Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/11/2025, n. 38501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38501 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
Composta da:
DR LL CI IE
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 38501/2025 Roma, li, 27/11/2025
- Presidente -
Sent. n. sez. 1449/2025 UP - 30/10/2025 R.G.N. 25934/2025
GI TR CE BR EL NE
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1. RO PP, nato a [...] il giorno 25/07/1960 rappresentato ed assistito dall'avv. Sergio Lapenna - di fiducia 2. LA ES, nata a [...] il giorno 08/08/1968 rappresentato ed assistito dall'avv. Maurizio Napolitano - di fiducia
avverso la sentenza del 05/02/2025 della Corte di Appello di Potenza
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
viste le memorie datate 08/10/2025 depositate dall'avv. Gaetano Basile nell'interesse della parte civile MA SS;
udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;
udito il Sostituto Procuratore generale, Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo di dichiararsi inammissibili i ricorsi;
udito il difensore della parte civile SS MA, avv. Donatello Donofrio, comparso in sostituzione dell'avv. Gaetano Basile, che ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata, depositando nota spese;
Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO
QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c0749149191149c-Firmato Da: EL NE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 66153e715949668
Firmato Da: DR LL Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 627166c00d1 adida
udito il difensore dell'imputato RO PP, avv. Sergio Lapenna, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore dell'imputata LA ES, avv. Maurizio Napolitano, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 5 febbraio 2025 la Corte di Appello di Potenza ha confermato la sentenza del Tribunale di Potenza del 29 maggio 2023 con la quale PP RO e ES LA sono stati condannati, rispettivamente, alla pena di anni due di reclusione ed euro 1000,00 di multa e di anni tre di reclusione ed euro 5000,00 di multa, per i delitti di cui agli artt. 110 e 612-bis cod. pen. (capo 1) e 110, 640, primo e secondo comma, cod. pen. (capo 2) e ES LA anche per il delitto di cui all'art. 644, primo comma, cod. pen. (capo 3), ai danni di MA SS, nonché al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile.
2. Ricorrono per cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degli imputati, deducendo:
Per RO:
2.1. Violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento all'art. 612-bis cod. pen. e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. nelle forme della omissione, contraddittorietà e manifesta illogicità in ordine agli elementi costitutivi del delitto di atti persecutori. Si deduce che la Corte di appello avrebbe ritenuto inattendibili le dichiarazioni rese dall'imputato all'udienza dibattimentale, operando un'inversione dell'onere della prova, non essendo l'imputato a dover dimostrare la propria innocenza. Inoltre, la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 612-bis cod. pen. della quale difetterebbe la realizzazione di uno degli eventi previsti dalla fattispecie incriminatrice, consistente nell'avere cagionato alla vittima un grave stato di ansia e di paura e un fondato timore per la propria incolumità (primo motivo).
2.2. Violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento all'art. 640 cod. pen. in quanto la Corte di appello si sarebbe limitata a confermare la sentenza di primo grado, senza motivare in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di truffa. Inoltre, si lamenta un vizio di motivazione nella forma della manifesta illogicità, della contraddittorietà e della omissione, non avendo la Corte di appello valutato tutte le doglianze espresse nell'atto di appello e per avere omesso di motivare sulla richiesta di rinnovazione
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Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c0749149191149c-Firmato Da: EL NE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6b153e715949668 Firmato Da: DR LL Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 627166c00d1ad6da
dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., mediante il confronto tra l'imputato e la persona offesa, come richiesto dalla difesa (secondo motivo).
Per LA:
2.3. Vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per motivazione mancante o «quantomeno apparente» avendo omesso la Corte di appello di confrontarsi con le argomentazioni difensive oggetto dei motivi di appello (primo motivo).
2.4. Vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di truffa, essendo stata la condanna dell'imputata fondata unicamente sulle dichiarazioni della persona offesa, avendo omesso la Corte di appello di motivare in ordine alla riconosciuta responsabilità dell'imputata per il reato di truffa a lei ascritto e in ordine ai motivi di appello relativi alla mancanza di prova circa la consumazione del delitto di truffa (secondo motivo). In particolare, la Corte di appello avrebbe omesso di motivare correttamente in merito alla portata probatoria della documentazione versata in atti, con la quale non era stato possibile dimostrare chiaramente come gli elevati importi di denaro oggetto di prelievo dal conto della SS potessero essere riconducibili al pagamento delle numerose <<sanzioni» di 300 euro.
2.5. Vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di usura in quanto la Corte di appello avrebbe omesso di pronunciarsi in modo puntuale sulle questioni sollevate con i motivi di appello, consistenti nella dedotta mancanza degli elementi oggettivi e soggettivi integranti il reato di usura e nella dedotta mancanza della prova sia dell'effettiva corresponsione del denaro che della eventuale restituzione della somma prestata e delle relative modalità (terzo motivo). In particolare, la Corte di appello avrebbe omesso di motivare in merito alla sussistenza della prova che la LA avesse effettivamente prestato del denaro alla SS. Inoltre, la Corte di appello avrebbe valutato il contenuto delle dichiarazioni della persona offesa alla luce di altri elementi di prova acquisiti ovvero delle sole dichiarazioni delle sorelle della stessa persona offesa (SS EN e SS BE) che avevano testimoniato de relato. Anche il momento della restituzione della somma prestata dalla LA alla SS sarebbe rimasto <<oscuro>> nei suoi aspetti materiali senza che la Corte di appello avesse chiarito sul punto l'affermazione della persona offesa che aveva dichiarato che aveva restituito 100,00 euro di interessi «per quel poco tempo che mi ha prestato questi soldi, ovvero due o tre mesi dal prestito». La Corte di appello non si sarebbe, inoltre, pronunciata sulla dedotta mancanza di una pattuizione, sul momento e sulle condizioni della restituzione del denaro prestato né avrebbe indicato alcuna circostanza che potesse dare concretezza all'elemento materiale
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del reato di usura. La Corte di appello avrebbe, infine, omesso di motivare anche sull'esistenza dell'elemento soggettivo del reato di usura e, in particolare, in merito alla coscienza e volontà della LA della natura illegale della prestazione usuraria e della illiceità degli interessi, posto che l'imputata, al momento della concessione del prestito, non pattuiva con la SS alcuna corresponsione di interessi.
2.6. Violazione di legge con riferimento all'art. 644 cod. pen. e omessa, contraddittoria e/o illogica motivazione «con travisato esame delle risultanze istruttorie rispetto al criterio dell'accertamento del tasso usurario, risultando il vizio dal testo della sentenza impugnata, dall'atto di appello, dalla sentenza di primo grado, dalle dichiarazioni della persona offesa» (quarto motivo). Si deduce, in particolare, che non sarebbe stata raggiunta la prova della onerosità del prestito e della usurarietà degli interessi posto che le operazioni di calcolo svolte dal giudice di primo grado risulterebbero «falsate> in quanto ancorate ai dati emergenti dalle *contraddittorie e confuse» dichiarazioni della persona offesa, la quale dichiarava di avere restituito 100,00 euro di interessi «per quel poco tempo che mi ha prestato questi soldi» e di non ricordare quale fosse la data pattuita per la restituzione.
2.7. Vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in ordine alla mancata considerazione del motivo di appello relativo alla utilizzazione di una prova «non acquisita al processo», consistente nella trascrizione della telefonata intercorsa tra la LA e la SS e registrata da quest'ultima (quinto motivo). Si contesta, in particolare, il passaggio della motivazione della sentenza della Corte di appello che avrebbe escluso di considerare la inutilizzabilità della prova consistente nella telefonata intercorsa tra la LA e la SS, alla cui acquisizione la difesa si era opposta alla udienza del 18 ottobre 2021.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi generici, non consentiti, oltre che manifestamente infondati.
2. Va evidenziato in premessa che la sentenza di appello deve essere considerata a tutti gli effetti una c.d. "doppia conforme" della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i seguenti parametri: a) la sentenza di appello ripetutamente si richiama alla decisione del Tribunale;
b) entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi
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criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, [...], Rv. 277218 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, [...], Rv. 257595 01). E, trovandosi di fronte ad una "doppia conforme" affermazione di responsabilità, è pienamente ammissibile la motivazione della sentenza di appello per relationem a quella della sentenza di primo grado, sempre che le censure formulate contro la decisione impugnata non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi. 2.1. È, infatti, giurisprudenza pacifica di questa Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sui punti denunciati, si integrino vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, [...], Rv. 266617 01; Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, [...], Rv. 197250 01; Sez. 3, n. 4700 del 14/02/1994, [...], Rv. 197497; Sez. 2, n. 5112 del 02/03/1994, [...], Rv. 198487 - 01; Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, dep. 1998, [...], Rv. 209145-01).
2.2. Va evidenziato, inoltre, che la Corte territoriale si è espressamente confrontata con le fondamentali deduzioni difensive e l'omessa specifica valutazione degli altri dati richiamati nel ricorso non configura il vizio denunciato: va ribadito, infatti, che il giudice di appello, in presenza di una "doppia conforme", nella motivazione della sentenza, non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, n. 30257 del 12/06/2025, [...], Rv. 288566 01; Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, [...], Rv. 277593 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, [...], Rv. 260841 - 01; Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, [...], non mass. sul punto).
2.3. Inoltre, la presenza di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nel provvedimento impugnato, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (Sez.
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1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, [...], Rv. 267723 - 01; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, [...], Rv. 253445 01). E neppure la mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione, determina la nullità della sentenza d'appello per mancanza di motivazione, se tali prove non risultano decisive e se il vaglio sulla loro attendibilità possa comunque essere ricavato per relationem dalla lettura della motivazione (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, [...], Rv. 275853 01; Sez. 2, n. 26870 del 12/05/2022, Gioè, non mass.).
2.4. Nella fattispecie, peraltro, la Corte territoriale non si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado, ma ha risposto specificamente ai motivi di appello con argomentazioni adeguate e logiche. Invero, le motivazioni delle due sentenze si saldano fornendo un'unica e complessa trama argomentativa, non scalfita dalle censure mosse dal ricorrente che ripropone gli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado.
3. Con il primo motivo di ricorso nell'interesse di PP RO, si deduce un vizio di violazione di legge con riferimento all'art. 612-bis cod. pen. e, al contempo, un vizio di motivazione nelle forme della omissione, contraddittorietà e manifesta illogicità in ordine agli elementi costitutivi del delitto di atti persecutori.
3.1. Si lamenta, in primo luogo, che la Corte di appello avrebbe ritenuto inattendibili le dichiarazioni rese dall'imputato all'udienza dibattimentale, operando un'inversione dell'onere della prova, non essendo l'imputato a dover dimostrare la propria innocenza. Detta doglianza è inammissibile perché aspecifica e versata in fatto, tendendo il ricorrente a richiedere a questa Corte di legittimità una rivalutazione nel merito del compendio probatorio, senza confrontarsi con le motivazioni dei giudici di merito che hanno conformemente valutato, con idonea motivazione, la inattendibilità delle dichiarazioni rese dell'imputato alla luce delle altre prove acquisite (pag. 8 della sentenza impugnata;
pag. 22-26 della sentenza di primo grado).
3.2. Quanto alla dedotta erroneità della decisione della Corte di appello con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 612-bis cod. pen., della quale difetterebbe la realizzazione di uno degli eventi previsti dalla fattispecie incriminatrice, consistenti nell'avere cagionato alla vittima un grave stato di ansia e di paura e un fondato timore per la propria incolumità, si osserva che il difensore omette di considerare che, tra gli eventi del delitto testualmente previsti dalla norma, vi è anche quello della costrizione della vittima
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ad alterare le proprie abitudini di vita, ritenuto pienamente sussistente dai giudici di merito.
3.2.1. Il delitto di atti persecutori, reato abituale, a struttura causale e non di mera condotta, si caratterizza invero per la produzione di un evento di "danno" consistente nell'alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero alternativamente, di un evento di "pericolo", consistente nel fondato timore per la incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata al medesimo da relazione affettiva (Sez. 3, n. 23485 del 07/03/2014, [...], Rv. 260083 - 01; Sez. 3, n. 9222 del 16/01/2015, [...], Rv. 262517-01).
3.2.2. Con motivazione rispondente ai principi di diritto che regolano la materia, la Corte di appello, richiamando la conforme decisione del Tribunale, ha ritenuto sussistenti tutti gli elementi costitutivi del delitto di atti persecutori affermando che gli imputati hanno per lungo tempo (ovvero tra il 2010 e il 2018) molestato e minacciato la SS, spingendola a stravolgere le proprie abitudini di vita in modo pressoché radicale. Invero, entrambi gli imputati, approfittando dello stato di fragilità emotiva della SS, dovuto ai lutti subiti pochi anni prima, la facevano entrare in un gruppo di preghiera e, con minacce non solo e non tanto dirette (come quella di metterle le mani al collo fattale da LA) ma soprattutto indirette (quali l'averla persuasa del fatto che le violazioni delle regole impostele, quali <<offese a Dio», avrebbero comportato conseguenze nefaste per i suoi familiari), l'obbligavano a stare costantemente in loro compagnia, isolandosi da compaesani e parenti, e ad osservare divieti riguardanti persino le occasioni più importanti della vita quotidiana (quali il pranzo di Pasqua del 2018 il battesimo della nipotina Giulia) e a farsi dirigere in modo ossessivo» nelle sue attività quotidiane (pagg.
7-8 sentenza impugnata;
pagg. 28 e 29 sentenza di primo grado).
4. Parimenti è inammissibile per manifesta infondatezza il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce un vizio di violazione di legge con riferimento all'art. 640 cod. pen., affermando che la Corte di appello si sarebbe limitata a confermare la sentenza di primo grado senza motivare in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di truffa.
4.1. In merito, si rileva che sia il Tribunale che la Corte di appello hanno valutato, con idonea motivazione, conforme ai principi di diritto che regolano la materia, la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di truffa, individuando gli artifizi e raggiri nella condotta degli imputati che avevano indotto la persona offesa a convincersi dell'esistenza di pericoli immaginari (come ad esempio conseguenze pregiudizievoli per la salute dei suoi cari e, in particolare, della
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Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c0749149191149c-Firmato Da: EL NE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6b153e715949668 Firmato Da: DR LL Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 627166c00d1ad6da
propria nipote Giulia), e che, in tal modo, la inducevano a compiere atti dispositivi di notevole valore economico in loro favore (pagg.
9-10 della sentenza impugnata;
pagg. 30-32 della sentenza di primo grado).
4.2. In tale condotta i giudici di merito, con motivazione logica e coerente con le risultanze processuali, hanno correttamente individuato la condotta artificiosa richiesta dalla disposizione normativa nonché il nesso eziologico tra gli artifizi o raggiri posti in essere dagli imputati e l'inganno in cui è stata tratta la persona offesa, la quale, proprio, perché tratta in errore dalla prospettazione di un pericolo inesistente, veniva indotta a compiere atti di disposizione patrimoniale a favore degli imputati, che ne traevano un ingiusto profitto. La motivazione dei giudici di merito è, pertanto, pienamente conforme ai principi di diritto affermati da questa Corte, che ha affermato che si configura il delitto di truffa, e non il più grave delitto di estorsione, se il male viene ventilato come possibile ed eventuale e comunque non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta, in modo che la persona offesa non è coartata, ma si determina alla prestazione, costituente l'ingiusto profitto dell'agente, perché tratta in errore dalla esposizione di un pericolo inesistente (Sez. 2, n. 11453 del 17/02/2016, [...], Rv. 267124 - 01; Sez. 2, n. 46084 del 21/10/2015, [...], Rv. 265362-01).
4.3. Inoltre, si deduce un vizio di motivazione nella forma della manifesta illogicità, della contraddittorietà e della omissione, non avendo la Corte di appello affrontato tutte le doglianze espresse nell'atto di appello e per avere omesso di motivare sulla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. mediante il confronto tra l'imputato e la persona offesa, come richiesto dalla difesa.
4.3.1. Deve, in primo luogo, rilevarsi che il ricorrente ha denunciato cumulativamente il vizio motivazionale, in contrasto con il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale i vizi della motivazione si pongono «in rapporto di alternatività, ovvero di reciproca esclusione, posto che - all'evidenza la motivazione, se manca, non può essere, al tempo stesso né contraddittoria, né manifestamente illogica e, per converso, la motivazione viziata non è motivazione mancante» (così, Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, [...], Rv. 277518 - 02; nello stesso senso v., Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, [...], Rv. 264535-01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, [...], Rv. 263541 - 01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, dep. 2012, [...], Rv. 251528-01). Anche le Sezioni Unite (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, [...], non mass. sul punto) hanno ribadito che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi
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dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione» (in senso conforme, Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, [...], Rv. 285870-01).
4.3.2. Inoltre, il vizio di motivazione deve presentare il carattere della essenzialità, nel senso che la parte deducente deve dare conto delle conseguenze del vizio denunciato rispetto alla complessiva tenuta logico-argomentativa della decisione. Infatti, sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, [...], Rv. 262965-01).
4.3.3. Peraltro, pur volendo superare il profilo della concomitante proposizione di una (non consentita, e come tale inammissibile) censura cumulativa in relazione a tutti e tre i profili del vizio di motivazione, va evidenziato che nella fattispecie, in ogni caso, si è in ogni caso in presenza di motivo privo di specificità in tutte le sue articolazioni, del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato. Invero, il ricorrente denuncia il vizio di motivazione sulla richiesta della difesa di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. mediante il confronto tra la persona offesa e l'imputato, omettendo di considerare che la Corte di appello ha motivato specificamente sul punto, affermando che la rinnovazione non risulta necessaria in quanto la deposizione della persona offesa in primo grado è stata chiara e lineare, come chiara è stata anche la versione dei fatti offerta dall'imputato in occasione del suo esame (pagg. 10-11 della sentenza impugnata).
5. Il primo motivo di ricorso nell'interesse di ES LA, con il quale il difensore deduce un vizio di motivazione avendo omesso la Corte di appello di confrontarsi con le argomentazioni difensive oggetto dei motivi di appello, è inammissibile perché generico ed aspecifico, non confrontandosi adeguatamente con le valutazioni fatte dai giudici di merito.
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Secondo consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, allorquando vengano evocate in sede di legittimità censure in fatto e ci si limiti a sostanzialmente riprodurre le medesime questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione, si è presenza di motivo votato all'inammissibilità per aspecificità della censura. Invero, la mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, [...], non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, [...], Rv. 255568 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, [...], Rv. 253849 -01; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [...], Rv. 240109 01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, [...], Rv. 236945- 01; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, [...], Rv. 230634-01; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, [...], Rv. 221693-01).
6. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso. Si deduce un vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di truffa, essendo stata la condanna dell'imputata fondata unicamente sulle dichiarazioni della persona offesa, avendo omesso la Corte di appello di motivare in ordine alla riconosciuta responsabilità dell'imputata per il reato di truffa a lei ascritto e in ordine ai motivi di appello relativi alla mancanza di prova circa la consumazione del delitto di truffa (punto 2.4. sopra indicato del ritenuto in fatto). In particolare, la Corte di appello avrebbe omesso di motivare correttamente in merito alla portata probatoria della documentazione versata in atti con la quale non era stato possibile dimostrare chiaramente come gli elevati importi di denaro oggetto di prelievo dal conto della SS potessero essere riconducibili al pagamento delle numerose «sanzioni» di 300 euro.
6.1. Sul punto si rileva, in primo luogo, che la motivazione della Corte di appello è congrua e che la difesa della ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito, non tenendo conto del fatto che in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà
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Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c0749149191149c-Firmato Da: EL NE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6b153e715949668 Firmato Da: DR LL Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 627166c00d1 adida
(intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo. Fermo quanto precede, va ribadito come siano da ritenersi inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809/2015, [...]).
6.2. In secondo luogo, quanto alla denunciata illegittima valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, il Collegio condivide la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone;
inoltre, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214-01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, [...], Rv. 265104-01). Peraltro, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo la quale la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (tra le tante, Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, [...], Rv. 240524 -01; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, [...], Rv. 239342 01; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, [...], Rv. 230899 01; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, [...], Rv. 227493-01; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, [...], Rv. 225232-01). Tutto ciò considerato, rileva il Collegio che, nella fattispecie, la Corte d'appello, con motivazione del tutto congrua, ha affermato l'attendibilità della persona offesa ritenendo le sue dichiarazioni intrinsecamente attendibili in quanto <<lineari, coerenti e chiare» nonché oggettivamente riscontrate dagli ulteriori elementi di prova acquisiti (consistenti nella testimonianza degli altri soggetti che facevano parte del gruppo di preghiera, nella testimonianza delle due sorelle e delle nipoti della vittima, negli accertamenti patrimoniali condotti dalla polizia giudiziaria sui conti correnti nella disponibilità dei due imputati, nella ulteriore
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documentazione acquisita al fascicolo processuale), richiamando la conforme e dettagliata analisi delle dichiarazioni della persona offesa effettuata dal Tribunale (pagg. 7-26).
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7. Anche con riferimento alla sussistenza del delitto di usura, la ricorrente deduce con un terzo, parimenti inammissibile, motivo - un vizio di motivazione (punto 2.5. sopra indicato del ritenuto in fatto) in quanto la Corte di appello avrebbe omesso di pronunciarsi in modo puntuale sulle questioni sollevate con i motivi di appello, consistenti nella dedotta mancanza degli elementi oggettivi e soggettivi integranti il delitto e nella dedotta mancanza della prova sia dell'effettiva corresponsione del denaro che della restituzione della somma prestata e delle relative modalità.
7.1. Sul punto si rileva, in primo luogo, che la motivazione della Corte di appello è congrua e che la difesa della ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. La Corte di appello, dopo avere congruamente motivato sulla piena attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, ha legittimamente fondato la prova della sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di usura su tali dichiarazioni che, nella fattispecie, risultavano, oltre che intrinsecamente attendibili, anche oggettivamente riscontrate da elementi documentali, facendo quindi corretta applicazione dei principi di diritto costantemente affermati da questa Corte in tema di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa da un reato. Nella fattispecie, la SS aveva raccontato di avere redatto due testamenti olografi in favore dei coimputati, aventi ad oggetto l'abitazione a due piani sita ad Abriola, con conseguente necessità liquidare la quota ereditaria al cognato, comproprietario della minore quota dell'immobile medesimo. Essendo rimasta priva di disponibilità di denaro a causa di tutte le «sanzioni>> di 300,00 euro pagate agli imputati per ogni «violazione delle regole del Vaticano», la persona offesa era costretta a chiedere un prestito di 2000,00 euro alla LA, per potere riscattare la quota di proprietà del cognato. In particolare, per i giudici di merito, i riscontri documentali alle dichiarazioni della persona offesa sugli elementi integranti il delitto di usura erano scaturiti, oltre che dai due testamenti olografi, dagli accertamenti bancari effettuati sul conto della persona offesa, che aveva registrato consistenti prelievi in contanti privi di giustificazione (pari a euro 77.316,00 tra il 23 aprile 2014 e il 23 aprile 2019), così rendendo plausibile la necessità della stessa di chiedere un prestito alla LA, e da quelli effettuati sui conti correnti degli imputati che, nel
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medesimo periodo, al contrario, avevano registrato versamenti in contanti senza giustificazioni (euro 23.547,50 per RO ed euro 21.180,00 per LA). Ne consegue che del tutto congrua è la motivazione della Corte di appello che, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, così come oggettivamente riscontrate, ha ritenuto provata la effettiva dazione della somma di denaro di euro 2000,00 da LA alla persona offesa e la pattuizione della dazione di 100 euro di interessi per ogni giorno di ritardo ed ha espresso un giudizio di responsabilità dell'imputata con valutazioni coerenti e logiche che, come tali, non sono sindacabili in questa sede di legittimità.
7.2. Per quanto riguarda poi l'omessa motivazione sulla dedotta mancanza di una pattuizione di interessi usurari al momento della corresponsione della somma, richiamando i principi di diritto già illustrati sui parametri del giudizio di legittimità in caso di "doppia conforme" affermazione di responsabilità, va evidenziato che la Corte territoriale si è espressamente confrontata con le fondamentali deduzioni difensive e l'omessa specifica valutazione degli altri dati richiamati nel ricorso non configura il vizio denunciato non essendo il giudice di appello, in tal caso, tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del proprio convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi, con la conseguenza che devono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254107 - 01; Sez. 6, n. 1307 del 26/09/2002, dep. 14/01/2003, Delvai, Rv. 223061-01).
7.3. Fatta questa premessa, si osserva che l'aspetto della mancata pattuizione di interessi usurari al momento della corresponsione della somma non assume carattere decisivo atteso che il reato di usura può essere caratterizzato da una pattuizione interessi (di ammontare illecito) intervenuta non al momento dell'erogazione del finanziamento ma in corso di rapporto. Del resto, nella fattispecie, che all'originario accordo tra le parti ne sia conseguito uno successivo, risulta dimostrato dall'adesione della persona offesa alla richiesta dell'imputata di corrisponderle l'ulteriore somma di cui all'imputazione a titolo di interessi.
7.3.1. Infatti, il delitto di usura si configura come un reato a schema duplice, costituito da due fattispecie destinate strutturalmente l'una ad assorbire l'altra con l'esecuzione della pattuizione usuraria - aventi in comune l'induzione del soggetto passivo alla pattuizione di interessi od altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, delle quali l'una è caratterizzata dal conseguimento del profitto illecito e l'altra dalla sola
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accettazione del sinallagma ad esso preordinato. Nella prima, il verificarsi dell'evento lesivo del patrimonio altrui si atteggia non già ad effetto del reato, più o meno esteso nel tempo in relazione all'eventuale rateizzazione del debito, bensì ad elemento costitutivo dell'illecito il quale, nel caso di integrale adempimento dell'obbligazione usuraria, si consuma con il pagamento del debito;
mentre, nella seconda, che si verifica quando la promessa del corrispettivo, in tutto o in parte, non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione dell'obbligazione rimasta inadempiuta.
7.3.2. Non è, pertanto, necessario, per la configurabilità del delitto in esame che vi sia contestualità tra erogazione del prestito e pattuizione degli interessi usurari, ben essendo possibile che questi ultimi, in corso di rapporto vengano pattuiti tra le parti anche in un secondo momento. Ciò in quanto, come già evidenziato in tempi risalenti da questa Corte di legittimità, il reato di usura si consuma al momento della pattuizione di interessi o vantaggi usurari, anche se tali utilità vengano corrisposte successivamente. Pertanto, il reato stesso è istantaneo nel caso della contestuale corresponsione di detta utilità, mentre se queste vengano versate successivamente, conseguitane la promessa dell'agente, ha carattere di reato istantaneo ad effetti permanenti»> (così, Sez. 2, n. 1316 del 25/10/1984, dep. 1985, [...], Rv. 167798 - 01; nello stesso senso, Sez. 2, n. 33871 del 02/07/2010, [...], Rv. 248132 - 01, secondo cui il reato di usura rientra nel novero dei reati a condotta frazionata o a consumazione prolungata perchè i pagamenti effettuati dalla persona offesa in esecuzione del patto usurario compongono il fatto lesivo penalmente rilevante, di cui segnano il momento consumativo sostanziale, e non sono qualificabili come "post factum" non punibile dell'illecita pattuizione;
v. anche, Sez. 2, n. 37693 del 04/06/2014, D'Alessandro, Rv. 260782; Sez. 2, n. 35878 del 23/09/2020, [...],
Rv. 280313-01).
7.3.3. Quanto all'elemento soggettivo del delitto di usura, si deduce che la Corte di appello avrebbe omesso di motivare in merito alla coscienza e volontà della LA della natura illegale della prestazione usuraria e della illiceità degli interessi, posto che l'imputata, al momento della concessione del prestito, non pattuiva con la SS alcuna corresponsione di interessi. Come è noto, l'usura è un delitto a dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di concludere un contratto sinallagmatico con interessi, vantaggi o compensi usurari. In particolare, con specifico riferimento alla c.d. usura in concreto, il dolo include anche la consapevolezza della condizione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo e la sproporzione degli interessi, vantaggi o compensi pattuiti rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità,
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ovvero all'opera di mediazione (Sez. 2, n. 18778 del 25/03/2014, [...], non mass. sul punto). La Corte di appello, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, ha adeguatamente dato conto di tutte le concrete circostanze e delle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva dell'imputata, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato, nel caso di specie rappresentati dal farsi dare, mediante la conclusione di un contratto sinallagmatico, interessi usurari in concreto, ovvero sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro (pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella restituzione, per un prestito di euro 2000,00), con la consapevolezza altresì della condizione di difficoltà economica in cui versava la SS nell'onorare il debito di 12.000,00 euro che aveva nei confronti del cognato per escluderlo dal diritto di proprietà pro quota sull'immobile ereditato dopo la morte del marito, a causa delle consistenti perdite economiche subite a causa delle condotte illecite subite dagli stessi imputati (pag. 15 e 16 della sentenza impugnata).
8. Il quarto motivo di ricorso deduce vizio di violazione di legge con riferimento all'art. 644 cod. pen. e di omessa, contraddittoria e/o illogica motivazione con riferimento alle risultanze istruttorie relative all'accertamento del tasso usurario. In particolare, non sarebbe stata raggiunta la prova della onerosità del prestito e della usurarietà degli interessi, posto che le operazioni di calcolo svolte dal giudice di primo grado risulterebbero falsate, in quanto ancorate ai dati emergenti dalle «contraddittorie e confuse» dichiarazioni della persona offesa che dichiarava di avere restituito 100 euro di interessi «per quel poco tempo che mi ha prestato questi soldi» e di non ricordare quale fosse la data pattuita per la restituzione.
8.1. Sul punto si osserva che la testimonianza della persona offesa, ritenuta pienamente attendibile con motivazione del tutto congrua dei giudici di merito, in base alla giurisprudenza di questa Corte, può essere legittimamente posta da sola a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto. Tali principi di diritto sono stati ribaditi da questa Corte con riferimento al delitto di usura, essendo stato affermato che la testimonianza della persona offesa in ordine alla natura esorbitante degli interessi praticati sui prestiti può costituire, di per sé, la prova dell'integrazione dell'elemento oggettivo del reato, senza che sia necessaria, nella motivazione della sentenza, l'indicazione degli elementi di
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Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c0749149191149c-Firmato Da: EL NE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6b153e715949668 Firmato Da: DR LL Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 627166c00d1adda
dettaglio del prestito usurario (Sez. 2, n. 10191 del 15/12/2023, dep. 2024, [...], Rv. 286053-01).
8.2. Inoltre, è stato chiarito che ai fini della sussistenza del reato di usura in concreto, il giudice, oltre alla condizione di difficoltà economica della vittima, deve valutare esclusivamente la sussistenza dell'eventuale sproporzione tra prestito in denaro e controprestazione in natura, senza che rilevino i parametri di valutazione dell'usura legale (Sez. 2, n. 19134 del 17/03/2022, [...], Rv. 283187-02). Il motivo di ricorso di cui sopra è, quindi, manifestamente infondato non sussistendo alcuna violazione di legge relativamente all'art. 644 cod. pen., né vizi di motivazione riconducibili all'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen.
9. Con il quinto ed ultimo motivo di ricorso la ricorrente denuncia un vizio di motivazione in ordine alla mancata considerazione del motivo di appello relativo alla utilizzazione di una prova non acquisita al processo, consistente nella trascrizione della telefonata intercorsa tra la LA e la SS e registrata da quest'ultima. Come costantemente affermato da questa Corte, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (tra le tante, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [...], Rv. 269218-01). Nella fattispecie, il difensore contesta il passaggio della motivazione della sentenza che ha escluso di considerare la inutilizzabilità della prova consistente nella trascrizione della telefonata intercorsa tra la LA e la SS, alla cui acquisizione la difesa si sarebbe opposta ma, nell'illustrazione del motivo di ricorso omette di indicare l'incidenza della eventuale eliminazione dell'elemento di prova viziato ai fini della "prova di resistenza", con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso. Va comunque osservato che, la Corte di appello dà atto che, dalla disamina del verbale di udienza del 18 ottobre 2021, quando sono stati acquisiti i file-audio prodotti dalla persona offesa, non risultano essere state formalizzate opposizioni del difensore o della LA e degli altri difensori presenti, dichiarando conseguentemente privo di fondamento il relativo motivo di gravame (pag. 13 della sentenza impugnata) e, dal verbale dell'udienza del 7 febbraio 2022 emerge che, sull'opposizione della difesa alla acquisizione della trascrizione di suddetto
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file, il Tribunale si pronunciava affermando che non era necessario acquisire la trascrizione avendo già acquisito il file audio, con la conseguenza che il motivo di ricorso, oltre che inammissibile per i motivi sopra esposti, è anche manifestamente infondato.
10. Per le considerazioni esposte, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Ne discendono, altresì, le correlative statuizioni in ordine alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile MA SS, la cui liquidazione, tenuto conto del grado di complessità della vicenda processuale, viene operata secondo l'importo in dispositivo meglio enunciato. Infine, in caso di diffusione del presente provvedimento, dovranno omettersi le generalità e gli altri dati identificativi, secondo quanto imposto dalla legge a norma dell'art. 52, d.lgs. n. 196 del 2003.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile SS MA che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
Così è deciso, 30 ottobre 2025
Il Consigliere estensore EL NE
Il Presidente DR LL
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
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