Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/12/1989, n. 5349
CASS
Sentenza 16 dicembre 1989

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Il recesso attivo di cui all'ultimo comma dell'art. 56 cod. pen. è istituto di carattere generale, previsto, però, soltanto con riferimento ai delitti il cui iter esecutivo si è arrestato allo stadio del tentativo, per cui non è applicabile ai reati consumati.*

La ricognizione informale, e, in particolare, quella fotografica, assume valore probatorio quando i suoi risultati siano adeguatamente vagliati e ne sia dimostrata la certezza probante tramite il riferimento ad elementi di riscontro estrinseci. ( V mass n 168439; ( V mass n 147574; ( Conf mass n 148178).*

La norma di cui al primo comma dell'art. 59 cod. pen. si applica alle circostanze aggravanti o attenuanti del reato, siano esse previste dal codice penale o da leggi speciali. Infatti, in quanto disciplina la loro valutazione a carico o a favore dell'agente con riferimento all'atteggiamento conoscitivo di questi, la predetta norma enuncia un principio essenziale dell'ordinamento giuridico penale, allo stesso modo in cui identico fondamentale rilievo ed estensione rivestono le norme di cui agli artt. 42, 43 e 47 cod. pen. che disciplinano il momento conoscitivo e volitivo attinente agli elementi essenziali del reato.*

È ammissibile l'estradizione dalla svizzera per il reato di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti, nell'elenco dei reati per i quali l'estradizione è autorizzata, depositato dalla svizzera ai sensi dell'art. 2 della convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, al n. 31 bis sono previste le violazioni volontarie alle Disposizioni concernenti gli stupefacenti, in quanto queste violazioni siano passibili di pena detentiva. (nella specie è stato ritenuto legittimo il promovimento della Azione penale da parte del P.m. nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 75 legge stupefacenti poiché il fatto a lui ascritto conteneva tutti gli elementi costitutivi del reato di cui al n. 31 bis dell'elenco e poiché non al codice penale svizzero come assumeva l'imputato - doveva farsi riferimento, bensì al citato elenco).*

In ordine al reato di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, non può essere concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 114, primo comma, cod. pen. (partecipazione di minima importanza al reato) per due ragioni: perché tale circostanza si riferisce, per espressa previsione, ai soli artt. 110 e 113 che prevedono, rispettivamente, il concorso eventuale nel reato e la cooperazione nel delitto colposo (mentre il reato di cui all'art. 75 legge n. 685 del 1975 è di natura plurisoggettiva o a concorso necessario); perché nella valutazione legislativa della illiceità penale non è l'Azione del singolo imputato del reato associativo, a venire in considerazione, bensì l'attività dell'organizzazione criminosa nel suo complesso, qualunque sia stato il ruolo svolto dal singolo associato, necessariamente partecipe, insieme con gli altri, di quella attività. ( V mass n 166510; ( Conf mass n 166637).*

La Costituzione di un'associazione per delinquere non si verifica nel momento e nel luogo in cui interviene il semplice accordo tra i compartecipi, ma in quelli della Costituzione di una organizzazione permanente, frutto del concerto di intenti e di Azione tra gli associati; solo in tali circostanze di tempo e di luogo, infatti, divenendo operante la struttura organizzativa e presentandosi quel pericolo che giustifica l'incriminazione, si realizza quel minimum di mantenimento della situazione antigiuridica necessaria per la sussistenza del delitto e per la individuazione del luogo di inizio della sua consumazione. (fattispecie relativa a ritenuta commissione del reato nel territorio dello stato). ( Conf mass n 170223).*

Per quantità ingente di droga deve intendersi quel quantitativo molto grande di sostanza in relazione sia al peso, sia al numero delle dosi estraibili, in grado di soddisfare la domanda di un notevole numero di tossicodipendenti per un periodo di consumo protratto nel tempo. ( Conf mass n 180341; ( Conf mass n 170660).*

Non contrasta con l'art. 6 lett. D) della convenzione europea dei diritti dell'uomo il potere del giudice di decidere circa la Rilevanza e l'ammissibilità delle prove di modo che la mancata assunzione di una prova non costituisce, di per sè, violazione della legge processuale e può essere dedotta con motivo di ricorso per Cassazione solo quando abbia avuto per effetto una motivazione viziata perché basata su affermazioni apodittiche o su travisamento dei fatti. ( Conf mass n 155636; ( Conf mass n 125509).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/12/1989, n. 5349
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5349
    Data del deposito : 16 dicembre 1989

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