Sentenza 17 aprile 2001
Massime • 2
Nel giudizio avente ad oggetto una domanda di condanna alla demolizione di un immobile, sono necessari contraddittori tutti i comproprietari pro indiviso del manufatto, in quanto, stante l'unitarietà "ab origine" del rapporto dedotto in giudizio, una sentenza di demolizione pronunciata soltanto nei confronti di alcuni di essi sarebbe "inutiliter data".
In caso di morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado, gli eredi, indipendentemente dalla natura del rapporto sostanziale controverso, vengono a trovarsi per tutta la durata del processo in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, con conseguente configurazione, in fase di gravame, di un'ipotesi di causa inscindibile ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ.; ne consegue che, notificato ritualmente il ricorso per cassazione ad alcuni degli eredi, la mancanza di notifica nei confronti di alcuno di essi non comporta l'inammissibilità del ricorso, ma soltanto la necessità di integrazione del contraddittorio riguardo al litisconsorte necessario non citato. Ove, poi, quest'ultimo venga erroneamente ritenuto, con la sentenza, destinatario di una notificazione e ritualmente costituito, mentre dagli atti della causa ciò risulta inconfutabilmente smentito, lo stesso è legittimato a domandare la revocazione della sentenza in quanto erroneamente emessa anche nei suoi confronti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/04/2001, n. 5603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5603 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE - rel. Consigliere -
Dott. SERGIO DEL CORE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RB MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 72, presso lo studio dell'avvocato ALDO SIMONCINI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EC DI SA, elettivamente domiciliata in ROMA VLE TRASTEVERE 40, presso lo studio dell'avvocato PIETRO DI STEFANO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente nonché contro
EN AR, RB ES, RB EP TO, RB NN RITA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3623/99 della Corte suprema di cassazione di ROMA, depositata il 13/04/99;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 19/12/00 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. MASSIMO FEDELI con le quali si chiede che la Suprema Corte dichiari l'inammissibilità dell'istanza con le pronunce di legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato il 30 dicembre 1983 al Pretore di Albano, AR CH chiese di essere reintegrata nel possesso di un suo terreno con sovrastante fabbricato in Marino, lamentando di esserne stata spogliata dai vicini IO BO e MA IL, i quali avevano intrapreso la costruzione, in un limitrofo loro fondo, di uno stabile a distanza non regolamentare.
La domanda - alla quale i convenuti avevano resistito contestandone l'ammissibilità e la fondatezza, nonché eccependo l'incompetenza del giudice adito dagli attori - fu accolta con sentenza del 10 maggio 1990, di condanna di MA IL e degli eredi di IO BO (ES BO, EP AN BO, NA IT BO e RI BO, nei cui confronti la causa era stata riassunta, dopo essere stata dichiarata interrotta in seguito al decesso del de cuius) ad arretrare fino a 15 metri dal confine l'edificio in questione.
Impugnata da MA IL e dai successori di IO BO (tranne RI BO, rimasto contumace in appello), la decisione fu riformata dal Tribunale di Velletri, che con sentenza del 22 aprile 1996 respinse l'originaria domanda proposta da AR CH - la quale si era costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame - in base al rilievo che costei aveva perduto l'interesse ad agire, poiché in corso di causa aveva alienato il bene oggetto dell'asserito spoglio.
Contro questa sentenza AR CH propose ricorso per cassazione. MA IL, ES BO, EP AN BO e NA IT BO resistettero con controricorso. Con sentenza n. 3623/99 del 13 aprile 1999 questa Corte, in accoglimento del ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa ad altra sezione del Tribunale di Velletri, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, ritenendo sussistente la violazione dell'art. 111 c.p.c., che era stata denunciata da AR CH.
La sentenza di cassazione è stata impugnata per revocazione da RI BO, in base a un motivo. AR CH ha resistito con controricorso. MA IL, ES BO, EP AN BO e NA IT BO non si sono costituiti. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il motivo addotto a sostegno del ricorso RI BO deduce che questa Corte è incorsa in errore, nel ritenere che nel giudizio di legittimità il contraddittorio fosse integro, mentre invece egli vi era stato pretermesso, nonostante la sua qualità di litisconsorte necessario.
La tesi è fondata.
Il ricorso per cassazione proposto da AR CH contro la sentenza del Tribunale di Velletri era stato notificato a MA IL, ES BO, EP AN BO e NA IT BO, ma non anche a RI BO, che in appello era rimasto contumace. Di questa omissione, risultante dagli atti di causa, la Corte evidentemente non si è avveduta, come emerge dall'esposizione dello svolgimento del processo contenuta nella sentenza qui impugnata, in cui si legge che "EN MA ed i RB hanno resistito con controricorso". Si è quindi supposto un fatto - che anche RI BO, come gli altri eredi di IO BO, si fosse costituito e avesse svolto difese nel giudizio di legittimità - la cui verità era incontestabilmente esclusa e non ha costituito un punto controverso, sul quale la sentenza abbia pronunciato. Nè la circostanza può ritenersi ininfluente, come hanno sostenuto la controricorrente e il pubblico ministero, osservando che RI BO non aveva proposto appello contro la sentenza di primo grado, la quale pertanto era passata in giudicato nei suoi confronti, sicché egli non era parte necessaria nel giudizio di legittimità, nè viene pregiudicato dalla pronuncia di cassazione. È sufficiente, in contrario, rammentare che i successori a titolo universale di chi sia deceduto in corso di causa, ove sia seguita l'interruzione del processo e la riassunzione, sono tutti litisconsorti necessari in ogni fase e grado successivi, perché unitariamente subentrano nella posizione del de cuius, la quale non può subire scissioni, poiché altrimenti si darebbe luogo all'eventualità di giudicati contrastanti (Cass. 18 maggio 2000 n. 6480); e altrettanto va detto, inoltre, relativamente ai più comproprietari di un immobile, che sia oggetto di una domanda di condanna alla demolizione, stante l'unitarietà ab origine del rapporto dedotto in giudizio, comune indivisibilmente a tutti i convenuti (Cass. 4 febbraio 2000 n. 1246). Per entrambe tali ragioni, ognuna peraltro decisiva, RI BO avrebbe dunque dovuto essere chiamato a partecipare al giudizio di legittimità, come infatti la Corte ha ritenuto che fosse avvenuto. Ed è appunto la qualità di parte destinataria del ricorso e costituita in giudizio, erroneamente attribuitagli, che lo legittima a chiedere la revocazione della decisione di cassazione, in quanto emessa anche nei suoi confronti.
In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza impugnata va revocata.
A questa decisione rescindente deve seguire quella rescissoria, da deliberare nel medesimo procedimento camerale e da pronunciare con la stessa sentenza (Cass. s.u. 10 ottobre 1997 n. 9862; 12 novembre 1997 n. 11148). Occorre quindi provvedere ex novo, nel ripristinato contraddittorio tra tutte le parti necessarie del processo, sul ricorso che AR CH aveva proposto contro la sentenza del Tribunale di Velletri.
Ma l'esito non può essere diverso da quello del precedente giudizio di cassazione, per le argomentazioni svolte nella relativa sentenza, che il collegio condivide e alle quali, del resto, il ricorrente non ha mosso contestazioni di sorta.
Basterà dunque trascriverle, dopo aver premesso che il possesso, situazione eminentemente di fatto, comprende tuttavia anche il "diritto", suscettibile di trasferimento a titolo particolare, "alla conservazione integra del potere sulla cosa" e "alla cessazione dello spoglio e delle molestie" (Cass. s.u. 24 febbraio 1998 n. 1984):
"Con l'unico motivo di ricorso, la CH, denunziando violazione e falsa applicazione della norma di cui all'art. 111 c.p.c. in relazione agli artt. 872 e 873 c.c. ed alle norme tecniche di attuazione del P.R.G. del Comune di Marino sulla distanza dal confine di ml 15, lamenta che erroneamente il Tribunale di Velletri ha ritenuto che, avendo venduto l'immobile nel corso del giudizio, sia venuto meno il suo interesse ad agire ed ha, per questo, rigettato la domanda di reintegra nel possesso.
"Il ricorso è fondato.
"A norma dell'art. 111 c.p.c. - che concerne non la capacità al processo - legitimatio ad processum - ma la titolarità attiva e passiva dell'azione (legitimatio ad causam) - l'alienazione del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare non fa venir meno l'interesse ad agire in capo all'originario attore, onde il rapporto processuale prosegue tra le parti originarie (Cass. 7413/83). La disciplina dettata dal comma 1^ dell'art. 111 c.p.c.
costituisce, infatti, espressione del principio generale secondo il quale gli effetti sostanziali della domanda giudiziale continuano ad essere rilevanti sul piano processuale nonostante le modificazioni eventualmente intervenute nella titolarità del diritto controverso e trova applicazione anche nel caso in cui il mutamento della titolarità di tale diritto si ricolleghi alla alienazione del bene alla cui tutela è stata esperita l'azione.
"Il trasferimento a titolo particolare nel corso del processo del diritto controverso non spiega, adunque, alcun effetto sul rapporto processuale che continua a svolgersi tra le parti originarie, dandosi luogo a una sostituzione processuale del dante causa, tanto che la sentenza spiega piena efficacia nei confronti dell'avente causa sostituito, pur se pronunciata senza la sua partecipazione al giudizio.
"È pur vero che, a seguito del trasferimento a titolo particolare vengono a scindersi la titolarità del diritto controverso dalla titolarità dell'azione processuale, ma perché il diritto sostanziale possa incidere sulle vicende processuali è necessario che esso si estingua o subisca modifiche incompatibili con il mantenimento del diritto in capo al titolare (così Cass.
7.8.1990 n. 7970). "Erroneamente, pertanto, la sentenza impugnata ha ritenuto che fosse venuto meno nella CH la legittimazione a proseguire nel giudizio a seguito del trasferimento dell'immobile a terzi ..." Il ricorso viene pertanto accolto, con conseguente cassazione della sentenza del Tribunale di Velletri e rinvio della causa ad altro giudice (che deve essere designato in una corte di appello:
Cass. s.u. 28 settembre 2000 n. 1044). Le spese del primo giudizio di cassazione e di quello di revocazione vengono compensate tra le parti, per giusti motivi. DISPOSITIVO
La Corte accoglie il ricorso;
revoca la sentenza della Corte di cassazione n. 3623 del 13 aprile 1999;
accoglie il ricorso proposto da AR CH contro la sentenza del Tribunale di Velletri n. 440/96 del 22 aprile 1996;
cassa tale sentenza;
rinvia la causa alla Corte di appello di Roma;
compensa tra le parti le spese del primo giudizio di cassazione e di quello di revocazione.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2001