Sentenza 26 ottobre 2023
Massime • 1
In tema di mezzi di prova digitale, il sistema di diritto interno non garantisce alla difesa l'accesso agli algoritmi per la decodifica dei dati criptati, ma si limita a dettare garanzie procedurali a protezione della cd. "catena di custodia" nell'ottica dell'integrità probatoria, quali la necessità di un atto autorizzativo da parte di attori giudiziari qualificati, l'individuazione dei soggetti che possono acquisire e ritenere i dati e la disciplina della conservazione e consultazione degli stessi. (Fattispecie relativa a dedotta inutilizzabilità, per mancata ostensione del metodo di decifrazione, delle "chat" criptate intercorse sulla piattaforma "Sky-Ecc" consegnate, tramite ordine europeo di indagine, dall'autorità giudiziaria francese a quella italiana con l'apposizione del segreto di Stato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/10/2023, n. 46390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46390 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2023 |
Testo completo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito, in difesa dell'imputato, l'Avvocato Antonino Curatola, il quale ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Milano confermava l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano aveva Penale Sent. Sez. 6 Num. 46390 Anno 2023 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 26/10/2023 disposto la custodia cautelare nei confronti di NT CI nell'ambito di un procedimento per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 d.P.R. 09/11/1990, n. 309) e relativi reati fine. 2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso il difensore dell'indagato, Avvocato Antonino Curatola, deducendo i seguenti due motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di 'motivazione in rapporto agli artt. 192, comma 3, 273, comma 1-bis e 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen., nonché violazione degli artt. 266, 267 e 268 cod. proc. pen., art. 191 cod. proc. pen., in rapporto all'art. 234-bis cod. proc. pen. Premesso che il quadro indiziario si fonda sulle conversazioni intercorse tra gli indagati sulla piattaforma Sky-ECC, i contenuti delle chat sono stati acquisiti tramite ordine europeo di indagine (o.e.i.) per ciascuna utenza Sky-ECC; i dati copiati su supporto e quindi consegnati dall'autorità giudiziaria francese a quella italiana. Tuttavia, nell'ordinanza nulla si è detto riguardo al metodo di decriptazione e alle modalità di traduzione dei dati stessi. Ne deriva, sulla scorta di una recente giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 32915 del 15/07/2022, Lori, non mass.), la violazione del principio del contraddittorio, la difesa non essendo stata messa nelle condizioni di verificare la correttezza delle procedure utilizzate. Peraltro, già in appello era stato rilevato come la trascrizione delle chat fosse stata trasmessa su iniziativa dell'autorità giudiziaria, la quale aveva inviato autonomamente il risultato, senza indicare il metodo di decifrazione né, soprattutto, la modalità di traduzione, sicché non poteva, nel caso di specie, trovare applicazione il principio di reciproca fiducia tra gli Stati membri dell'Unione europea, dal momento che tale omissione rappresenta un ostacolo alla utilizzabilità degli atti, in quanto in contrasto con gli artt. 8 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE), in base ai quali ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la modifica. L'apposizione del segreto di Stato contrasterebbe, inoltre, con l'art. 8 CEDU. Il mezzo di prova è poi stato erroneamente qualificato come documento ai sensi dell'ad 234-bis cod. proc. pen.: dove è chiaro che i documenti sono formati fuori dall'ambito processuale e devono essere acquisiti al processo per poter assumere rilevanza probatoria, a differenza degli atti, i quali si formano all'interno del procedimento. Si insiste, inoltre, sul fatto che l'acquisizione dei dati informatici deve garantire l'autenticità dei dati e la provenienza dei medesimi, assicurando la catena di custodia di quanto acquisito. La suddetta acquisizione deve, cioè, 2 avvenire con modalità forensi e utilizzando sistemi software in grado di garantire l'integrità e la genuinità del dato informatico acquisito da remoto. Ciò che, nel caso di specie, non è verificabile. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, comma 3, 273, comma 1-bis e 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. L'identificazione del ricorrente come utilizzatore del device criptato è stata ritenuta con motivazione illogica e contraddittoria, senza, inoltre, confrontarsi con quanto osservato 'nella memoria depositata in udienza. Già in quella sede era stato evidenziato, infatti, che l'identificazione dell'indagato è derivata dalla comparazione tra le celle che agganciavano una data utenza intestata al ricorrente e l'identificativo e-mail abbinato al device criptato per un periodo storico che andava da 13/08/2020 al 17/03/2021, e che non tutti i giorni del suddetto periodo sono stati oggetto di comparazione. Inoltre, pure in questi casi, spesso l'aggancio della cella era avvenuto a distanze anche significative di tempo rispetto all'inizio delle chat. Il ricorrente richiama in proposito una recente giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 12771, del 14/02/2023, Andrei, non mass.) che ha ridimensionato il valore delle indicazioni fornite dal segnale telefonico captato da una cella in ordine alla localizzazione dell'utenza abbinata a un apparecchio telefonico mobile, concludendo che l'abbinamento delle celle non rappresenta un criterio oggettivo di identificazione, in quanto equivoco. Conseguentemente, affermare in modo generico che si dia sovrapponibilità degli spostamenti e/o collocazione temporale tra il device e l'utenza telefonica del ricorrente significa argomentare in modo illogico. Né - si precisa - tali criticità sono state superate attraverso il richiamo fatto dal Tribunale al dato quantitativo di 6385 eventi di compatibilità. Il Tribunale ha trascurato, infatti, l'orientamento di legittimità che, in tema di misure cautelari personali, pur ammettendo una probatio minor di quella necessaria alla condanna, richiede comunque che l'identificazione del soggetto contro il quale si procede sia certa. Risulterebbe, quindi, apodittica l'affermazione del Tribunale secondo cui la continuità dell'associazione dei telefoni non è stata apprezzata quale elemento probatorio della partecipazione ai vari delitti. Secondo i giudici, la comparazione delle utenze sarebbe, cioè, valsa soltanto ad identificare l'indagato e non anche per indiziare la commissione del reato o per individuarne la gravità indiziaria, per contro, affidata contenuto di ogni singola chat. Anche su questo punto non si sarebbe, però, tenuto conto dei rilievi della difesa la quale, ribadita l'impossibilità di raggiungere un livello di identificazione certo (la comparazione non dimostra che le utenze agganciassero le stesse cellule 3 e si trovassero nello stesso territorio in occasione della comparazione, che avveniva con le sfasature temporali evidenziate), aveva censurato anche il diverso profilo della mancata comparazione nei giorni in cui le chat si sono verificate ovvero nel giorno in cui la messaggistica ha riguardato presunta cessione di sostanze stupefacenti. Il fatto che l'ordinanza non si sia curata di valutare la mancata comparazione delle utenze nei giorni in cui avveniva lo.scambio dei messaggi.dinnostra che non si può raggiungere con certezza la conclusione che il device fosse in uso all'odierno ricorrente, piuttosto che ad altri. 3. Il procedimento è stato trattato nell'udienza del 18/10/2023, ma la relativa deliberazione è stata rinviata all'odierna udienza, ai sensi dell'art. 615, comma 1, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.2. Il primo motivo è inammissibile in quanto generico. La difesa deduce l'inutilizzabilità del risultato delle intercettazioni delle conversazioni avvenute mediante la piattaforma criptata sky-ECC, concentrandosi sul fatto che nell'ordinanza genetica, prima, e nel provvedimento impugnato, poi, non sono illustrate le metodologie di acquisizione e soprattutto di traduzione dei dati. Tuttavia, nell'eccepire, oltre alla lesione dei diritti di difesa e al contraddittorio (art. 24 Cost.), la violazione degli artt. 8 e 47 CDFUE, nonché dell'art. 8 CEDU in relazione all'apposizione del segreto di Stato, il ricorrente non precisa sotto quali aspetti la mancata rivelazione della metodologia utilizzata dall'autorità francese avrebbe determinato i suddetti vulnera, e trascura di considerare che anche il sistema interno non garantisce alla difesa l'accesso agli algoritmi per la decriptazione dei dati, ma si limita a dettare garanzie "procedurali", a partire dall'atto autorizzatìvo da parte di attori giudiziari qualificati, passando per l'individuazione dei soggetti che possono acquisire e ritenere i dati, per poi disciplinare la conservazione e la consultazione/visione degli stessi: a protezione della c.d. catena di custodia nell'ottica della integrità probatoria, come anche degli ineludibili diritti difensivi. Si aggiunga che nel ricorso si richiama, a sostegno della tesi difensiva, un precedente di questa Corte (Sez. 4, n. 32915 del 15/07/2022, Lori, non mass.) non pertinente, in quanto concernente l'utilizzazione in Italia di documentazione 4 relativa ad indagini acquisite tramite Europol, e non già tramite l'autorità giudiziaria e per mezzo di o.e.i., come invece nel caso in esame. Pure la questione della disciplina applicabile al mezzo di prova acquisito - posta nei termini dell'alternativa tra la normativa sui documenti informatici (art. 234-bis) e quella degli atti che si formano, invece, all'interno del procedimento - è accennata in termini vaghi: evocando la disciplina delle intercettazioni soltanto nell'intitolazione del motivo, senza adeguatamente approfondire le tematiche concernenti la natura statica o il "dinamismo" del flusso dei dati da apprendere (questione sulla quale è maturato un recente contrasto all'interno della giurisprudenza di questa Corte. Cfr., per un primo orientamento, Sez. 4, n. 16347 del 05/04/2023, Papalia, Rv. 284563; Sez. 1, n. 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, Calderon, Rv. 283998; in senso contrario, Sez. 6 n. 44155 del 26/10/2023, Kolgjokaj, non mass.; Sez. 6 n. 44154 del 26/10/2023, lana, non mass.); riportando le definizioni legislative della "copia" e del "duplicato informatico" (art. 1, lett. i-quater e lett. i-quinquies, del d.lgs. 07/03/2005, n. 82); tornando ad insistere sulla mancata specificazione delle modalità di acquisizione dei dati da parte dell'autorità francese. 2.2. Il secondo motivo è inammissibile perché versato in fatto. D'altronde, ferma la necessità che l'identificazione del soggetto nei confronti del quale si procede in sede cautelare sia certa (Sez. 3, n. 30056 del 25/02/2021, Martella, Rv. 282232), l'ordinanza genetica aveva già precisato che la polizia giudiziaria era riuscita a «ricollegare i PIN a ciascun soggetto facendo ricorso ad elementi oggettivi, quali date di nascita, fotografie allegate a messaggi, località, legami parentali, riferimenti a date o compleanni, giungendo così ad identificare il soggetto utilizzatore di ciascun PIN sulla base di elementi indiziari chiari, precisi e concordanti», e proseguiva specificando che «detto metodo di indagine ed i risultati conseguiti mediante l'attribuzione certa dei pin al loro utilizzatore sono già stati esaminati, vagliati e ritenuti validi sia dal tribunale di Reggio che di Napoli». Ciò premesso, all'eccezione difensiva per cui l'aggancio delle celle del device criptato e dell'utenza non è stato né continuo né coincidente nella ricostruzione con la realizzazione degli episodi di narcotraffico oggetto delle incolpazioni, l'ordinanza obietta con riferimento ad uno spostamento di CI, avvenuto il 30/10/2020, quando l'utenza criptata e l'utenza cellulare intestata in uso al ricorrente viaggiarono insieme dalla Lombardia alla Calabria e con continuità si collocarono nel medesimo contesto territoriale (tanto quello lombardo quanto quello calabrese, di residenza di CI), aggiungendo che alla sovrapponibilità degli spostamenti e/o collocazione territoriale si accompagna l'imponente dato quantitativo rappresentato da ben 6835 eventi di compatibilità nell'arco temporale 5 che va dal 13/08/2020 al 18/03/2021. Il che conferisce una (ragionevole) certezza in ordine alla identificazione dell'indagato. In definitiva, i giudici del riesame rispondono alle deduzioni del ricorrente con motivazione non incompleta o manifestamente illogica che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 26/10/2023