Sentenza 7 marzo 2014
Massime • 2
Il delitto di atti persecutori è reato abituale, a struttura causale e non di mera condotta, che si caratterizza per la produzione di un evento di "danno" consistente nell'alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero, alternativamente, di un evento di "pericolo", consistente nel fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva.
Non vi è l'interesse dell'imputato, assolto perché il fatto non sussiste ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen., a proporre impugnazione, atteso che tale formula - relativa alla mancanza, alla insufficienza o alla contraddittorietà della prova - non comporta una minore pregnanza della pronuncia assolutoria, né segnala residue perplessità sull'innocenza dell'imputato, né da essa derivano incidenze pregiudizievoli e che l'interesse all'impugnazione non può risolversi in una pretesa, meramente teorica ed astratta, all'esattezza giuridica della pronuncia o, comunque, tale da non condurre ad alcuna modifica degli effetti del provvedimento.
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 21 ottobre 2015, la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, ha assolto perché il fatto non costituisce reato Gioacchino Genchi e Luigi De Magistris dai reati di abuso di ufficio agli stessi ascritti (Capi A, B, C, D, E, F, G, e H della rubrica), con conseguente caducazione delle statuizioni in favore delle costituite parti civili. L'accusa mossa ai due imputati è di avere, il De Magistris quale sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, ed il Genchi quale consulente tecnico del magistrato, agendo in concorso tra loro e nell'ambito di un procedimento in …
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La minaccia quale elemento costitutivo dell'estorsione può essere anche implicita, indiretta o larvata e può manifestarsi attraverso messaggi WhatsApp che, valutati nel loro contesto complessivo e nelle concrete circostanze del caso, risultino idonei a incutere timore e a coartare la volontà della vittima. Integra l'evento del delitto di atti persecutori anche l'abbandono dell'abitazione determinato dalla richiesta di un familiare quando tale richiesta costituisca a sua volta conseguenza delle condotte persecutorie dell'autore. Il nesso causale tra stalking e mutamento delle abitudini di vita non è escluso dalla mediazione di una decisione altrui. Ai fini dell'accertamento del perdurante …
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Il delitto di atti persecutori (stalking) previsto dall'art. 612-bis c.p. è reato abituale di evento "per accumulo", che si consuma al compimento dell'ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa della abitualità del reato, pur potendosi essere già perfezionato nel momento in cui uno degli eventi previsti dalla norma si sia realizzato, sicchè il termine finale di consumazione, in presenza di una contestazione "aperta", coincide con quello della pronuncia della sentenza di primo grado che cristallizza l'accertamento processuale, consentendo l'ampliamento dell'ambito dell'imputazione alle ulteriori condotte eventualmente realizzate successivamente all'esercizio dell'azione …
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Lo stato di ansia punibile penalmente come evento causato dallo stalking deve essere tale da avere intensità ed effetti molto superiori all'analogo sentimento che è fisiologicamente riscontrabile in qualunque persona normale in presenza di rapporti di accesa contrapposizione maturati in un contesto ormai sfociato in evidente conflittualità: ai fini della (raignevole previsione di) condanna è necessario infatti che nella vittima insorga uno stato d'ansia e/o di paura che deve presentare altresì i caratteri della perduranza e della gravità. Al fine di non dilatare eccessivamente la portata applicativa della norma, il legislatore ha revisto che il turbamento psicologico indotto dalla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/03/2014, n. 23485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23485 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 07/03/2014
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 701
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - N. 9084/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
U.E. , nata a (OMISSIS) ;
avverso la sentenza del 27/11/2012 della Corte di appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. BALDI Fulvio che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. È impugnata la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato la decisione emessa dal Tribunale della medesima città riducendo ad anni tre e mesi quattro di reclusione la pena inflitta ad U.E. .
Al quale erano stati originariamente contestati i seguenti reati:
1) di cui all'art. 609 bis cod. pen. perché, dopo averla percossa tirandole con forza i capelli e dandole schiaffi sulla testa, costringeva P.A.A. a subire atti sessuali,
consistenti in una penetrazione vaginale (capo a);
2) di cui agli artt. 81, 581, 594 e 612 cod. pen. perché, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, rappresentato dall'intento di non farle interrompere la relazione sentimentale in atto, minacciava ripetutamente P.A.A. di farle del male se lo avesse lasciato, di sfregiarle la faccia, di tagliarla nonché di fare del male al suo fratellino di quattro anni, mostrandole dei bisturi e dei coltelli ed in più circostanze puntandoglieli al viso, la percuoteva tirandole con forza i capelli, stringendole il collo e colpendola con pugni in faccia ed in testa, la ingiuriava dandole della troia e della puttana (capo b);
3) di cui all'art. 612 bis cod. pen. perché - molestandola ripetutamente per telefono e proferendo minacce di morte nei suoi confronti e dei suoi familiari, ingiuriandola con epiteti come troia e puttana e similari, inseguendola ripetutamente in auto - causava a P.A.A. , ex fidanzata, un perdurante stato di ansia e la paura fondata di un pericolo per la propria incolumità. Fatto commesso a partire dal mese di (OMISSIS) ed aggravato perché compiuto ai danni di persona offesa con la quale vi era stata relazione affettiva (capo c).
Il Tribunale assolveva l'imputato dal reato di cui all'art. 609 bis cod. pen. e, ritenuti assorbiti i delitti di cui al capo b) nel delitto di atti persecutori di cui al capo c), lo condannava, oltre al resto, alla pena di anni quattro di reclusione successivamente ridotti ad anni tre e mesi quattro di reclusione dalla sentenza impugnata.
2. Per la cassazione della quale ricorre personalmente U.E. affidando il gravame a due motivi, deducendo:
1) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in merito all'assoluzione per la violenza sessuale ex art. 530 c.p.p., comma 2 sul rilievo che, essendo la persona offesa del tutto inattendibile, l'assoluzione doveva essere pronunciata con formula piena ai sensi LLart. 530 cod. proc. pen., comma 1 e non già sulla base del comma 2 del medesimo articolo;
2) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), (in riferimento all'art. 612 bis cod. pen.), avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto il reato di atti persecutori senza considerare l'inattendibilità della persona offesa e completamente omettendo, in motivazione, qualsiasi riferimento a buona parte degli assunti difensivi, enunciati con i motivi di appello, tralasciando elementi insuperabili quali le contraddizioni e l'inattendibilità della P. , l'incapacità di giustificare i messaggi, gli incontri ed i rapporti con l'U. , l'assenza di qualsiasi volontà, nell'imputato, di arrecare ansia e preoccupazione alla persona offesa e la limitata invasività temporale della condotta.
Si assume che, nel caso di specie, il reato contestato difetterebbe LLelemento soggettivo e che la condotta del ricorrente non avrebbe cagionato alcun evento di danno inteso quale elemento costitutivo del reato di "stalking", avendo la persona offesa condotto una vita di relazione regolare e mancando qualsiasi motivazione circa la sussistenza LLevento di danno, ossia dello stato d'ansia o di paura della presunta persona offesa, del suo effettivo timore per l'incolumità propria o di persone ad essa vicine o della necessità del mutamento delle abitudini di vita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Il primo motivo è inammissibile in quanto l'impugnazione non è assistita in parte qua dal requisito LLinteresse che è immanente ad ogni gravame il quale deve necessariamente tendere all'eliminazione della lesione di un diritto, non essendo prevista la possibilità di proporre un'impugnazione che miri unicamente ad ottenere un parere prò ventate, senza che ne consegua un vantaggio pratico per il ricorrente o senza che si elimini un danno. Il ricorrente è stato assolto dal reato di violenza sessuale perché il fatto non sussiste, ai sensi LLart. 530 cpv. cod. proc. pen., e le Sezioni Unite penali di questa Corte hanno già affermato il principio secondo il quale una volta che sia stata pronunciata, a seguito LLabolizione della formula dubitativa, assoluzione ai sensi LLart. 530 c.p.p., comma 2, avendo il giudice ritenuto insufficienti le prove acquisite, viene meno qualunque apprezzabile interesse LLimputato al conseguimento di una più favorevole sentenza, in quanto la conclusiva statuizione in essa contenuta non può essere modificata, quale che sia il giudizio esprimibile sulla prova della responsabilità LLaccusato, e cioè sia che sia stata acquisita la prova positiva della sua innocenza, sia che la prova della sua responsabilità si sia rivelata soltanto insufficiente. Ed invero l'interesse all'impugnazione, sebbene non possa essere confinato nell'area dei soli pregiudizi penali derivanti dal provvedimento giurisdizionale, neanche può essere concepito come aspirazione soggettiva al conseguimento di una pronuncia dalla cui motivazione siano rimosse tutte quelle parti che possono essere ritenute pregiudizievoli, perché esplicative di una perplessità sull'innocenza LLimputato. Difatti, l'impugnazione si configura pur sempre come un rimedio a disposizione della parte per la tutela di posizioni soggettive giuridicamente rilevanti, e non già di interessi di mero fatto, non apprezzabili dall'ordinamento giuridico (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995 (dep. 23/02/1996 ), P.G. in proc. Fachini, Fachini e altri, Rv. 203762).
Si tratta di un orientamento riaffermato dalla giurisprudenza di legittimità e che va ribadito nei medesimi sensi ossia che non vi è l'interesse LLimputato, assolto perché il fatto non sussiste ai sensi LLart. 530 c.p.p., comma 2, a proporre impugnazione, atteso che tale formula - relativa alla mancanza, alla insufficienza o alla contraddittorietà della prova - non comporta una minore pregnanza della pronuncia assolutoria, ne' segnala residue perplessità sull'innocenza LLimputato, ne' derivano incidenze pregiudizievoli e l'interesse all'impugnazione non sussiste ove si risolva in una pretesa, meramente teorica ed astratta, all'esattezza giuridica della pronuncia e sia, comunque, tale da non condurre ad alcuna modifica degli effetti del provvedimento (Sez. 5, n. 27917 del 06/05/2009, Merlo, Rv. 244207).
3. Il secondo motivo è infondato.
I Giudici del merito hanno correttamente spiegato, con logica ed adeguata motivazione, le ragioni della ritenuta responsabilità penale LLimputato, evidenziando come, con specifico riferimento al delitto di atti persecutori, le dichiarazioni della persona offesa fossero ampiamente corroborate da prove testimoniali, anche dirette, e documentali.
È stato precisato come dalle dichiarazioni della P. fosse emersa una situazione di costante e ossessiva ingerenza LLimputato nella vita della persona offesa, tesa a condizionarne le determinazioni, attraverso condotte persecutorie, violente e gravemente intimidatorie, per costringerla a non interrompere la loro relazione. Di quanto le stava accadendo, la donna aveva informato amici e familiari senza che ciò avesse contribuito a far desistere il suo persecutore il quale, anzi, rivolse le sue minacce anche a loro, al fine di isolarla ed impedire che qualcuno potesse aiutarla. La condotta LLU. si era infatti estrinsecata, secondo la versione della persona offesa, in continue e raccapriccianti minacce verbali, rivolte anche al fratello infante della P. , che erano rese concretamente verosimili da episodi di percosse e dall'uso di un coltello che era stato pericolosamente avvicinato al viso della persona offesa.
A ciò deve aggiungersi il continuo controllo degli spostamenti della vittima operato anche attraverso appostamenti e pedinamenti, tale da condizionare pesantemente le abitudini della stessa, che limitò le sue uscite non allontanandosi da casa, se non accompagnata. Questa situazione è stata ritenuta provata sia sulla base delle dichiarazioni della vittima, che sono apparse attendibili, affidabili e non condizionate da particolari motivi di astio o di interesse (posto che la stessa non intese costituirsi parte civile), e sia sulla base di molteplici riscontri, ivi comprese le sostanziali ammissioni LLimputato che aveva dichiarato, pur minimizzando i fatti attribuitigli, di aver operato, per un breve periodo, un vero e proprio "stalking".
Quanto ai riscontri, sono state valorizzate, in primo luogo, le dichiarazioni degli amici della P. , che non solo ebbero a ricevere le sue confidenze ma furono testimoni di telefonate, appostamenti, inseguimenti e, come nel caso della C. , subirono minacciose pressioni perché non interferissero nell'intento criminoso LLimputato.
Decisivi, inoltre, sono apparsi sia i contenuti dei tabulati telefonici acquisiti (che hanno confermato l'enorme mole di chiamate e messaggi denunciata dalla P. ) e sia soprattutto il contenuto (terrorizzante) degli sms visionati anche dai Carabinieri. Tali messaggi, pur coprendo un arco di soli due giorni, contenevano pesantissime intimidazioni, erano numerosi e dal contenuto violento e malvagio.
L'U. era peraltro già stato condannato per il reato di atti persecutori con riferimento ad altra vicenda raccontata in dibattimento dal dott. Pa. commessa con modalità persecutorie assolutamente analoghe a quelle descritte dalla P. . Le dichiarazioni della persona offesa sono state dunque riscontrate, secondo la Corte territoriale, dai messaggi telefonici trascritti in atti e dalle dichiarazioni di C.P. , O.I. e B.D.
, che avevano sentito direttamente alcune telefonate gravemente minatorie LLU. ed avevano visto l'imputato innanzi al portone di casa della P. in attesa che questa uscisse, tant'è che in un paio di occasioni era stato chiesto anche l'intervento dei Carabinieri.
Nè l'attività persecutoria aveva avuto una durata limitata posto che B.D. aveva riferito di un inseguimento e tamponamento causato proprio dall'imputato nei confronti della sua autovettura, sulla quale era trasportata la P. , episodio risalente al (OMISSIS) , e quindi ad oltre 20 giorni dall'interruzione della relazione, evidenziandosi anche da ciò la veridicità del racconto della P. e cioè che per molto tempo ebbe l'incubo LLU. , che le continuò ad inviare messaggi e che egli perseverò nel renderle impossibile la vita, al punto da costringerla ad uscire di meno da casa e comunque accompagnata.
Del resto, la persecuzione LLU. arrivò al punto di minacciare a mezzo telefono anche C.P. (che, per paura LLimputato, aveva deposto dietro un paravento), dicendole che se si frapponeva fra loro anche lei ne avrebbe pagato le conseguenze ed anche la teste O. aveva ricordato un "inseguimento" LLimputato, le innumerevoli telefonate, di disturbo e minatorie, e il periodo in cui l'amica stava molto più in casa e, se usciva, non veniva lasciata sola, tant'è che solo l'adozione del provvedimento restrittivo pose fine alla persecuzione.
Sulla base di tali stringenti e precise motivazioni, la sentenza impugnata non merita dunque le censure che le vengono mosse avendo i Giudici del merito fatto buon governo delle regole di giudizio enunciate dall'art. 192 cod. proc. pen.. 4. Quanto alla configurabilità del reato di atti persecutori, è parimenti infondata la doglianza secondo la quale i fatti accertati non sarebbero sussumibili nell'ambito della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 612 bis cod. pen.. I comportamenti persecutori - diretti, ripetuti e ravvicinati nel tempo -hanno indubbiamente cagionato uno stato di soggezione nella vittima provocandole un malessere fisico e psichico nonché un ragionevole senso di timore per l'incolumità propria o del fratello minore, costringendo la persona offesa a modificare radicalmente le proprie abitudini quotidiane.
Costruito essenzialmente come reato abituale, a struttura causale e non di mera condotta, con eventi alternativi di danno (perdurante e grave stato di ansia o di paura;
alterazione delle proprie abitudini di vita) e di pericolo (fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva) e a dolo generico, il delitto di atti persecutori deve ritenersi, nel caso di specie, perfettamente integrato tenuto conto delle condotte realizzate dall'imputato sulla base degli evidenziati comportamenti assillanti ed invasivi della vita altrui realizzati mediante la reiterazione insistente di condotte intrusive, quali telefonate, appostamenti, pedinamenti e persino, nei casi più gravi, con la realizzazione di condotte, quantunque assorbite, integranti di perse reato (minacce e ingiurie).
Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2014