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31 dicembre 2019
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15 luglio 2022
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Art. 52. Sospensione della liquidazione, dell'esecuzione del piano o degli accordi 1. Proposto il reclamo, la corte di appello, su richiesta di parte o del curatore, puo', quando ricorrono gravi e fondati motivi, sospendere, in tutto o in parte o temporaneamente, la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione. Allo stesso modo puo' provvedere, in caso di reclamo avverso la omologazione del concordato preventivo ((o del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione)) o degli accordi di ristrutturazione dei debiti, ordinando l'inibitoria, in tutto o in parte o temporanea, dell'attuazione del piano o dei pagamenti.
2. La corte di appello puo' disporre le opportune tutele per i creditori e per la continuita' aziendale.
3. L'istanza di sospensione si propone per il reclamante con il reclamo e per le altre parti con l'atto di costituzione; il presidente, con decreto, ordina la comparizione delle parti dinanzi al collegio in camera di consiglio e dispone che copia del ricorso e del decreto siano notificate alle altre parti e al curatore o al commissario giudiziale, nonche' al pubblico ministero.
4. La corte di appello decide con decreto contro il quale non e' ammesso ricorso per cassazione.
2. La corte di appello puo' disporre le opportune tutele per i creditori e per la continuita' aziendale.
3. L'istanza di sospensione si propone per il reclamante con il reclamo e per le altre parti con l'atto di costituzione; il presidente, con decreto, ordina la comparizione delle parti dinanzi al collegio in camera di consiglio e dispone che copia del ricorso e del decreto siano notificate alle altre parti e al curatore o al commissario giudiziale, nonche' al pubblico ministero.
4. La corte di appello decide con decreto contro il quale non e' ammesso ricorso per cassazione.
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- 1. Esercizio del diritto di recessohttps://www.brocardi.it/ · 1
1. Prima della scadenza del periodo di recesso, il consumatore informa il professionista della sua decisione di esercitare il diritto di recesso dal contratto. A tal fine il consumatore può: a) utilizzare il modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B; oppure b) presentare una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal contratto. 2. Il consumatore ha esercitato il proprio diritto di recesso entro il periodo di recesso di cui all'articolo 52, comma 2, e all'articolo 53 se la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso è inviata dal consumatore prima della scadenza del periodo di recesso. 3. Il professionista, oltre alle …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte d'Appello Roma, ordinanza 06/11/2023Provvedimento: […] ORDINANZA ritenuto che difettino gravi e fondati motivi atti a giustificare l'accoglimento dell'istanza di sospensione delle operazioni di liquidazione dell'attivo e di formazione dello stato passivo, formulata dalla reclamante a norma dell'art. 52 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza; ritenuto in primo luogo che, nei limiti della valutazione esperibile in questa sede, non appaia di manifesta evidenza la necessità di riforma della gravata pronuncia, […]Leggi di più...
- pregiudizio reclamante·
- sospensione operazioni liquidazione·
- formazione stato passivo·
- valutazione giurisdizionale·
- stato di insolvenza·
- assenza beni liquidabili·
- art. 52 Codice Crisi·
- inattività impresa