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15 settembre 2005
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13 febbraio 2018
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10 maggio 2026
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Art. 31. Navigazione temporanea 1. Per navigazione temporanea si intende quella effettuata alla scopo di:
a) verificare l'efficienza degli scafi o dei motori;
b) presentare unita' da diporto al pubblico o ai singoli interessati all'acquisto;
c) trasferire unita' da diporto da un luogo all'altro anche per la partecipazione a fiere, saloni e altri eventi espositivi, anche all'estero.
2. Lo Sportello telematico del diportista (STED) rilascia ai cantieri navali, ai costruttori di motori marini, ai mediatori del diporto, alle aziende di assemblaggio e di allestimento di unita' da diporto e alle aziende di vendita le autorizzazioni alla navigazione temporanea per le unita' da diporto, non abilitate e non munite dei prescritti documenti ovvero abilitate e provviste di documenti di bordo ed a loro affidate in conto vendita o per riparazioni ed assistenza.
3. La navigazione temporanea e' effettuata sotto la responsabilita' del titolare dell'autorizzazione.
4. L'atto di autorizzazione vale come documento di bordo ed abilita alla navigazione nei limiti consentiti dalle caratteristiche di costruzione dell'unita' da diporto. L'atto di autorizzazione abilita anche alla navigazione in acque territoriali straniere per il periodo di tempo necessario alla partecipazione a fiere, saloni e altri eventi espositivi.
4-bis. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' rinnovabile ogni due anni con annotazione sull'originale e riporta l'annotazione delle attivita' commerciali di cui al comma 1.
4-ter. ((L'autorizzazione di cui al comma 2, ove corredata della DCI, attestante i dati tecnici dell'unita', abilita l'unita' da diporto alla navigazione in acque internazionali e in acque interne e territoriali di Stati esteri per il periodo di tempo necessario all'effettuazione delle attivita' di cui al comma 1, lettere a ) e c). Il documento, conforme al modello stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e' rilasciato previo pagamento di euro 23,70 per diritti e compensi, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono successivamente riassegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalita' e con le modalita' previste dall'articolo 27, comma 2-bis.
L'importo delle somme da versare per diritti e compensi ai sensi del secondo periodo e' aggiornato con cadenza almeno biennale con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei costi effettivi delle attivita' amministrative di cui al presente comma)) .
5. L'unita' da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata dal titolare o da persona che abbia un contratto di lavoro ((o di collaborazione)) con il soggetto intestatario dell'autorizzazione medesima abilitati, se richiesto, al comando di quella unita'.
6. Le unita' che effettuano la navigazione temporanea debbono essere munite delle dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo di navigazione effettuata e per garantire la sicurezza delle persone presenti a bordo, sotto la responsabilita' del soggetto intestatario dell'autorizzazione. In tali casi, e' richiesto il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all'articolo 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto.
6-bis. In caso di esecuzione di prove a mare per verificare l'efficienza di scafi o motori e qualora si tratti di unita' da diporto di lunghezza superiore a ventiquattro metri, il titolare dell'autorizzazione provvede, con oneri a proprio carico, a garantire la presenza a bordo di una persona in possesso del certificato "First Aid" ovvero di quello "Medical care", a seconda che l'unita' sia rispettivamente in grado di raggiungere o meno una postazione medica entro tre ore di navigazione.
a) verificare l'efficienza degli scafi o dei motori;
b) presentare unita' da diporto al pubblico o ai singoli interessati all'acquisto;
c) trasferire unita' da diporto da un luogo all'altro anche per la partecipazione a fiere, saloni e altri eventi espositivi, anche all'estero.
2. Lo Sportello telematico del diportista (STED) rilascia ai cantieri navali, ai costruttori di motori marini, ai mediatori del diporto, alle aziende di assemblaggio e di allestimento di unita' da diporto e alle aziende di vendita le autorizzazioni alla navigazione temporanea per le unita' da diporto, non abilitate e non munite dei prescritti documenti ovvero abilitate e provviste di documenti di bordo ed a loro affidate in conto vendita o per riparazioni ed assistenza.
3. La navigazione temporanea e' effettuata sotto la responsabilita' del titolare dell'autorizzazione.
4. L'atto di autorizzazione vale come documento di bordo ed abilita alla navigazione nei limiti consentiti dalle caratteristiche di costruzione dell'unita' da diporto. L'atto di autorizzazione abilita anche alla navigazione in acque territoriali straniere per il periodo di tempo necessario alla partecipazione a fiere, saloni e altri eventi espositivi.
4-bis. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' rinnovabile ogni due anni con annotazione sull'originale e riporta l'annotazione delle attivita' commerciali di cui al comma 1.
4-ter. ((L'autorizzazione di cui al comma 2, ove corredata della DCI, attestante i dati tecnici dell'unita', abilita l'unita' da diporto alla navigazione in acque internazionali e in acque interne e territoriali di Stati esteri per il periodo di tempo necessario all'effettuazione delle attivita' di cui al comma 1, lettere a ) e c). Il documento, conforme al modello stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e' rilasciato previo pagamento di euro 23,70 per diritti e compensi, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono successivamente riassegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalita' e con le modalita' previste dall'articolo 27, comma 2-bis.
L'importo delle somme da versare per diritti e compensi ai sensi del secondo periodo e' aggiornato con cadenza almeno biennale con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei costi effettivi delle attivita' amministrative di cui al presente comma)) .
5. L'unita' da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata dal titolare o da persona che abbia un contratto di lavoro ((o di collaborazione)) con il soggetto intestatario dell'autorizzazione medesima abilitati, se richiesto, al comando di quella unita'.
6. Le unita' che effettuano la navigazione temporanea debbono essere munite delle dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo di navigazione effettuata e per garantire la sicurezza delle persone presenti a bordo, sotto la responsabilita' del soggetto intestatario dell'autorizzazione. In tali casi, e' richiesto il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all'articolo 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto.
6-bis. In caso di esecuzione di prove a mare per verificare l'efficienza di scafi o motori e qualora si tratti di unita' da diporto di lunghezza superiore a ventiquattro metri, il titolare dell'autorizzazione provvede, con oneri a proprio carico, a garantire la presenza a bordo di una persona in possesso del certificato "First Aid" ovvero di quello "Medical care", a seconda che l'unita' sia rispettivamente in grado di raggiungere o meno una postazione medica entro tre ore di navigazione.
Commentari • 221
- 1. Il giudizio amministrativo. Princìpi e regoleMaria Alessandra Sandulli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 1
1. Premessa L'espressione “giustizia amministrativa” è stata coniata per indicare il sistema delle tutele “giustiziali” concesse dall'ordinamento alle persone fisiche e giuridiche per difendere le loro posizioni soggettive nei confronti delle pubbliche amministrazioni (A.M. Sandulli, Manuale, § 256, e AA. ivi richiamati). Essa, quindi, tradizionalmente, abbraccia tanto i ricorsi amministrativi (nelle tre tipologie “ordinarie”, dei ricorsi gerarchici – propri e impropri – a un'autorità amministrativa diversa da quella autrice dell'atto impugnato e dei ricorsi in opposizione a quella stessa autorità, e nella – peculiare – tipologia “straordinaria” del ricorso al Presidente della …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte d'Appello Brescia, sentenza 09/11/2021, n. 1410Provvedimento: […] [...] ai sensi dell'art. 31 del Codice della Nautica da Diporto, […] Invero, l'art. 31, comma 2 del codice della nautica da diporto individua i soggetti che possono richiedere l'autorizzazione alla navigazione temporanea (cantieri navali, costruttori di motori marini e aziende di vendita) e prevede che al titolare dell'autorizzazione temporanea viene consegnata una sigla temporanea (c.d. targa prova) che è trasferibile da veicolo a veicolo insieme con la relativa autorizzazione (art. 21 delLeggi di più...
- azione diretta·
- concorso di colpa·
- giurisdizione civile·
- assicurazione obbligatoria·
- targa prova·
- legittimazione passiva·
- responsabilità civile·
- art. 2054 c.c.·
- danno risarcibile·
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