Sentenza 16 dicembre 1989
Massime • 8
Il recesso attivo di cui all'ultimo comma dell'art. 56 cod. pen. è istituto di carattere generale, previsto, però, soltanto con riferimento ai delitti il cui iter esecutivo si è arrestato allo stadio del tentativo, per cui non è applicabile ai reati consumati.*
La ricognizione informale, e, in particolare, quella fotografica, assume valore probatorio quando i suoi risultati siano adeguatamente vagliati e ne sia dimostrata la certezza probante tramite il riferimento ad elementi di riscontro estrinseci. ( V mass n 168439; ( V mass n 147574; ( Conf mass n 148178).*
La norma di cui al primo comma dell'art. 59 cod. pen. si applica alle circostanze aggravanti o attenuanti del reato, siano esse previste dal codice penale o da leggi speciali. Infatti, in quanto disciplina la loro valutazione a carico o a favore dell'agente con riferimento all'atteggiamento conoscitivo di questi, la predetta norma enuncia un principio essenziale dell'ordinamento giuridico penale, allo stesso modo in cui identico fondamentale rilievo ed estensione rivestono le norme di cui agli artt. 42, 43 e 47 cod. pen. che disciplinano il momento conoscitivo e volitivo attinente agli elementi essenziali del reato.*
È ammissibile l'estradizione dalla svizzera per il reato di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti, nell'elenco dei reati per i quali l'estradizione è autorizzata, depositato dalla svizzera ai sensi dell'art. 2 della convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, al n. 31 bis sono previste le violazioni volontarie alle Disposizioni concernenti gli stupefacenti, in quanto queste violazioni siano passibili di pena detentiva. (nella specie è stato ritenuto legittimo il promovimento della Azione penale da parte del P.m. nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 75 legge stupefacenti poiché il fatto a lui ascritto conteneva tutti gli elementi costitutivi del reato di cui al n. 31 bis dell'elenco e poiché non al codice penale svizzero come assumeva l'imputato - doveva farsi riferimento, bensì al citato elenco).*
In ordine al reato di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, non può essere concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 114, primo comma, cod. pen. (partecipazione di minima importanza al reato) per due ragioni: perché tale circostanza si riferisce, per espressa previsione, ai soli artt. 110 e 113 che prevedono, rispettivamente, il concorso eventuale nel reato e la cooperazione nel delitto colposo (mentre il reato di cui all'art. 75 legge n. 685 del 1975 è di natura plurisoggettiva o a concorso necessario); perché nella valutazione legislativa della illiceità penale non è l'Azione del singolo imputato del reato associativo, a venire in considerazione, bensì l'attività dell'organizzazione criminosa nel suo complesso, qualunque sia stato il ruolo svolto dal singolo associato, necessariamente partecipe, insieme con gli altri, di quella attività. ( V mass n 166510; ( Conf mass n 166637).*
La Costituzione di un'associazione per delinquere non si verifica nel momento e nel luogo in cui interviene il semplice accordo tra i compartecipi, ma in quelli della Costituzione di una organizzazione permanente, frutto del concerto di intenti e di Azione tra gli associati; solo in tali circostanze di tempo e di luogo, infatti, divenendo operante la struttura organizzativa e presentandosi quel pericolo che giustifica l'incriminazione, si realizza quel minimum di mantenimento della situazione antigiuridica necessaria per la sussistenza del delitto e per la individuazione del luogo di inizio della sua consumazione. (fattispecie relativa a ritenuta commissione del reato nel territorio dello stato). ( Conf mass n 170223).*
Per quantità ingente di droga deve intendersi quel quantitativo molto grande di sostanza in relazione sia al peso, sia al numero delle dosi estraibili, in grado di soddisfare la domanda di un notevole numero di tossicodipendenti per un periodo di consumo protratto nel tempo. ( Conf mass n 180341; ( Conf mass n 170660).*
Non contrasta con l'art. 6 lett. D) della convenzione europea dei diritti dell'uomo il potere del giudice di decidere circa la Rilevanza e l'ammissibilità delle prove di modo che la mancata assunzione di una prova non costituisce, di per sè, violazione della legge processuale e può essere dedotta con motivo di ricorso per Cassazione solo quando abbia avuto per effetto una motivazione viziata perché basata su affermazioni apodittiche o su travisamento dei fatti. ( Conf mass n 155636; ( Conf mass n 125509).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/12/1989, n. 5349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5349 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 1989 |
Testo completo
M 5349
REPUBBLICA ITLIANA Udienza pubblica del 116-12-1989 IN NOME DEL POPOLO ITLIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SENTENZA SEZIONE VI PENALE
N. 3397 Composta dagli Ill.mi Sigg
Dott. IG Battaglini Presidente
1. Dott. Edeo De Vincentiis Consigliere REGISTRO GENERALE
Pasquale Trojano 2. >>> » N. 24477/89
VI FA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 3. » Giuseppe Guida UFFICIO COPIE
4. >>> Rifasciata copia studio SIG SS ha pronunciato la seguente 116000 per diritti
# 16 GIU. 1990 SENTENZA
IL CANCELLIERELIERE sul ricorso proposto da NI MI, BO AM, UN
EA, TT AR, UA AL, AN
AR VI, AN EL, TU EM, FL
BI, ER LT, EL SE, AS JE A.,
TU ME, TT LD, SC LD, Massen'| sini RO, OZ LI NI, RE BR, Se nol RI, SO IC, YD KI, SU IS,
NO UP, NO SA, NO GI,
VA NI, UN AN, AN IH, RE EV
EV, IV IA;
avverso la sentenza in data 23 gennaio 1989 emessa. dalla Corte d'appello di Milano.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
Mod. 82 A. Spinosi Roma
A conclusione di istruzione formale, i seguenti imputati furono tratti a giudizio davanti al Tribunale di Milano per rispondere dei reati a ciascuno di essi ascritti così come di seguito specificato.
IA FE AN, RI AM, NE ME, BR AN
RE, SE LO, PU OR, AN MA CE
ZO, DI MA RI SA, DO CE, DO IH, LI
VE IA, NI VO, FL IA, AS LT,
EL EN, AC AH, KA JE, EV RU,
LA IC, AN MI, SO ZE, AN SM,
RN YU, RN SA, RN IT, TU
IO, VA NN, MA DO, TI DO, AS IN ND e OZ LI NI, imputati:
A) del reato ex art. 75 1°, 2°, 3°, 4° e 5° comma della legge n.685/75 perchè in Milano, Torino e altrove, sia in Italia
che all'estero, in particolare in Svizzera e in Tur
chia, si associavano fra loro e con altre persone allo stato non identificate e/o nei confronti del⠀⠀
le quali si procede separatamente allo scopo di
,
commettere più delitti concernenti il traffico di sostanze stupefacenti ed in particolare i delitti di produzione, offerta, messa in vendita, distribuzio ne, acquista--, cessione, procacciamento ad altri,
trasporto, importazione ed illecita detenzione di sostanze stupefacenti, indicate nella tabella 1
dell'art.12 Legge sugli stupefacenti, fra cui, in 2 particolare, eroina. Con le aggravanti dell'essere il numero degli associati superiore_a_disci, dell'es servi fra gli associati persone_dedite all'uso di.
sostanze stupefacenti e dell'essere l'associazione armata.
IA FE H., NE ME, BR ANRE, SE LO,
PU OR, AN MA V., DI MA RI R., O=
GA CE, DO IH, LIVE IA, FL IA,
AS LT, EL EN, KA AN, MASSENIN SAN
DR, RK LI', LO RI A., OZ LI' E.,
EV RU, LA IC, SO MI, SO ZE,
IR YU, IR SA, IR IT, TU
IO e VA NN, imputati:
B) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 c.p. 71, 74
co. 1° n. 2 e co. 2° della legge 22 dicembre 1975 n. 685 perché,
in Torino, Milano e altrove, sia in Italia che all'e stero, in particolare in Svizzera ed in Turchia, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso,
in concorso fra loro e con altre persone allo stato non identificate e/o nei confronti delle quali si procede separatamente, senza la prescritta autorizzą
zione, producevano, offrivano, mettevano in vendita distribuivano, acquistavano, cedevano, procacciava no ad altri, trasportavano, importavano, e comunque detenevano, sostanze stupefacentiillecitamente indicate nella tabella 1 dell'art. 12 citata legge, 3 in particolare eroina. Con le aggravanti di aver commesso il fatto in più di tre persone in concorso tra loro, del far par te tutti i prevenuti di un'associazione per delinquere, del riguardare i fatti ingenti quantitativi di sostanza stupefacente.
Fatti commessi da epoca imprecisata, comunque anteriore e prossima al 1976, in Italia, Turchia, Svizzera ed altrove, quantomeno fino a tutto il 1985, nei termini e con le modali-
tà opportunamente specificate al capo A). Fatti accertati in
Torino nel periodo dal dicembre 1984 all'Oprile 1985. Fatti
commessi dal FL dal 1982 in avanti.
RI AM, NE ME, DO CE, LIVE O=
IA, MADO, TI DO, AN SM imputąti:
C) del resto di cui agli artt. 81 cpv. 110 c.p., 1 de-
creto legge n. 31/1976 e successive conversione e sostituzio
_ per avere con più azioni esecutive delni,
medesimo. disegno_criminoso, in concorso fra loro e con altre persone allo stato non identificate e/o nei confronti delle quali si procede separatamente.
esportato fuori dal territorio dello Stato valuta na zionale ed estera senza le prescritte autorizzazioni e costituito, a favore proprio ed altrui, disponibi lità valutariè in misura superiore complessivamente nel corso di un triennio alla somma di lire 100.000.000.=
tenendo le condotte specificatamente ad ognuno attri.
buite nel capo A) che precede, nei termini e con le modalità di tempo e luogo ivi indicate per ognuno,
operando consapevolmente tutti all'interno dell'asso ciazione per delinquere di cui al capo A) e così con sentendo alla stessa associazione di acquisire le di 4 sponibilità valutarie e la valuta nazionale ed este ra in concreto ricavata nel corso degli anni dal
1976 al 1985 al seguito dellp spaccio di eroina po sto in essere in Italia.
NE Jen
::D) del reato di cui agli artt. 697 C.. 10 e 14 Legge
N.497/74 per avere in Lavenone 5BS) sino al 4/12/1984
illegalmente detenuto presso la propria abitazione
N.50 cartucce calibro 38 special e quindi munizioni per arma comune da sparo.
SE C.- KA J.A.C.:
E) del reato di cui agli artt.81 cpv. 110 C.P.,
10.12.14 Legge 11.497/74' perchè in concorso fra loro, con più azioni esecutive del medesimo dise gno criminoso, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico due pistolė di marca e calibro imprecisati del tipo "a tamburo" e quindi armi da isparo.
In Milano nel periodo fine 1983 inizio 1984.
AN M.V. FL B.:
(F) del reato di cui agli artt. 110,648. 61 :2 C.P.
perchè in Cinisello Balsamo e altrove in epoca
::compresa fra 11 26/4/1984;ed 11 9/1/1985, in concor so fra loro, al fine di trame profitto, acquistava no, o comunque ricevevano, conoscendone la illecita provenienza, la pistola calibro 7,65, matricola n.35968, provento del furto commesso in Carate Brian
za il 26/4/1984 in danno di LLOR IG, con ag 5 gravante di aver commesso il fatto al fine di esegui re il reato di cui al capo che segue."
:G) del reato di cui agli artt.81 cpv. 110,697,699 C.P.
10,12 e 14 Legge n.497/74, 23 comma 3 Legge n.110/75,
perchè in Milano, Cinisello Balsamo ed altre località,
da epoca imprecisata e sino al 9/1/1985, agendo in concorso:fra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illecitamente dateneva no e portavano in 1: Luogo pubblico Warma di cui al ca po che precede, nonchè una mitraglietta di costru :
zione artigianale calibro:7;65: priva di matricola,
numero 65 cartucce calibro 7,65, numero: caricato.
ri, di cui 2 per mitraglietta ed uno per pistola,
nonchè un silenziatore di fabbricazione artigianale
-
per la mitraglietta in questione
AC A.:
H) del reato di cui all'art.368 C.), per avere in
Torino nel corso dell'interrogatorio del 10/10/1985
avanti al P.M. incolpato falsamente LL RT.
dei reati concernenti il traffico illecito di sosten t
: ze stupefacenti.
ES RI, LI AN, NI CO R.,
EY CE, EY HM, RE AT, EY AN imputati
1)del reato di cui all'art. 75 commi 1, 2 e 3 Legge 605/15 perchè in Torino, Milano ed altrove, sia in Italia che all'estero, in particolare in Svizze
ra ed in Turchia, si associavano fra loro e con al tre persone allo stato non identificate e/o nei 6
confronti delle quali si procede separatamente, allo scopo di commettere più delitti concernenti il traf fico di sostanze stupefacenti e in particolare i de i litti di produzione, offerta;
messa in vendita, di stribuzione, acquisto, cessione, procacciamento ad.
altri, trasporto, importazione ed illecita detenzio ne. di sostanze stupefacenti, indicate, nella tabella
1. dell'art.12 Legge sugli stupefacenti, fra cui, in dell'esser particolare, eroina. Con l' aggravante vi fra gli associati persone dedite all'uso di sostan ze stupefacenti.
Operando talora in contatto e salutaria coope razione con le associazioni per delinquere a fine di spaccio di cui ai capi A) M) ed S) :
-
Da spoca imprecisata, comunque anteriore al 1978
dino a tutto 11 settembre 1985.
L) - del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 C.P.
71, 74 comma 1 - N.2e.comma 2 Legge n.685/75 perchè
in Torino, Milano ed altrove, sia in Italia che al-
l'estero, in particolare in Svizzera ed in Turchia
con più azioni esecutive dėl medesimo disegno crimi noso, in concorso fra loro e con altre persone allo stato non identificate e/o nei confronti delle quali : si procede separatamente senza la prescritta autoriz zazione, producevano, offrivano, mettevano in vendi L
ta, distribuivano, acquistavano, cedevano, procac-
ciavano ad altri trasportavano, importavano e comun que illecitamente detenevano sostanze stupefacenti له indicate nella tabella 1 dell'art.12 citata legge,
in particolare eroina. Con le aggravanti di aver com messo il fatto in piu di tre persone in concorso fra loro, del far parte tutti i prevenuti di una associa zione per delinquere, nonchè nel riguardare i fatti ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti. Fatti 1
commessi da epoca imprecisata, comunque anteriore e prossima al 1976, In Italia, Turchia, Svizzera ed al
:
trove, sino quantomeno a tutto il 1985, nei termini e con le modalità di tempo e luogo di cui al capo: che precede.
DURUST M.E. SENOL N. ZOCCOLA V
- -
M) del reato di cui all'art. 75 commi 1,2 € 3 Legge
N.685/75 perchè in Milano, Torino ed altrove, sia in Italia che all'estero, in particolare in Svizze
ra ed in Turchia, si associavano fra loro e con al tre persone allo stato non identificate e/o nei con fronti delle quali si procede separatamente, allo scopo di commettere più delitti concernenti il traf fico di sostanze stupefacenti ed in particolare i delitti di produzione, offerta, messa in vendita,
distribuzione, acquisto, cessione, procacciamento ad altri, trasporto, importazione ed illecita de
⚫tenzione di sostanze stupefacenti, fra cui in parti dell'esser colare eroina. Con l' aggravante
:‹vi tra gli associati persone dedite all'uso,di so stanze stupefacenti. 8 N) del reato di cui agli artt.81 cpv., 110 C.P., 71/
74 comma 1 2 e commal 2 Legge n.685/75 perchè in
Torino, Milano ed altrove, sia in Italia che all'e
-
stero, in particolare in Svizzera e Turchia, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso in conorso fra loro e con altre persone allo stato non identificate ancora e/o nei confronti delle quali si procede separatamente, senza la prescritta autorizzazione, producevano, offrivano, mettevano in vendita, distribuivano, acquistavano, cedevano,
procacciavano ad altri, trasportavano, importavano,
e comunque illecitamente detenevano, sostense stu pefacenti indicate nella tabella 1 dell'art. 12 ci tata legge, in particolare eroina.
Con le aggravanti di aver commesso il fatto in più
di tre persone in concorso fra loro, del far parte tutti i prevenuti di una associazione per delinquere,
nonchè del riguardare i fatti ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti.
Fatti commessi da epoca imprecisata, e comunque ante riore e prossima al 1976 in Italia;
Turchía, Svizze
ra ed altrove sino, quanto meno, a tutto il 1985,
SENOL RI:
10) del reato di cui all'art. 489 C.P. perchè, avendo ricevuto un passaporto della Repubblica Turca.a also!!
ovvero dopo averlo falsificato lui stesso nai face-
va uso con il falso nome di IT CM presen g tandolo come documento di identificazione in Italia
Accertato in Milano il 22/12/1984.
AL E. - UN O.:
P) lel reato di cui all'art.75 commi 1,2 e 3 Legge
n.685/75 perchè, in Milano, Torino e altrove, sia in Italia che all'estero, in particolare in Svizze
ra ed in Turchia, si associavano con altre persone,
tra cui in particolare AN UK (deceduto ȧ
Milano nel magGI 1980), AN EL, BO J.,
OG AH (e altri ancora), EN RI,
AR AV e NO GI detto AM Hoca, allo scopo di commettere più delitti concernenti il traf fico di sostanze stupefacenti, in particolare delit ti di produzione, offerta, messa in vendita, distri buzione, acquisto, cessione, procacciamento ad altri trasporto, importazione ed illecita detenzione di so stanze stupefacenti indicate nella tabella 1 dell'art. 12 legge sugli stupefacenti, fra cui in particolare dell'esservi tra i par eroina. Con 1' aggravante tecipanti persone dedite all'uso di sostanze stupe facenti. Fatti commessi da epoca imprecisata,
comunque anteriore e prossima al 1976 in Italia,
Turchia, Svizzera ed altrove sino alle date sopra indicate;
accertati in Torino nel periodo dal di cembre 1984 all'aprile 1985, a seguito delle inda gini di P.G. e degli atti istruttori eseguiti dagli orANi di F.G. di Torini e Milano e dal P.M. di Tori
no. ло del reato di cui agli artt. 110, 81 cpy. C.P.
71,74 comma 1 n.2 e comma 2 Legge n.685/75 perchè
in Torino, Milano ed altrove, sia in Italia che all'estero, in particolare in Svizzera e in Turchia
con più azioni esecutive del medesimo_disegno_crimi naso _ in concorso fra loro e con altra persone allo
.
stato non identificate e/o nei confronti delle quali
I si procede separatamente, senza la prescritta autoriz
·zazione producevano, offrivano, mettevano in vendi ta, distribuivano, acquistavano, cedevano e procac ciavano ad altri, trasportavano, importavano, e co
'munque illecitamente detenevano sostanze stupefacen ti indicate nella tabella 1 dell'art.12 citata leg ge, in particolare eroina. Con le aggravanti di aver commesso il fatto in più di tre persone, in
concorso fra loro, del far parte tutti i prevenuti :
di una associazione per delinquere, nonchè del riguar dare i fatti ingenti quantitativi di sostanze stupe facenti.
AL E.:
✅R) del reato di cui agli_artt.56,490,476 C.P.,
(per avere, in Torino, il 21 marzo 1985. in occasio
.ne. dei preliminari dell'interrogatorio disposto dal
P.M., commesso a ti haonei diretti in modo non equi voco a distruggere e sopprimere un atto dubblico ry facente fede fino a querela di falso, strappando i M fogli dell'interrogatorio da lui stesso reso al P.M.
di Torino il 19/3/1985, dopo aver avuto i fogli stessi dal P.M. per rileggere il contenuto dell'inter rogatorio stesso.
KOSTU I.:
S) del reato di cui all'art. 75 commi 1,2 e 3 Legge
N.685/75 per esser-si associato con altre persone allo scopo di commettere più delitti concernenti '
il traffico di sostanze stupefacenti, in particola re i delitti di produzione, offerta, messa in vendi ta, importazione, distribuzione, acquisti, cessione,
procacciamento ad altri, trasporto ed illecita deten zione di sostanze stupefacenti, indicate nella tabel la 1 dell'art.12 legge sugli stupefacenti, fra cui in particolare, morfina-base; agendo in qualità
di orANizzatore del traffico di sostanza stupefa cente con l'aggravante dell'esservi fra i partecipanti persone dedite all'uso di sostanze stu
1 pefacenti,- _ Ope 1
rando_in_particolare e fra l'altro talo in contatto e_saltuaria cooperazione con i dirigenti e gli orga nizzatori delle associazioni per delinquere a fini di spaccio di cui ai capi A), I),M) e P), in partico lare con AN EL, LC SC e YD
MI. Fatti commessi da epoca imprecisat e comun que anteriore al 1982, finora tutto 11-1983 in Trie
1ste e altre località italiane ed estere, accertati in Torino e nei mesi gennaio-marzo 1986. T) del reato di cui agli artt.81.cpv., 110 C.P. 71 12 74 comma 1 n.2 è comma 2 Legge 685/75 perchè in varie località italiane (Trieste ed altrove) ed estere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso,
ed in concorso con le persone di cui al capo che precede, senza la prescritta autorizzazione, produ̟
ceva, offriva, metteva in vendita, distribuiva,
acquistava, cedeva, procacciava ad altri, trasporta va, importava, e comunque illecitamente deteneva,
sostanze stupefacenti indicate nella tabella 1 dell'art. 12 legge sugli stupefacenti, fra cui in particolare morfina-base. Con le aggravanti di aver commesso il fatto in più di tre persone in concorso fra loro,
del far parte il prevenuto di una associazione per delinquere, nonchè del riguardare_i_fatti ingenti'
quantitativi di sostanze stupefacenti. Fatti commes si nelle circostanze di tempo e luogo di cui al capo che precede, accertate in Torino nei mesi gennaio-
marzo 1986.
RI AM
U) del reato p. ep. dagli artt. 61 cpv. e 648 C.P '
perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e per procurarsi un profitto, ri'
ceveva ingenti somme di denaro da AN EL,
ZT LI e ES AD, provenienti dalla ven-
dita di sostanze stupefacenti, operandone il cam-
bio alire in marchi tedeschi e guadagnando in percentuale.
Reato commesso in Milano, nell'anno 1982. 13
:
A conclusione del dibattimento il Tribunale di Milano,
con sentenza in data 8 febbraio 1988, così provvide:
Visti gli artt. 483 488 C.P.P., dichiara
LW MI Haven colperblehel rests di cui al capo "B", exclure l'aggraviants. соро dell' are partecipe she un'associazione per e lo condanna alla penadelinquere, مل
anni nove di reclusione e di em 10000 sidi multe;
Вай Квай шоволтов соврем е del reats o ricettazione contestate in udien za e iconosciute le atteriesanti generick;
за la condanna alla pena di anni due e mes si di reclusione e di ein 2'500' 14
reati sub "A",-sub "A", "B" e "C".
-همه-rification has
Vincalo-hello-continerazio l atte meant generich-bicharate prevalente sulle aggravanti contestate, locandonme alla pena d a quattordici direclusion livein 150.000 ora di pulte;
UN
EA colpevole del reato rub "B", exclu se tuth be aggravanti-contestate, e- le tte recanti generick, lo condo m
ميهممعقم di anni cinque-e lin_5'500'oro dimul sei di reclusione
AR LO JE ST to;
Burnett. CA 2
ME colpevoli dei reati loro as crith, unificati del vincale fella continerations,
e condanne ciascuno alle pana di anni
Ventità di reclusione se dal live 115'000'000
& multa CA AL colpevole : des reati ascrittiger, unificatio fail
Vincalo della continuaGIne, è lo com сол
bann alle مسهم o m dieci di d -line 35.000 ns di mults;
reclusione
NO AR CE colperiale dei resti
• seb "A", ; "B",
* "G", quest'ultimo limitatamente al resto di cui ager
" 15 _arth: 10.1.2014 della legge 4 7/74,
\ficati dal cficati da a continuazion cancere le attenuante-generich bichiorate
- prevalenti sulle contestate-aggravanti, la condanna alla per da dedic e si line 80'000'orod!--replessione multa;
всёмDel colpevole he rente di cerial capi
"L", exclure l'aggravante hell' essere partecipe ماء un'associazione per l :
диен я все ма шего всестранното e la condanne allopana dan Med.
di reclusione e di line 35.000.000 d multa;
DU FA EM
VI colpevol e reats sub "N", exclure le aggravanti bell'esser partecipe o un'associazione per selin quere e всёbel mara delle persone, e com alle pana di anni lanne c'escume a the line 35.000.000 the dici si reclusione di multa;
colpevole for resti ascrittige, unificati al vincal sells continuazione e , concesse le atte nuanti generiche dichiarate arevalenti locommille contestate aggravanti, lo conten me alla pena a miquattordici hi 16 Limeldreclusione e bi im 150.000. ID IF colpevole de reste escrite get unificatio dal cinical talla
"zione.займа е во сответит обет решав
Ventiti reclusione
115.000.000 di multa, TU EM colpevole del reato sub "Q", excluse le-aggravant bell- mere-partecipe da
'anaciazione per se quere tel numero belle persone e ritenute a continuazione com la condannaв _ ..
dicen alle sentenze 8-7-1981
Corte d'Appelle of M an irrev.
412-7-1981, determina la pena complessive inanmi sette or reclusions e ne s'oso' di multa;
(FO
IA colpevole her reati sub "R", itemente l'ipotes i d al caportares,
"B" e "C", unificati bal vincolo sells continuazione e, concesse le atte m ont generiche dichiarate prevalente sulle aggravanti contestate, la condan na alla pena di anni sette di reclusion عيد2 2' 20's multa;
RE AG calpevale dei resti sub "A", 17 "B", "F" e "G", quest'ultion limitate mente al-reate b og arth 10,12-
14 bella legge 4.97/74 cenificati al thing cala bills-continerazione, e lo condo lo_condom falls pena di amm ventitia reclusion
115.000. multa;
VA
ER colperiale dhen reati afcrittiger, unificati dal vincolo della continuafi funificati: dal e concere le attenuante-genericks dichiarate prevalenti sulle contestate aggra vants, lo condanna alla pena di anni move reclusione e di line 25.000.000
di multa;
DY man colpevole
Q" excluse " be reats cui al caps. ritemuita lale contestate aggraventie, continuations com la comdonna di c alle sentenza 28-10-1981 della Carta
d'Appello di Misans, inevac. il 2-6.1982.
'determine l'accements on pena in anni quattro bi reclusione a live —
2'000'000 di multa;
JU RE colpevale her reati ascrittiger, unificatio hal vincals belle continerazione, e lo condamne ales para b an vanpens tidue di reclusione a si in 180.000.000 18 de multa;
ER ME caporale bel reato_suf "T", esclus la aggravantio dell'enore partecipe associazione
_per delinquere el numero delle perso метева солован е ва рама вай
_anni-quindici reclusion line.
35.000. of m elta;
AL Fran- carico colpevole sel resto sub "L", enchieseсоврекове peata le aggravanti bell' exere partecipe of contag
- sociazione per delinquere e d e
2belle persone, e lo condanna-реком e lo condanne alla per е
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20'000'000 di multa;
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RC LD colpevoli bet rests e su "C"eC" e, concess lo atterrecontigo هد
monich es escluse la contestate conti merazione, condanna fiascuns alle
реша ы ммен! otto вы лесвино L'
I'm 200'000.000 di mette;
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DR LE dei reati ascrithigh , exclu sa quanto al caps "B" l'aggravante dell'ing gents quantità, unificati dal vincals
Sells continuazione e, com came le attenuan ti generich bichiarate prevalenti sulle residue contestati aggravanti, lo camber. 19 qua alla pene diJara d in 25:005:000 meets ZT AL
✓ colpevole dei reati contestatiger, semificate bal Шисов billa соттиморатете восем donna alle pane b enni ventilad reclusione e old ein 115:002:00 d
- LIs NI colpevole reste Κ.
sub "B", excluse le aggravanti all'esor
'partecipe un 'associazione per delím quare e del numero belle persone è loя питегло ремоте е в condanna alla pena di anni nove b рета to di multa;
reclusione e di line 15.00 breviate BR VA S anni colpe vali dei reati for ascrites, unificati dal vincolo delle continuaGIne, e, com ceme le attemeranti generich stichiarate prevalenti sulle counter state aggravante', condanna ciascuno alla of pana anni otto on reclusione e La line
23.000'
-to of of multa;
SA turiЈелов colpevole bel reato su "N", escluse le aggravanti dell' exare partecipe di un'a
Lee sociazione per Lelinquere belle rite meeta la continua persone, 1 zione con la canton a d alla se 20 tenga 17.11.19.87 bill Conte d'Appell
Mellans, irrevocabil il 25-1-1988, heter
تسميت l'aumento di pane di reclusion in 10
-tai fologo АП совренова eevat sub "B", excluse tutte lo aggravanti allo para in contestate, e la condamn di anni sette in clusion b
9'000'000 fi mults;
YD MIe водовані чекал совремові овал! reoti вега contestati", unificati dal vincolo della concesse le attene ncontinuaGIne, e, generich bichorate prevalenti sule comdanna cosстольн aggravanti contestate,
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mults; SU IS colpevole fel reato sub "C" exclusa la contexts ta continuazione e, concene le atte nuanti generich, to condanna alle pena si anni eins bi reclusione e спо
di line 240'000' di malta;
Birmovali Ri val VeUP, birmovali sabit e git colpevoli des reati loro ascite unificati sal vincalo della continua 21
I'm 152:000105 to RE IV
RE ME RE GE ER calpassali hel_reate map "I", nterneta b'ipotesi cu al capoverseed exclus la contestato aggravants;
sub "L", unificational vincolo hello-continua giane e condanna RE-Cell allacondanna-RE-Cola pan di bodies reclusione e di line 35'000'000 o multe, RE
-1
в Челеу Ол иат. alla рена dianni undici di reclusion a b... line 33.000.000 of multe ciascuno,
RE NE rite meeta Le quants a ila continerazione co ~ la condann alla sentence 29.5.1386 belle
"Corte d'Appelle h uilano, irrevocabile il 20-2-1987, te ni a l'aumento di
مسلم in anii cinque di reclusione
- line 10'oro di multa ... это да
_ Condanna tutt o imputati predate. pagamento, in salido, Belle spare pro cissuali.
Visto l'art. 29 C.P., dichiara i predetti 22 imputati ad eccezione di IK
AG aneth SU h aſe, interdeth in perpetua b iffic ci;
bichara halog -IC interditte has pubblici reffici- per il periodo di anni cinque
Damanda allo fore executive- l'aven tuale applicazione Re-co n
D.P.R._m. 865/86, Vister gli arts. I ragg
Кокены! Аласабль-май dichiara. franti di UA RI VI FL
AG in ordine al resto he u agh....
e 699 C.P. p." 6" essendo bettoG", arth. 697 рел intervancita amnistia;
reats estinto monché mei confronti di l in ordine al reats sup "0" e di TU
E in ordine al reato sue "R", exando fetti reati estinti par interve muta amnistia.
Visto l'art. 479 C.P.P., assolve per insultidenze di prove Al ick a reats sub "A", CO barreati
-
sub "I"ed "L", Dali e Dali e LC
bal reato sub "I", Durust, samal a
Zoccala al resto su "M", Entergral 23
Grandy dal reate sugull" Kosten del to sup "5" a Sappagallo hal-rested art 81 p .P. ll
Stupefacenti, co dificate l'orig maria imputazione seep. "B". АА ИН ве куёви я вовую все reato sub "A", Di Maio da reati b
"A"e "B" KH-dai-reate sup"^".
"C", Bomara hal reato mb "D, tuth per over com messil fatt;
Treas
"H", perchi ilAbdillah bal reats sup i fatto sumiste
Ordina l'immediate scarcerazione dilla AN se non detemista per altra causa;
revoca l'abelig bella firma on ordinanga delimposto alla Dilene's com
G.Z. Marine bet 25.3.1986.бы
Ordina la confisca a la distruzione dello stupefacente in sequestra, nonch la comprises selle a of quant'altro in sequestre;
ad eccezione selle 50 cortices cal. 38 special e di cui al verbale d sequestro see 4-12.1984.iheVengono termente in giudiziale sequestro.
Wito l'art. 477 sov. C.P.P., ordina la tras mons beg ate all' efficia del P.M. in rabe in and one or fall.nabe- ondome a 24 contentatial capa" A" agli computati
TT time sultan
Con sentenza in data 23 gennaio 1989 la Corte d'appel lo di Milano, a conclusione del giudizio di secondo grado,
così provvide:
11 visti gli artt. 213 e 523 C.P.P., in parziale riforma della appellata sentenza del Tribunale di Milano in data 8/2/1988, ..
dichiara non doversi procedere nei confronti di BO AM
AN EL, IV IA, TT LD, Ma
scetti LD e SU IS in ordine al reato valu tario di cui al Capo C) della rubrica, perchè il fat to non è più previsto dalla legge come reato, ed or dina la trasmissione dei relativi atti all'Uff.Ita
liano dei Cambi ai fini dell'applicazione delle san zioni amministrative;
assolve
IV IA dalle altre imputazioni ascrittele.
ai-Capi-A)-e-B)-per-insufficienza di prove, ed-ordi na la sua immediata scarcerazione se non detenuta per altra causa;
25 dichiara inammissibile l'impugnazione proposta dal TT,
dal SC e dal SU avverso l'ordinanza emessa nei loro confronti del Tribunale di Milano ai sensi
.. dell'art. 477 C.P.P. in data 8.2.1988;
dispone la trasmissione alla Corte di Cassazione degli atti relativi al ricorso per Cassazione proposto da SA
BD avverso "l'ordinanza-sentenza" pronunziata ex art.477 C.P.P. dal Tribunale di Milano in data
-
8.2.1988;
dichiara
TT AR, AN AR VI, FL IA,
GI, AS JE UG ME, EL SE, ZT
LI YD KI colpevoli del reato di cui all'art. 75, 2° comma della Legge n.685/1975 -così esclusa,
nei loro confronti, la qualità di capi o orANizzato
ri; ____
riconosce al BO, all'AN EL e a ER LT l'ul teriore Attenuante di cui all'art. 62 n.6 ultima par te C.P.;
ritiene per AN AR VI la continuazione fra i reati di cui al presente procedimento e quello di cui alla sentenza del Tribunale di Como 29/4/1987, con feramata dalla C.App.di Milano il 28/1/1988, irrevo cabile il 2.2… 1988; per SO IC la continuazione tra i reati di cui al presente procedimento e quello di cui alla sentenza del
Tribunale di Milano in data 16 ottobre 1980; riduce o ri-
determina la pena per LN MI HA, KH AM,
BO AM, UN EA, TT AR, UA Salva- tore, AN AR VI, AN EL, AN IH,
FL BI, ER LT, EL SE, AS JE A.,
TU ME, SE DR, RK LI, RE BR,
SO IC, YD KI, NO UP, NO Sa- bit, NO GI, VA IA, RE ME e RE AN,
determinandola per ciascuno di essi nella misura di giustizia;
conferma nel resto l'appellata sentenza e condanna gli appel- lanti TU EM, UN AN, OZ LI NI, EN
RI, EY EL e RE EV in solido al pagamento del 11 : le ulteriori spese processuali.
Contro la sentenza della Corte d'appello i seguenti impu tati propongono ricorso per cassazione, per i motivi indicati per ciascuno di essi:
1) NI MI HA denunzia, con unico motivo, viola zione di legge e mancanza di motivazione della decisione im-
pugnata con riferimento al giudizio di colpevolezza formulato
.nei suoi confronti sulla base di un'unica ed inattendibile chia mata in correità, alla ritenuta sus partecipazione all'associa zione in luogo di un eventuale concorso di persone nel resto, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti gene-
riche.. 27
2) Con motivi comuni BO AM, ER LT ed DO AN EL denunziano: I) vizio di motivazione in ordine all'ap plicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. a cau sa della mancata considerazione dell'apporto probatorio all'ac certamento dei fatti e delle responsabilità degli altriimputa- ti, II) vizio di motivazione in ordine all'applicazione dell'at tenuante ai reati ritenuti in continuazione, III) vizio di mo- tivazione in ordine all'aumento di pena per la ritenuta conti-
nuazione, IV) omessa motivazione in ordine alla pena pecunia-
ria, V) violazione dell'art. 56, 4° co. c.p. e vizio di motiva zione in ordine al recesso del BO e del ER ed alla qualificazione della loro condotta, VI) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta loro appartenenza all'associazione per delinquere e alla veste di orANizzatori,
VII) limitatamente al ER, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sua appartenenza all'associazione per delinquere e alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 1° co. c.p.
3) UN DR denunzia violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla misura della mena inflittagli.
4) TT AR denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle aggra vanti di cui al 4° e 5° co. dell'art. 75 della legge speciale
(assumendo che l'art. 59 c.p. non si applica ai reati previsti dalle leggi speciali) e in ordine all'aumento di pena per la continuazione.
• 5) UA BA denunzia 1) violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine all'affermazione della sua responsabilità, assumendo che nei suoi confronti v'era una sola chiamata in correità, per di più inattendibile per man- 28
canza di elementi intrinseci ed estrinseci di verifica, e che
prove decisive a suo favore non erano state rilevate nè valu tate, 2) mancanza di motivazione in ordine alla mancata con-
cessione delle circostanze attenuanti generiche e alla misu-
ra della pena, 3) mancanza di motivazione e violazione di leg ge in ordine all'asserita sua partecipazione all'associazione per delinquere, 4) mancanza di motivazione in ordine alla con testate aggravante della quantità ingente.
6) SO IC denunzia mancanza di motivazione e viola zione di legge in ordine alla quantità della droga di volta in volta acquistata, anche per mancanza di qualsiasi accertamen-
to tecnico in proposito, in ordine al diniego delle circostan-
ze attenuanti generiche ed alla misura della pena.
7) LY UP, SA e GI denunziano 1) violazio-
ne di legge in ordine al mancato riconoscimento del difetto di giurisdizione del giudice italiano, assumendo che l'asso-
ciazione per delinquere era nata in turchia ad [...] cit-
tadini stranieri e a nulla rilevava il fatto che i reati fi-
ne fossero poi stati commessi in Italia, 2) mancanza di moti-
vazione e violazione di legge in ordine all'affermazione della loro responsabilità, fondata su una sola chiamata in correi-
tà, priva di attendibilità intrinseca e di riscontri esterni,
con particolare riferimento alla loro appartenenza con quali-
fica di capi ad un'associazione per delinquere finalizzata al-
lo spaccio di droga;
e vizi analoghi in ordine al diniego del le attenuanti generiche ed alla misura della pena.
8) AN AR VI denunzia I) violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla sua ritenuta consape vole adesione all'associazione per delinquere del BO, II)
violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine al- 29
l'elemento soggettivo della ricettazione della pistola, III)
violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla misura della pena.
9) TU EM per mezzo del primo difensore denunzia
I) difetto e contraddittorietà di motivazione in ordine alla affermazione della sua responsabilità, adottata senza fornire adeguata motivazione ed in contrasto con le risultanze proces suali e con i criteri assunti nei confronti di altri imputati,
II) mancanza di motivazione ed erronea applicazione di legge per avere i giudici di merito ritenuto sussistente l'aggravan te di cui all'art. 74. Il predetto ricorrente, per mezzo del secondo difensore, denunzia 1) ricostruzione confusa, contrad dittoria e solo apparentemente orANica dei fatti, con vizio di motivazione in ordine alla attendibilità delle chiamate in correità operate nei suoi confronti dal BO e dall'AN,
prive di credibilità intrinseca e riscontri esterni, 2) con- traddittorietà della motivazione in ordine al criterio di va-
lutazione delle dichiarazioni accusatorie "de relato", contra stante con quello adottato per altra imputata, 3) contraddit-
torietà e mancanza di motivazione in ordine alla chiamata in correità effettuata dall'AN, che nutriva nei suoi confron ti motivi di odio per la morte del fratello, ed in ordine ai pretesi riscontri con le dichiarazioni rese dal BO, 4) vio lazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla con testata aggravante della quantità ingente, considerata anche la decisione in proposito adottata per UN AN, 5) man-
canza e contradditorietà della motivazione in ordine alle ri-
chieste istruttorie relative al suo presunto arresto al vali-
co di RI e all'audizione delle telefonate intercorse con
1'AN. 30
10) FL BI denunzia, con unico complesso motivo di ricorso, travisamento del fatto in ordine alle sue prete se ammissioni, violazione delle norme che presiedono alla va lutazione delle chiamate in correità (con riferimento sia a quella operata dal BO sia a quella del AN), mancanza di motivazione in ordine all'asserita sua partecipazione al-
l'associazione a delinquere capeggiata dal BO, nonché in ordine all'aggravante di cui all'art. 75 ult. co. della legge speciale, al diniego delle attenuanti generiche e alla misu-
ra della pena.
11) EL SE con l'unico articolato motivo a sostegno del ricorso, denunzia mancanza ed illogicità della motivazio-
ne e travisamento del fatto in ordine all'affermazione della sua responsabilità, assumendo che la stessa era avvenuta sen za la verifica di attendibilità della chiamata in correità ef fettuata dall'AN in relazione agli altri elementi di pro-
va emegenti dagli atti e con particolare riferimento ad una serie di circostanze ed episodi opportunamente esposti e det tagliatamente presi in esame.
12) AS JE ST ME denunzia 1) violazione di legge in ordine alla mancata ■ ■ identificazione sia anagra-
fica che fisica del vero AS, da individuarsi in altra per-
sona, essendo egli nato in [...] e residente in altro luogo rispetto a quelli indicati, considerato anche che il riconoscimento fotografico doveva ritenersi nullo, e, di con- seguenza, inesistente il rapporto processuale;
2) violazione di legge e mancanza di motivazione xxx xdi in ordine alla valutazione dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del-
le dichiarazioni rese dai chiamanti in correità BO ed Er
doAN, assunti in violazione della norma di cui all'art. 348 31
3° co. c.p.p.; 3) violazione di legge e mancanza di motivazio ne in ordine alla ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui al 4° e 5° co. dell'art. 75 della legge speciale sulla base della norma di cui all'art. 59 c.p. inapplicabile ai reati pre visti da leggi speciali;
4) violazione di legge e vizio di mo-
tivazione in ordine all'aumento di pena per la ritenuta conti-
nuazione.
13) TU ME denunzia la sentenza impugnata 1) per man canza e contraddittorietà della motivazione in ordine all'atten dibilità delle chiamate in correità formulate nei suoi confron ti, non corroborate da verifiche esterne ma anzi smentite da altri coimputati;
2) per travisamento dei fatti ed erronea in terpretazione delle prove, con particolare riferimento alle di chiarazioni dei coimputati ed al versamento di una somma di da naro sul suo conto corrente bancario;
il tutto con riferimen-
to anche all'assoluzione per insufficienza di prove dal reato di cui all'art. 75 della legge speciale;
B 3) denunzia con motivi aggiunti l'illegittimità della sua dichiarazione di irreperibilità.
14) TT LD, SC LD con motivi identici, e
SU IS denunziano la sentenza impugnata per violazio-
ne di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazio ne di inammissibilità dell'appello da essi proposto contro la decisione di primo grado nella parte in cui, ritenuto che il fatto emerso nel dibattimento era diverso da quello enunciato al capo A) dell'imputazione, ordinava la trasmissione degli atti al P.M. ai sensi dell'art. 477 c.p.p.
15) SE RO denunzia 1) violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta consapevolez-
za da parte sua di far parte d'una associazione per delinque re finalizzata allo spaccio di eroina, nonostante l'esistenza di elementi di prova contrari, 2) violazione di legge e mancan 32
za di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti ed al raddoppio della pena pecuniaria,
in considerazione del tempo di commissione dei reati ascrit-
tigli, 3) violazione di legge e mancanza di motivazione in or dine all'aumento di pena per la ritenuta continuazione, 4) vio lazione di legge e mancanza di motivazione in ordine al riget-
to della richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento.
16) OZ AL denunzia, con l'unico motivo di ricorso,
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rico-
noscimento fotografico effettuato dall'ErgoAN, rimasto privo di elementi di riscontro, e alla sua mancata assoluzione quan to meno per insufficienza di prove. 1) 17) RE BR denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemen to oggettivo e di quello soggettivo del reato di cui all'art. 75 della legge speciale, assumendo che nel suo comportamento poteva al massimo ravvisarsi un concorso nella detenzione e nello spaccio di stupefacenti;
2) vizio di motivazione in or dine alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti di cui al 4° ed al 5° co. dell'art. 75 su citato%3B 3) violazio ne di legge in ordine alla mancata concessione dell'attenuan-
te di cui all'art. 114 c.p.; 4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla misura della pena, all'aumento per la continuazione e all'applicazione dei criteri di cui al-
l'art. 133 c.p., anche in relazione al trattamento sanzionato rio riservato ad altro imputato.
18) EN RI denunzia 1) la mancata sua assoluzione
•
con formula piena in ordine alla ritenuta partecipazione al-
l'associazione per delinquere, anziché al concorso nei reati- 33
-fine, e 2) la mancata concessione delle attenuanti generiche. 1219) YD KI denunzia ha nullità assoluta di cui al-
l'art. 185 n. 2 c.p.p. per violazione del principio della dop pia incriminabilità in materia di estradizione, assumendo che la legislazione penale svizzera, indirettamente richiamato dal protocollo di riserva allegato dalla Convenzione europea di e- stradizione del 1957, non prevede la figura del reato associa- tivo, per cui illegittimamente e senza adeguata interpretazio-
ne dell'atto di estradizione, egli era stato giudicato per il delitto di cui all'art. 75 della legge sugli stupefacenti;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al valore di confessione attribuito alle sue dichiarazioni e al giudizio di inattendibilità della successiva ritrattazione;
3) violazio ne di legge e vizio di motivazione in ordine al contributo cau sale, fondato dal giudice di merito sull'esistenza d'un conto corrente svizzero indicato in modo errato dai coimputati in ordine all'intestazione, al nome della banca e al suo indi-
rizzo; 4) mancanza e contraddittorietà della motivazione in or dine al rilievo ed alla portata probatoria della chiamata in correità, ritenuta dai primi giudici attendibile con afferma-
zioni generiche e nonostante la contraddittorietà su diverse e precise circostanze;
5) erronea interpretazione e vizio di motivazione in ordine alla contraddittorietà, relativamente al le predette circostanze, della chiamata in correità, esclusa sua dai giudici di merito senza cogliere la portata effettiva sul l'attendibilità dell'accusatore, anche per quanto riguarda, in particolare, gli elementi essenziali dell'associazione per delinquere di cui all'art. 75 della legge speciale;
6) mancan za di motivazione in ordine agli elementi che individuano il 34
reato di spaccio di sostanze stupefacenti e il concorso negli stessi reati-fine, anche dal punto di vista della differenzia zione con il reato associativo di cui all'art. 75; 7) mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine al giudizio di valenza delle concesse attenuanti generiche e ad una più
consistente riduzione di pena in relazione all'applicazione del solo 2° co. dell'art. 75.
20) VA NI si duole dell'eccessiva misura della pena base e dell'aumento per la ritenuta continuazione, in re lazione al contributo prestato quale "pentito" alla scoperta della verità.
21) UN AN ha dichiarato di rinunziare al ricorso in data 10 febbraio 1989, mentre AN IH, RE EV
e IV IA hanno omesso la presentazione dei motivi.
Tutti i ricorrenti chiedono l'annullamento della senten-
za impugnata.
Motivi della decisione.
I ricorsi proposti da UN AN, AN IH, RE
EV e IV IA vanno dichiarati inammissibili per le raGIni di cui or ora si è detto (21).
II)II Per quanto riguarda gli altri ricorrenti, la prima do- glianza contenuta nell'unico motivo di ricorso di NI MI,
il primo motivo del ricorso di UA AL, il primo mo tivo del primo difensore e i primi tre motivi del secondo di-
fensore di TU EM, la seconda doglianza dell'unico mo-
tivo del ricorso di FL BI, l'unico motivo formulato da :
EL SE, il secondo motivo del ricorso di AS JE, il primo ed il secondo motivo del ricorso di TU ME, il quab_ ed il quinto to motivo di YD KI, e la prima parte del secondo motivo
. comune del ricorse di L/ UP, NO SA e Tir 35
novali GI possono essere esaminati congiuntamente, avendo
tutti ad oggetto una comune censura relativa alle chiamate in correità ed alla loro attendibilità.
Occorre innanzi tutto precisare che le motivazioni sul pun to in questione delle sentenze dei due gradi di merito costitui scono una sola entità logico-giuridica alla quale occorre far riferimento ai fini del controllo di̟ legittimità, essendo esse omogenee negli accertamenti e nei criteri di valutazione del
*x*xк materiale di prova.
Occorre inoltre precisare che sull'argomento in questio-
ne questa Corte Suprema, con la sua giurisprudenza, è in gene- rale orientata nel senso di attribuire agli interrogatori resi ai sensi degli artt. 348 bis e 450 bis c.p.p. vero e proprio valore probatorio, affermando per sottolineare gli indirizzi
-17
più significativi-- da un lato che tali assunzioni avevano la struttura ibrida dell'interrogatorio dell'imputato e della te-
stimonianza (Sez. I^ 28 febbraio 1979 n. 63, Martinet), e, dal-
l'altro, che appariva legittima l'utilizzazione da parte del giudice delle dichiarazioni degli imputati (c.d. pentiti) sul fatto altrui ai fini della formazione del proprio convincimento,
rispondendo ciò alla "ratio" emergente dall'intero sisstema, "o rientato o premiare collaborazioni e a stimolare confessioni"
(Sez. I 31 gennaio 1986 n. 669, Gilardoni).
In termini ancora più specifici, la giurisprudenza prece- dente alla sentenza in data 3 giugno 1986, sez. I^, ric. Greco, si era espressa nel senso che le ammissioni di un imputato re lative a fatti penalmente rilevanti commessi da altri, poteva
- inno essere apprezzate sia come prova piena che come indizi tutto o in parte col solo limite, imposto al giudice di me-
-
"
rito, di fornire una logica e coerente motivazione in ordine 36
alle raGIni poste a base del proprio convincimento (Sez. I^
22 novembre 1984 n. 612, Re;
Sez. I^ 17 dicembre 1984 n. 1515,
Held).
Tali orientamenti sono stati successivamente contrastati,
in particolare dalla citata sentenza 3 giugno 1986, Greco, con la quale si è sostanzialmente affermato che la chiamata di cor reo, di per sé, non è che un indizio, con la conseguenza che la stessa, in tanto può assumere valore di prova in senso stret to, in quanto l'attendibilità del suo contenuto intrinseco tro vi conforto e riscontro in altri elementi e circostanze ad es sa estrinseci.
Il rigoroso rispetto di tale regola da parte del giudice
"a quo" è stato temperato, a volte, dal riconoscimento di un valore probatorio vero e proprio a quelle dichiarazioni il cui riscontro era desunto da dichiarazioni altrui di simile o iden tico contenuto, sul presupposto che la loro coincidenza costi tuiva verifica della reciproca attendibilità, enunciandosi in tal modo il principio delle pluralità delle chiamate o delle chiamate incrociate.
Anche questo profilo è oggetto di doglianza da parte di alcuni ricorrenti, ma le stesse sono in verità prive di preGI.
Va invero messo in evidenza che le Sezioni Unite di que-
sta Corte Suprema sono intervenute sullo specifico problema con decisione in data 18 febbraio 1988 n. 3592, ric. Rabito
ed altri, puntualizzando che nel sistema giuridico italiano non esistono prove privilegiate, e che, di conseguenza, anche a voler accogliere la distinzione tra prove in senso stretto e prove c.d. indiziarie, nessun limite è imposto al giudice circa il valore da attribuire agli elementi sottoposti al suo 37
apprezzamento.
E' stato altresìi precisato che non esiste per legge una scala predeterminata di valori probatori, con la conseguenza che, fermo restando l'obbligo di esplicitare le raGIni del proprio convincimento, il giudice è libero di attribuire o di negare ai singoli elementi sottoposti alla sua valutazione,
quell'efficacia che nel caso concreto gli stessi possono assu indipendentemente dalla loro appartenenza all'una o al- mere,
l'altra categoria.
Da ciò anche l'esclusione di qualsiasi criterio legale,
e quindi predeterminato, per la concreta valutazione degli e- lementi e delle circostanze collegate come fonti alle chia
-
mate di correo nel senso più ampio del termine.
Tali affermazioni, sostanzialmente confermative di quel-
l'orientamento prevalente anteriore alla sentenza cui molti ri correnti ricolleANo invece le proprie censure, risultano ri-
badite da numerose pronunzie di questa Corte Suprema, sia pre cedenti che successive a quella delle Sezioni Unite, alle qua-
li in ogni caso il ColleGI ritiene di uniformarsi anche per il completamento delle argomentazioni (in particolare, per spun ti significativi: Sez. I^, 4 novembre 1986 n. 7370, Adamoli;
Sez. I^, 16 ottobre 1986 n. 7472, D'Ursi; Sez. I^ 26 febbraio
1987 n. 9153, Ruga;
Sez. I^, 6 aprile 1987 n. 13070, Aruta;
Sez. II^, 7 magGI 1987 n. 1101, Barone;
Sez. I^, 13 giugno 1987
n. 3492, Altivalle;
Sez. I^, 13 giugno 1987 n. 4119, ric. P.G.;
Sez. VI, 20 febbraio 1988 n. 6365, Melilli;
Sez. VI, 12 febbraio
1988 n. 9547, Bertoncello;
Sez. VI, 5 luglio 1988 n. 1946, Bel-
fiore
L'ampiezza dei riferimenti espressione anche della deli
-
- consente ed impone al catezza e complessità del problema 38
tempo stesso un'ulteriore riflessione, in esito alla quale si deve concludere che sul piano strettamente giuridico ma
per considerazioni prettamente logiche il vero nodo da scio gliere non è quello della collocazione delle chiamate di cor reo nella categoria degli indizi, ovverosia in quella delle prove, ma piuttosto quello del controllo che deve essere ef-
fettuato perché tali dichiarazioni possano essere poste a fon damento d'un'affermazione di responsabilità.
E' pacifico infatti che l'ordinamento giuridico penale
è informato, sul punto, al principio del libero convinciment- to del giudice (art. 308 c.p.p.), cui corrisponde, proprio si fini accennati, l'obbligo di esteriorizzare in sentenza le raGIni poste a base della decisione, onde assicurare il con trollo di merito e di legittimità dell' iter" logico se-
- -
guito per raggiungere una determinata pronunzia (artt. 474 n.
4 e 475 n. 3 c.p.p.).
Il controllo, quindi, e in particolare quello riservato a questa Corte, ha per oggetto solo la congruità della moti-
vazione e l'effettiva rispondenza degli elementi di riferimen to, posti a base della decisione, a risultanze obiettivamente emergenti dagli atti processuali, in modo che possa escluder si che la sentenza sia frutto di un mero convincimento sog-
gettivo del giudice, ovvero di dati probatori il cui contenu to sia stato travisato, nei limiti in cui tale vizio possa a-
vere avuto carattere determinante.
Alla stregua di tali premesse si deve allora affermare in modo decisivo l'arbitrarietà di qualsiasi criterio che tenda a porsi con carattere di assolutezza e di generalità rispetto a situazioni di fatto quali quelle da sottoporre
-
a vaglio critico nella particolare materia del tutto mute
- 39
voli avuto riguardo alle condizioni in cui le dichiarazioni vengono rese, alle fattispecie cui si riferiscono, e in par '
ticolare, alla diversità dei soggetti.
quale dato spesE' anche necessario mettere in evidenza
-
so sottovalutato, se non ignorato che vi sono elementi di
valutazione, nell'ambito dell'acquisizione prima e della de-
libazione poi delle prove c.d. orali, che solo il giudice di merito può cogliere appieno, e che, per aspetti sintomatici ricollegati proprio alla percezione diretta, costituiscono spesso l'aspetto più determinante dell'attendibilità o meno delle dichiarazioni in questione.
Sotto questo profilo, quindi, esclusa la necessità in 1
senso tecnico giuridico di ottenere sempre ed in ogni caso
-
un riscontro oggettivo esterno alle chiamate di correo per
-
l'ovvio rilievo secondo cui in detta situazione il riscontro costituirebbe esso stesso, autonomamente, la prova del fatto da verificare si deve convenire che il giudizio di attendi-
->
bilità può essere fondato sulla scorta degli elementi di pro-
va i più diversi, avuto riguardo alle esigenze di ciascun pro cesso.
E' consentito pertanto affermare che il giudice di merito può attribuire piena efficacia probatoria alle chiamate di cor siccome rappresentative direttamente ed immediatamente reo -
dei fatti cui si riferiscono oppure ritenere di dovere in-
-
tegrare il giudizio di attendibilità attraverso la ricerca di elementi esterni, in tal senso oggettivi, costituiti, Occor-
rendo, anche da dighiarazioni di terzi coimputati (c.d. dichia razioni incrociate).
Questo rilievo evidenzia un aspetto di particolare im-
portanza. Invero, esclusa l'esistenza di una disposizione che 40
imponga di riconoscere solo alle c.d. prove reali il valore di riscontro oggettivo, occorre constatare l'esistenza d'una categoria di prove, espressamente previste dal sistema, tutte riconducibili al tipo delle c.d. prove orali e tutte consisten ti in dichiarazioni (risposte ad interrogatori, confessioni,
deposizioni) la cui attendibilità è comunque rimessa al pru-
dente appezzamento del giudice, posto che avuto riguardo al
-
controllo svolto al di fuori del richiamato riscontro ogget tivo la loro verifica è riferita al contenuto di altre di-
chiarazioni, nessuna delle quali, presuntivamente, ha forza magGIre rispetto alle altre, dato che anche la deposizione testimoniale può essere tendenziosa o persino mendace, così
come può essere veridica, ma resa per motivi di ritorsione o di rancore. Le stesse considerazioni critiche sono sicuramen te riferibili in teoria sia alla confessione che all'inter-
rogatorio, quando non abbiano ad oggetto accuse specifiche ma rappresentino mere situazioni di fatto o dati comunque offer ti alla valutazione del giudice.
In conclusione, attesa la possibilità di desumere ele-
menti probatori dalle prove orali, senza la necessità di dọ
verle integrare con prove reali, appare chiaro che in ogni caso il punto centrale del giudizio non è costituito dal nu-
mero delle prime nè dal loro appartenere all'una o all'altra categoria, ma essenzialmente dalla forza intrinseca delle singole dichiarazioni, cioè dalla loro attendibilità.
Tale valutazione finale anche se astrattamente rag
-
giungibile secondo modalità diverse è poi ancorata, per W
ciò che riguarda ciascun caso concreto, ad una verifica di magGIre o minore ampiezza che, prescindendo da qualsiasi 41
aprioristica prevenzione, si ponga come attività necessaria per adempiere all'unico obbligo posto dalla legge, quello di sottoporre ad effettivo vaglio critico ciascun elemento di prova cui sia da attribuirsi un carattere determinante ai fi ni della decisione.
I criteri ora richiamati sono stati applicati diligente-
mente, con riferimento a ciascuno dei ricorrenti sopra richia mati, dai giudici di merito, che semmai, proprio per essersi riferiti ai più rigidi principi enunciati nei diversi orienta menti giurisprudenziali cui in precedenza s'è fatto cenno
-
sono stati ancor più attenti nel valutare l'attendibilità dei vari chiamanti in correità, avuto riguardo alle singole per-
sonali situazioni, ed hanno effettuato, con metodo quasi pun tiglioso, il controllo di ciascuna accusa, alla luce in se
-
condo grado delle censure formulate con i motivi di appello.
-
La sentenza impugnata, dunque, si sottrae, sul punto in argomento, alle doglianze espresse dai vari ricorrenti nei ri spettivi motivi di ricorso;
i quali, per il resto, si risolvo no sostanzialmente in una doglianza per il risultato, diverso da quello auspicato, cui il giudice è pervenuto nella valuta-
zione del materiale probatorio, e contengono una indiretta ed inammissibile richiesta di nuova valutazione nel merito.
In ordine a tali profili non sono ravvisabile vizi di le gittimità neppure alla luce della norma di cui all'art. 192
3° co. del nuovo codice di procedura penale di immediata ap
-
plicazione ai sensi dell'art. 245 del Decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 avendo questa Corte Suprema già avuto mo
-ட-
do di affermare che una pluralità di dichiarazioni di coimpu tati, tutte coincidenti in ordine alla commissione del fatto 42
oggetto dell'imputazione, legittimano, nella valutazione uni-
taria degli elementi di prova, l'affermazione di responsabili tà.
111) La seconda parte dell'unico motivo dei ricorsi di NI
MI e TT AR, il terzo motivo del ricorso di Capua-
na AL, il primo motivo del ricorso di AN AR V.,
la terza parte dell'unico motivo del ricorso di FL BI, f il primo motivo del ricorso di SE RO e di quello di RE BR, l'ultima parte del quinto motivo e il sesto motivo del ricorso di YD KI, possono essere esaminati congiuntamente in quanto censurano la sentenza impugnata in ordine al ritenuto elemento soggettivo del delitto di cui al-
l'art. 75 della legge speciale e la mancata differenziazione tra tale reato, di natura associatiga, rispetto al concorso di persone nel reato-fine continuato.
Le censure sono infondate.
Anche su questo punto le due sentenze di primo e di se-
condo grado costituiscono, quanto alla motivazione, un'unica entità logico-giuridica ai fini del controllo di legittimità, per le raGIni già esposte in precedenza.
Da esse si rileva che i giudici di merito hanno tenuto ben presente l'autonomia del reato di cui all'art. 75 e la sua distinzione rispetto a quelli previsti dagli artt. 71-74
della legge speciale, non ignorando che altro è la partecipa-
zione all'associazione per delinquere per fini di spaccio di droga, altro il concorso di persone nei reati costituenti l'og getto del programma criminoso del sodalizio;
pertanto, nel ri cVA per ciascun imputato i presupposti della relativa re sponsabilità, i primi giudici hanno desunto la prova degli 43
elementi essenziali dei vari reati da "facta concludentia" ben precisi ed individuati, desumendo correttamente da essi la di mostrazione che le singole intese, dirette alla consumazione dei vari reati-fine, costituivano, per le loro modalità e cir-
costanze, anche l'espressione di un più vasto programma crimi noso, oggetto dell'associazione per delinquere. La quantità
della droga spacciata, l'ammontare dei mezzi finanziari impe gnati, la disponibilità di basi finalizzate alla custodia ed alla trasformazione della sostanza, l'entità dell'apporto di ciascun imputato, la naturą di tale apporto e la specificità
del ruolo svolto nell'ambito dei fini generali perseguiti,
l'interdipendenza, la strumentalità e la coordinazione delle varie attività sono soltanto i principali elementi probatori legittimamente acquisiti al processo da cui i primi giudici hanno desunto non solo la consumazione dei singoli reati-fine
(accertati in tutte le circostanze di tempo, di luogo e di per sona) da parte degli imputati, ma anche la preesistente consa pevole adesione di ciascuno al patto associativo criminoso a carattere stabile, come condotta distinta rispetto al concor so nel singolo reato e a questo aggiunta.
La motivazione sui punti predetti è corretta, perché ade rente alle circostanze processuali acquisite, è completa, per ché si estende a tutti gli elementi offerti dal processo, in
fluenti sul giudizio, è logica, perché conforme ai canoni che presiedono alle forme del raGInamento. Essa è inoltre immune da errori di diritto e conforme alla giurisprudenza di questa
Corte Suprema in materia.
1V) Per quanto riguarda il primo ed il secondo motivo di ri- corso comuni a BO AM, AN EL e ER LT,
i denunziati vizi di motivazione non sussistono. Il giudice 44
di appello, dopo aver concesso a ciascuno dei tre imputati l'ul teriore circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. in considerazione della collaborazione prestata alla Giustizia, ha effettuato la conseguente riduzione di pena rispettando i limi ti previsti dalla legge, motivando opportunamente la decisione e dimostrando di avere esercitato in modo corretto e senza de-
generare in arbitrio il potere discrezionale concessogli dagli artt. 132 e 133 c.p.
Quanto alla seconda censura, deve considerarsi che in tema di reato continuato, mentre si deve tener conto di tutte le circostanze aggravanti ed attenuanti per individuare il reato in relazione al quale deve essere fissata la pena base, riman-
gono prive di efficacia le circostanze riguardanti le violazio ni meno gravi, data l'impossibilità di applicare un'attenuante relativamente ad un episodio delittuoso collegato dal vincolo della continuazione ad altro più grave servito a determinare la pena base. Le attenuanti relative ai meno gravi reati uni-
ficati devono essere prese in esame come implicitamente è
-
stato fatto nel caso di specie in sede di determinazione di
-
screzionale dell'aumento di pena apportato a quella relativa alla violazione più grave.
Entrambi i suddetti motivi di ricorso vanno pertanto di-
sattesi.
Infondato è anche il quinto motivo comune ai ricorsi del
BO e del ER. Il recesso attivo previsto dall'ultimo comma dell'art. 56 c.p. è certamente istituto di carattere ge-
nerale, previsto però soltanto con riferimento ai delitti il cui "iter" esecutivo si è arrestato allo stadio del tenta-
tivo, per cui non è applicabile ai reati, tutti consumati, con testati ai ricorrenti. L'analoga diminuente prevista per alcu 45
ni delitti consumati (come il sequestro di persona a scopo di estorsione, di terrorismo o di eversione) citati dai ricorren-
ti, non si applica, invece, se non nei casi e nei modi tassa-
tivamente previsti, ai quali sono estranei i delitti contesta-
ti al BO ed il vervasi.
Il sesto motivo di ricorso, comune al BO ed all'DO
AN, è infondato al pari dei precedenti. I giudici di merito, sulla base delle prove acquisite al processo, e, in particola re, dell'ampia ed attendibile confessione resa dagli stessi imputati, non hanno ritenuto una pluralità di associazioni a delinquere rispetto alle quali i due ricorrenti dovevano ri-
tenersi soltanto collaboratori esterni, ma hanno accertato
- quella l'esistenza d'un'unica associazione per delinquere di cui al capo A) della rubrica nell'ambito della quale di
-
versi e specifici erano i ruoli di ciascun imputato in rela-
zione alle varie fasi attraverso cui passava il traffico del l'eroina proveniente dalla Furchia, tagliata (o trasformata)
e distribuita in Italia. In perfetta coerenza a tale visione sono state attribuite al BO e all'AN le qualifiche di capo ed orANizzatore in relazione alla fase del traffico cui ciascuno di loro sovrintendeva, ed è stato reso il debito conto del relativo convincimento con motivazione completa,
corretta ed immune da vizi logici o errori di diritto.
Evidente è, infine, l'infondatezza anche del settimo mo tivo del ricorso, relativo a ER LT, avendo i primi giudici, con giudizio sicuro e conforme, accertato, sulla ba-
se delle numerose prove acquisite agli atti, il pieno inseri mento del ricorrente nell'associazione per delinquere di cui al capo A) ed il suo fattivo concorso negli stessi reati-fine 46
ascritti al cugino BO, dimostrando la piena attendibilità
e coerenza delle prove stesse e rendendo il debito conto del proprio convincimento di colpevolezza con motivazione congrua e corretta. Gli argomenti difensivi contenuti nei motivi di appello, espressamente non confutati, devono ritenersi disat tesi per implicito a causa della loro non decisività e della loro incompatibilità con la decisione adottata.
v) La prima parte dell'unico motivo del ricorso di Bussetti AR, il terzo motivo del ricorso di AS JE, il secondo motivo del ricorso di SE RO e il secondo motivo del ricorso di RE BR possono essere esaminati con-
giuntamente, avendo le relative censure ad oggetto le ritenu te circostanze aggravanti di cui al 4° ed al 5° co. dell'art. 75 della legge speciale. Come si rileva dalle sentenze di me rito, i primi giudici hanno puntualmente esaminato la questio
- edperaltro già in precedenza sollevata dai difensori ne -
hanno accertato, individuandoli specificamente tra gli impu-
tati del reato di cui al capo A) della rubrica, che alcuni as sociati detenevano armi da sparo e in più occasioni uscivano armati a tutela degli ingenti valori in droga o in danaro
-
-
trasportati; che alcuni di loro (indicati con nome e cogno me) erano tossicodipendenti e che il numero degli associati era certamente superiore a dieci;
tutto ciò
#ÌWŴRĦXWæha in ogni momento dell'attività, anche a voler considerare quei pochi imputati che erano rimasti associati per un periodo di tempo limitato. I primi giudici hanno al-
tresì accertato, ponendo in rilievo i rapporti personali di ciascun imputato con gli altri, la consapevolezza delle circostanze aggravanti di cui sopra, ed hanno comunque con- 47
cluso affermando che, ai sensi dell'art. 59 c.p., le circostan ze stesse dovevano essere valutate a loro carico anche se non conosciute, solo per il fatto obiettivo del loro esistere.
La decisione sul punto appare corretta, e a tal proposito può aggiungwwww affermarsi a differenza da quanto ritenuto ww dagli imputati - che la zikaka norma di cui al 1° co. del ci tato art. 59 c.p. si applica lle circostanze aggravan-
ti o attenuanti del reato, siano esse previste dal codice pe-
nale o da leggi speciali. *nfatti, in quanto disciplina la lo ro valutazione a carico o a favore dell'agente con riferimen to all'atteggiamento conoscitivo di questi, la predetta norma enuncia un principio essenziale dell'ordinamento giuridico pe-
nale, allo stesso modo in cui identico fondamentale rilievo ed estensione rivestono le norme di cui agli artt. 42, 43 e 47 c.p.
che disciplinano il momento conoscitivo e volitivo attinente agli elementi essenziali del reato.
Le censure in proposito possono pertanto essere disattese. vi) PerPer quanto riguarda il ricorso di Capuana Salvatore, il quarto motivo di ricorso è infondato e va pertanto disatteso. Il
giudice di merito ha infatti correttamente desunto la prova della piena sussistenza dell'aggravante dell'ingente quan tità della droga, da lui trasportata da un luogo ad un altro, dalle dichiarazioni dei chiamanti in correità, i quali, pur evidenziando che l'attività del AN era durata per circa
Va sei mesi, avena affermato che il predetto veniva retribuito con uno stipendio fisso mensile di due milioni e doveva esse-
re sempre reperibile. Logico pertanto desumere che la droge complessivamente da lui detenuta per il trasporto sia stata quantitativamente ingente, tale dovendo intendersi, per giu-
risprudenza di questa Corte Puprema, quella quantità molto grande di sostanza in relazione sia al peso, sia al nu- mero delle dosi estraibili, in grado di soddisfare la domanda di un notevole numero di tossicodipendenti per un periodo di consumo protratto nel tempo.
Il giudice di merito, inoltre, ponendo in evidenza i rapporti personali del UA con specifico riferimento a questa suo ruolo nell'ambito dell'associazione e alla perpe- trazione dei singoli reati-fine, ha indirettamente, ma inequi vocabilmente, accertato anche l'aggravante di cui all'art. 74
1° co. n. 2 della legge speciale, relativa al numero delle persone che realizzavano il concorso, ogni volta di certo su periore a tre.
Anche su questi punti la sentenza impugnata si sottrae dunque alle censure del ricorrente.
VII) Per quanto riguarda il ricorso di Capuano Mario Vincenzo, il secondo motivo, relativo alla ricettazione dell'arma, è
infondato e va pertanto disatteso. La denunziata mancanza di motivazione non sussiste, perché la Corte di merito ha puntual mente posto in evidenza, sulla base della prova generica e del le stesse ammissioni dell'imputato, che l'arma in questione era stata rinvenuta nell'allogGI, da lui stesso preso in lo-
cazione quale base per la conservazione e lo spaccio della droga;
di detto allogGI sia il AN sia il FL avevano e continua la piena disponibilità e la presenza di un'arma da sparo non era certamente inutile in considerazione dei val@ri, in droga o in danaro, che nella casa erano custoditi;
la pistola in que stione proveniva da un furto in precedenza perpetrato in dan no del suo legittimo proprietario;
per cui, in conclusione, il
AN ed il FL, nel riceverla, non potevano avere agito se non nella consapevolezza della sua provenienza delittuosa, in considerazione tra l'altro della qualità stessa dell'og
- 49
getto. La decisione è conforme sul punto all'orientamente di in materia di questa Corte Suprema, la quale ha più volte avu to modo di affermare che la prova del dolo nel delitto di ri-
cettazione può essere desunta da qualsiasi elemento, e, in particolare, anche da quelli indicati dall'art. 712 c.p. (qua lità della cosa, condizioni dell'offerente, entità del prezzo)
quando essi siano così univoci come nel caso di specie, dati
-
i controlli legali sulle armi da generare in qualsiasi per certezza che non possa trattarsi di cose legittimamen sona la.
te possedute dall'offerente.
La sentenza impugnata si sottrae, in conclusione, alla suddetta censura del ricorrente.
VIII)Per quanto riguarda il ricorso di Ertugral Emin, il secon do motivo redatto dal primo difensore e il quarto motivo este_
so dal secondo difensore possono essere congiuntamente esami-
nati attenendo alla medesima censura: la ritenuta aggravante della quantità ingente contestata al capo Q) della rubrica. Le
censure sono però infondate. I primi giudici, nelle loro sen tenze le cui motivazioni si integrano per le raGIni altro
-
ve esposte hanno concordemente ritenuto, sulla base delle chiamate in correità di AN EL e di BO AM, con fermate dai reciproci riscontri e dal contenuto dei rapporti di polizia giudiziaria, che il coinvolgimento dell'TU nel traffico di eroina (tale il nome più volte assegnato alla droga trafficata) non fosse limitato al solo pacchetto da cen to grammi consegnato in una certa occasione dal UN (di cui
1'TU era il braccio destro) ma riguardasse un lungo pe riodo di tempo nel corso del quale molti chili di eroina (tre o quattro per volta) erano stati da lui ceduti per lo spaccio.
La decisione impugnata appare sul punto immune dalle cen 50
sure formulate dal ricorrente e conforme alla giurisprudenza in materia di questa Corte suprema,in precedenza citata.
Il fatto che l'analoga circostanza aggravante sia stata
- come risulta dalle decisio- esclusa per il UN è dipeso ni di merito dalla mancanza di una prova sufficiente in pro
-
posito e, lungi dall'apparire contraddittorio con quanto rite nuto per l'TU, rivela lo scrupolo morale con cui i pri mi giudici hanno accertato i singoli fatti in tutte le loro modalità e circostanze.
I motivi di ricorso in questione vanno pertanto disattesi.
Anche il quinto motivo del secondo difensore dell'Ertu
gral è infondato. Le richieste istruttorie avanzate dal difen sore, nell'esercizio del diritto dell'imputato di difendersi provando, sono state disattese dal giudice di appello con con grua e corretta motivazione, con la quale è stato posto in evi denza l'irrilevanza ai fini della decisione degli accertamen-
ti auspicati: infatti, per quanto riguarda la circostanza rela tiva al valico di RI (addotta come uno dei riscontri e-
sterni alla chiamata in correità), l'avvenuto arresto o meno dell'TU non appariva decisivo ai fini dell'attendibili-
tà delle accuse, vuai perché l'accertamento non esclud.escludeva la presenza dell'imputato, vud perché all'attendibilità delle chiamate in correità erano state già dedicate ampie e detta-
gliate motivazioni, sia in generale come premessa della moti-
vazione sia in particolare nell'esame della posizione dello stesso TU.
Anche la richiesta relativa alle telefonate intercorse tra l'AN e l'TU è stata disattesa con motivazione che si inserisce nello stesso filone relativo all'attendibi-
か 51
lità della chiamata in correità, in precedenza ritenuta pie namente credibile per raGIni ampiamente esposte e perfettamente corrette, come si è già avuto modo di affermare.
Deve comunque rilevarsi, a proposito dei dedotti rappor-
ti tra la motivazione della sentenza impugnata e le richieste dirette all'ammissione di nuove prove, che non contrasta con l'art. 6 lett. d) della Convenzione europea dei diritti del-
l'uomo il potere del giudice di decidere circa la rilevanza e l'ammissibilità delle prove, di modo che la mancata assunzione di una prova non costituisce, di per sé, violazione della leg-
ge processuale, e può essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione solo quando a differenza del caso di specie
1 abbia avuto per effetto una motivazione viziata perché basata su affermazioni apodittiche o su travisamento dei fatti. Deve
pertanto anche rilevarsi che se la sola possibilità d'un con-
trollo di legittimità sulla decisione impugnata in materia di
- e quindi di ammissibilità rilevanza della prova passa at-
-
traverso il sindacato sulla motivazione, e se la motivazione ap pare immune da vizi logici, il problema si risolve nell'esami nare la completezza della motivazione stessa, e a tal proposi to la giurisprudenza di questa Corte Suprema è concorde nel ri tenere che la motivazione non può dirsi incompleta quando il giudice di merito abbia tenuto conto delle prove e delle argo mentazioni decisive, dovendo ritenersi implicitamente, ma ne-
cessariamente, disattese le prove e le difese incompatibili con la soluzione adottata ed inidonee a giustificare una de-
cisione diverse.
1X Per quanto riguarda il ricorso di FL BI, la Corte
d'appello, come si rileva chiaramente dalla sentenza impugnata, 52
non ha fondato il suo giudizio di colpevolezza sulle ammissio ni contenute nel "memoriale" inviato alla Corte stessa dalla sua latitanza, ma ha utilizzato queste relative a varie cir
-
costanze attinenti ai fatti e ai rapporti personali con vari altri imputati soltanto come ulteriore e indiretta conferma dei "numerosi ed imponenti elementi di accusa emergenti dagli atti, che già di per sé non lasciavano dubbi in ordine alla sua colpevolezza ritenuta dal Tribunale".
Il denunziato vizio di travisamento pertanto non sussiste,
avendo questa Corte Suprema più volte ritenuto che il vizio in parola della motivazione non ricorre in presenza di un motiva to processo di scelta, interpretazione ed apprezzamento delle prove: per aversi travisamento è necessario che il contrasto tra la motivazione e la realtà processuale sia evidente, asso-
luto, e, pur nell'ambito di un esame necessariamente complessi vo del raGInamento del giudice, percepibile "ictu oculi", al
primo esame.
La censura va pertanto disattesa.
Lo stesso deve dirsi in ordine a quella parte dell'unico motivo di ricorso alle imputazioni relative alle armi. Per
quanto riguarda il capo F) può qui ripetersi quanto già rile vato a proposito delle censure formulate al riguardo da Capua
no AR VI chiamato a rispondere dello stesso reato in concorso col FL. Per quanto riguarda il capo G) la conde- tenzione delle armi è stata correttamente desunta dalla piena disponibilità dell'allogGI in cui le stesse furono rinvenute dai CC., il quale era stato preso in locazione del AN su sollecitazione del FL e veniva da entrambi usato quale luogo di deposito della droga acquistata e da spacciare. Di
conseguenza appare pienamente giustificata e corretta la ri 53
tenuta aggravante di cui all'art. 75 5° co. della legge spe-
ciale.
X) Per quanto riguarda il ricorso di AS JE, la questio-
ne delle generalità con cui era stata determinata l'identità
dell'imputato è stata già ampiamente e linearmente esaminata sia dal Tribunale che dalla Corte d'appello; la quale ultima ha tra l'altro evidenziato che una volta accertato che il
- -
terzo nome di AS JE ST non era IO (soprannome
+
con cui il predetto veniva chiamato dagli amici) ma "ME", aveva il primo giudice proweduto all'opportuna rettifica, dopo avere comunque constatato che l'imputato era stato sempre corretta-
mente indicato con il cognome ed i primi due nomi, più che suf ficienti alla sua identificazione. La Corte ha poi ampiamente esposto le raGIni per cui non poteva esservi alcun dubbio in ordine al fatto che il AS indicato come IO dagli al tri imputati fosse AS JE ST ME residente a [...]
no ed iscritto all'anagrafe relativa, indicando in modo pre-
ciso le risultanze processuali da cui aveva tratto tale convin cimento, nonché la loro attendibilità e concordanza reciproca.
In altri termini i primi giudici hanno motivatamente esclu so che esistessero dubbi sull'identità fisica dell'imputato,
cioè sulla perfetta coincidenza tra la persona nei cui con-
fronti era stato instaurato il processo e quella che essi e-
rano in quel momento chiamati a giudicare, per cui corretta-
mente hanno ritenuto che la parziale erronea indicazione delle sue generalità non fosse causa di nullità alcuna.
Non sussiste, pertanto, la denunziata violazione degli artt. 83 e 84 c.p.p., dato che la documentazione acquisita dal Tribunale fu motivatamente ritenuta inidonea a far dubi- 54
tare che la persona presente nel giudizio non fosse quella con tro la quale era diretta l'azione penale: il procedimento in- cidentale ricognitorio disciplinato dalle citate norme ha co me presupposto nel caso di specie inesistente
- - un dubbio di natura oggettiva, essendo espressamente richiesto che esi stano "elementi di prova atti a far dubitare", e quelli acqui siti agli atti non erano, come s'è detto, suscitatori di un dubbio di tale natura.
Quanto alla denunziata violazione di legge relativa al verbale di vane ricerche e alla dichiarazione di irreperibi-
lità, deve intendersi qui richiamato quanto si dirà tra breve a proposito dell'analoga doglianza formulata da TU ME;
mentre, per quanto riguarda la ricognizione fotografica del
AS, la decisione impugnata appare pienamente conforme al-
l'orientamento in materia di questa Corte Duprema, la quale ha più volte affermato che l'utilizzazione di tale fonte di prova è subordinata alla condizione che il riconoscimento of fra garanzia di sicurezza, che i suoi risultati siano adegua tamente vagliati e che ne sia dimostrato il valore probatorio tramite il riferimento ad altri riscontri, i quali ultimi, nel caso di specie, appaiono numerosi e certi.
Per quanto riguarda l'eccezione di nullità e le altre ar gomentazioni difensive contenute nei motivi aggiunti redatti per TU ME dal nuovo difensore, l'operato processuale dei giudici di merito in relazione allo stato di latitanza del ri-
corrente appare pienamente legittimo e conforme alla consolida ta giurisprudenza di questa Corte Supreme, la quale ha più vol te affermato che la dizione "ricerche opportune" contenuta nel l'art. 266, 2° co. c.p.p. implica, da parte della polizia giu 55
diziaria, un potere discrezionale, il quale trova un limite perfettamente adempiuto nel caso di specie di nell'obbligo
-
-
ricercare il catturando nella residenza indicata nel mandato di cattura;
che quando tale residenza risulti come nel caso del
-
TU essere anche il suo reale domicilio, non è necessario ricercare il catturando anche nel suo luogo di nascita o altro ve;
che la forma di notificazione prevista dall'art. 173 c.p.p. per l'imputato latitante è quella che meglio di qualunque al-
tra, salva la consegna a mani proprie, fornisce la prova che il contenuto dell'atto è stato portato a conoscenza del notifi cando,e il rinvio all'art. 170 c.p.p. è limitato alle sole moda lità del deposito in cancelleria dell'atto da notificare, poi-
ché l'art. 173 non richiede nè la rinnovazione delle ricerche ad ogni passagGI del processo nelle diverse fasi previste dal la legge nè l'emissione di un decreto di latitanza.
Questa Corte Suprema ha anche ritenuto che per la sussi- stenza della volontarietà nella latitanza non è necessario che l'interessato sia a conoscenza dell'avvenuta emissione a suo ca rico del provvedimento restrittivo della libertà, ma è suffi-
ciente che egli si metta in condizione di irreperibilità pur sapendo che un ordine o un mandato può essere emesso nei suoi confronti.
Quanto alle censure relative al verbale di vane ricerche,
questa Corte Suprema ha ritenuto che lo stesso sia un atto pubblico il quale, in quanto attesta fatti compiuti dallo stes so pubblico ufficiale o caduti sotto la sua diretta percezione,
e fede fino ad impugnazione di falso: in mancanza di tale spe cifica contestazione dell'efficacia probatoria del verbale in questione, irrilevanti si appalesano i documenti allegati ai motivi aggiunti. 6 5
XII) PePer quanto riguarda i ricorsi di Maghetti Aldo, Mascetti LD e SU IS, i motivi posti a fondamento di ciascuno di essi possono essere congiuntamente esaminati, avendo ad oggetto censure identiche. Va notato a tal proposito che il principio ispiratore della disposizione di cui all'art. 477
c.p.p. è quello di riconoscere al giudice del dibattimento il potere di definire l'imputazione nel modo più aderente possi- f bile alla realtà processuale, stabilendo che tale potere egli eserciti o direttamente, mediante la modifica del titolo del reato, o indirettamente, quando debba modificarsi la contesta zione del fatto;
in tale secondo caso - quando il fatto è di verso per circostanze emerse nel corso del dibattimento il
-
giudice non può decidere nel merito, ma deve trasmettere gli un' atti al pubblico ministero conon ordinanza che costituisce un atto di mero impulso processuale e che è assolutamente inoppu-
gnabile (anche nel caso indicato dall'art. 514 c.p.p. invocato dalla difesa) sia perché nessuna norma ne prevede l'impugna- bilità sia perché l'imputato potrà esperire il suo diritto di difesa nel tempo e nella sede opportuna.
Deve ritenersi, pertanto, che correttamente il giudice di appello ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta contro l'ordinanza di trasmissione degli atti al P.M. adot-
tata dal Tribunale, dopo avere, con giudizio insindacabile in sede di legittimità, accertato, con motivazione corretta e congrua, che il fatto di cui al capo A) era diverso da quel-
lo enunciato nell'ordinanza di rinvio a giudizio.
I ricorsi proposti del SC, dal TT e dal
•
SU vanno pertanto rigettati. 57
(XII) laPer quanto riguarda il ricorso di Massensini RO, doglianza relativa alla misura della pena pecuniaria è infon data, avendo il giudice di appello fatto espressa menzione del-
l'inapplicabilità del raddoppio comminato dall'art. 113 della all'epoca della legge 24 novembre 1981 n. 689 in relazione) (cessazione del
l'attività delittuosa del ricorrente.
Il quarto motivo del ricorso del EN è anch'esso infondato, avendo il giudice d'appello rigettato la richiestal'appello di rinnovazione parziale del dibattimento dopo aver definito ininfluenti ai fini della decisione le prove indicate, con motivazione congrua e corretta in relazione a quanto in pre-
cedenza sul punto affermato e alle conseguenze successivamente tratte.
XIV) Perer quanto riguarda il ricorso proposto da Pekgozlu Ali NI, l'unico motivo posto a suo fondamento è infondato, perché
il giudice di appello, nel conferire credito al riconoscimento fotografico operato da AN EL, si è strettamente atte nuto alla giurisprudenza di questa Corte Suprema, secondo cui la ricognizione informale, e, in particolare, quella fotogra-
fica, assume valore probatorio quando i suoi risultati siano adeguatamente vagliati e ne sia dimostrata la certezza proban-
te tramite il riferimento ad elementi di riscontro estrinseci,
che, nel caso di specie, sono numerosi e precisi. xv)Per quanto riguarda il ricorso di Senol Nuri, il primo motivo non risponde ai requisiti di specificità richiesti dal-
l'art. 201, 7° co. c.p.p., non essendo in esso precisato nè
il vizio della sentenza impugnata nè le raGIni della censu-
.
ra, per cui il giudice del gravame non è posto in grado di 58
esercitare il necessario controllo. Il motivo in questione è
pertanto inammissibile. olazzo Enri- XVI) PePer quanto riguarda il ricorso proposto da S co, il suo unico motivo è infondato, avendo i primi giudici posto a fondamento del giudizio di colpevolezza in ordine ai ripetuti acquisti di eroina mezzo chilo ogni settimana o
-
ogni dieci/quindici GIrni - le dichiarazioni concordi del Bo-
nera e del UN e le sue stesse ammissioni: alla stregua di ciò correttamente essi hanno escluso la possibilità di qua- lificare "modica" la quantità di droga ogni volta acquistata e di applicare la norma di cui all'art. 72, anziché 71, della legge speciale.
XVII) I Per quanto riguarda il ricorso proposto da YD KI
il primo motivo è infondato e va pertanto disatteso. Il princi pio della previsione bilaterale (o doppia incriminabilità) del fatto,è enunciato per quanto interessa il caso di specie
-
nell'art. 2, co. 1° della Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, applicabile come fonte primaria secondo le indicazioni fornite dall'art. 13 c.p. e dall'art. 656 c.p.p., opportunamente tra loro coordinati. Se- condo tale principio per l'ammissibilità dell'estradizione è necessario che il fatto posto a base della richiesta sia pre- reato dalla legislazione di entrambi gli stati in- visto come teressati. Non occorre, tuttavia, che esso presenti identica qualificazione giuridica o che assuma lo stesso "nomen iuris", essendo sufficiente l'attribuzione di un grave illecito, pe-
nalmente represso dall'ordinamento giuridico italiano e stra niero, anche se i due ordinamenti divergono nella definizione giuridica o nelle modalità della fattispecie criminosa, sempre 59
che la diversa qualificazione non faccia rientrare l'ipotesi di reato tra quelle per le quali l'estradizione non è consen-
tita.
Quest'ultima ipotesi nel caso di specie non ricorre. Al
3° co. del citato art. 2 della Convenzione è detto infatti che qualsiasi parte contraente può escludere, per quanto la riguarda, dal campo di applicazione della Convenzione stessa,
i reati per i quali la propria legislazione non autorizzi la estradizione%;B e a tale scopo può depositare sia un elenco dei reati per i quali l'estradizione è autorizzata, sia un elenco dei reati per i quali l'estradizione è esclusa. A tal proposi to risulta, con riferimento al 1° co. dell'art. 2 della Con-
venzione, la seguente riserva di parte svizzera: la Svizzera
si riserva il diritto di rifiutare l'estradizione quando il fatto ascritto alla persona ricercata non contiene gli elemen ti costitutivi di uno dei reati di cui all'allegato elenco. Ta
le elenco prevede al n. 31 bis le violazioni volontarie alle disposizioni concernenti gli stupefacenti, in quanto questa violazione sia passibile di pena detentiva.
Ciò posto, appare evidente che il promovimento dell'azione penale da parte del P.M. nei confronti di YD KI per il reato di cui all'art. 75 della legge speciale sugli stupefa-
centi è assolutamente legittimo: non v'è dubbio, invero, che il fatto a lui ascritto contiene tutti gli elementi costituti- vi in particolare la volontarietà della condotta illecita,
-
la finalità della norma di punire il traffico illecito degli stupefacenti e la pena detentiva prevista come sanzione del reato di cui al n. 31 bis dell'elenco sopra menzionato. Non è al codice penale svizzero, pertanto, che deve farsi riferimen 60
-to come assume il ricorrente
- nella ricerca della previsio (citato) ne bilaterale del fatto, bensì al elenco di delitti presenta to dalla Svizzera al Segretariato del Consiglio d'Europa all'at to della ratifica della Convenzione in parola, ai sensi del 4°
comma dell'art. 2.
Non va dimenticato, comunque, che la Svizzera è parte contraente della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 con cui si riconosce che la tossicomania è un flagello per l'in dividuo e costituisce un pericolo economico e sociale per l'u manità, si conviene sulla necessità di un'azione universale guidata agli stessi principi e mirante a fini comuni allo scopo di prevenire e combattere tale flagello, e si stabilisce, all'art. 36, 2° coco.,che saranno considerate infrazioni pas-
sibili delle pene di cui al precedente 1° co. non soltanto
la partecipazione intenzionale ad una qualunque delle predette infrazioni (coltivazione, produzione, detenzione, offerta, mes-
sa in vendita, ecc.) ma anche l'associazione o
- tra l'altro -
l'intesa al fine di commettere tali infrazioni.
Alla luce di quanto precede, il primo motivo del ricorso di YD EK va disatteso perché completamente infondato.
Il secondo motivo di ricorso è altrettanto infondato. Il
giudice d'appello ha riportato nella sentenza impugnata le di-
chiarazioni rese dall'imputato, trascrivendone interi brani alla lettera, e ne ha correttamente desunto il loro carattere di piena confessione in ordine ad entrambi i reati ascritti-
gli ai capi A) e B) della rubrica. Ha poi esaminato la ritrat tazione effettuata dallo stesso imputato e l'ha ritenuta inat tendibile per una serie di considerazioni analiticamente espo ste. Tra queste un posto di rilievo occupano i riscontri alla 61
veridicità delle dichiarazioni confessorie costituiti da altre risultanze processuali, tra cui le dichiarazioni rese da Soy-
dan MI ed AN EL. Sulla base del materiale di prova raccolto il giudice di merito ha potuto quindi ricostruire il ruolo e le funzioni del YD nella vicenda oggetto del processo: da un lato assicurare il "riciclagGI" del danaro :
proveniente dal traffico di droga sui conti di banche svizze dall'altro qüækka fornire notizie sulle modalità, sui tem re,
pi e sui luoghi di arrivo delle ingenti partite di droga. La
motivazione in proposito è ampia e dettagliata e si sottrae completamente alle censure formulate dal ricorrente, apparen do, a differenza da quanto da questi assunto, logica e coeren te.
Il terzo motivo di ricorso è infondato al pari dei pre-
cedenti. Il giudice d'appello ha dedicato un'ampia motivazio-
ne alla circostanza del conto corrente n. 138591 della Trade
Development Bank di winevra (intestato allo zio NO Sa-
bit ma nella disponibilità di esso ricorrente) ed ha minuzio samente confutato le argomentazioni in proposito formulate dal difensore con i motivi di appello, specialmente per quan-
to riguarda l'esattezza della sua indicazione. La sentenza im-
pugnata si sottrae sul punto alle censure formulate dal ri-
corrente, il quale, deducendo surrettiziamente vizi di man-
canza o contraddittorietà di motivazione, wawfurшukata si duo le degli apprezzamenti di fatto ai quali il giudice del meri-
to è pervenuto attraverso la valutazione delle prove, sorretta dą motivazione esente da errori logici o giuridici. E' suffi-
ciente comunque qui ossVA che il contributo causale for nito dal YD è fondato su molteplici elementi di prova, 62
tra i quali la disponibilità del predetto conto corrente, sul la cui esistenza e finalità i primi giudici non hanno avuto alcun dubbio ed hanno reso il debito conto del proprio con-
vincimento.
XVII) Per quanto riguarda il ricorso proposto da Tirnovali
UP, NO SA e NO̟ GI, il primo comune mo-
tivo è infondato e va pertanto disatteso. L'associazione per delinquere che in questa sede viene in considerazione ai fini dell'eccepito difetto di giurisdizione, non è quella "nata in
Turchia ad opera di cittadini stranieri", come assumono i ri-
correnti, ma quella, di cui al capo A) dell'imputazione, co-
sì come contestata e ritenuta dai giudici di merito nei ter mini di composizione soggettiva e di attività ivi specifica-
te. Essa risulta ascritta, oltre che ai NO, a numerosi altri soggetti, compresi molti italiani, residenti in Italia,
che quivi ("in Milano, Torino e altrove") hanno stretto il vincolo associativo come risulta dalle prove dettagliata--
mente messe in luce nei gradi di merito- e predisposto l'op portuna orANizzazione di mezzi materiali e personali.
A differenza da quanto assumono i ricorrenti, questa Cor
te Suprema ha già avuto modo di affermare che la costituzione di un'associazione per delinquere non si verifica nel momento e nel luogo in cui interviene il semplice accordo tra i compar tecipi, ma in quelli della costituzione di un'orANizzazione
permanente, frutto del concerto di intenti e di azione tra gli associati;
solo in tali circostanze di tempo e di luogo, in-
fatti, divenendo operante la struttura orANizzativaIzzativa e presen- tandosi quel pericolo che giustifica l'incriminazione, si rea-
lizza quel "minimum" di mantenimento della situazione antigiu-
ridica necessaria per la sussistenza del delitto e per l'indi- 63
viduazione del luogo di inizio della sua consumazione.
Non v'è dubbio pertanto che il reato in questione fu commesso nel territorio dello Stato, per cui legittimamente
è stato punito secondo la legge italiana, ai sensi dell'art. 6, 1° co. c.p.
XIX) PePer quanto riguarda la censura relativa alla mancata con- cessione delle circostanze attenuanti generiche, i motivi for mulati in proposito da vari ricorrenti (NI, terza parte dell'unico motivo;
UA AL, secondo motivo;
FL
BI, ultima parte dell'unico motivo;
EN RI, secondo
motivo; SO IC, seconda parte dell'unico motivo;
Tir
novali UP, SA e GI, ultima parte del secondo comune motivo) possono essere congiuntamente esaminati. A tal propo-
sito questa Corte Suprema ha più volte affermato che in caso di diniego delle attenuanti generiche il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutte le situazioni prospettate 2
dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi, al fine di giustificare l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge, le raGIni ostative alla concessione, sofferman-
dosi su quegli elementi di preponderante rilievo che caratte-
rizzano la particolare situazione.
Poiché il giudice di appello ha indicato, per ciascuno dei suddetti ricorrenti, le raGIni ostative alla concessione,
individuandole in ben precisi e comprovati elementi di fatto,
dando così in modo congruo e corretto il debito conto dell'uso da parte sua del potere discrezionale in materia, la sentenza impugnata si sottrae alle censure formulate dai ricorrenti;
le quali vanno, pertanto, disattese. 64
Anche la censura relativa all'entità della pena inflitta forma oggetto di motivi di ricorso formulati da vari imputati
(UN, motivo unico;
UA AL, secondo motivo;
Ca- puano AR VI, terzo motivo;
FL BI, ultima par te dell'unico motivo%3B SO IC, seconda parte dell'unico motivo;
YD KI, settimo motivo;
NO UP, SA e
GI, ultima parte del secondo motivo;
VA NI, motivo unico), motivi che pertanto possono essere congiuntamente esa-
minati. Questa Corte Puprema ha già più volte affermato in pro posito che gli elementi indicati nell'art. 133 c.p. devono es- sere vagliati nel loro complesso;
che il minimo edittale non è
un diritto assoluto dell'imputato in ogni caso;
e che quando
è stata inflitta una pena "media" (a magGIr raGIne se questa
è più vicina al minimo che al massimo) non è necessario il ri-
chiamo a tutte le circostanze di cui al predetto art. 133 c.p.,
sia perché le espressioni "pena congrua" o "pena adeguata" o
"pena equa" e simili fanno supporre che il giudice abbia valu-
tato la responsabilità in base alle citate circostanze, sia perché, in tale ipotesi, non è possibile supporre che il pote- re discrezionale relativo alla misura della pena sia degenera-
to in arbitrio.
I suddetti motivi di ricorso vanno pertanto disattesi perché infondati.
XXI)Possono essere congiuntamente esaminati, per identità del- l'oggetto, i motivi di ricorso contenenti la doglianza relati-
va all'eccessiva misura dell'aumento di pena per la ritenuta
Continuazione, formulati da vari ricorrenti (BO, ER '
ed AN con i comuni terzo e quarto motivo;
TT con l'ultima parte dell'unico motivo;
AS col quarto motivo;
65
SE col terzo motivo%3B RE col quarto motivo;
Va-
ghi con l'unico motivo). Essi sono infondati. Questa Corte Su-
prema ha più volte ritenuto che quando l'aumento di pena sta- bilita per la continuazione sia concretamente fissato in misura
"media" (a magGIr raGIne se esso è più prossimo al minimo an ziché al massimo), il giudice, per assolvere all'obbligo della motivazione, non è tenuto a richiamare tutti gli elementi indi cati nell'art. 133 c.p., perché l'uso di espressioni sinteti- che è sufficiente a dar raGIne della valutazione, che sostan-
zialmente è favorevole all'imputato.
XXII)Per quanto riguarda, infine, la doglianza relativa alla mancata applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 114 1° co. c.p., la stessa è stata avanzata dal Ger
vasi, col settimo motivo, seconda parte, del ricorso, e dal-
la RE, col terzo motivo di ricorso, i quali possono per tanto essere congiuntamente esaminati. Valutata la questione in punto di fatto il giudice di appello ha tratto, dalle cir costanze e modalità del comportamento tenuto dai due imputati,
il convincimento che la loro partecipazione wkwfæk я abbia avuto tutt'altro che minima importanza nell'esecuzione del rea to, e di tale convincimento ha reso il debito conto con mo-
tivazione corretta ed immune da vizi logici o errori di dirit-
to.
La decisione appare conforme all'orientamento espresso in proposito da questa Corte Suprema, la quale ha più volte affermato che non la"minore" efficienza causale dell'attività
di un correo rispetto a quella degli altri, ma la "minima"
efficienza causale di detta attività può configurare, nella discrezionale valutazione del giudice di merito, l'attenuante 66
prevista dall'art. 114 c.p.%; il che può dirsi che avvenga quando il reato si sarebbe egualmente verificato anche senza l'attività di detto compartecipe, per avere egli svolto un ruo
10 di rilevanza marginale, cioè di così lieve efficacia causa le da risultare quasi trascurabile nell'economia generale del reato.
Va rilevato, comunque, nel caso specifico, che l'attenuan te in parola non poteva essere concessa al ER e alla Pre
viato nè in ordine al delitto associativo di cui al capo A),
nè in ordine a quello in concorso contestato al capo B) della rubrica.
Per quanto riguarda il primo reato, di natura plurisog-
gettiva (o a concorso necessario), l'attenuante non poteva essere concessa per due raGIni: perché la circostanza di cui all'art. 114 1° co. c.p. si riferisce, per espressa previsio-
ne, ai soli artt. 110 e 113 c.p., che prevedono, rispettiva-
mente, il concorso eventuale nel reato e la cooperazione nel delitto colposo;
perché nella valutazione legislativa della illiceità penale non è l'azione del singolo, imputato del rea-
to associativo, a venire in considerazione, bensi l'attività
dell'orANizzazione criminosa nel suo complesso, qualunque sia stato il ruolo svolto dal singolo associato, necessaria-
mente partecipe, insieme agli altri, di quella attività.
Per quanto riguarda il secondo reato, l'attenuante non po teva essere riconosciuta perché, essendo stata ravvisata suggústenko la partecipazione al fatto di più di cinque per- sone (art. 74, 1° co. n. 2, prima ipotesi), deve ritenersi operante il divieto di cui all'art. 114, 2° co. c.p.: l'esten sione del divieto ad ipotesi aggravatrici configurate da nor 67
me speciali è giustificata dal dato obiettivo comune della magGIre capacità a delinquere mostrata dai concorrenti, ri- spetto alla quale non sono consentiti apprezzamenti discre-
zionali.
In conclusione deve rilevarsi, con riferimento a tutti i ricorrenti, che le argomentazioni difensive contenute per il resto nei vari motivi, e fin qui non espressamente esami nate, si risolvono in una surrettizia deduzione, come vizi di motivazione, di censure su accertamenti ed apprezzamen ti di fatto ai quali il giudice del merito è pervenuto attra verso una corretta e completa valutazione delle prove%; oppu-
re esprimono in sostanza una doglianza per il risultato, di-
verso da quello auspicato, cui il predetto giudice è appro-
dato nell'insidacabile esercizio del potere di individuare le fonti del proprio convincimento e valutarne l'attendibi-
lità e concludenza con motivazione immune da vizi logici ed errori di diritto. Come tali, le suddette doglianze sono i-
nammissibili in sede di legittimità.
I ricorsi, pertanto, vanno tutti rigettati.
L'assoluzione per insufficienza di prove da alcuni reati,
pronunziata nei confronti di taluni ricorrenti, va mantenuta ferma anche dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo
28 luglio 1989 n. 271, contenente, tra l'altro, le norme tran sitorie relative al nuovo codice di procedura penale, avendo questa Corte Suprema già ritenuto (Cass., sez. VI, 29 novembre
1989, ric. De Nicola) che la norma di cui all'art. 254 si ap- plica nei giudizi in corso che proseguono col vecchio rito -
-
solo a conclusione dei primi due gradi di giudizio. 68
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibili i ricorsi di UN
AN, AN IH, RE EV, IV Anto
nia; rigetta gli altri ricorsi;
condanna tutti i ricorrenti in solido el pagamento delle spese pro cessuali e ciascuno di essi al versamento di lire
500.000 alla Cassa delle ammende.
Roma, 16 dicembre 1989
Il Presidente
Ball Il Consigliere est.
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
LI Scalia
Depositato in Cancelleria
11 APR. 1990 oggi, Il Collaboratore di Cancellerie
CORTE
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