Cass. pen., sez. I, sentenza 14/11/2023, n. 49627
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Sentenza 14 novembre 2023

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In tema di riesame di misure cautelari personali, il pubblico ministero non ha l'obbligo di trasmettere i decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche e ambientali nella loro integralità, potendo oscurarne parte del contenuto con "omissis", onde garantire il segreto investigativo.

In tema di intercettazioni disposte in altro procedimento, l'omesso deposito del decreto autorizzativo non ne determina l'inutilizzabilità, neanche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, posto che l'art. 270, comma 2, cod. proc. pen. prevede il solo deposito, presso l'autorità giudiziaria competente per il procedimento diverso da quello nel quale l'attività captativa è stata disposta, delle registrazioni e dei verbali delle intercettazioni da utilizzare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 14/11/2023, n. 49627
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 49627
    Data del deposito : 14 novembre 2023

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