CASS
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/06/2025, n. 23325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23325 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: UM VA (ALIAS IO AL) nato a [...] il [...] EN ED nato a [...] il [...] AB MI nato a [...]( ROMANIA) il 22/10/1997 SO RO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/12/2024 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
udite le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore presente, avvocato MASSIMO GIUSEPPE MERCURELLI del foro di ROMA in difesa dei ricorrenti che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 23325 Anno 2025 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 29/05/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 17-19 dicembre 2024 - depositata il 17 gennaio 2025 - il Tribunale di Roma ha respinto l'istanza di riesame proposta, nell'interesse di DE AR, OV MO, RT SO e CO AU, avverso l'ordinanza emessa il 6 novembre 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con la quale questi indagati (insieme ad altri la cui posizione non è oggetto del presente ricorso) sono stati sottoposti alla misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 111) e per numerose violazioni dell'art. 73, comma 1, del medesimo d.P.R. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'associazione, costituita da più di dieci persone, avrebbe operato da una data «antecedente al 25 agosto 2021, con condotta perdurante». AU e SO ne sarebbero stati capi, promotori e organizzatori;
MO e AR ne sarebbero stati partecipi essendosi stabilmente occupati: MO, del trasporto dello stupefacente nei luoghi di custodia;
AR, del trasporto e della consegna dello stupefacente agli acquirenti. Nell'imputazione sono contestati reati scopo commessi fino alla fine del mese di giugno del 2022. È utile riferire che a AU e a SO sono state contestate, al capo 60) e al capo 70), violazioni degli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90 che riguardano due importazioni di cocaina dall'Olanda avvenute rispettivamente tra il 4 e il 7 maggio 2022 e tra il 12 e il 15 giugno 2022. Secondo l'ipotesi accusatoria, AU e SO avrebbero operato: nel primo caso, in concorso con OV MO;
nel secondo caso, in concorso con DE AR. Per questi fatti, MO e AR sono stati tratti in arresto e, pertanto, nei loro confronti si è proceduto separatamente. In particolare: MO è stato trovato in possesso di 16 kg di cocaina (occultati nell'auto da lui condotta) nel corso di un controllo avvenuto nei pressi del casello autostradale di Rieti il 7 maggio 2022, è stato tratto in arresto ed è stato giudicato nell'ambito del proc. n. 1034/22 R.G.P.M. aperto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti;
AR è stato controllato il 15 giugno 2022, mentre si trovava nell'area di servizio Flaminia Ovest dell'autostrada Al, è stato trovato in possesso di 8 kg di cocaina (occultati all'interno di un vano ricavato nella ruota di scorta del furgone targato FE849FM), è stato tratto in arresto ed è stato giudicato dal Tribunale di Rieti nell'ambito del procedimento n. 1378/22 R.G.P.M. aperto dalla Procura della Repubblica presso quel Tribunale. 2 2. Il Tribunale ha respinto l'eccezione di nullità dell'ordinanza cautelare formulata dalla difesa ai sensi dell'art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. Secondo i giudici del riesame, pur avendo ampiamente attinto nella parte espositiva alla richiesta del Pubblico Ministero ed avendone citato ampi stralci, il Giudice per le indagini preliminari non avrebbe omesso di valutare il materiale investigativo, tanto in ordine ai reati fine, quanto in ordine al reato associativo e alla posizione dei singoli ricorrenti all'interno dell'associazione. Il Tribunale ha sottolineato che, nell'ordinanza applicativa della misura, alla parte espositiva seguono passaggi argomentativi contenenti valutazioni sul significato indiziario dell'esito delle indagini e sulle specifiche esigenze cautelari, e ha sostenuto che tali passaggi argomentativi (talvolta sintetici in ragione della ritenuta evidenza indiziaria delle condotte analizzate), poiché coerenti con le risultanze investigative e calati nella fattispecie concreta, danno conto dell'autonomo apprezzamento compiuto dal primo giudice. È stata respinta anche la richiesta avanzata dalla difesa di dichiarare la nullità o, comunque, l'inutilizzabilità dell'esito delle analisi della copia forense di un telefono cellulare che fu sequestrato a DE AR alle 23:55 del 15 giugno 2022 (poco prima dell'arresto, eseguito alle ore 1:30 del 16 giugno 2022, nella flagrante detenzione dì 8 kg di cocaina per la quale l'odierno ricorrente è stato separatamente giudicato). Secondo il Tribunale, la difesa non avrebbe prodotto gli atti necessari a dimostrare che, nel corso del procedimento aperto a Rieti, si sia verificata la dedotta violazione di norme processuali. In particolare, non avrebbe documentato che la corrispondenza presente nel cellulare in uso ad AR sia stata acquisita senza rispettare principi costituzionali e convenzionali e in violazione di norme processuali previste a pena di nullità. Su queste basi il Tribunale ha ritenuto che gli indizi acquisiti grazie all'analisi della copia forense del telefono potessero essere utilizzati ai fini cautelari. Nel merito, i giudici del riesame hanno ritenuto la gravità del quadro indiziario sia con riferimento al reato associativo e al ruolo attribuito nell'associazione ai ricorrenti, sia con riferimento ai reati scopo. Hanno sostenuto, inoltre, che nessuno dei ricorrenti avrebbe fornito elementi idonei a far ritenere superata la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e hanno sottolineato che, in presenza di un grave quadro indiziario per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90, tale presunzione è operante. 3. Avverso l'indicata ordinanza hanno proposto ricorso per Cassazione - per mezzo del comune difensore, avv. Massimo Mercurelli - DE AR, 3 OV MO, RT SO e CO AU. I motivi di ricorso sono in larga parte sovrapponibili e, nelle parti in cui lo sono, possono essere esposti congiuntamente. Ai ricorsi sono allegati, ai fini della autosufficienza, gli atti relativi all'arresto di DE AR, al sequestro dell'apparato cellulare che si trovava nella sua disponibilità, all'estrazione della copia forense del contenuto di quel cellulare. Vi sono allegati, inoltre, gli atti con i quali, nel procedimento aperto a seguito dell'arresto di AR, questi ha proceduto alla nomina di difensori di fiducia. Come risulta dall'ordinanza impugnata (pag. 7), questi documenti erano allegati anche ai motivi di riesame ed erano stati «in parte già trasmessi tramite applicativo TIAP». 4. Salve alcune precisazioni che saranno di volta in volta indicate, i rilievi formulati col primo motivo sono gli stessi per tutti i ricorsi. La difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione per essere stati ritenuti idonei ad integrare il grave quadro indiziario (e, dunque, rilevanti a fini cautelari) gli esiti dell'analisi della copia forense della memoria del cellulare che fu sequestrato ad AR il 15 giugno 2022, quando egli fu arrestato nella flagrante detenzione di 8 kg di cocaina e sottoposto ad indagini dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti. 4.1. La difesa deduce, in primo luogo, violazione degli artt. 360, 178, comma 1, lett. c), 180 e 185 cod. proc. pen. Rileva che l'estrazione della copia forense della memoria del cellulare fu autorizzata dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Rieti «con modalità irripetibile». Fu disposto, dunque, un accertamento ex art. 360 cod. proc. pen. che fu delegato agli Ufficiali di PG della Legione carabinieri "Lazio" - Gruppo di Ostia - Nucleo Investigativo, i quali notificarono l'avviso del compimento dell'atto irripetibile: a DE AR e al difensore che questi aveva nominato al momento dell'arresto (avv. Carlo Testa Piccolomini), ma non anche all'altro difensore che AR aveva nominato il 21 giugno 2022, presso l'Ufficio matricola del carcere di Rieti, in persona dell'avv. Massimo Giuseppe Mercurelli. L'avv. Mercurelli documenta (allegati 5 e 7 agli atti di ricorso) di essere stato nominato difensore di fiducia di AR, unitamente all'avv. Piccolomini, il 21 giugno 2022. Documenta, inoltre, che l'avviso del compimento di accertamenti ex art. 360 cod. proc. pen. fu emesso il 27 giugno 2022. Sostiene, pertanto, che l'atto avrebbe dovuto essere notificato ad entrambi i difensori, ma fu notificato solo all'avv. Piccolomini e rileva che - come risulta dal processo verbale redatto dalla PG delegata (cui anche l'ordinanza impugnata fa riferimento) - all'estrazione della copia forense (avvenuta il 10 luglio 2022) non era presente 4 l'avv. Piccolomini e non era presente nessun altro difensore. In tesi difensiva, ciò comporterebbe la nullità, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 180 cod. proc. pen., dell'estrazione della copia forense della memoria del cellulare e, ai sensi dell'art. 185 cod. proc. pen., la nullità derivata dell'analisi della copia forense eseguita dalla PG. Secondo la difesa, AR non ha potuto dedurre questa nullità nel procedimento nel quale l'accertamento ex art. 360 cod. proc. pen. è stato disposto perché l'esito delle analisi della copia forense della memoria del cellulare non è stato indicato tra le fonti dì prova nel decreto di giudizio immediato emesso dal G.i.p. di Rieti il 7 ottobre 2022 nel procedimento aperto a seguito dell'arresto. Come emerge dalla documentazione allegata ai ricorsi: in data 4 ottobre 2022, i Carabinieri delegati ad estrarre la copia forense della memoria dell'apparecchio telefonico in sequestro, riferirono al PM procedente che «dall'esame del cellulare» era emerso «il coinvolgimento di AR» in una «associazione investigata nell'ambito del proc. pen. n. 30474/2021» della Procura della Repubblica di Roma;
il 5 ottobre 2022, il PM di Rieti, preso atto di ciò, dispose l'iscrizione di un procedimento per violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/90 nel registro mod. 44 e, il 14 ottobre 2022, lo trasmise alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma «per competenza ed unione agli atti del proc. n. 30474/2021». Secondo la difesa, solo con l'emissione dell'ordinanza cautelare, AR ebbe notizia che la copia forense della memoria del cellulare era stata esaminata e, di conseguenza, soltanto in sede di riesame è stato possibile dedurre la nullità della notifica dell'avviso relativo alla formazione di tale copia forense e la nullità derivata (ex art. 185 cod. proc. pen.) dell'estrazione e dell'analisi dei dati in essa contenuti. In tesi difensiva, la dedotta nullità conseguirebbe anche all'omessa notificazione dell'avviso ex art. 360 cod. proc. pen. a CO AU, a SO RT e ai loro difensori. Come emerge dall'ordinanza impugnata, infatti, l'arresto di AR fu eseguito perché le indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Roma (in particolare il contenuto di intercettazioni telefoniche e ambientali) facevano ritenere che un carico di cocaina proveniente dall'Olanda fosse stato occultato a bordo di un furgone che sarebbe transitato sull'autostrada Al diretto a Fiano Romano e, per questo, era stato organizzato un servizio di osservazione pedinamento e controllo lungo quella autostrada. Il difensore riferisce che le indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Roma vedevano coinvolti nella importazione sia SO che AU e documenta che, alle 22:40 del 15 giugno 2022, AU fu identificato (insieme a FE IT, indagato nel procedimento quale partecipe dell'associazione) nei pressi del 5 casello autostradale di Fiano Romano, a bordo dell'autovettura targata EG507FC. Tale autovettura era monitorata con servizio di geolocalizzazione e risultava aver viaggiato dall'Italia all'Olanda il 13 giugno 2022 per poi fare ritorno nel territorio nazionale, insieme al furgone condotto da AR, precedendolo lungo l'autostrada con funzioni che gli inquirenti hanno ritenuto di "staffetta". La difesa desume da questi elementi che, quando AR fu tratto in arresto, SO e AU erano già potenzialmente indiziati di aver concorso nella detenzione e importazione della cocaina che è stata contestata loro al capo 70), sicché il PM di Rieti avrebbe dovuto procedere alla loro iscrizione nel registro notizie di reato (di propria iniziativa o su indicazione della Procura di Roma). In tesi difensiva, si trattava di persone attinte da indizi di reità, sicché l'avviso dell'accertamento irripetibile rappresentato dall'estrazione della copia forense del cellulare sequestrato ad AR avrebbe dovuto essere notificato a SO, a AU e ai loro rispettivi difensori. A sostegno di queste argomentazioni la difesa osserva che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, «in presenza di consistenti sospetti di reato, sia sotto il profilo oggettivo che in ordine alla sua attribuibilità», gli avvisi di cui all'art. 360, comma 1, cod. proc. pen., sono dovuti anche se la persona non è iscritta nel registro degli indagati (cita in tal senso Sez. 4, n. 20093 del 28/01/2021, Del Papa, Rv. 281175; Sez. 2, n. 34745 del 26/04/2018, Tassone, Rv. 273543) e sostiene che, nel caso di specie, tale situazione era sussistente. Nel concludere sul punto, il difensore dei ricorrenti si duole che analoghe deduzioni, formulate con la richiesta di riesame, siano state respinte sull'erroneo assunto che non fosse stato adempiuto l'onere di produzione delle risultanze documentali addotte a fondamento della ipotizzata nullità e non fossero stati richiesti all'Autorità giudiziaria di Rieti gli atti utili a tal fine. Osserva che gli atti allegati ai ricorsi erano già stati allegati alle memorie depositate in sede di riesame, fatta eccezione per la relata di notifica dell'avviso ex art. 360 cod. proc. pen. ad AR e all'avv. Piccolomini, e osserva che è impossibile fornire prova di un fatto negativo quale è l'omessa notifica al secondo difensore. L'ordinanza impugnata è censurata anche perché, dopo aver esaminato il processo verbale di accertamenti irripetibili redatto dalla PG (nel quale si dà atto della mancata comparizione dell'avv. Mirko Piccardi), i Giudici del riesame hanno sostenuto, contro ogni evidenza, che questa annotazione (palese frutto di errore, atteso che l'avv. Piccardi non è mai stato nominato da AR o da altri indagati nel presente procedimento) consentirebbe di ipotizzare la ricezione dell'avviso di cui all'art. 360, comma 1, cod. proc. pen. da parte degli interessati e hanno ipotizzato, in termini meramente congetturali, che gli odierni ricorrenti 6 fossero assistiti all'epoca proprio da questo difensore (pag. 7 dell'ordinanza impugnata). 4.2. Comune al primo motivo di tutti i ricorsi è anche la tesi secondo la quale, a prescindere dalla irripetibilità della estrazione della copia forense della memoria del cellulare sequestrato ad AR, l'acquisizione della corrispondenza memorizzata nell'apparecchio telefonico sarebbe comunque inutilizzabile perché avvenuta in assenza di un decreto motivato di perquisizione e sequestro, doveroso ai sensi degli artt. 247, comma 1 bis, 252 e 254 cod. proc. pen. La difesa osserva che l'unico provvedimento cautelare reale sul quale si fonda l'acquisizione della prova costituita dai contenuti della memoria del cellulare è rappresentato dal sequestro dell'apparecchio telefonico del quale AR aveva la disponibilità il 15 giugno 2022: sequestro operato dalla PG ai sensi dell'art. 252 cod. proc. pen. e convalidato dal PM di Rieti ai sensi dell'art. 355 cod. proc. pen. La difesa sostiene che nessun decreto di sequestro della corrispondenza informatica contenuta nella memoria del cellulare è mai stato emesso né dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti, né dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e sottolinea che l'ordinanza impugnata non ha contestato questo dato limitandosi a richiamare il contenuto della sentenza Sez. 6, n. 22417 del 16/03/2022, Sgromo, Rv. 283319, secondo la quale «i messaggi "whatsapp" e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all'acquisizione di corrispondenza di cui all'art. 254 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a dati - allegati in copia cartacea o trasfusi nelle informative di polizia giudiziaria - acquisiti in separato procedimento, in cui la Corte ha precisato che non è indispensabile, ai fini della loro autonoma valutabilità, l'acquisizione della copia forense effettuata nel procedimento di provenienza, né dell'atto autorizzativo dell'eventuale perquisizione)». Questa pronuncia - osserva la difesa - precede la sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 22 giugno 2023 (depositata il 27 luglio 2023) secondo la quale la posta elettronica e i messaggi inviati tramite sistemi di messaggìstica istantanea «rientrano a pieno titolo nella sfera di protezione dell'art. 15 Cost. apparendo del tutto assimilabili a lettere o biglietti chiusi» sicché, l'atto con il quale viene acquisito il contenuto della memoria di un apparecchio elettronico è, a tutti gli effetti, un sequestro di corrispondenza (Corte cost. n. 170/2023 7 paragrafo 4.2 del "considerato in diritto"). Come la difesa ricorda, inoltre, la stessa Corte costituzionale ha richiamato nella motivazione la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che «non ha avuto incertezze nel ricondurre sotto il cono di protezione dell'art. 8 CEDU - ove pure si fa riferimento alla "corrispondenza" tout court - i messaggi di posta elettronica» (così, testualmente, par.
4.2. del "considerato in diritto" e giurisprudenza ivi citata). Riportando ampi stralci della motivazione della sentenza n. 170/2023, il difensore osserva che, secondo le indicazioni della Corte costituzionale, «degradare la comunicazione a mero documento quando non più in itinere, è soluzione che, se confina in ambiti angusti la tutela costituzionale prefigurata dall'art. 15 Cost. nei casi, sempre più ridotti, di corrispondenza cartacea, finisce addirittura per azzerarla, di fatto, rispetto alle comunicazioni operate tramite posta elettronica e altri servizi di messaggistica istantanea, in cui all'invio segue immediatamente - o comunque senza uno iato temporale apprezzabile - la ricezione». Ricorda inoltre che - come anche la Corte costituzionale ha rilevato - la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ricondotto nell'alveo della "corrispondenza" tutelata dall'art. 8 CEDU «anche i messaggi informatico- telematici nella loro dimensione "statica", ossia già avvenuti», e lo ha fatto, tra l'altro, con riferimento «al sequestro dei dati di uno smartphone, che comprendevano [...] SMS e messaggi di posta elettronica» (Corte Cost. sentenza n. 170/2023 paragrafo 4.4. che cita Corte EDU, sezione quinta, sentenza 17 dicembre 2020, Saber
contro
Norvegia paragrafo 48). Secondo la difesa, affermando che l'art. 15 Cost. tutela la corrispondenza «anche dopo la ricezione da parte del destinatario, almeno fino a quando, per il decorso del tempo, essa non abbia perso il carattere di attualità» (par.
4.4. della motivazione della sentenza n. 170/2023), la Corte costituzionale ha fissato principi di carattere generale, vincolanti nell'interpretazione delle norme di legge anche se formulati in una decisione avente ad oggetto un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Il difensore sostiene che tali principi sarebbero stati ignorati dal Tribunale per il riesame secondo il quale, convalidando il sequestro del cellulare operato dalla PG, il Pubblico ministero avrebbe apposto un vincolo reale ex art. 254 cod. proc. pen. «non solo sul "contenitore", ma anche sulla "corrispondenza" conservata nella sua memoria» (pag. 7 dell'ordinanza impugnata). Secondo il Tribunale distrettuale, infatti, questo escluderebbe la necessità di un ulteriore provvedimento di sequestro e un tale provvedimento non sarebbe imposto dalla citata sentenza della Corte costituzionale che ha previsto soltanto l'estensione delle garanzie di cui all'art. 68 Cost. «alla 8 corrispondenza che riguardi un parlamentare memorizzata in un dispositivo appartenente a terzi sottoposto a sequestro» (pag. 8 dell'ordinanza impugnata). A questo proposito la difesa osserva: - che la giurisprudenza di legittimità successiva alla sentenza della Corte costituzionale n. 170/2023 ha qualificato come corrispondenza le comunicazioni contenute nella memoria di un telefono cellulare richiedendone l'acquisizione con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria (il ricorrente richiama la motivazione di Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi, Rv. 286573); - che, nel caso di specie, a differenza di quanto sostenuto nell'ordinanza impugnata, nessun sequestro di corrispondenza ex art. 254 cod. proc. pen. è mai stato disposto dall'Autorità giudiziaria (né da quella di Rieti né da quella di Roma); - che il sequestro del telefono cellulare di AR è stato eseguito dalla Polizia Giudiziaria d'iniziativa e il PM lo ha convalidato con un timbro in calce senza fornire motivazione alcuna delle ragioni per le quali il vincolo reale doveva essere mantenuto né, tanto meno, della necessità di acquisire i contenuti della memoria del cellulare (il verbale di sequestro e il decreto di convalida sono allegati ai ricorsi); - che, nel caso di specie, il telefono cellulare non aveva natura intrinsecamente criminosa, ma era stato al più utilizzato per commettere il reato, sicché non era soggetto a confisca obbligatoria e sullo stesso fu eseguita una ispezione informatica senza fornire di ciò alcuna motivazione;
- che le prove raccolte con l'estrazione della copia forense della memoria del telefono e l'analisi del suo contenuto sono affette da inutilizzabilità patologica perché acquisite in violazione di diritti soggettivi costituzionalmente tutelati (la difesa cita a sostegno la motivazione della sentenza Sez. 6, n. 31180 del 21/05/2024, Donnarunnma, Rv. 286773). 5. Col secondo motivo, anch'esso comune a tutti i ricorsi, la difesa chiede a questa Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 254 cod. proc. pen. «nella parte in cui non riserva al solo giudice la competenza a adottare il sequestro della corrispondenza telematica/informatica» memorizzata in un apparecchio telefonico in uso a persone indagate o imputate;
nella parte in cui non individua i titoli di reato in relazione ai quali tale sequestro è consentito e nella parte in cui «non disciplina un ricorso preventivo a favore del destinatario del provvedimento di sequestro». Secondo la difesa, se il primo motivo dei ricorsi fosse ritenuto infondato, la questione di legittimità costituzionale sarebbe rilevante perché l'acquisizione del 9 contenuto della corrispondenza digitale sarebbe considerata legittima sulla base di un provvedimento di sequestro adottato dalla PG e convalidato dal PM e questa previsione sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 117 Cost. in relazione all'art. 8 CEDU. Sarebbe in contrasto, inoltre, con gli artt. 15 e 117 Cost., in relazione all'art. 4, paragrafo 1, della direttiva UE 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2017, come interpretato dalla Corte europea di giustizia - Grande Sezione, con la sentenza del 4 ottobre 2024, pronunciata nella causa C-548/21. Sotto il primo profilo, la sentenza osserva che il legislatore italiano ha modificato l'art. 132 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 adeguando la normativa interna ai principi affermati dalla Corte europea di Giustizia (sentenza H.K. c/Prokuratuur del 2 marzo 2021 nella causa C-746/18) e ha stabilito: in primo luogo, che i dati relativi al traffico telefonico o telematico possano essere acquisiti solo «se sussistono sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e di reati di minaccia e dì molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi, ove rilevanti per l'accertamento dei fatti»; in secondo luogo, che ciò debba avvenire «previa autorizzazione rilasciata dal giudice con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private». Secondo la difesa, poiché l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico o telematico è possibile soltanto con provvedimento motivato del giudice, è del tutto irragionevole (e contrasta dunque con l'art. 3 Cost.) che un tale provvedimento non sia necessario per acquisire il contenuto della corrispondenza informatica. La diminuita garanzia assicurata al contenuto della corrispondenza informatica memorizzata in un apparecchio elettronico rispetto a quella assicurata con riferimento ai dati conservati dal gestore del servizio (che non hanno ad oggetto il contenuto delle comunicazioni) sarebbe in contrasto, inoltre, con l'art. 8 della Carta EDU e, quindi, con l'art. 117 Cost. In tesi difensiva a ciò deve aggiungersi che la Corte di Giustizia UE, con una recente sentenza (pronunciata dalla Grande Sezione il 4 ottobre 2024 nella causa C-548/21, - C.G.
contro
Bezirkshauptmannschaft Landeck - avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale del Tirolo) ha fornito chiare indicazioni sull'interpretazione che deve essere data all'art. 4, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 10 trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati alla luce degli articoli 7 e 8 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e ha affermato che questa direttiva «non osta a una normativa nazionale che concede alle autorità competenti la possibilità di accedere ai dati contenuti in un telefono cellulare, a fini di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati in generale», ma soltanto se tale normativa: - «definisce in modo sufficientemente preciso la natura o le categorie dei reati in questione»; - «garantisce il rispetto del principio di proporzionalità»; - «subordina l'esercizio di tale possibilità, salvo in casi di urgenza debitamente comprovati, ad un controllo preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente». Nella medesima sentenza, la Corte di Giustizia ha affermato che gli articoli 13 e 54 della direttiva 2016/680, devono essere letti alla luce dell'articolo 47 e dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali e che, interpretati in questa prospettiva, essi «ostano a una normativa nazionale che autorizza le autorità competenti a tentare di accedere a dati contenuti in un telefono cellulare senza informare l'interessato, nell'ambito dei procedimenti nazionali applicabili, dei motivi sui quali si fonda l'autorizzazione ad accedere a tali dati, rilasciata da un giudice o da un organo amministrativo indipendente, a partire dal momento in cui la comunicazione di tale informazione non rischia più di compromettere i compiti spettanti a dette autorità in forza di tale direttiva». Muovendo da queste premesse - osserva la difesa - si deve escludere che la Polizia giudiziaria possa essere autorizzata ad accedere al contenuto di un apparato cellulare senza un provvedimento autorizzativo dell'autorità giudiziaria che indichi i motivi per i quali tale autorizzazione è stata concessa e le ragioni per le quali vi è proporzione tra le necessità dell'indagine e la lesione dei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali che a tale accesso conseguono. In tesi difensiva, nel caso di specie, questo provvedimento non vi è stato perché il Pubblico Ministero si è limitato a convalidare la perquisizione eseguita dalla Polizia giudiziaria e il conseguente sequestro del cellulare senza disporre, con decreto motivato, l'acquisizione dei dati contenuti nella memoria di quel telefono e perché la convalida del sequestro è priva di ogni motivazione, così come lo è il provvedimento col quale la PG è 11 stata autorizzata ad eseguire «in forme irripetibili» l'estrazione della copia forense della memoria dell'apparecchio telefonico. Secondo la difesa, poiché ha ritenuto che il Pubblico Ministero abbia rispettato l'art. 354 cod. proc. pen., il Tribunale avrebbe dovuto aderire alla richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale di questa norma, ma non lo ha fatto senza spiegare perché la questione sarebbe stata irrilevante o manifestamente infondata e limitandosi ad affermare (pag. 8 dell'ordinanza impugnata) che «la stretta cadenza temporale che connota il giudizio di riesame» non consente la sospensione del procedimento in attesa della decisione della Corte costituzionale né consente di sollevare questione pregiudiziale alla Corte di giustizia. 6. Col terzo motivo, anch'esso comune ai ricorrenti, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione per essere stata respinta la richiesta, formulata in sede di riesame, di dichiarare la nullità dell'ordinanza che ha disposto la misura cautelare per mancanza di autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura. Secondo la difesa, l'art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. impone al giudice della cautela un esame autonomo e completo del compendio indiziario. Il Tribunale, invece, ha ritenuto sufficienti ad escludere la nullità brevi e sintetiche considerazioni formulate dal G.i.p. con riferimento alle singole imputazioni e alle posizioni di ciascun indagato. 7. Col quarto e quinto motivo dei ricorsi proposti nell'interesse di DE AR, OV MO e RT SO il difensore deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza di un grave quadro indiziario con riferimento al reato associativo e con riferimento ai reati scopo ascritti agli indagati. I motivi sono diversamente trattati per ciascuno dei ricorrenti, ma presentano profili comuni a tutti nella parte in cui sviluppano il primo motivo sottolineando che la gravità del quadro indiziario deve essere valutata senza tenere conto dell'esito delle analisi della copia forense del cellulare. 7.1. Con riferimento alla posizione di DE AR il difensore osserva che gli unici indizi a carico di questo indagato sono costituiti, oltre che dal contenuto della memoria del cellulare (inutilizzabile per le ragioni illustrate nel primo motivo), soltanto dall'esito della visione delle riprese eseguite da telecamere installate dì fronte all'abitazione di RT SO e di fronte al box sito in via AV n. 151. Sottolinea che il G.i.p. ha riportato l'esito di queste 12 indagini nell'ordinanza cautelare operando una trascrizione integrale della relazione predisposta dagli inquirenti e recependola acriticamente. Rileva che ad AR sono stati contestati trentacinque reati scopo, asseritamente concretizzatisi in prelievi di stupefacente dal box di via AV e nella successiva consegna della sostanza, ma in nessuno di questi casi la PG è intervenuta a controllare AR o a perquisire il box, come sarebbe stato doveroso se fosse stato davvero possibile sostenere che nello stesso era occultata sostanza stupefacente e AR l'aveva prelevata per consegnarla a terzi. In tesi difensiva, da ciò si desume che la detenzione di sostanza stupefacente è stata solo ipotizzata e gli stessi inquirenti hanno ritenuto il quadro indiziario emergente dai filmati insufficiente a procedere a perquisizioni e sequestri. Gli indizi raccolti a carico di DE AR sarebbero dunque privi del necessario carattere di gravità, sia con riferimento alla partecipazione al reato associativo che con riferimento ai reati scopo. La difesa si duole che analoghi argomenti sviluppati nei motivi di riesame non abbiano trovato adeguata risposta nell'ordinanza impugnata. 7.2. Argomentazioni analoghe sono sviluppate nel quarto e quinto motivo del ricorso proposto nell'interesse di OV MO. Anche in questo caso il difensore sottolinea che, espunto dal quadro indiziario il contenuto della memoria del cellulare (inutilizzabile per le ragioni illustrate nel primo motivo), gli unici indizi a carico di MO sono costituiti dalle riprese delle videocamere installate in Via AV. Sostiene che, se queste riprese avessero fornito un quadro indiziario idoneo a dimostrare che MO deteneva sostanza stupefacente, allora egli avrebbe dovuto e potuto essere perquisito, ma questo non avvenne e ciò rende congetturali le ipotesi ricostruttive formulate dagli inquirenti alle quali l'ordinanza impugnata ha acriticamente aderito (come già aveva fatto l'ordinanza genetica). Con specifico riferimento alla posizione di MO il difensore aggiunge che, secondo la stessa prospettazione accusatoria, questo indagato sarebbe stato attivo nell'ipotizzato sodalizio solo per pochi giorni: dal 16 aprile al 7 maggio 2022, quando fu tratto in arresto nella flagrante detenzione di 16 kg di cocaina per la quale è stato separatamente giudicato (detenzione che, nel presente procedimento, è ascritta a SO e AU al capo 60 della rubrica). Secondo la difesa, l'ordinanza cautelare non avrebbe spiegato perché un contributo di così breve durata possa essere considerato grave indizio della partecipazione all'associazione e il Tribunale non ha colmato tale lacuna perché ha sostenuto (pag. 20) che gli elementi raccolti depongono per la «tendenziale stabilità» del ruolo svolto da MO, così formulando un giudizio di «"possibile" 13 e, dunque, non "probabile" colpevolezza dell'indagato quanto al reato associativo» (così, testualmente, pag. 81 dell'atto di ricorso). 7.3. Col quarto e quinto motivo del ricorso proposto nell'interesse di RT SO il difensore deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza di un grave quadro indiziario, con riferimento al reato associativo e con riferimento ai reati scopo, sviluppando argomentazioni identiche a quelle già esposte con riferimento alla posizione degli altri ricorrenti e sottolineando che, espunto dal quadro indiziario il contenuto della memoria del cellulare (inutilizzabile per le ragioni illustrate nel primo motivo), gli unici indizi a carico di SO sono costituiti dalle riprese delle videocamere installate di fronte alla sua abitazione e di fronte al box di Via AV. Il difensore osserva che, in nessuna delle numerose occasioni nelle quali hanno ritenuto di aver assistito ad acquisti o cessioni di stupefacente, gli operanti hanno ritenuto di perquisire SO o le persone che si erano incontrate con lui e sottolinea che il box di via AV non è mai stato perquisito. Si duole che questi argomenti, sviluppati nei motivi di riesame, non abbiano trovato adeguata risposta nell'ordinanza impugnata. 8. Col quarto motivo del ricorso proposto nell'interesse di CO AU, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione per la ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione a tutti i delitti ascritti all'indagato sottolineando che, anche in questo caso, l'ipotesi accusatoria si fonda «in larghissima misura e, comunque, irrinunciabilmente sui contenuti della corrispondenza informatica rinvenuti e sequestrati nella memoria dell'I-phone in uso all'AR». Secondo la difesa, nel caso di AU l'inutilizzabilità dei dati così acquisiti comporterebbe «il dissolvimento del quadro indiziario». Ma anche se così non fosse - e i contenuti della memoria del telefono fossero ritenuti utilizzabili - resterebbe irrisolto il problema della riferibilità a AU dei contenuti dei messaggi che gli sono stati attribuiti. La difesa osserva che a AU sono state attribuite conversazioni telefoniche in viva voce captate il 31 maggio 2022 all'interno dell'auto targata ET683VR, nella quale erano in corso intercettazioni ambientali (RIT 1681/21), e tale attribuzione è avvenuta sulla base di un riconoscimento vocale eseguito dagli ufficiali di PG che identificarono AU il 15 giugno 2022, nei pressi del casello autostradale di Fiano Romano. L'ordinanza impugnata e l'ordinanza genetica sostengono che tale riconoscimento vocale sarebbe attendibile perché, in occasione del controllo, gli operanti conversarono a lungo con AU e poterono poi confrontare la sua voce con quella dell'autore delle conversazioni captate il 14 31 maggio 2022 e con quella dell'autore di messaggi vocali inviati ad AR (salvati nella memoria del cellulare sequestrato il 15 giugno 202). In tesi difensiva, tale motivazione sarebbe manifestamente illogica atteso che la voce di AU fu ascoltata per la prima volta dal vivo in occasione del controllo del 15- 16 giugno 2022 e nessuno degli ufficiali di PG che aveva preso parte alla perquisizione personale e veicolare e alla successiva identificazione attestò di aver riconosciuto nella voce di AU quella della persona ascoltata in viva voce il 31 maggio 2022, né risulta che fossero stati proprio quegli ufficiali di PG ad aver ascoltato la conversazione del 31 maggio. L'ordinanza impugnata sarebbe inoltre contraddittoria quando afferma (pag. 15) che, in occasione del controllo di AU, gli operanti ebbero modo di ascoltare la sua voce e poterono così riconoscerlo «come la persona che utilizzava l'account Exconnerz» scambiando messaggi vocali con AR;
per poi sostenere (con argomentazione che contrasta quella precedente) che il riconoscimento vocale non avvenne in occasione del controllo, ma «solo quando la PG (nella persona dell'ufficiale di PG Mercurio) ha proceduto al riascolto del materiale nel proseguio delle indagini». In tesi difensiva a ciò deve aggiungersi: che l'ordinanza impugnata non ha indicato da quale atto a firma dell'ufficiale di PG AL Mercurio risulti che questi ha proceduto al riascolto del materiale e riconosciuto la voce di AU;
che l'analisi della copia lavoro della memoria del cellulare non risulta essere stata eseguita da AL Mercurio, ma dal Vice Brig. Marco Colbacchini il quale non ha mai potuto ascoltare dal vivo la voce dell'indagato perché non ha partecipato alle operazioni del 15-16 giugno 2022. 9. Nell'interesse di CO AU, in data 6 febbraio 2025, il difensore ha depositato motivi aggiunti integrativi del primo e del quarto motivo. Alla memoria è allegato il verbale delle operazioni di analisi della "copia lavoro" dei dati estrapolati dal telefono I-phone IMEI 350165058017754 che reca la data del 19 agosto 2022 ed è sottoscritto dal Vice Brig. Marco Colbacchini. Nel verbale si dà atto che il telefono è stato «posto sotto sequestro in data 15.06.2022 nell'ambito del procedimento penale scaturito [...] dall'arresto di AR DE» e che l'analisi della "copia lavoro" è stata eseguita «nel contesto delle indagini di PG condotte dalla D.D.A. di Roma nell'ambito del procedimento penale n. 30474/21 R.G.N.R.». Secondo la difesa, ciò rende evidente che gli atti relativi all'accertamento tecnico irripetibile eseguito nell'ambito del procedimento aperto dalla Procura della Repubblica di Rieti sono stati trasmessi alla Procura di Roma subito dopo la formazione della copia forense del telefono (avvenuta il 30 giugno 2022) e ben prima che il PM di Rieti 15 ne ordinasse formalmente la trasmissione (ciò che avvenne soltanto il 14 ottobre 2022). 10. In data 10 febbraio 2025 sono stati depositati motivi aggiunti nell'interesse di tutti i ricorrenti. Questi motivi hanno contenuto identico e, pertanto, possono essere illustrati congiuntamente. Il difensore deduce violazione di legge per essere stato attribuito valore indiziario ai filmati ripresi da videocamere installate di fronte all'abitazione di RT SO e al box sito in via AV n. 151 sulla base di provvedimenti autorizzativi del Pubblico Ministero e chiede a questa Corte di valutare se, alla luce della normativa vigente in materia di tabulati telefonici (che richiede, per l'acquisizione di questi dati, un provvedimento autorizzativo del giudice), sia ancora possibile sostenere - secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (per tutte: Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234270) - che le videoregistrazioni (aventi ad oggetto comportamenti comunicativi e non comunicativi) disposte nel corso delle indagini preliminari in luoghi non riconducibili al concetto di domicilio - se eseguite in luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico per esigenze lavorative e non - sono qualificabili come prova atipica disciplinata dall'art. 189 cod. proc. pen. e quindi utilizzabili senza alcuna necessità di autorizzazione preventiva del giudice. Chiede, pertanto, che sia sollevata questione pregiudiziale di fronte alla Corte UE ai sensi dell'art. 267 del Trattato fondativo. La Corte di giustizia dovrebbe valutare se sia conforme al diritto dell'Unione - in particolare all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, letto alla luce degli articoli 7, 8, 11 e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - che l'esecuzione di videoriprese a fini probatori anche in luoghi caratterizzati da una aspettativa di riservatezza maggiore di quella dei luoghi pubblici possa essere autorizzata dal pubblico ministero. A sostegno di questa richiesta la difesa osserva che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, ogni informazione sulle abitudini di vita delle persone, sui loro spostamenti, sulle attività esercitate e sulle relazioni sociali intrattenute è un dato inerente alla vita privata e che l'installazione di telecamere davanti alla abitazione di SO e davanti al box da lui utilizzato ha consentito di acquisire una grande quantità di dati di questo tipo. Secondo la difesa, non sarebbe conforme all'art. 52 della Carta di Nizza, come interpretata dalla Corte di Giustizia (in particolare con la già citata sentenza della Grande 16 Sezione, del 4 ottobre 2024, pronunciata nella causa C-548/2), che un provvedimento idoneo a consentire l'acquisizione di dati personali di tale rilevanza possa essere adottato dal pubblico ministero senza l'intervento di un giudice. 11. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, datata 5 maggio 2025 con la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. La difesa ha replicato con memoria del 20 maggio 2025. All'odierna udienza le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ha carattere preliminare, e deve per questo essere esaminato per primo, il terzo motivo, comune a tutti i ricorsi, col quale la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione dolendosi che il Tribunale abbia respinto la richiesta, formulata in sede di riesame, di dichiarare la nullità dell'ordinanza che ha disposto la misura cautelare per mancanza di autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura. Il motivo, comune a tutti i ricorrenti, non supera il vaglio di ammissibilità. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, quando deduce la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, il ricorrente ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Cfr. Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760). Nel caso di specie, i ricorsi non si confrontano con le argomentazioni addotte dall'ordinanza impugnata secondo la quale nell'ordinanza genetica, alla parte espositiva che riproduce il contenuto della richiesta del PM, segue sempre, «in ogni singolo capo di incolpazione, un passaggio argomentativo» nel quale il Giudice «ha espresso, anche se talvolta sinteticamente, valutazioni e apprezzamenti in ordine alla valenza dimostrativa degli elementi e delle condotte emergenti dagli atti di indagine, operazione, questa, che implica di per sé un vaglio critico nella selezione e rielaborazione del materiale indiziario» (pag. 3 dell'ordinanza impugnata). Nel contrastare tali argomentazioni, la difesa si limita a sostenere che le autonome valutazioni formulate dal G.i.p. sarebbero troppo brevi e sintetiche per poter essere considerate espressione di un esame 17 autonomo e completo, quale è quello richiesto dall'art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. Non indica, però, quali valutazioni autonome sarebbero state omesse e neppure precisa quali, tra queste valutazioni, sarebbero state formulate in termini così brevi e sintetici da poter essere considerate apodittiche. Non spiega, dunque, per quali ragioni le asserite omissioni avrebbero avuto incidenza sulle determinazioni cautelari portando ad un risultato diverso rispetto a quello cui si sarebbe giunti all'esito di una valutazione ampia e approfondita. Per quanto esposto, la doglianza pecca di genericità ed è conseguentemente inammissibile. Va ricordato in proposito che, qualora la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione, da parte del giudice per le indagini preliminari, dei requisiti previsti dall'art. 292 cod. proc. pen. sia solo genericamente eccepita - in quanto carente di indicazioni relative ai passi dell'ordinanza che richiamano o ricalcano la richiesta cautelare o alle ragioni per cui la dedotta omissione avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario tali da condurre a conclusioni diverse - il tribunale del riesame non è tenuto a fornire una motivazione più articolata e a indicare specificamente le pagine ed i passaggi del provvedimento impugnato in cui rinvenire detta autonoma valutazione (Sez. 2, n. 42333 del 12/09/2019, Devona, Rv. 278001). 2. Ragioni di logica espositiva consigliano di esaminare adesso il motivo «aggiunto» - depositato nell'interesse di ciascun ricorrente il 10 febbraio 2025 - col quale la difesa ha chiesto di sollevare questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 del Trattato Fondativo dell'Unione Europea per far sì che la Corte di Giustizia si esprima sulla compatibilità col diritto dell'Unione dell'art. 189 cod. proc. pen. «come interpretato dalla giurisprudenza interna». Alla Corte di Giustizia dovrebbe essere chiesto di valutare se «l'art. 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, alla luce degli articoli 7, 8, 11 e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione» osti a una normativa nazionale che consenta al pubblico ministero di autorizzare «l'esecuzione di videoriprese a fini probatori anche in luoghi caratterizzati da una aspettativa di riservatezza maggiore di quella dei luoghi pubblici». Nella requisitoria scritta e in sede di discussione orale il PG ha sostenuto l'inammissibilità di questi motivi. Il PG ha sottolineato che, nei motivi originariamente proposti e di fronte al Tribunale del riesame, la questione della utilizzabilità delle videoriprese non era stata sollevata e ha ricordato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il principio generale delle 18 impugnazioni, concernente la necessaria connessione tra i motivi originariamente proposti e i motivi nuovi, non è derogato nell'ambito del ricorso per cassazione contro provvedimenti "de libertate". L'unica diversità rispetto all'ordinaria disciplina, infatti, attiene al termine per la proposizione dei motivi nuovi, che non è quello di quindici giorni prima dell'udienza, ma è spostato all'inizio della discussione (sull'argomento: Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Uda, Rv. 266295; Sez. 2, n. 15693 del 08/01/2016, Campiso, Rv. 266441). La difesa ha replicato obiettando che le memorie contenenti i «motivi aggiunti» sono state depositate nei termini di cui all'art. 311 cod. proc. pen. sicché si tratta di integrazioni al ricorso. Dall'esame degli atti emerge che le memorie sono state depositate il 10 febbraio 2025 e a quella data non erano ancora decorsi dieci giorni dalla notifica dell'avviso di deposito dell'ordinanza del Tribunale del riesame ai ricorrenti DE AR, RT SO e CO AU, sicché il motivo deve essere esaminato nel merito. Si tratta, peraltro, di una richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE il cui esame è comunque doveroso. L'art. 267, comma 3, TFUE, infatti, prevede per i giudici di ultima istanza l'obbligo di rinvio alla Corte di Giustizia UE in ogni caso in cui si debbano interpretare norme comunitarie. 3. Dall'ordinanza impugnata emerge con chiarezza che tra gli indizi che sono stati valutati a fini cautelari vi sono le immagini riprese da telecamere installate davanti al portone dell'abitazione di RT SO e di fronte all'ingresso del box sito in Via Ottavianí 151 a lui in uso. Come anche la difesa riferisce, le videoriprese, valutate necessarie per acquisire elementi di prova sulle violazioni della legge in materia di stupefacenti per le quali si procede, sono state autorizzate dal Pubblico Ministero con i decreti n. 266/22, n. 325/22 e n. 357/22. Il difensore dà atto che il PM ha determinato la durata delle riprese e l'ha prorogata, sulla base delle necessità di indagine, con successivi provvedimenti. Non è controverso che le telecamere fossero installate nella pubblica via. Il difensore osserva che l'installazione di telecamere davanti all'ingresso di una abitazione e di un box di proprietà privata consente di acquisire informazioni sulle abitudini di vita di persone determinate, sui loro spostamenti, sulle attività esercitate e sulle relazioni sociali che quelle persone intrattengono (consente, dunque, l'acquisizione di dati relativi alla vita privata) e sostiene che - nel rispetto della normativa eurounitaria, come interpretata dalla Corte di Giustizia in plurime decisioni - l'acquisizione di questi dati non dovrebbe poter essere affidata a un provvedimento del pubblico ministero, essendo necessario a tal fine l'intervento di un giudice terzo, chiamato a valutare se la limitazione del diritto 19 alla riservatezza (garantito dagli artt. 7 e 8 della Carta UE) sia effettivamente necessaria e proporzionata in relazione alla gravità dei reati da accertare. In sintesi, secondo la difesa, l'autorizzazione all'installazione di telecamere in luoghi pubblici, se consente di riprendere i varchi di accesso a luoghi privati (una abitazione o un garage), dovrebbe essere soggetta a una disciplina non dissimile da quella prevista per l'acquisizione dei dati relativi alla vita privata che emergono dai tabulati di un telefono cellulare. Pertanto, sarebbe doveroso rivedere il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale le videoregistrazioni disposte nel corso delle indagini preliminari in luoghi non riconducibili al concetto di domicilio - se eseguite in luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico per esigenze lavorative e non - sono qualificabili come prova atipica disciplinata dall'art. 189 cod. proc. pen. (per tutte: Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234270) e la Corte di Giustizia dovrebbe essere interpellata sulla compatibilità col diritto dell'Unione della normativa processuale vigente, come costantemente interpretata. A sostegno di tali conclusioni, il difensore ricorda: - che, ai sensi dell'art. 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Carta medesima (dunque anche il diritto alla protezione dei dati di carattere personale sancito dall'art. 8), oltre a dover essere «previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà», possono avvenire, «nel rispetto del principio di proporzionalità», solo quando «siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui»; - che l'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, definisce «dato personale»: «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile» e considera identificabile «la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale». La difesa sottolinea che la Corte di Giustizia ha fornito una interpretazione molto rigorosa della possibilità di limitare i diritti sanciti dall'art. 8 della Carta e richiama, in particolare, le sentenze pronunciate dalla Grande Sezione: il 2 marzo 2021, nella causa C-746/18 (H.K. c/Prokuratuur) e il 4 ottobre 2024, nella causa C-548/2 (C.G c/Bezirkshauptmannschaft Landek). 20 Come noto, nella prima sentenza, i giudici europei hanno affermato: - che soltanto obiettivi di lotta contro forme gravi di criminalità e prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica possono giustificare una grave ingerenza nei diritti fondamentali sanciti dagli artt. 7 e 8 della Carta;
- che il diritto UE - in particolare l'art. 15 della direttiva 2002/58/UE, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, letto alla luce degli artt. 7, 8, 11 e 52 della Carta - «osta ad una normativa nazionale, la quale consenta l'accesso di autorità pubbliche ad un insieme di dati relativi al traffico o di dati relativi all'ubicazione, idonei a fornire informazioni sulle comunicazioni effettuate da un utente di un mezzo di comunicazione elettronica o sull'ubicazione delle apparecchiature terminali da costui utilizzate e a permettere di trarre precise conclusioni sulla sua vita privata, per finalità di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati, senza che tale accesso sia circoscritto a procedure aventi per scopo la lotta contro le forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica, e ciò indipendentemente dalla durata del periodo per il quale l'accesso ai dati suddetti viene richiesto, nonché dalla quantità o dalla natura dei dati disponibili per tale periodo»; - che l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, «osta ad una normativa nazionale, la quale renda il pubblico ministero, il cui compito è di dirigere il procedimento istruttorio penale e di esercitare, eventualmente, l'azione penale in un successivo procedimento, competente ad autorizzare l'accesso di un'autorità pubblica ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all'ubicazione ai fini di un'istruttoria penale». Questi principi sono stati ribaditi, e per certi versi rafforzati, dalla sentenza pronunciata il 4 ottobre 2024, nella causa C-548/2, secondo la quale l'art. 4, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2016/680 del 27 aprile 2016 (relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e abrogativa della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio), letto alla luce degli articoli 7 e 8 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, «non osta a una normativa nazionale che concede alle autorità competenti la possibilità di accedere ai dati contenuti in un telefono cellulare, a 21 fini di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dì reati in generale», ma a condizione che tale normativa: - definisca «in modo sufficientemente preciso la natura o le categorie dei reati in questione»; - garantisca «il rispetto del principio di proporzionalità»; - subordini «l'esercizio di tale possibilità, salvo in casi di urgenza debitamente comprovati, ad un controllo preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente». In tesi difensiva, questi principi dovrebbero trovare applicazione anche con riferimento all'installazione di telecamere in luoghi pubblici quando - come nel caso oggetto del presente ricorso - le riprese siano idonee ad acquisire dati sulle abitudini di vita, sugli spostamenti, sulle attività esercitate e sulle relazioni sociali intrattenute da persone fisiche identificate, atteso che, anche in questo caso, si tratterebbe di dati personali soggetti alla tutela prevista dall'art. 8 della Carta. Muovendo da queste premesse, la difesa chiede che sia sollevata questione pregiudiziale di fronte alla Corte UE ai sensi dell'art. 267 TFUE. Il quesito che dovrebbe essere sottoposto alla Corte di giustizia riguarda l'interpretazione dell'art. 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche. Si dovrebbe chiedere alla Corte di spiegare se questa norma, letta alla luce degli articoli 7, 8, 11 e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea osti ad una normativa nazionale che consenta al pubblico ministero di autorizzare «l'esecuzione di videoriprese a fini probatori anche in luoghi caratterizzati da una aspettativa di riservatezza maggiore di quella dei luoghi pubblici». 4. L'art. 267, comma 3, TFUE prevede per i giudici di ultima istanza l'obbligo di rinvio alla Corte di Giustizia UE in ogni caso in cui si debbano interpretare norme comunitarie. Tuttavia, secondo la lettura che di questa norma è stata data dalla stessa Corte UE, l'obbligo di rimettere in via pregiudiziale le questioni relative all'interpretazione delle norme comunitarie non sussiste quando «il giudice nazionale abbia constatato che la questione non sia pertinente né rilevante, che la disposizione comunitaria abbia già costituito oggetto di interpretazione e che la corretta applicazione del diritto comunitario si imponga con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi» (tra le altre, Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Castaldo, Rv. 281997; Sez. 3, n. 33101 del 07/06/2022, Prandini, Rv. 283519; Sez. 6, Sentenza n. 44436 del 04/10/2022, 22 Palamara, Rv. 284151). Si deve osservare allora che, nei termini nei quali è stata proposta, nel presente ricorso la questione non è rilevante. Come si è detto, le videoriprese alle quali i giudici di merito hanno attribuito valore indiziario risultano essere state realizzate da telecamere installate nella pubblica via: un luogo nel quale i comportamenti delle persone possono essere liberamente osservati da terzi. La difesa sostiene che i luoghi in cui le riprese sono state eseguite sarebbero «caratterizzati da una aspettativa di riservatezza maggiore di quella dei luoghi pubblici», ma non fornisce argomenti a sostegno di tale affermazione. A questo proposito è utile ricordare: - che, come evidenziato dal considerando 104, la direttiva 2016/680 consente di apportare limitazioni al diritto alla protezione dei dati personali previsto all'articolo 8 della Carta e, secondo la Corte di Giustizia, tali limitazioni devono essere interpretate conformemente ai requisiti di cui all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta stessa, i quali includono il rispetto del principio di proporzionalità (in tal senso: Grande Sezione, sentenza del 30 gennaio 2024, nella causa C-118/22, punto 33); - che, in linea di principio, il trattamento di dati personali nell'ambito di un'indagine diretta alla repressione di reati (tanto più se si tratta di reati gravi come quelli per cui si procede) può essere ritenuto rispondente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta e, come la Corte di Giustizia ha più volte affermato, tale limitazione può essere considerata necessaria ogniqualvolta l'obiettivo perseguito dal trattamento di dati non possa essere ragionevolmente conseguito in modo altrettanto efficace avvalendosi di altri mezzi meno lesivi dei diritti delle persone interessate (Quinta Sezione, sentenza del 26 gennaio 2023, nella causa C-205/21, punto 126; Grande Sezione, sentenza del 1 agosto 2022, nella causa C-184/20, punto 85; Grande Sezione, sentenza del 22 giugno 2021, nella causa C-439/10 , punto 110 e giurisprudenza ivi citata); - che, nel valutare se vi sia proporzione tra il trattamento disposto e la conseguente limitazione dei diritti garantiti agli articoli 7 e 8 della Carta, occorre tenere conto di tutti gli elementi del caso perché « il principio di proporzionalità, enunciato all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, implica L.] una ponderazione dell'importanza dell'obiettivo perseguito e della gravità della limitazione apportata all'esercizio dei diritti fondamentali in questione» (Così, testualmente, Grande Sezione sentenza del 30 gennaio 2024, nella causa C-118/22, punto 62, che cita la sentenza del 22 novembre 2022, nelle cause C-37/20 e C-601/20, punto 66). 23 Non si può ignorare allora che, nel caso di specie, le riprese non risultano essersi svolte in un luogo ove dovrebbe essere tutelata la riservatezza, bensì in un luogo pubblico e - come la stessa difesa riferisce - le telecamere non sono state installate dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa, ma sulla base di un decreto del Pubblico Ministero, al fine di acquisire elementi di prova in relazione a violazioni della legge in materia di stupefacenti. Il trattamento di dati, anche personali, dunque, è stato autorizzato dall'autorità giudiziaria per finalità «determinate, esplicite e legittime» [art. 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2016/680], in una situazione nella quale - lo si deve ricordare - il quadro indiziario aveva indotto il G.i.p. ad autorizzare intercettazioni telefoniche e ambientali. La difesa non offre indicazioni dalle quali si possa desumere che sulla base delle video riprese siano stati acquisiti e conservati dati non pertinenti o eccedenti rispetto alle finalità del trattamento. Non ipotizza, dunque, una violazione dell'art. 4, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2016/680. Sostiene infatti - senza chiarire quale sia il fondamento di questo assunto - che, consentendo al pubblico ministero di autorizzare l'installazione di telecamere in un luogo pubblico, il sistema processuale vigente si porrebbe in contrasto con l'art. 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 che riguarda, però, il «trattamento dei dati personali» e la «tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche». Coerentemente con questa impostazione la difesa fa riferimento a decisioni con le quali la Corte di Giustizia si è occupata della tutela che deve essere garantita a dati soggetti a trattamento nel settore delle comunicazioni elettroniche o memorizzati all'interno di un apparecchio elettronico. Una giurisprudenza specificamente volta a tutelare, oltre alla riservatezza delle comunicazioni effettuate tramite reti pubbliche dì comunicazione e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, anche la riservatezza dei dati sottoposti a trattamento «ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione» («dati relativi al traffico», secondo la definizione fornita dalla direttiva 2002/58/CE) e di quelli trattati «in una rete di comunicazione elettronica che indichi la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico» («dati relativi all'ubicazione», secondo la definizione fornita dalla direttiva 2002/58/CE). Non si comprende, però, per quali ragioni una normativa nazionale che consente al Pubblico Ministero di autorizzare a fini di indagine l'installazione di telecamere in un luogo pubblico dovrebbe porsi in contrasto con una direttiva volta a tutelare il 24 trattamento dei dati personali e dei dati della vita privata nello specifico settore delle comunicazioni elettroniche. 5. Sgombrato il campo da questioni aventi carattere preliminare, si può procedere all'esame del primo motivo, comune a tutti i ricorrenti. A tal fine è necessaria una sintetica esposizione della vicenda processuale. Dall'ordinanza impugnata e dagli atti allegati ai ricorsi e alle memorie depositate in vista dell'odierna udienza emerge che, alle 23:55 del 15 giugno 2022, personale in servizio presso la Legione carabinieri "Lazio" - Gruppo di Ostia - Nucleo investigativo - eseguì una perquisizione ai sensi dell'art. 103 d.P.R. n. 309/90 sulla persona di DE AR e nel furgone da lui condotto. La perquisizione condusse al sequestro di otto panetti di cocaina, ciascuno del peso di circa 1 kg, e del telefono cellulare Apple I-Phone 13 Pro, avente IMEI n. 350165058017754, nel quale era inserita la SIM n. 3348405010. Alle ore 1:30 del 16 giugno 2022 AR fu tratto in arresto per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90. La comunicazione di notizia di reato fu inviata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti, nel cui circondario l'arresto era avvenuto. Il 16 giugno 2022, il PM incaricato delle indagini convalidò la perquisizione e il conseguente sequestro (che la PG operante aveva qualificato come sequestro probatorio), dapprima con timbro in calce, poi con autonomo decreto. La motivazione del decreto di convalida così testualmente recita: «ritenuta la necessità di acquisire al procedimento quanto meglio indicato nel verbale di sequestro (al quale ci si riporta integralmente), in quanto corpo di reato o, comunque, pertinente al reato, necessario per l'accertamento dei fatti. Visto l'art. 253 c.p.p. Dispone il sequestro di quanto meglio specificato nel verbale di sequestro...». Questo provvedimento fu notificato ad AR e al difensore di fiducia che egli aveva nominato al momento dell'arresto, in persona dell'avv. Carlo Testa Píccolomini. Con nota del 20 giugno 2022, facendo seguito alla comunicazione di notizia di reato contenente il verbale di arresto di AR e il verbale di sequestro del cellulare, la PG operante chiese alla Procura della Repubblica di Rieti di essere autorizzata ad effettuare una copia forense della memoria del telefono. Segnalò a tal fine che, nella stessa, potevano «essere registrati dati di interesse ai fini investigativi». Tale attività fu autorizzata dal PM il giorno stesso, apponendo in calce alla richiesta la seguente annotazione: «V. si autorizza, con modalità irripetibili». Il PM di Rieti, dunque, autorizzò l'estrazione della copia forense della memoria dell'apparecchio telefonico in sequestro qualificando come 25 "irripetibile" tale accertamento. L'avviso del compimento dell'atto irripetibile fu notificato a DE AR e al difensore che questi aveva nominato al momento dell'arresto (avv. Carlo Testa Piccolomini), ma non anche al difensore che AR aveva nominato, in aggiunta al primo, il 21 giugno 2022, presso l'Ufficio matricola del carcere di Rieti, in persona dell'avv. Massimo Giuseppe Mercurelli. Dall'ordinanza impugnata emerge che la Procura della Repubblica di Roma aveva da tempo avviato operazioni di intercettazione telefonica e ambientale nei confronti di SO e di altri indagati e, proprio sulla base del contenuto di tali intercettazioni, i carabinieri predisposero il servizio di osservazione, pedinamento e controllo conclusosi con l'arresto di AR. Esaminando la documentazione allegata ai ricorsi si apprende quanto segue: in data 4 ottobre 2022, i Carabinieri delegati ad estrarre la copia forense della memoria dell'apparecchio telefonico in sequestro, riferirono al PM procedente che «dall'esame del cellulare» era emerso «il coinvolgimento di AR» in una «associazione investigata nell'ambito del proc. pen. n. 30474/2021» della Procura della Repubblica di Roma;
il 5 ottobre 2022 il PM di Rieti dispose l'iscrizione di un procedimento per violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/90 nel registro mod. 44 (dunque a carico di ignoti); il 14 ottobre 2022, questo procedimento fu trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma «per competenza ed unione agli atti del proc. n. 30474/2021». Nel verbale delle operazioni di analisi della "copia lavoro" dei dati estrapolati dal telefono I-phone IMEI 350165058017754 (che reca la data del 19 agosto 2022) si legge che il telefono è stato «posto sotto sequestro in data 15.06.2022 nell'ambito del procedimento penale scaturito [...] dall'arresto di AR DE» e l'analisi della "copia lavoro" è stata eseguita «nel contesto delle indagini di PG condotte dalla D.D.A. di Roma nell'ambito del procedimento penale n. 30474/21 R.G.N.R.». Dall'ordinanza impugnata non risulta che la Procura della Repubblica di Roma abbia emesso un decreto motivato di sequestro ex art. 254 cod. proc. pen. avente ad oggetto la corrispondenza memorizzata nel cellulare in uso ad AR. 6. Nella prima parte del primo motivo, comune a tutti i ricorsi, la difesa sostiene che la copia forense della memoria del cellulare sequestrato a Filippo AR fu ottenuta con atto irripetibile affetto da nullità perché gli avvisi ex art. 360 cod. proc. pen. non furono notificati a uno dei difensori di fiducia che AR aveva nominato e non furono notificati neppure a RT SO e CO AU, già attinti da indizi di reità quali concorrenti nel reato di cui 26 all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 per il quale AR era stato tratto in arresto. La difesa sottolinea che fu lo stesso PM di Rieti ad autorizzare l'estrazione della copia della memoria del telefono «con modalità irripetibili». A questo proposito si deve osservare che, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, «L'estrazione di dati archiviati in un supporto informatico, quale è la memoria di un telefono cellulare, non costituisce accertamento tecnico irripetibile, e ciò neppure dopo l'entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l'obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati informatici acquisiti a quelli originali, con la conseguenza che né la mancata adozione di tali modalità, né, a monte, la mancata interlocuzione delle parti al riguardo comportano l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti, ferma la necessità di valutare, in concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti» (Sez. 1, n. 38909 del 10/06/2021, Marziano, Rv. 282072; Sez. 5, n. 11905 del 16/11/2015, dep. 2016, Branchi, Rv. 266477; Sez. 2, n. 29061 del 01/07/2015, Posanzini, Rv. 264572). A ciò deve aggiungersi che, nel caso di specie, il ricorrente non ha neppure ipotizzato che nell'acquisizione vi siano stati difetti tecnici tali da comportare l'inaffidabilità dei dati acquisiti. 7. Nella seconda parte del primo motivo il difensore dei ricorrenti deduce violazione di legge sottolineando che l'acquisizione della copia forense del contenuto del cellulare è avvenuta in assenza di un decreto motivato ex art. 254 cod. proc. pen. e, per questa parte, i ricorsi sono fondati. Secondo il Tribunale distrettuale, convalidando il sequestro del cellulare operato dalla PG, il PM di Rieti appose un vincolo reale ex art. 254 cod. proc. pen. «non solo sul "contenitore", ma anche sulla "corrispondenza" conservata nella sua memoria» (pag. 7 dell'ordinanza impugnata). Per questo non erano necessari provvedimenti ulteriori. Non rileverebbe in contrario la sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023. Secondo l'ordinanza impugnata, infatti (pag. 8), questa sentenza si sarebbe limitata ad estendere le garanzie di cui all'art. 68 Cost. «alla corrispondenza che riguardi un parlamentare memorizzata in un dispositivo appartenente a terzi sottoposto a sequestro». Si obietta in proposito: - che, come risulta dall'esame degli atti (del cui contenuto si è riferito al par. 5), il sequestro del telefono in uso a DE AR non fu disposto ai sensi dell'art. 254 cod. proc. pen., ma fu eseguito dalla PG di iniziativa, fu convalidato dal PM ai sensi dell'art. 355 cod. proc. pen. e non fu qualificato dalla 27 PG procedente come sequestro di corrispondenza ex art. 353 cod. proc. pen., bensì come sequestro probatorio;
- che, nel convalidare il sequestro, il PM si limitò a definire il telefono come corpo del reato o cosa ad esso pertinente senza fornire motivazione alcuna riguardo alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo;
- che, in seguito, il PM procedente autorizzò la PG ad estrarre «con modalità irripetibili» la copia forense della memoria del cellulare, ma questo atto non ha il contenuto di un decreto di sequestro di corrispondenza ex art. 254 cod. proc. pen. e si tratta, comunque, di un provvedimento privo di motivazione. Si deve ricordare, allora, che, per giurisprudenza costante, il potere di acquisizione dì dati riservati che siano contenuti nella memoria di un telefono cellulare incontra un limite nel principio di proporzionalità e ciò impone una motivazione rigorosa che dia conto delle ragioni per le quali è indispensabile a fini di indagine la verifica integrale dei dati conservati nell'archivio del dispositivo informatico. Ove tale necessità non ricorra, inoltre, il decreto deve indicare i criteri di selezione dei dati rilevanti per la prosecuzione delle indagini in modo che solo questi dati siano ricercati e sottoposti a sequestro. La giurisprudenza di legittimità si è più volte pronunciata in tal senso affermando che, in caso di sequestro probatorio di dispositivi ínformatici o telematici (tra cui rientrano certamente anche i telefoni cellulari, capaci di conservare un'enorme mole di dati riservati), il pubblico ministero che non voglia limitarsi ad acquisire l'apparecchio telefonico quale strumento di comunicazíone, ma intenda accedere al vaglio del suo contenuto, deve illustrare le ragioni che rendono necessario un sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa, limitato a specifiche informazioni oggetto di ricerca, indicando i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, la giustificazione della perimetrazione temporale dei dati di interesse, i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione e disponendo la restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsico, Rv. 286358; Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Pessotto, Rv. 280838; Sez. 6, n. 24617 del 24/02/2015, Rizzo, Rv. 264092). 7.1. L'ordinanza impugnata non ha tenuto conto di questi principi dì diritto e ha ingiustificatamente sottovalutato il significato della sentenza n. 170/2023 della Corte costituzionale, che è stato valorizzato, invece, da tutta la giurisprudenza successiva. Nella sentenza n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi, Rv. 286573 (pag. 32 della motivazione) e nella sentenza n. 23756 del 29/02/2024, Giorgi, Rv. 286589 (pag. 38 della motivazione) le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato 28 che, «quando la prova documentale ha ad oggetto comunicazioni scambiate in modo riservato tra un numero determinato di persone, indipendentemente dal mezzo tecnico impiegato a tal fine, occorre assicurare la tutela prevista dall'art. 15 Cost. in materia di "corrispondenza"». Richiamata la giurisprudenza costituzionale - secondo la quale «quello di "corrispondenza" è concetto ampiamente comprensivo, atto ad abbracciare ogni comunicazione di pensiero umano (idee, propositi, sentimenti, dati, notizie) tra due o più persone determinate, attuata in modo diverso dalla conversazione in presenza» - le Sezioni Unite hanno sottolineato che, secondo la Consulta, tale concetto prescinde dalle caratteristiche del mezzo tecnico utilizzato e si estende anche alla posta elettronica e ai messaggi inviati tramite l'applicativo WhatsApp, o SMS o sistemi simili, «del tutto assimilabili a lettere o biglietti chiusi» perché accessibili solo mediante l'uso di codici di accesso o altri meccanismi di identificazione (così Corte cost., sent. n. 170 del 2023; nello stesso senso, Corte cost., sent. n. 227 del 2023 e Corte cost., sent. n. 2 del 2023) e che l'art. 15 Cost. assicura la libertà e segretezza «della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione», consentendone la limitazione «soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge». A questi principi si è uniformata la giurisprudenza successiva. Si è affermato, infatti, che «la messaggistica archiviata nei telefoni cellulari non può più essere considerata alla stregua di un mero documento, liberamente acquisibile senza la garanzia costituzionale prevista dall'art. 15 Cost., ma richiede l'assoggettamento alla disciplina dell'art. 254 cod. proc. pen. che impone L.] un provvedimento dell'autorità giudiziaria, necessariamente motivato al fine di giustificare il sacrificio della segretezza della corrispondenza, senza la possibilità di accesso diretto da parte della Polizia Giudiziaria, che ha solo il potere di acquisire materialmente il dispositivo elettronico, analogamente a quanto previsto per l'invio della corrispondenza postale dall'art. 254, comma 2, cod. proc. pen., fermo quanto disposto dall'art. 353 cod. proc. pen. sull'apertura dei plichi o di corrispondenza con l'autorizzazione del pubblico ministero quando ciò sia necessario per l'assicurazione di elementi di prova che potrebbero andare persi a causa del ritardo» (Sez. 6, n. 1286 del 20/11/2024, dep. 2025, Bozzano, Rv. 287421 pag. 4 della motivazione). Nella medesima prospettiva, sono stati ritenuti «affetti da inutilizzabilità patologica i messaggi "WhatsApp" acquisiti dalla polizia giudiziaria mediante "screenshor eseguiti con il consenso dell'indagato, ma in mancanza degli avvisi delle facoltà difensive spettanti per l'apertura della corrispondenza, ivi compresa quella di rifiutare tale collaborazione, nonché del diritto di essere assistito da un 29 difensore. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'acquisizione di tale messaggistica con modalità non garantite non è consentita neppure quale prova atipica)» (Sez. 6, n. 1269 del 20/11/2024, dep. 2025, Lato, Rv. 287504; Sez. 6, n. 39548 del 11/09/2024, Di Francesco, Rv. 287039; Sez. 2, n. 25549 del 15/05/2024, Tundo, Rv. 286467). È stato valutato illegittimo, inoltre, il decreto di sequestro probatorio di un telefono cellulare col quale il pubblico ministero abbia acquisito la totalità dei messaggi, filmati e fotografie contenuti nella memoria dell'apparecchio «senza indicare le ragioni per le quali, ai fini dell'accertamento dei reati ipotizzati, si rende imprescindibile la integrale verifica di tutti i predetti dati e si giustifica, nel rispetto del principio di proporzionalità, un così penetrante sacrificio del diritto alla segretezza della corrispondenza. (In motivazione la Corte ha precisato che, in tale ipotesi, la nullità del sequestro si estende, ex art. 185 cod. proc. pen., all'acquisizione della copia forense della intera memoria del dispositivo)» (Sez. 6, n. 1286 del 20/11/2024, dep. 2025, Bozzano, Rv. 287421, già citata). Muovendosi all'interno di queste coordinate ermeneutiche si deve concludere che la corrispondenza conservata nella memoria di un telefono cellulare non è acquisibile senza il rispetto della garanzia prevista dall'art. 15 Cost., almeno fino a quando la comunicazione conserva carattere di attualità e di interesse per i corrispondenti. Un carattere che viene meno solo quando il decorso del tempo o altra causa trasforma la corrispondenza in un documento cui può attribuirsi valore retrospettivo, affettivo, collezionistico, artistico, scientifico o probatorio. 8. Applicando i principi illustrati al caso in esame si deve osservare: - che l'ordinanza impugnata ha ricondotto il provvedimento di sequestro convalidato dal PM di Rieti entro l'ambito operativo dell'art. 354 cod. proc. pen. senza spiegare le ragioni di tale affermazione;
- che il decreto di convalida, ancorché immotivato, è stato ritenuto idoneo ad apporre un vincolo reale, non solo sul "contenitore" (il telefono cellulare), ma anche sul suo "contenuto"; - che l'acquisizione del contenuto di un telefono cellulare (o comunque di un apparecchio elettronico) è legittima solo se nel decreto sono indicate le ragioni che rendono necessario (e proporzionato alla gravità dei fatti oggetto di indagine) il sacrifico del diritto alla segretezza alla corrispondenza. Ad avviso del Collegio, non essendo stato adempiuto l'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro, questo provvedimento è nullo e tale nullità si estende ex art. 185 cod. proc. pen., all'acquisizione della copia forense della memoria del dispositivo. Come noto, 30 infatti, l'inutilizzabilità patologica dalla quale sono affetti gli atti probatori assunti "contra legem" (tale è un sequestro di corrispondenza eseguito in assenza di decreto motivato dell'autorità giudiziaria), comporta un divieto di utilizzazione assoluto, non solo nel dibattimento, ma in tutte le altre fasi del procedimento, comprese le procedure incidentali cautelari (Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216246). Non rileva in contrario che il sequestro del telefono sia stato convalidato e che il decreto di convalida sia stato notificato ad AR e al suo difensore di fiducia (l'unico che, al momento della convalida, egli aveva nominato). Se è vero, infatti, che, essendo privo di motivazione, il decreto di convalida dell'apparecchio telefonico avrebbe potuto essere impugnato e ciò non risulta essere avvenuto;
è pur vero che, in sede di riesame e nei motivi di ricorso, gli indagati non hanno formulato doglianze sul sequestro dell'apparecchio telefonico, ma sull'ingiustificata compressione della libertà e segretezza della corrispondenza che consegue all'acquisizione dell'intero contenuto della memoria di un telefono in assenza di un decreto motivato dell'Autorità giudiziaria. Non si può ignorare, peraltro, che il sequestro dell'apparecchio telefonico è stato eseguito nell'ambito di un diverso procedimento, aperto dalla Procura della Repubblica di Rieti a carico del solo AR (tratto in arresto nella flagrante detenzione di 8 kg di cocaina), e che nel processo conseguente all'arresto (che si è svolto di fronte al Tribunale di Rieti) l'analisi della copia forense del contenuto del telefono non è stata indicata come fonte di prova né utilizzata ai fini della decisione. A ciò deve aggiungersi: - che, come emerge dalla lettura del verbale delle operazioni di analisi dei dati estrapolati dal telefono sequestrato ad AR, tale attività è stata eseguita «nel contesto delle indagini di PG condotte dalla D.D.A. di Roma nell'ambito del procedimento penale n. 30474/21 R.G.N.R.»; - che, informata del possibile «coinvolgimento di AR» in una «associazione investigata» dalla Procura della Repubblica di Roma (coinvolgimento che la PG ha riferito essere emerso dall'analisi del contenuto del cellulare), la Procura della Repubblica di Rieti si limitò ad iscrivere un procedimento a carico di ignoti, subito trasmesso alla D.D.A. di Roma «per competenza ed unione agli atti». 9. Per quanto esposto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Roma che dovrà valutare, per ciascun indagato e per ciascuno dei reati in relazione ai quali la misura è stata disposta, se 31 l'inutilizzabilità derivata degli indizi derivanti dall'analisi del contenuto dell'apparecchio telefonico sequestrato a DE AR sia idonea ad incidere sulla gravità del quadro indiziario. Il quarto e il quinto motivo dei ricorsi principali e il motivo aggiunto proposto in data 6 febbraio 2025 nell'interesse di CO AU sono assorbiti. L'inutilizzabilità dei dati estrapolati dalla copia forense del cellulare rende non rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 254 cod. proc. pen. prospettata dalla difesa col secondo motivo. Poiché dalla presente decisione non consegue la rìmessione in libertà dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, deve essere disposta la trasmissione di copia della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario in cui gli indagati sono ristretti, perché provveda ai sensi del comma 1 bis dello stesso articolo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale del riesame di Roma. Così deciso il 29 maggio 2025 stensore Il Pr idente
udite le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore presente, avvocato MASSIMO GIUSEPPE MERCURELLI del foro di ROMA in difesa dei ricorrenti che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 23325 Anno 2025 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 29/05/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 17-19 dicembre 2024 - depositata il 17 gennaio 2025 - il Tribunale di Roma ha respinto l'istanza di riesame proposta, nell'interesse di DE AR, OV MO, RT SO e CO AU, avverso l'ordinanza emessa il 6 novembre 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con la quale questi indagati (insieme ad altri la cui posizione non è oggetto del presente ricorso) sono stati sottoposti alla misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 111) e per numerose violazioni dell'art. 73, comma 1, del medesimo d.P.R. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'associazione, costituita da più di dieci persone, avrebbe operato da una data «antecedente al 25 agosto 2021, con condotta perdurante». AU e SO ne sarebbero stati capi, promotori e organizzatori;
MO e AR ne sarebbero stati partecipi essendosi stabilmente occupati: MO, del trasporto dello stupefacente nei luoghi di custodia;
AR, del trasporto e della consegna dello stupefacente agli acquirenti. Nell'imputazione sono contestati reati scopo commessi fino alla fine del mese di giugno del 2022. È utile riferire che a AU e a SO sono state contestate, al capo 60) e al capo 70), violazioni degli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90 che riguardano due importazioni di cocaina dall'Olanda avvenute rispettivamente tra il 4 e il 7 maggio 2022 e tra il 12 e il 15 giugno 2022. Secondo l'ipotesi accusatoria, AU e SO avrebbero operato: nel primo caso, in concorso con OV MO;
nel secondo caso, in concorso con DE AR. Per questi fatti, MO e AR sono stati tratti in arresto e, pertanto, nei loro confronti si è proceduto separatamente. In particolare: MO è stato trovato in possesso di 16 kg di cocaina (occultati nell'auto da lui condotta) nel corso di un controllo avvenuto nei pressi del casello autostradale di Rieti il 7 maggio 2022, è stato tratto in arresto ed è stato giudicato nell'ambito del proc. n. 1034/22 R.G.P.M. aperto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti;
AR è stato controllato il 15 giugno 2022, mentre si trovava nell'area di servizio Flaminia Ovest dell'autostrada Al, è stato trovato in possesso di 8 kg di cocaina (occultati all'interno di un vano ricavato nella ruota di scorta del furgone targato FE849FM), è stato tratto in arresto ed è stato giudicato dal Tribunale di Rieti nell'ambito del procedimento n. 1378/22 R.G.P.M. aperto dalla Procura della Repubblica presso quel Tribunale. 2 2. Il Tribunale ha respinto l'eccezione di nullità dell'ordinanza cautelare formulata dalla difesa ai sensi dell'art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. Secondo i giudici del riesame, pur avendo ampiamente attinto nella parte espositiva alla richiesta del Pubblico Ministero ed avendone citato ampi stralci, il Giudice per le indagini preliminari non avrebbe omesso di valutare il materiale investigativo, tanto in ordine ai reati fine, quanto in ordine al reato associativo e alla posizione dei singoli ricorrenti all'interno dell'associazione. Il Tribunale ha sottolineato che, nell'ordinanza applicativa della misura, alla parte espositiva seguono passaggi argomentativi contenenti valutazioni sul significato indiziario dell'esito delle indagini e sulle specifiche esigenze cautelari, e ha sostenuto che tali passaggi argomentativi (talvolta sintetici in ragione della ritenuta evidenza indiziaria delle condotte analizzate), poiché coerenti con le risultanze investigative e calati nella fattispecie concreta, danno conto dell'autonomo apprezzamento compiuto dal primo giudice. È stata respinta anche la richiesta avanzata dalla difesa di dichiarare la nullità o, comunque, l'inutilizzabilità dell'esito delle analisi della copia forense di un telefono cellulare che fu sequestrato a DE AR alle 23:55 del 15 giugno 2022 (poco prima dell'arresto, eseguito alle ore 1:30 del 16 giugno 2022, nella flagrante detenzione dì 8 kg di cocaina per la quale l'odierno ricorrente è stato separatamente giudicato). Secondo il Tribunale, la difesa non avrebbe prodotto gli atti necessari a dimostrare che, nel corso del procedimento aperto a Rieti, si sia verificata la dedotta violazione di norme processuali. In particolare, non avrebbe documentato che la corrispondenza presente nel cellulare in uso ad AR sia stata acquisita senza rispettare principi costituzionali e convenzionali e in violazione di norme processuali previste a pena di nullità. Su queste basi il Tribunale ha ritenuto che gli indizi acquisiti grazie all'analisi della copia forense del telefono potessero essere utilizzati ai fini cautelari. Nel merito, i giudici del riesame hanno ritenuto la gravità del quadro indiziario sia con riferimento al reato associativo e al ruolo attribuito nell'associazione ai ricorrenti, sia con riferimento ai reati scopo. Hanno sostenuto, inoltre, che nessuno dei ricorrenti avrebbe fornito elementi idonei a far ritenere superata la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e hanno sottolineato che, in presenza di un grave quadro indiziario per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90, tale presunzione è operante. 3. Avverso l'indicata ordinanza hanno proposto ricorso per Cassazione - per mezzo del comune difensore, avv. Massimo Mercurelli - DE AR, 3 OV MO, RT SO e CO AU. I motivi di ricorso sono in larga parte sovrapponibili e, nelle parti in cui lo sono, possono essere esposti congiuntamente. Ai ricorsi sono allegati, ai fini della autosufficienza, gli atti relativi all'arresto di DE AR, al sequestro dell'apparato cellulare che si trovava nella sua disponibilità, all'estrazione della copia forense del contenuto di quel cellulare. Vi sono allegati, inoltre, gli atti con i quali, nel procedimento aperto a seguito dell'arresto di AR, questi ha proceduto alla nomina di difensori di fiducia. Come risulta dall'ordinanza impugnata (pag. 7), questi documenti erano allegati anche ai motivi di riesame ed erano stati «in parte già trasmessi tramite applicativo TIAP». 4. Salve alcune precisazioni che saranno di volta in volta indicate, i rilievi formulati col primo motivo sono gli stessi per tutti i ricorsi. La difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione per essere stati ritenuti idonei ad integrare il grave quadro indiziario (e, dunque, rilevanti a fini cautelari) gli esiti dell'analisi della copia forense della memoria del cellulare che fu sequestrato ad AR il 15 giugno 2022, quando egli fu arrestato nella flagrante detenzione di 8 kg di cocaina e sottoposto ad indagini dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti. 4.1. La difesa deduce, in primo luogo, violazione degli artt. 360, 178, comma 1, lett. c), 180 e 185 cod. proc. pen. Rileva che l'estrazione della copia forense della memoria del cellulare fu autorizzata dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Rieti «con modalità irripetibile». Fu disposto, dunque, un accertamento ex art. 360 cod. proc. pen. che fu delegato agli Ufficiali di PG della Legione carabinieri "Lazio" - Gruppo di Ostia - Nucleo Investigativo, i quali notificarono l'avviso del compimento dell'atto irripetibile: a DE AR e al difensore che questi aveva nominato al momento dell'arresto (avv. Carlo Testa Piccolomini), ma non anche all'altro difensore che AR aveva nominato il 21 giugno 2022, presso l'Ufficio matricola del carcere di Rieti, in persona dell'avv. Massimo Giuseppe Mercurelli. L'avv. Mercurelli documenta (allegati 5 e 7 agli atti di ricorso) di essere stato nominato difensore di fiducia di AR, unitamente all'avv. Piccolomini, il 21 giugno 2022. Documenta, inoltre, che l'avviso del compimento di accertamenti ex art. 360 cod. proc. pen. fu emesso il 27 giugno 2022. Sostiene, pertanto, che l'atto avrebbe dovuto essere notificato ad entrambi i difensori, ma fu notificato solo all'avv. Piccolomini e rileva che - come risulta dal processo verbale redatto dalla PG delegata (cui anche l'ordinanza impugnata fa riferimento) - all'estrazione della copia forense (avvenuta il 10 luglio 2022) non era presente 4 l'avv. Piccolomini e non era presente nessun altro difensore. In tesi difensiva, ciò comporterebbe la nullità, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 180 cod. proc. pen., dell'estrazione della copia forense della memoria del cellulare e, ai sensi dell'art. 185 cod. proc. pen., la nullità derivata dell'analisi della copia forense eseguita dalla PG. Secondo la difesa, AR non ha potuto dedurre questa nullità nel procedimento nel quale l'accertamento ex art. 360 cod. proc. pen. è stato disposto perché l'esito delle analisi della copia forense della memoria del cellulare non è stato indicato tra le fonti dì prova nel decreto di giudizio immediato emesso dal G.i.p. di Rieti il 7 ottobre 2022 nel procedimento aperto a seguito dell'arresto. Come emerge dalla documentazione allegata ai ricorsi: in data 4 ottobre 2022, i Carabinieri delegati ad estrarre la copia forense della memoria dell'apparecchio telefonico in sequestro, riferirono al PM procedente che «dall'esame del cellulare» era emerso «il coinvolgimento di AR» in una «associazione investigata nell'ambito del proc. pen. n. 30474/2021» della Procura della Repubblica di Roma;
il 5 ottobre 2022, il PM di Rieti, preso atto di ciò, dispose l'iscrizione di un procedimento per violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/90 nel registro mod. 44 e, il 14 ottobre 2022, lo trasmise alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma «per competenza ed unione agli atti del proc. n. 30474/2021». Secondo la difesa, solo con l'emissione dell'ordinanza cautelare, AR ebbe notizia che la copia forense della memoria del cellulare era stata esaminata e, di conseguenza, soltanto in sede di riesame è stato possibile dedurre la nullità della notifica dell'avviso relativo alla formazione di tale copia forense e la nullità derivata (ex art. 185 cod. proc. pen.) dell'estrazione e dell'analisi dei dati in essa contenuti. In tesi difensiva, la dedotta nullità conseguirebbe anche all'omessa notificazione dell'avviso ex art. 360 cod. proc. pen. a CO AU, a SO RT e ai loro difensori. Come emerge dall'ordinanza impugnata, infatti, l'arresto di AR fu eseguito perché le indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Roma (in particolare il contenuto di intercettazioni telefoniche e ambientali) facevano ritenere che un carico di cocaina proveniente dall'Olanda fosse stato occultato a bordo di un furgone che sarebbe transitato sull'autostrada Al diretto a Fiano Romano e, per questo, era stato organizzato un servizio di osservazione pedinamento e controllo lungo quella autostrada. Il difensore riferisce che le indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Roma vedevano coinvolti nella importazione sia SO che AU e documenta che, alle 22:40 del 15 giugno 2022, AU fu identificato (insieme a FE IT, indagato nel procedimento quale partecipe dell'associazione) nei pressi del 5 casello autostradale di Fiano Romano, a bordo dell'autovettura targata EG507FC. Tale autovettura era monitorata con servizio di geolocalizzazione e risultava aver viaggiato dall'Italia all'Olanda il 13 giugno 2022 per poi fare ritorno nel territorio nazionale, insieme al furgone condotto da AR, precedendolo lungo l'autostrada con funzioni che gli inquirenti hanno ritenuto di "staffetta". La difesa desume da questi elementi che, quando AR fu tratto in arresto, SO e AU erano già potenzialmente indiziati di aver concorso nella detenzione e importazione della cocaina che è stata contestata loro al capo 70), sicché il PM di Rieti avrebbe dovuto procedere alla loro iscrizione nel registro notizie di reato (di propria iniziativa o su indicazione della Procura di Roma). In tesi difensiva, si trattava di persone attinte da indizi di reità, sicché l'avviso dell'accertamento irripetibile rappresentato dall'estrazione della copia forense del cellulare sequestrato ad AR avrebbe dovuto essere notificato a SO, a AU e ai loro rispettivi difensori. A sostegno di queste argomentazioni la difesa osserva che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, «in presenza di consistenti sospetti di reato, sia sotto il profilo oggettivo che in ordine alla sua attribuibilità», gli avvisi di cui all'art. 360, comma 1, cod. proc. pen., sono dovuti anche se la persona non è iscritta nel registro degli indagati (cita in tal senso Sez. 4, n. 20093 del 28/01/2021, Del Papa, Rv. 281175; Sez. 2, n. 34745 del 26/04/2018, Tassone, Rv. 273543) e sostiene che, nel caso di specie, tale situazione era sussistente. Nel concludere sul punto, il difensore dei ricorrenti si duole che analoghe deduzioni, formulate con la richiesta di riesame, siano state respinte sull'erroneo assunto che non fosse stato adempiuto l'onere di produzione delle risultanze documentali addotte a fondamento della ipotizzata nullità e non fossero stati richiesti all'Autorità giudiziaria di Rieti gli atti utili a tal fine. Osserva che gli atti allegati ai ricorsi erano già stati allegati alle memorie depositate in sede di riesame, fatta eccezione per la relata di notifica dell'avviso ex art. 360 cod. proc. pen. ad AR e all'avv. Piccolomini, e osserva che è impossibile fornire prova di un fatto negativo quale è l'omessa notifica al secondo difensore. L'ordinanza impugnata è censurata anche perché, dopo aver esaminato il processo verbale di accertamenti irripetibili redatto dalla PG (nel quale si dà atto della mancata comparizione dell'avv. Mirko Piccardi), i Giudici del riesame hanno sostenuto, contro ogni evidenza, che questa annotazione (palese frutto di errore, atteso che l'avv. Piccardi non è mai stato nominato da AR o da altri indagati nel presente procedimento) consentirebbe di ipotizzare la ricezione dell'avviso di cui all'art. 360, comma 1, cod. proc. pen. da parte degli interessati e hanno ipotizzato, in termini meramente congetturali, che gli odierni ricorrenti 6 fossero assistiti all'epoca proprio da questo difensore (pag. 7 dell'ordinanza impugnata). 4.2. Comune al primo motivo di tutti i ricorsi è anche la tesi secondo la quale, a prescindere dalla irripetibilità della estrazione della copia forense della memoria del cellulare sequestrato ad AR, l'acquisizione della corrispondenza memorizzata nell'apparecchio telefonico sarebbe comunque inutilizzabile perché avvenuta in assenza di un decreto motivato di perquisizione e sequestro, doveroso ai sensi degli artt. 247, comma 1 bis, 252 e 254 cod. proc. pen. La difesa osserva che l'unico provvedimento cautelare reale sul quale si fonda l'acquisizione della prova costituita dai contenuti della memoria del cellulare è rappresentato dal sequestro dell'apparecchio telefonico del quale AR aveva la disponibilità il 15 giugno 2022: sequestro operato dalla PG ai sensi dell'art. 252 cod. proc. pen. e convalidato dal PM di Rieti ai sensi dell'art. 355 cod. proc. pen. La difesa sostiene che nessun decreto di sequestro della corrispondenza informatica contenuta nella memoria del cellulare è mai stato emesso né dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti, né dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e sottolinea che l'ordinanza impugnata non ha contestato questo dato limitandosi a richiamare il contenuto della sentenza Sez. 6, n. 22417 del 16/03/2022, Sgromo, Rv. 283319, secondo la quale «i messaggi "whatsapp" e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all'acquisizione di corrispondenza di cui all'art. 254 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a dati - allegati in copia cartacea o trasfusi nelle informative di polizia giudiziaria - acquisiti in separato procedimento, in cui la Corte ha precisato che non è indispensabile, ai fini della loro autonoma valutabilità, l'acquisizione della copia forense effettuata nel procedimento di provenienza, né dell'atto autorizzativo dell'eventuale perquisizione)». Questa pronuncia - osserva la difesa - precede la sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 22 giugno 2023 (depositata il 27 luglio 2023) secondo la quale la posta elettronica e i messaggi inviati tramite sistemi di messaggìstica istantanea «rientrano a pieno titolo nella sfera di protezione dell'art. 15 Cost. apparendo del tutto assimilabili a lettere o biglietti chiusi» sicché, l'atto con il quale viene acquisito il contenuto della memoria di un apparecchio elettronico è, a tutti gli effetti, un sequestro di corrispondenza (Corte cost. n. 170/2023 7 paragrafo 4.2 del "considerato in diritto"). Come la difesa ricorda, inoltre, la stessa Corte costituzionale ha richiamato nella motivazione la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che «non ha avuto incertezze nel ricondurre sotto il cono di protezione dell'art. 8 CEDU - ove pure si fa riferimento alla "corrispondenza" tout court - i messaggi di posta elettronica» (così, testualmente, par.
4.2. del "considerato in diritto" e giurisprudenza ivi citata). Riportando ampi stralci della motivazione della sentenza n. 170/2023, il difensore osserva che, secondo le indicazioni della Corte costituzionale, «degradare la comunicazione a mero documento quando non più in itinere, è soluzione che, se confina in ambiti angusti la tutela costituzionale prefigurata dall'art. 15 Cost. nei casi, sempre più ridotti, di corrispondenza cartacea, finisce addirittura per azzerarla, di fatto, rispetto alle comunicazioni operate tramite posta elettronica e altri servizi di messaggistica istantanea, in cui all'invio segue immediatamente - o comunque senza uno iato temporale apprezzabile - la ricezione». Ricorda inoltre che - come anche la Corte costituzionale ha rilevato - la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ricondotto nell'alveo della "corrispondenza" tutelata dall'art. 8 CEDU «anche i messaggi informatico- telematici nella loro dimensione "statica", ossia già avvenuti», e lo ha fatto, tra l'altro, con riferimento «al sequestro dei dati di uno smartphone, che comprendevano [...] SMS e messaggi di posta elettronica» (Corte Cost. sentenza n. 170/2023 paragrafo 4.4. che cita Corte EDU, sezione quinta, sentenza 17 dicembre 2020, Saber
contro
Norvegia paragrafo 48). Secondo la difesa, affermando che l'art. 15 Cost. tutela la corrispondenza «anche dopo la ricezione da parte del destinatario, almeno fino a quando, per il decorso del tempo, essa non abbia perso il carattere di attualità» (par.
4.4. della motivazione della sentenza n. 170/2023), la Corte costituzionale ha fissato principi di carattere generale, vincolanti nell'interpretazione delle norme di legge anche se formulati in una decisione avente ad oggetto un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Il difensore sostiene che tali principi sarebbero stati ignorati dal Tribunale per il riesame secondo il quale, convalidando il sequestro del cellulare operato dalla PG, il Pubblico ministero avrebbe apposto un vincolo reale ex art. 254 cod. proc. pen. «non solo sul "contenitore", ma anche sulla "corrispondenza" conservata nella sua memoria» (pag. 7 dell'ordinanza impugnata). Secondo il Tribunale distrettuale, infatti, questo escluderebbe la necessità di un ulteriore provvedimento di sequestro e un tale provvedimento non sarebbe imposto dalla citata sentenza della Corte costituzionale che ha previsto soltanto l'estensione delle garanzie di cui all'art. 68 Cost. «alla 8 corrispondenza che riguardi un parlamentare memorizzata in un dispositivo appartenente a terzi sottoposto a sequestro» (pag. 8 dell'ordinanza impugnata). A questo proposito la difesa osserva: - che la giurisprudenza di legittimità successiva alla sentenza della Corte costituzionale n. 170/2023 ha qualificato come corrispondenza le comunicazioni contenute nella memoria di un telefono cellulare richiedendone l'acquisizione con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria (il ricorrente richiama la motivazione di Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi, Rv. 286573); - che, nel caso di specie, a differenza di quanto sostenuto nell'ordinanza impugnata, nessun sequestro di corrispondenza ex art. 254 cod. proc. pen. è mai stato disposto dall'Autorità giudiziaria (né da quella di Rieti né da quella di Roma); - che il sequestro del telefono cellulare di AR è stato eseguito dalla Polizia Giudiziaria d'iniziativa e il PM lo ha convalidato con un timbro in calce senza fornire motivazione alcuna delle ragioni per le quali il vincolo reale doveva essere mantenuto né, tanto meno, della necessità di acquisire i contenuti della memoria del cellulare (il verbale di sequestro e il decreto di convalida sono allegati ai ricorsi); - che, nel caso di specie, il telefono cellulare non aveva natura intrinsecamente criminosa, ma era stato al più utilizzato per commettere il reato, sicché non era soggetto a confisca obbligatoria e sullo stesso fu eseguita una ispezione informatica senza fornire di ciò alcuna motivazione;
- che le prove raccolte con l'estrazione della copia forense della memoria del telefono e l'analisi del suo contenuto sono affette da inutilizzabilità patologica perché acquisite in violazione di diritti soggettivi costituzionalmente tutelati (la difesa cita a sostegno la motivazione della sentenza Sez. 6, n. 31180 del 21/05/2024, Donnarunnma, Rv. 286773). 5. Col secondo motivo, anch'esso comune a tutti i ricorsi, la difesa chiede a questa Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 254 cod. proc. pen. «nella parte in cui non riserva al solo giudice la competenza a adottare il sequestro della corrispondenza telematica/informatica» memorizzata in un apparecchio telefonico in uso a persone indagate o imputate;
nella parte in cui non individua i titoli di reato in relazione ai quali tale sequestro è consentito e nella parte in cui «non disciplina un ricorso preventivo a favore del destinatario del provvedimento di sequestro». Secondo la difesa, se il primo motivo dei ricorsi fosse ritenuto infondato, la questione di legittimità costituzionale sarebbe rilevante perché l'acquisizione del 9 contenuto della corrispondenza digitale sarebbe considerata legittima sulla base di un provvedimento di sequestro adottato dalla PG e convalidato dal PM e questa previsione sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 117 Cost. in relazione all'art. 8 CEDU. Sarebbe in contrasto, inoltre, con gli artt. 15 e 117 Cost., in relazione all'art. 4, paragrafo 1, della direttiva UE 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2017, come interpretato dalla Corte europea di giustizia - Grande Sezione, con la sentenza del 4 ottobre 2024, pronunciata nella causa C-548/21. Sotto il primo profilo, la sentenza osserva che il legislatore italiano ha modificato l'art. 132 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 adeguando la normativa interna ai principi affermati dalla Corte europea di Giustizia (sentenza H.K. c/Prokuratuur del 2 marzo 2021 nella causa C-746/18) e ha stabilito: in primo luogo, che i dati relativi al traffico telefonico o telematico possano essere acquisiti solo «se sussistono sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e di reati di minaccia e dì molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi, ove rilevanti per l'accertamento dei fatti»; in secondo luogo, che ciò debba avvenire «previa autorizzazione rilasciata dal giudice con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private». Secondo la difesa, poiché l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico o telematico è possibile soltanto con provvedimento motivato del giudice, è del tutto irragionevole (e contrasta dunque con l'art. 3 Cost.) che un tale provvedimento non sia necessario per acquisire il contenuto della corrispondenza informatica. La diminuita garanzia assicurata al contenuto della corrispondenza informatica memorizzata in un apparecchio elettronico rispetto a quella assicurata con riferimento ai dati conservati dal gestore del servizio (che non hanno ad oggetto il contenuto delle comunicazioni) sarebbe in contrasto, inoltre, con l'art. 8 della Carta EDU e, quindi, con l'art. 117 Cost. In tesi difensiva a ciò deve aggiungersi che la Corte di Giustizia UE, con una recente sentenza (pronunciata dalla Grande Sezione il 4 ottobre 2024 nella causa C-548/21, - C.G.
contro
Bezirkshauptmannschaft Landeck - avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale del Tirolo) ha fornito chiare indicazioni sull'interpretazione che deve essere data all'art. 4, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 10 trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati alla luce degli articoli 7 e 8 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e ha affermato che questa direttiva «non osta a una normativa nazionale che concede alle autorità competenti la possibilità di accedere ai dati contenuti in un telefono cellulare, a fini di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati in generale», ma soltanto se tale normativa: - «definisce in modo sufficientemente preciso la natura o le categorie dei reati in questione»; - «garantisce il rispetto del principio di proporzionalità»; - «subordina l'esercizio di tale possibilità, salvo in casi di urgenza debitamente comprovati, ad un controllo preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente». Nella medesima sentenza, la Corte di Giustizia ha affermato che gli articoli 13 e 54 della direttiva 2016/680, devono essere letti alla luce dell'articolo 47 e dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali e che, interpretati in questa prospettiva, essi «ostano a una normativa nazionale che autorizza le autorità competenti a tentare di accedere a dati contenuti in un telefono cellulare senza informare l'interessato, nell'ambito dei procedimenti nazionali applicabili, dei motivi sui quali si fonda l'autorizzazione ad accedere a tali dati, rilasciata da un giudice o da un organo amministrativo indipendente, a partire dal momento in cui la comunicazione di tale informazione non rischia più di compromettere i compiti spettanti a dette autorità in forza di tale direttiva». Muovendo da queste premesse - osserva la difesa - si deve escludere che la Polizia giudiziaria possa essere autorizzata ad accedere al contenuto di un apparato cellulare senza un provvedimento autorizzativo dell'autorità giudiziaria che indichi i motivi per i quali tale autorizzazione è stata concessa e le ragioni per le quali vi è proporzione tra le necessità dell'indagine e la lesione dei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali che a tale accesso conseguono. In tesi difensiva, nel caso di specie, questo provvedimento non vi è stato perché il Pubblico Ministero si è limitato a convalidare la perquisizione eseguita dalla Polizia giudiziaria e il conseguente sequestro del cellulare senza disporre, con decreto motivato, l'acquisizione dei dati contenuti nella memoria di quel telefono e perché la convalida del sequestro è priva di ogni motivazione, così come lo è il provvedimento col quale la PG è 11 stata autorizzata ad eseguire «in forme irripetibili» l'estrazione della copia forense della memoria dell'apparecchio telefonico. Secondo la difesa, poiché ha ritenuto che il Pubblico Ministero abbia rispettato l'art. 354 cod. proc. pen., il Tribunale avrebbe dovuto aderire alla richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale di questa norma, ma non lo ha fatto senza spiegare perché la questione sarebbe stata irrilevante o manifestamente infondata e limitandosi ad affermare (pag. 8 dell'ordinanza impugnata) che «la stretta cadenza temporale che connota il giudizio di riesame» non consente la sospensione del procedimento in attesa della decisione della Corte costituzionale né consente di sollevare questione pregiudiziale alla Corte di giustizia. 6. Col terzo motivo, anch'esso comune ai ricorrenti, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione per essere stata respinta la richiesta, formulata in sede di riesame, di dichiarare la nullità dell'ordinanza che ha disposto la misura cautelare per mancanza di autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura. Secondo la difesa, l'art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. impone al giudice della cautela un esame autonomo e completo del compendio indiziario. Il Tribunale, invece, ha ritenuto sufficienti ad escludere la nullità brevi e sintetiche considerazioni formulate dal G.i.p. con riferimento alle singole imputazioni e alle posizioni di ciascun indagato. 7. Col quarto e quinto motivo dei ricorsi proposti nell'interesse di DE AR, OV MO e RT SO il difensore deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza di un grave quadro indiziario con riferimento al reato associativo e con riferimento ai reati scopo ascritti agli indagati. I motivi sono diversamente trattati per ciascuno dei ricorrenti, ma presentano profili comuni a tutti nella parte in cui sviluppano il primo motivo sottolineando che la gravità del quadro indiziario deve essere valutata senza tenere conto dell'esito delle analisi della copia forense del cellulare. 7.1. Con riferimento alla posizione di DE AR il difensore osserva che gli unici indizi a carico di questo indagato sono costituiti, oltre che dal contenuto della memoria del cellulare (inutilizzabile per le ragioni illustrate nel primo motivo), soltanto dall'esito della visione delle riprese eseguite da telecamere installate dì fronte all'abitazione di RT SO e di fronte al box sito in via AV n. 151. Sottolinea che il G.i.p. ha riportato l'esito di queste 12 indagini nell'ordinanza cautelare operando una trascrizione integrale della relazione predisposta dagli inquirenti e recependola acriticamente. Rileva che ad AR sono stati contestati trentacinque reati scopo, asseritamente concretizzatisi in prelievi di stupefacente dal box di via AV e nella successiva consegna della sostanza, ma in nessuno di questi casi la PG è intervenuta a controllare AR o a perquisire il box, come sarebbe stato doveroso se fosse stato davvero possibile sostenere che nello stesso era occultata sostanza stupefacente e AR l'aveva prelevata per consegnarla a terzi. In tesi difensiva, da ciò si desume che la detenzione di sostanza stupefacente è stata solo ipotizzata e gli stessi inquirenti hanno ritenuto il quadro indiziario emergente dai filmati insufficiente a procedere a perquisizioni e sequestri. Gli indizi raccolti a carico di DE AR sarebbero dunque privi del necessario carattere di gravità, sia con riferimento alla partecipazione al reato associativo che con riferimento ai reati scopo. La difesa si duole che analoghi argomenti sviluppati nei motivi di riesame non abbiano trovato adeguata risposta nell'ordinanza impugnata. 7.2. Argomentazioni analoghe sono sviluppate nel quarto e quinto motivo del ricorso proposto nell'interesse di OV MO. Anche in questo caso il difensore sottolinea che, espunto dal quadro indiziario il contenuto della memoria del cellulare (inutilizzabile per le ragioni illustrate nel primo motivo), gli unici indizi a carico di MO sono costituiti dalle riprese delle videocamere installate in Via AV. Sostiene che, se queste riprese avessero fornito un quadro indiziario idoneo a dimostrare che MO deteneva sostanza stupefacente, allora egli avrebbe dovuto e potuto essere perquisito, ma questo non avvenne e ciò rende congetturali le ipotesi ricostruttive formulate dagli inquirenti alle quali l'ordinanza impugnata ha acriticamente aderito (come già aveva fatto l'ordinanza genetica). Con specifico riferimento alla posizione di MO il difensore aggiunge che, secondo la stessa prospettazione accusatoria, questo indagato sarebbe stato attivo nell'ipotizzato sodalizio solo per pochi giorni: dal 16 aprile al 7 maggio 2022, quando fu tratto in arresto nella flagrante detenzione di 16 kg di cocaina per la quale è stato separatamente giudicato (detenzione che, nel presente procedimento, è ascritta a SO e AU al capo 60 della rubrica). Secondo la difesa, l'ordinanza cautelare non avrebbe spiegato perché un contributo di così breve durata possa essere considerato grave indizio della partecipazione all'associazione e il Tribunale non ha colmato tale lacuna perché ha sostenuto (pag. 20) che gli elementi raccolti depongono per la «tendenziale stabilità» del ruolo svolto da MO, così formulando un giudizio di «"possibile" 13 e, dunque, non "probabile" colpevolezza dell'indagato quanto al reato associativo» (così, testualmente, pag. 81 dell'atto di ricorso). 7.3. Col quarto e quinto motivo del ricorso proposto nell'interesse di RT SO il difensore deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza di un grave quadro indiziario, con riferimento al reato associativo e con riferimento ai reati scopo, sviluppando argomentazioni identiche a quelle già esposte con riferimento alla posizione degli altri ricorrenti e sottolineando che, espunto dal quadro indiziario il contenuto della memoria del cellulare (inutilizzabile per le ragioni illustrate nel primo motivo), gli unici indizi a carico di SO sono costituiti dalle riprese delle videocamere installate di fronte alla sua abitazione e di fronte al box di Via AV. Il difensore osserva che, in nessuna delle numerose occasioni nelle quali hanno ritenuto di aver assistito ad acquisti o cessioni di stupefacente, gli operanti hanno ritenuto di perquisire SO o le persone che si erano incontrate con lui e sottolinea che il box di via AV non è mai stato perquisito. Si duole che questi argomenti, sviluppati nei motivi di riesame, non abbiano trovato adeguata risposta nell'ordinanza impugnata. 8. Col quarto motivo del ricorso proposto nell'interesse di CO AU, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione per la ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione a tutti i delitti ascritti all'indagato sottolineando che, anche in questo caso, l'ipotesi accusatoria si fonda «in larghissima misura e, comunque, irrinunciabilmente sui contenuti della corrispondenza informatica rinvenuti e sequestrati nella memoria dell'I-phone in uso all'AR». Secondo la difesa, nel caso di AU l'inutilizzabilità dei dati così acquisiti comporterebbe «il dissolvimento del quadro indiziario». Ma anche se così non fosse - e i contenuti della memoria del telefono fossero ritenuti utilizzabili - resterebbe irrisolto il problema della riferibilità a AU dei contenuti dei messaggi che gli sono stati attribuiti. La difesa osserva che a AU sono state attribuite conversazioni telefoniche in viva voce captate il 31 maggio 2022 all'interno dell'auto targata ET683VR, nella quale erano in corso intercettazioni ambientali (RIT 1681/21), e tale attribuzione è avvenuta sulla base di un riconoscimento vocale eseguito dagli ufficiali di PG che identificarono AU il 15 giugno 2022, nei pressi del casello autostradale di Fiano Romano. L'ordinanza impugnata e l'ordinanza genetica sostengono che tale riconoscimento vocale sarebbe attendibile perché, in occasione del controllo, gli operanti conversarono a lungo con AU e poterono poi confrontare la sua voce con quella dell'autore delle conversazioni captate il 14 31 maggio 2022 e con quella dell'autore di messaggi vocali inviati ad AR (salvati nella memoria del cellulare sequestrato il 15 giugno 202). In tesi difensiva, tale motivazione sarebbe manifestamente illogica atteso che la voce di AU fu ascoltata per la prima volta dal vivo in occasione del controllo del 15- 16 giugno 2022 e nessuno degli ufficiali di PG che aveva preso parte alla perquisizione personale e veicolare e alla successiva identificazione attestò di aver riconosciuto nella voce di AU quella della persona ascoltata in viva voce il 31 maggio 2022, né risulta che fossero stati proprio quegli ufficiali di PG ad aver ascoltato la conversazione del 31 maggio. L'ordinanza impugnata sarebbe inoltre contraddittoria quando afferma (pag. 15) che, in occasione del controllo di AU, gli operanti ebbero modo di ascoltare la sua voce e poterono così riconoscerlo «come la persona che utilizzava l'account Exconnerz» scambiando messaggi vocali con AR;
per poi sostenere (con argomentazione che contrasta quella precedente) che il riconoscimento vocale non avvenne in occasione del controllo, ma «solo quando la PG (nella persona dell'ufficiale di PG Mercurio) ha proceduto al riascolto del materiale nel proseguio delle indagini». In tesi difensiva a ciò deve aggiungersi: che l'ordinanza impugnata non ha indicato da quale atto a firma dell'ufficiale di PG AL Mercurio risulti che questi ha proceduto al riascolto del materiale e riconosciuto la voce di AU;
che l'analisi della copia lavoro della memoria del cellulare non risulta essere stata eseguita da AL Mercurio, ma dal Vice Brig. Marco Colbacchini il quale non ha mai potuto ascoltare dal vivo la voce dell'indagato perché non ha partecipato alle operazioni del 15-16 giugno 2022. 9. Nell'interesse di CO AU, in data 6 febbraio 2025, il difensore ha depositato motivi aggiunti integrativi del primo e del quarto motivo. Alla memoria è allegato il verbale delle operazioni di analisi della "copia lavoro" dei dati estrapolati dal telefono I-phone IMEI 350165058017754 che reca la data del 19 agosto 2022 ed è sottoscritto dal Vice Brig. Marco Colbacchini. Nel verbale si dà atto che il telefono è stato «posto sotto sequestro in data 15.06.2022 nell'ambito del procedimento penale scaturito [...] dall'arresto di AR DE» e che l'analisi della "copia lavoro" è stata eseguita «nel contesto delle indagini di PG condotte dalla D.D.A. di Roma nell'ambito del procedimento penale n. 30474/21 R.G.N.R.». Secondo la difesa, ciò rende evidente che gli atti relativi all'accertamento tecnico irripetibile eseguito nell'ambito del procedimento aperto dalla Procura della Repubblica di Rieti sono stati trasmessi alla Procura di Roma subito dopo la formazione della copia forense del telefono (avvenuta il 30 giugno 2022) e ben prima che il PM di Rieti 15 ne ordinasse formalmente la trasmissione (ciò che avvenne soltanto il 14 ottobre 2022). 10. In data 10 febbraio 2025 sono stati depositati motivi aggiunti nell'interesse di tutti i ricorrenti. Questi motivi hanno contenuto identico e, pertanto, possono essere illustrati congiuntamente. Il difensore deduce violazione di legge per essere stato attribuito valore indiziario ai filmati ripresi da videocamere installate di fronte all'abitazione di RT SO e al box sito in via AV n. 151 sulla base di provvedimenti autorizzativi del Pubblico Ministero e chiede a questa Corte di valutare se, alla luce della normativa vigente in materia di tabulati telefonici (che richiede, per l'acquisizione di questi dati, un provvedimento autorizzativo del giudice), sia ancora possibile sostenere - secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (per tutte: Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234270) - che le videoregistrazioni (aventi ad oggetto comportamenti comunicativi e non comunicativi) disposte nel corso delle indagini preliminari in luoghi non riconducibili al concetto di domicilio - se eseguite in luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico per esigenze lavorative e non - sono qualificabili come prova atipica disciplinata dall'art. 189 cod. proc. pen. e quindi utilizzabili senza alcuna necessità di autorizzazione preventiva del giudice. Chiede, pertanto, che sia sollevata questione pregiudiziale di fronte alla Corte UE ai sensi dell'art. 267 del Trattato fondativo. La Corte di giustizia dovrebbe valutare se sia conforme al diritto dell'Unione - in particolare all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, letto alla luce degli articoli 7, 8, 11 e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - che l'esecuzione di videoriprese a fini probatori anche in luoghi caratterizzati da una aspettativa di riservatezza maggiore di quella dei luoghi pubblici possa essere autorizzata dal pubblico ministero. A sostegno di questa richiesta la difesa osserva che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, ogni informazione sulle abitudini di vita delle persone, sui loro spostamenti, sulle attività esercitate e sulle relazioni sociali intrattenute è un dato inerente alla vita privata e che l'installazione di telecamere davanti alla abitazione di SO e davanti al box da lui utilizzato ha consentito di acquisire una grande quantità di dati di questo tipo. Secondo la difesa, non sarebbe conforme all'art. 52 della Carta di Nizza, come interpretata dalla Corte di Giustizia (in particolare con la già citata sentenza della Grande 16 Sezione, del 4 ottobre 2024, pronunciata nella causa C-548/2), che un provvedimento idoneo a consentire l'acquisizione di dati personali di tale rilevanza possa essere adottato dal pubblico ministero senza l'intervento di un giudice. 11. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, datata 5 maggio 2025 con la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. La difesa ha replicato con memoria del 20 maggio 2025. All'odierna udienza le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ha carattere preliminare, e deve per questo essere esaminato per primo, il terzo motivo, comune a tutti i ricorsi, col quale la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione dolendosi che il Tribunale abbia respinto la richiesta, formulata in sede di riesame, di dichiarare la nullità dell'ordinanza che ha disposto la misura cautelare per mancanza di autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura. Il motivo, comune a tutti i ricorrenti, non supera il vaglio di ammissibilità. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, quando deduce la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, il ricorrente ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Cfr. Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760). Nel caso di specie, i ricorsi non si confrontano con le argomentazioni addotte dall'ordinanza impugnata secondo la quale nell'ordinanza genetica, alla parte espositiva che riproduce il contenuto della richiesta del PM, segue sempre, «in ogni singolo capo di incolpazione, un passaggio argomentativo» nel quale il Giudice «ha espresso, anche se talvolta sinteticamente, valutazioni e apprezzamenti in ordine alla valenza dimostrativa degli elementi e delle condotte emergenti dagli atti di indagine, operazione, questa, che implica di per sé un vaglio critico nella selezione e rielaborazione del materiale indiziario» (pag. 3 dell'ordinanza impugnata). Nel contrastare tali argomentazioni, la difesa si limita a sostenere che le autonome valutazioni formulate dal G.i.p. sarebbero troppo brevi e sintetiche per poter essere considerate espressione di un esame 17 autonomo e completo, quale è quello richiesto dall'art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. Non indica, però, quali valutazioni autonome sarebbero state omesse e neppure precisa quali, tra queste valutazioni, sarebbero state formulate in termini così brevi e sintetici da poter essere considerate apodittiche. Non spiega, dunque, per quali ragioni le asserite omissioni avrebbero avuto incidenza sulle determinazioni cautelari portando ad un risultato diverso rispetto a quello cui si sarebbe giunti all'esito di una valutazione ampia e approfondita. Per quanto esposto, la doglianza pecca di genericità ed è conseguentemente inammissibile. Va ricordato in proposito che, qualora la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione, da parte del giudice per le indagini preliminari, dei requisiti previsti dall'art. 292 cod. proc. pen. sia solo genericamente eccepita - in quanto carente di indicazioni relative ai passi dell'ordinanza che richiamano o ricalcano la richiesta cautelare o alle ragioni per cui la dedotta omissione avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario tali da condurre a conclusioni diverse - il tribunale del riesame non è tenuto a fornire una motivazione più articolata e a indicare specificamente le pagine ed i passaggi del provvedimento impugnato in cui rinvenire detta autonoma valutazione (Sez. 2, n. 42333 del 12/09/2019, Devona, Rv. 278001). 2. Ragioni di logica espositiva consigliano di esaminare adesso il motivo «aggiunto» - depositato nell'interesse di ciascun ricorrente il 10 febbraio 2025 - col quale la difesa ha chiesto di sollevare questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 del Trattato Fondativo dell'Unione Europea per far sì che la Corte di Giustizia si esprima sulla compatibilità col diritto dell'Unione dell'art. 189 cod. proc. pen. «come interpretato dalla giurisprudenza interna». Alla Corte di Giustizia dovrebbe essere chiesto di valutare se «l'art. 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, alla luce degli articoli 7, 8, 11 e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione» osti a una normativa nazionale che consenta al pubblico ministero di autorizzare «l'esecuzione di videoriprese a fini probatori anche in luoghi caratterizzati da una aspettativa di riservatezza maggiore di quella dei luoghi pubblici». Nella requisitoria scritta e in sede di discussione orale il PG ha sostenuto l'inammissibilità di questi motivi. Il PG ha sottolineato che, nei motivi originariamente proposti e di fronte al Tribunale del riesame, la questione della utilizzabilità delle videoriprese non era stata sollevata e ha ricordato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il principio generale delle 18 impugnazioni, concernente la necessaria connessione tra i motivi originariamente proposti e i motivi nuovi, non è derogato nell'ambito del ricorso per cassazione contro provvedimenti "de libertate". L'unica diversità rispetto all'ordinaria disciplina, infatti, attiene al termine per la proposizione dei motivi nuovi, che non è quello di quindici giorni prima dell'udienza, ma è spostato all'inizio della discussione (sull'argomento: Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Uda, Rv. 266295; Sez. 2, n. 15693 del 08/01/2016, Campiso, Rv. 266441). La difesa ha replicato obiettando che le memorie contenenti i «motivi aggiunti» sono state depositate nei termini di cui all'art. 311 cod. proc. pen. sicché si tratta di integrazioni al ricorso. Dall'esame degli atti emerge che le memorie sono state depositate il 10 febbraio 2025 e a quella data non erano ancora decorsi dieci giorni dalla notifica dell'avviso di deposito dell'ordinanza del Tribunale del riesame ai ricorrenti DE AR, RT SO e CO AU, sicché il motivo deve essere esaminato nel merito. Si tratta, peraltro, di una richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE il cui esame è comunque doveroso. L'art. 267, comma 3, TFUE, infatti, prevede per i giudici di ultima istanza l'obbligo di rinvio alla Corte di Giustizia UE in ogni caso in cui si debbano interpretare norme comunitarie. 3. Dall'ordinanza impugnata emerge con chiarezza che tra gli indizi che sono stati valutati a fini cautelari vi sono le immagini riprese da telecamere installate davanti al portone dell'abitazione di RT SO e di fronte all'ingresso del box sito in Via Ottavianí 151 a lui in uso. Come anche la difesa riferisce, le videoriprese, valutate necessarie per acquisire elementi di prova sulle violazioni della legge in materia di stupefacenti per le quali si procede, sono state autorizzate dal Pubblico Ministero con i decreti n. 266/22, n. 325/22 e n. 357/22. Il difensore dà atto che il PM ha determinato la durata delle riprese e l'ha prorogata, sulla base delle necessità di indagine, con successivi provvedimenti. Non è controverso che le telecamere fossero installate nella pubblica via. Il difensore osserva che l'installazione di telecamere davanti all'ingresso di una abitazione e di un box di proprietà privata consente di acquisire informazioni sulle abitudini di vita di persone determinate, sui loro spostamenti, sulle attività esercitate e sulle relazioni sociali che quelle persone intrattengono (consente, dunque, l'acquisizione di dati relativi alla vita privata) e sostiene che - nel rispetto della normativa eurounitaria, come interpretata dalla Corte di Giustizia in plurime decisioni - l'acquisizione di questi dati non dovrebbe poter essere affidata a un provvedimento del pubblico ministero, essendo necessario a tal fine l'intervento di un giudice terzo, chiamato a valutare se la limitazione del diritto 19 alla riservatezza (garantito dagli artt. 7 e 8 della Carta UE) sia effettivamente necessaria e proporzionata in relazione alla gravità dei reati da accertare. In sintesi, secondo la difesa, l'autorizzazione all'installazione di telecamere in luoghi pubblici, se consente di riprendere i varchi di accesso a luoghi privati (una abitazione o un garage), dovrebbe essere soggetta a una disciplina non dissimile da quella prevista per l'acquisizione dei dati relativi alla vita privata che emergono dai tabulati di un telefono cellulare. Pertanto, sarebbe doveroso rivedere il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale le videoregistrazioni disposte nel corso delle indagini preliminari in luoghi non riconducibili al concetto di domicilio - se eseguite in luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico per esigenze lavorative e non - sono qualificabili come prova atipica disciplinata dall'art. 189 cod. proc. pen. (per tutte: Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234270) e la Corte di Giustizia dovrebbe essere interpellata sulla compatibilità col diritto dell'Unione della normativa processuale vigente, come costantemente interpretata. A sostegno di tali conclusioni, il difensore ricorda: - che, ai sensi dell'art. 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Carta medesima (dunque anche il diritto alla protezione dei dati di carattere personale sancito dall'art. 8), oltre a dover essere «previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà», possono avvenire, «nel rispetto del principio di proporzionalità», solo quando «siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui»; - che l'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, definisce «dato personale»: «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile» e considera identificabile «la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale». La difesa sottolinea che la Corte di Giustizia ha fornito una interpretazione molto rigorosa della possibilità di limitare i diritti sanciti dall'art. 8 della Carta e richiama, in particolare, le sentenze pronunciate dalla Grande Sezione: il 2 marzo 2021, nella causa C-746/18 (H.K. c/Prokuratuur) e il 4 ottobre 2024, nella causa C-548/2 (C.G c/Bezirkshauptmannschaft Landek). 20 Come noto, nella prima sentenza, i giudici europei hanno affermato: - che soltanto obiettivi di lotta contro forme gravi di criminalità e prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica possono giustificare una grave ingerenza nei diritti fondamentali sanciti dagli artt. 7 e 8 della Carta;
- che il diritto UE - in particolare l'art. 15 della direttiva 2002/58/UE, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, letto alla luce degli artt. 7, 8, 11 e 52 della Carta - «osta ad una normativa nazionale, la quale consenta l'accesso di autorità pubbliche ad un insieme di dati relativi al traffico o di dati relativi all'ubicazione, idonei a fornire informazioni sulle comunicazioni effettuate da un utente di un mezzo di comunicazione elettronica o sull'ubicazione delle apparecchiature terminali da costui utilizzate e a permettere di trarre precise conclusioni sulla sua vita privata, per finalità di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati, senza che tale accesso sia circoscritto a procedure aventi per scopo la lotta contro le forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica, e ciò indipendentemente dalla durata del periodo per il quale l'accesso ai dati suddetti viene richiesto, nonché dalla quantità o dalla natura dei dati disponibili per tale periodo»; - che l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, «osta ad una normativa nazionale, la quale renda il pubblico ministero, il cui compito è di dirigere il procedimento istruttorio penale e di esercitare, eventualmente, l'azione penale in un successivo procedimento, competente ad autorizzare l'accesso di un'autorità pubblica ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all'ubicazione ai fini di un'istruttoria penale». Questi principi sono stati ribaditi, e per certi versi rafforzati, dalla sentenza pronunciata il 4 ottobre 2024, nella causa C-548/2, secondo la quale l'art. 4, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2016/680 del 27 aprile 2016 (relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e abrogativa della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio), letto alla luce degli articoli 7 e 8 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, «non osta a una normativa nazionale che concede alle autorità competenti la possibilità di accedere ai dati contenuti in un telefono cellulare, a 21 fini di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dì reati in generale», ma a condizione che tale normativa: - definisca «in modo sufficientemente preciso la natura o le categorie dei reati in questione»; - garantisca «il rispetto del principio di proporzionalità»; - subordini «l'esercizio di tale possibilità, salvo in casi di urgenza debitamente comprovati, ad un controllo preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente». In tesi difensiva, questi principi dovrebbero trovare applicazione anche con riferimento all'installazione di telecamere in luoghi pubblici quando - come nel caso oggetto del presente ricorso - le riprese siano idonee ad acquisire dati sulle abitudini di vita, sugli spostamenti, sulle attività esercitate e sulle relazioni sociali intrattenute da persone fisiche identificate, atteso che, anche in questo caso, si tratterebbe di dati personali soggetti alla tutela prevista dall'art. 8 della Carta. Muovendo da queste premesse, la difesa chiede che sia sollevata questione pregiudiziale di fronte alla Corte UE ai sensi dell'art. 267 TFUE. Il quesito che dovrebbe essere sottoposto alla Corte di giustizia riguarda l'interpretazione dell'art. 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche. Si dovrebbe chiedere alla Corte di spiegare se questa norma, letta alla luce degli articoli 7, 8, 11 e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea osti ad una normativa nazionale che consenta al pubblico ministero di autorizzare «l'esecuzione di videoriprese a fini probatori anche in luoghi caratterizzati da una aspettativa di riservatezza maggiore di quella dei luoghi pubblici». 4. L'art. 267, comma 3, TFUE prevede per i giudici di ultima istanza l'obbligo di rinvio alla Corte di Giustizia UE in ogni caso in cui si debbano interpretare norme comunitarie. Tuttavia, secondo la lettura che di questa norma è stata data dalla stessa Corte UE, l'obbligo di rimettere in via pregiudiziale le questioni relative all'interpretazione delle norme comunitarie non sussiste quando «il giudice nazionale abbia constatato che la questione non sia pertinente né rilevante, che la disposizione comunitaria abbia già costituito oggetto di interpretazione e che la corretta applicazione del diritto comunitario si imponga con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi» (tra le altre, Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Castaldo, Rv. 281997; Sez. 3, n. 33101 del 07/06/2022, Prandini, Rv. 283519; Sez. 6, Sentenza n. 44436 del 04/10/2022, 22 Palamara, Rv. 284151). Si deve osservare allora che, nei termini nei quali è stata proposta, nel presente ricorso la questione non è rilevante. Come si è detto, le videoriprese alle quali i giudici di merito hanno attribuito valore indiziario risultano essere state realizzate da telecamere installate nella pubblica via: un luogo nel quale i comportamenti delle persone possono essere liberamente osservati da terzi. La difesa sostiene che i luoghi in cui le riprese sono state eseguite sarebbero «caratterizzati da una aspettativa di riservatezza maggiore di quella dei luoghi pubblici», ma non fornisce argomenti a sostegno di tale affermazione. A questo proposito è utile ricordare: - che, come evidenziato dal considerando 104, la direttiva 2016/680 consente di apportare limitazioni al diritto alla protezione dei dati personali previsto all'articolo 8 della Carta e, secondo la Corte di Giustizia, tali limitazioni devono essere interpretate conformemente ai requisiti di cui all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta stessa, i quali includono il rispetto del principio di proporzionalità (in tal senso: Grande Sezione, sentenza del 30 gennaio 2024, nella causa C-118/22, punto 33); - che, in linea di principio, il trattamento di dati personali nell'ambito di un'indagine diretta alla repressione di reati (tanto più se si tratta di reati gravi come quelli per cui si procede) può essere ritenuto rispondente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta e, come la Corte di Giustizia ha più volte affermato, tale limitazione può essere considerata necessaria ogniqualvolta l'obiettivo perseguito dal trattamento di dati non possa essere ragionevolmente conseguito in modo altrettanto efficace avvalendosi di altri mezzi meno lesivi dei diritti delle persone interessate (Quinta Sezione, sentenza del 26 gennaio 2023, nella causa C-205/21, punto 126; Grande Sezione, sentenza del 1 agosto 2022, nella causa C-184/20, punto 85; Grande Sezione, sentenza del 22 giugno 2021, nella causa C-439/10 , punto 110 e giurisprudenza ivi citata); - che, nel valutare se vi sia proporzione tra il trattamento disposto e la conseguente limitazione dei diritti garantiti agli articoli 7 e 8 della Carta, occorre tenere conto di tutti gli elementi del caso perché « il principio di proporzionalità, enunciato all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, implica L.] una ponderazione dell'importanza dell'obiettivo perseguito e della gravità della limitazione apportata all'esercizio dei diritti fondamentali in questione» (Così, testualmente, Grande Sezione sentenza del 30 gennaio 2024, nella causa C-118/22, punto 62, che cita la sentenza del 22 novembre 2022, nelle cause C-37/20 e C-601/20, punto 66). 23 Non si può ignorare allora che, nel caso di specie, le riprese non risultano essersi svolte in un luogo ove dovrebbe essere tutelata la riservatezza, bensì in un luogo pubblico e - come la stessa difesa riferisce - le telecamere non sono state installate dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa, ma sulla base di un decreto del Pubblico Ministero, al fine di acquisire elementi di prova in relazione a violazioni della legge in materia di stupefacenti. Il trattamento di dati, anche personali, dunque, è stato autorizzato dall'autorità giudiziaria per finalità «determinate, esplicite e legittime» [art. 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2016/680], in una situazione nella quale - lo si deve ricordare - il quadro indiziario aveva indotto il G.i.p. ad autorizzare intercettazioni telefoniche e ambientali. La difesa non offre indicazioni dalle quali si possa desumere che sulla base delle video riprese siano stati acquisiti e conservati dati non pertinenti o eccedenti rispetto alle finalità del trattamento. Non ipotizza, dunque, una violazione dell'art. 4, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2016/680. Sostiene infatti - senza chiarire quale sia il fondamento di questo assunto - che, consentendo al pubblico ministero di autorizzare l'installazione di telecamere in un luogo pubblico, il sistema processuale vigente si porrebbe in contrasto con l'art. 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 che riguarda, però, il «trattamento dei dati personali» e la «tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche». Coerentemente con questa impostazione la difesa fa riferimento a decisioni con le quali la Corte di Giustizia si è occupata della tutela che deve essere garantita a dati soggetti a trattamento nel settore delle comunicazioni elettroniche o memorizzati all'interno di un apparecchio elettronico. Una giurisprudenza specificamente volta a tutelare, oltre alla riservatezza delle comunicazioni effettuate tramite reti pubbliche dì comunicazione e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, anche la riservatezza dei dati sottoposti a trattamento «ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione» («dati relativi al traffico», secondo la definizione fornita dalla direttiva 2002/58/CE) e di quelli trattati «in una rete di comunicazione elettronica che indichi la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico» («dati relativi all'ubicazione», secondo la definizione fornita dalla direttiva 2002/58/CE). Non si comprende, però, per quali ragioni una normativa nazionale che consente al Pubblico Ministero di autorizzare a fini di indagine l'installazione di telecamere in un luogo pubblico dovrebbe porsi in contrasto con una direttiva volta a tutelare il 24 trattamento dei dati personali e dei dati della vita privata nello specifico settore delle comunicazioni elettroniche. 5. Sgombrato il campo da questioni aventi carattere preliminare, si può procedere all'esame del primo motivo, comune a tutti i ricorrenti. A tal fine è necessaria una sintetica esposizione della vicenda processuale. Dall'ordinanza impugnata e dagli atti allegati ai ricorsi e alle memorie depositate in vista dell'odierna udienza emerge che, alle 23:55 del 15 giugno 2022, personale in servizio presso la Legione carabinieri "Lazio" - Gruppo di Ostia - Nucleo investigativo - eseguì una perquisizione ai sensi dell'art. 103 d.P.R. n. 309/90 sulla persona di DE AR e nel furgone da lui condotto. La perquisizione condusse al sequestro di otto panetti di cocaina, ciascuno del peso di circa 1 kg, e del telefono cellulare Apple I-Phone 13 Pro, avente IMEI n. 350165058017754, nel quale era inserita la SIM n. 3348405010. Alle ore 1:30 del 16 giugno 2022 AR fu tratto in arresto per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90. La comunicazione di notizia di reato fu inviata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti, nel cui circondario l'arresto era avvenuto. Il 16 giugno 2022, il PM incaricato delle indagini convalidò la perquisizione e il conseguente sequestro (che la PG operante aveva qualificato come sequestro probatorio), dapprima con timbro in calce, poi con autonomo decreto. La motivazione del decreto di convalida così testualmente recita: «ritenuta la necessità di acquisire al procedimento quanto meglio indicato nel verbale di sequestro (al quale ci si riporta integralmente), in quanto corpo di reato o, comunque, pertinente al reato, necessario per l'accertamento dei fatti. Visto l'art. 253 c.p.p. Dispone il sequestro di quanto meglio specificato nel verbale di sequestro...». Questo provvedimento fu notificato ad AR e al difensore di fiducia che egli aveva nominato al momento dell'arresto, in persona dell'avv. Carlo Testa Píccolomini. Con nota del 20 giugno 2022, facendo seguito alla comunicazione di notizia di reato contenente il verbale di arresto di AR e il verbale di sequestro del cellulare, la PG operante chiese alla Procura della Repubblica di Rieti di essere autorizzata ad effettuare una copia forense della memoria del telefono. Segnalò a tal fine che, nella stessa, potevano «essere registrati dati di interesse ai fini investigativi». Tale attività fu autorizzata dal PM il giorno stesso, apponendo in calce alla richiesta la seguente annotazione: «V. si autorizza, con modalità irripetibili». Il PM di Rieti, dunque, autorizzò l'estrazione della copia forense della memoria dell'apparecchio telefonico in sequestro qualificando come 25 "irripetibile" tale accertamento. L'avviso del compimento dell'atto irripetibile fu notificato a DE AR e al difensore che questi aveva nominato al momento dell'arresto (avv. Carlo Testa Piccolomini), ma non anche al difensore che AR aveva nominato, in aggiunta al primo, il 21 giugno 2022, presso l'Ufficio matricola del carcere di Rieti, in persona dell'avv. Massimo Giuseppe Mercurelli. Dall'ordinanza impugnata emerge che la Procura della Repubblica di Roma aveva da tempo avviato operazioni di intercettazione telefonica e ambientale nei confronti di SO e di altri indagati e, proprio sulla base del contenuto di tali intercettazioni, i carabinieri predisposero il servizio di osservazione, pedinamento e controllo conclusosi con l'arresto di AR. Esaminando la documentazione allegata ai ricorsi si apprende quanto segue: in data 4 ottobre 2022, i Carabinieri delegati ad estrarre la copia forense della memoria dell'apparecchio telefonico in sequestro, riferirono al PM procedente che «dall'esame del cellulare» era emerso «il coinvolgimento di AR» in una «associazione investigata nell'ambito del proc. pen. n. 30474/2021» della Procura della Repubblica di Roma;
il 5 ottobre 2022 il PM di Rieti dispose l'iscrizione di un procedimento per violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/90 nel registro mod. 44 (dunque a carico di ignoti); il 14 ottobre 2022, questo procedimento fu trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma «per competenza ed unione agli atti del proc. n. 30474/2021». Nel verbale delle operazioni di analisi della "copia lavoro" dei dati estrapolati dal telefono I-phone IMEI 350165058017754 (che reca la data del 19 agosto 2022) si legge che il telefono è stato «posto sotto sequestro in data 15.06.2022 nell'ambito del procedimento penale scaturito [...] dall'arresto di AR DE» e l'analisi della "copia lavoro" è stata eseguita «nel contesto delle indagini di PG condotte dalla D.D.A. di Roma nell'ambito del procedimento penale n. 30474/21 R.G.N.R.». Dall'ordinanza impugnata non risulta che la Procura della Repubblica di Roma abbia emesso un decreto motivato di sequestro ex art. 254 cod. proc. pen. avente ad oggetto la corrispondenza memorizzata nel cellulare in uso ad AR. 6. Nella prima parte del primo motivo, comune a tutti i ricorsi, la difesa sostiene che la copia forense della memoria del cellulare sequestrato a Filippo AR fu ottenuta con atto irripetibile affetto da nullità perché gli avvisi ex art. 360 cod. proc. pen. non furono notificati a uno dei difensori di fiducia che AR aveva nominato e non furono notificati neppure a RT SO e CO AU, già attinti da indizi di reità quali concorrenti nel reato di cui 26 all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 per il quale AR era stato tratto in arresto. La difesa sottolinea che fu lo stesso PM di Rieti ad autorizzare l'estrazione della copia della memoria del telefono «con modalità irripetibili». A questo proposito si deve osservare che, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, «L'estrazione di dati archiviati in un supporto informatico, quale è la memoria di un telefono cellulare, non costituisce accertamento tecnico irripetibile, e ciò neppure dopo l'entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l'obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati informatici acquisiti a quelli originali, con la conseguenza che né la mancata adozione di tali modalità, né, a monte, la mancata interlocuzione delle parti al riguardo comportano l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti, ferma la necessità di valutare, in concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti» (Sez. 1, n. 38909 del 10/06/2021, Marziano, Rv. 282072; Sez. 5, n. 11905 del 16/11/2015, dep. 2016, Branchi, Rv. 266477; Sez. 2, n. 29061 del 01/07/2015, Posanzini, Rv. 264572). A ciò deve aggiungersi che, nel caso di specie, il ricorrente non ha neppure ipotizzato che nell'acquisizione vi siano stati difetti tecnici tali da comportare l'inaffidabilità dei dati acquisiti. 7. Nella seconda parte del primo motivo il difensore dei ricorrenti deduce violazione di legge sottolineando che l'acquisizione della copia forense del contenuto del cellulare è avvenuta in assenza di un decreto motivato ex art. 254 cod. proc. pen. e, per questa parte, i ricorsi sono fondati. Secondo il Tribunale distrettuale, convalidando il sequestro del cellulare operato dalla PG, il PM di Rieti appose un vincolo reale ex art. 254 cod. proc. pen. «non solo sul "contenitore", ma anche sulla "corrispondenza" conservata nella sua memoria» (pag. 7 dell'ordinanza impugnata). Per questo non erano necessari provvedimenti ulteriori. Non rileverebbe in contrario la sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023. Secondo l'ordinanza impugnata, infatti (pag. 8), questa sentenza si sarebbe limitata ad estendere le garanzie di cui all'art. 68 Cost. «alla corrispondenza che riguardi un parlamentare memorizzata in un dispositivo appartenente a terzi sottoposto a sequestro». Si obietta in proposito: - che, come risulta dall'esame degli atti (del cui contenuto si è riferito al par. 5), il sequestro del telefono in uso a DE AR non fu disposto ai sensi dell'art. 254 cod. proc. pen., ma fu eseguito dalla PG di iniziativa, fu convalidato dal PM ai sensi dell'art. 355 cod. proc. pen. e non fu qualificato dalla 27 PG procedente come sequestro di corrispondenza ex art. 353 cod. proc. pen., bensì come sequestro probatorio;
- che, nel convalidare il sequestro, il PM si limitò a definire il telefono come corpo del reato o cosa ad esso pertinente senza fornire motivazione alcuna riguardo alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo;
- che, in seguito, il PM procedente autorizzò la PG ad estrarre «con modalità irripetibili» la copia forense della memoria del cellulare, ma questo atto non ha il contenuto di un decreto di sequestro di corrispondenza ex art. 254 cod. proc. pen. e si tratta, comunque, di un provvedimento privo di motivazione. Si deve ricordare, allora, che, per giurisprudenza costante, il potere di acquisizione dì dati riservati che siano contenuti nella memoria di un telefono cellulare incontra un limite nel principio di proporzionalità e ciò impone una motivazione rigorosa che dia conto delle ragioni per le quali è indispensabile a fini di indagine la verifica integrale dei dati conservati nell'archivio del dispositivo informatico. Ove tale necessità non ricorra, inoltre, il decreto deve indicare i criteri di selezione dei dati rilevanti per la prosecuzione delle indagini in modo che solo questi dati siano ricercati e sottoposti a sequestro. La giurisprudenza di legittimità si è più volte pronunciata in tal senso affermando che, in caso di sequestro probatorio di dispositivi ínformatici o telematici (tra cui rientrano certamente anche i telefoni cellulari, capaci di conservare un'enorme mole di dati riservati), il pubblico ministero che non voglia limitarsi ad acquisire l'apparecchio telefonico quale strumento di comunicazíone, ma intenda accedere al vaglio del suo contenuto, deve illustrare le ragioni che rendono necessario un sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa, limitato a specifiche informazioni oggetto di ricerca, indicando i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, la giustificazione della perimetrazione temporale dei dati di interesse, i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione e disponendo la restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsico, Rv. 286358; Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Pessotto, Rv. 280838; Sez. 6, n. 24617 del 24/02/2015, Rizzo, Rv. 264092). 7.1. L'ordinanza impugnata non ha tenuto conto di questi principi dì diritto e ha ingiustificatamente sottovalutato il significato della sentenza n. 170/2023 della Corte costituzionale, che è stato valorizzato, invece, da tutta la giurisprudenza successiva. Nella sentenza n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi, Rv. 286573 (pag. 32 della motivazione) e nella sentenza n. 23756 del 29/02/2024, Giorgi, Rv. 286589 (pag. 38 della motivazione) le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato 28 che, «quando la prova documentale ha ad oggetto comunicazioni scambiate in modo riservato tra un numero determinato di persone, indipendentemente dal mezzo tecnico impiegato a tal fine, occorre assicurare la tutela prevista dall'art. 15 Cost. in materia di "corrispondenza"». Richiamata la giurisprudenza costituzionale - secondo la quale «quello di "corrispondenza" è concetto ampiamente comprensivo, atto ad abbracciare ogni comunicazione di pensiero umano (idee, propositi, sentimenti, dati, notizie) tra due o più persone determinate, attuata in modo diverso dalla conversazione in presenza» - le Sezioni Unite hanno sottolineato che, secondo la Consulta, tale concetto prescinde dalle caratteristiche del mezzo tecnico utilizzato e si estende anche alla posta elettronica e ai messaggi inviati tramite l'applicativo WhatsApp, o SMS o sistemi simili, «del tutto assimilabili a lettere o biglietti chiusi» perché accessibili solo mediante l'uso di codici di accesso o altri meccanismi di identificazione (così Corte cost., sent. n. 170 del 2023; nello stesso senso, Corte cost., sent. n. 227 del 2023 e Corte cost., sent. n. 2 del 2023) e che l'art. 15 Cost. assicura la libertà e segretezza «della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione», consentendone la limitazione «soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge». A questi principi si è uniformata la giurisprudenza successiva. Si è affermato, infatti, che «la messaggistica archiviata nei telefoni cellulari non può più essere considerata alla stregua di un mero documento, liberamente acquisibile senza la garanzia costituzionale prevista dall'art. 15 Cost., ma richiede l'assoggettamento alla disciplina dell'art. 254 cod. proc. pen. che impone L.] un provvedimento dell'autorità giudiziaria, necessariamente motivato al fine di giustificare il sacrificio della segretezza della corrispondenza, senza la possibilità di accesso diretto da parte della Polizia Giudiziaria, che ha solo il potere di acquisire materialmente il dispositivo elettronico, analogamente a quanto previsto per l'invio della corrispondenza postale dall'art. 254, comma 2, cod. proc. pen., fermo quanto disposto dall'art. 353 cod. proc. pen. sull'apertura dei plichi o di corrispondenza con l'autorizzazione del pubblico ministero quando ciò sia necessario per l'assicurazione di elementi di prova che potrebbero andare persi a causa del ritardo» (Sez. 6, n. 1286 del 20/11/2024, dep. 2025, Bozzano, Rv. 287421 pag. 4 della motivazione). Nella medesima prospettiva, sono stati ritenuti «affetti da inutilizzabilità patologica i messaggi "WhatsApp" acquisiti dalla polizia giudiziaria mediante "screenshor eseguiti con il consenso dell'indagato, ma in mancanza degli avvisi delle facoltà difensive spettanti per l'apertura della corrispondenza, ivi compresa quella di rifiutare tale collaborazione, nonché del diritto di essere assistito da un 29 difensore. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'acquisizione di tale messaggistica con modalità non garantite non è consentita neppure quale prova atipica)» (Sez. 6, n. 1269 del 20/11/2024, dep. 2025, Lato, Rv. 287504; Sez. 6, n. 39548 del 11/09/2024, Di Francesco, Rv. 287039; Sez. 2, n. 25549 del 15/05/2024, Tundo, Rv. 286467). È stato valutato illegittimo, inoltre, il decreto di sequestro probatorio di un telefono cellulare col quale il pubblico ministero abbia acquisito la totalità dei messaggi, filmati e fotografie contenuti nella memoria dell'apparecchio «senza indicare le ragioni per le quali, ai fini dell'accertamento dei reati ipotizzati, si rende imprescindibile la integrale verifica di tutti i predetti dati e si giustifica, nel rispetto del principio di proporzionalità, un così penetrante sacrificio del diritto alla segretezza della corrispondenza. (In motivazione la Corte ha precisato che, in tale ipotesi, la nullità del sequestro si estende, ex art. 185 cod. proc. pen., all'acquisizione della copia forense della intera memoria del dispositivo)» (Sez. 6, n. 1286 del 20/11/2024, dep. 2025, Bozzano, Rv. 287421, già citata). Muovendosi all'interno di queste coordinate ermeneutiche si deve concludere che la corrispondenza conservata nella memoria di un telefono cellulare non è acquisibile senza il rispetto della garanzia prevista dall'art. 15 Cost., almeno fino a quando la comunicazione conserva carattere di attualità e di interesse per i corrispondenti. Un carattere che viene meno solo quando il decorso del tempo o altra causa trasforma la corrispondenza in un documento cui può attribuirsi valore retrospettivo, affettivo, collezionistico, artistico, scientifico o probatorio. 8. Applicando i principi illustrati al caso in esame si deve osservare: - che l'ordinanza impugnata ha ricondotto il provvedimento di sequestro convalidato dal PM di Rieti entro l'ambito operativo dell'art. 354 cod. proc. pen. senza spiegare le ragioni di tale affermazione;
- che il decreto di convalida, ancorché immotivato, è stato ritenuto idoneo ad apporre un vincolo reale, non solo sul "contenitore" (il telefono cellulare), ma anche sul suo "contenuto"; - che l'acquisizione del contenuto di un telefono cellulare (o comunque di un apparecchio elettronico) è legittima solo se nel decreto sono indicate le ragioni che rendono necessario (e proporzionato alla gravità dei fatti oggetto di indagine) il sacrifico del diritto alla segretezza alla corrispondenza. Ad avviso del Collegio, non essendo stato adempiuto l'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro, questo provvedimento è nullo e tale nullità si estende ex art. 185 cod. proc. pen., all'acquisizione della copia forense della memoria del dispositivo. Come noto, 30 infatti, l'inutilizzabilità patologica dalla quale sono affetti gli atti probatori assunti "contra legem" (tale è un sequestro di corrispondenza eseguito in assenza di decreto motivato dell'autorità giudiziaria), comporta un divieto di utilizzazione assoluto, non solo nel dibattimento, ma in tutte le altre fasi del procedimento, comprese le procedure incidentali cautelari (Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216246). Non rileva in contrario che il sequestro del telefono sia stato convalidato e che il decreto di convalida sia stato notificato ad AR e al suo difensore di fiducia (l'unico che, al momento della convalida, egli aveva nominato). Se è vero, infatti, che, essendo privo di motivazione, il decreto di convalida dell'apparecchio telefonico avrebbe potuto essere impugnato e ciò non risulta essere avvenuto;
è pur vero che, in sede di riesame e nei motivi di ricorso, gli indagati non hanno formulato doglianze sul sequestro dell'apparecchio telefonico, ma sull'ingiustificata compressione della libertà e segretezza della corrispondenza che consegue all'acquisizione dell'intero contenuto della memoria di un telefono in assenza di un decreto motivato dell'Autorità giudiziaria. Non si può ignorare, peraltro, che il sequestro dell'apparecchio telefonico è stato eseguito nell'ambito di un diverso procedimento, aperto dalla Procura della Repubblica di Rieti a carico del solo AR (tratto in arresto nella flagrante detenzione di 8 kg di cocaina), e che nel processo conseguente all'arresto (che si è svolto di fronte al Tribunale di Rieti) l'analisi della copia forense del contenuto del telefono non è stata indicata come fonte di prova né utilizzata ai fini della decisione. A ciò deve aggiungersi: - che, come emerge dalla lettura del verbale delle operazioni di analisi dei dati estrapolati dal telefono sequestrato ad AR, tale attività è stata eseguita «nel contesto delle indagini di PG condotte dalla D.D.A. di Roma nell'ambito del procedimento penale n. 30474/21 R.G.N.R.»; - che, informata del possibile «coinvolgimento di AR» in una «associazione investigata» dalla Procura della Repubblica di Roma (coinvolgimento che la PG ha riferito essere emerso dall'analisi del contenuto del cellulare), la Procura della Repubblica di Rieti si limitò ad iscrivere un procedimento a carico di ignoti, subito trasmesso alla D.D.A. di Roma «per competenza ed unione agli atti». 9. Per quanto esposto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Roma che dovrà valutare, per ciascun indagato e per ciascuno dei reati in relazione ai quali la misura è stata disposta, se 31 l'inutilizzabilità derivata degli indizi derivanti dall'analisi del contenuto dell'apparecchio telefonico sequestrato a DE AR sia idonea ad incidere sulla gravità del quadro indiziario. Il quarto e il quinto motivo dei ricorsi principali e il motivo aggiunto proposto in data 6 febbraio 2025 nell'interesse di CO AU sono assorbiti. L'inutilizzabilità dei dati estrapolati dalla copia forense del cellulare rende non rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 254 cod. proc. pen. prospettata dalla difesa col secondo motivo. Poiché dalla presente decisione non consegue la rìmessione in libertà dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, deve essere disposta la trasmissione di copia della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario in cui gli indagati sono ristretti, perché provveda ai sensi del comma 1 bis dello stesso articolo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale del riesame di Roma. Così deciso il 29 maggio 2025 stensore Il Pr idente