Sentenza 24 ottobre 2013
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato, è ammissibile la sospensione dei termini di custodia cautelare in ragione della particolare complessità del dibattimento, desumibile sia da ragioni intrinseche al processo sia dalla considerazione dell'insieme di attività di carattere logistico ed organizzativo necessarie al suo svolgimento, non potendosi ritenere tali valutazioni incompatibili con la specialità del rito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/2013, n. 45596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45596 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2013 |
Testo completo
% 455 96 / 1 3 1 Sentenza sezione VI n.:1600 Registro Generale n.: 28194/13 Udienza camera di consiglio 24 ottobre 2013 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione sesta penale composta da: Luigi Lanza Presidente relatore Guglielmo Leo Consigliere Giorgio Fidelbo Consigliere Pierluigi Di Stefano Consigliere Gaetano De Amicis Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA decidendo sui ricorsi proposti da CA OS, nato a [...] il 10 agosto luglio 1956, CA AR, nato a [...] il [...], RA TR, nato a [...] il [...], SA GI, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame in data 21 marzo 2013. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza. Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale US Volpe, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. CA SI, in proprio e a mezzo dei suoi difensori, nonchè CA ND, IS IE e LV US ricorrono, a mezzo dei loro difensori avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame, in data 21 marzo 2 2013, che ha confermato l'ordinanza della Corte di appello di Milano in data 8 febbraio 2013, di sospensione dei termini della custodia cautelare in carcere (in relazione al reato di cui agli artt.. 416 bis commi 2, 3 e 4 c,p. contestato a tutti ed al reato di cui agli artt. 110 c.p., 10,12, 14 legge 497/74. 7 D.L. 152/91 contestato ai primi tre), dalla data di emissione dell'ordinanza alla data di deliberazione della sentenza d'appello.
2. Con sentenza 19 novembre 2011 del G.I.P. del Tribunale di Milano, emessa a seguito di giudizio abbreviato, SI CA è stato condannato alla pena di anni quattordici di reclusione, ND CA alla pena di anni otto di reclusione euro 30.000,00 di multa, US LV alla pena di an undici di reclusione ed euro 40.000,00 di multa, IE IS alla pena di anni sei di reclusione in relazione ai reati di cui sopra.
3. Con atto in data 20 novembre 2012 la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Milano ha chiesto, ai sensi dell'art. 304 co. 2 e 3 c.p.p. e 407 comma 2 lett. a) c.p.p., la sospensione dei termini della custodia cautelare durante la pendenza del giudizio di appello, ivi compresi il tempo necessario per la celebrazione delle udienze, gli intervalli temporali tra le udienze ed il tempo necessario per la deliberazione della sentenza, avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Milano in data 19 novembre 2011 a carico di NF ed altri imputati. La Procura Generale sul punto ha osservato: a) che l'art. 304 co. 2 c.p.p. autorizzava la sospensione dei termini di custodia cautelare durante il tempo in cui erano tenute le udienze e durante tutto il tempo di svolgimento del giudizio di appello, quando si procedeva per taluno dei reati indicati nell'art. 407 co. 2 lett. A c.p.p., nel caso di giudizi particolarmente complessi;
b) che tale requisito andava valutato oggettivamente ed unitariamente e comprendeva, sia le imputazioni connesse, anche non richiamate dall'art. 407 c.p.p., per le quali fosse stata comunque applicata la misura della custodia cautelare in carcere, sia gli imputati detenuti nel medesimo procedimento, ai quali non fossero stati contestati reati richiamati dall'art. 407 c.p.p.2; 3 c) che nel caso di specie ricorreva il requisito della particolare complessità del giudizio di appello, in considerazione: delle articolate questioni processuali e delle numerose questioni di merito sollevate nei motivi di impugnazione, che comportavano la programmazione di un nutrito calendario di udienze;
di tutte le attività di carattere logistico ed organizzativo del giudizio, avuto riguardo al + numero degli imputati (-) ed al numero e qualità delle imputazioni concernenti gravi reati, tra i quali associazione ex art. 416 bis c.p., 644 c.p., 629 commi 1 e 2 c.p., intestazioni fittizie ex art. 12 quinquies legge 356/91, 73 DPR 309/90, aggravati ai sensi dell'art. 7 D.L. 152/91 convertito in legge 203/91, tenuto conto che gli imputati rispondevano di un cospicuo numero di reati fine commessi in protratti periodi di tempo, di spiccata gravità, destinati a creare notevole allarme sociale;
della conseguente necessità di programmare un nutrito calendario di udienze.
4. la Corte d'Appello con ordinanza 8 febbraio 2013 ha sospeso, ai sensi dell'art. 304 co. 2 c.p.p., i termini di custodia cautelare nei confronti di tutti gli imputati in custodia cautelare in relazione al presente procedimento dalla data di emissione dell'ordinanza (8.2.13) sino all'emissione della sentenza di appello. La Corte d'Appello: a) ha richiamato i principi in diritto stabiliti dalla Corte di Cassazione, secondo cui la sospensione in questione si basava sul dato oggettivo della complessità del dibattimento, inteso come situazione unitaria coinvolgente (secondo le norme sulla connessione) incolpazioni correlate e accomunanti, siano o non siano contenute nella previsione dell'art. 407 c.p.p., con la conseguenza che, per salvaguardare l'unitarietà del trattamento processuale, il provvedimento di sospensione deve riguardare tutti i titoli di custodia emanati per qualsivoglia imputazione da giudicare;
b) ha evidenziato la particolare complessità del processo, oggettivamente desumibile dal numero degli imputati e dei reati contestati, dalla natura delle imputazioni, dall'imponente mole delle carte processuali (centinaia di faldoni) e di quelle ulteriori acquisite ed allegate nel giudizio di appello, dal tenore stesso degli atti di impugnazione, dalla molteplicità delle questioni giuridiche sottoposte al collegio;
la protratta calendarizzazione degli interventi difensivi ed i tempi 4 ragionevolmente prevedibili per lo studio e la deliberazione;
la pendenza di concomitanti procedimenti in fase di merito con udienze dibattimentali fissate innanzi ad altre A.G., nei quali gli imputati appellanti si trovano parimenti sottoposti a custodia cautelare e in riferimento ai quali sussistevano, salvo rinunzia degli imputati, ineludibili esigenze di coordinamento;
c) ha spiegato che la deliberazione del processo di appello sarebbe potuta intervenire solo successivamente alla decisione della Corte di Cassazione sulla richiesta di rimessione presentata da SI CA, ai sensi degli art. 45 e seguenti cod. pen.. 5. Il Tribunale di Milano, investito del riesame, con l'ordinanza 21 marzo 2013, impugnata: a) ha condiviso le argomentazioni della Corte di appello concludendo con l'affermazione che, per il giudizio di appello in questione, appare del tutto giustificato il ricorso al potere di sospensione di cui all'art. 304 e. 2 c.p.p., dettato dall'oggettiva complessità del procedimento e non certo da intenti dilatori comportanti ingiustificata protrazione della custodia cautelare stessa;
b) ha richiamato sul punto anche il provvedimento di integrazione probatoria correttamente modulato con esclusione delle prove che comportassero ingiustificata dilatazione dei tempi della decisione;
c) ha ritenuto la decisione impugnata in linea con il consolidato orientamento interpretativo della Corte di Cassazione, secondo cui, ai fini della sospensione dei termini di durata della custodia cautelare nel giudizio di appello, la particolare complessità di quest'ultimo può essere desunta dall'elevato numero degli imputati (92 nel procedimento in questione), dal notevolissimo numero e dalla gravità delle imputazioni e delle questioni sollevate dagli appellanti, indipendentemente da un provvedimento di rinnovazione dell'istruttoria (presente nel caso in esame); c) ha chiarito che la particolare complessità del dibattimento, rilevante come causa di sospensione dei termini di durata di fase della custodia cautelare, va intesa in termini ampi, purché risulti oggettivizzata la causa che l'ha determinata, e pertanto bene può essere riferita non solo alla trattazione ed alla decisione del processo, in relazione all'approfondimento delle posizioni di ciascun imputato e 5 all'assunzione di numerosi mezzi di prova, ma anche ad oggettive difficoltà o ostacoli di natura logistica, riguardanti l'organizzazione dei mezzi e delle strutture necessarie per lo svolgimento del dibattimento (si cita in termini: Cass. Sez. 5, n. 21325, Cc. 27.4.10, Rv. 247308). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso personale del CA SI nonché quelli dei difensori di con tutti gli imputati propongonovun unico e condiviso motivo di impugnazione l'assenza di complessità del dibattimento, anche in relazione al circostanza che nella specie si trattava di rito abbreviato non condizionato nel quale non si è svolta alcuna integrazione probatoria, diversa dalla mera acquisizione dibattimentale. In conclusione, per i ricorrenti, la dilatazione dei tempi di custodia cautelare sarebbe consentita nel rito abbreviato soltanto nel caso in cui, in tale rito speciale, vi siano "integrazioni probatorie".
2. In particolare SI CA, nei motivi personalmente redatti, deduce con un primo motivo di impugnazione inosservanza ed erronea applicazione della legge, con richiesta di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il rilievo della illegittimità del comma 2 dell'art. 304 cod. proc. pen. nella parte relativa alla sospensione, avuto riguardo alla illegittimità dell'ampiezza della discrezionalità riservata al giudice penale nel deliberare la complessità del giudizio, discrezionalità del giudice che si ripercuote necessariamente sulla libertà personale, e ciò in considerazione degli art. 13, comma 5, Cost., nonché art. 5, § 3, Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Con un secondo motivo si lamenta vizio di motivazione sul giudizio di complessità che ha fondato la decisione di sospensione.
3. Ritiene questa Corte che nessuna delle doglianze proposte superi il vaglio di ammissibilità. In via preliminare va ritenuta palesemente infondata la prospettata illegittimità costituzionale dell'art. 304.2 cod. proc. pen. (per violazione dei parametri di cui all'art. 13, comma 5, Cost., nonché art. 5, § 3, Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), considerato che la Corte costituzionale ha chiarito che la circostanza che la "particolare complessità del dibattimento" possa essere condizionata dalla concreta dinamica del processo (in tutti i suoi possibili sviluppi) e che questa, a sua volta, si ricolleghi alle iniziative probatorie delle parti (pubblica e privata) non determina alcun vulnus costituzionale in un sistema, come il nostro, che è caratterizzato, tra l'altro, dalla previsione di termini finali complessivi, in funzione di limite massimo insuperabile (c.d. massimo dei massimi), anche ove si verifichino ipotesi di sospensione, proroga o neutralizzazione del decorso dei termini di custodia cautelare (cfr. in termini: Corte costituzionale sentenza n. 299 del 2005 e 204 del 2012 e S.U. Cass. 19 giugno 1996 in ricorso Puglia e 1 ottobre 1991 in ricorso Alleruzzo sulla manifesta infondatezza della la questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 comma 2 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 13, 27 Costituzione). Ciò posto va ribadito, in linea con una risalente e condivisibile giurisprudenza, che, ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare, per particolare complessità del dibattimento, ai sensi dell'art.304,comma 2 c.p.p., possono assumere rilievo tanto ragioni intrinseche al processo quanto situazioni obiettive ad esso (cfr. ex plurimis: cass. pen. sez. 1, 5650/1997 Rv. 208627). In tale quadro, ritiene la Corte che la qualità del rito speciale del giudizio abbreviato (condizionato o non condizionato) non sia affatto incompatibile con l'apprezzamento della complessità del giudizio stesso, idonea a giustificare la pronuncia di sospensione. Invero la connotazione di "difficoltà funzionale del decidere", strettamente correlata ai tempi del deliberare, la quale consente e giustifica la sospensione della durata massima dei termini custodiali di fase, va desunta mediante un'analitica e globale considerazione riferita a tutte le attività di carattere logistico ed organizzativo del giudizio stesso, la quale non può mutare in relazione alla specialità del rito. Orbene, nella vicenda, l'ordinanza gravata ha dato ragionevole ed inoppugnabile conto di tutte le componenti e le articolazioni del giudizio di complessità, che è stato ineccepibilmente correlato nella specie ad una polivalenza 7 di dati significativi dell'ampiezza, ponderosità e decisività di quelli dianzi richiamati, nella narrativa in fatto che precede (ai §. : sub 3.c, sub 4.b, sub 5.c) ed in particolare: numero degli imputati (92); numero e gravità delle imputazioni e delle questioni sollevate dagli appellanti, indipendentemente da un provvedimento di rinnovazione dell'istruttoria (presente nel caso in esame). Si tratta di un giudizio privo di invalidità logiche o giuridiche, accompagnato da apprezzamenti e considerazioni ragionevoli, non censurabili per effetto di inammissibili critiche sul merito della decisione la quale, per come giustificata, è indenne dai vizi ed invalidità rilevabili ex art.606 cod. proc. pen.. I ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti alle spese del processo e, ciascuno, alla somma che si ritiene equa di €. mille in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94.1 ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di €. 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94.1 ter disp. att. C.P.P.. Così deciso in Roma il giorno 24 ottobre 2013 Il Presidente Luigi Lanza таSitar DEPOSITATO IN CANCELLERIA 12 NOV 2013 IL L A E IL FUNZIONARIO AUDIZIARIO R P Piera Esposito