Articolo 8 del Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale
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9 settembre 2010
Art. 8. (Deposito della domanda internazionale per invenzione industriale) 1. Le domande internazionali di cui all'articolo 151 del Codice sono depositate presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi direttamente o tramite un servizio postale che attesti la ricezione da parte dell'Ufficio. 2. L'Ufficio determina la data di deposito ed il numero internazionale secondo quanto disposto dal Trattato di cooperazione in materia di brevetti e dal relativo regolamento di esecuzione. 3. Se viene rivendicata la priorita' di una domanda di brevetto depositata in Italia da oltre novanta giorni, non assoggettata al vincolo del segreto, non si applica l'articolo 198, comma 1 del Codice. 4. Il deposito delle domande internazionali puo' essere effettuato anche per via telematica secondo le modalita' previste con decreto del Direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi.
Note all'art. 8:
- Per il testo dell' art. 151 del decreto legislativo n. 30 del 2005 si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell' art. 198 del decreto legislativo n. 30 del 2005 , si veda nelle note all'art. 7.
Entrata in vigore il 9 settembre 2010
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