CASS
Sentenza 10 maggio 2023
Sentenza 10 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/05/2023, n. 19623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19623 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR OL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/10/2022 del TRIB. Riesame di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
sentite le conclusioni del PG KATE TASSONE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso. uditi l'avvocato CARPENTIERE ANDREA del foro di PALMI e l'avvocato ALVARO ANDREA tlfiLouso.f:, del foro di PALMI in difesa di AN AZ che hanno illustrato i motivi di ricorso e ne hanno chiesto l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 19623 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 28/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato quella con la quale il giudice per le indagini preliminari di Reggio Calabria aveva applicato nei confronti di AM AZ la misura della custodia cautelare in carcere in ordine ai reati di cui agli artt. 61 bis, 416 bis 1 cod. pen., 74 commi 1, 2, 3, 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 in relazione alla partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico posto in essere in OI TA fino al 31 gennaio 2021 (capo 1); artt. 61 bis, 416 bis 1 cod. pen., 73 e 80 d.P.R. n. 309/90 in relazione al concorso nella importazione di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina posti in essere in OI TA tra il 22 ottobre 2020 e il 12 gennaio 2021 (capi 2, 8, 9, 10, 14, 15, 16). Il Tribunale distrettuale ha desunto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dalle risultanze di una complessa attività di indagine, che aveva portato alla luce l'esistenza nel territorio interessato di un gruppo criminale articolato su più livelli e dotato di elevatissime disponibilità finanziarie, dedito alla commissione di più delitti fra quelli di cui all'art. 73 dpr 309/90 e in particolare al reperimento e all'acquisto all'estero, alla importazione e al trasporto in Italia, attraverso container riposti su navi cargo in arrivo al porto di OI TA con la complicità di portuali infedeli, nonché alla commercializzazione di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Il materiale investigativo su cui si è fondata la misura è costituito, oltre che dalle intercettazioni e dai risultati dei tabulati telefonici e della geolocalizzazione, dalle riprese video e dall'attività di riscontro della polizia giudiziaria, per gran parte da comunicazioni intercorse tra gli indagati attraverso il sistema Sky Ecc acquisite dalla Procura di Reggio Calabria tramite l'emissione di specifici Ordini di Indagine Europei versarti in atti, il primo dei quali datato 13 aprile 2021, con cui è stata chiesta all'autorità giudiziaria di Parigi la trasmissione dei messaggi decifrati riferibili alle comunicazioni di interesse già avvenute e conservate nel relativo server e ritenute pienamente utilizzabili dal Tribunale del riesame. 2. Contro l'ordinanza, ha proposto ricorso l'indagato a mezzo del difensore formulando quattro motivi. 2.1 Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione alla utilizzabilità della chat scambiate tramite il sistema di Sky Ecc. Il difensore rileva che le modalità di acquisizione e decriptazione di tali messaggi non 2 sarebbero note e verificabili: i messaggi decriptati erano stati ottenuti tramite attività compiuta da organi inquirenti esteri secondo procedure di acquisizione, estrazione e decriptazione ignote, non verificabili e non censurabili dall'indagato. L'affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata, per cui tali atti di indagine troverebbero automatico ingresso nel processo italiano in forza di un OEI ed in ragione della presunzione di legittimità degli atti esteri, sarebbe contraddetta dalla sentenza n. 32915 del 15 luglio 2022, RI, con cui la Suprema Corte ha correttamente riconosciuto che "rimane ferma la necessità di valutare, nell'ambito sia del procedimento principale che del procedimento incidentale de libertate, che le modalità di acquisizione di tale messaggistica non siano in contrasto con norme inderogabili e principio fondamentali del nostro ordinamento". Tale principio deve valere tanto se la importazione delle chat nel procedimento penale sia avvenuta tramite organo di polizia giudiziaria (Europol), quanto se i dati provengano direttamente dall'autorità Giudiziaria Francese (Tribunale di Parigi), sicché il Tribunale del riesame non coglie nel segno laddove introduce una distinzione tra acquisizione mediante organo di polizia giudiziaria ed acquisizione diretta dall'A.G. estera: le esigenze costituzionali non cambiano e il diritto di difesa non si atteggia diversamente a seconda che le chat siano importate in un modo, piuttosto che nell'altro. Il Tribunale, inoltre, avrebbe anche rilevato che la difesa non aveva formulato alla Procura alcuna richiesta di messa a disposizione di documentazione relativa alla acquisizione del materiale ulteriore rispetto a quella già versata in atti e costituita dagli OEI, dai verbali di esecuzione e dai file di conversazioni, di tal che non sarebbe predicabile in astratto alcuna violazione del diritto del contraddittorio: la difesa invero non aveva formulato alcuna richiesta, in quanto il PM, presente all'udienza del 25 ottobre 2022, aveva riconosciuto che non vi era alcuna documentazione riguardante lo scambio informativo fra forze di polizia di paesi diversi oggetto di una eventuale richiesta della difesa, atteso che i messaggi della chat erano stati forniti direttamente dall'A.G. francese. Illegittima, inoltre, sarebbe l'ordinanza laddove ha ritenuto utilizzabili le chat Sky Ecc in forza dell'art. 234 bis cod. proc. pen. In primo luogo perché l'acquisizione per esser consentita deve riguardare dati acquisiti, estratti e decrittati nel rispetto delle norme inderogabili e dei principi fondamentali dell'ordinamento. In secondo luogo perché il consenso del titolare, cui fa riferimento la norma, non potrebbe essere, come sostenuto dal Tribunale, il consenso del possessore del dato ovvero gestore del server e autorità francese: nel caso di specie, peraltro, saremmo in presenza del solo consenso dell'autorità giudiziaria francese e non anche del gestore del server. 3 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen. in relazione al reato associativo. Il Tribunale avrebbe sostenuto che AZ si fosse, quanto meno, rappresentato le finalità tipizzanti la fattispecie aggravata e che, seppure non agendo personalmente, avesse assicurato il suo apporto al perfezionamento dell'azione illecita. In tal modo il Tribunale non avrebbe chiarito chi sarebbe il partecipe dell'associazione che avrebbe agito con il dolo intenzionale di agevolare le cosche di ndrangheta e da quali elementi in ogni caso dovesse trarsi detto dolo intenzionale. Nè potrebbero ritenersi rilevanti la conversazione fra AZ TE e ER EL, citata dal Tribunale, posto che RI non aveva partecipato a quel dialogo, nel quale non era contenuto alcun riferimento alla sua persona, ovvero la pregressa condanna di RI per reati di criminalità organizzata, ovvero ancora i dialoghi capatati nella riunione del 13 dicembre 2020 e la discussione intercorsa con SA ZI, posto che da nessuno di tali elementi era emerso il dolo intenzionale in capo ad alcuno dei sodali. Infine eccentrica sarebbe la motivazione dell'ordinanza nella parte in cui afferma l'assenza dell'interesse del ricorrente a sterilizzare l'efficacia della contestazione della aggravante, in quanto il ricorrente avrebbe pur sempre interesse a vedere ridimensionata la gravita del fatto e conseguentemente alla attenuazione delle esigenze cautelari. 2.3.Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 bis cod. pen.. Il difensore lamenta che a fronte della specifica censura posta all'udienza camerale del 25 ottobre 2022, il Tribunale avrebbe omesso qualsiasi motivazione. 2.4. Con il quarto motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta adeguatezza della sola misura della custodia cautelare in carcere. Il tribunale aveva fatto riferimento: - al pericolo di inquinamento probatorio, che potrebbe concretizzarsi ove l'indagato fosse lasciato libero: tale motivazione sarebbe illogica in quanto con la misura degli arresti domiciliari l'indagato non sarebbe libero;
- al pericolo di reiterazione, tratto da elementi congetturali e privi del requisito della concretezza e attualità, tanto che sarebbero stati valorizzati i precedenti penali del ricorrente che erano risalenti addirittura agli anni 90; Inoltre il Tribunale aveva ritenuto che la misura degli arresti domiciliari non fosse idonea ad impedire i possibili contatti illeciti dell'indagato con altri soggetti, ma non aveva tenuto conto che, proprio per scongiurare detto pericolo, il giudice può prescrivere il divieto di comunicare con persone diverse da coloro 4 che lo assistono e con lui coabitano, così come previsto dall'art. 284 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso deve essere rigettato. 2. Il primo motivo, relativo alla dedotta inutilizzabilità della messaggistica scambiata su una piattaforma denominata SKY ECC, è infondato. 2.1. Il Tribunale ha chiarito che tale piattaforma è un sistema che consente lo scambio di comunicazioni mediante uso di cripto-telefonini o smartphones, modificati in modo da garantirne la inviolabilità (consentendo, cioè, di disattivarne la geolocalizzazione, i servizi Google, il Bluetooth, la fotocamera e quant'altro possa generare rischi di captazione). La violazione della piattaforma criptata era avvenuta da parte di law enforcement agencies (squadre composte dalle polizie francese, belga e olandese) e il suo utilizzo si era arrestato nel marzo del 2021, allorquando si era diffusa la notizia dell'avvenuta violazione. Gli esiti dell'indagine presupposta (quella cioè condotta dalle squadre investigative sopra citate sulla piattaforma utilizzata dai dispositivi controllati) avevano consentito di acquisire e analizzare milioni di messaggi scambiati tra membri di organizzazioni criminali operanti in vari Paesi UE ed è in questo contesto si era inserita l'indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria. La polizia giudiziaria, infatti, analizzando il traffico telefonico storico delle celle abitualmente abbinate alle utenze "ufficiali" in uso agli indagati, aveva individuato alcuni PIN collegati alla piattaforma criptata. Conseguentemente il Pubblico Ministero procedente, a partire dal 13 aprile, aveva, tramite 0.I.E rivolti all'Autorità Giudiziaria francese, richiesto la trasmissione dei messaggi già decifrati riferibili alle comunicazioni che avevano riguardato i PIN d'interesse, conservate in un server. Il Tribunale, in replica ad analoga censura fatta valere in sede di riesame ha, dunque, rilevato che: - la Procura di Reggio Calabria, attraverso l'emissione di specifici 0.E.I., tutti versati in atti, ha richiesto all'autorità giudiziaria francese la trasmissione dei messaggi decifrati riferibili alle comunicazioni già avvenute e conservate nel server e, a seguito di tale richiesta, l'autorità francese ha trasmesso su CD i file integrali, estratti dal server e decriptati, delle comunicazioni riferibili allo specifico pin oggetto di richiesta: in atti risulta versata la copia dei predetti file;
- la messaggistica non è stata acquisita attraverso operazioni di intercettazione di comunicazioni telematiche, ma attraverso la richiesta ad uno stato estero, la Francia, con 0.E.I., di trasmettere, previa decriptazione, 5 messaggi di comunicazioni già avvenute e conservati presso il server della società che gestisce il servizio di messaggistica, acquisiti nell'osservanza dell'ordinamento francese;
- il mezzo di prova in argomento deve essere ricondotto nell'ambito di applicazione dell'art. 234 bis cod. proc. pen., secondo cui è sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso in tale ultimo caso, del legittimo titolare. Il consenso nel caso di specie sussisteva, dovendosi intendere legittimo titolare chi abbia il possesso del dato, tale da garantirgli un livello di autonomia che consenta di accedere in modo autonomo ad esso anche al di fuori della diretta vigilanza della persona che abbia sul dato un potere maggiore ovvero il gestore del server: legittimo titolare è dunque l'autorità giudiziaria francese che di quei dati poteva giuridicamente disporre in quanto aveva sottoposto a sequestro il server in cui i dati erano archiviati;
- devono trovare applicazione, per il principio locus regit actum e in conformità dei canoni di diritto internazionale della prevalenza della lex loci sulla lex fori, le norme dello Stato in cui l'atto viene compiuto e non quelle del codice di rito del paese richiedente che disciplinano il processo. - il richiamo alla sentenza Sez. 4, n. 32915/2022, RI è inconferente in quanto in quel caso (pur inerente a messaggistica scambiata sulla piattaforma SKY ECC) era stato censurato il provvedimento del PM di rigetto dell'ostensione alla difesa della documentazione riferibile alle comunicazioni criptate, consegnate tramite Europol e non direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato estero, come nella specie, in cui il materiale informatico era stato trasmesso dal Tribunale di Parigi. Il Tribunale ha rilevato che in atti erano versati tutti i documenti inviati dall'autorità francese in risposta ai singoli O.E.I. e depositati i provvedimenti genetici con i quali l'AG francese aveva disposto l'acquisizione della messaggistica e ha osservato che nel caso di specie la difesa non aveva formulato alla procura alcuna richiesta di messa a disposizione di documentazione relativa all'acquisizione del materiale probatorio, ulteriore rispetto a quella già versata in atti, sicché non poteva essere ravvista alcuna violazione del principio del contraddittorio. 2.2. Si tratta di percorso argomentativo rispettoso dei principi di diritto che governano la materia della cooperazione internazionale. Si deve, innanzitutto, premettere che il PM ha agito nell'ambito dei poteri previsti nel Capo I del Titolo III (Procedura attiva) del d. Igs. 21 giugno 2017, n. 108, contenente le norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo d'indagine penale. Si tratta di strumento inteso a implementare le già esistenti 6 forme di cooperazione penale nell'ambito dell'Unione di cui all'articolo 82, paragrafo 1, TFUE, che si fonda sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie. Tale principio è a sua volta fondato sulla fiducia reciproca, nonché sulla presunzione relativa che gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e, in particolare, i diritti fondamentali [CGUE, 11 novembre 2021, Gavanozov, in C-852/19; CGUE 8 dicembre 2020, Staatsanwaltschaft Wien (Ordini di bonifico falsificati), C-584/19, punto 40]. La previsione di tale strumento si correla all'esigenza di assicurare un meccanismo efficace, di carattere generale, rispettoso del principio di proporzione (posto dall'undicesimo Considerando della direttiva), a sua volta collegato a quello del reciproco riconoscimento e della fiducia nel rispetto del diritto dell'Unione (di cui al sesto Considerando) da parte degli Stati membri e che, comunque, deve assicurare il rispetto dei diritti fondamentali (dodicesimo Considerando). In tale cornice, si inseriscono l'art. 2 della direttiva, secondo cui «Gli Stati membri eseguono un OEI in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alla presente direttiva» e l'art. 9, secondo cui «L'autorità di esecuzione riconosce un OEI, trasmesso conformemente alle disposizioni della presente direttiva, senza imporre ulteriori formalità e ne assicura l'esecuzione nello stesso modo e secondo le stesse modalità con cui procederebbe se l'atto d'indagine in questione fosse stato disposto da un'autorità dello Stato di esecuzione, a meno che non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione ovvero uno dei motivi di rinvio previsti dalla presente direttiva». Pertanto, l'ordine europeo di indagine deve aver ad oggetto una prova acquisibile nello Stato di emissione e deve essere eseguito in conformità di quanto previsto nello Stato di esecuzione per il compimento di un analogo atto di acquisizione probatoria, potendosi peraltro presumere il rispetto di tale disciplina e dei diritti fondamentali, salvo concreta verifica di segno contrario (sez. 6, n. 48330 del 25/10/2022, Borrelli, Rv. 284027, in motivazione). Il pubblico ministero, con gli 0.E.I in esame, ha chiesto la trasmissione di documentazione già acquisita dall'autorità estera nel corso di un diverso procedimento pendente in quel Paese. L'ordine europeo di indagine doveva solo dar conto dello specifico oggetto della prova, essendo rimessa allo Stato di esecuzione, con le modalità previste in quell'ordinamento, la concreta acquisizione della prova, da trasferire poi allo Stato di emissione: nella specie, come detto, la richiesta ha riguardato le chat del sistema Sky ECC, già acquisite dal Tribunal judiciaire de Paris autonomamente e non su richiesta della Procura procedente nel nostro Paese. L'Autorità francese, dunque, si è resa garante, in assenza di specifiche deduzioni di segno diverso, del rispetto delle procedure 7 dello Stato di esecuzione (la Francia), avendo il Tribunale del riesame dato atto che dalla documentazione trasmessa era dato verificare la modalità di acquisizione e conservazione dei dati da parte dell'Autorità giudiziaria francese. La messaggistica esaminata dal Tribunale di Reggio Calabria non costituisce esito di captazione di conversazioni durante il flusso dinamico delle stesse, bensì acquisizione di dati informatici direttamente utilizzabili a fini di prova. Il precedente sez. 1, n. 34059 del 1/7/2022, Molisso ha ritenuto applicabile l'art. 234 bis cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito dalla legge 17 aprile 2015, n. 43) che consente «l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare». A sostegno di tale interpretazione si è opportunamente sottolineato che, ai fini dell'applicazione dell'art. 234 bis cod. proc. pen., è documento ogni «rappresentazione comunicativa incorporata in una base materiale con un metodo digitale» ed è «legittimo titolare» la persona giuridica che può legittimamente disporre del documento. Ne consegue che, se l'autorità giudiziaria di uno Stato dell'Unione europea, in attuazione della Direttiva 2014/41/UE, dà esecuzione a un ordine di indagine europeo emesso dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro trasmettendo dati che ha ottenuto in conformità alla propria legislazione interna e ha incorporato in una base comunicativa con metodo digitale, vi è consenso da parte del «legittimo titolare» - vale a dire di "colui che legittimamente conserva i dati" - all'acquisizione di quei dati da parte dell'autorità giudiziaria richiedente. Nella specie, i dati non sono stati richiesti a un detentore privato (per esempio, la SKY GLOBAL che gestiva, prima della sua violazione da parte di polizie straniere, la piattaforma della quale si discute), ma ad un'autorità giudiziaria che, nell'ambito di un diverso e autonomo procedimento, li aveva acquisiti dal server ove i dati stessi erano stati immagazzinati nell'ambito di altra indagine, avente ad oggetto proprio la violazione di quella piattaforma. Infine il richiamo alla sentenza Sez. 4, n. 32915 del 15/07/2022, RI (non massimata), invocata a sostegno della eccezione di inutilizzabilità del materiale acquisito tramite l'autorità giudiziaria francese, è inconferente, in quanto il caso ivi trattato è diverso da quello in esame. In quel caso, il pubblico ministero aveva respinto la richiesta di mettere a disposizione della difesa «la documentazione consegnata da Europol a seguito dell'accesso ai server di Sky- Ecc con indicazione delle modalità di acquisizione da parte della stessa Europol dei dati in oggetto dai server, con annessi verbali delle attività compiute», sostenendo che si trattava di scambi informativi tra forze di polizia di paesi diversi, non utilizzabili processualmente. Una risposta siffatta è stata ritenuta 8 lesiva del principio del contraddittorio e delle garanzie di difesa perché dalla stessa non era dato comprendere quale fosse «il contenuto dei citati "scambi informativi tra forze di polizia di paesi diversi"» e quali fossero state le «modalità di acquisizione» del materiale utilizzato a fini cautelari;
informazioni «funzionali al controllo della legittimità del procedimento acquisitivo, anche nell'ottica delineata dall'art. 191 cod. proc. pen.». Nel caso oggetto del presente giudizio, invece, come ampiamente illustrato nell'ordinanza impugnata, tutto il materiale ricevuto dall'autorità francese era stato versato in atti. La censura deve essere respinta anche nella parte in cui sembra dolersi della mancata conoscenza dell'algoritmo utilizzato per la decriptazione della nnessaggistica acquisita e, in genere, della violazione delle prerogative difensive sul controllo di correttezza delle procedure utilizzate dall'A.G francese. L'attività di acquisizione di dati in giacenza, definiti freddi, (o anche l'intercettazione di dati telematici in transito) permette l'acquisizione, qualora il messaggio telematico sia criptato mediante l' impiego di un algoritmo o di una chiave di cifratura e trasformato in un mero dato informatico, di una stringa informatica composta da un codice binario. L'intelligibilità del messaggio è subordinata all'attività di decriptazione che presuppone la disponibilità dell'algoritmo attraverso cui si trasforma il codice binario in un contenuto dimostrativo: ogni messaggio cifrato è inscindibilmente accoppiato alla sua chiave di cifratura, sicché la sola chiave esatta produrrà una decifratura corretta, dovendosi escludere che possa decifrarne una parte corretta e una non corretta;
né vi sono possibilità che una chiave errata possa decrittare il contenuto, anche parziale, del codice umano contenuto (sez. 1, n. 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, Calderon, Rv. 283998, in motivazione, ma anche sez. 1, n. 6363, Minichino, n.m., in pari data). Corretto è anche il richiamo operato nell'ordinanza impugnata al principio generale di presunzione di legittimità delle prove acquisite dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro dell'Unione Europea: l'utilizzazione degli atti trasmessi, infatti, non è condizionata ad un accertamento da parte del giudice italiano concernente la regolarità delle modalità di acquisizione esperite dall'autorità straniera, in quanto vige la presunzione di legittimità dell'attività svolta e spetta al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità lamentate nella fase delle indagini preliminari (in tal senso, sez. 3, n. 1396 del 12/10/2021, dep. 2022, Torzi, in cui in motivazione si rinvia anche a sez. 5, n. 1405 del 16/11/2016, dep. 2017, Ruso, Rv. 269015 - 01; a sez. 2, n. 24776 del 18/5/2010, Mutari, Rv. 247750 - 01; e a sez. 1, n. 21673 del 22/1/2009, Pizzata, Rv. 243796; ma anche a sez. 5, n. 45002 del 13/7/2016, Crupi, Rv. 268457). 9 3.11 secondo motivo e il terzo motivo, con cui si contesta la ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 416 bis 1 e 61 bis cod. pen. sono inammissibili. In proposito si deve ribadire il principio per cui è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento de libertate volto a contestare la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'an o sul quomodo della cautela, la legittimità della disposta misura (Sez. 3 . n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508; Sez. 3, n. 36731 del 17/04/2014, Inzerra, Rv. 26025601). Si tratta di orientamento che discende dal principio generale, dettato dall'art. 568 comma 4 cod. proc. pen, per cui per proporre impugnazione è necessario avervi interesse: per evidenti ragioni di economia processuale il legislatore ha subordinato l'attivazione dello strumento di controllo all'esistenza in capo al soggetto legittimato di un concreto ed attuale interesse, inteso, nella elaborazione della giurisprudenza di legittimità, non già quale pretesa della esattezza teorica della decisione, bensì come misura della utilità pratica derivante dalla impugnazione, sussistente ogni qualvolta dal raffronto fra la decisione oggetto di gravame e quella che potrebbe essere emessa, se il gravame fosse accolto, emerge per l'impugnante una situazione di vantaggio meritevole di tutela giuridica (in tal senso Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv.202269). Nel caso di specie a AZ è contestato il delitto ex art. 74 d.P.R. 309/1990, rientrante tra quelli previsti nell'art. 51 comma 3-bis cod. proc. pen., per i quali vige, a norma dell'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., la presunzione di esistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura della custodia in carcere e rientrante, altresì, tra quelli di cui all'art. 407 comma 2 lett. a) cod. proc. pen., per i quali sono previsti i termini più elevati in assoluto della durata della custodia cautelare. Pertanto l'eventuale accoglimento del ricorso, con l'eliminazione della circostanza aggravante, non produrrebbe alcun concreto effetto sul dispositivo dell'ordinanza impugnata. 4.11 quarto motivo relativo al trattamento cautelare è manifestamente infondato. In tema di misure coercitive, infatti, allorquando si proceda per un delitto per il quale opera la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura carceraria, ai fini della prova contraria, occorrono elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi, posto che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza (Sez. 2 n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, Musumeci, Rv. 273434) 10 Deciso il 2 Il Consi Ann rzo 2023 sore Il Presi ente Francz' dr. C . m i Nel caso in esame il Tribunale ha fornito una motivazione rafforzata, ed ha operato, pur in difetto di allegazioni difensive rilevanti, la concreta verifica della pericolosità dell'indagato. I giudici, infatti, hanno richiamato la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere ai sensi dell'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. e l'assenza di elementi atti a neutralizzare tali presunzioni, ma hanno anche sottolineato lo spessore criminale del ricorrente. Così è stato ritenuto sussistente il pericolo di inquinamento probatorio, in ragione della necessità di approfondire le indagini, al fine di identificare altri complici e individuare ulteriori attività connesse al narcotraffico, che sarebbe stata frustrata ove l'indagato fosse stato lasciato libero. Sotto tale profilo il rilievo contenuto nel ricorso, secondo cui la misura degli arresti domiciliari sarebbe sufficiente a salvaguardare l'esigenza cautelare in esame, non coglie nel segno, giacché il rispetto della prescrizione di non comunicare con soggetti diversi rispetto ai coabitanti è rimesso in tal caso allo stesso indagato e nessuna forma di reale controllo può essere esercitata da parte dell'autorità rispetto a tale prescrizione. E' stato ritenuto sussistente anche il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie desunto dalle specifiche modalità esecutive e dalla pericolosità del soggetto agente: i fatti - hanno osservato i giudici- sono indicativi di spiccata capacità a delinquere, posto che sono stati realizzati in un contesto associativo dedito al traffico su larga scala e AZ risulta, comunque, gravato da un precedente per reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. e per il favoreggiamento della latitanza del capo della CA IN. La motivazione adottata, dunque, è da un lato conforme al diritto e, dall'altro, logica ed esaustiva, sicché non si presta ad essere censurata in questa sede. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
sentite le conclusioni del PG KATE TASSONE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso. uditi l'avvocato CARPENTIERE ANDREA del foro di PALMI e l'avvocato ALVARO ANDREA tlfiLouso.f:, del foro di PALMI in difesa di AN AZ che hanno illustrato i motivi di ricorso e ne hanno chiesto l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 19623 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 28/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato quella con la quale il giudice per le indagini preliminari di Reggio Calabria aveva applicato nei confronti di AM AZ la misura della custodia cautelare in carcere in ordine ai reati di cui agli artt. 61 bis, 416 bis 1 cod. pen., 74 commi 1, 2, 3, 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 in relazione alla partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico posto in essere in OI TA fino al 31 gennaio 2021 (capo 1); artt. 61 bis, 416 bis 1 cod. pen., 73 e 80 d.P.R. n. 309/90 in relazione al concorso nella importazione di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina posti in essere in OI TA tra il 22 ottobre 2020 e il 12 gennaio 2021 (capi 2, 8, 9, 10, 14, 15, 16). Il Tribunale distrettuale ha desunto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dalle risultanze di una complessa attività di indagine, che aveva portato alla luce l'esistenza nel territorio interessato di un gruppo criminale articolato su più livelli e dotato di elevatissime disponibilità finanziarie, dedito alla commissione di più delitti fra quelli di cui all'art. 73 dpr 309/90 e in particolare al reperimento e all'acquisto all'estero, alla importazione e al trasporto in Italia, attraverso container riposti su navi cargo in arrivo al porto di OI TA con la complicità di portuali infedeli, nonché alla commercializzazione di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Il materiale investigativo su cui si è fondata la misura è costituito, oltre che dalle intercettazioni e dai risultati dei tabulati telefonici e della geolocalizzazione, dalle riprese video e dall'attività di riscontro della polizia giudiziaria, per gran parte da comunicazioni intercorse tra gli indagati attraverso il sistema Sky Ecc acquisite dalla Procura di Reggio Calabria tramite l'emissione di specifici Ordini di Indagine Europei versarti in atti, il primo dei quali datato 13 aprile 2021, con cui è stata chiesta all'autorità giudiziaria di Parigi la trasmissione dei messaggi decifrati riferibili alle comunicazioni di interesse già avvenute e conservate nel relativo server e ritenute pienamente utilizzabili dal Tribunale del riesame. 2. Contro l'ordinanza, ha proposto ricorso l'indagato a mezzo del difensore formulando quattro motivi. 2.1 Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione alla utilizzabilità della chat scambiate tramite il sistema di Sky Ecc. Il difensore rileva che le modalità di acquisizione e decriptazione di tali messaggi non 2 sarebbero note e verificabili: i messaggi decriptati erano stati ottenuti tramite attività compiuta da organi inquirenti esteri secondo procedure di acquisizione, estrazione e decriptazione ignote, non verificabili e non censurabili dall'indagato. L'affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata, per cui tali atti di indagine troverebbero automatico ingresso nel processo italiano in forza di un OEI ed in ragione della presunzione di legittimità degli atti esteri, sarebbe contraddetta dalla sentenza n. 32915 del 15 luglio 2022, RI, con cui la Suprema Corte ha correttamente riconosciuto che "rimane ferma la necessità di valutare, nell'ambito sia del procedimento principale che del procedimento incidentale de libertate, che le modalità di acquisizione di tale messaggistica non siano in contrasto con norme inderogabili e principio fondamentali del nostro ordinamento". Tale principio deve valere tanto se la importazione delle chat nel procedimento penale sia avvenuta tramite organo di polizia giudiziaria (Europol), quanto se i dati provengano direttamente dall'autorità Giudiziaria Francese (Tribunale di Parigi), sicché il Tribunale del riesame non coglie nel segno laddove introduce una distinzione tra acquisizione mediante organo di polizia giudiziaria ed acquisizione diretta dall'A.G. estera: le esigenze costituzionali non cambiano e il diritto di difesa non si atteggia diversamente a seconda che le chat siano importate in un modo, piuttosto che nell'altro. Il Tribunale, inoltre, avrebbe anche rilevato che la difesa non aveva formulato alla Procura alcuna richiesta di messa a disposizione di documentazione relativa alla acquisizione del materiale ulteriore rispetto a quella già versata in atti e costituita dagli OEI, dai verbali di esecuzione e dai file di conversazioni, di tal che non sarebbe predicabile in astratto alcuna violazione del diritto del contraddittorio: la difesa invero non aveva formulato alcuna richiesta, in quanto il PM, presente all'udienza del 25 ottobre 2022, aveva riconosciuto che non vi era alcuna documentazione riguardante lo scambio informativo fra forze di polizia di paesi diversi oggetto di una eventuale richiesta della difesa, atteso che i messaggi della chat erano stati forniti direttamente dall'A.G. francese. Illegittima, inoltre, sarebbe l'ordinanza laddove ha ritenuto utilizzabili le chat Sky Ecc in forza dell'art. 234 bis cod. proc. pen. In primo luogo perché l'acquisizione per esser consentita deve riguardare dati acquisiti, estratti e decrittati nel rispetto delle norme inderogabili e dei principi fondamentali dell'ordinamento. In secondo luogo perché il consenso del titolare, cui fa riferimento la norma, non potrebbe essere, come sostenuto dal Tribunale, il consenso del possessore del dato ovvero gestore del server e autorità francese: nel caso di specie, peraltro, saremmo in presenza del solo consenso dell'autorità giudiziaria francese e non anche del gestore del server. 3 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen. in relazione al reato associativo. Il Tribunale avrebbe sostenuto che AZ si fosse, quanto meno, rappresentato le finalità tipizzanti la fattispecie aggravata e che, seppure non agendo personalmente, avesse assicurato il suo apporto al perfezionamento dell'azione illecita. In tal modo il Tribunale non avrebbe chiarito chi sarebbe il partecipe dell'associazione che avrebbe agito con il dolo intenzionale di agevolare le cosche di ndrangheta e da quali elementi in ogni caso dovesse trarsi detto dolo intenzionale. Nè potrebbero ritenersi rilevanti la conversazione fra AZ TE e ER EL, citata dal Tribunale, posto che RI non aveva partecipato a quel dialogo, nel quale non era contenuto alcun riferimento alla sua persona, ovvero la pregressa condanna di RI per reati di criminalità organizzata, ovvero ancora i dialoghi capatati nella riunione del 13 dicembre 2020 e la discussione intercorsa con SA ZI, posto che da nessuno di tali elementi era emerso il dolo intenzionale in capo ad alcuno dei sodali. Infine eccentrica sarebbe la motivazione dell'ordinanza nella parte in cui afferma l'assenza dell'interesse del ricorrente a sterilizzare l'efficacia della contestazione della aggravante, in quanto il ricorrente avrebbe pur sempre interesse a vedere ridimensionata la gravita del fatto e conseguentemente alla attenuazione delle esigenze cautelari. 2.3.Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 bis cod. pen.. Il difensore lamenta che a fronte della specifica censura posta all'udienza camerale del 25 ottobre 2022, il Tribunale avrebbe omesso qualsiasi motivazione. 2.4. Con il quarto motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta adeguatezza della sola misura della custodia cautelare in carcere. Il tribunale aveva fatto riferimento: - al pericolo di inquinamento probatorio, che potrebbe concretizzarsi ove l'indagato fosse lasciato libero: tale motivazione sarebbe illogica in quanto con la misura degli arresti domiciliari l'indagato non sarebbe libero;
- al pericolo di reiterazione, tratto da elementi congetturali e privi del requisito della concretezza e attualità, tanto che sarebbero stati valorizzati i precedenti penali del ricorrente che erano risalenti addirittura agli anni 90; Inoltre il Tribunale aveva ritenuto che la misura degli arresti domiciliari non fosse idonea ad impedire i possibili contatti illeciti dell'indagato con altri soggetti, ma non aveva tenuto conto che, proprio per scongiurare detto pericolo, il giudice può prescrivere il divieto di comunicare con persone diverse da coloro 4 che lo assistono e con lui coabitano, così come previsto dall'art. 284 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso deve essere rigettato. 2. Il primo motivo, relativo alla dedotta inutilizzabilità della messaggistica scambiata su una piattaforma denominata SKY ECC, è infondato. 2.1. Il Tribunale ha chiarito che tale piattaforma è un sistema che consente lo scambio di comunicazioni mediante uso di cripto-telefonini o smartphones, modificati in modo da garantirne la inviolabilità (consentendo, cioè, di disattivarne la geolocalizzazione, i servizi Google, il Bluetooth, la fotocamera e quant'altro possa generare rischi di captazione). La violazione della piattaforma criptata era avvenuta da parte di law enforcement agencies (squadre composte dalle polizie francese, belga e olandese) e il suo utilizzo si era arrestato nel marzo del 2021, allorquando si era diffusa la notizia dell'avvenuta violazione. Gli esiti dell'indagine presupposta (quella cioè condotta dalle squadre investigative sopra citate sulla piattaforma utilizzata dai dispositivi controllati) avevano consentito di acquisire e analizzare milioni di messaggi scambiati tra membri di organizzazioni criminali operanti in vari Paesi UE ed è in questo contesto si era inserita l'indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria. La polizia giudiziaria, infatti, analizzando il traffico telefonico storico delle celle abitualmente abbinate alle utenze "ufficiali" in uso agli indagati, aveva individuato alcuni PIN collegati alla piattaforma criptata. Conseguentemente il Pubblico Ministero procedente, a partire dal 13 aprile, aveva, tramite 0.I.E rivolti all'Autorità Giudiziaria francese, richiesto la trasmissione dei messaggi già decifrati riferibili alle comunicazioni che avevano riguardato i PIN d'interesse, conservate in un server. Il Tribunale, in replica ad analoga censura fatta valere in sede di riesame ha, dunque, rilevato che: - la Procura di Reggio Calabria, attraverso l'emissione di specifici 0.E.I., tutti versati in atti, ha richiesto all'autorità giudiziaria francese la trasmissione dei messaggi decifrati riferibili alle comunicazioni già avvenute e conservate nel server e, a seguito di tale richiesta, l'autorità francese ha trasmesso su CD i file integrali, estratti dal server e decriptati, delle comunicazioni riferibili allo specifico pin oggetto di richiesta: in atti risulta versata la copia dei predetti file;
- la messaggistica non è stata acquisita attraverso operazioni di intercettazione di comunicazioni telematiche, ma attraverso la richiesta ad uno stato estero, la Francia, con 0.E.I., di trasmettere, previa decriptazione, 5 messaggi di comunicazioni già avvenute e conservati presso il server della società che gestisce il servizio di messaggistica, acquisiti nell'osservanza dell'ordinamento francese;
- il mezzo di prova in argomento deve essere ricondotto nell'ambito di applicazione dell'art. 234 bis cod. proc. pen., secondo cui è sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso in tale ultimo caso, del legittimo titolare. Il consenso nel caso di specie sussisteva, dovendosi intendere legittimo titolare chi abbia il possesso del dato, tale da garantirgli un livello di autonomia che consenta di accedere in modo autonomo ad esso anche al di fuori della diretta vigilanza della persona che abbia sul dato un potere maggiore ovvero il gestore del server: legittimo titolare è dunque l'autorità giudiziaria francese che di quei dati poteva giuridicamente disporre in quanto aveva sottoposto a sequestro il server in cui i dati erano archiviati;
- devono trovare applicazione, per il principio locus regit actum e in conformità dei canoni di diritto internazionale della prevalenza della lex loci sulla lex fori, le norme dello Stato in cui l'atto viene compiuto e non quelle del codice di rito del paese richiedente che disciplinano il processo. - il richiamo alla sentenza Sez. 4, n. 32915/2022, RI è inconferente in quanto in quel caso (pur inerente a messaggistica scambiata sulla piattaforma SKY ECC) era stato censurato il provvedimento del PM di rigetto dell'ostensione alla difesa della documentazione riferibile alle comunicazioni criptate, consegnate tramite Europol e non direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato estero, come nella specie, in cui il materiale informatico era stato trasmesso dal Tribunale di Parigi. Il Tribunale ha rilevato che in atti erano versati tutti i documenti inviati dall'autorità francese in risposta ai singoli O.E.I. e depositati i provvedimenti genetici con i quali l'AG francese aveva disposto l'acquisizione della messaggistica e ha osservato che nel caso di specie la difesa non aveva formulato alla procura alcuna richiesta di messa a disposizione di documentazione relativa all'acquisizione del materiale probatorio, ulteriore rispetto a quella già versata in atti, sicché non poteva essere ravvista alcuna violazione del principio del contraddittorio. 2.2. Si tratta di percorso argomentativo rispettoso dei principi di diritto che governano la materia della cooperazione internazionale. Si deve, innanzitutto, premettere che il PM ha agito nell'ambito dei poteri previsti nel Capo I del Titolo III (Procedura attiva) del d. Igs. 21 giugno 2017, n. 108, contenente le norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo d'indagine penale. Si tratta di strumento inteso a implementare le già esistenti 6 forme di cooperazione penale nell'ambito dell'Unione di cui all'articolo 82, paragrafo 1, TFUE, che si fonda sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie. Tale principio è a sua volta fondato sulla fiducia reciproca, nonché sulla presunzione relativa che gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e, in particolare, i diritti fondamentali [CGUE, 11 novembre 2021, Gavanozov, in C-852/19; CGUE 8 dicembre 2020, Staatsanwaltschaft Wien (Ordini di bonifico falsificati), C-584/19, punto 40]. La previsione di tale strumento si correla all'esigenza di assicurare un meccanismo efficace, di carattere generale, rispettoso del principio di proporzione (posto dall'undicesimo Considerando della direttiva), a sua volta collegato a quello del reciproco riconoscimento e della fiducia nel rispetto del diritto dell'Unione (di cui al sesto Considerando) da parte degli Stati membri e che, comunque, deve assicurare il rispetto dei diritti fondamentali (dodicesimo Considerando). In tale cornice, si inseriscono l'art. 2 della direttiva, secondo cui «Gli Stati membri eseguono un OEI in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alla presente direttiva» e l'art. 9, secondo cui «L'autorità di esecuzione riconosce un OEI, trasmesso conformemente alle disposizioni della presente direttiva, senza imporre ulteriori formalità e ne assicura l'esecuzione nello stesso modo e secondo le stesse modalità con cui procederebbe se l'atto d'indagine in questione fosse stato disposto da un'autorità dello Stato di esecuzione, a meno che non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione ovvero uno dei motivi di rinvio previsti dalla presente direttiva». Pertanto, l'ordine europeo di indagine deve aver ad oggetto una prova acquisibile nello Stato di emissione e deve essere eseguito in conformità di quanto previsto nello Stato di esecuzione per il compimento di un analogo atto di acquisizione probatoria, potendosi peraltro presumere il rispetto di tale disciplina e dei diritti fondamentali, salvo concreta verifica di segno contrario (sez. 6, n. 48330 del 25/10/2022, Borrelli, Rv. 284027, in motivazione). Il pubblico ministero, con gli 0.E.I in esame, ha chiesto la trasmissione di documentazione già acquisita dall'autorità estera nel corso di un diverso procedimento pendente in quel Paese. L'ordine europeo di indagine doveva solo dar conto dello specifico oggetto della prova, essendo rimessa allo Stato di esecuzione, con le modalità previste in quell'ordinamento, la concreta acquisizione della prova, da trasferire poi allo Stato di emissione: nella specie, come detto, la richiesta ha riguardato le chat del sistema Sky ECC, già acquisite dal Tribunal judiciaire de Paris autonomamente e non su richiesta della Procura procedente nel nostro Paese. L'Autorità francese, dunque, si è resa garante, in assenza di specifiche deduzioni di segno diverso, del rispetto delle procedure 7 dello Stato di esecuzione (la Francia), avendo il Tribunale del riesame dato atto che dalla documentazione trasmessa era dato verificare la modalità di acquisizione e conservazione dei dati da parte dell'Autorità giudiziaria francese. La messaggistica esaminata dal Tribunale di Reggio Calabria non costituisce esito di captazione di conversazioni durante il flusso dinamico delle stesse, bensì acquisizione di dati informatici direttamente utilizzabili a fini di prova. Il precedente sez. 1, n. 34059 del 1/7/2022, Molisso ha ritenuto applicabile l'art. 234 bis cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito dalla legge 17 aprile 2015, n. 43) che consente «l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare». A sostegno di tale interpretazione si è opportunamente sottolineato che, ai fini dell'applicazione dell'art. 234 bis cod. proc. pen., è documento ogni «rappresentazione comunicativa incorporata in una base materiale con un metodo digitale» ed è «legittimo titolare» la persona giuridica che può legittimamente disporre del documento. Ne consegue che, se l'autorità giudiziaria di uno Stato dell'Unione europea, in attuazione della Direttiva 2014/41/UE, dà esecuzione a un ordine di indagine europeo emesso dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro trasmettendo dati che ha ottenuto in conformità alla propria legislazione interna e ha incorporato in una base comunicativa con metodo digitale, vi è consenso da parte del «legittimo titolare» - vale a dire di "colui che legittimamente conserva i dati" - all'acquisizione di quei dati da parte dell'autorità giudiziaria richiedente. Nella specie, i dati non sono stati richiesti a un detentore privato (per esempio, la SKY GLOBAL che gestiva, prima della sua violazione da parte di polizie straniere, la piattaforma della quale si discute), ma ad un'autorità giudiziaria che, nell'ambito di un diverso e autonomo procedimento, li aveva acquisiti dal server ove i dati stessi erano stati immagazzinati nell'ambito di altra indagine, avente ad oggetto proprio la violazione di quella piattaforma. Infine il richiamo alla sentenza Sez. 4, n. 32915 del 15/07/2022, RI (non massimata), invocata a sostegno della eccezione di inutilizzabilità del materiale acquisito tramite l'autorità giudiziaria francese, è inconferente, in quanto il caso ivi trattato è diverso da quello in esame. In quel caso, il pubblico ministero aveva respinto la richiesta di mettere a disposizione della difesa «la documentazione consegnata da Europol a seguito dell'accesso ai server di Sky- Ecc con indicazione delle modalità di acquisizione da parte della stessa Europol dei dati in oggetto dai server, con annessi verbali delle attività compiute», sostenendo che si trattava di scambi informativi tra forze di polizia di paesi diversi, non utilizzabili processualmente. Una risposta siffatta è stata ritenuta 8 lesiva del principio del contraddittorio e delle garanzie di difesa perché dalla stessa non era dato comprendere quale fosse «il contenuto dei citati "scambi informativi tra forze di polizia di paesi diversi"» e quali fossero state le «modalità di acquisizione» del materiale utilizzato a fini cautelari;
informazioni «funzionali al controllo della legittimità del procedimento acquisitivo, anche nell'ottica delineata dall'art. 191 cod. proc. pen.». Nel caso oggetto del presente giudizio, invece, come ampiamente illustrato nell'ordinanza impugnata, tutto il materiale ricevuto dall'autorità francese era stato versato in atti. La censura deve essere respinta anche nella parte in cui sembra dolersi della mancata conoscenza dell'algoritmo utilizzato per la decriptazione della nnessaggistica acquisita e, in genere, della violazione delle prerogative difensive sul controllo di correttezza delle procedure utilizzate dall'A.G francese. L'attività di acquisizione di dati in giacenza, definiti freddi, (o anche l'intercettazione di dati telematici in transito) permette l'acquisizione, qualora il messaggio telematico sia criptato mediante l' impiego di un algoritmo o di una chiave di cifratura e trasformato in un mero dato informatico, di una stringa informatica composta da un codice binario. L'intelligibilità del messaggio è subordinata all'attività di decriptazione che presuppone la disponibilità dell'algoritmo attraverso cui si trasforma il codice binario in un contenuto dimostrativo: ogni messaggio cifrato è inscindibilmente accoppiato alla sua chiave di cifratura, sicché la sola chiave esatta produrrà una decifratura corretta, dovendosi escludere che possa decifrarne una parte corretta e una non corretta;
né vi sono possibilità che una chiave errata possa decrittare il contenuto, anche parziale, del codice umano contenuto (sez. 1, n. 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, Calderon, Rv. 283998, in motivazione, ma anche sez. 1, n. 6363, Minichino, n.m., in pari data). Corretto è anche il richiamo operato nell'ordinanza impugnata al principio generale di presunzione di legittimità delle prove acquisite dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro dell'Unione Europea: l'utilizzazione degli atti trasmessi, infatti, non è condizionata ad un accertamento da parte del giudice italiano concernente la regolarità delle modalità di acquisizione esperite dall'autorità straniera, in quanto vige la presunzione di legittimità dell'attività svolta e spetta al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità lamentate nella fase delle indagini preliminari (in tal senso, sez. 3, n. 1396 del 12/10/2021, dep. 2022, Torzi, in cui in motivazione si rinvia anche a sez. 5, n. 1405 del 16/11/2016, dep. 2017, Ruso, Rv. 269015 - 01; a sez. 2, n. 24776 del 18/5/2010, Mutari, Rv. 247750 - 01; e a sez. 1, n. 21673 del 22/1/2009, Pizzata, Rv. 243796; ma anche a sez. 5, n. 45002 del 13/7/2016, Crupi, Rv. 268457). 9 3.11 secondo motivo e il terzo motivo, con cui si contesta la ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 416 bis 1 e 61 bis cod. pen. sono inammissibili. In proposito si deve ribadire il principio per cui è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento de libertate volto a contestare la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'an o sul quomodo della cautela, la legittimità della disposta misura (Sez. 3 . n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508; Sez. 3, n. 36731 del 17/04/2014, Inzerra, Rv. 26025601). Si tratta di orientamento che discende dal principio generale, dettato dall'art. 568 comma 4 cod. proc. pen, per cui per proporre impugnazione è necessario avervi interesse: per evidenti ragioni di economia processuale il legislatore ha subordinato l'attivazione dello strumento di controllo all'esistenza in capo al soggetto legittimato di un concreto ed attuale interesse, inteso, nella elaborazione della giurisprudenza di legittimità, non già quale pretesa della esattezza teorica della decisione, bensì come misura della utilità pratica derivante dalla impugnazione, sussistente ogni qualvolta dal raffronto fra la decisione oggetto di gravame e quella che potrebbe essere emessa, se il gravame fosse accolto, emerge per l'impugnante una situazione di vantaggio meritevole di tutela giuridica (in tal senso Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv.202269). Nel caso di specie a AZ è contestato il delitto ex art. 74 d.P.R. 309/1990, rientrante tra quelli previsti nell'art. 51 comma 3-bis cod. proc. pen., per i quali vige, a norma dell'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., la presunzione di esistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura della custodia in carcere e rientrante, altresì, tra quelli di cui all'art. 407 comma 2 lett. a) cod. proc. pen., per i quali sono previsti i termini più elevati in assoluto della durata della custodia cautelare. Pertanto l'eventuale accoglimento del ricorso, con l'eliminazione della circostanza aggravante, non produrrebbe alcun concreto effetto sul dispositivo dell'ordinanza impugnata. 4.11 quarto motivo relativo al trattamento cautelare è manifestamente infondato. In tema di misure coercitive, infatti, allorquando si proceda per un delitto per il quale opera la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura carceraria, ai fini della prova contraria, occorrono elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi, posto che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza (Sez. 2 n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, Musumeci, Rv. 273434) 10 Deciso il 2 Il Consi Ann rzo 2023 sore Il Presi ente Francz' dr. C . m i Nel caso in esame il Tribunale ha fornito una motivazione rafforzata, ed ha operato, pur in difetto di allegazioni difensive rilevanti, la concreta verifica della pericolosità dell'indagato. I giudici, infatti, hanno richiamato la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere ai sensi dell'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. e l'assenza di elementi atti a neutralizzare tali presunzioni, ma hanno anche sottolineato lo spessore criminale del ricorrente. Così è stato ritenuto sussistente il pericolo di inquinamento probatorio, in ragione della necessità di approfondire le indagini, al fine di identificare altri complici e individuare ulteriori attività connesse al narcotraffico, che sarebbe stata frustrata ove l'indagato fosse stato lasciato libero. Sotto tale profilo il rilievo contenuto nel ricorso, secondo cui la misura degli arresti domiciliari sarebbe sufficiente a salvaguardare l'esigenza cautelare in esame, non coglie nel segno, giacché il rispetto della prescrizione di non comunicare con soggetti diversi rispetto ai coabitanti è rimesso in tal caso allo stesso indagato e nessuna forma di reale controllo può essere esercitata da parte dell'autorità rispetto a tale prescrizione. E' stato ritenuto sussistente anche il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie desunto dalle specifiche modalità esecutive e dalla pericolosità del soggetto agente: i fatti - hanno osservato i giudici- sono indicativi di spiccata capacità a delinquere, posto che sono stati realizzati in un contesto associativo dedito al traffico su larga scala e AZ risulta, comunque, gravato da un precedente per reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. e per il favoreggiamento della latitanza del capo della CA IN. La motivazione adottata, dunque, è da un lato conforme al diritto e, dall'altro, logica ed esaustiva, sicché non si presta ad essere censurata in questa sede. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.