Articolo 52 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
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31 dicembre 2019
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15 luglio 2022
Art. 52. Sospensione della liquidazione, dell'esecuzione del piano o degli accordi 1. Proposto il reclamo, la corte di appello, su richiesta di parte o del curatore, puo', quando ricorrono gravi e fondati motivi, sospendere, in tutto o in parte o temporaneamente, la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione. Allo stesso modo puo' provvedere, in caso di reclamo avverso la omologazione del concordato preventivo ((o del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione)) o degli accordi di ristrutturazione dei debiti, ordinando l'inibitoria, in tutto o in parte o temporanea, dell'attuazione del piano o dei pagamenti.
2. La corte di appello puo' disporre le opportune tutele per i creditori e per la continuita' aziendale.
3. L'istanza di sospensione si propone per il reclamante con il reclamo e per le altre parti con l'atto di costituzione; il presidente, con decreto, ordina la comparizione delle parti dinanzi al collegio in camera di consiglio e dispone che copia del ricorso e del decreto siano notificate alle altre parti e al curatore o al commissario giudiziale, nonche' al pubblico ministero.
4. La corte di appello decide con decreto contro il quale non e' ammesso ricorso per cassazione.
Entrata in vigore il 15 luglio 2022
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