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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
Commentario • 1
- 1. Prescrizione del reato in Cassazione: quando può essere dichiarata? (Cass. Pen. n. 40956/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 4 gennaio 2026
La prescrizione del reato deve essere dichiarata anche in Cassazione quando risulta maturata prima della sentenza di appello, anche se il giudice di merito non l'ha rilevata. Lo ha ribadito la Cassazione penale con la sentenza n. 40956/2025, chiarendo un principio di enorme rilievo pratico: se la prescrizione è maturata prima della sentenza impugnata, la Corte di Cassazione deve dichiararla, annullando senza rinvio la condanna. Si tratta di un arresto che incide direttamente su moltissimi processi penali, soprattutto nei casi di riqualificazione del reato in appello. Quando la riqualificazione fa scattare la prescrizione Nel caso esaminato, il fatto originariamente contestato come …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta LIDIA GIORGIO, con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, l'avv. Giuseppe Vercelli del foro di Roma per AR EN ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento della sentenza in via principale senza rinvio, in subordine con rinvio. Penale Sent. Sez. 4 Num. 17 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 28/11/2024 Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino, con la quale EN AR era stato condannato ad anni uno e mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 590 bis, comma 5 n. 2, cod. pen. perché, alla guida di un'autovettura, aveva attraversato un'intersezione nonostante il semaforo rosso e guidato senza moderare la velocità in un tratto stradale fiancheggiato da case, così impattando con l'auto condotta da Andrea MINERVA che, nell'occorso, aveva riportato le lesioni descritte in imputazione, giudicate guaribili in oltre 40 giorni (in Roma, il 27 febbraio 2020). 2. In sede di gravame, l'appellante aveva contestato l'esistenza della prova dell'attraversamento con la luce semaforica rossa da parte dell'imputato, nonché della natura delle lesioni procurate, con conseguente difetto della necessaria condizione di procedibilità, nonché invocato le generiche. I giudici del gravame hanno disatteso tutte le doglianze, rilevando innanzitutto la procedibilità d'ufficio del reato contestato (art. 590 bis, comma 5, n. 2, cod. pen.) e, nel merito, t-D_Irc,A_U,.._12 \.WoVaTà—la- condotta di guida dell'imputato, alla stregua del compendio probatorio, orale e documentale, nel quale erano confluiti anche atti acquisiti al fascicolo processuale sull'accordo delle parti (certificazione del pronto soccorso;
verbale di s.i.t. della vittima;
relazione dell'incidente con rilievi planimetrici;
verbale di accertamento di violazione stradale a carico dell'imputato; spontanee dichiarazioni dello AR, con le quali costui aveva ammesso di essere passato con il rosso, assumendosi la totale responsabilità del sinistro). La Corte territoriale, in particolare, ha fondato il proprio convincimento sulle dichiarazioni della persona offesa, ritenendole puntuali, lineari e coerenti con quelle rese nell'immediatezza, in difetto di ragioni di astio o risentimento nei confronti dello AR e, oltretutto, confortate dai rilievi planimetrici, dai danni ai mezzi e dalle lesioni riportate dal dichiarante, valutate come compatibili con la descritta dinamica, quanto alla condotta di guida dell'imputato valorizzando la rilevata assenza di tracce di frenata per ritenere altresì dimostrata l'inadeguatezza della velocità tenuta dal medesimo (violazione per la quale era stato redatto apposito verbale di accertamento). Infine, ha ritenuto l'imputato non meritevole delle invocate generiche, valutando come recessive l'incensuratezza, la giovane età e l'assunzione immediata delle proprie responsabilità, rispetto alla gravità del reato, come desumibile dalle modalità della condotta sopra descritta: la condotta aveva ingenerato un indubbio allarme sociale, avendo l'imputato omesso di fermarsi al semaforo che segnalava il "rosso", attraversato un'intersezione a velocità sostenuta e non consona alle condizioni ambientali (cioè di sera e a visibilità limitata per la pioggia in atto); sotto altro profilo, poi, quel giudice ha valorizzato le conseguenze di tale condotta, alla stregua delle lesioni riportate dal MINERVA. 3. La difesa ha proposto ricorso, formulando tre motivi. f 2 Con il primo, ha dedotto violazione della legge processuale penale, con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese nell'immediatezza da AR, stante il divieto di cui all'art. 357 comma 7, cod. proc. pen., rilevando peraltro che le stesse potevano ascriversi a un verosimile stato di agitazione che aveva ingenerato nel giovane un atteggiamento remissivo di fronte alle invettive e doglianze del MINERVA. A tali dichiarazioni sarebbe stato assegnato un valore fondamentale nella decisione, stante la marginalità degli altri documenti e l'interesse economico sottostante alle dichiarazioni della persona offesa. Con il secondo, ha dedotto vizio della motivazione e violazione di legge, con riferimento alla ritenuta prova dell'inosservanza di una velocità adeguata da parte dell'imputato per assenza di tracce di frenata: tale elemento non sarebbe idoneo a giustificare la conclusione dei giudici del merito, potendo spiegarsi anche con una decelerazione non brusca, laddove, sotto altro profilo, si è contestato il valore dimostrativo delle lesioni riportate dal MINERVA, non essendo automatica la responsabilità di un sinistro in capo a quello, tra i soggetti coinvolti, rimasto illeso. Con il terzo, infine, ha dedotto violazione di legge con riferimento alla qualificazione giuridica della condotta, ritenendo che la violazione dell'obbligo di mantenere una velocità adeguata alle condizioni di tempo e di luogo, preceduta dall'avverbio "comunque", sarebbe indicativa della debolezza della prima violazione ascritta (attraversamento con luce semaforica rossa), essendo state affiancate, in chiave alternativa, due condotte aventi però un diverso disvalore offensivo. 4. Il Procuratore generale, in persona della sostituta Lidia GIORGIO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. Anche la difesa dello AR ha depositato conclusioni scritte, con le quali, riportandosi ai motivi di ricorso, ha chiesto l'annullamento senza rinvio o, in subordine, con rinvio della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato per un duplice ordine di ragioni. Intanto, la difesa non ha minimamente tenuto conto che il giudizio di responsabilità espresso dalla Corte del gravame non si è fondato sulle ammissioni dell'imputato nell'immediatezza, richiamate solo nella parte relativa al trattamento sanzionatorio e, peraltro, quale elemento favorevole, controbilanciato però da altri - prevalenti in senso negativo - ai fini del riconoscimento delle generiche. Ciò posto, sotto altro profilo, la difesa ha pure omesso di considerare che le prove richiamate in premessa dalla Corte d'appello sono state acquisite al fascicolo processuale con l'accordo delle parti, come espressamente affermato nel foglio 3 della sentenza impugnata. E, come già più volte chiarito, sono pienamente utilizzabili in dibattimento le dichiarazioni autoaccusatorie spontaneamente rese nell'immediatezza dei fatti dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, nel caso in cui l'atto che le include sia stato acquisito al fascicolo per il 3 dibattimento su accordo delle parti, senza che queste ultime abbiano formulato espresse limitazioni circa l'utilizzabilità di detto atto soltanto in relazione a specifici contenuti diversi dalle dichiarazioni stesse (Sez. 4, n. 14704 del 5/3/2024, Cafarella, Rv.286187 - 02; Sez. 3, n. 44926 del 27/09/2023, Bianchini, Rv. 285316 - 02; Sez. 2, n. 26209 del 23/02/2017, Panetta, Rv. 270314 - 01; Sez. 5, n. 12445 del 23/02/2005, Di Stadio, Rv. 231689 - 01). 3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. La difesa ha articolato la sua tesi (secondo la quale non sarebbe stato dimostrato in termini di certezza che era stato AR a passare con il semaforo a luce rossa e che la condotta di guida tenuta nell'occorso dal predetto non fosse stata adeguata alle circostanze di tempo e luogo), contestando la valorizzazione di alcuni elementi probatori operata dai giudici del merito conformemente e senza manifeste illogicità o contraddizioni, non introdotte mediante l'esposizione delle argomentazioni difensive. In altri termini, parte ricorrente ha preso le mosse da una divergente lettura del dato probatorio che ha ritenuto più corretta, ma che è preclusa in questa sede, cui è del tutto estraneo, per consolidata giurisprudenza, l'esame degli aspetti del giudizio che si sostanzino nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito e non possono essere valutati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Ne discende che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01; n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01), non potendo questo giudice sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01). La difesa non ha neppure evidenziato contraddizioni del ragionamento esplicativo o illogicità manifeste idonee a viziarlo nei termini di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. Peraltro, con riferimento alla valutazione dei segni di frenata, la spiegazione dei giudici del merito rinvia a elementi ricavati dagli atti di accertamento, alla stregua dei quali è stata riconosciuta l'assenza di tracce di tale natura e, in maniera deduttiva, ma non manifestamente illogica, ricavata conferma della condotta di guida contraria alle regole di prudenza, valutato detto elemento in uno con gli altri, tra i quali le dichiarazioni rese dalla persona offesa. La difesa ha preteso di trarre l'illogicità del ragionamento (che, si ricorda, per rilevare quale vizio deducibile, deve essere manifesta) da un'ipotesi, rimasta affidata a mere congetture, in forza della quale l'assenza di tracce sarebbe riconducibile a una decelerazione graduale, non riscontrata da alcunché. Lo stesso dicasi per le lesioni subite dalla vittima: la difesa ha valutato la relativa argomentazione travisandone il senso, quello cioè di trarre anche dal posizionamento dei danni sui mezzi e dalla natura delle lesioni riportate ulteriore conferma della prova orale promanante da uno dei soggetti coinvolti nello scontro, le cui dichiarazioni, in 4 via preliminare, quel giudice ha ritenuto del tutto credibili, così come attendibile il soggetto che le ha rese, in assenza di ragioni indicative di una sua malafede. 4. Infine, è manifestamente infondato anche l'ultimo motivo. Si tratta di una doglianza fondata su speculazioni che si basano su una lettura ingiustificata del capo d'imputazione, la cui chiarezza emerge dalla semplice lettera della rubrica: allo AR, infatti, sono state contestate due distinte condotte, poste in essere in violazione di due distinte regole cautelari (cristallizzate negli artt. 141 e 146 codice strada), senza che dall'impiego di un avverbio possa discendere uno stravolgimento degli addebiti contestati e riconosciuti dai giudici di merito che li hanno, infatti, esaminati in maniera distinta, non valutandoli come condotte alternative. Ne deriva che, del tutto congruamente e senza vizi motivazionali, neppure debitamente esposti in ricorso, i giudici del merito hanno ritenuto il particolare disvalore della condotta per avere AR attraversato un'intersezione stradale con la luce semaforica rossa e condotto il mezzo a una velocità non adeguata alle condizioni di tempo e di luogo (la guida essendo avvenuta di sera e in condizioni di ridotta visibilità a causa della pioggia in atto). 5. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 28 novembre 2024. La Consigliera est. Il Presidente LA PE EL Di 'LV 1 i I L tv v v
svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta LIDIA GIORGIO, con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, l'avv. Giuseppe Vercelli del foro di Roma per AR EN ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento della sentenza in via principale senza rinvio, in subordine con rinvio. Penale Sent. Sez. 4 Num. 17 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 28/11/2024 Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino, con la quale EN AR era stato condannato ad anni uno e mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 590 bis, comma 5 n. 2, cod. pen. perché, alla guida di un'autovettura, aveva attraversato un'intersezione nonostante il semaforo rosso e guidato senza moderare la velocità in un tratto stradale fiancheggiato da case, così impattando con l'auto condotta da Andrea MINERVA che, nell'occorso, aveva riportato le lesioni descritte in imputazione, giudicate guaribili in oltre 40 giorni (in Roma, il 27 febbraio 2020). 2. In sede di gravame, l'appellante aveva contestato l'esistenza della prova dell'attraversamento con la luce semaforica rossa da parte dell'imputato, nonché della natura delle lesioni procurate, con conseguente difetto della necessaria condizione di procedibilità, nonché invocato le generiche. I giudici del gravame hanno disatteso tutte le doglianze, rilevando innanzitutto la procedibilità d'ufficio del reato contestato (art. 590 bis, comma 5, n. 2, cod. pen.) e, nel merito, t-D_Irc,A_U,.._12 \.WoVaTà—la- condotta di guida dell'imputato, alla stregua del compendio probatorio, orale e documentale, nel quale erano confluiti anche atti acquisiti al fascicolo processuale sull'accordo delle parti (certificazione del pronto soccorso;
verbale di s.i.t. della vittima;
relazione dell'incidente con rilievi planimetrici;
verbale di accertamento di violazione stradale a carico dell'imputato; spontanee dichiarazioni dello AR, con le quali costui aveva ammesso di essere passato con il rosso, assumendosi la totale responsabilità del sinistro). La Corte territoriale, in particolare, ha fondato il proprio convincimento sulle dichiarazioni della persona offesa, ritenendole puntuali, lineari e coerenti con quelle rese nell'immediatezza, in difetto di ragioni di astio o risentimento nei confronti dello AR e, oltretutto, confortate dai rilievi planimetrici, dai danni ai mezzi e dalle lesioni riportate dal dichiarante, valutate come compatibili con la descritta dinamica, quanto alla condotta di guida dell'imputato valorizzando la rilevata assenza di tracce di frenata per ritenere altresì dimostrata l'inadeguatezza della velocità tenuta dal medesimo (violazione per la quale era stato redatto apposito verbale di accertamento). Infine, ha ritenuto l'imputato non meritevole delle invocate generiche, valutando come recessive l'incensuratezza, la giovane età e l'assunzione immediata delle proprie responsabilità, rispetto alla gravità del reato, come desumibile dalle modalità della condotta sopra descritta: la condotta aveva ingenerato un indubbio allarme sociale, avendo l'imputato omesso di fermarsi al semaforo che segnalava il "rosso", attraversato un'intersezione a velocità sostenuta e non consona alle condizioni ambientali (cioè di sera e a visibilità limitata per la pioggia in atto); sotto altro profilo, poi, quel giudice ha valorizzato le conseguenze di tale condotta, alla stregua delle lesioni riportate dal MINERVA. 3. La difesa ha proposto ricorso, formulando tre motivi. f 2 Con il primo, ha dedotto violazione della legge processuale penale, con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese nell'immediatezza da AR, stante il divieto di cui all'art. 357 comma 7, cod. proc. pen., rilevando peraltro che le stesse potevano ascriversi a un verosimile stato di agitazione che aveva ingenerato nel giovane un atteggiamento remissivo di fronte alle invettive e doglianze del MINERVA. A tali dichiarazioni sarebbe stato assegnato un valore fondamentale nella decisione, stante la marginalità degli altri documenti e l'interesse economico sottostante alle dichiarazioni della persona offesa. Con il secondo, ha dedotto vizio della motivazione e violazione di legge, con riferimento alla ritenuta prova dell'inosservanza di una velocità adeguata da parte dell'imputato per assenza di tracce di frenata: tale elemento non sarebbe idoneo a giustificare la conclusione dei giudici del merito, potendo spiegarsi anche con una decelerazione non brusca, laddove, sotto altro profilo, si è contestato il valore dimostrativo delle lesioni riportate dal MINERVA, non essendo automatica la responsabilità di un sinistro in capo a quello, tra i soggetti coinvolti, rimasto illeso. Con il terzo, infine, ha dedotto violazione di legge con riferimento alla qualificazione giuridica della condotta, ritenendo che la violazione dell'obbligo di mantenere una velocità adeguata alle condizioni di tempo e di luogo, preceduta dall'avverbio "comunque", sarebbe indicativa della debolezza della prima violazione ascritta (attraversamento con luce semaforica rossa), essendo state affiancate, in chiave alternativa, due condotte aventi però un diverso disvalore offensivo. 4. Il Procuratore generale, in persona della sostituta Lidia GIORGIO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. Anche la difesa dello AR ha depositato conclusioni scritte, con le quali, riportandosi ai motivi di ricorso, ha chiesto l'annullamento senza rinvio o, in subordine, con rinvio della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato per un duplice ordine di ragioni. Intanto, la difesa non ha minimamente tenuto conto che il giudizio di responsabilità espresso dalla Corte del gravame non si è fondato sulle ammissioni dell'imputato nell'immediatezza, richiamate solo nella parte relativa al trattamento sanzionatorio e, peraltro, quale elemento favorevole, controbilanciato però da altri - prevalenti in senso negativo - ai fini del riconoscimento delle generiche. Ciò posto, sotto altro profilo, la difesa ha pure omesso di considerare che le prove richiamate in premessa dalla Corte d'appello sono state acquisite al fascicolo processuale con l'accordo delle parti, come espressamente affermato nel foglio 3 della sentenza impugnata. E, come già più volte chiarito, sono pienamente utilizzabili in dibattimento le dichiarazioni autoaccusatorie spontaneamente rese nell'immediatezza dei fatti dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, nel caso in cui l'atto che le include sia stato acquisito al fascicolo per il 3 dibattimento su accordo delle parti, senza che queste ultime abbiano formulato espresse limitazioni circa l'utilizzabilità di detto atto soltanto in relazione a specifici contenuti diversi dalle dichiarazioni stesse (Sez. 4, n. 14704 del 5/3/2024, Cafarella, Rv.286187 - 02; Sez. 3, n. 44926 del 27/09/2023, Bianchini, Rv. 285316 - 02; Sez. 2, n. 26209 del 23/02/2017, Panetta, Rv. 270314 - 01; Sez. 5, n. 12445 del 23/02/2005, Di Stadio, Rv. 231689 - 01). 3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. La difesa ha articolato la sua tesi (secondo la quale non sarebbe stato dimostrato in termini di certezza che era stato AR a passare con il semaforo a luce rossa e che la condotta di guida tenuta nell'occorso dal predetto non fosse stata adeguata alle circostanze di tempo e luogo), contestando la valorizzazione di alcuni elementi probatori operata dai giudici del merito conformemente e senza manifeste illogicità o contraddizioni, non introdotte mediante l'esposizione delle argomentazioni difensive. In altri termini, parte ricorrente ha preso le mosse da una divergente lettura del dato probatorio che ha ritenuto più corretta, ma che è preclusa in questa sede, cui è del tutto estraneo, per consolidata giurisprudenza, l'esame degli aspetti del giudizio che si sostanzino nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito e non possono essere valutati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Ne discende che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01; n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01), non potendo questo giudice sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01). La difesa non ha neppure evidenziato contraddizioni del ragionamento esplicativo o illogicità manifeste idonee a viziarlo nei termini di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. Peraltro, con riferimento alla valutazione dei segni di frenata, la spiegazione dei giudici del merito rinvia a elementi ricavati dagli atti di accertamento, alla stregua dei quali è stata riconosciuta l'assenza di tracce di tale natura e, in maniera deduttiva, ma non manifestamente illogica, ricavata conferma della condotta di guida contraria alle regole di prudenza, valutato detto elemento in uno con gli altri, tra i quali le dichiarazioni rese dalla persona offesa. La difesa ha preteso di trarre l'illogicità del ragionamento (che, si ricorda, per rilevare quale vizio deducibile, deve essere manifesta) da un'ipotesi, rimasta affidata a mere congetture, in forza della quale l'assenza di tracce sarebbe riconducibile a una decelerazione graduale, non riscontrata da alcunché. Lo stesso dicasi per le lesioni subite dalla vittima: la difesa ha valutato la relativa argomentazione travisandone il senso, quello cioè di trarre anche dal posizionamento dei danni sui mezzi e dalla natura delle lesioni riportate ulteriore conferma della prova orale promanante da uno dei soggetti coinvolti nello scontro, le cui dichiarazioni, in 4 via preliminare, quel giudice ha ritenuto del tutto credibili, così come attendibile il soggetto che le ha rese, in assenza di ragioni indicative di una sua malafede. 4. Infine, è manifestamente infondato anche l'ultimo motivo. Si tratta di una doglianza fondata su speculazioni che si basano su una lettura ingiustificata del capo d'imputazione, la cui chiarezza emerge dalla semplice lettera della rubrica: allo AR, infatti, sono state contestate due distinte condotte, poste in essere in violazione di due distinte regole cautelari (cristallizzate negli artt. 141 e 146 codice strada), senza che dall'impiego di un avverbio possa discendere uno stravolgimento degli addebiti contestati e riconosciuti dai giudici di merito che li hanno, infatti, esaminati in maniera distinta, non valutandoli come condotte alternative. Ne deriva che, del tutto congruamente e senza vizi motivazionali, neppure debitamente esposti in ricorso, i giudici del merito hanno ritenuto il particolare disvalore della condotta per avere AR attraversato un'intersezione stradale con la luce semaforica rossa e condotto il mezzo a una velocità non adeguata alle condizioni di tempo e di luogo (la guida essendo avvenuta di sera e in condizioni di ridotta visibilità a causa della pioggia in atto). 5. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 28 novembre 2024. La Consigliera est. Il Presidente LA PE EL Di 'LV 1 i I L tv v v