ascoltarle o rileggerle come richiesto con l'atto di appello. Inoltre, il coinvolgimento di AJ nell'approvvigionamento di due chili di cocaina da parte dei coniugi LA-Di ZI è stato tratto dalla messaggistica criptata, senza considerare che in occasione del loro arresto, non sono stati rinvenuti criptofonini né i messaggi riportati nell'informativa. Sotto altro profilo la difesa contesta il ruolo di vertice attribuito al ricorrente ritenendolo frutto di un ragionamento illogico.
3.5. Con il quinto motivo si deduce l'erronea applicazione di norme penali quanto alla mancata riqualificazione del reato sub B) nella fattispecie di cui all'art. 74, co. 6, d.P.R. cit. Ad avere riguardo al potenziale del sodalizio rispetto ai quantitativi di droga che il gruppo era in grado di procurarsi non si è considerato che i coniugi LA hanno percorso 700 km per acquistare 200 grammi di cocaina di pessima qualità. La rivendita della droga aveva ad oggetto modesti quantitativi nella città di Velletri e l'unico canale di approvvigionamento era quello marchigiano dove erano stati
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acquistati i 200 grammi di droga sequestrati a LA. Inoltre, non sono stati identificati pusher e la "vicenda MC" pare più una affermazione del proprio "io" che il tentativo di acquisire una piazza di spaccio. La Corte ha valorizzato il tentativo di importazione che ha determinato l'arresto di SC, ritenendolo sintomatico di capacità organizzative e finanziarie senza chiarire il ruolo di AJ.
3.6. Con il sesto motivo si deduce il travisamento della prova e la contraddittorietà della motivazione quanto ai reati fine. Al netto delle contraddittorie dichiarazioni rese dalla compagna del Di UR, costui è apparso come un "dettagliante" più che un "importatore" e non si spiega come un "dettagliante" potesse importare dieci chili di droga dalla Germania né da cosa sia scaturito il coinvolgimento dell'AJ. I riferimenti operati dalla Di PR prima e dai coniugi LA poi, in merito alla vicenda SC sono frutto di una conoscenza postuma dell'accaduto. Inoltre, il dialogo intercorso tra AJ e il commercialista, più che svelare la paternità del tentativo di importazione, costituisce una chiacchierata evocativa di fatti e vicende note ad entrambi, legata al comportamento tenuto dal fratello del SC. Quanto ai capi A3) e A4) la decisione è frutto della mera collazione di stralci di dialoghi priva di valutazione. Per il capo A3) non si tiene conto che i dialoghi tra AJ e CA sono avvenuti a distanza di mesi l'uno dall'altro e sono privi di collegamento. Il reato sub A4) è scaturito dal frammento di un dialogo tra AJ con un ignoto interlocutore che diceva "ti ricordi qui 100 del Perù che me l'hai dato". Da ciò non può inferirsi una pregressa cessione di cocaina mancando ogni riferimento spazio- temporale, al prezzo, alla qualità e alla natura della sostanza. Il reato di cui al capo A6) scaturisce dalla intercettazione telematica del 15 ottobre 2019 sull'utenza della Di ZI che culmina con l'arresto suo e del marito LA. Dal tracciato del GPS è stato ricostruito il viaggio nelle Marche per l'approvvigionamento, seguito dalla perquisizione domiciliare che ha dato luogo al rinvenimento di fogli manoscritti comprovanti una modesta attività di spaccio da parte dello LA. Il coinvolgimento di AJ nell'episodio si ricaverebbe dall'evocazione del "compare" e a ipotizzati messaggi che i coniugi avrebbero scambiato con costui. Quanto alla detenzione di 2 chili di cocaina, il mero riferimento dei due alla necessità di recarsi a Roma per ricevere detta sostanza è privo di riscontro dato che costoro hanno atteso per ore l'arrivo di qualcuno che non è mai arrivato, tanto che i carabinieri di Frascati sono intervenuti arrestando la coppia. Rimane neutro il fatto che in alcuni dialoghi l'AJ sia stato appellato "compare" trattandosi di espressione utilizzata anche con riferimento ad altri protagonisti della vicenda. La mancata consegna dei due chili di droga non consente di ipotizzare una trattativa affidante e la pessima qualità
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del modesto quantitativo di droga rinvenuta, giustificava la riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 73, co. 5, dell'art. 73 d.P.R. 309/1990. Quanto al capo A11) il rinvenimento dell'arma oggetto di imputazione, a distanza di giorni dall'arresto di AJ, non consente di ritenere provata la responsabilità dell'imputato. Dagli atti si evince che la perquisizione è durata quaranta minuti e non può prestarsi fede alle "chiacchiere" della VI che si è attribuita il merito del mancato rinvenimento della pistola per il finto malore che avrebbe distolto i militari presenti sul posto. Lo stesso dicasi per il "nano" le cui dichiarazioni sono inutilizzabili, al pari di quelle della BA, circa la disponibilità dell'auto dell'AJ sulla quale costui cercava di occultare la pistola. Il "nano", già condannato per la detenzione dell'altra pistola, aveva tutto l'interesse a sviare la responsabilità su altri. La ricostruzione del fatto contestato al capo B8) è frutto di un triplice errore valutativo quanto alle ragioni che avrebbero spinto altri imputati a porre in essere un atto intimidatorio nei confronti di AJ, all'effettivo soggetto coinvolto nella vicenda e alla detenzione nonché alla individuazione dell'arma utilizzata. Il movente dell'agguato, ricondotto alla gestione di una piazza di spaccio di Velletri, è rimasto indimostrato. I dialoghi riportati in sentenza palesano un contrasto diverso da quello descritto dal giudici di merito e i commenti della moglie di AJ sono inattendibili. Gli elementi posti a sostegno della individuazione del soggetto che ha ferito RU sono carenti: sull'auto sottratta alla Moroni non sono state trovate né tracce biologiche né impronte benché costei abbia detto che l'uomo non indossava guanti e, comunque, la stessa non ha riconosciuto l'AJ. Né può, infine, contestarsi il possesso di un'arma in capo a chi ne sarebbe venuto in possesso per averla sottratta al proprio aggressore.
3.7. Con il settimo motivo si lamenta l'errata applicazione della legge in punto di dosimetria della pena e, in specie, all'aumento operato ex art. 81 cod. pen. in violazione del dictum delle Sezioni Unite, peraltro, per fatti disomogenei oltre che l'omessa valutazione comparativa con gli aumenti apportati per MC.
4. Il ricorso proposto nell'interesse di NT OK, alias IS RT, che ha riportato condanna in relazione ai capi A) e A10) è affidato a sette motivi.
4.1. Con il primo si deduce la illegittimità dei tabulati telefonici dell'utenza 347/3715647, celle BTS 7.11.19, 5.2.20, 12.2.20. RIT 5652/19 nonché dell'attività di videoripresa in prossimità dell'esercizio commerciale del coimputato AJ e dell'abitazione sita in via Comandini ai sensi dell'art. 267 TFUE e l'inutilizzabilità del detto materiale alla luce della sentenza della Corte di Giustizia del 2 marzo 2021 nella
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causa C-746/18 da ritenersi applicabile nell'ordinamento interno;
inoltre era stata sollevata questione di costituzionalità ex art. 3, 11 e 117 Cost. per contrasto della disciplina nazionale con la normativa euro-unitaria. La sentenza citata ha affermato il contrasto della normativa estone che, al pari di quella italiana, non consente la conservazione dei dati relativi al traffico telefonico e informatico poiché in contrasto con il diritto alla riservatezza, alla protezione dei dati personali, di espressione oltre che di proporzionalità delle limitazioni a dette libertà. La Corte di Giustizia avrebbe, inoltre, rilevato il contrasto con l'art. 15, par. 1, della Direttiva 2002/58 in relazione agli artt. 7, 8 e 11 nonché dell'art. 2, 1 della Carta nonché della normativa nazionale che riserva al Pubblico Ministero, parte del procedimento, la competenza ad acquisire i suddetti dati. Era stato, poi, rilevato che il Codice della Privacy, attribuendo al P.M. il monopolio a disporre l'acquisizione dei dati in parola, si porrebbe in contrasto con il diritto dell'Unione, come interpretato nella sentenza sopra detta. Era stata dedotta l'inutilizzabilità delle intercettazioni RIT 1605/19, 6520/19, 510/19 per violazione dell'art. 405 cod. proc. pen. poiché imputato non era stato iscritto nel registro degli indagati e, in subordine, era stata posta questione di costituzionalità dell'art. 335 cod. proc. pen. per violazione degli artt. 24, 11, 117 Cost e con il principio di ragionevolezza oltre che dell'art. 6 CEDU nella parte in cui non è prevista l'inutilizzabilità degli esiti delle indagini in assenza dell'iscrizione. Era stata, inoltre, contestata la mancanza dei verbali di inizio e fine delle registrazioni presso la sala ascolto del Tribunale di Roma in violazione degli artt. 267 e ss. ma solo di quelli redatti presso gli uffici della Polizia Giudiziaria. Secondo la difesa il rigetto delle censure mosse si pone in violazione del principio del primato europeo e afferma la retroattività del diritto processuale in malam partem da censurare ai sensi dell'art. 7 CEDU. LA Corte territoriale attraverso una norma transitoria, l'art. 1 d.lgs. 132/21 finisce con il derogare al principio di effettività, certezza, primazia in capo alla Corte di Giustizia e il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale risalente nel tempo determina una applicazione contraria a quanto impone la Corte di Giustizia con la sentenza C-140/20 secondo cui nessuno Stato membro può limitare nel tempo l'efficacia di una "direttiva" contenuta in una pronuncia del Supremo SS con la conseguenza che, applicando correttamente il principio richiamato dal Giudice emittente, sorge in capo allo Stato, l'obbligo di rimuovere la disposizione di cui all'art. 1 d.lgs. 132/21. 4.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) in relazione agli artt. 15 Cost, 8 CEDU, 266, co. 2, e 271 cod. proc. pen. quanto alla ritenuta legittimità dell'attività di videoripresa nei pressi dell'esercizio commerciale e
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dell'abitazione del coimputato AJ, in mancanza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria sorretto da adeguata motivazione. Anche in questo caso si chiede di sollevare questione di "incostituzionalità europea" dinanzi alla Corte di Giustizia, l'applicazione dei principi imposti con la sentenza C670/22 del 30.4.2023, e si deduce la violazione dell'art.
6-8 CEDU e 31 §1 direttiva GAI 2014/41. La difesa richiama la sentenza delle Sezioni Unite n. 26889 dello 01/07/2016 secondo cui il decreto autorizzativo di intercettazioni tra presenti, quando si tratti di luoghi di privata dimora, deve contenere la specifica indicazione dell'ambiente nel quale le captazioni avranno luogo. Assume la difesa che in forza dei principi dettati dalla Corte di Giustizia C140/20 e C-670/22 del 5.4.2022 e 30.4.23 un controllo nei confronti di un cittadino europeo deve essere esercitato con provvedimento giurisdizionale e non di una parte processuale laddove la qualificazione del mezzo di ricerca della prova, quale prova atipica, non può costituire strumento di incontrollata ingerenza nella vita dei cittadini. Nel procedimento in esame gli elementi acquisiti sono gli esiti delle intercettazioni audio/video dell'interno del complesso edilizio I Lotti sito in Roma via della Paranzella e Via Vasco de Gama, ove transitano anche soggetti non raggiunti da indizi di reità. Gli esiti delle indagini sarebbero inutilizzabili poiché in contrasto con il dictum dalla Corte di Giustizia in merito alla ingerenza nella vita dei privati cittadini, non autorizzata da autorità giurisdizionale che abbia preventivamente valutato la proporzionalità e necessità della limitazione, a prescindere dalle disposizioni interne. Si chiede, dunque, in via principale, che venga dichiarata l'inutilizzabilità degli esiti delle videoriprese autorizzate dal P.M. senza motivazione a sostegno e, in subordine, che vengano sottoposte alla Corte di Giustizia le seguenti questioni pregiudiziali: 1) Se l'art. 15 par. 1 della Direttiva 2002/58 letto alla luce degli art. 7, 8 e 11 nonché dell'art. 52 paragrafo 1, della Carta di Nizza, anche in forza dei principi sanciti nella sentenza del 2 marzo 2021 nella causa C-746/18 debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale prevista dall'art. 132, comma 3 del d.lgs. n. 196/2003, art. 189 cod. proc. pen. che renda il pubblico ministero, organo dotato di piene e totali garanzie di indipendenza e autonomia come previsto dal titolo IV, della Costituzione, competente a disporre con decreto motivato l'acquisizione dei dati relativi all'ubicazione di un soggetto e ai suoi movimenti. 2) Nel caso in cui alla prima domanda sia data risposta negativa, se sia possibile fornire ulteriori chiarimenti interpretativi riguardanti l'eventuale applicazione retroattiva dei principi stabiliti nella sentenza del 2 marzo 2021 causa C746/18 tenuto conto delle esigenze di certezza del diritto nell'ambito della prevenzione e
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accertamento delle sole gravi forme di criminalità e minacce alla sicurezza. Chiede, inoltre, di sollevare la "questione europea" ex art. 267 TFUE per la contrarietà tra la disposizione di cui all'articolo suddetto rispetto all'articolo 8 CEDU.
4.3. Con il terzo motivo si contesta la ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche RIT 105/19 e 510/19 a fronte della violazione dell'art. 405 e ss. cod. proc. pen. e art. 6 CEDU e del principio tempus regit actum. Il ricorrente è stato pedinato e controllato in ogni azione della sua vita mentre non era iscritto nel registro degli indagati. Una interpretazione che prescinda dall'iscrizione si pone in contrasto con gli artt. 335, 405, 406 cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 3, 24, 11, 117 Cost. e 6 CEDU oltre che del principio di ragionevolezza e dell'equità.
4.4. Con il quarto motivo si deduce violazione dell'art. 268, co. 1, cod. proc. pen. quanto alla ritenuta legittimità delle intercettazioni in assenza dei verbali (all. 2 all'atto di appello delle registrazioni di cui ai Rit 1605/19, 6520/19, 510/19). Gli operanti hanno confermato di avere ascoltato, da remoto, presso i loro uffici, i dialoghi che, come autorizzato dal Gip, sono stati registrati presso la sala ascolto dell'Ufficio di Procura. Tuttavia, i verbali agli atti non sono quelli che ex art. 268, co. 1 cod. proc. pen. che devono essere redatti in sede di registrazione ma solo quelli dell'ascolto da remoto presso il comando dove l'ascolto è avvenuto. La questione posta alla Corte territoriale è stata rigettata confondendo la mancanza dei verbali di registrazione delle captazioni imposte dal legislatore con la legittimità della remotizzazione.
4.5. Con il quinto motivo si deduce la violazione dell'art. 74 d.P.R. 309/90 e vizio di motivazione. Le censure dedotte afferivano alla identificazione dell'imputato e al contributo offerto in termini di adesione al sodalizio. A fronte della operatività dell'associazione che si è conclusa a maggio 2019, solo a ottobre di quell'anno vi sarebbe stato un incontro tra il ricorrente e l'AJ. La Corte non ha dato conto degli elementi sulla scorta dei quali ha ritenuto che l'imputato abbia organizzato e coordinato l'approvvigionamento della sostanza dall'Olanda o dalla Germania, o che abbia preso contatti con i fornitori. Il ricorrente è stato ritenuto colpevole del reato sub A1) avvenuto a febbraio 2020. Si tratta di una condotta singola di detenzione di droga non acquisita né ceduta all'organizzazione. Inoltre, non emerge alcun rapporto del ricorrente con soggetti diversi da AJ. La Corte territoriale ha ravvisato il contributo al sodalizio sulla scorta della mera conoscenza tra il ricorrente e l'AJ oltre che in alcuni colloqui intercorsi tra AJ e LI AL, moglie del OK. Nella descrizione delle vicende associative l'imputato non figura, il che è singolare essendo costui descritto come "il braccio destro", né vi è risposta alle dedotte incongruenze tra la
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trascrizione delle conversazioni in lingua albanese versate nei brogliacci e quelle oggetto della trascrizione della difesa acquisite agli atti.
4.6. Con il sesto motivo si deduce il vizio di motivazione quanto alla mancata riqualificazione del reato associativo nella previsione di cui all'art. 74, co. 6, d.P.R. n. 309/1990, benché l'imputato non sia mai stato trovato in possesso di droga.
4.7. Con il settimo motivo si deduce, quanto al reato sub A10), l'omessa valutazione di una prova decisiva, il travisamento del materiale probatorio e l'immotivato rigetto di disporre perizia con riferimento a tre conversazioni di cui ai progr. 3401, 3402 e 3403 rit 6520/2018. Il giudizio di condanna si fonda sul brogliaccio e non sulla prova costituita dal supporto fonico. Nel progr. 3401 secondo la difesa "AR si assumerebbe la disponibilità della sostanza trovata al fratello"; nel 3402 i due soggetti identificati parlano dell'arresto di AL AL e RR e l'intero dialogo è coniugato al maschile;
si parla di blu, di bianco con valori tra il 24 e il 33". Se l'interlocutore fosse stato l'imputato sarebbe stato dimostrato che si discuteva di orologi Rolex il cui valore corrisponde esattamente alla somma indicata nella conversazione. Nel progr. 3403 secondo gli operanti due interlocutori tratterebbero un "chilogrammo al prezzo di 1.200 Lek al chilo" che corrispondono a 10 euro, valore ben lontano dal prezzo di un chilo di cocaina. A ritenere poi che si discutesse di cocaina non vi è alcun collegamento con il quantitativo imprecisato detenuto il 20 febbraio 2020 per essere ceduto a terzi. La sentenza sarebbe illogica avendo la difesa, tramite la consulenza, dimostrato la incongruità della ricostruzione offerta nell'informativa il che dovuto indurre la Corte all'ascolto diretto dei dialoghi piuttosto che limitarsi alla lettura del brogliaccio che pone il giudizio espresso al di sotto del ragionevole dubbio.
4.8 Con l'ottavo motivo si censura la carenza di motivazione in ordine alla determinazione della pena e dell'aumento a titolo di continuazione.
5. E' stato proposto ricorso nell'interesse di TE AI affidato a due motivi.
5.1. Con il primo si deduce l'omessa risposta alla censura relativa alla interpretazione del principio del "mutuo riconoscimento" che non può essere inteso come preclusione alla verificabilità della procedura seguita nella acquisizione della prova. Il materiale acquisito non è documento ai sensi dell'art. 234 bis cod. proc. pen. e le chat criptate sono un flusso di comunicazioni rispetto alle quali occorre verificare che le modalità di acquisizione non si pongano in contrasto con norme inderogabili e principi fondamentali del nostro ordinamento. Non si tratta di sindacare l'attività di
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indagine condotta in IA ma di far valere il principio secondo cui l'atto, introdotto nel procedimento penale italiano, soggiace alle regole sostanziali e processuali interne quanto alla sua valutazione e alla possibilità da parte dell'imputato di esercitare le prerogative difensive. Secondo la difesa vi è prova che il materiale proveniente dalla IA è stato scambiato tra la polizia italiana e quella francese prima ancora della acquisizione mediante OEI e che tra la Procura di Roma e l'A.G. francese vi è stata una formale corrispondenza senza ostensione del suo contenuto, il che pregiudica la completezza dell'informazione e il contraddittorio. Si lamenta, poi, la mancata trasmissione della documentazione relativa all'OEI del 26.11.2021 potendosi, piuttosto, evincere la riconducibilità degli atti alla richiesta del 28.10.2021. Inoltre, mancano i verbali delle analisi preliminari esperite a fini di polizia sul materiale ricevuto dalla IA prima della emissione dell'OEI. La violazione della disciplina in tema di mezzi di ricerca della prova prescritta dal nostro codice si evince dalla circostanza che sono state disposte intercettazioni del flusso di due server in comunicazione tra loro, ospitati in IA e affittati alla società Sky Ecc in un procedimento a carico di ignoti. La Procura francese ha svolto indagini per disvelare reati non ancora noti, dunque, per finalità e con modalità inammissibili nel nostro ordinamento. Si deduce, ancora, la violazione della Direttiva 2014/41/UE per il mancato adempimento dell'obbligo di notifica allo Stato italiano delle intercettazioni eseguite, onde consentire al giudice italiano di vagliarne l'utilizzabilità nell'ordinamento interno che subordina l'utilizzo delle prove trasmesse mediante OEI al rispetto dei diritti di difesa. Si rileva in proposito che alla regolarità delle operazioni compiute in IA non corrisponde l'automatica utilizzabilità della prova nel nostro Paese che non consente intercettazioni indiscriminate di flussi telematici, "attaccando una intera piattaforma di gestione di comunicazioni criptate. Le chat acquisite sono intercettazioni, come tali assoggettabili alla disciplina di cui agli artt. 266 e ss. cod. proc. pen. con necessità di una discovery piena circa le modalità di acquisizione dei dati trattandosi, verosimilmente, di una operazione, sin dall'inizio, congiunta di tutte le forze di polizia europee comprese quella italiana, analogamente a quanto accaduto per il caso della piattaforma Encrochat da cui è scaturito il ricorso pregiudiziale alla Corte di Giustizia avanzato dal Tribunale di Berlino. Si evidenzia, inoltre, che essendo il funzionamento del software Trojan soggetto al segreto militare francese non è stato possibile conoscerne i dettagli relativi al funzionamento, all'archiviazione e al filtraggio dei dati da parte dell'autorità estera e di Europol. Inoltre, poiché sia i file di testo della messaggistica che quelli multimediali
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presentano evidenti modifiche, deve ritenersi che i file ricevuti nei DVD inviati, non in copia legalmente data, non siano quelli originariamente captati ma file rielaborati. Del pari inutilizzabili sono le intercettazioni disposte in mancanza di una notizia di reato a carico del MC il quale, appena scarcerato e posto agli arresti domiciliari, era sottoposto a intercettazione sulla scorta di una informativa con cui si ipotizzava che lo stesso stesse proseguendo l'attività di narcotraffico, il tutto in mancanza di elementi che giustificassero la nuova iscrizione. Da qui la nullità del decreto del P.M. del 28.4.2020 con cui sono state autorizzate le videoriprese oltre che di quelli del Gip di autorizzazione a eseguire le intercettazioni.
5.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla sussistenza del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990. All'imputato non è stato contestato alcun reato fine, eppure, in sentenza, si assume che l'analisi delle captazioni avrebbe disvelato il suo ruolo all'interno del sodalizio sub A). La motivazione, tuttavia, non descrive le condotte tenute dall'imputato che si sarebbero rivelate imprescindibili o almeno utili per la sopravvivenza del sodalizio. Risulta, in proposito, inidonea la mera indicazione della utilità che il sodalizio avrebbe inteso trarre dalla presenza di sodali quali LA e MB nei pressi dell'abitazione dell'AI in coincidenza con cessioni o acquisiti di droga. L'associazione di cui al capo B) contrapposta a quella di cui al capo A), è delineata nei suoi tratti essenziali ma non vi è un solo elemento che riconduca l'AI al sodalizio. Egli non è mai stato fotografato a casa del MC che non conosce;
non possiede un telefono criptato e non gli è stato attribuito un nickname;
non risulta inserito nelle chat comuni;
non compare sul libro paga né risulta aver pianificato azioni criminali nell'interesse del sodalizio. Gli elementi a suo carico sono costituiti da una scarna serie di sequenze tratte da un sistema di videosorveglianza posto dai Carabinieri, per un breve lasso di tempo, nei pressi del grande complesso edilizio dove risiede e dove il coimputato LA è stato visto entrare e uscire, senza neppure sapere dove si recasse, con la precisazione che in tutte le circostanze in cui è stato registrato il suo ingresso e la sua uscita dal complesso, era sempre a mani vuote. Eppure la Corte ha ritenuto che le operazioni di cessione e vendita della droga poste in essere da LA e MB per conto del gruppo fossero precedute e seguite dall'accesso di LA presso l'abitazione di AI. Sul punto la sentenza non risponde ai dubbi mossi con l'appello circa il valore probatorio da attribuire ai fatti, peraltro, travisando il tenore delle chat e delle intercettazioni utilizzate e omette di prenderne in considerazione altre, in grado di scardinare l'impostazione accusatoria. Tra gli episodi segnalati dalla difesa si rileva che, secondo la Corte di appello, dai
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servizi di osservazione dell'8 luglio risulta che LA si è allontanato da via Peccioli alla guida della sua auto seguita da un'altra auto con a bordo MB e AI. MB nell'occasione forzava un posto di blocco appositamente creato, sospettando che gli imputati detenessero droga. Lo stesso pomeriggio nell'abitazione di AI veniva eseguita una perquisizione all'esito della quale erano rinvenuti una macchina conta soldi e la somma di 50 mila euro non giustificabile con i risparmi dell'imputato. L'evento descritto, secondo la Corte territoriale, sarebbe una chiave di lettura più che trasparente. Nel dialogo captato lo stesso giorno, LA riferiva a MC del controllo e prospettava la necessità di abbandonare il posto. Secondo i fotogrammi, l'8 luglio 2020 alle 14,20 l'AI sarebbe uscito con un vistoso borsone per salire sull'auto condotta da MB per poi rientrare presso la sua abitazione pochi minuti dopo, con lo stesso borsone e con andatura lenta, contegno questo in antitesi a quello che avrebbe tenuto chi stava fuggendo dopo aver forzato un posto di blocco. Il rientro quasi immediato dell'AI sarebbe dovuto all'attività di indagine delegata dal Roni alla ZIne dei Carabinieri del Nuovo Salario che approntava il posto di blocco ma agli atti non vi è alcun verbale che consenta di comprendere dove sarebbe avvenuto e sulla scorta di quali dati sarebbe stato riconosciuto l'AI. Inoltre, non è provato che AI conoscesse i presunti associati, al di là dello LA con il quale risulta fotografato una sola volta. Mancherebbe, pertanto, la prova della consapevolezza di AI di svolgere il ruolo di "retta di soldi" per un gruppo criminale non essendo spiegato perché l'imputato avrebbe dovuto sapere che, oltre lo LA, vi fossero altri associati, che i soldi fossero riconducibili al narcotraffico e che a capo dell'associazione armata vi fosse MC IS.
6. Il ricorso proposto nell'interesse di IL RU è articolato in tre motivi.
6.1. Il primo motivo attiene alla utilizzabilità delle conversazioni tramite Sky Ecc;
la questione, già posta nei giudizi di merito, è stata rigettata con argomenti che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 191 cod. proc. pen. Sarebbero patologicamente viziati i risultati delle operazioni di intercettazione della messaggistica acquisita dal P.M. presso l'autorità giudiziaria francese mediante gli OEI n. 105 e 106/21 in data 28.10.2021 e 26.11.2021 relativi ad apparecchi telefonici criptati asseritamente in uso a MC. Secondo la difesa la Corte di appello non ha colmato la questione posta in merito al "mutuo riconoscimento". Inoltre, la mancata verificabilità della procedura seguita dall'autorità straniera ha impedito, così ledende il diritto di difesa, il controllo sulle modalità di acquisizione, decriptazione e conservazione dei dati.
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Il materiale acquisito non può essere considerato documento ai sensi dell'art. 234 bis cod. proc. pen. essendo le chat un flusso di comunicazioni, il che rende necessario verificare anche le modalità di acquisizione. Il principio di presunzione di legittimità dell'attività investigativa svolta all'estero trova un limite nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento. Non è sufficiente che l'attività captativa sia autorizzata da un giudice ma occorre che sia garantito alla difesa, l'accesso agli atti che hanno giustificato le intercettazioni nonché a quelli successivi, onde comprovare il metodo di acquisizione e di conservazione dei dati provenienti dai flussi captati, per verificarne il rispetto di norme inderogabili. Nel caso in esame il Gip ha ritenuto che la IA non avesse l'onere di adeguarsi agli standard italiani di acquisizione della prova trascurando che la prova, anche quando acquisita in uno Stato straniero, non può essere usata se in contrasto con il nostro ordinamento. Inoltre vi è prova che il materiale proveniente dalla IA sia stato scambiato tra le polizie italiana e francese prima dell'acquisizione mediante OEI e che tra la Procura di Roma e l'Autorità francese vi sia stata formale corrispondenza senza ostensione del suo contenuto il che pregiudica il contraddittorio. Né risulta trasmessa la documentazione relativa all'OEI del 26.11.2021 potendosi piuttosto evincere la riconducibilità dell'acquisizione all'ordine precedente, quello del 28.10.2021. Dalla mancata consegna discende l'inutilizzabilità per violazione del dovere di offrire la documentazione necessaria e ricostruire l'attività acquisitiva da cui si evinca che l'attività è stata svolta nel rispetto della Direttiva 2014/41/UE. A fronte dell'obbligo del P.M. di trasmettere al giudice tutti gli atti del procedimento, si contesta la mancanza dei verbali delle analisi preliminari a fini di polizia, del materiale ricevuto dalla IA prima della emissione dell'OEI. Inoltre, risulta violata la normativa in tema di mezzi di ricerca della prova dato che dall'esame dei provvedimenti dell'A.G. straniera consegnati dal Membro per l'Italia di Eurojust si evince che sono state disposte ed eseguite operazioni di captazione di due server siti in IA in un procedimento a carico di ignoti. La Procura francese ha svolto indagini per svelare l'esistenza di eventuali reati, cioè per "ricercare la notizia di reato", finalità, questa, non ammessa in Italia. Dalla natura di intercettazione delle attività esperite in IA disposte su un numero indeterminato di persone ignote, per un reato non previsto dalle fonti interne oltre che per l'opposizione del segreto di difesa nazionale sulle modalità di apprensione dei dati, discende la loro inutilizzabilità.
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Palese, poi, sarebbe la violazione della Direttiva 2014/41/UE non essendo stato adempiuto l'obbligo di notifica allo Stato italiano delle intercettazioni eseguite onde consentire al giudice italiano di vagliarne l'utilizzabilità nel nostro ordinamento, consentita solo se l'attività captativa è consentita in un caso interno analogo. Anche quando l'OIE ha ad oggetto l'acquisizione di atti raccolti all'estero resta doveroso il vaglio di utilizzabilità condotto alla stregua dei principi dello Stato di emissione. Inoltre gli artt. 78 disp. att. cod. proc. pen. e 238 cod. proc. pen., che regolano l'acquisizione di prove formate all'estero, fanno riferimento ai verbali il cui esame è necessario ai fini della verifica del rispetto delle garanzie difensive previste dal nostro sistema cui la Direttiva subordina l'utilizzo delle prove trasmesse mediante OEI. Se così non fosse l'OEI diverrebbe un meccanismo di legittimazione di sé stesso. Viene richiamato ancora l'art. 28.2. della Direttiva 2014/41/UE che prescrive gli obblighi di informazione in favore dell'A.G di uno Stato membro e prevede che qualora l'Autorità competente dello Stato destinatario comunichi che l'intercettazione non può essere eseguita o proseguita, il P.M. disporrà l'immediata cessazione e i relativi risultati potranno essere riutilizzati solo alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'A.G. dello Stato notificato. Secondo la difesa si trattava di intercettazioni soggette alla disciplina di cui agli artt. 266 e ss. cod. proc. pen. ed era necessaria una discovery piena, trattandosi di operazione congiunta di tutte le forze di polizia europea compresa quella italiana alla stregua di quanto era accaduto con la piattaforma Encrochat dalla quale è scaturito il ricorso pregiudiziale avanzato dal Tribunale di Berlino. Viene ulteriormente aggiunto che i file di testo presentano modifiche dato che quelli inviati a seguito alla emissione dell'OEI non sono gli stessi intercettati in origine essendo stati rielaborati e non essendo una copia legalmente data dal Giudice francese che ha delegato gli ufficiali di p.g. per la sua formazione e che sono stati riversati sui supporti acquisiti al fascicolo dopo una selezione con eliminazione di alcune stringhe. Sotto altro profilo la difesa censura la ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali a partire dal decreto autorizzativo del Gip del 30 aprile 2020 per violazione dell'art. 405 cod. proc. pen., disposte senza una vera notizia di reato a carico del MC che a distanza di una settimana dalla sua scarcerazione veniva iscritto nel registro degli indagati sulla scorta di una nota informativa dei Carabinieri che si limitava a meri sospetti e non indizi ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen. Da ciò discenderebbe l'inutilizzabilità tanto delle videoriprese autorizzate dal P.M. quanto la nullità del decreto di intercettazione emesso dal Gip che acriticamente si rifanno all'informativa del Roni del 20 aprile 2020.
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6.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione quanto al reato di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. relativo alla pretesa estorsiva che il gruppo capeggiato da MC avrebbe posto in essere ai danni del rivale AJ. Contrariamente a quanto ritenuto in sentenza non risulta che MC intendesse estorcere denaro ad AJ avendo in animo di porre in essere azioni dimostrative e proposte di collaborazione. In proposito si riporta la conversazione del 5 luglio 2020 dalla quale sembra emergere un incontro preliminare tra AJ e LL in qualità di portavoce del MC. Dal dialogo, però, non si colgono né l'oggetto né l'esito della conversazione. Secondo la difesa nella parte iniziale sembra che il proposito dei MC fosse quello di "mangiare in due", dunque una proposta di collaborazione salvo, in un secondo momento, manifestare l'intenzione di picchiare violentemente uno dei suoi collaboratori, si da "portare" ad AJ un messaggio eclatante. A tal fine era individuata la squadra dei picchiatori in LL, LA, un certo IM e un ragazzo detto "macchine" che, per la Corte, sarebbe proprio RU. Nel dialogo, però, non si parla mai di estorcere denaro ad AJ ma di sottometterlo, destinandolo ad un ruolo subalterno come affermava MC "quanto ti chiamo vieni qui e mi fai l'autista... te lo dico io quando si lavora e come si lavora". L'azione dimostrativa non doveva essere AJ che secondo le parole di MC "non doveva essere toccato". Rileva la difesa che il 5 luglio 2020 all'incontro a casa di MC avrebbero partecipato solo LL e LA con le rispettive compagne. La Corte territoriale non spiega perché, non essendo stato RU presente a quell'incontro, avrebbe dovuto essere consapevole del proposito criminoso del MC e men che meno dell'uso dell'arma. Il ferimento di RU e la fuga all'estero di AJ, secondo la Corte territoriale, in uno ai dialoghi scambiati da AJ con la moglie NT VI, intercettati grazie a un trojan, costituirebbero la conferma che MC tramite i suoi sodali aveva avanzato una richiesta di denaro all'AJ che si recava armato all'appuntamento e sparava per primo. Non si comprende perché AJ, capo di un sodalizio dedito al narcotraffico ed ex socio di MC, si sarebbe presentato da solo dopo essersi rifiutato di consegnare denaro al MC. Il fatto è che la richiesta estorsiva non vi è stata né poteva esservi, dato il breve lasso di tempo in cui si sono svolti i fatti, solo 120 secondi, sulla scorta del rilevatore posto sul furgone di LL che prima avrebbe caricato il "presunto" AJ per raggiungere il luogo dell'incontro, qui AJ, appena sceso dal mezzo avrebbe avuto una colluttazione con RU, risolta con l'esplosione dei colpi di pistola da parte di AJ, poi datosi alla fuga.
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Secondo la difesa, LL e RU sarebbero stati vittima di un agguato e non è neppure certo che AJ fosse sul posto, non essendo stato riconosciuto dalla donna a cui aveva sottratto l'auto per guadagnarsi la fuga. AJ non ha subito alcuna aggressione ma al contrario, ha esploso dei colpi di pistola senza neppure parlare, dato che, intercettato, diceva alla moglie "ho fatto un macello". Il fatto è stato ricostruito secondo le dichiarazioni rese da NT VI che si faceva portavoce di una ricostruzione di comodo fornita dall'AJ che fuggiva all'estero, ben sapendo che il suo comportamento sarebbe stato inteso come una dichiarazione di guerra verso il MC. Che l'obiettivo di MC fosse prendere il controllo della piazza di Velletri è smentito dal fatto che in alcuna captazione emerge la soddisfazione di MC o dei sodali per avere "riconquistato la piazza di Velletri.
6.3 Con il terzo motivo la difesa si duole del mancato e immotivato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche al RU, pur riconosciute a tutti gli imputati ai quali non erano state riconosciute e negate.
7. Il ricorso proposto nell'interesse di IA LA è affidato a sei motivi.
7.1. Con il primo si chiede di devolvere alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale interpretativa del combinato disposto degli art. 14 e 31 della Direttiva UE 41/2014 in relazione alla ritenuta inutilizzabilità a fini di prova delle intercettazioni disposte in assenza di preventiva notifica allo Stato estero, richiesta già contenuta nei motivi di appello. Nel caso in esame si è proceduto ad una intercettazione massiva come si evince dai provvedimenti autorizzativi dei giudici francesi che determinava la necessità di informare l'Autorità a tal fine designata dallo Stato membro sul cui territorio si trovava la persona sottoposta all'intercettazione. La sentenza della Grande Camera del 30 aprile 2024 afferma che la misura connessa all'infiltrazione in apparecchi terminali diretta a estrarre dati relativi alle comunicazioni costituisce una intercettazione che deve essere notificata all'Autorità a tal fine designata. La stessa sentenza afferma che l'art. 14, par. 7 della Direttiva va inteso nel senso che si impone al giudice penale nazionale di espungere informazioni ed elementi di prova se la persona sospettata di atti di criminalità non è in grado di svolgere efficacemente le proprie osservazioni. Rammenta la difesa la superiore valenza gerarchica della normativa europea e che le sentenze interpretative pregiudiziali della Corte di giustizia hanno la stessa efficacia vincolante delle disposizioni interpretate. Il passaggio argomentativo delle Sezioni Unite laddove si afferma che il divieto di iniziare o proseguire le attività di captazione o di utilizzarne i risultati è previsto solo quando l'intercettazione non sia ammessa in un caso interno analogo, secondo la
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difesa deve essere contestualizzato e non legittima l'elusione della normativa europea. Ritenere che la decisione delle Sezioni Unite consideri irrilevante la notifica ex art. 31 della Direttiva citata aprirebbe un contrasto tra l'interpretazione della norma alla stregua del diritto interno, rispetto a quella che deve darsi in base al diritto dell'Unione. Si tratta di stabilire se il combinato disposto dell'art. 14 e 31 consenta al giudice nazionale di ritenere irrilevante l'omessa notifica prevista da tale norma.
7.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di utilizzabilità dei risultati captativi acquisiti mediante OIE. Era stato dedotta in sede di appello la mancanza degli atti di indagine svolti all'estero e in specie le modalità di decrittazione del sistema Sky Ecc, della conservazione dei dati e più in generale dell'intera attività investigativa svolta in IA;
la mancata messa a disposizione degli scambi informativi tra le forze di Polizia di paesi diversi;
l'intercettazione massiva di un elevatissimo numero di terminali, contraria ai diritti fondamentali dei cittadini. La sentenza affronta la questione con motivazione censurabile. I giudici, richiamate le sentenze delle Sezioni Unite, hanno ritenuto applicabile la disciplina di cui all'art. 270 cod. proc. pen. senza affrontare le questioni poste dalla difesa relative alla certificazione della genuinità e alla c.d. catena di custodia. La risposta è carente dato che la semplice scrittura su un supporto magnetico non riscrivibile non garantisce la genuinità del dato ivi masterizzato, laddove l'unica garanzia di corrispondenza del dato presente sul server sarebbe stato il confronto con il codice Hash, come evidenziato nella consulenza del prof. Palumbo. E' del pari censurata la motivazione in punto di omessa notifica ex art. 31 della Direttiva 2014/41/UE e in proposito si rileva che se le limitazioni difensive e le criticità emerse nella metodologia di captazione fossero avvenute nell'ambito di indagini svolte in Italia, ne sarebbe conseguita l'inutilizzabilità del materiale probatorio. Non basta affermare che il titolo di reato giustificava le intercettazioni. Contesta ancora la difesa il vizio di motivazione quanto al profilo delle "intercettazioni massive", in contrasto con il nostro ordinamento giuridico in quanto capace di incidere su diritti costituzionalmente presidiati. L'attività di captazione è consentita nel nostro ordinamento solo quando sussistano "gravi indizi di reato che devono essere emersi "prima" dell'autorizzazione alle intercettazioni. Nel caso di specie, l'autorità francese ha intercettato migliaia di utenti e poi proceduto alla "scrematura", quando cioè il diritto alla riservatezza era già compromesso. Una simile applicazione non si giustifica neppure con la "reciproca fiducia tra gli Stati membri".
7.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione laddove si è ritenuta la sussistenza dell'associazione di cui al capo B) e la
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partecipazione ad essa del ricorrente. Gli indici esplicitati in sentenza, pur astrattamente idonei, non trovano riscontro negli atti poiché l'esistenza del sodalizio è fondata solo sui presunti reati fine commessi. Anche il possesso di telefonini criptati in sé è fatto inidoneo a comprovare l'esistenza del consesso criminale né è provata l'esistenza di una struttura fissa e perdurante. Difetta, inoltre, la prova della consapevolezza di ciascuno di avvalersi delle risorse dell'organizzazione facendone stabilmente parte, di contribuire fattivamente alla vita dell'associazione.
7.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 74, co. 4, d.P.R. 309/1990. La motivazione poggia su presunzioni inidonee a ritenere la disponibilità delle armi intesa come funzionale alla realizzazione delle condotte associative.
7.5. Con il quinto motivo si deduce violazione ed erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 in relazione ai capi B3), B4), B5) B10), B11), B13). Quanto al capo B3) la Corte ribadisce che la responsabilità del prevenuto sarebbe fondata sul dialogo con MB in cui si fa riferimento alla cessione di 4 chili di droga. La sentenza non ha risposto neppure alla doglianza relativa alla tipologia e alla quantità della sostanza. Il capo di imputazione è generico quanto al tipo di droga trattata e poiché è emerso che i concorrenti trattavano anche hashish, i giudici di merito avrebbero dovuto qualificare la sostanza come "droga leggera". La Corte, inoltre, non ha motivato in merito alle discrasie emerse tra i brogliacci riassuntivi e la trascrizione del verbale di conversazioni intercettate ad opera della polizia giudiziaria. Quanto al capo B4) la Corte territoriale, richiamando gli argomenti spesi per il coimputato MC, si limita a ribadire la piena utilizzabilità delle chat criptate. Quanto al capo B5) era stata dedotta l'insufficienza del contributo offerto da LA il quale, quando veniva informato "dell'arrivo" dello stupefacente, si limitava a dire che l'avrebbe potuta proporre al proprio cugino. La sentenza ha ritenuto confermato il passaggio della merce in virtù del fatto che MC comunicava a LA anche i prezzi da praticare ma la motivazione non è condivisibile mancando la prova che vi sia mai stato un concreto seguito. Anche con riferimento al capo B10) la difesa lamenta la mancanza di riscontro alla ritenuta intervenuta cessione tra MC e l'imputato. Quanto al capo B11) la sentenza conferma la responsabilità del ricorrente facendo ricorso a presunzioni prive di riscontro in relazione alla somma di 50 mila euro indicata nella chat e all'asserita riconducibilità di detta somma ad una cessione di
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stupefacente. Peraltro, detto capo doveva ritenersi assorbito nel capo B10) dato che si trattava della stessa sostanza della precedente imputazione. Per il capo B13) era stato osservato che il ricorrente non avesse preso parte ad alcuna delle fasi preparatorie all'acquisto di 1.140 chili di hashish da fornitori di origine marocchina. Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello non risulta l'inserimento di LA nel "gruppo di comunicazioni in cui si sarebbe svolta l'organizzazione dell'illecito" dato che MC voleva inserirlo ma UO si opponeva. Le fasi successive, ove si afferma che "braccio" avrebbe ricevuto gli assaggi da distribuire non sono indicative di un concorso nell'acquisizione dello stupefacente.
7.6. Con il sesto motivo si deduce violazione ed erronea applicazione dell'art. 69 cod. pen. avendo la Corte territoriale espresso il giudizio di equivalenza senza spiegare le ragioni per le quali le attenuanti generiche non sono state ritenute prevalenti.
8. Il ricorso proposto nell'interesse di RO CO si articola in sette motivi.
8.1. Con il primo si contesta la violazione degli artt. 14.7 e 31 della Direttiva 2014/41/UE e 191 cod. proc. pen. Poiché la sentenza della C.G.U.E è intervenuta nelle more tra la lettura dei dispositivi (29/2/2024) delle sentenze pronunciate dalle Sezioni Unite e il deposito delle motivazioni (14/6/2024), a prescindere dalle argomentazioni svolte dal massimo consesso di questa Corte, la decisione della CGUE, doveva prevalere stante la capacità vincolante della stessa a garanzia della uniforme applicazione dell'interpretazione del diritto dell'Unione Europea e dell'obbligo degli Stati membri di adottare ogni misura atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni unionali (art. 4 TUE). Si assume che il controllo ex post gravante sul giudice di merito, richiamato dalla CGUE quanto al rispetto sia dell'art. 31 sia dell'art. 13 paragrafo 7 della Direttiva 41/2014 non è dissimile dal controllo ex post, richiamato dalle SS.UU. li ove si afferma che il giudice di merito deve accertare se siano state rispettate le modalità processuali che ne rendono acquisibili e utilizzabili i contenuti nello Stato italiano giusta previsione degli artt. 1, par. 1, 1.0 par. 2 lett. a), 13 par. 1 della Direttiva e art. 2, co. 1, lett. a), 9, co. 5, lett. a), 10, co. 1, 12, co. 1, d.lgs. 27 giugno 2017, n. 108. A pag. 31 della sentenza n. 23756 le Sezioni Unite affermano che la direttiva citata evidenzia la necessità di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali da parte dell'autorità giudiziaria dello Stato di emissione anche con riguardo alle attività compiute nello Stato di esecuzione, sottolineando che la disciplina dell'OIE deve essere
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rispettosa sia dei diritti fondamentali che delle garanzie del giusto processo, pur rilevando che la disciplina posta dalla Direttiva non contiene regole relative alla fase di esecuzione degli OIE che incidano sulla utilizzabilità degli atti acquisiti nel procedimento. Per tale motivo il Tribunale di Berlino aveva sollevato questione pregiudiziale alla quale la CGUE ha risposto che la sanzione per la violazione della disciplina di cui all'art. 41 della Direttiva 41/2014/UE come pure dell'art. 14 par. 7 deve essere individuata nella dichiarazione, da parte del giudice di merito, della inutilizzabilità del materiale intercettivo, con conseguente espunzione dello stesso anche quando si stia procedendo per reati gravi. Le Sezioni Unite hanno, tra l'altro, sottolineato che costituisce attività intercettiva o meglio modalità attuativa dell'attività intercettiva anche la fase di hackeraggio dei telefoni finalizzata alla acquisizione delle chiavi private poi usate per decriptare i messaggi successivamente intercettati. Sul punto è stato richiamato l'art. 30 par. 7 della direttiva e l'art. 43 co. 4 del d.lgs. 108/2017 dove si afferma che l'attività di intercettazione implica anche l'acquisizione degli strumenti necessari per decodificare o decrittare i dialoghi o le comunicazioni, sia la giurisprudenza di legittimità in materia di intercettazioni ambientali ove si considera modalità di attuazione della captazione l'ingresso nell'altrui domicilio finalizzato al posizionamento di microspie (pag. 44 sentenza 23756/24). Infine, le Sezioni Unite affermano che dalla giurisprudenza della Corte Edu non emergerebbe il divieto di effettuare intercettazioni "di massa" purché siano previste garanzie contro rischi di abusi nelle fasi di adozione della misura, della sua esecuzione e del successivo controllo. Il tema è che le sentenze CEDU del 2021 richiamate dalle Sezioni unite hanno condannato il Regno Unito e la Svezia affermando che affinché possano essere considerate ammissibili intercettazioni "di massa", gli ordinamenti degli Stati UE che procedono e che pretendono di usare le risultanze delle "captazioni" devono rispettare determinare garanzie al fine di evitare la violazione dell'art. 8 CEDU. Si è stabilito, dunque, che il diritto nazionale dovrebbe definire con specifico riferimento all'attività intercettiva di massa i motivi per i quali l'intercettazione può essere autorizzata, le circostanze in cui le comunicazioni possono essere intercettate, la procedura da seguire per il rilascio dell'autorizzazione, per la selezione, l'esame e l'utilizzo del materiale di intercettazioni, le precauzioni da adottare nella comunicazione del materiale ad altri soggetti, i limiti di durata dell'intercettazione, la conservazione del materiale e le circostanze in cui deve essere cancellato e distrutto nonché le procedure e le modalità di controllo da parte di un'autorità indipendente del rispetto delle garanzie oltre che le procedure per l'esame indipendente ex post di tale conformità e i poteri conferiti all'organo competente nel far fronte ai casi di non
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conformità (Sentenza Big Brother Watch c/ Regno Unito, Grande Camera sentenza del 2 maggio 2021, par. 361) La Corte territoriale, in violazione dell'art. 31 della Direttiva 2014/14/UE, ha escluso l'applicabilità dell'obbligo di notifica non essendovi prova che l'Autorità procedente fosse a conoscenza che l'indirizzo di comunicazione intercettato insistesse su territorio di altro Stato membro e rilevando, comunque, che la sanzione di utilizzabilità si applicherebbe solo nel caso in cui le captazioni non fossero consentite in un caso interno analogo. E poiché la IA, tra l'altro, procedeva per il reato di associazione dedita al narcotraffico, reato che in Italia avrebbe consentito l'intercettazione, non rileverebbe l'omessa notifica da parte dello Stato francese posto non si sarebbe potuta vietare l'intercettazione. Quanto al primo argomento la CGUE ha chiarito che l'obbligo di notifica non dipende dalla consapevolezza effettiva dell'autorità procedente ma sorge sempre quando l'attività coinvolge soggetti situati sul territorio di altro Stato membro. Dalla nota di PG si evince che, essendo emerso durante le indagini che alcuni utilizzatori si servivano di sim della compagnia olandese KPN o della statunitense AT&T, era richiesto di fornire i dati delle utenze che avevano avuto accesso al server, così da individuare i telefoni utilizzatori dell'APP da infettare con i virus informatici. I dati forniti includenti il codice imei, il numero di telefono, la data e l'ora in cui è stato utilizzato l'APN e l'ID cella consentivano pertanto di localizzare telefono e utilizzatore. Sarebbe errato l'argomento usato dal giudice di secondo grado secondo cui il titolo di reato avrebbe consentito l'intercettazione anche in Italia. Sul punto la CGUE ha chiarito che l'obbligo di notifica ex art. 31 è tassativo ed è posto a tutela della sovranità dello Stato destinatario e dei diritti fondamentali degli individui intercettati. La Corte di appello ha attribuito a detto obbligo natura formale asserendo che ove l'Italia fosse stata interpellata, avrebbe prestato il consenso all'intercettazione. Tale interpretazione è contraria alla sentenza C-670 del 30 aprile 2024 con cui si è stabilito che il controllo tramite la notifica ha funzione preventiva, irrinunciabile e sostanziale e non si limita a verificare la punibilità del reato nello Stato destinatario. In proposito la difesa rileva un contrasto con la sentenza della CGUE poiché il veto non è subordinato alla punibilità del reato e che l'art. 31 tutela i diritti garantiti dall'art. 8 CEDU;
ne consegue che l'omessa notifica impedisce agli interessati di svolgere le prerogative difensive, si traduce nella violazione del principio del giusto processo e contravviene ai principi di cooperazione giudiziaria, compromettendo la fiducia reciproca tra gli Stati membri. Per contro la CGUE nella sentenza C670/22 ha statuito che la violazione dell'art. 31 determina di per sé l'inutilizzabilità delle prove
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raccolte indipendentemente dalla gravità del reato e dalla punibilità del fatto nello Stato destinatario.
8.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dei principi di proporzionalità e specificità con i quali si scontra la "intercettazione di massa" svolta. Il giudice di secondo grado ha ritenuto che l'attività fosse mirata a individuare singoli utenti coinvolti in materia di narcotraffico laddove dalla documentazione si evince che l'intercettazione è stata indiscriminata e sproporzionata, senza alcuna misura per limitarla ai soli soggetti sospettati. La Corte territoriale, dunque, non ha svolto un controllo indipendente sull'attività svolta né durante né dopo l'esecuzione della stessa. La sentenza C670/22 del 30 aprile 2024 ha affermato che una simile intercettazione costituisce una grave violazione dei principi sanciti dalla Direttiva in esame in quanto ha qualificato le intercettazioni Sky Ecc come intercettazioni di massa incompatibili con i suddetti principi. Si chiede che la questione sia rimessa alle Sezioni Unite stante il dissenso rispetto ai principi già enunciati. A tal fine occorre stabilire: a) se le intercettazioni di massa come quelle in discussione siano compatibili con il diritto interno e sovranazionale, alla luce della Direttiva 2014/41/UE e della sentenza CGUE C670/22 del 30 aprile 2024; b) se l'ordinamento italiano nell'autorizzazione e nell'utilizzo delle prove derivanti da intercettazioni transnazionali si sia dotato delle garanzie procedurali richieste dalla giurisprudenza CEDU (Big Brother Whathc e Centrum for Rattvisa del 25 maggio 2021 richiamate dalle Sezioni Unite 23756/24); c) se alla luce della giurisprudenza CGUE i principi affermati dalle Sezioni Unite n. 23756/24 necessitino di una rivalutazione circa la qualificazione delle intercettazioni Sky Ecc e alla loro utilizzabilità.
8.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 74 d.P.R. 309/1990. La sentenza impugnata ha obliterato le censure mosse con il gravame con cui si era evidenziato che la partecipazione a un singolo episodio criminoso non consentiva di desumere l'adesione al sodalizio. Era stato evidenziato che MC si esprimeva in termini dispregiativi nei confronti del CO e palesava solo l'intento di sfruttare i suoi contatti per l'approvvigionamento della droga;
che da alcune captazioni ambientali, valorizzate dalla difesa, si ricavava la posizione autonoma e indipendente di CO e i rapporti episodici tra i due.
8.4. Con il quarto motivo si deduce violazione degli artt. 192, 546 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione al capo B5). Era stato rilevato che i dialoghi riportati dal primo giudice, in specie quelli del 21 agosto 2020 non dimostravano né il perfezionamento dell'acquisto di droga né il ruolo svolto dal ricorrente nella presunta compravendita ed era stata censurata l'interpretazione unitaria degli episodi B4), B5)
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e B6) operata dal primo giudice. La Corte ha rigettato le censure difensive richiamando la motivazione del primo giudice e integrandola con i contenuti delle chat criptate e le risultanze complessive ritenendo che dimostrassero il coinvolgimento di CO nell'acquisto e nel trasporto della droga. Manca una risposta alle deduzioni secondo cui si tratta di "droga parlata" priva di riscontri. Il richiamo per relationem alle motivazioni poste per MC e UO è privo di efficacia e pertinenza dato che i dialoghi tra costoro non sono attribuibili al CO né forniscono prova della sua partecipazione.
8.5. Con il quinto motivo si lamenta la violazione degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. in relazione alla motivazione espressa con riferimento al capo B13). Nel giudizio di primo grado l'imputato era stato ritenuto responsabile dell'acquisto e della distribuzione di 1.140 kg di hashish. La Corte ha rigettato le doglianze espresse richiamando per relationem la ricostruzione dell'episodio effettuata con riferimento alla posizione di MC e valorizzando un messaggio in chat attribuito al ricorrente. Anche in questo caso il richiamo è inefficace e omette di valutare ipotesi ricostruttive alternative rispetto al ruolo del ricorrente e il contributo episodico.
8.6. Con il sesto motivo si contesta la motivazione quanto all'aggravante ex art. 74, co. 4, d.P.R. cit., ritenuta indiscriminatamente per effetto della ritenuta appartenenza al sodalizio. Secondo la difesa manca la prova che CO conoscesse la presunta dotazione di armi. L'episodio dell'agguato ad AJ, indicato come uno dei momenti chiave per l'uso delle armi, risale al 9 luglio 2020 mentre il primo contatto tra MC e CO è del 21 agosto 2020. Resta escluso che il ricorrente fosse coinvolto o informato dell'impiego di armi.
8.7. Con il settimo motivo la difesa lamenta che la Corte territoriale, al fine di ritenere la circostanza aggravante di cui all'art. 73, co. 3, d.P.R. cit., ha valorizzato la produzione da parte di alcuni imputati, di certificazioni mediche attestanti il loro stato di tossicodipendenza. Posti i due diversi orientamenti di questa Suprema Corte sul punto, uno risalente al 2007 e l'altro (richiamato dalla Corte) del 2023 la difesa, ritiene condivisibile il primo secondo cui l'aggravante non va applicata facendo riferimento alla adesione al sodalizio di un soggetto tossicodipendente poiché, pur partecipando al sodalizio, questi spesso agisce sotto l'influenza dei membri non tossicodipendenti che sfruttano la sua condizione per incrementare i profitti dell'associazione. CO è affetto da gravi problemi di tossicodipendenza tanto che la Corte di appello gli ha concesso gli arresti domiciliari in comunità. Sanzionare un tossicodipendente con un'aggravante anziché riconoscerne la vulnerabilità contrasta con l'art. 27 della Costituzione. L'orientamento che attribuisce natura oggettiva all'aggravante non considera la condizione del tossicodipendente e il suo ruolo
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all'interno del sodalizio, né vi sono elementi che provino che la condizione del CO abbia accresciuto la pericolosità del sodalizio. A tale proposito la difesa chiede che la questione sia rimessa alle Sezioni Unite stante la divergenza interpretativa che pone questioni rilevanti di diritto, sia sotto il profilo dell'applicazione uniforme della norma, sia in relazione alla sua coerenza con i principi costituzionali e internazionali segnatamente il principio di colpevolezza e il divieto di trattamento discriminatorio.
9.Il ricorso nell'interesse di RA LL è affidato a quattro motivi.
9.1. Con il primo si deduce il vizio di motivazione. La Corte di appello, usando i dialoghi in chat tra MC e LL intercorsi tra il 25 e il 28 agosto 2020, ha ritenuto provato il concorso di LL nel reato sub B5) solo perché il primo proponeva al secondo di vendere una parte dell'hashish acquistato a Milano e il secondo esprimeva una preventiva disponibilità alla commercializzazione della droga, così rafforzando il proposito criminoso del correo. Si tratta di un travisamento della prova. E' stato contestato agli imputati tra cui LL di avere, in concorso, acquistato stupefacente che veniva avviato alla distribuzione tra il 26 e il 28 agosto 2020. La Corte erroneamente afferma che il capo B5) si riferirebbe alle condotte di cessione del MC, in concorso con CO, UO, MB, LA e LL di 65 chili di "haze spagnola" e di 150 chili di dry (il 26 agosto 2020) e alla cessione di 100 chili di hashish di qualità "rubio" (il 28 agosto 2020). Nel prosieguo la motivazione offre elementi dimostrativi della condotta di acquisto da parte del gruppo senza mai sfiorare il tema della presunta futura rivendita della stessa e senza "nominare" LL, estraneo agli accordi e alle modalità di approvvigionamento della droga acquistata a Milano e trasportata a Roma da UO e CO. A pag. 121 e 122 la Corte territoriale fa esclusivo riferimento al concorso nell'acquisto senza approfondimenti circa la commercializzazione e l'unico profilo di responsabilità del LL è dato dalla previa disponibilità alla commercializzazione. L'argomento sarebbe desunto dal dialogo riportato a pag. 38 della sentenza di primo grado tra MC e LL allorquando il primo informava il secondo che disponeva di 200 chili di fumo e di "vedere se c'è qualcuno che lo vuole" e LL rispondeva "allora don, venerdi me dai indicazioni". Ne consegue che la droga si trovava già nella disponibilità di MC senza che LL avesse offerto alcun contributo.
9.2. Con il secondo motivo si contesta la illogicità della motivazione laddove si afferma la partecipazione del LL nel sodalizio di cui al capo B) sotto forma di stabile collaborazione con MC nell'attività di acquisizione e distribuzione all'ingrosso della droga, sulla base di una ipotizzata investitura per la gestione della
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piazza di Velletri, non solo non riscontrata ma contraddetta dal mancato coinvolgimento dell'imputato negli episodi di compravendita indicati quali reati fine dell'associazione. Ritiene la Corte che lo scambio comunicativo tra MC che tiene al corrente LL dell'attività di rivendita e della possibilità di cedere ai suoi acquirenti l'erba amnesia haze o l'hashish tipo dry, perché il resto "è finito", "presuppone che LL sia uno dei destinatari della sostanza acquistata e abbia i suoi clienti presso cui piazzare quanto comprato". La motivazione è apparente poiché il riferimento ai reati fine commessi dal gruppo non serve ad affermare la partecipazione associativa di LL del quale si intende dimostrare il coinvolgimento stabile nel sodalizio di cui al capo B) mediante la commissione di un solo reato fine (B5) dato che per gli altri reati l'imputato non è stato indagato (83 e B11) e per il reato sub B10) è stato assolto già dal primo giudice. Il coinvolgimento di LL nel reato sub B7), relativo al presunto agguato ad AJ del luglio 2020 in concorso con MC, RU, MB ed DE è descritto in modo disorganico tramite un dialogo in chat tra MC e LL nel corso della quale il primo si lascia andare a una serie di considerazioni che vedono LL rimanere passivo. Le recriminazioni di MC sull'infelice esito di quella doveva essere un'azione dimostrativa contro un potenziale rivale nella gestione delle piazze di spaccio, evidenziano solo l'azione maldestra di LL e degli altri ivi presenti. Costoro, contravvenendo alle direttive ricevute, si sarebbero portati sul luogo del c.d. agguato senza armi e LL non avrebbero recuperato i complici rimasti a piedi nelle campagne laziali. L'occasionalità del contributo nell'agguato ad AJ che si difendeva sparando colpi di pistola all'indirizzo degli aggressori, ferendo così RU IL, emerge con evidenza dalla circostanza che alla successiva azione incendiaria ai danni dell'abitazione della vittima, LL non partecipa. Altro argomento usato dalla Corte è quello della presunta disponibilità offerta da LL al MC nella ricerca di una casa con terreno nei dintorni di Roma, circostanza che dovrebbe servire a rafforzare il quadro indiziario della partecipazione associativa e che è collegato al reato sub B10) dal quale l'imputato è stato assolto dal primo giudice.
9.3 Con il terzo motivo si deduce il vizio di motivazione della sentenza quanto all'aggravante di cui all'art. 74, co. 4, 74 d.P.R. cit., valorizzando dialoghi ai quali l'imputato non ha preso parte, senza considerare che per l'unico episodio in cui si fa riferimento alle armi, non vi è imputazione che ne contesti il possesso. Rileva la difesa che, benché sia stata riconosciuta la responsabilità di AJ per il reato sub B8) relativo al ferimento di RU, non è stata riconosciuta l'aggravante della disponibilità di armi poiché l'arma è stata considerata ad uso esclusivamente
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personale. Per LL, invece, l'aggravante delle armi è stata ritenuta per il fatto stesso "dell'agguato a mano armata ai danni di AJ". Sul punto la sentenza si limita a riportare le recriminazioni di MC nei confronti di LL al quale chiedeva perché non avessero risposto al fuoco, il che lascia il dubbio che quello che doveva essere il gruppo di fuoco si sia presentato all'incontro con AJ senza armi.
9.4. Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza, non avendo la Corte operato differenziazioni rispetto alle posizioni individuali.
10. Nell'interesse di AN UO sono stati proposti due distinti ricorsi. Quello proposto dall'avv. Sandro Aloisi, è affidato a quattro motivi. 10.1.1. Con il primo si deduce la nullità della sentenza impugnata in punto di utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali, delle videoregistrazioni per violazione degli artt. 335, 266, 267 cod. proc. pen. nonché delle conversazioni avvenute tramite sistema Sky Ecc. La Corte ha omesso di valutare le doglianze prospettate dalla difesa circa la sussistenza dei gravi indizi del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 al momento della emissione dei relativi decreti. Si è ritenuto irrilevante stabilire se gli elementi sulla scorta dei quali veniva disposta l'autorizzazione costituissero o meno una notizia di reato idonea a fondare in capo al P.M. l'obbligo di iscrizione ai sensi dell'art. 335 cod. proc. pen. La Corte territoriale, al contrario, avrebbe dovuto dichiarare la nullità dei decreti autorizzativi perché fondati su una motivazione apparente. Analogo rilievo era stato mosso in relazione ai decreti che hanno autorizzato l'attività di videoripresa dell'immobile e della terrazza di casa del MC. Infine, quanto alla utilizzabilità delle conversazioni criptate, la difesa ritiene che la Corte abbia aderito aprioristicamente all'impostazione dell'Ufficio di Procura avendo, peraltro, ammesso l'utilizzo delle conversazioni senza alcun controllo sulla legalità del procedimento acquisitivo. 10.1.2. Con il secondo motivo si deduce che la Corte ha disatteso le doglianze mosse rispetto alla partecipazione del ricorrente al sodalizio capeggiato da MC sul presupposto che il contatto avuto dal UO con MC e CO non fosse sintomatico di sporadici accordi. Erroneamente è stata ritenuto che la paventata possibilità di intrattenere futuri rapporti per l'acquisto di droga, per realizzare guadagni continuativi, fosse la prova della dimensione associativa dell'operazione. Al contrario MO è stato presente nelle vicende in esame per un breve lasso di tempo. e solo dopo reiterati inviti si è convinto a partecipare ai reati descritti sub B5) e B13).
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10.1.3. Con il terzo motivo la difesa rileva che la sentenza ha immotivatamente disatteso la richiesta di escludere la circostanza di cui all'art. 74, co.4, d.P.R. n. 309/1990 richiamando il file audio del 18.8.2020 laddove UO diceva a MC che "all'andata oltre che mettere i soldi da Roma ci metto due ferri con tutte le munizioni". Secondo i giudici del gravame l'affermazione, priva di riscontro, sarebbe sufficiente a giustificare la contestazione dell'aggravante in esame. 10.1.4. Con il quarto motivo si deduce la nullità della sentenza per vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione della continuazione con i fatti giudicati con sentenza del 18.1.2018 della Corte di appello di Roma, accertati il 21.4.2017. La Corte territoriale nell'escludere l'unicità del disegno criminoso per il cospicuo lasso temporale intercorso, per il diverso contesto associativo e la diversità dei coimputati non ha considerato che KH aveva in passato mantenuto contatti con il UO per l'acquisto di droga e che il reato contestato al UO al capo B2), dal quale è stato assolto, risulta accertato a far data dal 2017. 10.2. Il ricorso proposto dall'avv. Domenico Leto nell'interesse di UO lamenta la violazione ed erronea applicazione dell'art. 270 cod. proc. pen 14 e 31 della Direttiva 41/2014; con il ricorso si chiede la devoluzione alla Corte di Giustizia Europea di questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 3 della Direttiva UE 41/2014 e la rimessione della questione alle Sezioni Unite. La Corte territoriale ha ritenuto applicabile la disciplina ex art. 270 cod proc. pen. e rigettato la questione della inutilizzabilità del compendio ottenuto tramite OEI, con motivazione censurabile. Era stato evidenziato che le modalità di trasmissione dei dati da parte dell'Autorità francese non avevano garantito la loro genuinità e la c.d. catena di custodia. Si è ritenuto, invece, sufficiente a garantire l'autenticità e l'integrità dei dati, l'invio degli stessi su supporti ottici non riscrivibili e sigillati in buste antieffrazione. Ciò, secondo la difesa, non garantisce la genuinità e la corrispondenza del dato masterizzato rispetto a quello estratto dal server in cui era materialmente contenuto ma solo la non riscrivibilità dopo l'invio da parte dell'autorità straniera. Era stato, inoltre, contestato il dato della attività di intercettazione massiva nei confronti di migliaia di cittadini in spregio ai principi sanciti dal nostro ordinamento. La motivazione posta dalla Corte territoriale è infedele rispetto al dato acquisito dato che a metà febbraio 2021 le Autorità sono state in grado di monitorare il flusso di informazioni di circa 70 mila utenti di Sky Ecc e che su scala globale, ogni giorno venivano scambiati, su detta piattaforma, tre milioni di messaggi. Non vi è in atti alcun riferimento ad alcun imputato, che miri ad individuarlo quale utilizzatore di Sky Ecc e non potrebbe essere diversamente dato che le autorizzazioni "francesi"
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riguardano altro e diverso procedimento relativo a un cittadino francese. Un tale modo di procedere è contrario al nostro ordinamento che consente l'attività di captazione solo in presenza di "gravi indizi di reato che devono sussistere prima dell'autorizzazione delle intercettazioni né può giustificarsi sulla base della "reciproca fiducia degli Stati membri poiché, come più volte ribadito in sede di legittimità, tale insindacabilità trova il limite nella verifica che la procedura seguita non si sia posta in contrasto con norme inderogabili e principi fondamentali tra cui quelli presidiati dagli artt. 15 e 24 della Costituzione. Inoltre, la Corte territoriale nell'affermare che nella giurisprudenza europea non esiste un divieto di effettuare intercettazioni di vaste proporzioni richiama le sentenze della Corte Edu Grande Camera Big Brother Watch e Centrum for Rattvisa travisandone il senso. Entrambe le sentenze si sono concluse con la condanna degli Stati coinvolti per la mancanza di garanzie nelle "intercettazioni di massa affermando che simili intercettazioni sono consentite solo a condizione che siano previste selezioni mirate degli obiettivi sulla base di criteri chiari e specifici, controlli indipendenti, sia durante l'esecuzione che ex post, sull'utilizzo del materiale raccolto nonché garanzie procedurali atte a tutelare i diritti degli individui. Nel caso in esame tali garanzie sono state assenti. Si censura poi la motivazione circa l'omessa notifica ex art. 31 Direttiva 2014/14/UE. Secondo i giudici della Corte territoriale non sussiste alcuna violazione poiché nell'ordinamento italiano l'inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni disposte da Autorità di altro Stato ed effettuate nei confronti di persone il cui indirizzo di comunicazione è attivato in Italia sussiste solo se l'Autorità giudiziaria italiana rileva che le captazioni non sarebbero consentite in un caso interno analogo, perché disposte per un reato per il quale la legge non prevede la possibilità di ricorrere a tale mezzo di ricerca della prova (S.U. n. 23756/24). Era stata dedotta l'impossibilità di affermare che le intercettazioni sarebbero state consentite in un caso interno analogo, trattandosi di attività di captazione indistinta, anche nei confronti di soggetti estranei a qualsivoglia procedimento penale e a prescindere dalla sussistenza di indizi di reato. Né le difese sono state in condizione di verificare la genuinità dei dati acquisiti dalla Procura. E' stata prodotta nel presente procedimento la nota n. 15363277 del 28.9.2021 della P.G. olandese da cui si evince che lo Stato che procedeva era consapevole che i soggetti intercettati si trovassero sul territorio di altro Stato e si dà atto che nel corso dell'indagine iniziata a maggio 2019, ossia un anno prima rispetto ai fatti in contestazione, si erano apprese per ogni utenza Sky Ecc le prime tre cifre del numero IMSI si riferiscono al Mobile Country Code (codice del paese). Dunque una vera e propria geolocalizzazione del criptofonino che permetteva di comprendere lo
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Stato di appartenenza del presunto utilizzatore. A fronte di tale attività l'omessa notifica ex art. 31 Direttiva UE ha determinato la violazione della sovranità nazionale. Secondo la difesa, sulla portata dell'art. 31 la risposta della sentenza delle Sezioni Unite è incompleta. A pag. 46 della sentenza n. 23756/24 si legge che il divieto della Direttiva è previsto solo quando l'intercettazione non sia ammessa in un caso interno analogo. Rileva la difesa che non risponde al modello italiano un'attività di intercettazione massiva tra l'altro antecedente alla acquisizione di una notizia di reato. L'argomento usato dalle Sezioni Unite, ripreso dalla sentenza impugnata, non costituisce un via libera alla elusione dell'obbligo di notifica. La Corte di Cassazione a Sezioni unite, a pag. 28 ha ricordato che il principio di completezza della disciplina dell'OEI non è in alcun modo derogato dall'ordinamento italiano (art. 1 d.lgs. 21 giugno 2018 n. 108 che statuisce "il presente decreto attua nell'ordinamento interno la direttiva 2014/41/UE"). Da ciò discende l'inderogabilità dell'art. 31 della Direttiva. In proposito la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 30.4.2024 premette che una misura connessa all'infiltrazione in apparecchi terminali, volta a estrarre dati relativi al traffico, all'ubicazione e alle comunicazioni di un servizio di comunicazione, costituisce una intercettazione di telecomunicazioni che deve essere notificata all'autorità a tal fine designata dallo Stato membro sul cui territorio si trova la persona sottoposta all'intercettazione. Ove lo Stato che procede non sia in grado di identificare l'autorità competente dello Stato membro da notificare, la notifica può essere inviata a qualsiasi autorità dello Stato membro notificato che lo Stato membro di intercettazione ritenga idonea a tal fine. La disposizione mira a tutelare i diritti degli utenti interessati da una misura di intercettazione di telecomunicazioni. Nel caso in esame non sarebbero stati tutelati né lo Stato italiano né i suoi cittadini. Dalla stessa sentenza della Corte di Giustizia si ricava inoltre che "l'art. 14 par. 7 della Direttiva 2014/41 deve essere interpretato nel senso che esso impone al giudice penale nazionale di espungere nell'ambito di un procedimento avviato a carico di una persona sospettata di atti di criminalità, informazioni ed elementi di prova se tale persona non è in grado di svolgere efficacemente le proprie osservazioni su tali informazioni ed elementi di prova e questi ultimi siano idonei ad influire in modo preponderante sulla valutazione dei fatti". Nella specie la difesa avrebbe chiesto informazioni ed elementi di prova sin dalla fase di indagine anche attraverso richieste di OIE difensivi, disattesi da Procura e Gip italiani. A pag. 9 della sentenza delle Sezioni Unite richiamata si dà atto che il ricorrente aveva espressamente lamentato la violazione della sovranità nazionale. Su tale questione il Collegio non si è pronunciato. Qualora si dovesse ritenere che la decisione
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delle Sezioni Unite sia sufficiente a considerare irrilevante la notifica in parola, si aprirebbe un serio contrasto tra l'interpretazione dell'art. 31 alla stregua del diritto interno, rispetto a quella che della stessa norma deve darsi in base al diritto dell'Unione, alla luce non solo della testualità della disposizione ma anche della vincolante decisione pregiudiziale della Corte di Giustizia del 30.4.2024. Se si propendesse per l'interpretazione avversata occorrerebbe sollevare questione pregiudiziale interpretativa alla Corte di Giustizia chiedendo espressamente se la Direttiva 41/2014/UE consenta al giudice nazionale di derogare dal contenuto dell'art. 31 della Direttiva e dal principio di diritto relativo alla interpretazione dell'art. 14 della Direttiva citata reso con sentenza della Grande Sezione nella causa C-670/22. Si chiede, pertanto, di devolvere questione pregiudiziale interpretativa alla CGUE affinché decida "se la Direttiva 41/2014/UE consenta al Giudice nazionale di derogare dal contenuto dell'art. 3 della Direttiva citata e dal principio di diritto relativo all'interpretazione dell'art. 14 della Direttiva citata reso con sentenza della Corte di Giustizia Europea 30.4.2024 (Grande Camera) nella causa C-670/22 potendo per l'effetto il Giudice nazionale ritenere irrilevante l'omessa notifica prevista da tale norma laddove le intercettazioni siano disposte ed effettuate dallo Stato estero su territorio di altro Stato membro". Si chiede, inoltre, di rimettere la questione alle Sezioni Unite. Assume la difesa che la sentenza CGUE C-670/22 del 30 aprile 2024 abbia introdotto criteri inderogabili per la legittimità delle intercettazioni transnazionali richiedendo il rispetto dei principi di proporzionalità, specificità e selettività. Tali principi sembrano in contrasto con alcune affermazioni contenute nella sentenza delle Sezioni Unite n. 23756 del 29 febbraio 2024, con motivazione depositata il 14 giugno 2024, dunque, in epoca antecedente rispetto alla pronuncia della Corte europea e con cui non si è confrontata. Si tratta, secondo la difesa, di stabilire: a) se le intercettazioni di massa condotte siano compatibili con il diritto interno e sovranazionale alla luce delle garanzie richieste dalla Direttiva 2014/14/UE e dalla sentenza CGUE C-670/22 del 30 aprile 2024; b) se l'ordinamento italiano nell'autorizzazione e nell'utilizzo di prove derivanti da intercettazioni transnazionali si sia dotato delle garanzie procedurali richieste dalla giurisprudenza CEDU (Big Brother Wath e Centrum for Rattvisa del 25 maggio 2021; c) se alla luce della giurisprudenza CGUE i principi affermati dalle Sezioni Unite necessitino di una rivalutazione in ordine alla qualificazione delle intercettazioni SKYECC e alla loro utilizzabilità".
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11. E' stato proposto ricorso nell'interesse di MO MB nei confronti del quale, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti è stata rideterminata la pena, in relazione ai reati di cui ai capi B), B1), B3), B5), B6), B9), B10), B11) in anni sette e mesi dieci di reclusione. Il ricorso è articolato in sei motivi. 11.1. Con il primo si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla inutilizzabilità ex art. 191 cod. proc. pen. degli esiti trasmessi giusto OEI n. 105/21 dall'autorità francese. La Corte territoriale dopo aver affermato di sentirsi vincolata alla decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sopravvenuta, con essa non si è confrontata, né si è sentita vincolata dalla sentenza emessa dalla Quarta Sezione di questa Corte (n. 32915/22) emessa nel presente procedimento che aveva evidenziato come ai fini della utilizzabilità processuale della messaggistica acquisita da Europol non è sufficiente la formale acquisizione della messaggistica tramite O.E.I. ma occorre il riscontro della conoscenza delle modalità di acquisizione del detto materiale, essendo necessario valutare che tali modalità di acquisizione non siano in contrasto con norme inderogabili e principi fondamentali del nostro ordinamento. Detta sentenza aveva evidenziato che il principio del contradittorio implica che la dialettica procedimentale deve esplicarsi non solo relativamente al vaglio del materiale acquisito ma si deve estendere anche alle modalità di acquisizione del predetto materiale. In essa si ribadisce che il Pubblico ministero avrebbe dovuto produrre la richiesta di OEI, funzionale a documentare lo scambio informativo tra le polizie e il rigetto di tale richiesta avrebbe invalidato l'OEI indirizzato all'autorità giudiziaria francese e i relativi esiti. Ciò che si evidenzia è che le informazioni sulle attività compiute da altri paesi sono state acquisite dall'Ufficio di Procura prima dell'applicazione delle regole formali dettate in tema di cooperazione internazionale, tanto da avere usato quelle informazioni per richiedere l'OEI. Non è spiegato, dunque, il motivo della mancata ostensione dei verbali delle attività compiute dalla Polizia Giudiziaria italiana di verifica e analisi dei dati ricevuti dalla IA prima dell'emissione dell'OEI che secondo il P.M. e il Gip non sarebbero processualmente utilizzabili. Era interesse della difesa avere accesso a tutte le fasi investigative che hanno preceduto la richiesta di invio delle prove estere si da verificare il rispetto dei principi che ne regolano l'acquisizione nel nostro ordinamento;
non era interesse della difesa sindacare il rispetto della regolarità delle norme procedurali francesi ma accertare la compatibilità delle operazioni compiute all'estero con le modalità di formazione della prova in Italia. Nel caso in esame si è assistito alla mera consegna dei dati comunicativi all'Italia in un momento successivo alla loro apprensione in tempo reale in IA il che non supera la natura di intercettazione delle conversazioni. Sono gli stessi provvedimenti francesi, acquisiti,
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a chiarire che i flussi di comunicazione criptati sono stati registrati nel momento in cul venivano ad esistenza e, dunque, intercettati dal server dal quale, con modalità coperte dal segreto di Stato, sono stati estratti e decriptati. Il discrimine tra il sequestro di dati esistenti e conservati in una memoria informatica e la loro captazione risiede nella contestualità tra il momento captativo e conservativo che manca nel primo caso. Si tratta, invero, di un flusso di comunicazioni e la conformità delle operazioni svolte in IA non esoneravano il giudice italiano dalla verifica della legalità della prova, anche nel giudizio abbreviato. Contesta, inoltre, il ricorrente che la difesa non ha avuto la disponibilità dell'originale ma la trascrizione selezionata dalla P.G. italiana, dunque, agli atti non è presente la prova trasmessa tramite canale rogatoriale ma la sua copia "alterata". Il C.T. del P.M. ha escluso che si possa verificare un errore nella decriptazione. Il tema è, però, che la trasposizione delle chat è piena di errori e la P.G. scrive chiaramente di avere eliminato alcuni duplicati per rendere più fruibile la lettura. Inoltre, le chat sono univoche perché vi sono i messaggi di un dialogante ma mancano le risposte dell'interlocutore si da inficiare la sequenza logica delle frasi. Inoltre il dvd è non trascrivibile ma il suo contenuto è stato riversato su fogli editabili excel, riscrivibili e modificabili. Inoltre tutto il sistema normativo che regola l'OEI prevede l'esigenza primaria che tanto lo Stato di emissione quanto quello di esecuzione si impegnino a precisare quale è lo specifico atto di indagine o il mezzo di prova richiesto e trasmettano la relativa documentazione. In ciò si riassume il principio di determinatezza. Gli artt. 78 disp att. e 238 cod. proc. pen. che regolano la acquisizione di prove formate all'estero fanno riferimento ai verbali il cui esame è indispensabile a fini di verifica del rispetto delle garanzie previste dal nostro ordinamento e la stessa Direttiva citata subordina l'utilizzazione delle prove trasmesse mediante OEI al rispetto dei diritti di difesa. Che poi i messaggi trasmessi dall'Autorità francese sarebbero utilizzabili come documenti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen. è affermazione che rischia di attribuire valore probatorio a risultanze investigative di cui si ignora formazione e provenienza. Secondo la difesa la presunzione di legittimità degli atti provenienti dalla esecuzione all'estero di un OIE non consente di dimenticare che la legittimità della prova è data dalla conformità dello strumento di ricerca alle regole che la disciplinano e ai principi costituzionali che pervadono l'ordinamento. Sebbene poi, come detto dai giudici di merito, lo scambio informativo tra le polizie non sia disciplinato dalla Direttiva 2014/41/UE, ciò non toglie che la Circolare del Ministero della Giustizia del 26.10.2017, di attuazione della Direttiva suddetta,
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riafferma l'obbligo di verifica della legalità di prove acquisite in conformità ai principi costituzionali e ordinamentali interni dello Stato Italiano. In tema di intercettazioni, l'art. 28.2 prescrive gli obblighi di informazione in favore dell'autorità giudiziaria dello Stato membro e prevede che qualora l'autorità competente dello Stato destinatario comunichi che l'intercettazione non può essere eseguita o proseguita perché in contrasto con il diritto interno, il pubblico ministero ne disponga l'immediata cessazione. L'art. 3 dispone chiaramente che la direttiva 2014/14/UE non contiene una disciplina generale della reciproca ammissibilità delle prove e, dunque, alla regolarità delle operazioni compiute in IA non corrisponde un automatico riconoscimento di utilizzabilità della prova in Italia. Ciò, a maggior ragione, ove si consideri che il nostro sistema di ricerca della prova non avrebbe consentito l'attivazione di intercettazione di flussi telematici attaccando una intera piattaforma di gestione di comunicazioni criptate non essendo previsto alcun reato relativo all'uso di tale strumento e non essendo consentita "l'intercettazione di massa"; peraltro, il nostro codice prevede l'inutilizzabilità delle prove rispetto alla raccolta delle quali sia stato apposto il segreto di Stato, come nel caso di specie. La mancata realizzazione del contraddittorio attraverso l'ostensione di tutti i verbali delle attività compiute a partire dalle informazioni acquisite in via preliminare dalla P.G. e dall'analisi del materiale "per fini di polizia" oltre alla omessa consegna dei dati originari preclude l'utilizzo della documentazione acquisita tramite OEI non essendo stato consentito il vaglio di legalità della prova. 11.2. Con il secondo motivo si deduce la contraddittorietà e l'apparenza della motivazione nella parte in cui sono state respinte le censure mosse con riferimento al reato associativo. La Corte territoriale si è limitata a riportare le considerazioni esposte nella sentenza di primo grado, senza individuare i fatti specifici e le circostanze oggettive suscettibili di sostanziare il reato associativo. I giudici di merito con motivazione stringata si sarebbero limitati ad osservare che la disamina del compendio consentirebbe di accertare la compresenza di tutti i requisiti richiesti dalla norma per ribadire il giudizio di responsabilità degli imputati e che all'esistenza del sodalizio si perviene dagli esiti dei servizi di osservazione svolti presso l'abitazione di MC, dalle intercettazioni eseguite tramite captatore e dal contenuto della messaggistica Sky Ecc. Tali argomenti sarebbero disancorati dai dati fattuali. Il giudice di appello non ha risposto alle censure afferenti all'esistenza di una cassa comune, a chi la detenesse, come vi si accedesse, sia pure affermando la sussistenza di una condizione di dipendenza economica dei sodali. La Corte territoriale ha ravvisato una sudditanza psicologica del sodali nei confronti di MC limitandosi a riportare alcuni dialoghi. La
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valutazione espressa mette in luce il ruolo di MC e alcune intercettazioni, senza nulla dire circa i dati probatori a sostegno dell'ipotesi delittuosa. Non sono in discussione i singoli episodi di cessione di droga quanto il fatto che un singolo sequestro, un dialogo captato, una immagine estrapolata non assumono dignità di prova ai fini della esistenza di una associazione dedita al narcotraffico. Lamenta la difesa come non sia stato spiegato il motivo per cui il ricorrente sia stato considerato associato piuttosto che concorrente nel reato continuato né vengono descritti mezzi e strumenti predisposti per il conseguimento dello scopo comune. Né, infine, vi è prova che la compagine abbia operato prima o dopo rispetto ai singoli reati. 11.3. Con il terzo motivo la difesa contesta la ritenuta partecipazione dell'imputato all'associazione sub B). La sentenza si conforma agli argomenti spesi dal primo giudice omettendo di rispondere alle censure mosse con l'atto di gravame. Tra l'altro la sentenza di primo grado riporta intercettazioni contenute nell'ordinanza genetica senza svolgere alcuna valutazione. MB è descritto come esecutore e galoppino del MC, pronto "alla bisogna", il che non è sufficiente allo scopo. L'attività investigativa si è sviluppata tra il 13.4.2020 e il 14.1.2021 con attivazione del monitoraggio dell'abitazione del MC il 28.4.2020. Che l'imputato sia stato osservato sei volte nell'arco di nove mesi a casa del MC, è irrilevante, in mancanza di elementi dimostrativi di una sua partecipazione e/o adesione all'associazione e anzi depone in senso contrario stante la sporadicità delle sue "apparizioni". 11.4. Con il quarto motivo si deduce il vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità espresso con riferimento ai reati di cui ai capi B1), B3), B5), B6), B9), B10), B11) La sentenza contiene affermazioni tautologiche che rimandano al contenuto delle conversazioni captate prive di riscontri esterni. Il capo B3) attiene a "droga parlata" e non vi è alcun riscontro, tant'è che l'imputazione non contiene indicazioni circa la quantità o il tipo di sostanza. Ciò avrebbe dovuto indurre i giudici a riqualificare il fatto nell'ipotesi lieve ma sul punto manca graficamente la motivazione. Con riferimento al capo B5) (relativo all'acquisto di 150 chilogrammi di hashish "dry"; 100 chili sempre di hashish "rubio" e 65 chili di marijuana "haze spagnola") dagli atti emerge che l'imputato non ha partecipato all'approvvigionamento, al trasporto, al coordinamento né risulta che lo stesso abbia comunicato con altri concorrenti in merito alla trattativa, alla logistica o alla vendita. Al contrario, dall'informativa emerge l'estraneità di MB dato che lo stesso chiedeva a MC "ma a te I fumo non te arriva e MC rispondeva "ho il top del top fra, il dry" il che proverebbe l'estraneità del MB all'approvvigionamento. Ancora secondo l'assunto accusatorio condiviso
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dai giudici, dalla messaggistica si palesa l'impegno del MB di porre in vendita la droga ritirata a Milano benché a pag. 244 dell'informativa si ricavi che MC parla sempre al singolare e in prima persona ("digli dove glieli faccio portare"). Quanto al capo B6) in cui si contesta di avere detenuto e offerto in vendita a tale EL un chilo di hashish, la Corte di appello ha ritenuto apoditticamente che MB avrebbe avuto la disponibilità non solo dei campioni ma anche del chilo di droga. Né vi è motivazione quanto al reato di cui al capo B10) ove si contesta al MB di avere acquistato da alcuni fornitori calabresi 12 chill di cocaina della qualità "ndo" e altri 5 dello stesso tipo e di averla avviata alla distribuzione. L'imputazione veniva formulata dopo l'esecuzione dell'ordinanza, a seguito dell'acquisizione degli esiti delle chat Sky Ecc. Dall'informativa si ricavano dei contatti in chat che non riguardano mai il ricorrente se non perché menzionato in poche occasioni dal MC. Sempre dall'informativa si ricavano gli spostamenti dell'auto di LA e l'unico dato certo è che in una occasione, MB si incontrava con LA (23.6.2020) e lo accompagnava da Fonte Nuova a San Cesareo dal che non può inferirsi alcuna consapevolezza in capo al prevenuto dell'approvvigionamento di 12 chili di stupefacente. Lo stesso dicasi per l'episodio del 30 giugno 2020 relativo all'ulteriore approvvigionamento di altri cinque chili, rispetto al quale manca la consapevolezza in capo all'imputato dell'affare illecito. Il capo B11) che discende dal capo B10) non contiene alcun richiamo alla partecipazione del MB. La Corte di appello, affrontando cumulativamente i due reati, ha ritenuto che i due si sarebbero recati insieme a casa di AI per prelevare il denaro e che insieme si sarebbero recati sul luogo della consegna in San Cesareo. Anche con riferimento ai reati di cui ai capi B1) e B9) relativi all'incendio delle pertinenze della villa dei fratelli PR, per costringerli a versare 100 mila euro, rileva la difesa che dall'informativa emergeva una realtà diversa rispetto a quella descritta in sentenza. Invero, da un dialogo tra il MB e una donna appartenente alla famiglia PR non emergono elementi che conducano a un tentativo di estorsione, mancando l'ingiustizia del profitto. Quanto all'incendio della casa di AJ, le prove sarebbero date dalle chat Sky Ecc che non assumono dignità di prova. 11.5. Con il quinto motivo si contesta la mancata esclusione dell'aggravante dell'associazione armata. Manca qualunque imputazione in punto di detenzione di armi che sono state solo oggetto di documentazione fotografica. Quand'anche fosse dimostrato l'uso di armi mancherebbe la prova della consapevolezza in capo agli imputati della consapevolezza della esistenza delle stesse e la disponibilità da parte del sodalizio. L'impiego di armi in due sole circostanze da parte di due imputati nella realizzazione di condotte antigiuridiche non è idonea allo scopo.
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11.6. Con il sesto motivo la difesa si duole del mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti oltre che degli aumenti operati per la continuazione, determinati unitariamente e genericamente.
12. Il ricorso proposto nell'interesse di IN RE è affidato a quattro motivi, in parte sovrapponibili a quelli proposti nell'interesse di UO. 12.1. Con il primo motivo si deduce la violazione ed erronea applicazione dell'art. 270 cod. proc. pen, artt. 14 e 41 della Direttiva 41/2014, con richiesta di devoluzione alla Corte di Giustizia Europea di questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 31 della Direttiva UE 41/2014 e richiesta di rimessione della Questione alle Sezioni Unite. La sentenza impugnata, qualificati gli atti pervenuti tramite OIE come "risultati di intercettazioni di conversazioni e comunicazione" li ha dichiarati utilizzabili e respinto le censure mosse quanto alla mancata messa a disposizione degli atti di indagine svolti all'estero e, in specie, le modalità di decrittazione dell'intero sistema SKY ECC, della conservazione dei dati e, più in generale, l'intera attività investigativa posta in essere in IA;
la mancata ostensione degli scambi informativi tra le Forze di polizia di Paesi diversi;
la illegittimità di una intercettazione massiva e indiscriminata di un numero elevatissimo di terminali, contraria ai diritti fondamentali;
la mancata effettuazione della notifica ai sensi dell'art. 31 della Direttiva n. 41/2014. Era stata contestata anche l'integrità e l'autenticità dei dati e in proposito la Corte territoriale si è limitata ad affermare che gli stessi sono stati trasmessi su supporti non riscrivibili pervenuti, a seguito di rogatoria internazionale, sigillati in buste antieffrazione quando invece si contestava la garanzia della corrispondenza del dato presente sul server rispetto a quello masterizzato su supporto magnetico che ai fini della verifica richiede il codice Hash che non è stato messo a disposizione. L'avere proceduto ad una intercettazione massiva pone i risultati della stessa in contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento. E', inoltre, notorio che a metà febbraio del 2021 le Autorità sono state poste in grado di monitorare il flusso di informazioni di circa 70 mila utenti di Sky Ecc con scambio di milioni di messaggi senza alcun riferimento agli odierni imputati. Solo dopo la definitiva compromissione del diritto alla riservatezza si è proceduto alla scrematura e alla selezione delle intercettazioni indiscriminatamente effettuate. La Corte territoriale nell'affermare che "nella giurisprudenza europea non emerge un divieto di effettuare intercettazioni di vaste proporzioni" cita la sentenza della Corte Edu "Big Brother" travisandone il contenuto. Si tratta di procedimento concluso con la condanna degli Stati coinvolti proprio per la mancanza di garanzie rispetto ad intercettazioni di massa.
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Si contesta, inoltre, l'omessa notifica ex art. 31 della Direttiva 2014/41/UE, argomento respinto dalla Corte territoriale senza considerare che le intercettazioni, nelle modalità eseguite, non sarebbero state consentite in un caso interno analogo e che le difese non hanno potuto di verificare la genuinità dei dati acquisiti. La difesa chiede di rimettere alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 31 della Direttiva UE 41/2014 rilevando che la sentenza delle Sezioni Unite, intervenuta durante il giudizio di secondo grado e richiamata dalla Corte territoriale non offre un via libera all'elusione dell'obbligo di notifica. Ove si dovesse ritenere che per effetto della sentenza delle Sezioni Unite sia sufficiente considerare irrilevante la notifica, si aprirebbe un contrasto tra l'interpretazione dell'art. 31 alla stregua del diritto interno rispetto a quella che della norma deve darsi in base a diritto dell'Unione, alla luce della testualità della disposizione e della vincolatività della decisione pregiudiziale della Corte di Giustizia del 30.4.2024. La Corte di Giustizia dovrebbe dunque pronunciarsi "se la direttiva 41/2014/UE consenta al giudice nazionale di derogare all'art. 31 della Direttiva citata e dal principio di diritto relativo alla interpretazione dell'art. 13 della Direttiva reso con sentenza della CGUE del 30.4.2024 nella causa C670/22 potendo per l'effetto il Giudice nazionale ritenere irrilevante l'omessa notifica prevista laddove le intercettazioni siano disposte ed eseguite dallo Stato estero su territorio di altro Stato membro. La difesa chiede di rimettere la questione alle Sezioni Unite per stabilire: a) se le intercettazioni di massa condotte siano compatibili con il diritto interno e sovranazionale alla luce delle garanzie richieste dalla Direttiva cit. e dalla sentenza CGUE C 670/22 del 30 aprile 2024; b) se l'ordinamento italiano nell'autorizzazione e utilizzo di prove derivanti da intercettazioni transnazionali si sia dotato delle garanzie procedurali richieste dalla giurisprudenza CEDU (Big Brother Wath e Centrum for Rattvisa del 25 maggio 20219); c) se alla luce della giurisprudenza CGUE i principi affermati dalle Sezioni Unite n. 23756/24 necessitino di una rivalutazione in merito e alla qualificazione delle intercettazioni Sky Ecc e alla loro utilizzabilità. 12.2 Con il secondo motivo di deduce vizio di motivazione quanto al capo B) in relazione alla ritenuta qualità di partecipe all'associazione dello KR. La Corte territoriale non ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto l'imputato partecipe dell'associazione e non piuttosto, concorrente nel reato continuato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 come era stato chiesto con l'atto di gravame. La condotta del ricorrente è stata posta in essere in via autonoma e senza la volontà di apportare alcun contributo al programma criminale ritenuto sussistente. La Corte territoriale, alla stregua del primo giudice, ha ritenuto l'imputato sodale per il solo fatto che lo stesso
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tratterebbe affari nel settore della droga. La motivazione è contraddittoria laddove, per un verso riconosce a pag. 112 l'autonomia del ricorrente nei contatti illeciti, nel perseguimento di utili autonomi salvo poi affermare che detta autonomia celerebbe una messa a disposizione del gruppo. Il fatto che KR gestisca i suoi affari tenendosi in contatto con MC per gli atti illeciti che attengono a un maggiore investimento economico non può tradursi nella consapevole partecipazione al sodalizio. I due hanno un rapporto di reciproca disponibilità alla conclusione degli affari, in un rapporto paritario sul piano delle spese, il che si pone in contrasto con l'affermazione secondo cui il ricorrente sarebbe un dipendente di MC. Proprio il reato di cui al capo B4), l'affare di Milano, è indicativo dell'autonomia negli affari dello KR e della mancanza di subordinazione. 12.3. Il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione relativamente all'aggravante di cui all'art. 74 co. 4 d.P.R. 309/90. Assume la difesa che non è sufficiente la mera presenza di armi o la disponibilità di essa in capo ad un imputato per definire armata una associazione essendo necessario che le armi costituiscano una dotazione comune e siano funzionale agli scopi comuni. La Corte territoriale si è limitata a richiamare le conversazioni criptate da cui si evince l'attivismo di MC nel reperire armi e la presenza di foto di armi scambiate in chat il che non è sufficiente. 12.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. quanto alla partecipazione di KR nel reato di cui al capo B12), ossia l'estorsione ai danni di RT HI avvenuta 1'8 settembre 2020. Il giudizio espresso si fonda su foto e messaggi scambiati su alcune chat criptate. Si assume che l'imputato fosse presente sul luogo, insieme al coimputato SI LO e che inviasse foto dimostrative al MC. Nell'atto di appello si era rilevata la totale estraneità dell'imputato. Il fatto che MC nel corpo di un messaggio abbia corretto KR circa i soggetti che erano stati inviati sul posto, lasciava il dubbio che costui non ne fosse a conoscenza. 12.5. Con il quinto motivo si deduce il vizio di motivazione quanto ai reati di cui ai capi B11) e B13) e in specie con riferimento alla mancata individuazione dei soggetti indicati come "cugino" e come "IK". Rileva la difesa che un soprannome può essere utile a identificare una persona solo quando tra il soprannome e il nome vi è un legame inequivocabile che nel caso di specie manca. La Corte non ha sciolto i dubbi che erano stati dedotti e si è limitata ad una motivazione tautologica dato che l'espressione "cugino" è stata ripetutamente utilizzata in molti dialoghi e il soprannome IK è attribuito, senza spiegazioni, a KH.
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13. Il ricorso proposto nell'interesse di IS MC è articolato in cinque motivi. 13.1. La difesa premette che il MC nell'ambito di altro procedimento penale era posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione. Dal 13 aprile 2020 al 14 gennaio 2021 era sottoposto a intercettazioni telefoniche e ambientali oltre che a servizi di osservazione dai quali, secondo la prospettazione accusatoria, emergeva l'esistenza di una associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, attiva a Roma e nella zona dei castelli romani, di cui il ricorrente sarebbe stato capo promotore e finanziatore. Nell'ambito dell'attività del sodalizio sarebbe emersa la partecipazione del MC ad un attentato ai danni di AL AJ, asseritamente capo di un gruppo rivale, operante nella zona dei castelli romani, nei confronti del quale vi era attività investigativa in corso da parte dei carabinieri di Velletri. Le indagini confluivano in un unico e più ampio procedimento. Il 24 gennaio 2022 i Carabinieri del RONI riferivano che a seguito dell'accesso al server Sky Ecc da parte di Europol a marzo 2021 era stato possibile acquisire messaggi asseritamente scambiati dal MC e alcuni sodali cosicché la piattaforma probatoria si assumeva rafforzata tant'è, dopo l'emissione delle ordinanze custodiali, confluivano nel processo altre condotte illecite. Con il primo motivo la difesa lamenta la violazione delle norme processuali stabilite a pena di nullità e/o inutilizzabilità in relazione agli artt. 14 e 31 della Direttiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio e art. 24 d.lgs. 108/2017 in combinato disposto con gli artt. 266, 267 e 270 cod. proc. pen nonché degli artt. 15 e 111 Cost e dell'art. 3 TUE e 8 e 10 CEDU nella parte in cui la Corte territoriale non ha dichiarato la illegittimità dell'OEI n. 105/2021, sebbene risultasse che le autorità giudiziarie del Joint Investigation Team, consapevoli di intercettare persone presenti sul territorio italiano, non avessero proceduto alla previa notifica nei confronti dell'autorità competente dello Stato membro in cui si trovava il soggetto intercettato. La difesa lamenta che ciò che la Corte di appello ha liquidato come un mero accesso ai server di Sky Ecc era operazione ben più complessa. Il Joint Investigation Team aveva evidenziato che la piattaforma usava per la crittografia dei messaggi scambiati, chiavi che venivano generate da ogni singolo dispositivo in uso nel mondo e che, per acquisire dette chiavi, le forze di polizia estere avevano installato un server in grado di generare un messaggio di notifica appositamente studiato, capace di indurre ogni telefono a comunicare con chiavi necessarie alla decodifica dei singoli messaggi ricevuti dai telefoni criptati che nel frattempo venivano intercettati dal server. Dal report richiamato si comprende che il dispositivo è stato collegato alla linea il 18.12.2020 dalla società OVH Cloud e attivato lo stesso giorno;
mentre i messaggi venivano intercettati e stipati, venivano catturate le chiavi di decifratura senza le quali
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è impossibile leggere il contenuto del messaggio inviato da quell'utente già precedentemente intercettato. Si trattava, dunque, di una complessa attività di intercettazione, immagazzinamento dei dati cifrati in uno o più server e di una decriptazione simultanea di tutti i messaggi degli utenti che transitavano sui server che, in seguito sono stati sequestrati e l'intero contenuto analizzato, creando il data set a imperituro utilizzo di tutte le autorità giudiziarie che ne avessero fatto richiesta. L'Italia, avuta notizia delle chat in possesso della polizia francese e della consultabilità del loro contenuto, ritenendo alcune conversazioni di potenziale interesse investigativo, ne dava comunicazione all'autorità giudiziaria. Da qui l'invio da parte dei pubblici ministeri di OEI indicando gli ID dei pretesi utilizzatori della piattaforma Sky Ecc. Ricevuto l'ordine i giudici istruttori francesi titolari del procedimento Sky Ecc delegavano la polizia giudiziaria ad estrarre dal server i dati richiesti dall'autorità richiedente trasmettendoli tramite Eurojust. Non è dato conoscere il dispositivo tecnico usato per ottenere le chiavi di decrittazione né il relativo processo e sebbene il singolo imputato, in astratto, possa avere accesso ai dati grezzi, la riservatezza imposta dal segreto nazionale impedisce la divulgazione delle "chiavi e di ogni informazione relativa al processo di decrittazione. Dunque, anche potendo disporre del dato grezzo che in Italia costituisce la prova, la c.d. bobina, non sarebbe possibile renderne intellegibile il contenuto. L'argomento secondo cui non vi sarebbe margine di errore nella c.d. messa in chiaro costituisce una mera congettura non avendo contezza né del mezzo tecnico né dei parametri usati. Secondo la difesa la sentenza della Corte di Giustizia del 30.4.2024 ha offerto l'unica interpretazione da dare alla Direttiva 2014/41/UE con effetto vincolante per tutti i Paesi che aderiscono all'Unione Europea (art. 4 TUE). La sentenza impugnata erra nel ritenere che il deposito delle motivazioni della Suprema Corte in data successiva al deposito della sentenza della Corte di Giustizia debba essere considerato al pari di un superamento dell'arresto giurisdizionale europeo. L'affermazione non è corretta perché alla data di pronunciamento delle sentenze gemelle (29.2.2024), la pronuncia della Corte di Giustizia non era stata emessa tanto che nelle sentenze delle Sezioni Unite la stessa non viene richiamata. Né la Corte di Cassazione può porsi in contrasto con le decisioni della Corte di Giustizia salvo che ravvisi un potenziale contrasto con uno dei principi fondamentali della Costituzione nel qual caso deve rimettere la questione alla Corte Costituzionale. Le premesse del ragionamento operato dalla Corte territoriale si pongono in contrasto con il compendio normativo europeo a partire dall'art. 4 TUE nonché dell'art. 11 della Costituzione. Tra l'altro, i quesiti a cui risponde la Corte di Giustizia (punti 26
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ess della sentenza) sono confutativi di quelli accolti nell'ordinanza della Corte Federale di Giustizia tedesca, sovrapponibili a quelli espressi dalle Sezioni Unite. Lamenta la difesa che agli atti non si rinviene la notifica ai sensi dell'art. 31 della Direttiva citata da parte dell'autorità che procedeva alle intercettazioni benché fosse noto che una moltitudine di utenti della piattaforma Sky Ecc si trovassero sul territorio italiano. Vi è, altresì, certezza processuale che le forze di polizia fossero a conoscenza della intercettazione di cittadini italiani tanto che gli uffici di procura emettevano gli OIE. Il fatto che in data 9 marzo 2021 siano stati sequestrati i server e le intercettazioni siano cessate non muta la natura giuridica sol perché il dato viene conservato in un data-set né viene meno l'obbligo di notifica. La motivazione posta dalla Corte territoriale non applica correttamente il disposto della Direttiva e del relativo atto di recepimento né i principi ermeneutici della Corte di Giustizia. Che IA, Olanda o Belgio avessero l'obbligo di rispettare l'art. 31 della Direttiva lo esplicita senza margini di dubbio la stessa Corte di Giustizia ai punti 119 e 124 della sentenza dove precisa che l'art. 31 della Direttiva mira a garantire il rispetto della sovranità dello Stato membro notificato ma anche ad assicurare che il livello di tutela garantito in tale Stato membro non sia compromesso, stante il diritto al rispetto della vita privata e delle comunicazioni sancito dall'art. 7 della Carta. La Corte territoriale applica erroneamente l'art. 31 quando afferma in modo illogico e contraddittorio, la sussistenza del dovere di notifica solo "qualora l'intercettazione non sia ammessa in un caso interno analogo". Al di là del fatto che la valutazione di legittimità dell'OEI circa la praticabilità dell'intercettazione in un caso interno analogo, ex art. 6 della Direttiva, attiene alle condizioni di emissione e trasmissione dell'OEI e non ha nulla a che vedere con il dovere di notifica che interviene prima dell'emissione dell'OEI. Nel caso di specie le intercettazioni erano in corso da tempo e già nel 2019 erano disponibili i metadati da cui si poteva ricavare che i soggetti intercettati erano cittadini di altri Stati membri dell'Unione. Si deduce poi la violazione dell'art. 24 d.lgs. 21 giugno 2017 n. 108 atteso che I'Italia non è stata posta in condizione, durante le intercettazioni, di garantire il diritto alla riservatezza dei propri cittadini sancito dall'art. 15 della Costituzione e dagli artt. 8 e 10 della Carta Europea dei Diritti dell'Uomo. Il giudice italiano non si è mai potuto pronunciare sulla legittimità di quelle intercettazioni e il dato storico è che le intercettazioni sono proseguite silenti e sono confluite in un data-set. L'autorità italiana, ove informata, non avrebbe potuto consentire che le stesse fossero portate a compimento mancando non solo l'individuazione dei dati anagrafici collegati all'ID Sky Ecc ma soprattutto perché non era possibile ipotizzare alcuna notizia di reato.
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Si è, dunque, continuato ad intercettare e l'enorme mole di dati immagazzinata è stata messa a disposizione delle forze di polizia di altri Stati solo in un secondo momento. Non si tratta di stabilire la regolarità della procedura seguita in IA ma l'errata valutazione che i giudici di merito hanno espresso in relazione alla legittimità di un OEI giunto a valle dei fatti e degli atti come descritti. Il mancato rispetto dell'avviso preventivo non ha consentito né alla difesa né all'Autorità Giudiziaria di comprendere la correttezza del percorso degli atti di indagine che formano il compendio probatorio. E' la Corte di Giustizia ad affermare che l'art. 14 par. 7 della Direttiva 2014/41 impone agli Stati membri, che in un procedimento penale nello Stato di emissione siano rispettati i diritti della difesa e garantito un giusto processo nel valutare le prove ottenute mediante l'OET, il che determina l'esclusione dal procedimento di quell'elemento di prova su cui una parte non abbia potuto svolgere le proprie osservazioni. 13.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione delle norme processuali in relazione agli artt. 6 e 14 della Direttiva cit., dell'art. 3 del d.lgs. 108/2017 in combinato disposto con gli artt. 254 bis, 266, 267 e 279 cod. proc. pen., artt. 15 e 111 Cost nonché art. 4 TUE nonché artt. 8 e 10 della CEDU. La Corte territoriale ha individuato nell'art. 270 cod. proc. pen. il parametro del giudizio di utilizzabilità da seguire nel procedimento penale italiano concludendo per la legittimità dell'OEI e la piena utilizzabilità di quel contenuto ma la motivazione si pone in contrasto con l'art. 6 della Direttiva come interpretata dalla C.G.U.E. Innanzitutto rileva come sia slegato dal contesto il richiamo dall'art. 45 del d.lgs. 108/2018 che attiene alla richiesta di documentazione inerente alle telecomunicazioni dato che l'OEI non attiene alla documentazione inerente le telecomunicazioni ma alle telecomunicazioni stesse. La sentenza della Corte di Giustizia dell'aprile 2024 delinea il contesto normativo di riferimento dell'OEI evidenziando che, pur ispirandosi al principio del riconoscimento reciproco, opera la generale impostazione secondo cui la presunzione di conformità dell'acquisizione delle prove da parte di tutti gli Stati membri è relativa, tant'è che si prevedono motivi di rifiuto alla richiesta di esecuzione di un OEI. La prospettiva offerta dai Giudici del Lussemburgo si pone in antitesi rispetto a quella accolta nelle sentenze gemelle delle Sezioni Unite. La questione principale riguardava l'applicabilità del diritto dello Stato di emissione (Italia) in luogo di quello dello Stato di esecuzione (IA) con riferimento alla valutazione di legalità nella formazione e raccolta della prova da condividere con l'OIE. Questa Suprema Corte ha dato risposta negativa mentre la Corte di Giustizia europea è stata di diverso avviso in quanto afferma che la richiesta di OEI volta ad ottenere la trasmissione di prove già in
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possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione deve essere adottata avuto riguardo al diritto dello Stato di emissione in un procedimento interno sin dal momento della raccolta iniziale delle prove (punto 77). Le Sezioni unite affermano che la tesi per cui "ai fini della utilizzabilità di atti acquisiti mediante OEI dall'autorità giudiziaria italiana, è necessario garantire il rispetto dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e tra questi, del diritto di difesa e della garanzia di un giusto processo ma non anche l'osservanza, da parte dello Stato di esecuzione, di tutte le disposizioni previste dall'ordinamento giuridico italiano in tema di formazione e acquisizione di tali atti" sul rilievo che né "l'art. 36 d.lgs. n. 108/2017 né altre disposizioni del medesimo d.lgs. o della Direttiva 2014/41/UE prevedono, ai fini della utilizzabilità degli atti formati all'estero, la necessità di una corretta applicazione delle regole che il nostro ordinamento fissa, in via ordinaria, per la formazione degli atti formati sul territorio nazionale", evocando il principio della presunzione di legittimità dell'attività compiuta all'estero ai fini dell'acquisizione di elementi istruttori. La Corte di Giustizia, dal canto proprio, al punto 88 chiarisce che la previsione dell'art. 6 par. 1, lett. a) della Direttiva cit. è collegato all'art. 4 lettera a) che "determina i tipi di procedimenti per i quali può essere emesso un ordine europeo di indagine" e "poiché tale disposizione rinvia al diritto dello Stato di emissione, il carattere necessario e proporzionato dell'emissione di un siffatto ordine deve essere valutato unicamente alla luce di tale diritto". La Grande Sezione afferma, inoltre, la necessità che venga ravvisata quantomeno una "presunzione di reato grave fondata su fatti concreti, a carico di ciascuna persona interessata, nel momento in cui tale ordine europeo di indagine viene emesso" e che la verifica della sua ricorrenza derivi "dal diritto dello Stato di emissione". Dunque, prima ancora della verifica sui requisiti di "proporzione e necessità" va scrutinato il requisito relativo alla sussistenza della gravità indiziaria al momento dell'avvio delle indagini da valutare secondo il diritto dello Stato di emissione. Secondo la difesa il controllo giurisdizionale successivo all'acquisizione dei dati basato sulle norme interne, per ritenere che siffatta intercettazione sarebbe stata autorizzata in un caso interno analogo, impone di trattare la prova non ai sensi dell'art. 270 cod. proc. pen. ma di valutarla a monte, ai sensi dell'art. 267 cod. poc. Pen. (punto 123), previo controllo del primo provvedimento autorizzativo sottostante all'attivazione del mezzo tecnico reso dall'A.G. francese nonché delle successive proroghe. Secondo la difesa la raccolta dei dati dai server rientra a pieno titolo nella definizione di "sorveglianza generalizzata come definita dal Comitato di sorveglianza
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dei Servizi di Intelligence e sicurezza desunta dalla Relazione annuale 2013-2014 e sulla quale la Corte Costituzionale ha ritenuto vincolante l'applicazione del diritto dell'Unione, come interpretato dalla Corte di Giustizia che si esprime in termini di "efficacia diretta" o di "immediata operatività delle statuizioni della Corte di Giustizia che operano tra l'altro con efficacia retroattiva e valore erga omnes dato che alla Corte UE è dato il compito di fornire una interpretazione autentica del diritto dell'Unione. Le sentenze hanno dunque efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e 180 /1984. Sarebbe palese la contraddittorietà della sentenza impugnata in quanto in difformità con gli esiti istruttori raccolti nel corso del giudizio si afferma che le procedure che hanno condotto alle intercettazioni dei flussi informatici acquisiti nel corso delle indagini condotte in IA non appaiono lesive dei principi generali del nostro ordinamento. Si tratta, come detto, di intercettazione indiscriminata di un numero indeterminato di soggetti solo perché fruitori di un sistema di chat crittografato, come risulta dal fatto che nei provvedimenti dell'Autorità francese non si dispone l'intercettazione di una determinata utenza telefonica riconducibile a una persona ma il flusso di tutti i dati transitanti in entrata e in uscita dal server tanto che manca l'indicazione del collegamento tra l'indagine in corso e l'intercettando. Di contro nessun collegamento esisteva tra la notizia di reato posta dall'A.G. francese e l'odierno imputato. Inoltre emerge dagli atti che l'autorità francese aveva disposto le intercettazioni non per disvelare un reato già commesso ma per ricercarlo sulla base del sospetto che le comunicazioni criptate, il cui utilizzo in IA è illecito, potessero agevolarne la realizzazione. Il dato emergerebbe dal provvedimento autorizzativo francese in cui si legge che è stata aperta una indagine preliminare nei confronti di Sky Ecc per i reati di partecipazione ad una associazione criminale al fine di preparare un crimine" e di violazione della legislazione sui mezzi di "criptologia", dunque, per la ricerca di possibili reati associativi e per il già commesso reato di fornitura dei mezzi di criptologia, fattispecie non prevista nel nostro sistema penale, con autorizzazione "a intercettare le comunicazioni, in entrata e in uscita, dal server della società OVH" ovvero acquisire tutto il traffico generato da utenti non ancora individuati. Né potevano essere iscritti specifici delitti e i loro autori stante l'assenza di conoscenza del contenuto delle comunicazioni intercettate che avvenivano in forma criptata. Tant'è che al 16 agosto 2019 non era ancora possibile decifrare i messaggi scambiati. La sentenza impugnata confonde il piano della legittimità e regolarità delle operazioni autorizzate ed eseguite in IA, con quello della verifica della legittimità delle suddette attività sotto la lente dei principi costituzionali e procedurali vigenti in Italia. Il nostro paese conosce il sistema del captatore informatico che consente
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l'intercettazione estesa a più persone ma in questo caso viene determinato sia il dispositivo monitorato che il suo utilizzatore. Come precisa la Corte Edu sussiste una violazione dell'art. 6 co. 2 tutte le volte in cui l'autorità giudiziaria non ha indicato i motivi che hanno determinato la compressione di libertà fondamentali e dell'art. 8 quando il provvedimento con cui vengono disposte le intercettazioni non sia sorretto da solida motivazione quanto ai presupposti. Secondo la difesa vi è un doppio profilo di illegittimità: l'inesistenza di copertura legislativa rispetto a "indagini di massa" e l'impossibilità di conoscere le procedure di acquisizione della prova, peraltro, consegnata in forma modificabile. Rileva poi la difesa che non sarebbero state rispettate le garanzie previste dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sul Cybercrime del 23 novembre 2001 ratificata con la legge n. 48 del 18 marzo 2008 che impone cautele necessarie per l'acquisizione e l'incorporazione e la conservazione genuina delle prove in discussione e richiama la sentenza n. 34265 della Sesta Sezione di questa Corte del 22 settembre 2020 che afferma la necessità del controllo di legalità anche sotto il profilo procedimentale e chiarisce che la procedura più adeguata a garantire l'integrità dei dati è quella della creazione di una copia dell'hard disk identica all'originale. Non rispetta il principio di proporzionalità un processo acquisitivo a strascico dei flussi comunicativi perché generico e non selettivo nell'an, nel quando e nel quantum. Prima il P.M. e poi i giudici di merito hanno piegato tale principio parametrandolo alla gravità dei fatti. Contesta la difesa che la P.G. italiana ha avuto accesso ai dati riversati nel database e li ha analizzati e selezionati senza che tale attività sia stata compendiata in alcun verbale, con evidente lesione del diritto della difesa di accedere a tutte le fasi dell'indagine. 13.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha dichiarato utilizzabili le intercettazioni ambientali disposte con decreto del Gip del 30 aprile 2020. Era stato dedotto che le intercettazioni a carico del MC fossero state disposte in assenza di una concreta notizia criminis dato che l'ipotesi poggiava su una mera ipotesi investigativa. La Corte di appello ha respinto le censure mosse ritenendo che trattandosi di intercettazioni disposte ai sensi degli artt. 266 e ss cod. proc. pen e 13 d.l 152/91 non fossero richiesti gravi indizi di reato e che le intercettazioni fossero necessarie. 13.4. Con il quarto motivo si lamenta il vizio di motivazione in relazione al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990. E' stato contestato a MC, quale promotore, organizzatore e finanziatore, di essersi associato quantomeno con IA LA, SI LO, MO MB, IN KR, RA LL, TE AI, RO CO e AN UO per commettere una serie
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indeterminata di reati di cui all'art. 73 d.P.R. cit. Il primo giudice, pur ritenendo la sussistenza del reato, ha escluso le aggravanti di cui all'art. 416 bis cod. pen. e di cui al comma 3 dell'art. 74. Con l'atto di appello era stato chiesto alla Corte di valutare la possibilità di configurare un concorso di persone nel reato continuato. Il giudice di appello ha rigettato la questione posta con motivazione solo apparente facendo riferimento a elementi fattuali, a volte travisati e a volte neutri rispetto alla sussistenza del reato associativo, peraltro, usando quasi esclusivamente interlocuzioni estrapolate dalle chat Sky Ecc e, dunque, inutilizzabili. Rileva la difesa che non esisteva una chat comune ma più d'una, a riprova del fatto che mancava un gruppo di associati e che il ricorrente interagiva con vari soggetti per concludere diversi affari. Inoltre, il richiamo all'uso di criptofonini non è fatto idoneo a dimostrare, di per sé, l'esistenza di un sodalizio ma al più la gestione di affari illeciti. Si contesta, poi, il dato secondo cui dalle captazioni sarebbe emerso l'intento di MC di garantirsi il controllo di più piazze di spaccio omettendo di considerare che lo stesso non è riuscito neppure a dare stabilità a una organizzazione di persone e mezzi. La Corte di appello ha valorizzato i fatti di cui al capi B7), B12) e B1) ritenendoli funzionali alla eliminazione di eventuali rivali o alla intimidazione di potenziali dissidenti. Il riferimento è a due estorsioni per ottenere una parte dei guadagni ottenuti dall'AJ in epoca precedente e il pagamento di un pregresso debito dei fratelli PR oltre che la punizione di HI per avere truffato MC, in relazione alla cessione, per suo conto, di una partita di stupefacente nella zona di Tor Bella Monaca. A tal fine la Corte richiama conversazioni da cui si ricava la mancanza delle condizioni di base per inferire la sussistenza di una organizzazione;
mancavano, inoltre, le armi tanto che MC chiedeva a LA di trattarne l'acquisto in Calabria, peraltro, per suo conto e non del gruppo;
mancavano, infine, un garage nonché auto, moto e denaro che veniva raccolto alla bisogna. Era stato evidenziato che con riferimento al capo B5) MC parlando con CO gli proponeva una operazione da fare "solo tra di loro" e con MO, senza farne parola con alcuno il che deponeva per la mancanza di una organizzazione. Che poi non vi fossero ruoli fissi attribuiti dal MC si evince dalla lettura del capo B) da cui si desume che tutti si occupavano di tutto, così LA e MB, incaricati sia dell'acquisto che della distribuzione oltre che della custodia della droga e del denaro. Lo stesso dicasi per LO, CO e UO. Ma anche KR e LL avevano ruoli promiscui;
l'unico che si distinguerebbe sarebbe AI che si sarebbe occupato della custodia della droga e del denaro e che non risponde di alcun reato fine
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mentre l'unico che potrebbe considerarsi sodale del MC sarebbe LA che figura in ogni capo di imputazione relativo al commercio di stupefacente. L'argomento relativo alla presunta sudditanza psicologica dei sodali nei confronti di MC non coglie nel segno. Che LA fosse il "tuttofare" di MC durante la detenzione domiciliare di costui è circostanza ammessa ed è l'unico fatto vero ma di apparente efficienza causale rispetto all'assunto dei giudici di merito circa la sussistenza del delitto. Quanto a MB non è mai emerso che lo stesso abbia manifestato preoccupazione a parlare con MC ove mai "l'amico" fosse costui. Quanto al tema dell'affectio societatis la sentenza cita anche le interlocuzioni che attengono al capo B4) da cui emergerebbe l'interessamento per l'esito dell'acquisto da parte di SI LO sostenendo che, per quanto non coinvolto nell'operazione, se ne sarebbe interessato solo in quanto sodale. Costul con riferimento alla perdita del carico di fumo avvenuta in occasione del delitto di cui al capo B4) avrebbe detto a MC che "la storia di Milano li aveva distrutti". Scrive la Corte a pag. 71 che il fatto che MC non conoscesse i particolari dell'operazione e l'auto usata per il trasporto, dando per scontato che LO se ne fosse occupato, dimostra che non vi fosse "automatismo di fondo nelle azioni del gruppo e nella distribuzione del compiti". Il dato è in contrasto con quanto si legge nell'informativa dei Carabinieri che a pag. 175 ritenevano LO coinvolto nell'approvvigionamento del detto quantitativo di narcotico. La Corte territoriale ha poi risposto in maniera carente agli argomenti spesi dalla difesa laddove si metteva in luce che alcuni sodali sbeffeggiavano MC. Anche l'argomento dei debiti pregressi, usati per sostenere la risalenza dell'attività del gruppo, risoltasi in soli quattro mesi, è solo apparente non essendovi alcun elemento da cui possa inferirsi che quei debiti fossero del sodalizio o solo del MC come sembrerebbe dimostrato dal fatto che costui ne parlava solo con LA. La circostanza che sia stato affidato l'incarico ad alcuni imputati di recuperare il denaro, come nel caso HI e PR, non significa che costoro fossero creditori, alla stregua del MC. Profili di contraddittorietà si rilevano nel richiamo alla conversazione tra MC e KR in cui i due palesavano l'intento di truffare CO, per procurarsi la provvista necessaria per acquistare droga. Né la Corte territoriale ha risposto al motivo con cui si era dedotta la mancanza di un posto sicuro che fungesse da deposito dello stupefacente come si ricava dalla intercettazione ambientale n. 1649 Rit 2015/20 in cui gli imputati discutevano di volersi disfare velocemente della sostanza in arrivo. L'argomento secondo cui i sodali erano trattati alla stregua di dipendenti, poiché
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ricevevano una retribuzione fissa, riservata anche ai sodali detenuti è ritenuto meramente suggestivo e non proverebbe l'esistenza del sodalizio. Leggendo la messaggistica del 14 agosto 2022 si coglie che il denaro che MC doveva dare a LA non serviva a pagare gli stipendi poiché "tremila" dovevano essere dati a un ragazzo che aveva chiesto un prestito e mille alla "retta dei soldi", né risultano pagamenti in favore di alcuno degli imputati, compreso LI. Quanto alla chat con LL, ammesso che sia riferibile a MC, desta perplessità che le banconote mostrate possano essere un milione di euro e potrebbe trattarsi di una "vanteria". Neutro rimane il dialogo tra MC e KR in relazione al regalo da fare ad SI LO per la nascita della figlia, poiché non necessariamente indicativo di un legame tra sodali quanto di un rapporto di amicizia. 13.5. Con il quinto motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla ritenuta la ricorrenza della circostanza della associazione armata, pure esclusa in capo al correo AJ, capo del sodalizio sub B) ritenendo carenti gli elementi atti a dimostrare che le armi fossero a disposizione del gruppo. Con riferimento al MC, invece, la Corte non ha spiegato che l'attivismo del MC per procurarsi armi fosse in funzione di una dotazione comune e, piuttosto, personale. 13.6. Con il sesto motivo si lamenta il mancato assorbimento del reati sub B3) e B11) nel capo B10). Al capo B3) era contestato a MC in concorso con LA, AR e MO MB di avere, il 26 giugno 2020, ritirato dal deposito sito in Peccioli a Roma e avviato alla distribuzione 4 chili di droga consegnandola a un cliente in via della Mendola per l'importo di 20 mila euro. Si era evidenziato il collegamento tra la cessione del 26 giugno e i messaggi del 21 e 22 giugno 2020, oggetto del capo B10) ove genericamente si contestava di avere acquistato tra il 23 e il 30 giugno, 12 chilogrammi di cocaina qualità "ndo" e di altri 5 chili della stessa qualità che veniva avviata alla distribuzione all'ingrosso e al dettaglio. La sentenza ha ritenuto non esservi prova che la droga venduta per 20 mila euro in data 26 giugno faccia parte dei "50 pacchi" acquistati dai calabresi perché MC risulta collettore di diverse sostanze acquistate "in tutte le numerose occasioni capitate a tiro". Lo stesso dicasi per i fatti di cui al capo B11) e B10). Al capo B11) il primo giudice aveva riconosciuto unicità di condotte tra l'approvvigionamento di cui al capo B10) e la cessione di cui al capo B11) assumendo che la disponibilità della cocaina prelevata in quantitativi pari a 12 e 5 chili trovava conferma nella cessione del 2 luglio a Tor Cervara. La Corte ha ritenuto l'affermazione solo di natura incidentale non considerando le circostanze di tempo e luogo e la medesimezza dei soggetti coinvolti.
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14. Sono state depositate:
memoria proposta nell'interesse di IS MC dagli avv.ti Gian Domenico Caiazza e CO Franco ribadendo gli argomenti spesi nei motivi di ricorso e allegando la sentenza del Tribunale di Berlino 1, successiva e conseguente alla pronuncia della Corte di Giustizia dell'UE ribadendo le richieste relative alle questioni di illegittimità costituzionale, relative all'art. 2, co. 1 lett. a) d.lgs. 108/2017 per contrasto con gli artt. 24, 15, 11 e 3 Cost.; agli artt. 35 e 36 dell'art. 35 del d.lgs. n. 107/2018 nonché dell'art. 24 del medesimo decreto perché in contrasto con le norme su indicate;
nonché alle questioni pregiudiziali dinanzi alla Corte di Giustizia quanto alla interpretazione degli artt. 1, par. 4, 14, par. 2, 13, par. 1, 31 par. 3 della Direttiva 2014/41/UE. Letta inoltre l'istanza di assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite di questa Corte chiedendo di riconsiderare le statuizioni di cui alle c.d. sentenze gemelle, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia successivamente pronunciata;
- nota di deposito della sentenza del Tribunale di Berlino 25 Grande Sezione penale generale in data 19.12.2024 a firma dell'avv. Emilio Siviero nell'interesse di IA LA, che "ha corretto le interpretazioni fornite dalla Corte di Cassazione federale tedesca"; - memoria difensiva a firma degli avv.ti Antonio Buondonno e Scanio Cascella nell'interesse di AL AJ;
- motivo nuovo proposto con riferimento al motivo n. 1 del ricorso nell'interesse di IN EP con cui tra l'altro è stata depositata la sentenza del Tribunale di Berlino in data 19 dicembre 2024, con traduzione giurata, pronunciata in esito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in data 30 aprile 2024 nella causa C-670/2022.
15. All'udienza le parti hanno concluso come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Gli articolati ricorsi proposti avverso la sentenza impugnata non meritano accoglimento. Ragioni di carattere sistematico impongono una trattazione unitaria dei motivi comuni a più ricorsi.
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2. Sono infondati i motivi che attengono alla ritenuta utilizzabilità delle chat criptate del sistema di messaggistica Sky Ecc acquisite tramite OIE n. 105/21. Ad avviso di questo Collegio, le questioni proposte nei ricorsi, sotto vari profili, hanno trovato congrua risposta nella sentenza impugnata. In particolare, la Corte di appello, con approccio niente affatto apparente, né carente, né contraddittorio, ha analiticamente valutato tutti i profili in contestazione.
3. La Corte territoriale in incipit ha precisato di allinearsi al dictum delle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità (Sez. U., n. 23756 del 29/02/2024, Giorgi;
Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, Giuzy) il cui pronunciamento era stato atteso, come risulta dai rinvil disposti, su accordo delle parti, a fronte del contrasto sorto in merito alla utilizzabilità delle conversazioni captate tramite i sistemi Sky Ecc ed Enchrochat e, contrariamente a quanto sostenuto, ha tenuto in debito conto come meglio si vedrà nel prosieguo la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Grande Sezione del 30.4.2024 avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta ai sensi dell'art. 267 TFUE dal Lendgericht Berlin in materia di cooperazione giudiziaria e di
messaggistica.
3.1. Con motivazione congrua è stato respinto l'argomento ancora oggi riproposto da AJ, secondo cui poiché le Sezioni Unite si sarebbero pronunciate nel contesto di incidenti cautelari, le pronunce c.d. gemelle non troverebbero applicazione nel caso in esame, laddove i parametri probatori sono più pregnanti e cogenti di quelli che presiedono il giudizio cautelare. La Corte di appello, con argomenti ampi che questo Collegio condivide, ha congruamente rilevato che le osservazioni difensive sul punto non tengono conto del fatto che, dall'esame delle sentenze delle Sezioni Unite richiamate, non si rinviene alcuna delimitazione del thema decidendum nel senso indicato e ciò per l'evidente ragione che dinanzi alle Sezioni Unite di questa Corte era stata dedotta questione afferente la inutilizzabilità degli esiti captativi acquisiti tramite OEI, in quanto assunti in violazione dell'art. 191 cod. proc. pen. il cui utilizzo è vietato in ogni fase del procedimento. Il motivo proposto è, dunque, reiterativo e aspecifico e come tale inammissibile.
3.2. E' stato già sgomberato il campo da quello che ancora oggi è motivo di ricorso proposto nell'interesse di MB, secondo cui la Corte territoriale sarebbe stata vincolata dalla decisione della sentenza pronunciata in fase cautelare nei confronti del coimputato LO (la n. 32915 del 2022 di questa Quarta Sezione penale) che, accogliendo la censura mossa circa l'impossibilità della difesa di conoscere le
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modalità di acquisizione della messaggistica criptata, ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale di Roma. Il giudice di appello ha aderito al costante orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudicato cautelare formatosi in punto di inutilizzabilità degli esiti captativi, in seguito a una pronuncia della Corte di Cassazione, non produce effetti preclusivi e vincolanti sulle determinazioni del giudice del provvedimento principale che, in piena autonomia, provvede a rivalutare le questioni, anche in ordine alla legittimità del mezzo di prova (Sez. 3 n. 1125 del 25/11/2020, dep. 2021, Rv. 280271 01; Sez. 1, n. 40301 del 14/06/2012, Rv. 253842-01).
3.3. La sentenza impugnata ha ricostruito la vicenda processuale spiegando che nel marzo 2021, Europol, all'esito di un'operazione di cooperazione delle polizie di IA, Belgio e Olanda, legata al traffico di stupefacenti, accedeva ai server di Sky Ecc sito su territorio francese appurando, mediante un sistema di decrittazione le cui caratteristiche operative non erano rese note dalla IA, che numerosi narcotrafficanti di vari Paesi avevano intrattenuto conversazioni criptate per non essere intercettati dalle forze di Polizia dell'Unione Europea. Nel corso dell'indagine posta all'origine del procedimento i militari del R.O.N.I., grazie a convergenze investigative legate ad accordi di collaborazione internazionale, acquisivano i file contenenti le chat trasmesse da Europol legate al codice 50BG21 collegato a CO e BB4B2H risultato in uso a MC. A un primo esame il materiale si rivelava utile a fini investigativi e consentiva di individuare altri soggetti coinvolti;
in data 28.10.2021 il Pubblico Ministero, mediante OEI n. 05/21, avanzava all'autorità giudiziaria francese richiesta di acquisizione dei dati relativi ai codici BB4B2H, B2EQ1Q e XME806 in uso al MC. In data 4.11.2021 la Corte di appello di Parigi trasmetteva all'autorità italiana il materiale in questione. La sentenza impugnata dà atto che le prove acquisite erano già in possesso dello Stato di esecuzione che se l'era procurate nell'ambito di una propria indagine, avviata nel 2019, cui l'Italia era sempre stata estranea, su impulso di una inchiesta belga per traffico di stupefacenti, scaturita dal sequestro di criptofonini sui quali risultava installata l'applicazione Sky Ecc per comunicare riservatamente. Sono state, dunque, già motivatamente respinte quelle che sono state ritenute vere e proprie "congetture", ancora oggi riproposte, circa non meglio precisati tavoli organizzativi o riunioni cui avrebbe partecipato anche la polizia italiana al fine di procedere ad una "attività intercettiva di massa" sui server di Sky Ecc. Conseguenzialmente, la Corte di appello, escludendo che si trattasse di intercettazioni in qualche modo "concordate" anche con l'autorità giudiziaria italiana ha
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ritenuto, condivisibilmente, trattarsi di prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione. Si è, inoltre, ritenuto non pertinente il richiamo al provvedimento del Landegericht Berlin che ha sollevato la questione pregiudiziale alla luce delle norme processuali dell'ordinamento tedesco e i cui quesiti muovono dal diverso compendio probatorio secondo cui le attività eseguite dallo Stato di esecuzione (la IA) avessero sin dall'inizio l'obiettivo di mettere a disposizione delle autorità inquirenti dello Stato di emissione (la Germania) i dati che si sarebbero ottenuti. Nel caso in esame, invece, come diffusamente spiegato dal giudice di appello, ciò non è
avvenuto.
3.4. A conferma che si trattasse di prove già acquisite, la Corte di appello, nell'affrontare il tema del "tipo di atto richiesto (pag. 39) e trasmesso", ha evidenziato che il Pubblico Ministero non ha chiesto, come pure prospettato e ribadito ancora oggi dalle difese, all'A.G. dello Stato membro UE, assistenza tecnica per l'esecuzione di operazioni di intercettazione ma ha agito ai sensi dell'art. 45 d.lgs. n. 108/17 chiedendo la trasmissione di dati acquisiti non su iniziativa dell'autorità richiedente ma già in possesso di quella che li aveva eseguiti in forza di una propria autonoma attività nel corso di un diverso procedimento già pendente in quel paese. Così la Corte di appello ha analizzato l'OEI n. 105/21 emesso dal Pubblico Ministero (non mancando di evidenziare che l'OEI 106/21 del 26.11.2021 è un mero duplicato) evidenziando che nell'allegato A, sez. C, risultano "spuntate" dal P.M. le voci "acquisizioni di informazioni o di prove già in possesso dell'autorità di esecuzione" e "acquisizioni di informazioni contenute in basi di dati della polizia e delle autorità giudiziarie". Nell'ultima voce, intitolata "altro" il p.m. ha chiesto l'estrazione dei dati (chat, foto, audio, video) presenti all'interno del "Data Set" (Sky Ecc) inerenti alle IMEI-IMSI dei dispositivi di seguito trascritti e utilizzati nel corso del tempo da MC IS" ritenuto nella prospettiva accusatoria, recepita dalle sentenze di merito, "promotore della consorteria criminale di matrice italo-albanese oggetto di indagine". Il Pubblico Ministero, dunque, ha agito, nell'esercizio dei poteri previsti dal Capo I del Titolo III del d.lgs. n. 108 del 21 giugno 2017, recante attuazione della Direttiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo d'indagine penale. Si tratta di strumento inteso ad implementare le già esistenti forme di cooperazione penale nell'ambito dell'Unione di cui all'art. 82, paragrafo 1, TFUE, che si fonda sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie. Tale principio è a sua volta fondato sulla fiducia reciproca, nonché sulla presunzione relativa che gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e, in particolare, i diritti fondamentali.
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Come è noto, la previsione di tale strumento è funzionale ad assicurare un meccanismo generale ed efficace, rispettoso del principio di proporzione (posto dall'undicesimo Considerando della Direttiva), a sua volta, collegato a quello del reciproco riconoscimento e della fiducia nel rispetto del diritto dell'Unione (di cui al sesto Considerando) da parte degli Stati membri che deve, comunque, assicurare il rispetto dei diritti fondamentali (dodicesimo Considerando). In tale cornice, si inseriscono l'art. 2 della direttiva, secondo cui «Gli Stati membri eseguono un O.E.I. in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alla presente direttiva e l'art. 9, secondo cui «L'autorità di esecuzione riconosce un O.E.I., trasmesso conformemente alle disposizioni della Direttiva, senza imporre ulteriori formalità e ne assicura l'esecuzione nello stesso modo e secondo le stesse modalità con cui procederebbe se l'atto d'indagine in questione fosse stato disposto da un'autorità dello Stato di esecuzione, a meno che non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione ovvero uno dei motivi di rinvio previsti dalla presente direttiva». Pertanto, l'ordine europeo di indagine deve aver ad oggetto una prova acquisibile nello Stato di emissione e deve essere eseguito in conformità a quanto previsto nello Stato di esecuzione per il compimento di un analogo atto di acquisizione probatoria, potendosi peraltro presumere il rispetto di tale disciplina e dei diritti fondamentali, salvo concreta verifica di segno contrario (Sez. 6, n. 48330 del 25/10/2022, Rv. 284027, in motivazione).
3.5 E' stato evidenziato, nel solco dei principi sanciti dalle c.d. sentenze gemelle che, trattandosi di prove già acquisite, tanto per l'ammissibilità quanto per l'utilizzabilità, occorre fare riferimento al sistema di circolazione di prove nel processo penale con conseguente applicazione di specifiche disposizioni derogatorie alla disciplina generale e funzionali a renderne più agevole la circolazione (Sez. U. n. 23756/2024 cit.). E' stato, inoltre, condivisibilmente precisato dalla Corte territoriale che dal punto di vista comunitario, se le prove richieste mediante OEI sono già in possesso dello stato di esecuzione la loro trasmissione a quello di emissione dovrebbe avvenire "nell'immediatezza" proprio perché non vi è atto di indagine da compiere (cfr. combinato disposto artt. 12, par. 4 e 13, par. 1 Direttiva 2014/41/UE). Dal punto di vista interno, la circolazione di prove già formate soggiace a una disciplina specifica e diversa rispetto a quella riservata alla formazione di prove di identica tipologia come si ricava dalla lettura coordinata degli artt. 238, 270 cod. proc. pen. e 78, disp. att., cod. proc. pen. che non richiede alcuna autorizzazione preventiva del giudice del processo di destinazione. E' ben possibile, infatti tanto per il Pubblico ministero quanto per la parte interessata chiederne ed ottenerne autonomamente la disponibilità con la
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conseguenza che gli atti oggetto di OIE, riferiti a prove già in possesso dello Stato di esecuzione vengano richiesti ed acquisiti dal P.M. senza necessità di previa autorizzazione del giudice del procedimento di destinazione. Rimane, evidentemente, fermo il potere del giudice di valutare se sussistano i presupposti per ammettere le prove e utilizzarle ai fini della decisione di sua spettanza, ossia se sussistano le condizioni per emettere l'OEI, così da assicurare il diritto di impugnazione nello Stato di emissione previsto dall'art. 13 par. 2 direttiva 2014/14/UE nonché se vi sia stata violazione dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dalla Carta di Nizza (diritto di difesa e giusto processo) in linea di principio con quanto stabilito dall'art. 14 par. 7 Dir cit.. In ossequio ai principi sanciti dalle Sezioni Unite si è ritenuto che gli elementi acquisiti tramite OEI possono essere validamente utilizzati nel processo pendente in Italia solo se l'ordine è stato legittimamente emesso e cioè se sono state rispettate le condizioni di ammissibilità per la sua emissione alla stregua dell'art. 6 par. 1 Direttiva cit. norma direttamente applicabile agli ordini di indagine europei emessi dall'A.G. italiana in virtù della precisazione di carattere generale contenuta nell'art. 1 d.lgs. di recepimento n. 108/17 (S. Unite n. 24756/24 cit.).
3.6. Vale la pena ricordare che l'art. 6 par. 1 cit. stabilisce che l'autorità di emissione può emettere un OEI solo quando ritiene soddisfatte le seguenti condizioni: a) l'emissione dell'OEI è necessaria e proporzionata ai fini del procedimento di cui all'articolo 4 tenendo conto dei diritti della persona indagata o imputata;
b) l'atto o gli atti di indagine richiesti nell'OEI avrebbero potuto essere emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo. E' stato, in proposito, evidenziato che il giudizio sulla sussistenza della prima condizione, cioè la necessità e proporzionalità va compiuto avendo riguardo al procedimento in cui l'Ordine è stato emesso;
quello sulla seconda condizione, ossia l'ammissibilità dell'atto richiesto alle stesse condizioni in un caso interno analogo, presuppone l'individuazione del tipo di atto oggetto di OEI. In una lettura coordinata della Direttiva 2014/41/UE e del d.lgs. 108/17 la Corte di appello, facendo proprio il principio affermato dalle Sezioni Unite (n. 23756/24 cit.) ha argomentato, che, al fine di garantire il rispetto dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'unione Europea e tra questi del diritto di difesa e della garanzia del giusto processo (S.U. 23756/24 cit.) non comporta la pedissequa applicazione di tutte le regole che l'ordinamento giuridico italiano fissa in via ordinaria.
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L'argomento appare pienamente condivisibile ove si consideri che proprio l'art. 14 par. 7 Dir., nell'imporre allo Stato di emissione il rispetto dei diritti di difesa e di garanzia del giusto processo nel valutare le prove acquisite tramite OEI, stabilisce che sono fatte salve le norme procedurali nazionali (cioè quello dello Stato di esecuzione) ill che si pone in armonia con i principi del nostro ordinamento e la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, in materia di rogatoria internazionale, trovano applicazione le norme dello Stato in cui l'atto viene compiuto, con l'unico limite che la prova non può essere acquisita in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano tra cui quello del diritto di difesa.
3.7. Non è certo sfuggito alla Corte territoriale, come invece prospettato dalle difese, che nel Considerando 19 della Direttiva 2014/41 si ribadisce il principio di presunzione relativa di legittimità dell'attività svolta all'estero e in specie della sua conformità al diritto dell'Unione e ai diritti fondamentali, spettando al Giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e la eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità riscontrate. E' stato, in proposito rilevato, con doveroso ossequio ai pronunciamenti delle Sezioni Unite di questa Corte, che a ciò si accompagna sempre il preciso onere, a carico della difesa, di allegare e provare i fatti da cui inferire la violazione dei diritti fondamentali allorché la stessa deduca l'inutilizzabilità o l'invalidità di atti istruttori acquisiti dall'A.G. italiana mediante OEI. Ciò in perfetta armonia con il principio sancito dall'art. 187 co. 2 cod. proc. pen. secondo cui i fatti da cui dipende l'applicazione di norme processuali sono oggetto di prova e chi afferma l'esistenza di un fatto è gravato dell'onere di provarlo. In proposito vale la pena ricordare che la sentenza delle Sezioni Unite n. 23756 del 29/02/2024 ha richiamato i principi già affermati dallo stesso SS (n. 39061 del 16/07/2009, Rv. 244329-01) secondo cui «nel caso in cui una parte deduca il verificarsi di cause di nullità o di inutilizzabilità collegate ad atti non rinvenibili nel fascicolo processuale al generale onere di precisa indicazione che incombe su chi solleva l'eccezione si accompagna l'ulteriore onere di formale produzione di risultanze documentali - positive o negative addotte a fondamento del vizio processuale>. Nel riaffermare l'attualità del principio, le Sezioni Unite hanno, altresi, richiamato l'ulteriore insegnamento secondo cui «per i fatti processuali, a differenza di quanto avviene per i fatti penali ciascuna parte ha l'onere di provare quelli che adduce quando essi non risultino documentati nel fascicolo degli atti di cui il giudice dispone» (in tal senso v. Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, Rv. 229247) precisando ulteriormente che <l'osservazione deve essere ribadita perché l'art. 187, co. 2 cod. proc. pen. prevede che i fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali sono oggetto di prova né vi sono dati normativi da cui inferire l'inversione in questo specifico ambito della
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regola generale secondo cui chi afferma l'esistenza di un fatto è gravato dall'onere della relativa prova» (Sez. U. sent. 23756/2024 cit., in motivazione).
3.8. La Corte territoriale, con argomenti condivisi da questo Collegio, ha motivatamente qualificato gli atti acquisiti mediante OEI n. 105/21 quali "risultati di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni" in sintonia con l'orientamento espresso dalle S.U. sul punto, attesa la sostanziale sovrapponibilità di fattispecie aventi ad oggetto messaggistica scambiata sul sistema Sky Ecc già decrittata e in possesso dello Stato francese al momento della richiesta di trasmissione da parte del p.m. procedente. Discende da quanto detto che il parametro di riferimento nell'ordinamento interno, per verificare l'esistenza delle condizioni di ammissibilità dell'OEI e l'eventuale violazione dei diritti fondamentali, è costituito dalla disciplina di cui all'art. 270 cod. proc. pen. che consente l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali le operazioni sono state disposte solo se risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.
Da tutto quanto esposto ne deriva che:
a) l'omesso avviso degli atti relativi presso l'autorità competente per il diverso procedimento non ne determina l'inutilizzabilità poiché tale sanzione non è prevista dall'art. 270 cod. proc. pen. e non rientra nel novero di quelle previste dall'art. 271 cod. proc. pen. aventi carattere tassativo, non mancando di ribadire che la parte che eccepisce l'invalidità e/o l'inutilizzabilità delle intercettazioni provenienti da altro procedimento ha l'onere di allegare e provare il fatto dal quale dipende la patologia denuncia (già Sez. U., n. 45189 del 17/11/2004, Rv.229247); b) non è richiesta la produzione dei decreti autorizzativi in quanto l'art. 270 cod. proc. pen. prevede il deposito presso l'AG competente per il diverso procedimento dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni né sono previste altrimenti sanzioni di inutilizzabilità (Sez. 1 n.49627 del 14/11/2023, Rv. 285579-02); c) nel caso di acquisizione degli esiti della intercettazione in procedimento diverso da quello nel quale siano state rilasciate le relative autorizzazioni il controllo del giudice sulla legalità dell'ammissione e dell'esecuzione delle operazioni di carattere meramente incidentale riguarda esclusivamente la serietà e la specificità delle esigenze investigative come individuate dal P.M. in relazione alla fattispecie criminosa ipotizzata e non comporta alcuna valutazione di fondatezza neppure sul piano indiziario della ipotesi in questione (Sez. U. n. 45189/04, cit.);
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d) la trasmissione dei risultati delle intercettazioni di conversazioni dal procedimento in cui sono state disposte ad altro procedimento in cui si intende utilizzarle non richiede un intervento preventivo da parte del giudice di autorizzazione a procedere alla acquisizione di copia del relativi atti non essendo tale intervento previsto ne dall'art. 270 cod. proc. pen. né da altre disposizioni o dal sistema normativo (Sez. U. n. 23756/24 cit.).
3.9. La Corte territoriale ha già motivatamente risposto alle argomentazioni difensive, oggi riproposte che sostengono la non ricorrenza della condizione di ammissibilità di cui all'art. 6 par. 1 lett. b) Direttiva 2014/14/UE *specificando che gli atti richiesti "avrebbero potuto essere emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo". II P.M., in virtù dell'art. 45 d.lgs. n. 108/17 ha chiesto la trasmissione di dati già acquisiti e in possesso dell'autorità straniera in virtù di autonoma attività di indagine in diverso procedimento. Gli atti, dunque, potevano essere acquisiti anche in mancanza di autorizzazione del giudice, non essendo questa richiesta, nell'ordinamento italiano, per l'utilizzazione di esiti di intercettazioni in procedimenti diversi da quelli in cui sono state disposte, il che vale anche per l'acquisizione dei risultati di intercettazioni effettuate mediante captatore informatico, poiché tale modalità è compatibile con la disciplina delle intercettazioni prevista dall'ordinamento interno (Sez. U n. 23756/24). Inoltre, tenuto conto del fatto che le indagini in corso afferivano ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/90 si è condivisibilmente ritenuto che gli atti fossero rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza. Con argomenti ampi che resistono alle censure difensive mosse è stata, inoltre, ritenuta la ricorrenza della condizione di ammissibilità di cui all'art. 6, par. 1, lett. a), Direttiva 2014/41/UE che richiede che l'atto o gli atti richiesti siano necessari e proporzionati anche in considerazione dei diritti degli imputati. Nello specifico l'OEI è stato formulato con espresso riferimento alla acquisizione delle comunicazioni relative alla persona di MC IS in quel momento già gravemente indiziato di essere a capo di una organizzazione criminale armata, dedita al traffico di stupefacenti ed estorsioni finalizzate al recupero dei relativi crediti, fortemente radicata nella città di Roma, impegnata nella vendita all'ingrosso e al dettaglio di cocaina e hashish di cui 90 kg di hashish sequestrati in data 7.8.2020 lungo la carreggiata sud dell'autostrada A1 nel comune di Ficulle, mentre detto carico veniva trasferito da Milano a Roma. Come era stato già osservato dal Giudice di primo grado, dunque, la Corte territoriale ha ritenuto che la richiesta di acquisire in IA i risultati delle
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comunicazioni scambiate via chat dagli imputati fosse del tutto funzionale alle esigenze di prova, commisurata alla gravità dei reati contestati e alla pena prevista quali parametri di valutazione della congruità della richiesta in relazione al caso concreto. La Corte territoriale, ha già motivatamente respinto le censure difensive, oggi riproposte, secondo cui un simile modo di procedere avrebbe determinato la violazione dei diritti fondamentali degli imputati. Invero, quanto alle prove acquisite all'estero, né la Direttiva 2014/41/UE né il d.lgs. n. 108/2017, di recepimento, prevedono ai fini della utilizzabilità degli atti formati all'estero la necessità di una puntuale applicazione di tutte le regole che l'ordinamento italiano fissa in via ordinaria, per la formazione dei corrispondenti atti nel territorio nazionale.
3.11 E' stato posto l'accento sulla circostanza che le intercettazioni francesi sono state disposte da un giudice in forza di provvedimenti autorizzativi ampiamente motivati e, in proposito, sono state richiamate le ordinanze autorizzative e di proroga delle intercettazioni in atti, quelle del Tribunale di Lille e Parigi in data 17.1.2020 da cui emerge che i reati per i quali le captazioni furono disposte sono quelli di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, fornitura di prestazioni di crittografia non autorizzata. E' stato, inoltre, evidenziato dai giudici di merito che dalla ordinanza del Tribunale di Parigi emerge che l'utilizzo del singolo criptofonino richiedeva il versamento di molte migliaia di euro per una durata limitata di qualche mese. Si trattava, dunque, di apparecchi accessibili solo a soggetti in grado di generare redditi ingenti e il cui acquisto avveniva in clandestinità in modo da garantire l'anonimato tanto al venditore quanto al compratore, peraltro, in contanti, si da non rendere tracciabile l'acquisto. Non si è mancato di sottolineare come sullo stesso sito di gestione della piattaforma criptata Sky Ecc figurava l'avvertimento, diretto alle forze dell'ordine che intendessero avanzare informazioni sugli utilizzatori o sui contenuti dei messaggi scambiati, che essa non conservava alcun dato ad eccezione della data di creazione dell'account e di quella del suo ultimo utilizzo. E' stato, altresi, spiegato che il sistema di crittografia era particolarmente sofisticato in quanto caratterizzato da ben quattro chiavi di cifratura memorizzate in luoghi diversi e utilizzato da organizzazioni criminali operanti in IA, Belgio e Paesi Bassi operanti nel traffico di stupefacenti sicché l'inserimento del captatore informatico era indispensabile per il prosieguo delle indagini al fine di decrittare i messaggi individuali degli utilizzatori del sistema cifrato. Gli argomenti spesi dalla Corte territoriale, a ben vedere, si pongono nel solco del dictum delle Sezioni Unite secondo cui il ricorso al sistema Sky Ecc, per le modalità
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di accesso, per l'impenetrabilità dall'esterno e per l'utilizzo che viene fatto, già di per sé rappresenta una concreta e specifica fonte indiziante a carico dei singoli utenti proprio con riguardo a tali reati e che lo stesso sistema Sky Ecc, avuto riguardo alle garanzie di anonimato assicurate agli utenti, non è compatibile con la disciplina italiana che richiede l'identificazione degli stessi mediante l'acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità prima dell'attivazione anche di singole componenti di servizi di telefonia mobile (Sez. U. n. 23756/24 cit.).
3.12. Anche l'argomento difensivo della omessa ostensione degli atti di indagine che ha condotto alla decrittazione dell'intero sistema Sky Ecc avrebbe determinato una lesione del diritto di difesa per mancato accesso a quegli atti e per la mancata conoscenza dell'algoritmo usato per la decriptazione della messaggistica acquisita è meramente reiterativo ed è già stato oggetto di adeguato vaglio da parte della Corte territoriale la cui motivazione non rimane travolta dalle censure mosse. Sul punto le c.d. sentenze gemelle hanno affermato il principio secondo cui in materia di intercettazioni telematiche, l'impossibilità per la difesa di accedere all'algoritmo, utilizzato nell'ambito di un sistema di comunicazioni per criptare il testo delle stesse, non determina una violazione dei diritti fondamentali di difesa, dovendo escludersi, salvo specifiche allegazioni di segno contrario, il pericolo di alterazione dei dati, in quanto il contenuto di ciascun messaggio è inscindibilmente abbinato alla sua chiave di cifratura e l'utilizzo di una chiave errata non ha alcuna possibilità di decriptarlo, anche solo parzialmente» (Sez. U. n. 23755 del 29/02/2024, Rv. 286573 05). Detto principio, invero, era stato già affermato da questa Corte di legittimità che aveva avuto occasione di precisare che l'attività di acquisizione di dati in giacenza, definiti freddi, ma anche l'intercettazione di dati telematici in transito permette l'acquisizione qualora il messaggio sia criptato mediante l'impiego di una chiave di cifratura e trasformato in un mero dato informatico, di una stringa informatica composta da un codice binario;
l'intelligibilità del messaggio è subordinata all'attività di decriptazione che presuppone la disponibilità dell'algoritmo grazie al quale il codice binario si trasforma in un contenuto dimostrativo. In assenza dell'algoritmo necessario alla decrittazione, secondo la scienza informatica, risulta impossibile ottenere un testo difforme dal reale potendosi al più imbattersi in una sequenza alfanumerico o simbolica priva di senso» (Sez. 4, n. 19623 del 28/3/2023 in motivazione;
Sez. 1, n. 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, Rv. 283998; e ancora Sez. 6, n. 46390 del 26/10/2023, Rv. 285494 secondo cui in tema di mezzi di prova digitale, il sistema di diritto interno non garantisce alla difesa l'accesso agli algoritmi per la decodifica dei dati criptati ma si limita a dettare garanzie procedurali a protezione della c.d. "catena di custodia nell'ottica dell'integrità probatoria, quali la necessità di un atto
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autorizzativo da parte di attori giudiziari qualificati, l'individuazione dei soggetti che possono acquisire e ritenere i dati e la disciplina della conservazione e consultazione degli stessi»). Sotto tale profilo la motivazione della sentenza impugnata ha dato atto, facendole proprie, delle conclusioni del consulente del pubblico ministero secondo cui "ogni messaggio cifrato è inscindibilmente legato alla sua chiave di cifratura. La sola chiave corretta produrrà una decifratura corretta con contenuto (Payload) simbolico comprendibile in uso presso la comunità umana, escludendo che possa decifrarne una parte corretta e una non corretta". Il dato non rimane in alcun modo contraddetto dalle censure difensive mosse in proposito.
3.13. Analogamente, si rivelano meramente reiterative di questioni già poste e adeguatamente valutate e respinte con motivazione affatto carente, le doglianze secondo cui i file non sarebbero quelli intercettati ma quelli rielaborati, come si ricaverebbe dalla presenza di messaggi duplicati, frasi monche e omissis. In proposito è stato precisato, con congrui richiami giurisprudenziali, che le operazioni di decodificazione del significato delle comunicazioni vanno tenute distinte dai requisiti di utilizzabilità della prova e le incertezze circa la correttezza della decodificazione delle intercettazioni utilizzabili attengono al valore e alla portata probatoria delle comunicazioni decriptate e, quindi, non possono avere ingresso nel giudizio ove la difesa non alleghi argomenti specifici a sostegno di errori nella lettura e/o nella interpretazione dei messaggi captati (Sez. 1, n. 6364 del 13/10/2023, dep. 2023, Rv. 283998-01). Nel solco dei principi giurisprudenziali sopra richiamati è stato ribadito, innanzitutto, che si trattava di operazioni rappresentative di prove già acquisite mediante OEI e contenute nel supporti ottici trasmessi dalla IA in buste numerate antieffrazione presenti in atti ma che, in ogni caso, non risultavano neppure indicati i punti in cui si sarebbero verificati i travisamenti del contenuto delle chat, idonei a determinare la lesione per il singolo imputato e, dunque, per il proprio interesse difensivo. Per contro, l'Autorità francese ha utilizzato il metodo della integrità legata al "contenitore adottato dall'Autorità francese, mediante l'impiego di supporti di memoria a tecnologia ottica non riscrivibile che, dunque, non consente la modificabilità dei dati in quanto determina una "bruciatura non reversibile" della superficie del disco, sensibile a un raggio di luce che ne altera in modo irreversibile lo stato. Tale modalità di trasmissione, alla stregua della copia forense assicurata con l'evocato calcolo di Hash garantisce l'autenticità e l'integrità del dato ed è conforme ai dettami della digital forensic (in tal senso anche Sez. 1 n. 6364 del 2023 sopra citata).
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3.14 Non si è mancato, ancora, di rammentare che gli imputati hanno optato per il giudizio abbreviato secco (richiesto in subordine alla richiesta di giudizio abbreviato condizionato alla acquisizione degli atti a corredo "di quei dati", v. pag. 7 sentenza di primo grado) e, dunque, hanno accettato di essere giudicati sulla scorta dei materiali legittimamente presenti nel fascicolo del P.M. ivi comprese le estrapolazioni e trascrizioni come operate dalla P.G., tutto ciò, fermo restando che le chat integrali erano in ogni caso reperibili in atti e consultabili nella loro integralità. Inoltre alle doglianze espresse dai ricorrenti, ancora oggi ribadite con censure meramente reiterative, con cui si lamentava e si lamenta l'indisponibilità dei file originari acquisiti durante le indagini estere che non avrebbe consentito ai consulenti di parte, di rispondere ai quesiti in ordine alle modalità di decrittazione, custodia e trasmissione dei dati originalmente intercettati e riversati sul supporto CD/DVD ricevuto dalla P.G., la Corte di appello ha replicato in maniera non manifestamente illogica e coerente con le emergenze acquisite, che l'autorità francese ha estratto dall'archivio complessivo solo i dati richiesti dall'AG procedente. I supporti originali intesi come "tutti i dati acquisiti", interessando l'intera attività svolta dalla società Sky Ecc, non potevano e non possono essere in possesso dell'autorità italiana, potendo essa accedere solo a quelli relativi agli utenti coinvolti nel procedimento cui è interessata.
3.15 Del pari reiterativi sono, altresi, i motivi dedotti con cui viene riproposto l'argomento secondo cui i DVD non sarebbero copie legalmente date dall'Autorità francese. In proposito è stato rilevato che non vi è ragione per ritenere che il dato trasmesso dall'autorità straniera non sia quello ricevuto e acquisito agli atti del procedimento né che la mancanza della "attestazione di sincerità dei dati" da parte dello Stato di esecuzione a norma dell'art. 230 co. 3 del codice di rito francese farebbe desumere che le operazioni di decrittazione siano state eseguite dalla polizia italiana, circostanza questa rimasta priva di qualsivoglia riscontro. Il secondo quesito si riferisce alla integrità dei dati trasmessi. Nel caso di specie tale garanzia è assicurata da un lato, dall'art. 230-3 del codice di procedura penale francese in base al quale <la sincerità dei risultati è certificata da un attestato vidimato dal responsabile dell'organismo tecnico incaricato dall'autorità giudiziaria della materiale acquisizione dei dati;
dall'altro, dalla constatazione che il Tribunale di Parigi ha attestato con apposito processo verbale redatto e sottoscritto dall'ufficiale di polizia giudiziaria incaricato dell'adempimento la regolarità del trasferimento dei dati in suo possesso su supporto informatico non modificabile inviato, in plico sigillato.
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3.16. Altro profilo di doglianza comune, che ha già avuto ampia e congrua risposta da parte della Corte territoriale, è rappresentato dalla dedotta violazione del c.d. "obbligo di notifica" di cui all'art. 31 della Direttiva 2014/31/UE. Il giudice di appello, da pag. 49 e ss., ha richiamato proprio la sentenza della Corte di Giustizia del 30 aprile 2024 secondo cui l'infiltrazione in terminali diretta ad estrarre dati relativi al traffico, alla ubicazione e alle comunicazioni di un servizio legato a internet, dovrebbe considerarsi intercettazione di telecomunicazioni, implicante l'applicazione dell'art. 31 della Direttiva. L'argomento è stato, tuttavia, compiutamente respinto alla luce della normativa che regola la materia come interpretata dalle Sezioni Unite e dalla stessa CGUE. Invero, l'art. 31 della Direttiva stabilisce che l'obbligo di notifica sorge quando l'autorità procedente viene a conoscenza che l'intercettazione riguarda persone il cui indirizzo di comunicazione è utilizzato nel territorio di un altro Stato;
che l'eventuale intempestività della comunicazione non è sanzionata di per sé e che, in ogni caso, opera la garanzia della possibile dichiarazioni di inutilizzabilità da parte dell'Autorità competente dello Stato in cui viene fatto uso dell'indirizzo di comunicazione (S.U. n. 23756/24 cit., conf. Cass. 6, n. 32363 del 08/07/2024 non mass.). La Corte territoriale ha ritenuto trattarsi di una interpretazione in sintonia con la sentenza della Corte di Giustizia UE del 30/04/2024 che ai paragrafi 122 e 123 espressamente afferma che «come rilevato al precedente punto 118, dalla formulazione dell'art. 31, par. 3, della direttiva 2014/41 risulta che, qualora, in un caso interno analogo, l'intercettazione non sia ammessa, l'autorità competente dello Stato membro notificato, può notificare all'autorità competente dello Stato membro di intercettazione che tale intercettazione non può essere effettuata o che si deve porre fine alla medesima o anche, se del caso, che i dati intercettati non possono essere utilizzati o possono essere utilizzati solo alle condizioni da essa specificate. L'utilizzo del verbo potere in tale disposizione implica che lo Stato membro notificato disponga di una facoltà che rientra nella discrezionalità dell'autorità competente di tale Stato e l'esercizio di tale facoltà deve essere giustificato dal fatto che una simile intercettazione non sarebbe autorizzata in un caso interno analogo». In proposito si evince dalla sentenza di merito che in IA, si procedeva per il reato di associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti dal che si è fatto discendere che anche in Italia sarebbe stato consentito il ricorso ad intercettazioni, peraltro, soggette allo standard previsto per i reati di criminalità organizzata sussistendo i presupposti legittimanti anche alla stregua dell'ordinamento interno.
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3.17. Viene ribadito in questa sede l'argomento secondo cui nella valutazione dell'Autorità Giudiziaria dovrebbero essere ricompresi non solo il titolo di reato ma tutti i presupposti stabiliti per procedere ad una intercettazione "in un caso interno analogo". E' stato già rilevato che la notifica ha la finalità di consentire all'autorità competente di verificare se l'intercettazione sia o meno ammissibile secondo quanto previsto dall'art. 24 d.lgs. n. 107/2018 secondo cui ove l'autorità rilevi che si sta procedendo per un reato che non consente l'intercettazione ne può interdire l'esecuzione. Sul punto, le Sezioni Unite di questa Corte, se pure intervenute prima della pronuncia della Corte di Giustizia, hanno espresso un'ampia valutazione che consente di affermare la non ricorrenza dei dedotti profili di inutilizzabilità. Innanzitutto, perché la mancanza della notifica non produce di per sé alcun vizio. Al netto della non sempre agevole possibilità di individuare l'Autorità che nello Stato estero risulta competente, è stato ribadito che la necessità della notifica potrebbe sorgere a operazioni già avviate o addirittura terminate. Ciò consente di rilevare che la funzione della notifica, proprio perché volta ad assicurare la tutela dei diritti dei soggetti coinvolti, deve essere quella di garantire un controllo ai fini dell'utilizzazione di un mezzo e dei suoi risultati conoscitivi, ove gli stessi risultino non ammissibili in base al diritto interno. E' stato così ribadito il pronunciamento espresso dalle Sezioni semplici in virtù del quale ciò che occorre, anche in mancanza della notifica, è che possa essere verificata l'ammissibilità di un mezzo e dei suoi esiti (Sez. 6, n. 32363/2024 cit., in motivazione), cioè la possibilità di garantire un intervento interdittivo che valga eventualmente ad escluderne l'utilizzabilità. Il profilo in esame è stato oggetto di ampia valutazione nella sentenza delle Sezioni Unite "Giorgi" che, al par. 15.5.2. del Considerato in diritto, dopo avere precisato che alla disciplina dell'art. 31 della direttiva è stata data attuazione con l'art. 44 del d.lgs. n. 108 del 2017, ha affermato che nell'ordinamento italiano, sulla base della disciplina di cui all'art. 31 Direttiva 2014/41/UE, l'inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni disposte da autorità di altro Stato ed effettuate nei confronti di persone il cui "indirizzo di comunicazione" è attivato in Italia sussiste solo se l'autorità giudiziaria italiana rileva che le captazioni non sarebbero state consentite in un caso interno analogo», perché disposte per un reato per il quale la legge nazionale non prevede la possibilità di ricorrere a tale mezzo di ricerca della prova (in tal senso v. anche Sez. 6 n. 3088 del 05/11/2024 non mass.).
3.18. Ulteriore argomento comune è rappresentato dalla circostanza che, nel caso in esame, sarebbe stata disposta l'acquisizione di intercettazioni massive senza
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un destinatario individuato e per di più, attaccando una intera piattaforma di gestione di comunicazioni criptate;
un simile modo di procedere, secondo le difese, non essendo consentito nel nostro ordinamento, determinerebbe l'inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni. La censura difensiva è generica e aspecifica nella misura in cui non tiene conto della motivazione posta dalla Corte territoriale a pag. 51 laddove è stato evidenziato che dall'esame dei provvedimenti autorizzativi dei giudici francesi risulta che quelle Autorità non hanno affatto eseguito intercettazioni generalizzate e indiscriminate quanto, piuttosto, mirate rispetto a singoli utenti del sistema Sky Ecc in relazione al loro coinvolgimento nella commissione di gravi reati in materia di narcotraffico. Che poi l'attività fosse anche funzionale a individuare i dirigenti della società preposta alla gestione del sistema Sky Ecc e accertare il loro livello di coinvolgimento nelle attività illecite degli utenti, è elemento che si aggiunge e che rimane del tutto neutro. Inoltre, sulla scorta degli argomenti spesi delle Sezioni Unite, stante l'identità della vicenda esaminata rispetto ai ricorsi in oggetto, le censure difensive mosse sul punto, sono state ritenute infondate anche con riferimento al carattere "preventivo esplorativo" delle intercettazioni autorizzate in IA, ferma restando l'inconferenza del richiamo di norme processuali nazionali (art. 266 e 267, co.
1. cod. proc. pen.) dato che l'atto posto in essere dall'autorità giudiziaria estera è sottoposto alla disciplina processuale di quel Paese (v. anche Sez. 6 n. 1062 del 17/09/2024). In ogni caso, neppure l'accesso ad un'ampia mole di dati relativi al traffico e all'ubicazione, concernenti comunicazioni elettroniche integra di per sé violazione di diritto fondamentali. A ben vedere, la giurisprudenza della Corte di giustizia non pone limiti quantitativi ma, diversamente, richiede «criteri oggettivi per definire le circostanze e le condizioni in presenza delle quali deve essere concesso alle autorità nazionali competenti l'accesso ai dati in questione» e indica come accessibili i dati di persone sospettate di progettare, di commettere o di aver commesso un illecito grave o anche di essere implicate in una maniera o in un'altra in un illecito del genere* (così Corte Giustizia, Grande Sezione, del 02/03/2021, nella causa C-706 /18, H.K. c/ Procuratuur § 50). Sotto altro profilo, le Sezioni Unite di questa Corte (n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi, Rv. 286573) hanno affermato che l'art. 14 Direttiva cit. fornisce precise indicazioni per ritenere che le questioni concernenti la fase di esecuzione, e quindi, anche quelle concernenti la scelta di riconoscere ed eseguire l'OEI, siano proponibili *esclusivamente nello Stato di esecuzione» e che «non appare seriamente ipotizzabile
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che identiche questioni possano essere proposte sia nello Stato di esecuzione, sia nello Stato di emissione».
3.19. Del pari infondate sono le censure mosse con riferimento alla dedotta violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano che sarebbe derivata secondo i ricorrenti, dall'impiego del captatore informatico su apparati fissi come il server. Gli argomenti difensivi spesi sul punto non tengono conto di quanto affermato da Sez. U, n. 23756/2024 cit. secondo cui «non può ritenersi che l'inserimento di un captatore informatico sul server di una piattaforma di un sistema informatico o telematico costituisca mezzo "atipico" di indagine o di prova, come tale non consentito dall'ordinamento italiano perché incidente sui diritti fondamentali della persona. In proposito, non assume valenza dirimente il fatto che, nel codice di rito, in materia di intercettazioni, si faccia menzione della sola ipotesi dell'inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile». Il captatore informatico, infatti, non è un autonomo mezzo di ricerca della prova, e tanto meno un mezzo di prova, bensì uno strumento tecnico attraverso il quale esperire il mezzo di ricerca della prova costituito dalle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni. Sicché non è indispensabile che il legislatore preveda dove lo stesso possa essere inserito». La pronuncia suddetta ha ulteriormente precisato che l'inserimento di un captatore informatico sui server di una piattaforma criptata è ammissibile perché attiene ad esiti investigativi ottenuti con modalità compatibili con l'ordinamento giuridico italiano, senza necessità di una preventiva autorizzazione del giudice italiano, non essendo ciò previsto dalla disciplina nazionale e non risultando come condizione necessaria ai sensi dell'art. 6 Direttiva 2014/41/UE.
3.20. Ulteriore motivo comune è rappresentato dalla dedotta assenza in atti dei verbali francesi di intercettazione e registrazione delle conversazioni intercorse su Sky Ecc, da cui discenderebbe l'inutilizzabilità delle intercettazioni in base al combinato disposto degli artt. 268 e 271 cod. proc. pen. Anche tale argomento si risolve nella reiterazione di motivi che non si confrontano con la risposta data dai giudici di secondo grado in adesione al dictum delle Sezioni Unite secondo cui la questione della completezza del materiale trasmesso dalle autorità francesi va posta dinanzi a tali autorità, ribadendo, peraltro il principio secondo cui spetta alla parte che eccepisce l'inutilizzabilità dei risultati delle captazioni produrre i provvedimenti da cui discenderebbe il vizio. Questa Suprema Corte ha già da tempo precisato che l'art. 78 disp. att. cod. proc. pen., nel disciplinare l'acquisizione di atti di un procedimento penale compiuti da autorità giudiziaria straniera, non richiede anche l'acquisizione dei provvedimenti
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giudiziari in forza dei quali tali atti sono stati compiuti;
e che la medesima conclusione si evince anche dalla disciplina paradigmatica nel sistema processuale penale italiano per l'acquisizione di atti compiuti o formati in altro procedimento sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, ossia quella relativa ai risultati di intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni, dettata dall'art. 270 cod. proc. pen. (in tal senso, Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, Esposito, Rv. 22924). E' principio costantemente affermato da questa Corte di legittimità quello secondo cui l'omesso deposito dei verbali delle operazioni di intercettazione non integra una ipotesi di inutilizzabilità patologica, ai sensi dell'art. 271 cod. proc. pen., con la conseguenza che anche ove si ammettesse la irritualità dell'acquisizione dell'atto probatorio assunto, la stessa rimarrebbe neutralizzata dalla scelta del rito che fa assurgere a dignità di prova gli atti di indagine compiuti senza il rispetto delle forme di rito (Sez. 3 n. 23182 del 21/03/2018, Rv. 273345 01 secondo cui «nel giudizio abbreviato sono rilevabili e deducibili solo le nullità di carattere assoluto e le inutilizzabilità c.d. patologiche con la conseguenza che l'irritualità dell'acquisizione dell'atto probatorio è neutralizzata dalla scelta negoziale delle parti di tipo abdicativo che fa assurgere dignità di prova gli atti di indagine compiuti senza il rispetto delle forme di rito»).
3.21. E' stata, inoltre, ribadita la doglianza relativa alla omessa acquisizione degli atti della corrispondenza informativa tra forze di polizia europee comprensiva della documentazione consegnata da Europol a seguito dell'accesso ai server di Sky Ecc con indicazione delle modalità di acquisizione da parte della stessa Europol dei dati dei server medesimo con annessi verbali, nonché dei verbali delle attività compiute dagli investigatori italiani nell'ambito della c.d. "analisi preliminare", con conseguente lesione del diritto di difesa per avere sostanzialmente impedito qualsiasi controllo in relazione alla regolarità della procedura di assistenza prima della emissione dell'OEI. Si tratta di argomenti infondati prima ancora che reiterativi. In proposito a pag. 53 della sentenza impugnata è stato chiarito che gli atti dei quali si lamenta la mancanza non facevano parte del fascicolo processuale trattandosi, per l'appunto, di scambi informativi tra forze di polizia di Paesi diversi, come tali, non utilizzabili processualmente. Come pure è stato specificato, la richiesta difensiva in realtà mirava a conoscere e sottoporre a controllo l'attività di acquisizione probatoria precedente all'emissione di un OEI, laddove l'utilizzabilità degli atti trasmessi a seguito di attività di cooperazione internazionale non è subordinata alla acquisizione di eventuali scambi informativi tra forze di polizia né ad accertamento da parte del giudice italiano sulla regolarità delle modalità di acquisizione esperite dall'autorità straniera, dovendosi
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ritenere valida, in assenza di deduzioni concrete e specifiche, la presunzione della regolarità dell'attività svolta e spettando, invece, al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e la competenza a risolvere qualsiasi questione in ordine alla eventuale irregolarità da individuarsi specificamente (Sez. 1, n. 2312 del 02/02/2023, dep. 2024 non mass.; Sez. 5, n. 1405 del 16/11/2016, dep. 2017, Rv. 269015; Sez. 2, n. 24776 del 18/05/2010, Rv. 247750).
3.22. Si deduce, ancora una volta, senza realmente "attaccare" la motivazione posta sul punto dalla Corte territoriale, che in atti vi sarebbero due OIE di identico tenore, il n. 105 e il n. 106/2021 e che non risulta che a quest'ultimo abbia fatto seguito alcuna trasmissione di materiale probatorio dall'autorità francese. Anche a tale argomento la Corte territoriale ha fornito adeguata risposta. E' stato, infatti, ritenuto coerentemente con la compiuta disamina dei due ordini, che il secondo OEI (il 106), del tutto identico al precedente, sia stato emesso per sollecitare la trasmissione di atti che a distanza di un mese dalla prima richiesta non erano ancora pervenuti dalla IA (e pervenuti il 20.12.2021). E la Corte territoriale ha conclusivamente osservato che non risulta che dalla IA sia stata inviata altra documentazione oltre quella pervenuta il 20.12.2021 documentazione che, nelle rogatorie francesi viene riferita solo all'OEI n. 105/21 del 28.10.2021. 3.23. Ragioni di completezza impongono, ad avviso di questo Collegio, una ulteriore considerazione. I ricorsi non si preoccupano della c.d. prova di resistenza in alcuno dei motivi di ricorso devoluti. Già la sentenza di primo grado aveva precisato che nel procedimento erano confluiti, per effetto della scelta del rito abbreviato, l'informativa di polizia giudiziaria redatta dai carabinieri depositata il 19 febbraio 2021 ei suoi allegati e l'ulteriore informativa di polizia riguardante il gruppo di MC depositata l'8 febbraio 2021 nel procedimento riunito n. 17209/2020 R.G.N.R. e del suoi allegati, "che si è arricchito con le acquisizioni probatorie richieste in IA relativamente ai contenuti delle chat intrattenute dagli imputati sul sistema Sky Ecc" trasmesse con provvedimento della Corte di appello di Parigi del 4 novembre 2021. Si tratta di dati che sono stati ritenuti tutti convergenti e rispetto ai quali i ricorrenti non hanno illustrato specificamente le ragioni per le quali, pur elidendo il contenuto delle acquisizioni a carico mediate OIE, non residuerebbero prove tali da reputare, comunque, sussistente la responsabilità degli imputati. Sul punto è costante l'orientamento di questa Corte secondo cui, allorché con il ricorso per cassazione si denunci la inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento, essendo necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 39603 del
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03/10/2024, Rv. 287024 -02; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, Rv. 270303; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, Rv. 262011). Il che, nel caso in esame, non è avvenuto.
4. A questo punto della trattazione occorre rilevare che non colgono nel segno le censure che mettono in evidenza il fatto che le sentenze c.d. gemelle delle Sezioni Unite di questa Corte, sono state decise prima che si pronunciasse la Corte di Giustizia UE, Grande Sezione nella causa C-670/22 e che con essa si porrebbero in contrasto. A ben vedere la CGUE ha ribadito il principio secondo cui l'art. 6, par. 1, lett. b) Direttiva 2013/41/UE non richiede, neppure in una situazione come quella in cui i dati in questione sono stati raccolti dalle autorità competenti dello Stato di esecuzione nel territorio dello Stato di emissione e nell'interesse di quest'ultimo, che l'emissione di un OEI diretto alla trasmissione di prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione sia soggetta alle stesse condizioni sostanziali applicabili nello Stato di emissione in materia di raccolta di tali prove (cfr. §§96-98). In particolare, al § 99 si legge che come emerge... dai considerando 2, 6 e 19 della Direttiva 2014/41, l'ordine europeo di indagine è uno strumento che rientra nella cooperazione giudiziaria in materia penale di cui all'art. 82. Par. 1, TFUE la quale è fondata sul principio del riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie. Orbene, tale principio che costituisce la "pietra angolare" della cooperazione giudiziaria in materia penale, è a sua volta fondato sulla fiducia reciproca nonché sulla presunzione relativa che gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e, in particolare i diritti fondamentali». Da ciò la Grande Sezione ha fatto discendere che nel caso in cui l'autorità di emissione intenda, come nel caso in esame, ottenere la trasmissione di prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione, non è autorizzata a controllare la regolarità del procedimento seguito dallo Stato di esecuzione poiché una interpretazione contraria dell'articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva condurrebbe in pratica a un sistema più complesso e meno efficace che nuocerebbe all'obiettivo perseguito da detta direttiva». E' stato, altresì, precisato che la disposizione di cui all'art. 6 par. 1 lett. a) della citata Direttiva 2014/14 consente l'emissione di un OEI anche nell'ipotesi in cui l'integrità degli atti intercettati non possa essere verificata a causa della riservatezza delle basi tecniche dell'intercettazione purché il diritto a un processo equo venga garantito nel corso del successivo procedimento penale. Per tale motivo, l'art. 14 par. 7 della Direttiva impone espressamente agli Stati membri di garantire, fatta salva l'applicazione delle norme procedurali nazionali, che in un procedimento penale nello
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Stato di emissione siano rispettati i diritti della difesa e sia garantito un giusto i processo nel valutare le prove ottenute mediante l'OEI. Ne consegue che ove l'acquisizione di prove in possesso delle autorità competenti di un altro Stato membro dovessero apparire sproporzionate ai fini del procedimento penale già avviato a carico dell'interessato nello Stato di emissione, perché in violazione dei diritti fondamentali o perché in violazione del regime giuridico del "caso interno analogo", l'organo giurisdizionale investito del ricorso contro l'Ordine europeo di indagine che dispone tale trasmissione, dovrebbero trarne le conseguenze che si impongono in base al diritto nazionale vale a dire considerare l'OEI illegittimo (Sez. U., n. 23755 del 29/02/2024, Rv. 286573-02; Sez. U., n. 23756 del 29/02/2024, Rv. 286589-02). Nel caso di specie la Corte territoriale, avuto riguardo al titolo di reato per il quale si procedeva, con motivazione adeguata, ha ritenuto l'acquisizione delle prove già in possesso dello stato francese proporzionata ai fini del procedimento, non in violazione dei diritti fondamentali degli imputati e disposta in conformità al regime giuridico applicabile a un caso interno analogo, sicché l'ordine europeo di indagine è stato ritenuto legittimamente emesso e le prove acquisite pienamente utilizzabili ai fini del giudizio.
5. Come si è visto, contrariamente a quanto si assume, le richiamate sentenze delle Sezioni Unite non risultano "superate" dalla pronuncia della Corte di Giustizia. Invero, i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte hanno trovato conferma nella pronuncia della Corte di Giustizia. Si pensi in particolare alla ritenuta non necessità del previo intervento da parte del giudice ai fini della omissione di un OIE avente ad oggetto prove che siano state acquisite dallo Stato di esecuzione, anche nel caso in cui il diritto interno avrebbe imposto l'adozione di un provvedimento del giudice. Ancora più significativo il passaggio argomentativo di cui al § 96 della sentenza riferito all'art. 6 della Direttiva laddove si precisa che non è richiesta l'emissione di un OIE *<diretto alla trasmissione di prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione sia assoggettato alle stesse condizioni sostanziali applicabili nello Stato di emissione, in materia di raccolta di tali prove». Tutto questo senza dire che al § 105 della sentenza si precisa che la necessità di espungere gli elementi di prova sui quali la difesa non sia in grado di svolgere le proprie osservazioni va interpretata alla luce dei principi poco prima affermati al § 99
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laddove l'OIE viene ricondotto agli strumenti della cooperazione giudiziaria in materia penale, ai sensi dell'art. 82 TFUE: cooperazione che è fondata sul principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie. Si tratta di un principio cardine della cooperazione giudiziaria in materia penale fondato sulla fiducia reciproca oltre che sulla presunzione relativa che gli Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e, in specie, i diritti fondamentali». Al paragrafo successivo, infatti, la Corte di Giustizia precisa «che, qualora mediante un o.i.e. l'autorità di emissione intenda ottenere la trasmissione di prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione, tale autorità non è autorizzata a controllare la regolarità del distinto procedimento con il quale lo Stato membro di esecuzione ha raccolto le prove di cui essa chiede la trasmissione» (§ 100). Appare, dunque, evidente che i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte hanno trovato ampia conferma nell'intervento della Corte di Giustizia evocato dalle difese, laddove si riaffermano i principi della cooperazione, definita "pietra angolare", del riconoscimento reciproco e della presunzione relativa di rispetto dei diritti fondamentali anche quanto alla necessità che sia la parte interessata ad attivarsi per fare emergere il superamento della presunzione non potendo ipotizzarsi che ill controllo riservato al giudice ad quem assuma i caratteri di una indagine meramente "esplorativa". In altri termini le deduzioni volte a prospettare in questa sede una violazione dei diritti fondamentali non può essere fondata su situazioni che non si presentino ictu oculi come patologiche ovvero sull'ingiustificato rigetto di specifiche allegazioni o sollecitazioni difensive che presentino connotazioni di concretezza tale da fare ritenere superata la presunzione relativa di conformità. Elementi che nel caso in esame difettano.
6. E' stato chiesto di valutare se attivare la procedura prevista dall'art. 267 del T.F.U.E.
6.1. A tale proposito va innanzitutto premesso che come più volte affermato da questa Corte di legittimità, l'interpretazione fornita dalla CGUE dell'art. 267, co. 3 TFUE, laddove prevede l'obbligo del rinvio per il giudice di ultima istanza, è nel senso che non vi è obbligo di rimettere in via pregiudiziale le questioni relative all'interpretazione delle norme comunitarie alla Corte di Giustizia dell'Unione europea quando il giudice nazionale abbia constatato che la questione non sia pertinente né rilevante, che la disposizione comunitaria abbia già costituito oggetto di interpretazione e che la corretta applicazione del diritto comunitario si imponga con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi (tra le altre, Sez. 4, n. 32899
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del 08/01/2021, Castaldo, Rv. 281997; Sez. 3, n. 33101 del 07/06/2022, Prandini, Rv. 283519; Sez. 6, Sentenza n. 44436 del 04/10/2022, Palamara, Rv. 284151).
6.2. Non sfugge che il tema sotteso alle questioni poste dalle difese afferisce alle garanzie della persona sottoposta a indagini o imputata nel quadro della procedura del'OEI. Peraltro, la prospettazione di fondo dei ricorrenti risulta posta in maniera frammentaria e sconta il mancato confronto con l'intero sistema delineato dalla Direttiva 2014/41, con cui il legislatore europeo ha inteso mantenere un alto livello di protezione dei diritti fondamentali e di altri diritti processuali dei soggetti sottoposti a indagine. L'obiettivo era rappresentato dall'esigenza di garantire la "neutralità" dell'OEI rispetto a tali diritti, cosicché l'acquisizione di prove in un altro Stato membro non incida sulle garanzie della persona indagata con particolare riferimento al diritto ad avere un giusto processo. Proprio nel Considerando della Direttiva, infatti, si prevede che in sede di emissione dell'OEI, occorre tener conto della necessità del pieno rispetto dei diritti stabiliti dall'articolo 48 della CFUE. Si prevede, altresi, che la limitazione dei diritti della difesa nei procedimenti penali mediante un atto di indagine richiesto conformemente alla Direttiva deve rispettare i requisiti stabiliti nell'art. 52 della Carta quanto alla necessità, agli obiettivi di interesse generale da perseguire, nonché all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui (punto 12); e si prescrive che l'attuazione della Direttiva deve tener conto delle direttive 2010/64/UE, 2012/13/UE e 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che riguardano i diritti procedurali nei procedimenti penali (punto 15). Inoltre, si fa menzione espressa dell'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali, sanciti dall'art. 6 del Trattato sull'Unione europea e i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta (punto 18), tanto che pur se la creazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nell'Unione si fonda sulla fiducia reciproca e su una presunzione di conformità, da parte di tutti gli Stati membri, al diritto dell'Unione e, in particolare, ai diritti fondamentali, tale presunzione è, come dalle stesse difese ricordato, relativa. In altri termini nel sistema della Direttiva 2014/41/UE è stato espressamente riconosciuto il principio della "presunzione relativa" che gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e in particolare i diritti fondamentali (Corte giustizia 11/11/2021, Gavanozov, C-852/19 § 54). Ciò determina che ove sussistono seri motivi per ritenere che l'esecuzione di un atto di indagine richiesto mediante un OEI possa determinare la violazione di un diritto
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fondamentale e che lo Stato di esecuzione venga meno ai suoi obblighi in materia di protezione dei diritti fondamentali riconosciuti nella Carta, l'esecuzione dell'OEI dovrebbe essere rifiutata (punto 19). Ne deriva che l'autorità di emissione deve garantire il rispetto dei diritti della persona indagata o imputata (art. 6, par. 1 e 2). Per converso l'art. 11 intitolato "motivi di non riconoscimento o di non esecuzione", riconosce all'autorità di esecuzione il ruolo di garante della compatibilità dell'OEI con gli obblighi dello Stato di esecuzione ai sensi dell'articolo 6 TUE e della Carta. Come dire che anche in tale Stato viene esercitato un controllo del rispetto dei diritti fondamentali e degli altri diritti processuali della persona sottoposta a indagini o imputata. Inoltre, l'art. 14 prevede come obbligatoria l'istituzione di alcuni mezzi d'impugnazione», attivabili sia nello Stato di emissione che in quello di esecuzione. Né va taciuta la previsione di cui all'art. 2 lett. d), che prevede l'ipotesi di intervento di un organo giurisdizionale nello Stato di esecuzione, ove previsto dal diritto nazionale di quest'ultimo. A tale proposito è opportuno ricordare, come ha già fatto la Corte territoriale, che, nel caso in esame, nell'acquisizione è intervenuta l'autorità giurisdizionale francese in relazione alla disciplina francese di formazione della prova. Tale circostanza, che sembra obliterata nei ricorsi proposti, ha una indubbia rilevanza in presenza dei medesimi principi di tutela e salvaguardia dei diritti difensivi nell'ordinamento italiano e in quello francese. Non sussistono quindi le condizioni per devolvere la questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Da tutto quanto sopra detto discende un necessario corollario. La denuncia della violazione delle garanzie fondamentali dell'indagato o dell'imputato da parte delle autorità dello Stato di esecuzione dinanzi all'autorità dello Stato di emissione dell'OEI deve avere contenuto puntuale e adeguato corredo dimostrativo. Requisiti che non risultano soddisfatti dai ricorrenti nel caso sottoposto all'esame di questo Collegio.
6.3. D'altra parte, e solo per completezza, va rilevato che i quesiti posti, molti dei quali sostanzialmente "esplorativi", hanno già trovato risposta nella sentenza della Grande Sezione del 2024 e sono stati adeguatamente ripresi dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata.
6.3.1. Tanto si afferma in riferimento al profilo che attiene alla interpretazione dell'art. 6 della direttiva UE 2014/41, che indica quali debbano essere le condizioni di emissione e trasmissione di un OEI. In proposito è sufficiente richiamare quanto statuito ai par. 72 e 74 (secondo cui «qualora in forza del diritto dello Stato di
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emissione un pubblico ministero sia competente... ad ordinare un atto di indagine diretto alla trasmissione di prove già in possesso delle autorità nazionali competenti quest'ultimo rientra nella nozione di "autorità di emissione" ai sensi dell'art. 2 lett. c) punto i) della direttiva 2014/41...) oltre al pronunciamento delle Sezioni Unite, laddove è stato ribadito che l'ordinamento interno non richiede, quanto alla acquisizione di dati del genere in esame, l'ordine di un giudice. In altri termini non si considera, nel trasporre le domande formulate dall'Autorità giudiziaria tedesca che la Direttiva cit. prevede che l'OEI può essere emesso da autorità giudiziarie, ovvero ed in via esclusiva un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero competente nel caso interessato [articolo 2, lettera c), punto i)], tutte su un piano di parità. Tra l'altro, il richiamo alla questione posta dall'A.G. tedesca, come già diffusamente aveva avuto modo rilevare i giudici di merito, non è pertinente essendo emerso, come si è già avuto modo di ricordare, che in quel caso le attività eseguite dallo Stato di esecuzione avevano avuto ab origine l'obiettivo di mettere successivamente a disposizione delle autorità inquirenti dello Stato di emissione i dati ottenuti. Ben diversamente, nel presente procedimento la magistratura italiana ha chiesto di acquisire i risultati di attività di indagine autonomamente svolte dalla magistratura francese e già esaurite alla data dell'emissione degli OEI.
6.3.2. Ancora, quanto alla richiesta di devolvere alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale interpretativa del combinato disposto degli artt. 14 e 31 della Direttiva in relazione alla ritenuta inutilizzabilità a fini di prova delle intercettazioni disposte in assenza di preventiva notifica allo Stato estero, ampia e congrua la motivazione già offerta dalla Corte territoriale (v. sub 3.16 e 3.17) alla quale era già stata posta la questione. In proposito vale la pena richiamare il par. 123 della sentenza della Grande Sezione laddove, richiamato il punto 118, è espressamente detto che l'utilizzo del verbo "potere" previsto nell'art. 31 della Direttiva cit. implica che lo Stato membro notificato disponga di una facoltà che rientra nella discrezionalità dell'autorità competente di tale Stato e l'esercizio di tale facoltà deve essere giustificato dal fatto che una simile intercettazione non sarebbe stata autorizzata in un caso interno analogo. Si tratta di aspetto che è stato abbondantemente chiarito dalla Corte territoriale nel solco già tracciato dalle Sezioni Unite di questa Corte e non contraddetto dalla sentenza della Grande Sezione.
6.3.3. Con riferimento alla richiesta di devolvere alla Corte sovranazionale i quesiti che riguardano l'interpretazione dell'art. 31 della Direttiva 2014 cit., si osserva che sfugge la rilevanza della questione - posto che l'autorità giudiziaria italiana non ha
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chiesto l'esecuzione di intercettazioni e che non si ravvisa alcun dubbio interpretativo al riguardo. È pacifico, infatti, che l'art. 31 della direttiva (cui è stata data attuazione nel nostro ordinamento dall'art. 44 del d.lgs. 108/2017) ha ad oggetto obblighi informativi con riferimento ad attività di intercettazione effettuate da uno Stato dell'Unione nel territorio di altro Stato membro ed è altrettanto pacifico che nel concetto di intercettazione rientrano solo le acquisizioni di flussi di comunicazioni in atto (Sez.5, n.1822 del 21/11/2017, Parodi Rv. 272319; Sez. 3, n. 29426 del 16/04/2019, Moliterno, Rv. 276358; Sez. 6, n.22417 del 16/03/2022, Sgromo, Rv. 283319). Com'è evidente, inoltre, questa previsione ha il solo scopo di garantire il rispetto del principio di reciprocità nella delicata materia delle intercettazioni e non quello di proteggere i diritti dei singoli utenti che sono tutelati, in questa materia, dal necessario intervento giurisdizionale. Sotto altro profilo va poi rilevato che la giurisprudenza della Corte di Giustizia riconosce l'autonomia procedurale degli ordinamenti nazionali in tema di ammissibilità e valutazione della prova, ferma restando la necessità di evitare che "informazioni ed elementi di prova ottenuti in modo illegittimo rechino indebitamente pregiudizio a una persona sospettata di avere commesso reati". In proposito soccorre l'elaborazione consolidata della giurisprudenza in tema di rogatorie secondo cui l'atto compiuto all'estero può essere eseguito anche applicando le disposizioni processuali dello Stato straniero ma è utilizzabile in Italia solo se non contrasta con i principi fondamentali del nostro ordinamento tra cui quello della tutela dell'inviolabilità del diritto di difesa e del contraddittorio per la prova. Né l'art. 36 del d.lgs. n. 108 del 2018 né altre disposizioni del medesimo d.lgs. o della Direttiva 2014/41/UE prevedono, ai fini della utilizzabilità degli atti formati all'estero, la necessità di una puntuale applicazione di tutte le regole che l'ordinamento giuridico italiano fissa, in via ordinaria, per la formazione degli atti corrispondenti formati sul territorio nazionale. Anzi, l'art. 14, paragrafo 7, Direttiva cit., proprio laddove impone allo Stato di emissione di rispettare i diritti della difesa e di garantire un giusto processo nel valutare le prove acquisite tramite l'OEI, stabilisce: "fatte salve le norme procedurali nazionali" (dizione questa riferita allo Stato di esecuzione). Come più volte ribadito, ai fini del rispetto dell'accertamento dei diritti fondamentali assumono rilievo i principi della presunzione relativa di conformità ai diritti fondamentali dell'attività svolta dall'autorità giudiziaria estera nell'ambito di rapporti di collaborazione ai fini della acquisizione di prova e dell'onere per la difesa di allegare e provare il fatto dal quale dipende la violazione denunciata. Il principio della presunzione di legittimità dell'attività compiuta all'estero ai fini della acquisizione di
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elementi istruttori è oggetto di costante e generale enunciazione da parte della giurisprudenza di questa Corte.
6.3.4. Diversamente da quanto sostenuto dalle difese, infine, non v'è alcun dubbio da dirimere sulle conseguenze giuridiche di una disciplina che, nella prospettazione difensiva rischia, sulla scorta del principio dell'affidavit interstatale, l'acquisizione di prove in violazione del diritto dell'Unione. E' in proposito il caso di ribadire, contrariamente a quanto sostenuto, che l'assunto secondo cui i dati trasmessi dalla IA siano stati acquisiti in violazione del diritto dell'Unione sulla scorta di meri sospetti di reato non solo non ha alcun riscontro in atti ma risulta abbondantemente superato. Non può d'altra parte tacersi che i quesiti posti si fondano su premesse riprese dalla questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Berlino che non trovano riscontro negli atti del presente procedimento dato che come ripetutamente detto, l'Ufficio di Procura non ha chiesto alla Autorità giudiziaria francese la trasmissione "indiscriminata di dati relativi a tutti gli indirizzi utilizzati sul territorio italiano da una generalità di utenti non individuata", bensi la trasmissione di dati transitati su specifiche utenze;
e ciò ha fatto nell'ambito di un procedimento penale nel quale erano già emersi concreti indizi di un reato di criminalità organizzata. I quesiti, dunque, non sono pertinenti non avendo l'autorità francese acquisito i dati con l'obiettivo di metterli successivamente a disposizione delle autorità inquirenti dello Stato italiano, cioè non ha effettuato intercettazioni nell'interesse dello Stato di emissione. Si ritiene conclusivamente, sulla scorta di quanto finora esposto in ordine ai principi espressi dalle Sezioni Unite e dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia, di non dover accogliere le richieste di nuova rimessione e di rinvio pregiudiziale, rispettivamente formulate dalle difese ricorrenti.
6.3.5. Del pari si rivelano manifestamente infondate le questioni di illegittimità costituzionale poste con riferimento all'art. 2, co. 1, lett. a) d.lgs. 108/2017 nella parte in cui non prevede che la richiesta formulata dall'autorità giudiziaria italiana abbia ad oggetto solo quelle già disponibili;
dell'art. 35 del decreto cit., in relazione agli artt. 24, 15, 11, co. 3 e 4 nella parte in cui non prevede che l'autorità che ha emesso l'OEI sia tenuta a comunicare all'indagato forme, tempi e modalità con le quali esercitare il diritto di impugnativa;
dell'art. 36 co. 1, lett. a), del decreto cit., per contrasto con i canoni costituzionali che garantiscono il diritto di difesa nella parte in cui non prevede che nel documenti acquisiti all'estero siano presenti anche i documenti che esplicitano i presupposti giustificativi e le modalità attraverso le quali si è provveduto alla formazione, conservazione e trasmissione delle prove già disponibilità; nonché in
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relazione all'art. 24, co. 2, del decreto citato, ove si prevede che il giudice dispone l'immediata cessazione delle operazioni se le intercettazioni sono state disposte in riferimento a un reato per il quale le intercettazioni non sono consentite, laddove non prevede l'inutilizzabilità delle intercettazioni nel caso di accertamento dell'intempestività delle intercettazioni che riguardano persone il cui indirizzo di comunicazione sia in Italia o nel caso in cui trattandosi di prove già nella disponibilità dello Stato di esecuzione il giudice nazionale abbia accertato che le stesse sono state eseguite secondo modalità non conformi ai diritti fondamentali. Si tratta, invero, di questioni che, come si è avuto modo di esplicitare, hanno avuto ampia risposta dalle Sezioni Unite e dalla Grande Sezione e che sono state correttamente esaminate nella sentenza impugnata.
7. I ricorsi (AJ, UO, OK e CO) ripropongono l'argomento già dedotto con gli atti di appello della illegittimità della iscrizione della notizia di reato e, conseguentemente, la illegittimità e la inutilizzabilità delle acquisizioni probatorie
successive.
Si sostiene in particolare che al 30 aprile 2020, data in cui veniva autorizzata l'attività captativa telefonica e ambientale nei confronti di MC, non vi fossero le condizioni per l'iscrizione della notizia di reato essendovi, al più, meri sospetti nell'ambito di una ipotesi investigativa, come dimostrerebbe il fatto che le stesse sarebbero state attivate dopo solo una settimana dalla concessione degli arresti domiciliari al MC. L'eccezione, già proposta in sede di appello, è stata rigettata con motivazione esente da censure. E' stato, innanzitutto, rilevato che l'iscrizione è atto tipico del pubblico ministero, di fatto insindacabile dal giudice, salvo quanto espressamente previsto in seguito alla introduzione dell'art. 335 quater cod. proc. pen. al fine di imporre eventuali "retrodatazioni" delle iscrizioni tardive, ai fini del computo del termini di durata delle indagini preliminari, laddove nel caso in esame si denuncia semmai la fin troppo tempestiva iscrizione. Dal che è stato ritenuto irrilevante stabilire se gli elementi contenuti nella nota del R.O.N.I. del 20 aprile 2020 costituisse o meno una notizia di reato idonea a fondare l'obbligo del P.M. di procedere all'iscrizione ai sensi dell'art. 335 cod. proc. pen. Non si è mancato, tuttavia, di rilevare che il mezzo di ricerca della prova è stato assentito in virtù del fatto che il MC, già attivo nel settore illecito a causa del suo pregresso coinvolgimento per fatti analoghi, appena posto agli arresti domiciliari ha
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incontrato una serie di soggetti che pure risultavano gravitare nel settore del traffico di stupefacenti. Vale la pena ricordare che questa Corte ha avuto modo di affermare che <in tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, il presupposto della sussistenza dei gravi indizi di reato, non va inteso in senso probatorio (ossia come valutazione del fondamento dell'accusa) ma come vaglio di particolare serietà delle ipotesi delittuose configurate che non devono risultare meramente ipotetiche» (Sez. 6, n. 14954 del 02/12/2014, dep. 2015, Rv. 263044-01) Inoltre, nel caso in esame, le intercettazioni sono state disposte ai sensi degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen. e 13 d.l. n. 152/91 trattandosi di reati di criminalità organizzata dal che discende che il giudizio richiesto al Gip era non di valutare la sussistenza di gravi ma sufficienti indizi e se lo strumento di ricerca della prova fosse necessario e non piuttosto "assolutamente indispensabile" ai fini della prosecuzione delle indagini proprio in virtù del regime derogatorio all'art. 267 cod. proc. pen. previsto per detti reati (Sez. U. n. 17 del 21/06/2000, Rv. 216663-01) e che in tema di intercettazioni in procedimenti per delitti di criminalità organizzata, il decreto di autorizzazione può legittimamente fondarsi su informative di polizia giudiziaria (Sez. 1, n. 20262 del 22/04/2010, Rv. 247209; Sez. 1, n. 20270 del 28/04/2010 non massimata). Né può sostenersi che si tratta di provvedimenti immotivati. In proposito va innanzitutto ricordato che «è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'inesistenza della gravità indiziaria ritenuta dal giudice che ha emesso il decreto di autorizzazione alle intercettazioni telefoniche, poiché il sindacato di legittimità nell'esame delle questioni processuali comprende il potere di esaminare gli atti per verificare l'integrazione della violazione denunziata ma non anche quello di interpretare in modo diverso, rispetto alla valutazione del giudice di merito, i fatti storici posti alla base della questione, salvo il rilievo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione» (Sez. 3, n. 30040 del 23/04/2024, Rv., 286862 -01). Le censure mosse sul punto sono connotate da palese genericità e aspecificità in quanto non attaccano la motivazione posta dalla Corte territoriale che è frutto della lettura del decreto autorizzativo in cui si dava atto che si procedeva per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 relativamente a una associazione dedita al traffico di stupefacenti di matrice italo-albanese, verosimilmente diretta dal MC con l'ipotizzata partecipazione della moglie, di DH TR e RI CO e si richiamava il pregresso coinvolgimento del MC in diversi procedimenti per traffico
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illecito di stupefacenti oltre che le precedenti ordinanze cautelari emesse nei suoi confronti nel 2015, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia RS LO, gli incontri documentati del MC con soggetti inseriti nell'illecito settore, quali RI CO e LI FA. In tale contesto, attraverso specifica attività di monitoraggio dell'abitazione presso la quale il MC appena scarcerato per fine pena, era stato posto in regime di arresti domiciliari con prescrizioni a far tempo dal 13.4.2020 nel procedimento n. 4194/12 (c.d. indagine Hampa), si dava atto che già nell'immediatezza della collocazione ai domiciliari, l'imputato, in violazione delle prescrizioni, aveva incontrato pregiudicati per reati inerenti gli stupefacenti e legati con l'ambiente della tifoseria violenta ultras Lazio, contesto di riferimento di TE FA pregiudicato per vari reati, ucciso poco tempo prima in un agguato di chiara matrice criminale. In particolare, il 28.4.2020 venivano visti salire a casa del MC, il genero e la figlia del defunto LI che si trattenevano fino alle 23,10. Il Gip, pertanto, operava una compiuta valutazione di elementi atti a dimostrare l'attualità di legami del MC con l'ambiente criminale di riferimento. Da qui, la ritenuta sussistenza dei presupposti per l'attivazione delle intercettazioni di che trattasi. Così stando le cose, le censure mosse in tal senso non possono che essere rigettate poiché, nel caso in esame, è stata ritenuta la sussistenza di sufficienti indizi tali da determinare in capo al p.m., l'obbligo di iscrivere nel registro degli indagati, il nome della persona alla quale il fatto era attribuito, che pur non avendo lo spessore di quelli che legittimano l'emissione di provvedimenti restrittivi, possedevano, comunque, <una significativa capacità di individuare un nucleo di condotta attribuita a quella persona» (Sez. 1 n. 36918 del 11/07/2024, Rv.287130-01).
8. Ulteriore questione comune ai ricorsi di NT OK, AI, RU e MC, riproposta in questa sede, attiene alla inutilizzabilità assoluta dell'attività di monitoraggio esterno con videosorveglianza. Con riferimento all'immobile sito in via Foglianise 39 int. 1, il cui monitoraggio è stato autorizzato giusto decreto del p.m. del 28.4.2020 si assume che poiché la telecamera era puntata verso l'interno dell'abitazione, si sarebbe realizzata una intrusione abusiva nel domicilio e nella vita privata dell'imputato e che ciò avrebbe determinato l'acquisizione di comportamenti comunicativi del predetto e dei suoi interlocutori. La questione è stata già posta e rigettata, in maniera condivisa da questo Collegio, spiegando che già in data 30 aprile 2020 il Gip autorizzava le intercettazioni ambientali nell'abitazione del MC e una attività captativa veniva attivata anche sulla terrazza dell'edificio (RIT 2010/20) dove il MC era solito incontrare le persone
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che andavano a trovarlo e nel contempo il P.M. autorizzava la videoripresa della terrazza per identificare gli interlocutori che si avvicendavano presso l'abitazione dell'imputato. L'argomento difensivo posto con riferimento alle videoriprese disposte nei pressi dell'esercizio commerciale e dell'abitazione di AJ è stato censurato in quanto il provvedimento autorizzativo non sarebbe stato sorretto da adeguata motivazione. Già le Sezioni Unite di questa Corte (n. 26795 del 28/03/2006, Rv. 234269), avevano statuito che i camerini di un locale notturno, così come i bagni pubblici, non possono essere considerati "domicilio", concetto che individua un particolare rapporto con il luogo in cui si svolge la vita privata, in modo da sottrarre la persona ad ingerenze esterne. Nel caso di specie, la Corte di merito ha applicato principi affermati in pronunce di legittimità sovrapponibili al caso di specie, in quanto relative a videoriprese effettuate dalla polizia giudiziaria all'interno di un garage condominiale sia pure con accesso delimitato da cancello con dispositivo di apertura in uso ai soli condomini, in quanto non costituente luogo di privata dimora (Sez. 2, n. 33580 del 06/08/2023, Rv. 285126-01), dell'atrio e del vano scale di un immobile comune a più abitazioni (Sez. 6, n. 5253 del 13/11/2019, dep. 2020, Rv. 278342) ovvero nelle scale condominiali e nei relativi pianerottoli (Sez. 5, n. 34151 del 30/05/2017, Rv. 270679), non trattandosi di zone che assolvono alla funzione di consentire l'esplicazione della vita privata al riparo da sguardi altrui (in senso conforme, Sez. 6, n. 39570 del 20/09/2022, non mass.). Tutto questo senza considerare che è stato messo in evidenza dalle sentenze di merito e non risulta contraddetto dai ricorsi proposti che, di fatto, si trattava soltanto di "comportamenti non comunicativi" e che secondo quanto questa Corte ha avuto modo di affermare costituiscono prove atipiche se eseguite, anche d'iniziativa della polizia giudiziaria, in luoghi pubblici, aperti al pubblico o esposti al pubblico, o in ambienti privati diversi dal "domicilio" nei quali debba essere garantita l'intimità e la riservatezza, essendo in tale ultimo caso, necessario per la loro utilizzabilità, ex art. 189 cod. proc. pen., un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria che le giustifichi rispetto alle esigenze investigative e all'invasività dell'atto, mentre è sempre vietata la acquisizione e l'utilizzazione, ove eseguite all'interno di luoghi riconducibili alla nozione di "domicilio", in quanto lesive dell'art. 14 Cost.» (Sez. 1, n. 49798 del 28/09/2023, Rv. 285500-01).
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9. Prima di procedere all'esame dei singoli ricorsi e dei motivi in essi articolati appare necessariox premettere che l'analitica esplicitazione dei singoli motivi di ricorso nella esposizione dei fatti processuali, in uno alla tecnica argomentativa della sentenza impugnata che, con dovizia di particolari, ha confutato le singole deduzioni difensive, peraltro, in ipotesi di c.d. doppia conforme, consente in questa sede di evidenziare profili comuni di infondatezza e di inammissibilità che attengono alle questioni dedotte con i diversi ricorsi, funzionali alla esposizione delle ragioni che fondano la decisione impugnata.
9.1. Molti dei motivi di ricorso sono inammissibili ai sensi dell'art. 606 co. 4 cod. proc. pen. poiché oltre che essere meramente reiterativi delle censure che fondavano gli atti di appello e le memorie depositate, cui la Corte territoriale ha fornito motivazione esente da critiche perché congrua, coerente e non manifestamente illogica (Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato;
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01), le censure vengono dedotte, per motivi diversi da quelli proponibili in questa sede.
9.2. Si tratta per lo più di doglianze in fatto con cui si prospettano anche erronee valutazioni della prova da parte dei giudici di merito, per lo più non scandite da una analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione. Va ribadito, in proposito, il principio secondo cui il ragionamento probatorio che sostiene la sentenza impugnata deve costituire oggetto di una critica effettiva, articolata attraverso enunciati espliciti e argomentati rispetto alle ragioni in fatto e in diritto su cui si regge la decisione censurata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione;
sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584, anche in motivazione, specificamente sul ricorso per cassazione). E' sempre necessario, infatti, un confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. La conseguenza è che ove il motivo di ricorso non si confronti con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata per ciò solo è destinato alla inammissibilità in quanto rimane tradita la funzione per la quale è previsto (Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Rv. 286262 01, tra le più recenti;
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584-01).
9.3. Sono poi inammissibili i motivi con cui si tenta di sostituire una diversa valutazione degli esiti delle comunicazioni rispetto a quella posta dalle sentenze conformi con riferimento ad un apparato motivazionale che non è manifestamente illogico. In proposito va rammentato il consolidato principio secondo cui in materia di intercettazione è questione di fatto rimessa al giudice di merito, l'interpretazione e la
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valutazione del contenuto delle conversazioni il cui apprezzamento non è demandato a questa Corte, salvo che si versi in ipotesi di manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui sono state recepite (Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, cit., tra le più recenti;
Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, 23 Gregoli, Rv. 282337 01) con la conseguenza che prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dai giudici di merito è ammissibile in questa sede solo al cospetto di un travisamento della prova ovvero nei casi, diversi da quello in esame, in cui sia stato indicato il contenuto in modo diverso e tale difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Rv. 272558-01).
9.5. Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, inoltre, va ricordato che, in caso di c.d. doppia conforme, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv.277218 - 01; Sez. 3 n. 44418 del 16/07/2013), a maggior ragione allorché i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e chiarite nella decisione impugnata.
9.6. Deve ancora essere ricordata l'estraneità, al vaglio di legittimità, degli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito e non possono essere apprezzati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità di quelle censure tese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio (sez. 6 n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099) e che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747). Il superiore principio è di diretta derivazione da quello, altrettanto consolidato, per cui rimane preclusa a questa Corte la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come
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maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099). 9.7. È vero che a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. dall'art. 8, comma primo, della legge n. 46 del 2006 - il legislatore ha esteso l'ambito della deducibilità di tale vizio anche ad altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame, così introducendo il travisamento della prova quale ulteriore criterio di valutazione della contraddittorietà estrinseca della motivazione il cui esame nel giudizio di legittimità deve riguardare uno o più specifici atti del giudizio, non il fatto nella sua interezza (sez. 3 n. 38341 del 31/01/2018, Ndoja, Rv. 273911); ma è altrettanto pacifico che, anche a seguito di tale modifica, resta pur sempre non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr. sez. 3 n. 18521 dell'11/01/2018, Ferri, RV. 273217; sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099, cit.). In ogni caso, va ribadito che un ricorso per cassazione che deduca il travisamento di una prova decisiva, ovvero l'omessa valutazione di circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati, impone di verificare l'eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto, ovvero di verificare l'esistenza della decisiva difformità (sez. 4 n. 14732 dell'01/03/2011, Molinario, Rv. 250133).
9.8. Deve essere ancora ricordato che in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541/2020, Filardo, Rv. 280027-04); e neppure può essere dedotta quale violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett. b) o lett. c), cod. proc. pen. la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza;
cosicché essa potrà
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esser fatta valere solo nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (sez. 6, n. 4119 del 3/4/2019, dep. 2020, Rv. 278196-02).
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9.9. Sotto altro profilo è stato lamentato un asserito "silenzio" motivazionale quanto a specifici argomenti difensivi. In proposito va rammentato che in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Rv. 281935 01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 275500). Si tratta di principi sui quali questa Corte, nel suo massimo consesso, ha ritenuto non revocabile in dubbio la legittimità del ricorso alla motivazione implicita che non costituisce l'opposto di quella esplicita, bensì una particolare tecnica espositiva, caratterizzata dal proporre un'argomentazione, espressa a giustificazione di una determinata statuizione, in funzione di giustificazione anche di altra statuizione, sul presupposto di una stretta conseguenzialità logica e giuridica tra quanto affermato a riguardo della prima e quanto valevole per la seconda». Cosicché, deve concludersi che, nella motivazione implicita, manca il testo grafico ma non il discorso argomentativo (in motivazione, Sez. U, n.20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, in cui si è, tra l'altro, precisato che il ricorso alla motivazione implicita, oltre a trovare riscontro nella disciplina processuale, là dove essa impone che la sentenza contenga "una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto" su cui è fondata (art. 544, primo comma e 546, primo comma, lett. e), cod. proc. pen.), è, altresi, compatibile con il diritto a un processo equo ex art. 6 della C.E.D.U., come interpretato dalla Corte di SB (richiamando in motivazione la sentenza della Quarta Sezione del 24 luglio 2015, nella causa Schipani ed altri c. Italia).
9.10. Quanto, infine, alle questioni aventi ad oggetto la dosimetria della pena, con particolare riferimento alle circostanze attenuanti generiche nonché al giudizio di bilanciamento operato, va ricordato che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549-02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01). In altri termini non occorre che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti rimanendo disattesi o superati tutti gli altri, in quanto anche un solo elemento attinente alla
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personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare allo scopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01).
10. La Corte territoriale, nel confermare la responsabilità degli imputati, ha valutato, tenendo conto delle deduzioni difensive veicolate con gli atti di appello e con le memorie depositate, i plurimi elementi emersi dall'intero compendio costituito dalle conversazioni captate valutate con rigore, le dichiarazioni rese, gli esiti dei servizi investigativi tradizionali svolti. E' stata, così, ricostruita l'esistenza di due sodalizi ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 stabilmente dediti all'approvvigionamento e alla cessione di stupefacenti aventi quali figure apicali MC e AJ. 10.1. Con motivi comuni è stata contestata l'esistenza delle consorterie dedite al narcotraffico, reiterando argomenti che la Corte territoriale ha ampiamente valutato con motivazione non manifestamente illogica e coerente con gli elementi acquisiti, tutti utilizzabili per effetto della scelta del rito abbreviato. 10.1.1. Quanto al sodalizio a capo del quale si è posto il MC è stata ritenuta l'esistenza di numerosi elementi sintomatici tra cui l'esistenza di una chat comune alla quale di volta in volta venivano ammessi nuovi soggetti intenzionati ad aderire al programma criminoso. In proposito sono stati ritenuti significativi i messaggi inviati da MC a LA in occasione del delitto di cui al capo B11) in cui si legge "amo te sto fa fa richiesta da cugino IN il leone, aggiungilo che lui è uno di nostri veri" nonché la richiesta di MC formulata nella chat di gruppo nel contesto di cui al capo B13) di aggiungere anche LA, detto "braccio", "così entra nell'ottica che è una gran parte di noi, è famiglia e poi è un grande braccio de sta famiglia costruttiva". Del pari significativa, e con tale aspetto i ricorsi non si confrontano, la disponibilità in capo al gruppo di telefonini criptati, descritti in maniera entusiastica e sui quali, forti del convincimento della loro impenetrabilità, i sodali si sono scambiati ossessivamente foto di stupefacenti, armi oltre che informazioni funzionali alla realizzazione dei reati fine. Emblematico è stato ritenuto lo scambio di messaggi intercorso in data 8 settembre 2020 nel corso del quale MC informava LA di avere appreso da tale "nudols" della disponibilità di nuovi telefoni dotati del sistema Sky Ecc e gli raccomandava di portare con sé 1.200 euro per il pagamento dell'apparecchio. Lo stesso giorno, LA, informava MC dell'avvenuto acquisto e della già effettuata configurazione dello stesso. MC nell'occasione gli
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raccomandava di impostarlo con nuovi codici e password in modo da poterlo utilizzare già il giorno successivo per contattare i sodali. A tale proposito, non si è mancato di evidenziare il "passaggio" di criptofonini tra MC e tale IN il quale in data 12 settembre 2020 si recava presso l'abitazione del primo e gli vendeva, al prezzo di 1.700 euro un telefonino che definiva "di ultima generazione" e gli garantiva la sua impenetrabilità con il dire che "lo usa Trump" e che era "il top dei top". La Corte territoriale ha, poi, descritto il progetto comune rappresentato dall'obiettivo di controllare quante più piazze di spaccio possibile e di ottenere l'accaparramento di quantitativi sempre maggiori di stupefacenti, tessendo rapporti con fornitori importanti nell'ambiente del narcotraffico, rimarcando la spregiudicatezza dell'agire del sodali che per mantenere la propria posizione non hanno mancato intimidire pesantemente eventuali concorrenti e debitori. In questo contesto sono stati inquadrati l'agguato teso ai danni di AJ (capo B7) volto a costringerlo ad abbandonare la gestione dello spaccio nella zona di Velletri in favore dell'associazione capeggiata da MC e consegnare i proventi fin li ricavati dall'attività illecita. La sentenza impugnata ha ricostruito la causale dell'agguato in maniera non manifestamente illogica e coerente con le emergenze acquisite, facendo riferimento all'input che MC dava a LL: doveva trattarsi del "nostro biglietto di rientrata su tutto". Nel concetto di "rientrare in tutto" venivano inquadrati anche il delitto di cui al capo B12) ai danni di HI RT, sequestrato e minacciato con una pistola per costringerlo a consegnare 50 mila euro a LO, LA e KR che documentavano fotograficamente l'azione appena posta in essere. Al fine di affermare in maniera chiara il ritorno di MC e del suo sodalizio, secondo quanto ritenuto dalle sentenze conformi, rispondeva anche l'incendio appiccato alla villa dei fratelli PR per costringerli a versare 100 mila euro. I giudici di merito hanno valorizzato ulteriori conversazioni ritenute significative ai fini della configurabilità del reato associativo tra cui quella nel corso della quale MC, dopo aver precisato che in occasione del suo arresto aveva perso il suo arsenale di armi e divise, esortava LL a "trattà na partita de armi giù in calabria, si te do 20 mila euro e vai giù con un buon autista ce vai a trattà per me e pia quello che te dico io. Mi devi trovare da prende un garage e demo mette dentro du moto e una macchina rubata x averle pronte x tutto, tu me devi cura la logistica lo sai". Il sodalizio è stato descritto dalle sentenze conformi come una "solida organizzazione" con consolidate modalità operative e ruoli pressoché fissi attribuiti dal MC: chi gestiva la retta del soldi e quella della droga, chi se ne occupava
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direttamente o tramite soggetti terzi, chi si occupava del trasporto della sostanza stupefacente, chi individuava i luoghi di custodia della merce illecita e chi era deputato a distribuire, al rezzo fissato da MC, la droga acquistata. A tal fine sono state valorizzati, dai giudici di merito alcuni dialoghi tra cui quella in cui MC dava incarico a LA di "raccoglie i soldi nostri frate" e quelli, relativi al capo B) da cui si ricavano i compiti espressamente impartiti dal capo ("sto manda bomber e profeta a pia 200 kg di fumo oggi stanno x strada x milano ao comincia a vede subito chi vole il fumo a 5.8"). Quanto alla piena consapevolezza del sodali, la Corte territoriale, con motivazione non manifestamente illogica, ha spiegato che i sodali erano trattati alla stregua di dipendenti dato che veniva loro corrisposto uno stipendio;
che il sodalizio si occupava del mantenimento dei sodali detenuti in carcere e che numerose erano le "regalie" correlate agli stretti vincoli esistenti tra i sodali medesimi. In proposito è stata richiamata la conversazione tra MC e LA il 14 agosto 2020 nel corso della quale il primo chiedeva al secondo di passare a ritirare gli stipendi dei ragazzi precisando "a mé me partono i 30 mila euro al mese tra me e spese de lavoro e mantenimento carcerati", "questi so i sordi de carcerati e de macchine... a fra io c'ho 5 carcerati fissi da mantenere sempre, grasso che cola me ne magno al mese 4 mila fra tutto il resto so e spese del lavoro mantenimento carcerati e stipendi". Analogamente è stata riportata, a riprova degli stretti legami tra i sodali, la conversazione tra MC e KR in cui si discuteva del regalo per la figlia appena nata di SI (LO) e si decideva di aprire un conto a nome della bambina su cui versare "mille euro a testa", una volta riscosse delle ingenti somme di denaro, a loro dovute da soggetti non identificati. Ancora la Corte territoriale ha posto l'accento sulla foto che MC inviava a LL raffigurante un milione di euro scrivendo "siamo o non siamo 'na ditta seria ...questo il patrimonio della family... Questa è la cassa degli affigliati della famiglia carcerati e delle famiglie per armi e investimenti vari". Secondo quanto affermato dai giudici di merito, la stabilità dei legami, non impediva a MC di esercitare un potere punitivo nei confronti dei sodali, anche i più fidati. E così la Corte territoriale ha richiamato l'episodio del 6 giugno 2020 allorquando MC aggrediva fisicamente LA e poi spiegava a CO CA di averlo fatto perché, pur lavorando alle sue dipendenze da sei anni, non aveva seguito pedissequamente le sue direttive. Analogamente la Corte territoriale segnalava i dialoghi da cui emergeva la preoccupazione del MB, allorquando LA lo informava che MC intendeva manifestargli personalmente il proprio disappunto.
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Ad ulteriore riprova del vincolo che legava i sodali i giudici di merito hanno inoltre rimarcato il dialogo tra MC e MB allorquando il primo, con riferimento alla possibilità di acquistare 50 chili di stupefacente da fornitori calabresi scriveva al secondo "a fra si questi nun mannano nun se piano sordi o voi capi o è il pane de tutti noi e pure i carcerati... Demo cura sta cosa subito nun demo domi sei volemo magna jo detto pure a braccio". Si trattava, secondo quanto argomentato nella sentenza impugnata, di un modo comune di sentire l'appartenenza alla consorteria come dimostrava UO AN quando scriveva a CO, a MC IS e ad altro soggetto non identificato "sto lavorando per noi" con riferimento alla realizzazione del delitto di cui al capo B13). Con tutto quanto solo sinteticamente riportato, invero, come si vedrà, i ricorsi non si confrontano se non attraverso una analisi frammentata, generica e aspecifica della sentenza impugnata. 10.1.2. Passando ad esaminare le questioni dedotte in merito alla ritenuta sussistenza dell'associazione capeggiata dall'AJ, fermo restando il principio secondo cui gli esiti delle intercettazioni non necessitano, in assenza di una espressa previsione legale, di conferme provenienti da elementi estrinseci (Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023, dep. 2024, Rv. 286150 04), va rilevato che i ricorsi non si confrontano con le decisioni del giudici di merito che valorizzano una pluralità di elementi nel senso della configurabilità del reato associativo contestato, né colgono la ratio decidendi laddove sostengono che alla base della partecipazione al sodalizio vi sarebbero solo contatti e un rapporto di amicizia con il solo soggetto di vertice in quanto si limitano ad un esame frammentato a fronte della molteplicità di argomenti sui quali i giudici di merito si sono debitamente diffusi in maniera non illogica. Le sentenze conformi, invero, dopo avere passato in rassegna | rapporti del ricorrente con Di UR, SC, OK, alias IS, hanno ritenuto dimostrato che le attività illecite, svolte con stabilità e professionalità dai ricorrenti, risalgono quantomeno al 2017. Si è evidenziato che AJ, nel tempo, si è affidato a persone che hanno svolto l'attività di corrieri con modalità consolidate (prima SC, poi LA) e ad altri i quali, grazie a consolidati contatti esteri, potevano approvvigionare il gruppo con continuità. Per contro, dall'esame delle intercettazioni, i giudici di merito hanno ritenuto provata la continua attività di rivendita all'ingrosso dello stupefacente. E' stato ritenuto sintomatico il fatto che gli accordi avvenissero, per lo più, presso il negozio "Compro oro" intestato alla moglie dell'AJ il quale espressamente affermava trattarsi di una attività di copertura. In proposito, il primo giudice ha riportato un commento dell'AJ ritenuto significativo: "bisogna sempre
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avere una attività per essere impegnato, perché serve per molte cose... anche a me fermano spesso, la prima cosa che mi chiedono è sempre che lavoro fai, mi ha fermato un finanziere mi ha chiesto che lavoro fai, gli ho detto ho una gioielleria...". Le sentenze conformi, con motivazione che non merita le censure mosse, hanno ritenuto dimostrato che l'AJ abbia avuto alle sue dipendenze le persone adibite al ruolo di corriere come ricavato dal passaggio in cui LA, lamentandosi del fatto che il suo "compare" lo esponesse al rischio di essere arrestato, ipotizzava di "mettersi in proprio". E' stato, ancora, valorizzato il fatto che a distanza di due anni dall'arresto di SC, l'AJ continuasse ad occuparsi del sostentamento economico suo e della sua famiglia, anche al fine di evitare scelte collaborative del sodale detenuto. Nella disamina dei rapporti con OK (IS) già il Tribunale aveva escluso l'occasionalità del rapporto con AJ ravvisando, piuttosto, un legame solidaristico, funzionale alla sopravvivenza dell'associazione, tanto più pregnante alla luce delle captazioni da cui sono emersi consolidati rapporti che IS intratteneva con persone che vivevano all'estero, proprio grazie ad AJ che, dal canto proprio, vantava la qualità delle forniture affermando "la portiamo noi direttamente da sopra, è nostra facciamo il viaggio noi stessi". Il compendio probatorio passato in rassegna dalle sentenze conformi, come si vedrà nel prosieguo, non rimane intaccato dagli argomenti difensivi.
11. Non merita accoglimento il ricorso proposto nell'interesse di AL AJ. 11.1. E' infondato il primo motivo di ricorso con cui si deduce la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla moglie del Di UR. La Corte territoriale, a pag. 135 (e ss.), aderendo a giurisprudenza di legittimità espressamente richiamata, rispondendo alle censure mosse dalla difesa, ha ritenuto che il fatto che la donna, poco prima di scoprire l'avvenuta eliminazione di questi e preoccupata per le sue sorti, avesse consegnato droga e denaro ad AJ, ritenendoli di sua pertinenza, non portava a concludere che ne "avesse fatto le sue veci". La circostanza, poi, che la BA avesse consapevolezza dell'inserimento del marito nei traffici illeciti in parola, è stata ritenuta, in mancanza di elementi a suo carico, indice, al più, di connivenza. Analogamente non sono stati ritenuti indici certi di compartecipazione della BA nell'attività illecita del marito l'aver consegnato, in talune occasioni, denaro alla suocera, su indicazione del Di UR o la conoscenza della combinazione della cassaforte installata pochi mesi prima, dal Di UR medesimo, nel garage di casa.
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La sentenza impugnata affrontando il tema oggi riproposto della violazione dell'art. 63 cod. proc. pen. ha richiamato giurisprudenza di questa Corte secondo cui <le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini ed aventi carattere auto-indiziante non sono utilizzabili contro chi le ha rese ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi posto che la garanzia di cui all'art. 63 co. 1 cod. proc. pen. è posta a tutela solo del dichiarante» (Sez. 2, n. 28583 del 18/06/2021 e Sez. 2 n. 5823 del 26/11/2020). Da quanto detto la Corte territoriale ha inferito l'infondatezza dell'argomento secondo cui la donna avrebbe dovuto essere sentita sin dal primo atto quale indagata di reato connesso posto che l'imputato non può eccepire la violazione di una garanzia posta a tutela del solo dichiarante» (Sez. 2, n. 28584 del 2021 cit., in motivazione). Al netto delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale non può non rilevarsi, tuttavia, che è principio consolidato di questa Corte di legittimità quello secondo cui, quando si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento probatorio, il ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione ai fini della cosiddetta "prova di resistenza"; gli elementi di prova acquisiti illegittimamente devono incidere, scardinandola, sulla motivazione censurata e compromettere, in modo decisivo, la tenuta e l'intera coerenza logica della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, Rv. 278123 01; Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Rv. 279829 - 01; Sez. 2, n. 34843 del 24/05/2023 non massimata;
Sez. 2 n. 2881 del 20/10/2023, non massimata). Il ricorso, insistendo nella inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla BA, non si confronta con l'ampia motivazione resa dalla Corte territoriale che da pag. 130, "anche superando l'eccepita inutilizzabilità delle dichiarazioni della BA", ha passato in rassegna le doglianze espresse dalla difesa sugli "altri elementi", le ha valutate e confutate in maniera non manifestamente illogica e coerente con le ulteriori emergenze rilevando come le stesse sarebbero già di per sé sufficienti a fondare il convincimento del giudice (Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303-01). 11.2. E' manifestamente infondato il secondo motivo relativo alla omessa valutazione della memoria difensiva presentata dal difensore con cui erano stata eccepita l'inutilizzabilità delle chat criptate e l'insussistenza dei fatti contestati ai capi A), A1) e B8) della rubrica. In proposito va ricordato il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui il semplice deposito di una memoria difensiva nel corso del procedimento, il cui contenuto non sia oggetto di specifica confutazione da parte del giudice, non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla
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correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive, che devono essere esaminate dal giudice a meno che contengano la mera ripetizione di difese già svolte o siano inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578; Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199-03; Sez. 4, n. 18385 del 09/01/2018, Mascaro, Rv. 272739). Ne consegue che la parte che deduce l'omessa valutazione di memorie difensive ha l'onere di indicare, pena la genericità del motivo di impugnazione, l'argomento "decisivo" per la ricostruzione del fatto contenuto nelle memorie e non valutato dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv. 276511). In tema di ricorso per Cassazione, infatti, l'omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimità come vizio di motivazione purché, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso per Cassazione, si rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le ragioni della memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della sentenza impugnata (Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, C., Rv. 276766). Più in generale, si è affermato che l'omessa considerazione da parte del giudice dell'impugnazione di una memoria. difensiva, non comporta, per ciò solo, una nullità per violazione del diritto di difesa, ma può determinare un vizio della motivazione per la mancata valutazione delle ragioni ivi illustrate, avuto riguardo alle questioni devolute con l'impugnazione (Sez. 3, n. 36688 del 06/06/2019, Rinaldi, Rv. 277667). Nel caso in esame la memoria oltre che affrontare la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla compagna del Di UR, argomento al quale la Corte territoriale ha fornito ampia e coerente risposta, si deducevano questioni relative alla utilizzabilità delle chat Sky Ecc, oggetto di diffusa valutazione che ha costituito il corpo principale dell'apparato argomentativo della sentenza impugnata. Né la sentenza risulta carente quanto alla trattazione della dedotta insussistenza dei fatti contestati ai capi A), A1) e B8), come meglio si vedrà nel prosieguo. 11.3. Quanto al terzo motivo che afferisce alla inutilizzabilità delle chat Sky Ecc in virtù del fatto che le c.d. sentenze gemelle delle Sezioni Unite si riferiscono a giudizi cautelari, si rinvia a quanto argomentato al punto 3.1. del Considerato in diritto. 11.4 Il quarto motivo è manifestamente infondato in quanto, a fronte della deduzione del travisamento della prova e della contraddittorietà della motivazione oltre che della violazione dei canoni di valutazione di cui all'art. 192 cod. proc. pen., si
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propongono censure versate in fatto, che attengono al merito delle valutazioni operate dalle sentenze conformi e si risolvono nella prospettazione di una lettura diversa e più favorevole delle risultanze acquisite. In altri termini, senza confrontarsi, con l'apparato argomentativo posto dalle sentenze conformi, il ricorrente tenta di minimizzare, a tratti banalizzandoli, la consistenza degli elementi acquisiti e valorizzati in chiave associativa oltre che di partecipazione del ricorrente alle condotte rispetto alle quali è stato ritenuto responsabile. Quanto al reato associativo e alla sua risalenza è stato posto l'accento sulla disponibilità, in capo all'AJ, di un appartamento sovrastante a quello abitato dal Di UR, al cui interno era custodita la cocaina, preso in locazione proprio da MO SC, tratto in arresto in Germania in quanto colto in possesso di un rilevante quantitativo di droga acquistata in Olanda. Nel prosieguo si è ritenuto appurato che anche dopo l'arresto di SC, AJ ha continuato a rifornirsi di stupefacente da destinare al commercio dall'Olanda, facendolo transitare dalla Germania. E' stato ritenuto, in maniera non illogica, che la disponibilità di ingenti quantitativi di cocaina sin dal 2017 deponesse nel senso della natura risalente, stabile e professionale dell'attività illecita svolta dall'AJ, posto a capo della consorteria, come desunto anche dagli esiti delle intercettazioni il cui tenore è stato ritenuto inequivoco. Sono state, altresì, valorizzate le dichiarazioni rese da UA EL, cliente abituale del Di UR, il quale riferiva che questi, dopo meno di un mese dall'arresto di SC, gli aveva confidato di aver perso 10/15 chili di droga in seguito a un sequestro operato dalla polizia tedesca a un suo corriere. In maniera affatto illogica la Corte territoriale ha ritenuto, superando le riserve già manifestate dalla difesa in merito alla possibilità che Di UR avesse fatto una confidenza di tale portata a un soggetto tossicodipendente, la compartecipazione del ricorrente nella importazione della droga sequestrata a SC, mettendo in luce le cointeressenze del Di UR con l'AJ e il SC. L'argomento difensivo, invero, meramente assertivo, secondo cui il Di UR sarebbe stato un mero "dettagliante", come tale incapace di poter organizzare l'importazione di un consistente quantitativo di droga, è stato sottoposto alla Corte di appello che lo ha affrontato e risolto da pag. 138 della sentenza impugnata mediante il richiamo alla peculiarità del sodalizio che, per scelta, ha adottato un modus operandi per così dire "itinerante", senza una piazza di spaccio statica, in modo da abbattere i costi di gestione ricavando un maggiore introito in favore del sodalizio al quale veniva così garantita una struttura più agile.
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Il ricorso non si confronta poi con la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui sono state riportate le dichiarazioni rese dalla madre del Di UR, la quale ha riferito che il figlio periodicamente le consegnava del denaro contante (banconote da 50 euro sigillate nel cellophane) asseritamente ricavato dalla vendita di autovetture, affinché lo custodisse. I giudici di merito hanno valorizzato dette dichiarazioni nella parte in cui la donna ha riferito che, nell'ultima occasione, il figlio le aveva portato a casa un "pacchetto" contenente circa 50 mila euro. Insospettita e preoccupata dall'ingente movimento di denaro, la donna aveva esortato il figlio ad astenersi, per il futuro, dal consegnarle denaro da custodire. Da ciò, secondo i giudici di merito, era scaturita la necessità, per Di UR, di munirsi di quella cassaforte dalla quale la BA, in occasione della sparizione del compagno e temendo per la sua incolumità, prelevava il contenuto e lo consegnava ad AJ. Meramente reiterativo è, altresi, l'argomento difensivo dato dalla irrilevanza del dialogo tra AJ e il commercialista avente ad oggetto la vicenda SC e non si confronta con l'intero percorso argomentativo approntato dai giudici di merito i quali hanno rilevato che se è vero che la vicenda SC costituiva fatto notorio, ciò che non era noto era il compenso che SC aveva percepito per l'attività di corriere. A tale proposito è stato posto l'accento sulla circostanza che l'AJ, alla domanda del commercialista che chiedeva "quanto gli hai dato rispondeva "7.000 euro", somma della quale spiegava anche l'adeguatezza avuto riguardo alle 18 ore di viaggio necessarie per portare il carico in Italia. Da quanto detto è stato, condivisibilmente, desunto anche il ruolo di vertice e la disponibilità economica del sodalizio capeggiato dal ricorrente atteso che, alle spese di viaggio, doveva aggiungersi anche la provvista finanziaria per l'acquisto della cocaina che SC doveva trasportare. La Corte territoriale ha, altresi, valorizzato le rimostranze della VI, che il ricorso relega alla stregua di "chiacchiere". In proposito sono state riportate le lamentele della donna relative al fatto che oltre che pagare le spese legali per SC, bisognava anche pagare le spese dell'asilo per il figlio di costui con la precisazione che tutto ciò non sarebbe durato poco, dato che, come affermava la donna, "MO non esce fra un mese, esce fra dieci anni". L'argomento in questione è stato utilizzato dalla Corte territoriale, richiamando, peraltro, analoga valutazione espressa dal primo giudice, a riprova del vincolo che univa il SC all'AJ e alla consorteria che si faceva carico di tutte le necessità non solo del sodale ma anche della sua famiglia, in maniera continuativa.
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Il ricorso inoltre non si confronta con un ulteriore passaggio della conversazione intercorsa tra il ricorrente e Gasbarra, evidenziato dalle sentenze conformi, a distanza di un anno e mezzo dall'arresto di SC, in occasione della quale AJ si doleva delle ingiustificate lamentele del fratello di SC il quale asseriva che gli amici lo avevano abbandonato, benché AJ avesse già fatto pervenire ventimila euro né con quello del 31 agosto 2019 tra AJ e LA in occasione del quale il primo affermava di avere rassicurato SC per arginare ogni possibile tentazione di collaborare con la giustizia, che avrebbe nuociuto "a lui e agli amici". Tutto quanto sopra riportato è stato in maniera non illogica ritenuto indicativo non solo della esistenza della consorteria ma del ruolo qualificato ricoperto dall'AJ. 11.4.1. Assume la difesa che i dialoghi captati ove letti correttamente offrirebbero una spiegazione della vicenda, invero, neppure prospettata. L'argomento, difensivo non tiene conto del consolidato orientamento espresso da questa Corte di legittimità secondo cui in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito che, se risulta logica, in relazione alle massime di esperienza usate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715) se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'AN, Rv. 268389). E' stato ulteriormente affermato che in tema di intercettazioni di conversazioni, il giudice di merito è libero di ritenere che l'espressione adoperata assuma, nel contesto della conversazione, un significato criptico, specie allorché non abbia alcun senso logico nel contesto espressivo in cui è utilizzata ovvero quando emerge, dalla valutazione di tutto il complesso probatorio, che l'uso di un determinato termine viene utilizzato per indicare altro, anche tenuto conto del contesto ambientale in cui la conversazione avviene (Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650). 11.5. Parimenti inammissibile il quinto motivo con il quale si deduce l'erronea applicazione delle norme penali quanto alla mancata riqualificazione della fattispecie associativa nell'ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 74 d.P.R. cit. La Corte territoriale, a pag. 154 della sentenza impugnata, con motivazione congrua ed esente da censure, ha spiegato che l'episodio che vede coinvolti i coniugi LA, che avrebbero percorso 700 chilometri per ottenere 200 grammi di cocaina, è stato apprezzato alla luce della più ampia prospettiva derivante dalla valutazione dell'intero panorama probatorio da cui il giudice del gravame ha evinto che la vendita al dettaglio costituiva una modalità di una organizzazione non già volta allo spaccio di modeste quantità di
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droga. Il sodalizio, infatti, movimentava cospicul quantitativi di cocaina, era dotato di considerevole capacità finanziaria e disponeva di una stabile attività di copertura, rappresentata dal negozio "compro oro" intestato alla moglie del ricorrente, NT VI, pienamente inserita nel contesto associativo. Non ha mancato la Corte territoriale di evidenziare come la permanenza dell'associazione è stata garantita anche grazie al ricambio degli aderenti quando ciò si è reso necessario a causa degli arresti che si sono verificati. Quanto, infine, alla vicenda del coniugi LA richiamato dalla difesa per dimostrare la modesta consistenza degli affari trattati (200 grammi di cocaina) va rilevato che il ricorso non si confronta con la motivazione posta a pag. 149 della sentenza impugnata laddove nel respingere l'argomento, riproposto in questa sede, della non certa riconducibilità dell'appellativo "compare" all'AJ, sono stati messi in evidenza i contatti telefonici tra i coniugi e il ricorrente e i commenti stizziti dei due che resisi conto del modesto quantitativo ricevuto (i 200 grammi di cocaina) commentavano "è proprio stupido AL" che non solo li aveva costretti ad affrontare un lungo viaggio per una quantità di droga ritenuta non significativa ma che proprio "il compare" aveva dato indicazione di andare a "Roma a prendere due pacchi", allorquando, in attesa della consegna, veniva tratti in arresto. Risulta evidente che la responsabilità dell'AJ non è stata desunta dalle chat criptate e il ricorso non affronta, se non in maniera frammentaria, l'apparato argomentativo posto a sostegno del giudizio di responsabilità espresso. 11.5.1. Sotto altro profilo la difesa contesta il ruolo di vertice attribuito al ricorrente ritenendolo frutto di un ragionamento illogico e lo fa in maniera del tutto generica e aspecifica senza confrontarsi con gli argomenti spesi dalla Corte territoriale che, come detto, ha valorizzato la convergenza delle intercettazioni per ritenere confermato il ruolo apicale dell'AJ per avere costui esercitato poteri decisionali e organizzativi e si è fatto carico del mantenimento del corriere tratto in arresto. Si è, inoltre, considerato che anche l'attentato ai suoi danni da parte della consorteria capeggiata dal MC dimostra la posizione di vertice del predetto. In proposito è noto che in tema di reato associativo riveste il ruolo di promotore non solo chi sia stato l'iniziatore dell'associazione, coagulando a sé i primi consensi partecipativi ma anche colui che provochi ulteriori adesioni, sovrintenda alla complessiva attività di gestione e assuma funzioni decisionali (Sez. 3, n. 44536 del 16/09/2022, Coluccio, Rv. 284199-01). 11.6. Anche il sesto motivo, con cui si deduce il vizio di motivazione e il travisamento dei fatti con riferimento alla sussistenza dei reati fine, è manifestamente infondato in quanto propone un nuovo apprezzamento degli elementi di prova e in
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specie delle conversazioni e delle dichiarazioni testimoniali che sono state già oggetto di puntuale apprezzamento da parte della Corte territoriale. Si invoca, cosi, una diversa e più favorevole interpretazione del materiale esaminato, evocando un non meglio chiarito fraintendimento da parte del giudici di merito che hanno congruamente valutato tutti gli elementi posti alla loro attenzione. Quanto al capo A1) si ripropone l'argomento della inutilizzabilità delle dichiarazioni della BA senza considerare l'integrale valutazione del materiale probatorio passato in rassegna dalla Corte territoriale da pag. 139 a 144 in cui sono esaminati i compendi intercettivi ritenuti inequivoci nella loro portata incriminante, che non vengono travolti dai generici e assertivi argomenti di segno contrario. Quanto ai capi A3) e A4), contrariamente a quanto assume la difesa, la motivazione non è frutto della "mera collazione" di stralci di conversazione avulsi dal contesto e dal dato letterale delle stesse. A pag. 144 la Corte territoriale, richiamando gli argomenti spesi dal primo giudice, ha posto l'accento sul dialogo intercorso tra AJ e AL PI, all'interno del negozio "Compro oro" intestato alla VI, base logistica del sodalizio, durante il quale PI si diceva interessato all'acquisto della droga "peruviana", quella che "spacca il naso". Che tra i due vi fossero preesistenti cointeressenze illecite lo dimostrava, secondo i giudici di merito, il fatto che AJ chiedeva "quella della settimana scorsa?". Il complessivo tenore del dialogo tra i due, captato in modalità ambientale, è stato insindacabilmente ritenuto dalla Corte territoriale di contenuto inequivoco. Il riferimento poi alla qualità della droga che "spacca il naso" ha indotto la Corte territoriale ad escludere che si trattasse di hashish. Quanto al capo A6) la sentenza impugnata da pag. 148 e ss. ricostruisce la captazione in modalità ambientale intercorsa tra LA e la moglie, sopra richiamata, nell'occasione in cui venivano arrestati in quanto colti in possesso di 200 grammi di cocaina. La difesa non si confronta con la motivazione posta a fondamento del giudizio espresso. Le sentenze di merito hanno concordemente argomentato che la mancata ricezione dei due chilogrammi di cocaina non inficia il tenore delle inequivoche captazioni il cui contenuto è stato valutato da pag. 149 e ss. essendo stato valorizzata l'attesa da parte dei due dell'arrivo di qualcuno che avrebbe consegnato "i due pacchi". Che lo stupefacente fosse cocaina poi è dato che è stato ricavato che si tratta della droga trattata dal sodalizio e di ciò se ne è tratta conferma non solo dalla disponibilità in capo ai due arrestati del 200 grammi di sostanza di quella natura ma anche dal rinvenimento, in occasione della perquisizione eseguita a casa dello LA e della di ZI in occasione della quale era rinvenuto materiale da taglio della cocaina.
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Quanto ai capi A11) e B8) gli argomenti difensivi secondo cui non vi è spazio per ritenere la disponibilità di un'arma mai rinvenuta sono recessivi rispetto agli argomenti spesi dalla Corte territoriale a pag. 151 e ss. laddove è stato messo in luce proprio che l'arma, di certa pertinenza dell'AJ, sarebbe stata rinvenuta proprio grazie alle captazioni. La Corte territoriale con congrue e ample argomentazioni che non rimangono scalfite dalle generiche ricostruzioni della difesa, ha ritenuto pienamente provato che l'agguato abbia avuto come obiettivo il ricorrente e non un "pischello" del sodalizio ritenendo a tal fine del tutto ininfluente, alla luce dell'ampio quadro probatorio descritto, che la donna cui è stata sottratta l'auto per guadagnarsi la fuga, sotto la minaccia di un'arma, non abbia riconosciuto il ricorrente. Gli argomenti spesi sono solidi si pone in continuità con la sentenza di primo grado e non vi è alcun travisamento della prova. 11.7. Parimenti inammissibile è il settimo motivo afferente la dosimetria della pena in relazione all'aumento operato ai sensi dell'art. 81 cod. pen. La Corte territoriale, pur avendo concesso le circostanze attenuanti generiche ha operato l'aumento per i reati fine nella stessa misura del primo giudice, argomentando in merito alla gravità dei fatti e alla personalità del reo senza che si rinvengano errori.
12. Del pari, non merita accoglimento il ricorso proposto nell'interesse di OK NT (alias RT IS). 12.1. E' inammissibile perché aspecifico il primo motivo di ricorso con cui la difesa chiede in via principale, di dichiarare inutilizzabili gli esiti dei tabulati e dei GPS, e, in subordine, di sollevare questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con i seguenti quesiti: 1) se l'art. 15 paragrafo 1 della Direttiva 2002/58/CE della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione osti a una normativa nazionale che autorizzi il pubblico ministero a disporre con decreto motivato l'acquisizione dei dati relativi alla ubicazione di un soggetto, alle sue condotte e ai suoi movimenti;
2) in caso di risposta negativa di fornire chiarimenti interpretativi riguardanti una eventuale applicazione irretroattiva dei principi stabiliti nella sentenza pronunciata dalla Grande Sezione il 2 marzo 2021, nella causa C-746/18 (H.K. c/Prokuratuur), tenuto conto delle preminenti esigenze di certezza del diritto nell'ambito della prevenzione, dell'accertamento delle sole gravi forme di criminalità e minacce alla sicurezza. Lamenta la difesa che il rigetto delle richieste come già formulate in sede di gravame determina la violazione del primato europeo poiché la sentenza della Corte di Giustizia sopra citata ha affermato il contrasto della normativa
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estone con il diritto alla riservatezza, alla protezione dei dati personali oltre che al principio di proporzionalità nella parte in cui consentirebbe, al pari di quella italiana, la conservazione dei dati relativi al traffico telefonico e informatico e come tale dovrebbe trovare immediata e diretta applicazione. Rileva inoltre la difesa che la Corte territoriale, attraverso il richiamo alla norma transitoria, art. 1 d.lgs. 132/2021 finisce con il derogare ai principi di effettività, certezza, primazia in capo alla Corte di Giustizia e il richiamo ad una pronuncia della Corte Costituzionale risalente a tredici anni prima è applicato in termini contrari a quanto impone la stessa CGUE con la sentenza pronunciata dalla Grande Sezione in data 5 aprile 2022 nella causa C-140/20 secondo cui nessuno Stato membro può limitare nel tempo l'efficacia di una direttiva, con conseguente obbligo di rimuovere la disposizione di cui all'art. 1 d.lgs. 132/21. In proposito occorre evidenziare, richiamando quanto sopra detto al punto 3.23, che difetta del tutto l'allegazione delle conseguenze della richiesta espunzione dei tabulati e delle risultanze della localizzazione tramite GPS sulla tenuta complessiva dell'apparato logico argomentativo posto alla base del giudizio espresso, sulla scorta delle plurime risultanze probatorie acquisite. Il motivo è, dunque, generico e aspecifico poiché non illustra l'incidenza della eventuale eliminazione dei suddetti elementi di prova rispetto agli altri rappresentati dalle intercettazioni telefoniche e ambientali, dalla diretta osservazione oltre che dalle videoriprese. Le altre questioni dedotte non devono essere, dunque, affrontate in assenza di elementi da cui desumere la rilevanza ai fini della decisione della rilevata inutilizzabilità. 12.2. Secondo quanto rappresentato dalla difesa, i principi sopra richiamati, dovrebbero determinare anche la declaratoria di inutilizzabilità degli esiti delle videoriprese autorizzate dal P.M. asseritamente senza motivazione. Si chiede, inoltre, di sollevare questione pregiudiziale di fronte alla Corte UE, ai sensi dell'art. 267 TFUE, ponendo i seguenti quesiti: 1) se l'art. 15 par. 1 della Direttiva 2002/58 letto alla luce degli artt. 8, 8 e 11 nonché 52 par. 1 della Carta di Nizza debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale prevista dall'art. 132 co, 3 d.lgs. n. 196/2003, art. 189 cod. proc. pen. che renda il p.m. organo competente a disporre con decreto motivato l'acquisizione dei dati relativi all'ubicazione di un soggetto e dei suoi movimenti;
2) nel caso di risposta negativa, se sia possibile fornire ulteriori chiarimenti interpretativi circa l'eventuale applicazione irretroattiva dei principi sanciti nella sentenza del 2 marzo 2021 nella causa C-746/2019 nonché per la contrarietà di detto articolo con la previsione di cui all'art. 8 CEDU.
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In via subordinata solleva questione di incostituzionalità degli artt. 266-271 con gli artt. 3, 5, 117 Cost. Vale la pena ricordare che nella sentenza della Grande Sezione del 2 marzo 2021 nella causa C-746/18 richiamata dalla difesa, i giudici europei, hanno affermato quanto segue: a) solo obiettivi di lotta contro gravi forme di criminalità e prevenzione di gravi minacce alla sicurezza possono giustificare una ingerenza nei diritti fondamentali sanciti dagli artt. 7 e 8 della Carta;
b) che il diritto dell'Unione e in specie l'art. 15 della Direttiva 2002/58/UE, come modificata dalla Direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, letto alla luce degli artt. 7, 8, 11 e 52 della Carta osta ad una normativa nazionale, la quale consenta l'accesso di autorità pubbliche ad un insieme di dati relativi al traffico o di dati relativi all'ubicazione, idonei a fornire informazioni sulle comunicazioni effettuate da un utente di un mezzo di comunicazione elettronica o sull'ubicazione delle apparecchiature terminali da costui utilizzate e a permettere di trarre precise conclusioni sulla sua vita privata, per finalità di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati, senza che tale accesso sia circoscritto a procedure aventi per scopo la lotta contro le forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica, e ciò indipendentemente dalla durata del periodo per il quale l'accesso ai dati suddetti viene richiesto, nonché dalla quantità o dalla natura dei dati disponibili per tale periodo»: c) che l'art. 15 par. 1, della Direttiva 2002/58, come modificata dalla Direttiva 2009/136/CE, letto alla luce degli artt. 7, 8, e 11 nonché dell'art. 52, par. 1 della Carta dei diritti fondamentali, osta ad una normativa nazionale, la quale renda il pubblico ministero, il cui compito è di dirigere il procedimento istruttorio penale e di esercitare, eventualmente, l'azione penale in un successivo procedimento, competente ad autorizzare l'accesso di un'autorità pubblica ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all'ubicazione ai fini di una istruttoria penale». Si tratta di principi che sono stati ribaditi dalla sentenza dalla Grande Sezione il 4 ottobre 2024, nella causa C-548/2 secondo cui l'art. 4, par. 1, lett. c) della Direttiva 2016/680 del 27 aprile 2016, avente ad oggetto la protezione delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fine di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, abrogativa della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, letto alla luce degli artt. 7 e 8 oltre che dell'art. 52, par. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, «non osta a una normativa nazionale che concede alle autorità competenti la possibilità di accedere ai dati contenuti in un telefono cellulare a fini di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati in generale a condizione che tale normativa definisca <in modo sufficientemente preciso la natura o le categorie dei reati in questione»,
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garantisca il rispetto del principio di proporzionalità», subordini <<l'esercizio di tale possibilità, salvo in casi di urgenza debitamente comprovati, ad un controllo preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente». In proposito va rilevato che la Direttiva 2016/680, al Considerando 104 consente di apportare limitazioni al diritto alla protezione dei dati personali di cui all'evocato articolo 8 della Carta e secondo la Corte di Giustizia, dette limitazioni vanno interpretate in conformità ai requisiti indicati dall'art. 52, par. 1, della Carta medesima. Si richiede in particolare: che venga rispettato il principio di proporzionalità (Grande Sezione, sentenza del 30 gennaio 2024, nella causa C-118/22, punto 33); - che il trattamento dei dati personali nell'ambito di una indagine volta alla repressione di reati, a maggior ragione se si tratta di reati gravi come quelli per cui si procede, può essere ritenuto rispondente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione, ai sensi dell'art. 52, par. 1, della Carta e, come più volte affermato dalla Corte di Giustizia, tale limitazione può essere considerata necessaria ogniqualvolta l'obiettivo perseguito non possa essere ragionevolmente ottenuto in maniera altrettanto efficace servendosi di mezzi meno lesivi dei diritti dei soggetti interessati (Quinta Sezione, sentenza del 26 gennaio 2023, nella causa C-205/21, punto 126; Grande Sezione, sentenza del 1 agosto 2022, nella causa C-184/20, punto 85; Grande Sezione, sentenza del 22 giugno 2021, nella causa C-439/10, punto 110); - che, nel valutare se vi sia proporzione tra il trattamento disposto e la conseguente limitazione dei diritti garantiti agli articoli 7 e 8 della Carta, occorre tenere conto di tutti gli elementi del caso dato che il principio di proporzionalità, enunciato all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, implica una ponderazione dell'importanza dell'obiettivo perseguito e della gravità della limitazione apportata all'esercizio dei diritti fondamentali in questione» (Grande Sezione sentenza del 30 gennaio 2024, nella causa C-118/22, punto 62, che cita la sentenza del 22 novembre 2022, nelle cause C- 37/20 e C-601/20, punto 66). Nel caso di specie, richiamando quanto già detto al punto 8 del Considerato in diritto, le riprese non risultano svolte in un luogo dove dovrebbe essere tutelata la riservatezza ma in un luogo pubblico;
inoltre, le telecamere sono state installate non su iniziativa della polizia giudiziaria ma in virtù di un decreto del Pubblico Ministero al fine di acquisire elementi di prova in relazione a violazioni di legge in materia di stupefacenti. Dunque, il trattamento dei dati, anche personali, è stato autorizzato dall'autorità giudiziaria per finalità «determinate, esplicite e legittime [art. 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2016/680], in una situazione nella quale il quadro indiziario aveva indotto il G.i.p. ad autorizzare intercettazioni telefoniche e ambientali.
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Il ricorso non offre indicazioni da cui desumere che sulla scorta delle video riprese siano stati acquisiti e conservati dati non pertinenti o eccedenti rispetto alle finalità del trattamento. Anzi, in realtà, a pag. 164 della sentenza impugnata si legge "nel caso in esame non si evidenziano situazioni in cui l'appellante sia stato ripreso in luoghi che non siano pubblici ovvero aperti o esposti al pubblico, posto che nell'atto di gravame si richiamano le attività di videoriprese eseguite in prossimità dell'esercizio commerciale dell'AJ (negozio compro oro) e dell'abitazione dell'imputato in via Comandini, dunque sulla pubblica via". In altri termini non si ipotizza una violazione dell'art. 4, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2016/680 in quanto si sostiene, senza tuttavia chiarire il fondamento dell'assunto, che consentendo al pubblico ministero di autorizzare l'installazione di telecamere in un luogo pubblico, il sistema processuale vigente si porrebbe in contrasto con l'art. 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 che riguarda, però, il trattamento dei dati personali» e la <tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche». In coerenza con detta impostazione vengono evocate decisioni della Corte di giustizia che hanno affrontato il tema della tutela che deve essere garantita a dati soggetti a trattamento nel settore delle comunicazioni elettroniche o memorizzati all'interno di un apparecchio elettronico. Si tratta, a ben vedere, di giurisprudenza volta a tutelare oltre che la riservatezza delle comunicazioni effettuate tramite reti pubbliche di comunicazione e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, anche la riservatezza dei dati sottoposti a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione> («dati relativi al traffico», secondo la definizione fornita dalla direttiva 2002/58/CE) e di quelli trattati in una rete di comunicazione elettronica che indichi la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, ossia <dati relativi all'ubicazione», secondo la definizione fornita dalla direttiva 2002/58/CE (Sez. 4, n. 23325 del 29.5.2025 non mass.). Si tratta, pertanto, di situazioni non assimilabili atteso che non si coglie la ragione per la quale una normativa che consenta al Pubblico Ministero di autorizzare a fini di indagine la installazione di telecamere in un luogo pubblico dovrebbe essere in contrasto con una Direttiva volta alla tutela del trattamento dei dati personali e della vita privata nello specifico settore delle comunicazioni elettroniche. La mancanza di una intrusione nella privata dimora o nel domicilio per effetto delle operazioni di videosorveglianza, con conseguente insussistenza di ragioni di tutela della riservatezza o della privacy rende irrilevanti e manifestamente infondate le questioni pregiudiziali e costituzionali sollevate.
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12.3. Con il terzo motivo si censura la sentenza per avere ritenuto utilizzabili le attività di intercettazioni telefoniche a fronte della violazione dell'art. 405 cod. proc. pen. e art. 6 CEDỤ stante la mancata iscrizione dell'imputato in qualità di indagato, avvenuta il 27.4.2021 a fronte di fattispecie ritenute consumate il 13.5.2019 (capo A) e a febbraio 2020 (capo A10). Il motivo, peraltro connotato da patente genericità, non si confronta con la motivazione posta a fondamento del rigetto dell'argomento già oggetto di gravame, alle pag. 165 e 166, laddove la Corte di appello, con congrui richiami giurisprudenziali dopo aver premesso che "dagli atti si evince che il P.M., procedente, in data 27 aprile 2021, disponeva "aggiornamento iscrizione nel procedimento penale in oggetto nei confronti degli imputati tra cui, al n. 5, risulta già indicato l'odierno appellante, che dunque è stato debitamente iscritto", ha precisato che il tipo di inutilizzabilità dedotta afferente alla violazione della disciplina sui termini non è equiparabile alla inutilizzabilità delle prove "vietate" di cui all'art. 191 cod. proc. pen. e non è più rilevabile una volta ammesso il rito abbreviato (Sez. 6, n. 4694 del 24/10/2017, dep. 2018, Rv. 272196; Sez. 6, n. 14146 del 07/02/2019, non mass.; Sez. 4, n. 30812 del 28/05/2024 non mass.)
12.4. Meramente reiterativo è il quarto motivo con cui si deduce la violazione dell'art. 268 co. 1 cod. proc. pen. per la mancanza dei verbali delle intercettazioni. In proposito va rilevato che la Corte non ha frainteso l'argomento dedotto con il motivo di gravame atteso che a pag. 166 della motivazione ha rilevato che l'art. 268 cod. proc. pen. disciplina le operazioni di registrazione e ascolto delle conversazioni e che solo l'inosservanza dell'art. 268, co. 1 e co. 3 cod. proc. pen. determina la inutilizzabilità delle conversazioni intercettate ai sensi dell'art. 271 co. 1 cod. proc. pen. Nel caso in esame la questione afferisce ai diversi verbali di inizio e fine delle operazioni di intercettazione cui fa riferimento l'art. 267, co. 5 cod. proc. pen. e che la sanzione della inutilizzabilità non può essere oggetto di interpretazione analogica. (Sez. 4, n. 27877 del 18/04/2019, Rv. 276791-01; Sez. 6, n. 33231 del 2015, non mass.). 12.5. Con il quinto motivo la difesa pone dubbi sulla sussistenza degli elementi costitutivi dell'associazione e della partecipazione al sodalizio del IS la cui identificazione non sarebbe neppure certa. Egli sarebbe stato solo detentore di una unica quantità imprecisata di stupefacente. Gli argomenti spesi dalla difesa presentano connotazioni reiterative e attengono al merito delle valutazioni motivatamente e concordemente espresse dai giudici di merito. In proposito non può che ritenersi pienamente esaustiva l'affermazione delle sentenze di merito secondo cui gli elementi sintomatici della sussistenza di un sodalizio operante nel settore del narcotraffico, al di
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là degli specifici reati fine, non deve essere necessariamente verificata con riferimento a ciascun soggetto ritenuto partecipe al sodalizio medesimo. Elementi che sono stati enucleati e valorizzati in termini affatto illogici con riferimento alla disponibilità di una "centrale operativa" oltre che di locali adibiti al deposito della droga, di corrieri ai quali affidare l'incarico di trasportare importanti quantitativi di sostanza stupefacente. Gli argomenti difensivi, non si confrontano con la motivazione posta dalla Corte territoriale da pag. 169 laddove sono state spiegate, anche richiamando la sentenza del primo giudice, le ragioni per le quali la identificazione del OK (IS) è stata ritenuta certa, valorizzando anche i contatti tra AJ e la moglie di OK, LI AL (anch'ella sostenuta economicamente dopo l'espulsione del marito dall'Italia, a dimostrare la solidarietà mostrata ai sodali). A ciò si è aggiunto il riconoscimento vocale operato dai militari operanti nonché i dialoghi intercorsi all'interno del negozio Compro oro intestato alla moglie dell'AJ dove il OK veniva chiamato per nome. Sono stati, ancora, valorizzati i dialoghi da cui si desumeva non solo la risalenza dei rapporti tra i due ma vieppiù la capacità di OK di intermediare acquisiti di stupefacente dalla Germania. La sentenza impugnata, riportando ampi stralci della motivazione del primo giudice, in maniera persuasiva e non manifestamente illogica, ha messo in luce la consapevole partecipazione del IS alla associazione capeggiata da AJ, nella qualità di stabile fornitore di sostanza stupefacente come ritenuto dimostrato dai colloqui tra i due in cui si faceva chiaro riferimento a qualità e quantità di droga, ("questa non era buona", quella faceva schifo", "quella che avevi tu era più blanca"). Non ha mancato, infine, la Corte territoriale di porre l'accento sui riferimenti operati alla necessità di recuperare autovetture e un telefono criptato che AJ faceva consegnare a OK da un giovane rimasto ignoto;
sul frenetico cambio di utenze, ritenuto del tutto inusuale rispetto al commercio di macchine provenienti dalla Germania che OK ha riferito di gestire;
sull'ossessivo controllo delle auto adoperate, che portava al rinvenimento su una di esse della microspia e della telecamera all'esito del quale OK esortava l'ignoto interlocutore a "bruciare" l'autovettura. Gli elementi richiamati nelle sentenze di merito sono stati tutti ritenuti dimostrativi non solo dell'esistenza del sodalizio e le sue finalità ma anche della partecipazione attiva ed essenziale del IS. Le pure articolate censure, non incidono sulla tenuta della motivazione. 12.6. Con il sesto motivo si chiede la riqualificazione del reato contestato nella previsione di cui all'art. 74 co. 6 d.P.R. 309/1990. Sul punto, previo richiamato di quanto dedotto al punto 10.1.2 circa la sussistenza del reato associativo contestato è sufficiente rinviare a quanto argomentato nella sentenza appellata che da pag. 154 ha affrontato la censura rigettandola mediante una valutazione complessiva e non
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frammentata delle emergenze acquisite ritenendole incompatibili con la riconducibilità del reato contestato, nella previsione di cui all'art. 74, co. 6, d.P.R. n. 309/1990. 12.7 Con il settimo motivo si deduce che il giudizio di responsabilità sarebbe motivato sulla scorta di tre conversazioni in parte non udibili e in parte incomprensibili e si lamenta il mancato accoglimento della richiesta di disporre perizia sulle dette conversazioni. In proposito si legge nella sentenza impugnata che la richiesta di giudizio abbreviato non è stata subordinata a perizia e che la difesa non ha dimostrato l'esistenza di un contrasto tra i brogliacci come riportati nell'informativa e il testo registrato essendo stato evidenziato che il significato del riferimento a "un chilogrammo" di cui al progressivo 3402 "supera ogni incertezza interpretativa". Nella prospettazione difensiva la motivazione sarebbe illogica ma detto vizio non si ravvisa laddove a pag. 174 la Corte territoriale ha argomentato che, al netto dell'acquisizione della consulenza di parte, "non è dato evincere che alle telefonate oggetto di consulenza sia attribuito un significato diverso da quello apprezzato ai fini della decisione impugnata". In particolare, è stato evidenziato come il riferimento alle sorti di un "orologio" non sarebbe collimante con le espressioni contenute nella medesima conversazione in cui si affermava "questa non era buona", o "I'ho fatta 9 a 1 a tutte e due" e che, il riferimento alla moneta "lek" doveva intendersi più propriamente agli euro. 12.8. E' manifestamente infondato l'ottavo motivo con cui si censura il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena e l'aumento a titolo di continuazione a fronte del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche "nella loro funzione adeguatrice della sanzione finale", muovendo, peraltro, dal minimo edittale ed apportando un aumento contenuto per la continuazione.
13. Non merita accoglimento il ricorso proposto nell'interesse di AI. 13.1.1 Quanto al primo motivo afferente alla ritenuta utilizzabilità delle chat acquisite tramite OIE, articolato nel senso che si versa in ipotesi di intercettazione di un flusso di comunicazioni, che manca il riscontro in merito alle modalità di acquisizione, che difetta l'ostensione di tutti i verbali delle attività compiute con conseguente violazione del contraddittorio, che sarebbe stata violata la Direttiva 2014/41/UE per il mancato adempimento dell'obbligo di notifica allo Stato italiano delle intercettazioni eseguite, che non è possibile conoscere i dettagli relativi al funzionamento, all'archiviazione e dal filtraggio dei dati da parte dell'Autorità estera
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oltre che alla mancanza di una "copia legalmente data" si rinvia a quanto argomentato al punto 3 del Considerato. 13.1.2. Sotto altro profilo contesta la difesa l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali a partire dal decreto autorizzativo del Gip del 30 aprile 2020 per violazione dell'art. 405 cod. proc. pen. in mancanza di una vera e propria notizia di reato con conseguente inutilizzabilità delle videoriprese. Sul punto, rinviando a quanto detto al punto 7, va rilevato che l'argomento era stato diffusamente trattato e respinto già dal giudice di primo grado che da pag. 12, richiamando giurisprudenza di questa Corte, ha rilevato che il mezzo di ricerca della prova era stato assentito in ragione del fatto che il soggetto già ritenuto attivo nel medesimo settore illecito a causa del suo pregresso coinvolgimento in fatti analoghi, ottenuta la misura degli arresti domiciliari ha da subito incontrato una seri di soggetti che pure risultavano gravitare nell'ambiente collegato allo spaccio. Con tutto ciò il ricorso non si confronta. 13.2. E' manifestamente infondato il motivo con cui si contesta la sussistenza del reato di cui all'art. 74 d.P.R. cit. e la partecipazione dell'imputato al sodalizio non avendo l'AI preso parte ad alcun reato fine né tenuto contegni utili alla convivenza dell'associazione. Il motivo di ricorso, invero, non si confronta con l'ampia, logica e coerente motivazione posta dalla Corte di appello da pag. 126 in cui è si è valorizzato un profilo rimasto indiscusso, ossia che le operazioni di cessione e vendita delle sostanze stupefacenti poste in essere da LA e MB, per conto del gruppo, e ricavate dalla chat condivisa (della quale non faceva parte AI) sono state precedute e seguite dall'accesso di LA nell'abitazione del ricorrente, sita in via Peccioli (il 23 giugno 2020, il 26 giugno, il 30 giugno il 3 e l'8 luglio). Con argomenti versati in fatto, il ricorso contesta la ricostruzione operata dal giudici di merito limitandosi a rilevare che nelle occasioni in cui il coimputato si è recato a casa non ha mai recato nulla in mano e che dunque, il ritenuto prelievo del denaro custodito dall'AI, sarebbe frutto di un travisamento dei fatti.
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La sentenza non merita affatto le censure che le vengono mosse. Il convincimento circa la colpevolezza dell'AI è tratto dalla complessiva valutazione delle circostanze esaminate e, in specie, non solo dalla circostanza che ogni operazione illecita è stata preceduta dal passaggio a casa del ricorrente ma vieppiù di un aspetto che non rimane toccato dal ricorso, ossia, che in occasione della perquisizione presso l'abitazione di AI, è stata rinvenuta la somma di 50 mila euro in contanti non giustificabile né giustificata oltre che una macchina conta soldi professionale.
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Motivatamente, dunque, ad avviso di questo Collegio, i giudici di merito sono pervenuti al giudizio di responsabilità nei confronti del ricorrente, ritenuto cassiere della associazione, ruolo questo, delicato e fiduciario che, come evidenziato dalla Corte territoriale, non avrebbe potuto essere conferito a soggetto estraneo alle dinamiche del sodalizio. A fronte del compendio riportato è stato ritenuto recessivo il fatto che lo stesso non partecipasse alle chat e non avesse un nickname. L'argomento usato dalla difesa secondo cui il monitoraggio del cancello del condominio presso cui abitava AI è durato dal 23 giugno all'8 luglio 2020 non tiene conto del consolidato orientamento espresso da questa Corte secondo cui in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio e in particolare dell'affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato> (Sez. 6 n. 42937 del 23/09/2021, Rv. 282122 01). Gli argomenti difensivi tendono ad una inammissibile rilettura in fatto degli elementi che risultano dalla visione delle immagini estrapolate dalle telecamere provano neppure a giustificare la disponibilità in capo all'AI di una così cospicua somma di denaro e della macchina contasoldi.
14. Complessivamente infondato è il ricorso proposto nell'interesse di IL RU. 14.1.1. Quanto al primo motivo, afferente alla utilizzabilità delle conversazioni avvenute tramite Sky Ecc declinata sotto il profilo della mancata risposta rispetto alla dedotta questione del "mutuo riconoscimento", della mancata verificabilità della procedura seguita dall'autorità straniera, della mancata ostensione degli atti relativi all'attività svolta all'estero oltre che dei verbali delle analisi preliminari che hanno preceduto l'emissione dell'OEI; della natura di intercettazione delle attività svolte in IA, del mancato adempimento dell'obbligo di notifica di cui alla Direttiva 2014/14/UE, della mancanza di una "copia legalmente data" dal Giudice francese oltre che alla inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione dell'art. 405 cod. proc. pen, si rinvia a quanto detto ai punti 3 e 7 del Considerato. 14.1.2 Sotto altro profilo contesta la difesa l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali a partire dal decreto autorizzativo del Gip del 30 aprile 2020 per violazione dell'art. 405 cod. proc. pen. in mancanza di una vera e propria notizia di
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reato con conseguente inutilizzabilità delle videoriprese. Sul punto, si rinvia oltre che a quanto detto al punto 7, anche al punto 13.1.2 con riferimento all'imputato AI. 14.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Si ripropongono questioni già sottoposte al vaglio della Corte territoriale e confutate con argomentazioni solide, fondate su elementi probatori di valenza univoca che resistono alle critiche difensive reiterate con le quali si assume che la illogicità e la contraddittorietà della lettura data alle intercettazioni, assumendo che ad una corretta valutazione dei dialoghi poteva affermarsi che da parte di MC non vi fosse alcuna intenzione di estorcere denaro all'AJ ma solo l'intenzione di portare avanti programmi diversi, magari utilizzando azioni dimostrative che dovevano essere funzionali a proposte di collaborazione. Rileva inoltre la difesa che, contrariamente a quanto hanno concluso le sentenze di merito, RU e LL sarebbero vittime di un agguato loro teso da AJ. La Corte territoriale ha ben messo in luce e ricostruito diffusamente l'episodio in cui il RU è stato ferito (anche con riferimento agli altri partecipi al reato) rigettando le prospettazioni difensive che postulavano un mero incontro "pensato" da MC che doveva servire a garantirsi una "collaborazione" con l'AJ. Che l'obiettivo di MC non fosse quello di proporre una "collaborazione" la Corte territoriale lo ha desunto dalla conversazione intercorsa tra MC e LL allorquando il primo esortava il secondo a dire ad AJ "chi c... sei tu per metterti i pischelli qua, qua non ci stanno pischelli, non ci stanno gruppi, altre chiese non ci stanno ... lo sai perché non ti levo tutti i denti ora? Perché non mi interessi" oltre che dalla circostanza che, dopo il ferimento di RU, MC lo avesse additato come meritevole di "una medaglia al valore poiché la partecipazione a siffatte azioni costituiva attestazione di lealtà degne di fede privilegiata in seno al gruppo. Ciò che nella sostanza il ricorso fa è sollecitare un nuovo e diverso apprezzamento delle circostanze in fatto, degli elementi probatori, una diversa e più favorevole ricostruzione degli avvenimenti;
operazioni queste, precluse in questa sede a fronte di una motivazione ampia, priva di manifesta illogicità ma soprattutto coerente con l'intero materiale acquisito per effetto della scelta del rito. 14.3. E' inammissibile il terzo motivo in quanto frutto di una errata lettura della sentenza in punto di trattamento sanzionatorio. A bene vedere la Corte territoriale ha espressamente argomentato che "quanto agli appartenenti alla associazione sub B) si ritiene opportuna la concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, esclusivamente per ottenere un effetto di mitigazione delle stesse, pur mantenendo gli stessi aumenti di pena per i reati satellite che sono tutti di rilevante gravità". Risulta, dunque, evidente che la sentenza non si riferisce al RU che era
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chiamato a rispondere del reato sub B7) al quale la Corte non ha inteso concedere le circostanze attenuanti generiche e ciò ha fatto, tra l'altro ponendo l'accento, in sede di riduzione della pena per il tentativo, nella misura minima, sulla "gravità complessiva del fatto, funzionale alla massiccia attività di spaccio posta in essere". Se dunque è vero che nel dispositivo si legge "concede a tutti gli imputati" è necessario conciliare il dispositivo con la motivazione nei termini sopra precisati. Sul punto vale la pena ricordare che «l'eventuale divergenza tra dispositivo e motivazione della sentenza non può essere sempre risolta ricorrendo al criterio della prevalenza del primo sulla seconda, atteso che la motivazione conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni per cui il giudice è pervenuto alla decisione e pertanto ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso;
tuttavia, qualora la difformità presenti profili di merito non valutabili in sede di legittimità non potrà trovare applicazione la procedura di rettificazione prevista dall'art. 619 cod. proc. pen.» (Sez. 4, n. 43419 del 29/09/2015, Rv. 264909-01).
15. Il ricorso proposto nell'interesse di LA non merita accoglimento. 15.1. Quanto al primo motivo con cui si chiede di attivare la procedura di cui all'art. 267 T.F.U.E. si rinvia a tutto quanto esposto al punto 6. 15.2. Il secondo motivo attiene alla utilizzabilità delle chat criptate in punto di mancata conoscenza delle modalità di decrittazione, omessa ostensione degli scambi informativi tra le forze di polizia di diversi paesi, intercettazione massiva di un elevatissimo numero di terminali;
mancata prova della genuinità del dato masterizzato, omessa notifica ex art. 31 della Direttiva 2014/41/UE. L'infondatezza degli argomenti trova risposta nei passaggi sviluppati al punto 3 del Considerato in diritto. 15.3. Il terzo motivo con cui si deduce il vizio di motivazione circa la sussistenza dell'associazione e la partecipazione ad essa del ricorrente, che sarebbe stata dedotta dalla mera partecipazione ai reati fine è totalmente aspecifico e non affronta la diffusa e congrua motivazione posta dalla Corte territoriale da pag. 101 e 104 con richiami espressi alla sentenza di primo grado e agli argomenti sviluppati nell'intero apparato logico argomentativo che non rimangono in alcun modo "attaccati" dal ricorso. 15.4. Manifestamente infondato è il quarto motivo relativo alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 74, co. 4 d.P.R. 309/1990 poiché non scalfisce la motivazione laddove viene descritta la reazione entusiastica del ricorrente nel vedere in chat le armi nuove, a disposizione del sodalizio. Né il ricorso si confronta con il
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dialogo captato in modalità ambientale il 7 luglio 2020, presso l'abitazione di MC, allorquando costui, parlando dell'arma da portare con sé in occasione dell'agguato ad AJ gli diceva "oh, occhio a quella cosa... occhio non la metté li ... qualche danno" (evidenziando che dalle immagini registrate a cura dei militari del Ros si vedeva che indicava di tenerla rivolta verso il basso). 15.5. Del pari manifestamente infondato in quanto generico e aspecifico è il quinto motivo che non si confronta con la puntuale confutazione dei motivi di gravame, oggi riproposti, offerta a pagina 101 della motivazione e in particolare con il tenore dei messaggi il cui significato è stato ritenuto inequivoco dal giudici di merito. Passando in rassegna molteplici conversazioni tra il ricorrente e MC la Corte ha, in maniera non illogica, evidenziato il ruolo attivo ricoperto da LA in seno al sodalizio criminale, un ruolo cruciale, ossia quello di gestire l'acquisto e le consegne dello stupefacente. Il ricorso tenta di sminuire la portata dimostrativa del compendio probatorio, invocandone una interpretazione più favorevole mediante un'operazione che rimane preclusa a fronte della motivazione posta che non soffre di alcuna illogicità. 15.6. Anche il sesto motivo è manifestamente infondato. Con esso si pretende la prevalenza del bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche e si assume un vizio di motivazione che non si ravvisa pur a fronte della sinteticità delle argomentazioni svolte in forma cumulativa.
16. I motivi di ricorso proposti nell'interesse di RO CO sono in parte infondati e in parte manifestamente infondati. 16.1. Sono infondati il primo e il secondo motivo di ricorso con i quali si assume che le sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte sarebbero superate dalla pronuncia della CGUE che avrebbe ravvisato nella omessa notifica ai sensi dell'art. 31 della Direttiva 2014/41/UE una violazione sostanziale, indipendentemente dalla punibilità del reato nello Stato destinatario, oltre che la violazione del principio di proporzionalità e specificità. In proposito si rinvia a quanto dedotto ai punti 3 e 5 del Considerato. 16.2. Manifestamente infondato è il terzo motivo con cui si lamenta l'omessa valutazione di elementi probatori significativi e in specie di intercettazioni ambientali da cui si desumeva la posizione autonoma ricoperta da CO rispetto al sodalizio, una figura "esterna" che veniva utilizzata da MC, in occasioni marginali, solo per avere accesso ai suoi contatti con fornitori terzi.
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Sul punto va ricordato che anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel caso in cui le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne rivelino, secondo massime di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale (Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Rv. 276701-06; Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015, dep. 2016, Rv. 265890 01; Sez. 6, n. 50965 del 02/12/2014, Rv. 261379-01). In ogni caso, la Corte territoriale, in maniera analitica, alle pagg. 59 e ss. ha descritto e valutato tutti gli elementi sintomatici della sussistenza della organizzazione, ha messo in luce i programmi condivisi, il fatto che i sodali fossero veri e propri dipendenti, la loro sudditanza psicologica nei confronti di MC. Il giudice di secondo grado non solo ha messo in evidenza la stabilità del vincolo ma anche la coscienza e volontà di tutti i sodali per i quali è stata emessa sentenza di condanna, di far parte di essa, come si desume dall'essere i sodali non solo propensi a farsi, incessantemente, parte attiva dei progetti di MC ma anche ad adoperarsi personalmente per garantire sempre nuove opportunità di accrescimento economico. Proprio con riferimento a CO, la sentenza impugnata ha valorizzato l'intercettazione nel corso della quale era proprio il suddetto a spiegare a MC come fosse auspicabile guadagnare molti soldi in modo da "aumentare la cassa" per acquistare droga direttamente in Spagna. Il ricorso non si confronta, ancora, con gli argomenti spesi dalla Corte territoriale a pag. 115 laddove viene posto l'accento sulla vicenda del 4 settembre 2020 allorché MC rappresentava la necessità che KH e LO accompagnassero CO nell'occasione in cui era necessario intimidire il concorrente rivale di quest'ultimo. La presenza dei due, secondo la prospettazione di MC, doveva servire proprio a far capire a costui che CO "stava con loro" e non doveva essere toccato in quanto aveva "bei" contatti che servivano in vista delle prossime forniture. Il giudice di secondo grado non ha mancato di evidenziare come MC era solito "inglobare" nelle sue attività soggetti esperti e ben inseriti nei traffici internazionali di stupefacenti e ciò "a prescindere dalle sue colorite espressioni dispregiative, dall'apparente manifestazione di superiorità e dall'apparente manifestazione di intenti addirittura truffaldini o violenti nei confronti dei nuovi arrivati". A fronte dell'analisi del complesso degli elementi considerati e in specie del risultato delle intercettazioni, le censure generiche e versate in fatto, non minano la tenuta della motivazione.
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16.3. Anche il quarto motivo è manifestamente infondato poiché con lo stesso si reiterano, quanto al reato di cui al capo B5) questioni già esaminate e confutate dalla Corte territoriale con argomenti congrui e persuasivi che fanno opportuno riferimento alle conversazioni, ivi comprese quelle valorizzate dal difensore, ma diversamente apprezzate dal giudice di secondo grado e che, in questa sede, non possono essere oggetto di nuova valutazione. Si lamenta con il ricorso che si tratti di "droga parlata" senza tener conto dei principi sanciti da questa Corte, sul punto, secondo cui, in tema di stupefacenti, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (la c.d. droga parlata), la loro valutazione, ai sensi dell'art. 192, co. 2, cod. proc. pen, deve essere compiuta con attenzione e rigore e ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna deve essere fondata su un dato probatorio caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale con esclusione soltanto delle eventualità più remote (Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, ALo, Rv. 270299; Sez. 3, n. 16792 del 25/03/2015, Di Bello, Rv. 263356). Nel caso in esame, a fronte delle valutazioni espresse dalle sentenze conformi, il ricorso adduce che il significato attribuito alle conversazioni e il richiamo agli argomenti spesi per i coimputati non fornirebbero prova della sua partecipazione, senza tuttavia confutare gli elementi riportati nella sentenza di primo grado da leggersi in uno a quella impugnata. Tra questi il messaggio che UO inviava a MC durante il viaggio di ritorno con il furgone "pieno di fumo" e in cui scriveva "lo e LE (CO) stiamo già a Firenze" e l'invio da parte di CO al MC di una foto dell'hashish acquistato e imballato sotto l'insegna "lemon", descritto come particolarmente buono. Né il motivo attacca gli argomenti spesi dal primo giudice a pag. 42 laddove si è evidenziato che CO non è un associato per affari di poco conto ma per acquisti rilevanti nella costante prospettiva dell'espansione del gruppo, non mancando, peraltro, di sottolineare la preoccupazione manifestata nella chat in occasione dell'arresto del CO il 3.2.2021, colto in possesso di quasi 27 chili di cocaina oltre che di 200 mila euro in contanti. Il timore era rappresentato dalla circostanza che lo stupefacente potesse essere collegato al MC non solo per effetto del sequestro dei telefoni ma vieppiù dell'agenda dei conti". A ciò si aggiungeva la preoccupazione che CO potesse determinarsi a collaborare con la giustizia, essendo "troppo vicino a noi". 16.4. Analogamente inammissibile è il quinto motivo che attiene alla ritenuta responsabilità del ricorrente in relazione al reato sub B13). Sul punto la Corte territoriale ha rilevato che nessuna osservazione specifica era stata posta in appello;
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legge a pag. 116 della sentenza appellata "non specificamente contestato dal difensore che ha eccepito soltanto l'inutilizzabilità delle chat Sky Ecc". La Corte territoriale, nonostante la genericità del motivo di appello ha, tuttavia, valorizzato il messaggio in chat di CO (codice 50BG21) in cui all'esortazione di MC del 12.10.2020 di riprendere le cessioni dei quantitativi di hashish perché "oggi è lunedì de lavoro ce so i fochi da fa mica è domenica" replicava, informando così anche gli altri, "ok, venduti 330 a 4,3 tutto a Diego soldi quasi tutti avanti". Contrariamente, dunque, a quanto ritenuto dalla difesa, il tessuto motivazionale risulta completo e
coerente.
16.5. Del tutto aspecifico il sesto motivo relativo all'aggravante della associazione armata. E' qui sufficiente rinviare a quanto la Corte territoriale ha evidenziato a pag. 100 della sentenza impugnata quanto alle "lodi innalzate al loro re MC nel vedere in chat le nuove armi;
alla lista di armi che MC incaricava CO di acquistare presso il suo contatto indicato come "un caro amico" nonché alla fotografia che CO inviava a MC di una pistola completa di silenziatore a cui MC replicava con il dire di "comprarla subito". 16.6 Infondato è il settimo motivo proposto con cui la difesa invoca l'applicazione di giurisprudenza risalente e isolata di questa Corte di legittimità, che risulta consolidata negli orientamenti successivamente espressi secondo cui «in materia di associazione finalizzata al traffico di droga, l'aggravante prevista dall'art. 74, comma 3, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile anche nei confronti dell'associato tossicodipendente, in quanto il requisito oggettivo di applicabilità della circostanza è esclusivamente costituito dal fatto che tra i partecipanti all'associazione vi siano persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti, in considerazione della maggiore pericolosità sociale di un'organizzazione criminosa che si avvalga della partecipazione di tossicodipendenti» (Sez. 6, n. 13749 del 24/02/2021, Rv. 281499-01; Sez. 2, n. 48924 del 11/10/2016, Rv. 268527 01; Sez. 6, n. 16239 del 27/02/2013, Rv. 256251 -01). Tutto ciò a fronte, peraltro, del percorso logico seguito dalla Corte che appare persuasivo che non resta travolto dalle prospettazioni difensive mosse.
17. Il ricorso proposto nell'interesse di LL non merita di essere accolto. 17.1 E manifestamente infondato il primo motivo con cui si deduce che la sentenza, usando elementi ricavati dai dialoghi intercorsi in chat tra MC e LL nel giorni 25 e 28 agosto 2020 avrebbe desunto, dalla disponibilità data dal secondo al primo, di vendere una parte dell'hashish acquistato a Milano, il concorso nel reato per avere quantomeno rafforzato il proposito criminoso del correo. Secondo la difesa si tratta di un travisamento della prova.
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In proposito non va dimenticato che in tema di motivi di ricorso per cassazione il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo, purché specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774). Non è, tuttavia, questo il caso dato che si contesta l'interpretazione che il giudice di merito ha dato alla conversazione intercettata e si propone una diversa e non consentita interpretazione del dialogo, che come ripetutamente detto, non è possibile operare in questa sede trattandosi di questione di fatto devoluta all'apprezzamento dei giudici di merito, in questo caso, conformemente. Né si rinviene alcuna illogicità manifesta nel ragionamento probatorio della Corte territoriale che, coerentemente, ha apprezzato il tenore della conversazione nell'ambito complessivo delle acquisizioni probatorie di univoca concludenza e significatività rilevando che allorquando CO inviava la foto dell'hashish "lemon" e "dry" appena prelevato, MC informava immediatamente LL "bigis vedi domani se vuoi ce fumo già 200 kili a disposizione...foto... vedi se vuole qualcuno, se piano bei soldi" e LL rispondeva "allora don venerdi me dai tutte le indicazioni", con ciò, all'evidenza, rafforzando il proposito criminoso. La Corte territoriale con valutazione non manifestamente illogica e che non costituisce una mera supposizione, alla luce dell'intero compendio probatorio passato in rassegna, ha concluso che LL è utilizzato dall'associazione come rivenditore per la zona dei castelli romani come risulta dal fatto che lo stesso chiedeva a MC dei campioni di droga. 17.2. E' inammissibile perché generico il secondo motivo con il quale si contesta la illogicità della motivazione nella parte in cui assume la partecipazione del LL al sodalizio sub B) in forma di collaborazione stabile con MC nelle attività di acquisizione e distribuzione all'ingrosso dello stupefacente solo dal reato sub B5) e dal coinvolgimento nella testata estorsione sub 7). Lamenta la difesa che la Corte si sarebbe limitata a ripercorrere la motivazione della sentenza di primo grado avendo riferimento ai reati fine commessi benché LL sia stato ritenuto colpevole solo del reato sub B5). I profili dedotti non si confrontano con la sentenza impugnata che da pag. 124 ha messo in luce, senza incertezze logiche, i plurimi elementi che certificano l'appartenenza del LL al sodalizio. E' stato evidenziato, contrariamente agli assunti difensivi, che LL non solo aveva rapporti con il MC ma con tutti i sodali e che era stato investito "in
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pectore" dal MC di gestire la piazza di spaccio di Velletri. Non a caso, secondo i giudici di merito, veniva incaricato di "punire" il rivale AJ "in modo da "ristabilire l'autorità della sua unica chiesa". Non ha mancato la Corte territoriale di porre l'accento sulla chiosa finale laddove, allorquando MC si occupava di reperire a sue spese l'avvocato dopo il ferimento di RU, rassicurava LL con il dirgli "deve essere sempre tutto organizzato la tua famiglia sta sempre co te bigis non to scorda mai". Che poi il ricorrente sia stato ritenuto persona di sicura affidabilità è argomento che le sentenze di merito hanno tratto dall'incarico affidatogli da MC di recuperare una casa con terreno annesso nei dintorni di Roma "fra mi serve una casa isolata con terreno urgente fra per metterci dei miei amici calabresi". Il tentativo di sminuire la portata degli elementi posti a carico del LL nella vicenda sub B7), analiticamente ricostruita dalle sentenze conformi non scalfisce la ricostruzione operata. La Corte territoriale ha passato in rassegna tutte le indicazioni relative all'agguato da tendere ai danni di AJ date da MC a LL: dapprima gli veniva chiesto di trovare "un posto buono" e solo in un secondo momento di mostrare il possesso delle armi ("mentre ci stai a parlare che hai fatto tutto te bum bummm... capito"). E sempre a LL, secondo la Corte territoriale, MC raccomandava il giorno prima dell'agguato di riposarsi in modo da essere lucido per il giorno dopo, in modo da "fare risultato", aggiungendo "je devono fare la macchina a colabrodo". L'assunto difensivo, ancora oggi riproposto, secondo cui non si trattava di estorsione, è stato oggetto di compiuto vaglio da parte delle sentenze conformi. In particolare la Corte territoriale ha riportato le raccomandazioni rivolte da MC al LL: "sta cosa al meglio oggi, bigis che appena fatta bene oltre a robba che piano i soldi a palate andiamo a chiedere a tutti quelli che hanno fatto i birichini l'estorsione a tutti solo di estorsione te faccio pia 200 mila euro", riaffermando ancora una volta che quella giornata avrebbe rappresentato il "biglietto di rientrata su tutto". Le recriminazioni del MC sull'inatteso esito dell'agguato non intaccano la sussistenza del reato come contestato né dimostrano, contrariamente a quanto prospettato dalla difesa, che quel gruppo, che avrebbe dovuto sparare ("bum, buum"), che avrebbe dovuto ridurre la macchina a "un colabrodo", si era recato sul posto senza armi. L'argomento è stato già affrontato allorquando si è detto che MC aveva raccomandato al ricorrente, come si poteva constatare dalle immagini ricavate dalle telecamere installate dai militari del Roni, di tenere la pistola rivolta verso il basso. La Corte territoriale ha motivato anche in merito alle recriminazioni del MC rilevando che lo stesso si era rammaricato per il fatto che il gruppo, evidentemente colto di
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sorpresa dall'AJ non avesse risposto al fuoco prima ancora che di avere lasciato i compagni "per strada" oltre che essendo rimasto senza carburante avesse provato a farlo a credito, insomma "di non avere mantenuto il sangue freddo". 17.3. Strettamente collegato a quanto sopra esposto è il terzo motivo di ricorso con cui si contesta la ritenuta circostanza aggravante dell'associazione armata che non si confronta in maniera critica con gli argomenti spesi dalle sentenze conformi e propone una lettura alternativa del tutto priva di fondamento delle conversazioni riportate nelle sentenze. 17.4. Adeguate e logiche le ragioni espresse dalla Corte territoriale in punto di trattamento sanzionatorio laddove ha precisato di concedere le circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza "esclusivamente" per ottenere un effetto di mitigazione delle pene stesse così muovendo dalla pena base di anni dieci di reclusione, piuttosto che dodici come aveva fatto il primo giudice. Tale valutazione rientra nell'insindacabile esercizio del potere discrezionale e non essendo la motivazione in alcun modo illogica essendo stata improntata solo all'adeguamento della pena, la stessa non è censurabile in questa sede. Per contro, il primo giudice, non aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche argomentando che LL era il "pupillo di MC per il quale progettava la successione ad AJ e tra gli organizzatori dell'agguato a suo danno", dunque, veniva posto l'accento sulla gravità dei fatti e non sui precedenti o sul vissuto delinquenziale del LL. Da qui il rigetto del motivo di ricorso, con il quale si pretende il riconoscimento delle circostanze generiche in termini di prevalenza lamentando solo una motivazione cumulativa e non apportando alcun elemento di segno positivo che imponesse alla Corte territoriale di concedere il beneficio nei termini auspicati.
18. Anche i ricorsi proposti nell'interesse di AN UO non possono trovare accoglimento. 18.1.1. E' infondato il primo motivo che attiene alla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali, delle videoregistrazioni per violazione degli artt. 335, 266 e 267 cod. proc. pen. nonché delle conversazioni avvenute tramite il sistema Sky Ecc. Si lamenta inoltre che all'atto in cui venivano autorizzate le intercettazioni, non sussistevano i gravi indizi di reità per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Sul punto si è già diffusamente argomentato ai punti 3, 6 e 7 cui si fa rinvio. 18.1.2. Con il secondo motivo si contesta che la Corte avrebbe disatteso le doglianze mosse dalla difesa in merito alla ritenuta appartenenza sulla scorta della
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partecipazione a due soli episodi delittuosi valutando erroneamente la possibilità di intrattenere futuri rapporti per l'acquisto di droga come prova della dimensione associativa dell'operazione. Sul punto la Corte territoriale si è riportata alla esauriente e non illogica motivazione del giudice di primo grado cioè alla chiara ricostruzione dei fatti delittuosi che delineano la partecipazione di UO agli episodi di acquisto, detenzione e spaccio. La Corte territoriale ha, inoltre, posto l'accento sulla partecipazione del ricorrente alla chat e la sua significativa opposizione all'inserimento in essa di LA ("mica potemo fa entra tutti i ragazzi nostri"); alle dimensioni dell'impresa illecita;
alla circostanza che era proprio MO a delineare la natura dell'affare ("400 chili equivalgono a un milione e 4, darli a 4 euro... a noi ci vengono di guadagno 200.000 euro, meno le spese della consegna, meno le spese di retta") e al fatto che era sempre il ricorrente a dare direttive al gruppo proponendo, al fine di evitare le consegne, attività questa ritenuta assai rischiosa e di lavorare almeno "su tre rette" di cui una già alle dipendenze di LA. La motivazione, dunque, ad avviso di questo Collegio, è adeguata e le censure non ne minano la tenuta anche perché con essa non si confronta. In particolare, poi, non si confronta con l'episodio ricostruito dalla Corte territoriale in cui a fronte della consegna da parte di UO di due etti di stupefacente a LA per farla assaggiare ai potenziali acquirenti, si evocavano "i 200 chili appena arrivati" che dovevano essere "consegnati" rapidamente, secondo il metodo consolidato. Come pure il ricorso non si confronta con il richiamo operato alla sentenza di primo grado (pag. 42) relativo all'allarme suscitato dall'arresto di CO il 3.2.2021 nella disponibilità del quale erano stati rinvenuti 27 chili di cocaina e 200 mila euro in contanti e del commento di MI secondo cui anche "profeta" (UO) "sta nero". 18.1.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo con cui si deduce il vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione della circostanza aggravante dell'associazione armata. La Corte territoriale ha congruamente motivato ritenendo la piena consapevolezza del UO della disponibilità di armi in capo alla consorteria, rilevando che allorquando UO organizzava la spedizione a Milano, in data 18 agosto 2020 scriveva a MC "... compriamo la macchina... facciamo il doppio fondo per 100 chili... e iniziamo a portare 25 chili per uno" e inviava il seguente file audio "E naturalmente dentro la macchina... all'andata... oltre che mettere i soldi ... da Roma.... ci metto due ferri con tutte le munizioni... Prendo un'altra casetta qua e via". e che, all'andata, oltre che mettere i soldi, da Roma, ci metto due ferri con tutte le munizioni".
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L'argomento difensivo, secondo cui non vi sarebbero riscontri, oblitera i principi sanciti da questa Corte di legittimità nel suo massimo consesso secondo cui «le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, co. 3, cod. proc. pen.» (Sez. U. n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714-01). 18.1.4. Il quarto motivo con cui si deduce la carenza di motivazione in merito al rigetto della richiesta di applicazione della continuazione con i fatti giudicati con sentenza emessa il 18.1.2018 non merita accoglimento. La Corte territoriale, diversamente da quanto dedotto con il ricorso, ha compiutamente argomentato il rigetto ponendo in evidenza non solo il dato temporale asseritamente errato ma soprattutto il diverso contesto associativo e la diversità dei soggetti coimputati, elementi di diversità che persuasivamente sono stati ritenuti sintomatici non di un unico programma criminoso ma espressione di un vero e proprio stile di vita improntato alla commissione di reati in materia di stupefacenti, condizione questa disciplinata da istituti diversi rispetto alla continuazione, quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto in esame teso piuttosto a favorire il condannato applicandogli un trattamento sanzionatorio mitigato dagli effetti del combinato disposto degli artt. 81, co. 2, cod. pen e 671 cod. proc. pen. (Sez. 5 n. 10917 del 12/01/2012, Rv. 252950-01). 18.2. Con riferimento al ricorso proposto dall'avv. Leto, nell'interesse di UO va rilevato quanto segue. 18.2.1 Con riferimento alle censure mosse alla ritenuta inutilizzabilità delle chat criptate e alla subordinata richiesta di attivare la procedura prevista dall'art. 267 TFUE si rinvia a quanto dedotto ai punti 3 e 6 nonché specificamente al punto 6.3.4 con riferimento alla richiesta di rimessione della questione alle Sezioni Unite di questa Corte.
19. Non merita accoglimento il ricorso proposto nell'interesse di MB. 19.1. Quanto al primo motivo, afferente la inutilizzabilità delle acquisizioni eseguite tramite OIE, è qui sufficiente rinviare a quanto esplicitato al punto 3 del Considerato in diritto. 19.2. Manifestamente infondati sono il secondo e il terzo motivo con i quali si lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato associativo e alla adesione alla stessa parte del ricorrente. Secondo la difesa non sarebbero stati
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offerti elementi al di fuori delle intercettazioni raccolte e la prova del reato associativo sarebbe stata desunta solo ed esclusivamente dalle modalità esecutive dei reati fine.
Questo Collegio è di diverso avviso.
Le censure si risolvono in una critica non argomentata rispetto al ragionamento esplicativo emergente dalla lettura integrata delle due sentenze di merito, al fine di proporre una lettura alternativa, preclusa in questa sede di legittimità. La Corte territoriale, invero, è pervenuta a conclusioni logiche e coerenti come si ricava dalle argomentazioni poste da pag. 120 della sentenza impugnata. Il giudice di secondo grado, sulla scorta di solidi elementi di riscontro, ha ricostruito il ruolo di MB quale esecutore degli ordini e "galoppino", colui al quale sono stati affidati per lo più il compito di cedere la droga all'ingrosso agli acquirenti ovvero di recarsi a prendere il denaro per procedere ai pagamenti, nonché di appiccare incendi a scopo intimidatorio. La Corte territoriale ha messo in luce, e con ciò il ricorso non si confronta, che il ricorrente, al netto della partecipazione descritta ai singoli reati fine analiticamente valutati, dopo l'attentato alla villa di AJ che veniva descritto come "fatto a regola d'arte si diceva orgoglioso del lavoro svolto ed esortava MC a "stappare la bottiglia" e MC completava quanto detto, aggiungendo "a salute tua e da famiglia
nostra".
Si tratta di argomenti puntuali, ampi ed esaustivi che le reiterative critiche difensive, volte ad una diversa ricostruzione fattuale, non intaccano. 19.3. Manifestamente infondato è anche il quarto motivo con cui si deduce il vizio di motivazione con riferimento alla affermazione della responsabilità dell'imputato rispetto ai reati sub B1), B3), B5), B6), 89), B10) e B11) assumendo la mancanza di un rigore probatorio nel corpo motivazionale e la presenza di affermazione tautologiche e generiche che riconducono solo al contenuto dei dialoghi captati senza una autonoma ricostruzione degli episodi. Così quanto al capo B5) si rileva l'assenza di dati dimostrativi a sostegno al di là di alcune intercettazioni che possono tuttavia assumere un significato diverso;
quanto al capo B6) mancherebbero elementi da cui desumere la serietà dell'offerta di droga e la mancanza di consapevolezza circa l'esito della ritenuta trattativa. Quanto al capo B10) si assume che l'accusa sarebbe scaturita dalle chat da cui emergerebbe l'estraneità del MB alla fattispecie in commento, manca cioè la dimostrazione della conoscenza da parte dell'imputato di quanto si stesse realizzando. Quanto ai reati sub B11) e B9) al netto della messaggistica non vi sarebbe prova della riconducibilità del fatto contestato al MB. Tutti i profili dedotti con riferimento ai reati fine sono meramente reiterativi di quelli già sottoposti al vaglio della Corte territoriale che, con motivazione adeguata e con congrui richiami alla sentenza di primo grado, li ha respinti. Contrariamente a
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quanto assunto in ricorso tutti gli elementi posti a supporto della colpevolezza del MB sono stati efficacemente descritti e analizzati e persuasivamente è stato valorizzato il contenuto delle conversazioni captate che si vorrebbero diversamente interpretare o svalutare nella loro portata e che invece sono stati motivatamente apprezzati senza che sia nella specie ravvisabile alcun travisamento della prova a fronte, peraltro, delle sentenze conformi, e senza che i generici e reiterativi argomenti difensivi assumano valenza tale da disarticolare il ragionamento probatorio effettuato dai giudici di merito. 19.4. Il quinto motivo attiene alla mancata esclusione della associazione armata. Sul punto la Corte territoriale ha valorizzato, in maniera affatto illogica e coerente con le emergenze acquisite, che a MC che lo esortava a scattare "foto prima che le posi", inviava una foto ritraente un fagotto di proiettili che MC descriveva come "200 botte per la glok" (chat del 3.9.2020). A quanto detto la Corte territoriale ha anche aggiunto il reiterato invito rivolto al ricorrente da parte di MC di uccidere i cani di AJ insistendo nel chiedergli di incaricare "braccio" di consegnare i "ferri" con ciò ritenendo, congruamente, provata la consapevolezza del MB circa la disponibilità di armi funzionali all'attività illecita del sodalizio. 19.5. Con riferimento al dedotto vizio di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio se è vero che la motivazione è cumulativa, la stessa appare, comunque, adeguata. La Corte territoriale ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza alle contestate aggravanti "esclusivamente" per mitigare la pena e ha preso le mosse dal minimo edittale, apportando lasciando inalterati gli aumenti, peraltro, contenuti, applicati dal primo giudice "che sono tutti di rilevante gravità". Valgono a proposito i principi richiamati in premessa sub 8.11.
20. Non può trovare accoglimento il ricorso proposto nell'interesse di KR. 20.1. E' infondato il primo motivo di ricorso con cui viene dedotta la inutilizzabilità delle intercettazioni e, in subordine, formulata richiesta di devoluzione alla Corte di Giustizia di questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 31 Direttiva UE31/2014. Si rinvia a quanto in proposito già esposto ai punti 3 e 5. 20.2. Manifestamente infondato è, invece, il motivo che attiene alla sussistenza dell'associazione di cui al capo B) della rubrica e alla ritenuta partecipazione alla stessa dello KR, piuttosto che, al più, ad un concorso nel reato. In punto di sussistenza dell'associazione si rinvia a quanto detto sub 10.1.1.
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Quanto alla effettiva e consapevole partecipazione del ricorrente, la Corte territoriale ha respinto le censure mosse mettendo in luce che, benché KR non abbia preso parte alle intimidazioni ai danni dei fratelli PR o all'attentato ai danni del rivale AJ, egli ha avuto un ruolo senz'altro attivo nella estorsione al danni di HI e nella intimidazione ad Acilia di EK Nard. Detta ultima occasione è stata compiutamente ricostruita a pag. 107 della sentenza impugnata laddove si è evidenziato che obiettivo dell'azione era quello di intimidire EK per farlo "ridimensionare e MC, nell'occasione, sottolineava l'importanza della presenza di KR che doveva servire a sottolineare che "se storceranno una sola volta la bocca, va lasciato a terra, fanculo così lo vede tutta la piazza li... loro pensano che noi siamo morti capisci? questa è la nostra campagna... Loro pensano che hanno preso il supergiro. È per questo che volevo che andavi tu perché se le parole le rigirano tu gli dici fai il coatto sulle nostre terre noi non ci siamo stati e sta facendo lo stronzo come se fosse la sua gente... non hai altro scampo che portarci i soldi...". La conversazione riportata è seguita da un vocale con cui MC informava KR che "quel giorno avevano onorato loro stessi e che bisognava festeggiare "come per un matrimonio". Il riferimento operato dalla Corte territoriale era alla soddisfazione ricavata dall'avere intimidito AK e per avere acquisito CO "e i suoi bei contatti per la "vita" della "famiglia", soddisfazione che veniva condivisa con KR oltre che con LO. Si tratta di azioni che sono state ritenute, con motivazione non manifestamente illogica e coerente con le emergenze acquisite, poste in essere nell'interesse del sodalizio. La motivazione posta dalla Corte territoriale non presenta la dedotta contraddittorietà nella parte in cui assume che "anche se l'imputato ha uno spessore proprio nell'attività di spaccio, perseguendo una propria partecipazione agli utili (ciò che di per sé non incompatibile con la partecipazione all'associazione) è certo che utilizza i suoi contatti e la sua esperienza individuale, come per l'acquisto dei 90 chili di hashish di Milano, per inserirsi in affari e in un'organizzazione di uomini e mezzi ben più ampia e articolata, mettendosi a disposizione del gruppo (per l'immediata commercializzazione di 100 chili di hashish del Marocco) e agendo in un'ottica collettiva". Il provvedimento impugnato resiste ai rilievi difensivi. Il ruolo di sodale al ricorrente non è stato illogicamente attribuito, come afferma la difesa, ma in ossequio alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui ai fini della configurabilità del delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, è sufficiente l'esistenza tra i partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituito dall'interesse a immettere droga sul mercato del consumo, sicché il vincolo associativo sussiste anche tra venditori e acquirenti della sostanza, non rilevando la diversità dei fini personali e degli
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utili che i singoli si propongono di ottenere dallo svolgimento dell'attività criminale» (Sez. 2, n. 51714 del 23/11/2023, Lauricella, Rv. 285646-01). Il giudice di secondo grado, tra l'altro, non ha mancato di mettere in luce tutte le occasioni in cui il ricorrente si è recato dal MC per avere istruzioni. Si tratta di elementi di inequivoco spessore ed univocamente conducenti alla persuasiva affermazione della partecipazione al sodalizio. Del pari è stata valorizzata la conversazione tra MC e LA allorquando dopo averlo informato di avere già mandato la foto di 50 mila a cugino, "sta li je li da alla consegna" gli diceva "sto a fa fa richiesta da cugino IN il leone aggiungilo che lui è di nostri veri... e poi ce fa leva tanta robba". Il passaggio è stato argomentato dalla Corte territoriale affermando che "tanta è la fiducia nella capacità di smercio dell'imputato che MC lo accoglie nell'empireo dei suoi più validi collaboratori". Le censure difensive che svalutano gli elementi passati in rassegna dai giudici di merito o che invocano una loro valutazione frammentaria, non minano la tenuta della motivazione. 20.3. Quanto al motivo relativo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata la Corte territoriale non ha mancato di valorizzare a pag. 109 il passaggio della conversazione intercorsa tra MC, LA, RU e KR in cui proprio quest'ultimo riferiva che "la pistola era già oleata e doveva solo recuperare i proiettili che custodiva da un'altra parte, vantandosi tra l'altro della sua buona mira" nell'ambito della programmazione dell'attentato ad AJ che si verificava dopo tre giorni. 20.4 Il quarto motivo non è consentito in quanto meramente reiterativo di censure già proposte con l'atto di appello e alle quali la Corte territoriale, condividendo il giudizio espresso dal primo giudice, con motivazione affatto illogica e coerente con le emergenze risultanti delle foto e dai messaggi criptati, ha respinto gli argomenti secondo cui KR non sarebbe stato presente in occasione dell'estorsione ai danni di HI, reo di avere gestito una piazza di spaccio a Tor Bella Monica per indurio a consegnare una parte del guadagno, pari a 50 mila euro a MC. La Corte territoriale a pag. 94 ha richiamato la richiesta di autorizzazione avanzata da LO a MC "fra domani me dai l'ok faccio trema RT lo porto in mezzo a un prato gli metto il ferro in bocca". E a riprova che la minaccia fosse avvenuta nelle modalità suddette, veniva inviata la foto che effigiava HI inginocchiato con una pistola puntata alla testa, tenuta da un uomo con un tatuaggio al braccio identico a quello delle foto sul profilo social di LO. La stessa identica foto della persona offesa con la pistola alla tempia era inviata subito dopo da KR a MC "animato dallo stesso
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zelo di dimostrare l'impresa al capo". MC a sua volta inviava le foto appena ricevute a CO spiegando "o fatto porta a pineta a sta spia e fatto estorsione" e si compiaceva che "mo sta chiedendo scusa e portando i soldi". Il motivo di tutto veniva spiegato dalla Corte territoriale riportando il commento del MC "se pensava de vende robba e fumo sottobanco", così, tentando "di farli fessi" (pag. 95). L'argomento difensivo secondo cui l'invio delle due foto non dimostrerebbe la presenza sul posto anche di KR è stato affrontato è risolto dalla Corte territoriale tramite la lettura della chat da cui ha ricavato che la fotografia inviata nell'immediatezza da LO a MC e inviata contemporaneamente anche da KR a MC accompagnata da una didascalia in albanese con cui manifestava un compiacimento, si spiegava logicamente con la contemporanea presenza del ricorrente sul luogo del fatto. E' stato ulteriormente confutato l'argomento relativo ai messaggi vocali che non erano, come assumeva la difesa, inviati tra LO e KR, cosa che non avrebbe avuto senso, stante la compresenza sul posto. Era LO che, sempre per documentare "l'operazione" inviava a MC dei "messaggi vocali" a MC parlando delle minacce che "frato" (KR) rivolgeva a HI che "piagneva". Da ciò è stato logicamente desunto che "frato", ossia KR, non poteva che essere presente per poter minacciare e insultare HI.. 20.5. Destinato alla inammissibilità anche il quinto motivo di ricorso con cui si deduce il vizio di motivazione quanto ai reati di cui ai capi B11) e B13) sul presupposto che gli appellativi "cugino" e "IK" siano stati erroneamente attribuiti al ricorrente. Contrariamente a quanto si assume con il ricorso, la motivazione non è affatto tautologica non si riscontrano le lamentate carenze motivazionali. In coerenza con quanto accertato dal primo giudice sono stati esaminati gli elementi posti a riscontro, si sono confutate le critiche difensive che vengono riproposte in questa sede in maniera generica e senza argomentazioni critiche che possano travolgere l'intero costrutto motivazionale attraverso il quale gli appellativi sono stati attribuiti nelle varie circostanze poste alla base delle imputazioni al ricorrente.
21. Il ricorso proposto nell'interesse di IS MC è complessivamente infondato. 21.1. Quanto al primo e al secondo motivo relativi alla dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni e alla pretesa violazione della Direttiva 2014/41 in quanto secondo la difesa occorreva rilevare la sproporzione rispetto all'obiettivo preposto oltre che laddove si è ritenuto che l'OEI potesse essere emesso "alle stesse condizioni di un caso interno analogo" si rinvia a quanto esplicitato al punto 3.
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21.2. Quanto al terzo motivo, relativo alle doglianze espresse in punto di utilizzabilità delle intercettazioni ambientali quando ancora non sussistevano altro che meri sospetti che non giustificavano l'iscrizione di una notizia di reato oltre a quanto già detto al punto 7 va rilevato che la Corte territoriale, contrariamente a quanto si assume con il ricorso, ha fornito adeguate risposte alle questioni già sottoposte al suo vaglio mettendo in evidenza come le autorizzazioni fossero state correttamente autorizzate sulla ricorrenza di sufficienti indizi di reato ed essendo tale strumento di ricerca della prova assolutamente necessario ai sensi dell'art. 267 cod. proc. pen. E' stato valorizzato il tenore del decreto autorizzativo e alle pag. 55-57 sono stati messi in luce tutti gli elementi tenuti in conto dal Gip, tutti ritenuti di inequivoco spessore. Lo stesso dicasi per le censure mosse con riferimento alla ritenuta utilizzabilità dell'attività di monitoraggio esterno con videosorveglianza, rigettata con motivazione ampia e nel solco di giurisprudenza di questa Corte di legittimità congruamente richiamata. Sul punto è qui sufficiente rinviare a quanto esposto al punto 8 del Considerato in diritto. 21.3. E' manifestamente infondato il quarto motivo con il quale la difesa si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato riscontro circa gli elementi costitutivi dell'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990. Per quanto articolato, il motivo, generico, frammentato, a tratti banalizzante, non si confronta con la ricostruzione operata dalle sentenze di merito della compagine associativa che viene analiticamente descritta nelle modalità operative, nel ruolo di vertice ricoperto dal MC. La Corte territoriale, rigettando le doglianze difensive, reiterate in questa sede, ha affermato che proprio MC ha organizzato le condotte delittuose in contestazione. Egli, invero, ha gestito la struttura operativa che, con l'apporto dei sodali, ha realizzato il programma criminoso condiviso. Applicando consolidata giurisprudenza di legittimità le sentenze di merito hanno messo in evidenza elementi concreti che caratterizzano l'affectio societatis spiegando, tra l'altro, come le intemperanze verbali rientrano nel modo di esprimersi e che molteplici sono le affermazioni di appartenenza e fedeltà provenienti dai sodali. Ancora, sono state valorizzate le intercettazioni ambientali, le captazioni e gli ocp, gli episodi di acquisto e cessione accertati, il riferimento alle spese vive che l'organizzazione sopporta per pagare gli stipendi e le rette di denaro e di stupefacenti pari a 30 mila euro al mese. Rimangono, dunque, puntualmente sconfessate le doglianze espresse circa la diversità dei fornitori e la presunta assenza di una compagine organizzativa. Da pag. 66 la sentenza impugnata ha argomentato il giudizio espresso con puntuali riferimenti agli episodi desunti dal materiale probatorio che comprova lo
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stabile inserimento dei sodali gerarchicamente subordinati a quella che MC in più occasoni definisce "una famiglia". Non possono, dunque, essere positivamente apprezzate le critiche difensive che nella sostanza mirano a svalutare gli elementi di prova e offrono una diversa e più favorevole loro lettura e interpretazione non apprezzabile in questa sede. 21.4. Manifestamente infondato è il quinto motivo di ricorso con cui la difesa lamenta genericamente e senza confronto con l'intero apparato motivazionale posto dalle sentenze di merito a sostegno della ritenuta sussistenza della circostanza di cui all'art. 74, co. 4, d.P.R. n. 309/1990 nei passaggi relativi ai singoli imputati- sodali, da cui ha tratto la conclusione che le armi, utilizzate nelle diverse occasioni, lungi dal costituire una dotazione personale, costituivano piuttosto un "patrimonio comune" che di volta in volta veniva messo a disposizione per il compimento di singoli reati fine, funzionali alla vita del sodalizio dedito al narcotraffico. 21.5. Del pari manifestamente infondato risulta il sesto motivo con il quale si lamenta il mancato assorbimento della contestazione di cui ai capi B3) e B11) nel capo B10) della rubrica che nella prospettazione difensiva sarebbero state condotte sovrapponibili. La motivazione posta alle pagg. 78 e 79 appare adeguata. Gli episodi sono stati individuati specificamente e coglie nel segno la Corte territoriale laddove evidenzia che trattandosi di diversi episodi, anche in un breve lasso di tempo, non vi è alcun elemento da cui dedurre che si tratti della stessa partita di droga e che la cocaina ceduta a Tor Cervara facesse parte del medesimo "lotto" di cui al capo B10). In maniera non illogica la Corte territoriale ha evidenziato che l'attività di acquisizione di vari tipi idi droga mediante canali anche diversi era costante, continua e frenetica e che la prospettazione difensiva era e rimane meramente assertiva.
22. Da quanto detto consegue il rigetto del ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Deciso il 27 maggio 2025
La Consigliera est.
IA ES AR
DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi.. Funzionare Giudiziaric Dr. Gianfranco Catenazzo
Il Presidente
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