Art. 84. Costituzione del responsabile civile 1. Chi e' citato come responsabile civile puo' costituirsi in ogni stato e grado del processo, anche a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza.
2. La dichiarazione deve contenere a pena di inammissibilita':
a) le generalita' della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce e le generalita' del suo legale rappresentante;
b) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
c) la sottoscrizione del difensore.
3. La procura conferita nelle forme previste dall'articolo 100 comma 1 e' depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione del responsabile civile.
4. La costituzione produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo.
2. La dichiarazione deve contenere a pena di inammissibilita':
a) le generalita' della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce e le generalita' del suo legale rappresentante;
b) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
c) la sottoscrizione del difensore.
3. La procura conferita nelle forme previste dall'articolo 100 comma 1 e' depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione del responsabile civile.
4. La costituzione produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo.