Articolo 113 della Legge 24 novembre 1981, n. 689
Articolo 103 terArticolo 114
Versione
15 dicembre 1981
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Versione
1 giugno 1989
Art. 113. (Aumento delle pene pecuniarie)

Le pene pecuniarie comminate per i reati previsti dal codice penale o dalle leggi speciali, nonche' le sanzioni pecuniarie comminate per le infrazioni previste dal codice di procedura penale , aumentate per effetto della legge 12 luglio 1961, n. 603 , sono moltiplicate per cinque.
Sono altresi' moltiplicate per cinque le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo il 21 ottobre 1947 e prima della legge 12 luglio 1961, n. 603 .
Le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo la legge 12 luglio 1961, n. 603 , e fino al 31 dicembre 1970 sono moltiplicate per tre.
Quelle comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo il 31 dicembre 1970 e fino al 31 dicembre 1975, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate per due.
Quando, tenuto conto degli aumenti previsti nei commi precedenti, la legge stabilisce la pena dell'ammenda inferiore nel minimo a lire quattromila o nel massimo a lire diecimila, i limiti edittali sono elevati rispettivamente a lire diecimila e a lire venticinquemila. ((4)) ------------ AGGIORNAMENTO (4)
La L. 24 marzo 1989, n. 122 (in G.U. 6/4/1989, n.80) ha disposto (con l'art. 20 comma 3) che:"La disposizione risultante dal combinato disposto dell' articolo 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62 e degli articoli 113 e 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , in relazione alla disposizione del quarto comma del citato articolo 11, deve essere interpretata nel senso che la somma di lire 5.000 era dovuta soltanto fino alla vigenza delle sanzioni edittali previste prima degli aumenti operati dagli stessi articolo 113 e 114."
Entrata in vigore il 1 giugno 1989
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