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Sentenza 11 agosto 2023
Sentenza 11 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/08/2023, n. 34843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34843 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AA AH OU AB nato in [...] il [...] SA IN nata a [...] il [...] ZI US nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/05/2022 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha concluso chiedendo rigettarsi i ricorsi;
Uditi l'Avv. Arturo Salerni, in sostituzione dell'Avv. Giovanni Marchese, e l'Avv. LU Fortunati, nell'interesse di AW ME OU AW, che hanno concluso chiedendo accogliersi il ricorso;
udita l'Avv. Claudia Guerriero, in sostituzione dell'Avv. Renato Pulcini, nell'interesse di HI RO, che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso;
udito l'Avv. Andrea Roggiero. in sostituzione dell'Avv. Massimilano Lanci, nell'interesse di IT PP, che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 34843 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 24/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Milano, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato le condanne alle pene ritenute di giustizia, pronunciate dal G.u.p. del Tribunale di Milano in data 1° dicembre 2021 nei confronti di AW ME OU AW, HI RO e IT PP, in ordine ai delitti loro rispettivamente ascritti di partecipazione ad associazione a delinquere (finalizzata alla commissione di più reati di esercizio abusivo di attività di prestazione di servizi di pagamento, di riciclaggio, emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti), riciclaggio, emissione di fatture per operazioni inesistenti. 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato AW ME OU AW deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 110 e 416 cod. pen.; lamenta il ricorrente che la Corte territoriale abbia omesso di valutare compiutamente le censure formulate con l'atto di appello, in relazione alla carenza di elementi dimostrativi delle componenti necessarie - esistenza di un vincolo permanente tra i partecipi dell'associazione; di una struttura organizzativa, se pur rudimentale;
di un programma criminoso indeterminato - per ravvisare nei fatti descritti nell'imputazione le caratteristiche del delitto associativo, a fronte di dati probatori che, al contrario, dimostravano in modo evidente l'esistenza al più di ipotesi di concorso nei singoli reati fine ipotizzati, semmai realizzati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all' art. 648 bis cod. pen. e alla I. 74/2000, censurando la carenza motivazionale relativa alla prova dell'elemento soggettivo dei reati i potizzati . 2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di norme processuali previste a pena di inutilizzabilità, in relazione agli artt. 268 e 271 cod. proc. pen., e vizio della motivazione, con riguardo all'eccepito profilo di inutilizzabilità patologica delle intercettazioni eseguite, relative alle captazioni dei RIT 1634/18, 1196/18, 1889/18, 1890/18, per la mancanza in atti dei verbali indicati dall'art. 268, comma 1, cod. proc. pen. e delle relative indicazioni come specificate dal contenuto dell'art. 89 disp. att. cod. proc. pen.; la sentenza impugnata, così come quella di primo grado, aveva errato nell'individuare l'oggetto della censura, che non era riferita ai verbali delle singole attività di intercettazione (ossia, ai c.d. brogliacci) ma specificamente ai verbali di inizio e fine delle operazioni, la cui mancanza costituisce motivo di inutilizzabilità patologica, che non può essere sanata dalla scelta operata del rito abbreviato. 4 7 2 2.4. In data 26 aprile 2023 sono stati inviati a mezzo pec motivi nuovi con i quali la difesa ha illustrato nuovi argomenti relativi al tema riguardante gli elementi di fatto che consentono di affermare la sussistenza della contestata associazione per delinquere, considerando il discrimine esistente tra la partecipazione al reato associativo ed il concorso di persone nel reato continuato, anche in relazione al profilo del ruolo in concreto attribuito al ricorrente nel sodalizio. I medesimi argomenti sono stati ulteriormente esposti con memoria inviata a mezzo pec in data 9 maggio 2023. 3. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputata HI RO deducendo, con unico motivo, violazione di legge in relazione all'art. 648 bis cod. pen.; la Corte territoriale aveva ritenuto, in modo errato, che le somme di denaro raccolte attraverso il sistema denominato "hawala" fossero necessariamente di provenienza delittuosa, in difetto di argomenti di prova al riguardo e potendo, al contrario, ipotizzarsi che il denaro affidato ai broker (e poi consegnato alla ricorrente) fosse di origine lecita, trattandosi di semplici rimesse di denaro di soggetti stranieri che le inviavano a connazionali nei territori d'origine. 4. Ha proposto ricorso la difesa di IT PP deducendo, con il primo motivo, violazione della legge penale, e vizio della motivazione, in relazione al profilo della qualifica soggettiva della ricorrente, quale amministratore di diritto della società cooperativa Team;
dalla documentazione in atti, e dal regime dell'amministrazione delle società cooperative, risultava evidente che la ricorrente non aveva mai ricoperto, nel periodo in cui era stata presentata la dichiarazione obbligatoria ai fini fiscali, la qualifica di legale rappresentante della società, risultando indicazioni documentali di segno contrario (che riferivano ad altro soggetto tale qualifica); evidente, altresì, il contrasto con la disciplina all'epoca vigente, che imponeva l'affidamento dell'amministrazione delle società cooperative ad un organo collegiale composto da tre soggetti (art. 2542 cod. civ.) 4.1. Con il secondo motivo si deduce violazione della legge penale, in relazione al profilo dell'elemento soggettivo del reato di dichiarazione fraudolenta, ex art. 2 d. Igs. 74/2000; la ricorrente non aveva ricoperto la posizione soggettiva di amministratrice delle società indicate nella contestazione;
inoltre, mancava in atti la prova della consapevolezza della ricorrente circa il carattere artificioso delle dichiarazioni presentate, con riguardo all'inesistenza delle operazioni relative alle fatture contabilizzate e utilizzate per fornire la falsa rappresentazione attraverso la dichiarazione fiscale, anche volendo considerare l'ipotetica data di assunzione 3 della qualità di amministratrice (21 dicembre 2018) certamente successiva rispetto all'epoca di emissione delle fatture. 4.2. Con il terzo motivo si deduce violazione della legge penale e di norme processuali, quanto all'inutilizzabilità dei dati e delle informazioni estratte dai telefoni cellulari, il cui sequestro era stato annullato nel corso delle indagini. 4.3. Con il quarto motivo si deduce vizio della motivazione, in relazione alla commisurazione della pena e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 4.4. Con il quinto motivo si deduce vizio della motivazione, in relazione al profilo della dimostrazione della partecipazione della ricorrente all'ipotizzata associazione per delinquere, fondata dalla decisione impugnata sul coinvolgimento in un solo reato fine, peraltro in posizione subalterna;
del tutto carente la motivazione in relazione al profilo della responsabilità quale amministratore di diritto (qualità peraltro contestata), in presenza di un amministratore di fatto (il coimputato HA) cui pacificamente doveva ricondursi la gestione in concreto delle società formalmente amministrate dalla ricorrente. 4.5. Con il sesto motivo si deducono nuovamente vizi motivazionali in relazione al. giudizio di responsabilità, per la contestata partecipazione all'associazione per delinquere, e all'individuazione del trattamento sanzionatorio 4.6. Con memoria difensiva inviata a mezzo pec in data 20 aprile 2023 la difesa ha insistito, allegando documentazione, sulla questione della mancanza di prova relativamente alla qualità di amministratrice della società cooperativa Team. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito indicate. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di AW ME OU AW è inammissibile, perché reiterativo oltre che manifestamente infondato. 2.1. Il primo motivo di ricorso reitera, con ampi richiami alle argomentazioni dell'atto di appello, il tema dell'errata qualificazione dei fatti storici nella cornice giuridica della fattispecie tipica ex art. 416 cod. pen., evidenziando a più riprese il dato significativo della realizzazione, da parte del ricorrente, delle condotte tipiche dell'attività di raccolta di denaro e di prestazione di servizi di pagamento con iniziative autonome, senza alcuna collaborazione di terzi soggetti e in modo del tutto indipendente da quella che viene descritta come struttura dell'associazione. La lettura che il ricorrente intende offrire, oltre ad essere meramente alternativa rispetto a quella contenuta nella decisione impugnata (e, come tale, non suscettibile di fondare alcuna censura in sede di legittimità: Sez. 6, n. 5465 4 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - o), è frutto di una parcellizzazione degli episodi, osservati unicamente dal punto di vista delle singole attività materiali, così da tralasciare il più complesso quadro che le sentenze di merito hanno ricostruito, considerando i risultati investigativi, coordinando le attività dei singoli soggetti che non si muovevano del tutto casualmente nel medesimo ambito operativo ma, al contrario, agivano nella consapevolezza di far parte di un'organizzazione che, prendendo le mosse dall'esistenza di fenomeni oramai diffusi nel mondo occidentale (e ben noti come sistemi di servizi di pagamento, alternativi rispetto alle istituzioni bancarie e finanziarie, deputate ad assicurare servizi di pagamento all'interno dei singoli stati e tra stati diversi) quali l' "Hawala", traeva spunto dall'incessante movimentazione di somme di denaro contante per operare lucrose attività di riciclaggio e di emissione di false fatture per operazioni inesistenti (che, a loro volta, garantivano profitti in termini di rappresentazione di costi inesistenti in sede fiscale). La motivazione della sentenza impugnata ha ricostruito in modo specifico ed analitico i caratteri dell'attività svolta dai soggetti che prendevano parte al sodalizio;
ha desunto logicamente dall'articolata predisposizione delle attività di abusiva prestazione di servizi di pagamento, al pari delle successive condotte di riciclaggio e di utilizzazione di fatture emesse per operazioni inesistenti, poi utilizzate in sede di presentazione delle dichiarazioni reddituali, l'esistenza di un patto tra coloro che operavano in quel contesto;
ha apprezzato l'esistenza di una struttura organizzata (mediante sedi ove avvenivano più di frequente le operazioni di raccolta del denaro e di successiva "ripulitura", reti di collegamento, contatti tra coloro che operavano nelle attività successive a quelle di abusivo esercizio dei servizi di pagamento); ha rilevato che l'attività criminosa non era predeterminata nel numero delle operazioni e dei soggetti coinvolti, risultando - al contrario - con evidenza che il programma operativo era del tutto indeterminato, proprio in ragione del flusso costante di operazioni che i broker, i quali gestivano il sistema "hawala", intrattenevano a livello internazionale senza alcun limite operativo o temporale prefissato. Allo stesso tempo, la Corte territoriale ha indicato le ragioni logiche che contrastavano la qualificazione delle attività quali mere ipotesi di reati commessi in concorso, avvinti dal vincolo della continuazione. A fronte di una siffatta esposizione logica delle ragioni della decisione, il ricorrente non è in -grado di dimostrare né alcuna violazione di - legge, quanto all'operata riconduzione dei fatti nella figura tipica del delitto associativo, né l'esistenza di vizi della motivazione che non può dirsi di certo mancante, né afflitta da contraddittorietà o manifesta illogicità avendo la decisione considerato in modo coerente i dati di prova, rispetto ai risultati dimostrativi raggiunti, valutando le 5 connessioni oggettive e soggettive, oltre che logiche, nella prospettiva dell'illecita attività di prestazione di servizi di pagamento, del tutto concorrenziali con quelli offerti da istituti bancari e finanziari, e delle ulteriori attività illecite realizzabili grazie alla movimentazione di cospicui quantitativi di denaro contante, nella logica della loro "ripulitura" attraverso il collaudato sistema del ricorso all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, che giustificano gli spostamenti di denaro e al contempo assicurano vantaggi fiscali a coloro che utilizzano i falsi documenti fiscali. 2.2. Il secondo motivo è anch'esso reiterativo, oltre che generico nella deduzione dei vizi della motivazione, facendo riferimento a condotte di reato che non riguardano il ricorrente (i delitti di riciclaggio) e formulando vaghe doglianze senza alcuno specifico riferimento a passaggi della decisione e ad aspetti fattuali puntualmente indicati, da cui dovrebbe trarsi il fondamento della censura. Tale modalità di esposizione del motivo si pone in palese contrasto con l'onere di specificità del motivo posto a base del ricorso in sede di legittimità, che impone la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati. (Sez. 1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492 - 01). 2.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Dall'esame degli atti contenuti nel fascicolo processuale (consentito in ragione della denunciata violazione di norme processuali: Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304 - 0), risulta che per ciascuno dei c.d. RIT afferenti le attività di intercettazione, riguardanti la singola utenza telefonica, ovvero il luogo in cui le captazioni sono state realizzate, sono stati redatti i relativi verbali di inizio e di conclusione delle operazioni. Né può assumere rilievo, come prospetta il ricorrente, la carenza delle indicazioni riguardanti i dati elencati nell'art. 89 disp. att. cod. proc. pen., in quanto non costituisce motivo di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni l'inosservanza delle disposizioni contenute nella norma richiamata, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. del 29 dicembre 2017, n. 216, essendo prevista la sanzione dell'inutilizzabilità esclusivamente per i casi tassativamente indicati dall'art. 271 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 35010 del 30/09/2020, Monaco, Rv. 280398 - 02; analogamente, per l'omessa indicazione delle generalità dell'interprete nominato per l'ascolto e la traduzione dei dialoghi captati, Sez. 5, n. 15472 del 19/01/2018, Kochev, Rv. 272683 - 0; Sez. 6, n. 5197 del 10/11/2017, dep. 2018, Feretti, Rv. 272151 - 0; Sez. 6, n. 31285 del 23/03/2017, Lleshaj, Rv. 270570 - 0; per l'irrilevanza della mancata specificazione dei 6 nominativi degli ufficiali di P.G. che hanno preso parte alle operazioni, Sez. 3, n. 20418 del 17/02/2015, Iannuzzi, Rv. 263625 - 01). 2.4. La rilevata inammissibilità del ricorso travolge, altresì, i motivi aggiunti a sostegno dell'impugnazione principale come previsto dall'art. 593, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, Montante, Rv. 275158 - 0; Sez. 1, n. 4641 del 03/12/1991, dep. 1992, Andricciola, Rv. 190733 - 0). 3. Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputata HI è formulato per motivi non consentiti, ai sensi degli artt. 606, comma 3 e 609, comma 2, cod. proc. pen. poiché con l'atto di appello erano state sollevate censure relative alla partecipazione materiale della ricorrente alle condotte di riciclaggio, mai poste in dubbio, sicché la deduzione solo in questa sede dell'insussistenza nel fatto storico contestato degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 648 bis cod. pen. non è consentita. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di IT PP è in parte generico, in parte reiterativo e per alcuni aspetti manifestamente infondato. 4.1. Quanto al primo motivo di ricorso, che concerne la dedotta carenza di prova della qualità di amministratore della società Team da parte della ricorrente, il motivo è affetto da evidente difetto di autosufficienza;
la ricorrente, infatti, àncora le proprie censure al contenuto di documenti che non sono né allegati, né indicati con specifici riferimenti agli atti processuali, così da consentire alla Corte di individuarli. Per altro verso, quanto alla produzione cui si fa riferimento nel ricorso, va ricordato che nel giudizio di legittimità, allorquando i termini per l'impugnazione siano scaduti, non possono essere prodotti documenti già acquisiti nel corso del giudizio di merito, che l'interessato ha l'onere di allegare al ricorso ai fini della valutazione della specificità dei motivi, in quanto la maturata inammissibilità del ricorso, per difetto delle necessarie allegazioni, non potrebbe essere sanata una volta decorsi detti termini (Sez. 2, n. 48385 del 14/11/2019, Di Martino, Rv. 277600 - 01); in ogni caso, dinanzi alla Corte di Cassazione possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito. (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti Cuseri, Rv. 277609 - 01). 4.2. Il secondo motivo di ricorso è reiterativo, generico oltre che manifestamente infondato. 7 La ricorrente, nel rieditare la tesi dell'assenza del richiesto dolo in capo alla IT, avendo costei assunto la carica di amministratore solo nel dicembre 2018, quando le fatture indicate nel capo d'imputazione erano già inserite nella contabilità delle società da lei amministrate, per un verso omette di considerare gli argomenti dettagliatamente illustrati nelle conformi sentenze di merito (pagg. 37-39 della sentenza impugnata;
pagg. 88-92 della sentenza del G.u.p.) indicativi di una costante e consapevole partecipazione della ricorrente alle operazioni di emissione e registrazione delle fatture emesse dalle società riferibili ad altro coimputato (LL) a fronte dei versamenti di denaro in contante eseguiti dal coimputato HA, con il concorso della IT, senza alcuna reale giustificazione economica, ed in particolare ignorando del tutto la chiamata in correità del LL sullo specifico ruolo della ricorrente (pag. 92 della sentenza del G.u.p.); per altro verso, pur dando atto del principio giurisprudenziale secondo il quale «in tema di reati tributari, il dolo specifico richiesto per integrare il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, rappresentato dal perseguimento della finalità evasiva, che deve aggiungersi alla volontà di realizzare l'evento tipico (la presentazione della dichiarazione), è compatibile con il dolo eventuale, ravvisabile nell'accettazione del rischio che l'azione di presentazione della dichiarazione, comprensiva anche di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, possa comportare l'evasione delle imposte dirette o dell'Iva» (Sez. 3, n. 52411 del 19/06/2018, B., Rv. 274104 - 01), non ne trae le necessarie conseguenze rispetto ai risultati dell'istruttoria, che consegnano la rappresentazione di un costante e consapevole impegno della ricorrente nel ricevere le sollecitazioni e nel dare corso alle ripetute richieste dei coimputati proprio in relazione all'attività fraudolenta di emissione delle fatture per operazioni inesistenti. 4.3. Il terzo motivo si sostanzia anch'esso in una censura del tutto generica, poiché non deduce la decisività degli elementi di prova (peraltro neppure specificamente indicati: Sez. 5, n. 23015 del 19/04/2023, Bernardi, Rv. 284519 - 0) che si assumono utilizzati in violazione di divieto ex art. 191 cod. proc. pen., richiamando l'attività di estrapolazione di dati da un telefono cellulare il cui sequestro era stato annullato, senza però indicare a quale degli apparati facesse riferimento tale vicenda e di quali dati estratti da quell'apparato (esistendo nelle sentenze riferimento a dati estratti da una pluralità di apparecchi) non fosse consentita l'utilizzazione; né affronta la necessaria prova di resistenza, che è richiesta ogni volta che in sede di legittimità venga dedotta l'inutilizzabilità di una prova dovendosi illustrare l'incidenza della sua eventuale eliminazione sul complessivo compendio probatorio (Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, 8 Rv. 279829 - 01; Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123 - 0; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017 De Matteis, Rv. 270303 - 0). 4.4. Il quarto motivo è reiterativo e generico, rispetto alla corretta motivazione della Corte d'appello che ha indicato gli elementi ostativi alla concessione delle circostanze attenuanti generiche;
anche sotto questo aspetto la ricorrente intende far leva sul dato fattuale considerato nell'esame del secondo motivo di ricorso (l'esser stata nominata quando la registrazione delle false fatture era già avvenuta) che è travolto dalla considerazione complessiva delle prove a carico dell'imputata. 4.5. Il quinto motivo è manifestamente infondato: la censura muove, infatti, da una premessa in fatto (la partecipazione della ricorrente all' associazione per delinquere sarebbe fondata sul coinvolgimento in un solo reato fine - capo U - peraltro in posizione subalterna rispetto al coimputato HA) che è smentita dalla motivazione della sentenza impugnata in cui si fa espresso riferimento alla "totale disinvoltura e affidabilità della movimentazione condivisa del denaro", all' "individuazione dei sistemi di reperimento, e successiva destinazione" e all' "eliminazione del possibile tracciamento" dimostrati da una pluralità di episodi, indicativi di ."un inserimento stabile e continuativo" della ricorrente nel sodalizio (pag. 40). In un siffatto contesto fattuale, il profilo della responsabilità quale amministratore di diritto, in presenza di un amministratore di fatto (il coimputato HA) cui doveva invece ricondursi la gestione in concreto delle società formalmente amministrate dalla ricorrente, non può rivestire evidentemente carattere decisivo, avendo le decisioni di merito indicato una serie di episodi e vicende sintomatiche di una compartecipazione attiva e consapevole della ricorrente, nelle operazioni illecite realizzate dal compagno HA (come per l'episodio più volte richiamato del 10,4.2019). 4.6. Il sesto motivo, che lamenta vizi della motivazione sui profili indicati nel quarto e nel quinto motivo di ricorso, finisce per esprimere esclusivamente il dissenso della ricorrente sui risultati cui è giunta la decisione della Corte territoriale senza esser in grado di enunciare a quale categoria, tra quelle previste dall'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., dovrebbe ricondursi il vizio denunciato (così destinando il ricorso alla declaratoria di inammissibilità: Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 0; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518 - 0; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 - 0). 5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità 9 emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/5/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha concluso chiedendo rigettarsi i ricorsi;
Uditi l'Avv. Arturo Salerni, in sostituzione dell'Avv. Giovanni Marchese, e l'Avv. LU Fortunati, nell'interesse di AW ME OU AW, che hanno concluso chiedendo accogliersi il ricorso;
udita l'Avv. Claudia Guerriero, in sostituzione dell'Avv. Renato Pulcini, nell'interesse di HI RO, che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso;
udito l'Avv. Andrea Roggiero. in sostituzione dell'Avv. Massimilano Lanci, nell'interesse di IT PP, che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 34843 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 24/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Milano, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato le condanne alle pene ritenute di giustizia, pronunciate dal G.u.p. del Tribunale di Milano in data 1° dicembre 2021 nei confronti di AW ME OU AW, HI RO e IT PP, in ordine ai delitti loro rispettivamente ascritti di partecipazione ad associazione a delinquere (finalizzata alla commissione di più reati di esercizio abusivo di attività di prestazione di servizi di pagamento, di riciclaggio, emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti), riciclaggio, emissione di fatture per operazioni inesistenti. 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato AW ME OU AW deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 110 e 416 cod. pen.; lamenta il ricorrente che la Corte territoriale abbia omesso di valutare compiutamente le censure formulate con l'atto di appello, in relazione alla carenza di elementi dimostrativi delle componenti necessarie - esistenza di un vincolo permanente tra i partecipi dell'associazione; di una struttura organizzativa, se pur rudimentale;
di un programma criminoso indeterminato - per ravvisare nei fatti descritti nell'imputazione le caratteristiche del delitto associativo, a fronte di dati probatori che, al contrario, dimostravano in modo evidente l'esistenza al più di ipotesi di concorso nei singoli reati fine ipotizzati, semmai realizzati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all' art. 648 bis cod. pen. e alla I. 74/2000, censurando la carenza motivazionale relativa alla prova dell'elemento soggettivo dei reati i potizzati . 2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di norme processuali previste a pena di inutilizzabilità, in relazione agli artt. 268 e 271 cod. proc. pen., e vizio della motivazione, con riguardo all'eccepito profilo di inutilizzabilità patologica delle intercettazioni eseguite, relative alle captazioni dei RIT 1634/18, 1196/18, 1889/18, 1890/18, per la mancanza in atti dei verbali indicati dall'art. 268, comma 1, cod. proc. pen. e delle relative indicazioni come specificate dal contenuto dell'art. 89 disp. att. cod. proc. pen.; la sentenza impugnata, così come quella di primo grado, aveva errato nell'individuare l'oggetto della censura, che non era riferita ai verbali delle singole attività di intercettazione (ossia, ai c.d. brogliacci) ma specificamente ai verbali di inizio e fine delle operazioni, la cui mancanza costituisce motivo di inutilizzabilità patologica, che non può essere sanata dalla scelta operata del rito abbreviato. 4 7 2 2.4. In data 26 aprile 2023 sono stati inviati a mezzo pec motivi nuovi con i quali la difesa ha illustrato nuovi argomenti relativi al tema riguardante gli elementi di fatto che consentono di affermare la sussistenza della contestata associazione per delinquere, considerando il discrimine esistente tra la partecipazione al reato associativo ed il concorso di persone nel reato continuato, anche in relazione al profilo del ruolo in concreto attribuito al ricorrente nel sodalizio. I medesimi argomenti sono stati ulteriormente esposti con memoria inviata a mezzo pec in data 9 maggio 2023. 3. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputata HI RO deducendo, con unico motivo, violazione di legge in relazione all'art. 648 bis cod. pen.; la Corte territoriale aveva ritenuto, in modo errato, che le somme di denaro raccolte attraverso il sistema denominato "hawala" fossero necessariamente di provenienza delittuosa, in difetto di argomenti di prova al riguardo e potendo, al contrario, ipotizzarsi che il denaro affidato ai broker (e poi consegnato alla ricorrente) fosse di origine lecita, trattandosi di semplici rimesse di denaro di soggetti stranieri che le inviavano a connazionali nei territori d'origine. 4. Ha proposto ricorso la difesa di IT PP deducendo, con il primo motivo, violazione della legge penale, e vizio della motivazione, in relazione al profilo della qualifica soggettiva della ricorrente, quale amministratore di diritto della società cooperativa Team;
dalla documentazione in atti, e dal regime dell'amministrazione delle società cooperative, risultava evidente che la ricorrente non aveva mai ricoperto, nel periodo in cui era stata presentata la dichiarazione obbligatoria ai fini fiscali, la qualifica di legale rappresentante della società, risultando indicazioni documentali di segno contrario (che riferivano ad altro soggetto tale qualifica); evidente, altresì, il contrasto con la disciplina all'epoca vigente, che imponeva l'affidamento dell'amministrazione delle società cooperative ad un organo collegiale composto da tre soggetti (art. 2542 cod. civ.) 4.1. Con il secondo motivo si deduce violazione della legge penale, in relazione al profilo dell'elemento soggettivo del reato di dichiarazione fraudolenta, ex art. 2 d. Igs. 74/2000; la ricorrente non aveva ricoperto la posizione soggettiva di amministratrice delle società indicate nella contestazione;
inoltre, mancava in atti la prova della consapevolezza della ricorrente circa il carattere artificioso delle dichiarazioni presentate, con riguardo all'inesistenza delle operazioni relative alle fatture contabilizzate e utilizzate per fornire la falsa rappresentazione attraverso la dichiarazione fiscale, anche volendo considerare l'ipotetica data di assunzione 3 della qualità di amministratrice (21 dicembre 2018) certamente successiva rispetto all'epoca di emissione delle fatture. 4.2. Con il terzo motivo si deduce violazione della legge penale e di norme processuali, quanto all'inutilizzabilità dei dati e delle informazioni estratte dai telefoni cellulari, il cui sequestro era stato annullato nel corso delle indagini. 4.3. Con il quarto motivo si deduce vizio della motivazione, in relazione alla commisurazione della pena e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 4.4. Con il quinto motivo si deduce vizio della motivazione, in relazione al profilo della dimostrazione della partecipazione della ricorrente all'ipotizzata associazione per delinquere, fondata dalla decisione impugnata sul coinvolgimento in un solo reato fine, peraltro in posizione subalterna;
del tutto carente la motivazione in relazione al profilo della responsabilità quale amministratore di diritto (qualità peraltro contestata), in presenza di un amministratore di fatto (il coimputato HA) cui pacificamente doveva ricondursi la gestione in concreto delle società formalmente amministrate dalla ricorrente. 4.5. Con il sesto motivo si deducono nuovamente vizi motivazionali in relazione al. giudizio di responsabilità, per la contestata partecipazione all'associazione per delinquere, e all'individuazione del trattamento sanzionatorio 4.6. Con memoria difensiva inviata a mezzo pec in data 20 aprile 2023 la difesa ha insistito, allegando documentazione, sulla questione della mancanza di prova relativamente alla qualità di amministratrice della società cooperativa Team. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito indicate. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di AW ME OU AW è inammissibile, perché reiterativo oltre che manifestamente infondato. 2.1. Il primo motivo di ricorso reitera, con ampi richiami alle argomentazioni dell'atto di appello, il tema dell'errata qualificazione dei fatti storici nella cornice giuridica della fattispecie tipica ex art. 416 cod. pen., evidenziando a più riprese il dato significativo della realizzazione, da parte del ricorrente, delle condotte tipiche dell'attività di raccolta di denaro e di prestazione di servizi di pagamento con iniziative autonome, senza alcuna collaborazione di terzi soggetti e in modo del tutto indipendente da quella che viene descritta come struttura dell'associazione. La lettura che il ricorrente intende offrire, oltre ad essere meramente alternativa rispetto a quella contenuta nella decisione impugnata (e, come tale, non suscettibile di fondare alcuna censura in sede di legittimità: Sez. 6, n. 5465 4 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - o), è frutto di una parcellizzazione degli episodi, osservati unicamente dal punto di vista delle singole attività materiali, così da tralasciare il più complesso quadro che le sentenze di merito hanno ricostruito, considerando i risultati investigativi, coordinando le attività dei singoli soggetti che non si muovevano del tutto casualmente nel medesimo ambito operativo ma, al contrario, agivano nella consapevolezza di far parte di un'organizzazione che, prendendo le mosse dall'esistenza di fenomeni oramai diffusi nel mondo occidentale (e ben noti come sistemi di servizi di pagamento, alternativi rispetto alle istituzioni bancarie e finanziarie, deputate ad assicurare servizi di pagamento all'interno dei singoli stati e tra stati diversi) quali l' "Hawala", traeva spunto dall'incessante movimentazione di somme di denaro contante per operare lucrose attività di riciclaggio e di emissione di false fatture per operazioni inesistenti (che, a loro volta, garantivano profitti in termini di rappresentazione di costi inesistenti in sede fiscale). La motivazione della sentenza impugnata ha ricostruito in modo specifico ed analitico i caratteri dell'attività svolta dai soggetti che prendevano parte al sodalizio;
ha desunto logicamente dall'articolata predisposizione delle attività di abusiva prestazione di servizi di pagamento, al pari delle successive condotte di riciclaggio e di utilizzazione di fatture emesse per operazioni inesistenti, poi utilizzate in sede di presentazione delle dichiarazioni reddituali, l'esistenza di un patto tra coloro che operavano in quel contesto;
ha apprezzato l'esistenza di una struttura organizzata (mediante sedi ove avvenivano più di frequente le operazioni di raccolta del denaro e di successiva "ripulitura", reti di collegamento, contatti tra coloro che operavano nelle attività successive a quelle di abusivo esercizio dei servizi di pagamento); ha rilevato che l'attività criminosa non era predeterminata nel numero delle operazioni e dei soggetti coinvolti, risultando - al contrario - con evidenza che il programma operativo era del tutto indeterminato, proprio in ragione del flusso costante di operazioni che i broker, i quali gestivano il sistema "hawala", intrattenevano a livello internazionale senza alcun limite operativo o temporale prefissato. Allo stesso tempo, la Corte territoriale ha indicato le ragioni logiche che contrastavano la qualificazione delle attività quali mere ipotesi di reati commessi in concorso, avvinti dal vincolo della continuazione. A fronte di una siffatta esposizione logica delle ragioni della decisione, il ricorrente non è in -grado di dimostrare né alcuna violazione di - legge, quanto all'operata riconduzione dei fatti nella figura tipica del delitto associativo, né l'esistenza di vizi della motivazione che non può dirsi di certo mancante, né afflitta da contraddittorietà o manifesta illogicità avendo la decisione considerato in modo coerente i dati di prova, rispetto ai risultati dimostrativi raggiunti, valutando le 5 connessioni oggettive e soggettive, oltre che logiche, nella prospettiva dell'illecita attività di prestazione di servizi di pagamento, del tutto concorrenziali con quelli offerti da istituti bancari e finanziari, e delle ulteriori attività illecite realizzabili grazie alla movimentazione di cospicui quantitativi di denaro contante, nella logica della loro "ripulitura" attraverso il collaudato sistema del ricorso all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, che giustificano gli spostamenti di denaro e al contempo assicurano vantaggi fiscali a coloro che utilizzano i falsi documenti fiscali. 2.2. Il secondo motivo è anch'esso reiterativo, oltre che generico nella deduzione dei vizi della motivazione, facendo riferimento a condotte di reato che non riguardano il ricorrente (i delitti di riciclaggio) e formulando vaghe doglianze senza alcuno specifico riferimento a passaggi della decisione e ad aspetti fattuali puntualmente indicati, da cui dovrebbe trarsi il fondamento della censura. Tale modalità di esposizione del motivo si pone in palese contrasto con l'onere di specificità del motivo posto a base del ricorso in sede di legittimità, che impone la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati. (Sez. 1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492 - 01). 2.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Dall'esame degli atti contenuti nel fascicolo processuale (consentito in ragione della denunciata violazione di norme processuali: Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304 - 0), risulta che per ciascuno dei c.d. RIT afferenti le attività di intercettazione, riguardanti la singola utenza telefonica, ovvero il luogo in cui le captazioni sono state realizzate, sono stati redatti i relativi verbali di inizio e di conclusione delle operazioni. Né può assumere rilievo, come prospetta il ricorrente, la carenza delle indicazioni riguardanti i dati elencati nell'art. 89 disp. att. cod. proc. pen., in quanto non costituisce motivo di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni l'inosservanza delle disposizioni contenute nella norma richiamata, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. del 29 dicembre 2017, n. 216, essendo prevista la sanzione dell'inutilizzabilità esclusivamente per i casi tassativamente indicati dall'art. 271 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 35010 del 30/09/2020, Monaco, Rv. 280398 - 02; analogamente, per l'omessa indicazione delle generalità dell'interprete nominato per l'ascolto e la traduzione dei dialoghi captati, Sez. 5, n. 15472 del 19/01/2018, Kochev, Rv. 272683 - 0; Sez. 6, n. 5197 del 10/11/2017, dep. 2018, Feretti, Rv. 272151 - 0; Sez. 6, n. 31285 del 23/03/2017, Lleshaj, Rv. 270570 - 0; per l'irrilevanza della mancata specificazione dei 6 nominativi degli ufficiali di P.G. che hanno preso parte alle operazioni, Sez. 3, n. 20418 del 17/02/2015, Iannuzzi, Rv. 263625 - 01). 2.4. La rilevata inammissibilità del ricorso travolge, altresì, i motivi aggiunti a sostegno dell'impugnazione principale come previsto dall'art. 593, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, Montante, Rv. 275158 - 0; Sez. 1, n. 4641 del 03/12/1991, dep. 1992, Andricciola, Rv. 190733 - 0). 3. Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputata HI è formulato per motivi non consentiti, ai sensi degli artt. 606, comma 3 e 609, comma 2, cod. proc. pen. poiché con l'atto di appello erano state sollevate censure relative alla partecipazione materiale della ricorrente alle condotte di riciclaggio, mai poste in dubbio, sicché la deduzione solo in questa sede dell'insussistenza nel fatto storico contestato degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 648 bis cod. pen. non è consentita. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di IT PP è in parte generico, in parte reiterativo e per alcuni aspetti manifestamente infondato. 4.1. Quanto al primo motivo di ricorso, che concerne la dedotta carenza di prova della qualità di amministratore della società Team da parte della ricorrente, il motivo è affetto da evidente difetto di autosufficienza;
la ricorrente, infatti, àncora le proprie censure al contenuto di documenti che non sono né allegati, né indicati con specifici riferimenti agli atti processuali, così da consentire alla Corte di individuarli. Per altro verso, quanto alla produzione cui si fa riferimento nel ricorso, va ricordato che nel giudizio di legittimità, allorquando i termini per l'impugnazione siano scaduti, non possono essere prodotti documenti già acquisiti nel corso del giudizio di merito, che l'interessato ha l'onere di allegare al ricorso ai fini della valutazione della specificità dei motivi, in quanto la maturata inammissibilità del ricorso, per difetto delle necessarie allegazioni, non potrebbe essere sanata una volta decorsi detti termini (Sez. 2, n. 48385 del 14/11/2019, Di Martino, Rv. 277600 - 01); in ogni caso, dinanzi alla Corte di Cassazione possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito. (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti Cuseri, Rv. 277609 - 01). 4.2. Il secondo motivo di ricorso è reiterativo, generico oltre che manifestamente infondato. 7 La ricorrente, nel rieditare la tesi dell'assenza del richiesto dolo in capo alla IT, avendo costei assunto la carica di amministratore solo nel dicembre 2018, quando le fatture indicate nel capo d'imputazione erano già inserite nella contabilità delle società da lei amministrate, per un verso omette di considerare gli argomenti dettagliatamente illustrati nelle conformi sentenze di merito (pagg. 37-39 della sentenza impugnata;
pagg. 88-92 della sentenza del G.u.p.) indicativi di una costante e consapevole partecipazione della ricorrente alle operazioni di emissione e registrazione delle fatture emesse dalle società riferibili ad altro coimputato (LL) a fronte dei versamenti di denaro in contante eseguiti dal coimputato HA, con il concorso della IT, senza alcuna reale giustificazione economica, ed in particolare ignorando del tutto la chiamata in correità del LL sullo specifico ruolo della ricorrente (pag. 92 della sentenza del G.u.p.); per altro verso, pur dando atto del principio giurisprudenziale secondo il quale «in tema di reati tributari, il dolo specifico richiesto per integrare il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, rappresentato dal perseguimento della finalità evasiva, che deve aggiungersi alla volontà di realizzare l'evento tipico (la presentazione della dichiarazione), è compatibile con il dolo eventuale, ravvisabile nell'accettazione del rischio che l'azione di presentazione della dichiarazione, comprensiva anche di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, possa comportare l'evasione delle imposte dirette o dell'Iva» (Sez. 3, n. 52411 del 19/06/2018, B., Rv. 274104 - 01), non ne trae le necessarie conseguenze rispetto ai risultati dell'istruttoria, che consegnano la rappresentazione di un costante e consapevole impegno della ricorrente nel ricevere le sollecitazioni e nel dare corso alle ripetute richieste dei coimputati proprio in relazione all'attività fraudolenta di emissione delle fatture per operazioni inesistenti. 4.3. Il terzo motivo si sostanzia anch'esso in una censura del tutto generica, poiché non deduce la decisività degli elementi di prova (peraltro neppure specificamente indicati: Sez. 5, n. 23015 del 19/04/2023, Bernardi, Rv. 284519 - 0) che si assumono utilizzati in violazione di divieto ex art. 191 cod. proc. pen., richiamando l'attività di estrapolazione di dati da un telefono cellulare il cui sequestro era stato annullato, senza però indicare a quale degli apparati facesse riferimento tale vicenda e di quali dati estratti da quell'apparato (esistendo nelle sentenze riferimento a dati estratti da una pluralità di apparecchi) non fosse consentita l'utilizzazione; né affronta la necessaria prova di resistenza, che è richiesta ogni volta che in sede di legittimità venga dedotta l'inutilizzabilità di una prova dovendosi illustrare l'incidenza della sua eventuale eliminazione sul complessivo compendio probatorio (Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, 8 Rv. 279829 - 01; Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123 - 0; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017 De Matteis, Rv. 270303 - 0). 4.4. Il quarto motivo è reiterativo e generico, rispetto alla corretta motivazione della Corte d'appello che ha indicato gli elementi ostativi alla concessione delle circostanze attenuanti generiche;
anche sotto questo aspetto la ricorrente intende far leva sul dato fattuale considerato nell'esame del secondo motivo di ricorso (l'esser stata nominata quando la registrazione delle false fatture era già avvenuta) che è travolto dalla considerazione complessiva delle prove a carico dell'imputata. 4.5. Il quinto motivo è manifestamente infondato: la censura muove, infatti, da una premessa in fatto (la partecipazione della ricorrente all' associazione per delinquere sarebbe fondata sul coinvolgimento in un solo reato fine - capo U - peraltro in posizione subalterna rispetto al coimputato HA) che è smentita dalla motivazione della sentenza impugnata in cui si fa espresso riferimento alla "totale disinvoltura e affidabilità della movimentazione condivisa del denaro", all' "individuazione dei sistemi di reperimento, e successiva destinazione" e all' "eliminazione del possibile tracciamento" dimostrati da una pluralità di episodi, indicativi di ."un inserimento stabile e continuativo" della ricorrente nel sodalizio (pag. 40). In un siffatto contesto fattuale, il profilo della responsabilità quale amministratore di diritto, in presenza di un amministratore di fatto (il coimputato HA) cui doveva invece ricondursi la gestione in concreto delle società formalmente amministrate dalla ricorrente, non può rivestire evidentemente carattere decisivo, avendo le decisioni di merito indicato una serie di episodi e vicende sintomatiche di una compartecipazione attiva e consapevole della ricorrente, nelle operazioni illecite realizzate dal compagno HA (come per l'episodio più volte richiamato del 10,4.2019). 4.6. Il sesto motivo, che lamenta vizi della motivazione sui profili indicati nel quarto e nel quinto motivo di ricorso, finisce per esprimere esclusivamente il dissenso della ricorrente sui risultati cui è giunta la decisione della Corte territoriale senza esser in grado di enunciare a quale categoria, tra quelle previste dall'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., dovrebbe ricondursi il vizio denunciato (così destinando il ricorso alla declaratoria di inammissibilità: Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 0; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518 - 0; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 - 0). 5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità 9 emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/5/2023