Articolo 84 del Codice di procedura penale
Articolo 83Articolo 71
Versione
24 ottobre 1989
Art. 84. Costituzione del responsabile civile 1. Chi e' citato come responsabile civile puo' costituirsi in ogni stato e grado del processo, anche a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza.
2. La dichiarazione deve contenere a pena di inammissibilita':
a) le generalita' della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce e le generalita' del suo legale rappresentante;
b) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
c) la sottoscrizione del difensore.
3. La procura conferita nelle forme previste dall'articolo 100 comma 1 e' depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione del responsabile civile.
4. La costituzione produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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