Sentenza 16 gennaio 2015
Massime • 1
Il delitto di atti persecutori è reato abituale che differisce dai reati di molestie e di minacce, che pure ne possono rappresentare un elemento costitutivo, per la produzione di un evento di "danno" consistente nell'alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, o, in alternativa, di un evento di "pericolo", consistente nel fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva.
Commentari • 13
- 1. Stalking: ha natura di reato abituale di evento per accumulohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Stalking in condominio: non basta essere condomini per ottenere il risarcimentoRedazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 16 luglio 2025
Una delle applicazioni più frequenti del c.d. stalking - ovvero la fattispecie che, nel nostro codice penale (art. 612 bis), viene denominata “Atti persecutori” - è quella che si verifica in ambito condominiale: laddove la forzata condivisione di spazi e regole comuni genera non di rado attriti e la pacifica “convivenza” tra i vari abitanti dell'edificio può essere turbata da comportamenti ripetuti e vessatori, tali da integrare il delitto in esame. L'aspetto che si vuole approfondire in questo breve contributo riguarda la possibilità di configurare il delitto di cui all'art. 612-bis c.p. nei confronti dell'intero condominio, considerato in quanto tale. Di tale specifico argomento si è …
Leggi di più… - 3. Il reato di atti persecutori non richiede l'insorgere di una patologia della vittimahttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 4. WhatsApp, minacce larvate, usura e atti persecutori: sui confini tra estorsione e stalking (Cass. pen., 19338/2026)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 giugno 2026
La minaccia quale elemento costitutivo dell'estorsione può essere anche implicita, indiretta o larvata e può manifestarsi attraverso messaggi WhatsApp che, valutati nel loro contesto complessivo e nelle concrete circostanze del caso, risultino idonei a incutere timore e a coartare la volontà della vittima. Integra l'evento del delitto di atti persecutori anche l'abbandono dell'abitazione determinato dalla richiesta di un familiare quando tale richiesta costituisca a sua volta conseguenza delle condotte persecutorie dell'autore. Il nesso causale tra stalking e mutamento delle abitudini di vita non è escluso dalla mediazione di una decisione altrui. Ai fini dell'accertamento del perdurante …
Leggi di più… - 5. Contestazione aperta per ati persecutori copre fatti fino alla sentenza (Cass. 17000/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 luglio 2023
Il delitto di atti persecutori (stalking) previsto dall'art. 612-bis c.p. è reato abituale di evento "per accumulo", che si consuma al compimento dell'ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa della abitualità del reato, pur potendosi essere già perfezionato nel momento in cui uno degli eventi previsti dalla norma si sia realizzato, sicchè il termine finale di consumazione, in presenza di una contestazione "aperta", coincide con quello della pronuncia della sentenza di primo grado che cristallizza l'accertamento processuale, consentendo l'ampliamento dell'ambito dell'imputazione alle ulteriori condotte eventualmente realizzate successivamente all'esercizio dell'azione …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/01/2015, n. 9222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9222 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 16/01/2015
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - N. 160
Dott. PEZZELLA Vincenzo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 3001/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.F. N. IL (OMISSIS) ;
nei confronti di:
GA.FE. N. IL (OMISSIS) ;
inoltre:
GA.FE. N. IL (OMISSIS) ;
avverso la sentenza n. 3332/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del 03/07/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/01/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
udito il P.G. in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito, per la parte civile P.F. , l'avv. Caruso Raffaele per delega dell'avv. Delfino Graziella che ha insistito per l'accoglimento del proprio ricorso e per il rigetto di quello del Ga. ;
udito il difensore avv. Ispodamia Michele, che ha insistito per l'accoglimento dei propri ricorsi e per il rigetto di quello della parte civile.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Genova, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente Ga.Fe. , con sentenza del 3.7.2013, in parziale riforma della sentenza del 9.5.2012 del Tribunale di Genova appellata dall'imputato, riduceva la pena inflittagli ad anni uno e mesi quattro di reclusione, concedendogli il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando per il resto la sentenza di primo grado e condannandolo alle spese del grado e alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile. Il GUP del Tribunale di Genova, all'esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto Ga.Fe. responsabile in ordine ai reati di violenza sessuale ed atti persecutori a lui ascritti, e - unificati i medesimi sotto il vincolo della continuazione ed assunto come più grave il primo di essi, nonché riconosciuta quanto a quest'ultimo l'ipotesi attenuata di cui all'art. 609 bis c.p.p., u.c. - con la diminuente per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Il Giudice di primo grado condannava il Ga. anche al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile P.F. , da liquidarsi in separato giudizio, dichiarando l'imputato tenuto a corrispondere alla parte civile medesima una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura di Euro 15.000, oltre ad interessi e rivalutazione dalla data della presente pronuncia al saldo;
Nello specifico, era intervenuta condanna per i reati di cui:
a) all'art. 609 bis cod. pen. perché con violenza costringeva P. .F. a subire un atto sessuale: in particolare mentre viaggiava in macchina con la P. , approfittando del fatto che quest'ultima si era addormentata, le abbassava la cerniera dei pantaloni e le infilava repentinamente una mano sotto le mutandine. Tra (OMISSIS) (querela del 17/10/11);
b) all'art. 612 bis cod. pen. perché, con condotte reiterate, minacciava e molestava P.F. in modo da cagionarle un perdurante e grave stato d'ansia e di paura ed ingenerare nella stessa un fondato timore per la propria incolumità, in particolare pedinandola, appostandosi sotto l'abitazione nonché sul luogo di lavoro della stessa più volte, ed in un'occasione armato di un tubo di ferro che minacciava di utilizzare per spaccare le gambe ad un comune amico (H.M. ) intervenuto in difesa della P. ,
facendole continue telefonate ed inviandole numerosissimi messaggi SMS di contenuto osceno e comunque ingiurioso, sferrando calci all'autovettura della P. e così danneggiandone la carrozzeria, bussando insistentemente alla porta dell'abitazione della persona offesa e, non avendo ottenuto risposta, gridandole: "Tanto lo sai che prima o poi ti becco". In (OMISSIS)
(querela del 17/10/11).
Già il giudice di primo grado aveva, invece assolto l'imputato per non aver commesso il fatto in relazione al reato originariamente contestato sub c) (art. 635 cod. pen. perché danneggiava la carrozzeria dell'autovettura "Jeep" di proprietà di P. .F. , colpendola con calci. In (OMISSIS) (querela del 17/10/11).
2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, sia l'imputato Ga.FE. che la parte civile P.F. , deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
Ga.FE. .
a. Capo a) dell'imputazione contestata in rubrica: chiede l'annullamento della sentenza impugnata per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), nonché per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 609 bis cod. pen., ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b). Il ricorrente lamenta che il giudice d'appello abbia ritenuto di doversi limitare a confermare le valutazioni della sentenza emessa dal Giudice di prime cure fornendo delle motivazioni poco convincenti e soprattutto estremamente scarne rispetto alla gravità del fatto contestato.
Si rileva che i giudici di merito affermano in sentenza che il Ga. non avrebbe dato alcun riscontro specifico "all'implicito invito contenuto nella sentenza di primo grado" a riferire una ragione plausibile per una calunnia della P. nei propri confronti, e così precisano: "...se intenzione della P. fosse stata quella di costruire una falsa accusa, non si comprende perché la persona offesa si sia limitata a riferire di una mano allungata a sfiorare le proprie parti intime, con immediata interruzione dell'azione a seguito della propria pronta reazione, mentre per rendere più consistente e grave la propria accusa, ella ben avrebbe potuto caricarla di più pesanti particolari, con riferimento, quanto meno, ad una prolungata insistenza del Ga. , del quale invece la P. ha riferito una condotta tipica di chi, dopo un momentaneo raptus, riprende il controllo di sè".
Secondo la prospettazione dei Giudici della Corte d'Appello, dunque, la circostanza che la stessa persona offesa avrebbe dato atto al Ga. di un'immediata resipiscenza connoterebbe di credibilità il suo racconto.
Tali considerazioni, invece, ad avviso del ricorrente, debbono essere integralmente disattese perché del tutto insufficienti a fondare una prognosi di colpevolezza e, comunque, in totale discordanza rispetto alle emergenze processuali. Si sostiene che la vera ragione per cui la P. aveva interesse a calunniare l'odierno imputato avesse natura prettamente economica, essendosi la stessa sempre servita del Ga. per soddisfare scopi esclusivamente personali, per ottenere aiuti economici (come accaduto per i prestiti ottenuti, per la riparazione del suo motoveicolo, etc.) e per farsi accompagnare nei vari cantieri in cui prestava la propria opera professionale. Nel corso dell'istruttoria dibattimentale la parte civile sarebbe caduta innumerevoli volte in contraddizione e non sarebbe stata in grado di dare una congrua spiegazione a diverse domande postele dalla difesa.
Non si comprenderebbe - si sostiene ancora in ricorso - quali siano ad esempio i motivi per i quali la stessa abbia taciuto determinate circostanze sino all'udienza del 13 aprile 2012, delle quali non aveva riferito nemmeno in sede di s.i.t.. Infatti, in tale udienza la teste riferì della forte gelosia nutrita nei suoi confronti da parte della figlia e della moglie dell'esponente, circostanza sino ad allora sconosciuta al giudicante e che si assume essere non vera, giacché la moglie dell'imputato, secondo la tesi portata avanti in ricorso, avrebbe sempre e solo contattato la P. per ottenere i pagamenti dei lavori effettuati e portati a compimento, e mai saldati (sul punto viene sottolineato che la stessa persona offesa ammette di aver ricevuto delle telefonate e dei messaggi sia da parte del Ga. che da parte della moglie con le quali venivano avanzate tali richieste).
Secondo il ricorrente appare a tal riguardo del tutto contraddittoria e manifestamente illogica la sentenza impugnata, ove afferma che dagli atti non emerge quale fine potrebbe aver mosso la P. ad avanzare delle accuse calunniose nei confronti del Ga. , in quanto sarebbe proprio il fine economico, ossia il volersi creare un credito nei confronti del proprio creditore (come effettivamente avvenuto con l'impugnata sentenza), che ha determinato la p.o. a denunciare fatti mai avvenuti. Circostanza di assoluto rilievo, a tal riguardo, sarebbe che la P. abbia denunciata la presunta violenza sessuale solo quando l'imputato e la moglie di questi avevano alla stessa richiesto il pagamento delle somme a loro dovute. Ma la Corte di Appello - ci si duole - non prende neppure in esame tale movente per le false accuse della P. , pur emergendo con chiarezza dagli atti processuali (e, particolare di assoluto rilievo, dalle stesse dichiarazioni della p.o.).
La forte gelosia della di lui moglie, afferma la parte civile, sarebbe stata la ragione per la quale allentò i rapporti con il Ga. . Ma i tabulati telefonici prodotti non corroborerebbero tale circostanza, perché le comunicazioni tra la P. ed il Ga. erano pressoché continuative e non certo occasionali. Bisognerebbe tenere presente, inoltre, che i tabulati riguardano solo ed esclusivamente le chiamate che l'imputato ha effettuato dalla propria utenza telefonica verso l'utenza cellulare appartenente alla persona offesa, per cui non sarebbe dato sapere quante telefonate possano, invece, essere state effettuate dalla persona offesa al Ga. (dagli atti emergendo comunque che sarebbero state plurime, per il rapporto di fiducia, amicizia e collaborazione lavorativa che la P. coltivava nei confronti dell'imputato). I tabulati, pertanto, consentirebbero di affermare che le dichiarazioni della P. non sono veritiere.
La persona offesa non avrebbe mai restituito le somme di denaro che l'imputato le ha più volte richiesto e non avrebbe mai nemmeno restituito i beni che la stessa aveva nella propria disponibilità, nonostante le richieste avanzate in più di un'occasione dall'odierno imputato. La parte civile, inoltre, secondo quanto si sostiene nel ricorso avanzato nell'interesse dell'imputato, non avrebbe mai nemmeno fornito alcun riscontro al Ga. quando questi la esortò ripetutamente a ritirare dal di lui magazzino il mobile di sua proprietà.
L'odierno ricorrente, a suo dire, impossibilitato ad utilizzare il proprio piccolo magazzino per la presenza dell'ingombrante mobile, ed avendo necessità di riconsegnarlo, fu perciò costretto a restituire il bene posizionandolo (fasciato) sul portapacchi dell'auto della P. che, dal canto suo, manifestava tutta la sua avversione ed il suo astio per non poter più usufruire gratuitamente del servizio di deposito del bene. Ed infatti ella si sarebbe determinata a denunciare il Ga. anche per il reato di danneggiamento dal quale però è stato assolto per non aver commesso il fatto poiché, come viene ricordato in ricorso, si legge nella sentenza del giudice di prime cure, "se per un verso risulta infatti assodato che fu proprio il Ga. a depositare sul tetto dell'auto della P. un grosso mobile, è per altro verso altrettanto indiscutibile che egli non agì in tale frangente con la coscienza e volontà di arrecare danno alla carrozzeria dell'auto, lasciando dunque segni e qualche ammaccatura del tutto accidentalmente".
Non si vedrebbe, dunque, come si possano porre a fondamento degli intenti persecutori dell'imputato proprio fatti come questi, del tutto legittimi e privi di offensività. Secondo la tesi sostenuta in ricorso l'insussistenza del dolo specifico necessario per l'integrazione della fattispecie di reato di cui all'art. 635 cod. pen. è un dato estremamente significativo perché avrebbe dovuto consentire al giudicante di comprendere quale fosse in realtà il sentimento che ha animato il Ga. in ogni sua azione relativa agli altri reati lui ascritti: egli non avrebbe mai, infatti, agito con la chiara e manifesta intenzione di arrecare danno alla P. quanto, piuttosto, con la mera intenzione di interrompere definitivamente ogni genere di rapporto;
altrimenti, non si spiegherebbe nemmeno perché l'imputato si premurò di garantire una buona conservazione del mobile coprendolo con del cellophane e legandolo saldamente sul tetto dell'automobile.
I rapporti si erano incrinati da tempo - si deduce ancora in ricorso - da almeno un anno rispetto al giorno in cui la persona offesa asserisce di essere stata molestata sessualmente e nel frattempo il Ga. aveva sempre richiesto in restituzione il denaro alla P. per tutti i lavori prestati in suo favore, invitandola in diverse occasioni a recuperare quanto depositato gratuitamente presso il proprio magazzino.
La motivazione addotta dal giudicante in sentenza - che non ritiene credibili le giustificazioni fornite dal Ga. - oltre che palesemente contraddittoria, non sarebbe nemmeno sostenuta dalle emergenze successive all'esame del teste P. . Sarebbe, infatti, risultato che anche in passato tra imputato e persona offesa vi fossero state delle controversie in merito al pagamento di alcuni lavori effettuati dal primo in favore della seconda, ma che le stesse si sarebbero risolte sempre senza l'intervento dei legali. E ve ne sarebbe una chiara esemplificazione nelle stesse dichiarazioni della teste, che afferma di aver pagato di tasca sua ciò che doveva al Ga. in merito ai lavori effettuati nel cantiere di Varazze. Sarebbe quindi del tutto evidente che il giudice di secondo grado abbia commesso un grosso errore di valutazione quando in motivazione scrive: "la giustificazione relativa alla mera intenzione di recuperare presso la casa studio della P. oggetti di proprietà d'esso imputato non regge. Non risultano lettere inviate dal Ga. alla P. , relative alla richiesta di restituzione...".
Sarebbe di tutta evidenza che al Collegio sfugge una particolare circostanza, estremamente significativa, che smentirebbe tali asserzioni e deporrebbe in tutt'altro senso: nella sua denuncia - querela la stessa persona offesa ammette pacificamente di aver ricevuto una lettera dal Ga. in data 15.10.2011, ma tale missiva, inspiegabilmente, non venne prodotta e la parte civile dichiarerà di non essere riuscita a trovarla, salvo poi esibirla all'udienza del 13.04.2012 per il tramite del proprio difensore. Non si comprenderebbe, inoltre, perché la P. debba essere ritenuta persona assolutamente credibile se, invece, avrebbe mentito sin da subito: dapprima affermando di essere stata molestata con un esagerato quantitativo di telefonate e messaggi da parte dell'imputato, subito dopo i presunti fatti del 13.7.11, poi ritrattando ed affermando testualmente: "si, io mi ricordo, io quando ho fatto la denuncia alla Polizia il giorno 17 ho dichiarato che mi ha tempestato di messaggi, di telefonate. I messaggi come risultano dai tabulati sono decisamente meno di quello che io..". E ancora più incomprensibile sarebbe il fatto che, mentre nella sua denuncia la P. afferma di aver ricevuto continue telefonate e messaggi dal tenore molto offensivo ed ingiurioso nonché a sfondo pornografico, la sua amica, nonché persona informata sui fatti, G.
.M. , in data 28.10.2011, dichiara "...mentre ero in ferie con la P. in diverse occasioni ero presente a situazioni in cui la mia amica riceveva vari sms dall'uomo. Sinceramente non ho mai avuto modo di leggere questi messaggi... in alcuni casi mi sono stati letti dalla P. , il tenore di questi messaggi non era volgare, ma comunque dal contenuto degli stessi si poteva evidenziare in particolare che l'uomo in un certo senso controllasse la P. ". Tutte queste argomentazioni non consentirebbero di considerare attendibile la parte civile ed, anzi, secondo il ricorrente, avrebbero richiesto un maggiore sforzo motivazionale da parte dei giudici di primo e secondo grado, dal momento che la parte civile sarebbe stata smentita in numerose circostanze. Basterebbe pensare al fatto che fra la P. e l'odierno imputato vi era un consolidato rapporto affettivo che durava da anni.
Ci si duole, ancora, che la persona offesa, nel corso della sua deposizione, abbia affermato di non avere più frequentazioni con il Ga. , ma tale assunto sarebbe destituito di verità. Sarebbe emerso, infatti, che fu lei stessa ad ospitare il Ga. in casa sua affinché vi dormisse quando questi ebbe delle difficoltà familiari. Dalle s.i.t. rese da G.M. e Pa.
.Lu. non si evincerebbe, poi, in modo alcuno che la P. abbia subito una violenza sessuale, ma che il Ga. "...durante un viaggio in macchina.., cercava di toccarla nelle parti intime" affermano le due donne, che equivarrebbe secondo il ricorrente a qualcosa di estremamente diverso.
Le modalità della violenza, poi, sarebbero per nulla chiare e non sarebbero state descritte in maniera sufficientemente precisa. Le dimensioni notevoli dell'auto, così come risulta dalla documentazione fotografica prodotta dalla difesa, non avrebbero potuto consentire ad un uomo di bassa statura come il Ga. di esercitare una violenza fisica e nel contempo di guidare su un tratto di autostrada pieno di curve come quello che va da (OMISSIS), ma tale circostanza non sarebbe stata ben chiarita dal Giudicante in motivazione.
I dubbi sollevati dalla difesa sia in primo che in secondo grado non avrebbero ottenuto alcuna valida risposta. Una condotta violenta come quella descritta dalla P. implicherebbe, infatti, che l'imputato si sia slacciato la cintura di sicurezza (e stranamente la persona offesa non avrebbe sentito il segnalatore acustico) e che, senza alcuna difficoltà, si sia proteso verso le parti intime della parte civile, continuando tranquillamente a guidare. Tali modalità di condotta sarebbero di difficilissima esecuzione ma, nonostante questo, il giudice di secondo grado si limiterebbe a confermare le scarne motivazioni del giudice di primo grado ritenendo che se fosse stata intenzione della parte civile mentire ella avrebbe ben potuto caricare di più particolari il fatto descritto in denuncia. Il ricorrente lamenta che tali argomentazioni più che valide motivazioni sarebbero mere supposizioni che non tengono conto delle emergenze processuali e che, contro ogni scelta prudente, fondano la prognosi di colpevolezza dell'imputato.
Apparirebbe, quindi, evidente l'illogicità e la carenza del Collegio di secondo grado nel motivare, con riguardo al delitto di violenza sessuale.
b. Capo b) dell'imputazione contestata in rubrica: si chiede l'annullamento della sentenza impugnata per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e, nonché per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 612 bis cod. pen., ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b). Il ricorrente lamenta che ne' il giudice di prime cure, ne' il giudice d'appello, abbiano rilevato, nei fatti emersi dall'istruttoria dibattimentale, l'opportunità, in fase decisoria, di invocare in favore dell'odierno imputato l'applicazione della disposizione di cui all'art. 49 cod. pen. che, come noto, disciplina al comma 2 il reato impossibile.
Si sostiene, invece, che le emergenze processuali consentivano di giungere a tale conclusione, sia per le modalità con le quali si sono svolti i fatti, sia per l'insussistenza dell'elemento psicologico richiesto ai fini dell'integrazione della fattispecie contestata dalla pubblica accusa.
Viene ricordato che al capo b della rubrica si contesta all'odierno ricorrente la commissione del reato di cui all'art. 612 bis cod. pen.. Ebbene, il giudice d'appello, nelle sue motivazioni, si limiterebbe, inspiegabilmente, a fare riferimento ai riscontri estrinseci che sarebbe stato possibile rilevare nel corso del processo di primo grado: in primo luogo, si fa riferimento al messaggio "lascivo" inviato dal Ga. alla P. , e poi si richiamano le considerazioni del primo Giudice sulla presunta infatuazione del Ga. verso la parte civile "..espressa..con un sms inviato alla persona offesa... il cui contenuto... evidenzia altresì l'intento di giustificare l'accaduto".
Fatte tali premesse - si ricorda in ricorso - i giudici di secondo grado così statuiscono: "Tenuto conto di quanto sopra, appare del tutto coerente con un perseguito corteggiamento, l'insistenza del Ga. nel bussare alla porta della P. ed è eloquente l'espressione, non negata dall'imputato "tanto prima o poi ti becco". Al di là del valore semantico del termine corteggiare - cui non può certo attribuirsi un'accezione negativa e che è del tutto incompatibile con una volontà persecutoria - i giudicanti sostengono che la giustificazione fornita dal Ga. relativa alla mera intenzione di recuperare gli oggetti di sua proprietà presso la casa- studio della P. non reggerebbe, poiché non risulterebbero essere state inviate missive in tal senso. Il Ga. avrebbe inviato a suo tempo la missiva in cui chiedeva la restituzione dei beni, e la stessa P. lo ammette pacificamente. Non
corrisponderebbe, perciò, al vero quanto affermato dai giudici d'appello, secondo cui le asserite minacce rivolte dal Ga. all'H. sarebbero un chiaro sintomo di incontenibile gelosia perché, se così fosse stato, vi sarebbe traccia nelle emergenze processuali di manifestazioni in tal senso.
Non potrebbe poi nemmeno attribuirsi una così elevata importanza alle dichiarazioni del barista N. , conoscente sia dell'imputato che della persona offesa, secondo cui il Ga. disse che il tubo di ferro gli serviva per spaccare le gambe a qualcuno che non si faceva gli affari suoi.
I motivi sarebbero molto semplici: se così fosse stato, allora l'odierno ricorrente avrebbe senz'altro dato seguito a tali propositi quando ne ebbe l'occasione, e cioè nella mattina del 17 ottobre, quando, sempre secondo il racconto della parte civile, l'imputato era li ad aspettarla.
Ciò che non sarebbe stato sufficientemente preso in considerazione è proprio il fatto che il Ga. , dopo che la P. quella mattina chiamò l'O. e ne chiese il suo intervento, non era più li quando i due uscirono dal bar. Questo dimostrerebbe che le dichiarazioni del Ga. sono assolutamente vere e motivate:
egli si trovava spesso a passare di lì per via dei due cantieri in cui lavorava ogni giorno.
In proposito viene ricordato che tali cantieri si trovavano in una zona della città (i caratteristici vicoli genovesi) - proprio nelle immediate adiacenze rispetto all'ufficio della persona offesa - in cui non è consentito il transito agli autoveicoli, e che è raggiungibile solo attraverso quel percorso obbligato. Sarebbe ancora più naturale, dunque, che il Ga. , dopo dieci anni di conoscenza con la P. , potesse far caso alle finestre dell'abitazione di quest'ultima.
Altrettanto comprensibile quindi, sarebbe, la circostanza posta in evidenza dalla P. secondo cui l'imputato si trovava spesso a dover parcheggiare nelle vicinanze della sua abitazione. Sarebbe, infatti, veramente difficile credere che una persona con chiari intenti minatori e che si apprestava ad usare violenza contro qualcuno, fosse così tranquillo e lucido da recarsi al bar per un caffè e conversare col barista, rivelando a questi anche le proprie cattive intenzioni. Una persona che avesse voluto tacere i propri intendimenti, infatti, secondo tale tesi, non avrebbe certo dato una risposta del genere al gestore di un locale pubblico, ma avrebbe cercato di essere il più evasivo possibile.
Sarebbe pertanto assai più credibile quanto affermato dal Ga. : egli si trovava lì per consegnare il materiale al M. e, appena fuori dal bar, consegnato il materiale al dipendente, andò subito via. Mai il Ga. avrebbe inviato, a suo dire, messaggi minatori e/o dal contenuto a sfondo sessuale. Al più, dal tenore dei messaggi inviati, poteva desumersi un chiaro sintomo di profonda amicizia tra imputato e persona offesa, sfociata in un comportamento forse petulante e/o addirittura molesto. Mai la P. avrebbe formalmente chiesto al Ga. di non essere più chiamata e/o mai avrebbe esercitato una chiara e significativa opposizione in tal senso.
Sarebbe, quindi evidente l'errore in cui sarebbe incappato anche il Giudice di secondo grado.
Il Ga. è stato condannato per il reato di violenza sessuale, in continuazione con lo stalking. Tutte le circostanze emerse nel corso del processo fornirebbero, invece, secondo il ricorrente, dei chiarissimi elementi per ritenere, invece, che nei fatti contestati fosse ravvisabile l'integrazione, al più, del diverso reato di molestie previsto e punito dall'art. 660 cod. pen., molestie. Le condotte così come poste in essere dal Ga. non sono mai state assolutamente idonee a realizzare l'evento richiesto per l'integrazione del reato di stalking.
Il contenuto dei messaggi inviati, di cui non è mai stata fornita alcuna indicazione nel corso del processo, non sarebbe stato assolutamente minatorio (e mai volgare). Mai il Ga. si sarebbe appostato sotto l'abitazione della P. con l'intenzione di perseguitarla, e quando quest'ultima riteneva stesse accadendo il contrario, l'imputato ha fornito valida giustificazione, confermata anche dal teste citato dalla difesa. Mai la persona offesa avrebbe fornito delle certificazioni mediche comprovanti lo stato di ansia in cui asseritamente versava.
Dal canto suo la Corte di Appello, come si evince dalla lettura della sentenza, per ritenere l'esistenza di un qualsiasi stato patologico della P. , avrebbe ritenuto di doversi affidare al giudizio di una teste (la Pa. ) che, fra l'altro, avrebbe fornito
"indicazioni cliniche, in quanto psicoterapeuta, relative ad un forte stato d'ansia ed instabilità emotiva.. ".
Evidentemente tale teste, a differenza del M. , non è stato ritenuto minimamente compiacente e/o inattendibile, nonostante tutte le falsità che il ricorrente assume siano state raccontate dalla persona offesa e l'esistenza di tutti i motivi addotti dalla difesa che a suo dire giustificherebbero, invece, una sua condotta calunniosa.
Ci si duole che il giudice del gravame del merito non abbia applicato il principio di scindibilità nella valutazione della testimonianza resa dalla P. , motivando meglio le parti della testimonianza ritenute veritiere e disattendendo tutte le altre, e meglio ancora avrebbe fatto se si fosse affidato al giudizio di un esperto per motivare la sussistenza di un qualsiasi asserito stato di malessere psicologico della parte civile.
Ad ogni modo, si sostiene che sia chiaramente individuabile il fraintendimento in cui si sarebbe incorsi, e per meglio focalizzarlo, vengono rievocate le ragioni che hanno spinto il legislatore ad introdurre l'art. 612 bis cod. pen. nel 2009, e cioè il dichiarato intento di predisporre un'adeguata tutela contro tutte quelle diverse ipotesi di maltrattamenti e condotte aggressive a cui le disposizioni codicistiche già esistenti non erano in grado di porvi rimedio. Viene ricordato che il reato di stalking, è un reato di danno e di evento per la cui integrazione è necessaria una condotta molesta o minatoria causativa di uno dei tre eventi alternativi previsti dall'art. 612 bis cod. pen.. Non vi sarebbe dubbio che la reiterazione di cui parla la norma, come più volte ha ribadito questa Suprema Corte, sarebbe integrata da una cadenza frequentissima, anche quotidiana delle condotte persecutorie, che si spalmano nel corso di un ampio arco temporale, riconoscendo la sufficienza anche di due soli episodi a integrare il requisito della reiterazione, a condizione che siano denotate da una carica offensiva talmente incisiva, da esprimere quell'efficienza causale rispetto all'equilibrio emotivo e psicologico della vittima, che è il vero dato caratterizzante la fattispecie in esame.
Non vi sarebbe una sola condotta, in quelle poste in essere dal Ga. , che possieda tali requisiti.
Tra l'altro, l'elemento soggettivo richiesto per l'integrazione del delitto de quo sarebbe il dolo generico, ravvisabile in tutti quei comportamenti seriali che rivelano l'effettiva volontà dell'agente di minare l'equilibrio psicologico della vittima.
Ebbene, si sostiene in ricorso che, se si legge attentamente il contenuto delle dichiarazioni rese dalla parte lesa all'udienza del 13.04.2012, si evince chiaramente quale fosse la sensazione vissuta dalla persona offesa ma, soprattutto, quale fosse lo stato d'animo dell'odierno imputato e quale lo spirito con cui agiva e poneva in essere le sue condotte. Si legge testualmente nel verbale: "...non è che tutte le mattine e tutti i giorni mi chiamava per venti volte, probabilmente non avrei resistito. Comunque magari dopo tanti momenti in cui provava, arrivava un messaggio per dire, mi manchi Amore mio, cosa succede? arrivo subito". Cioè io ormai avevo maturato la concezione che lui fosse malato, cioè che fosse uscito di testa...". Ciò denoterebbe, eloquentemente, quale fosse la predisposizione d'animo dell'agente che, più che volerne turbare l'equilibrio psicologico, del tutto inconsciamente esercitava, al più, una forte ed insistente pressione sulla persona offesa, interferendo inopportunamente nella sua sfera privata.
Tale condizione psicologica del Ga. sarebbe chiaramente incompatibile con una manifesta volontà di: cagionare alla vittima un perdurante stato di ansia e di paura, ovvero di ingenerare in lei un fondato timore per la propria incolumità, ovvero ancora di indurla ad alterare le proprie abitudini di vita. Quand'anche il Ga. avesse inviato simili messaggi - circostanza assolutamente non vera e non supportata da alcun valido riscontro documentale - la giusta chiave di lettura per tali azioni sarebbe stata un'altra: al massimo, si sarebbe trattato di un amore più semplicemente non corrisposto. Questa Suprema Corte - ricorda il ricorrente - ha già avuto modo di esprimersi in merito alla condotta di continuo ed insistente corteggiamento, che risulti non gradito dalla persona destinataria, stabilendo che in tal caso possa ritenersi integrata la fattispecie di cui all'art. 660 cod. pen., poiché tale comportamento è oggettivamente caratterizzato da petulanza (viene richiamata sez. 1, 18.5.2007, nr. 19438 ; conforme, sez. 1, 11.06.92, nr. 6905 ). L'unico caso in cui il Ga. si sarebbe spinto ben oltre l'invio di semplici messaggi telefonici coinciderebbe con l'episodio accaduto in data 16 ottobre, in cui avrebbe bussato alla porta dell'abitazione della persona offesa.
Anche in questa circostanza il Ga. , secondo quanto sostiene il suo difensore, avrebbe ampiamente motivato quali fossero le ragioni della sua condotta, e cioè ottenere la restituzione dei beni;
ma anche in tale circostanza, sarebbe stato molto più ragionevole ricondurre la condotta dell'imputato nell'alveo della non responsabilità penale: il suo comportamento, infatti, non pare perfezionare alcun reato previsto dal nostro ordinamento, e neppure reati contravvenzionali, e comunque non si può evincere in alcun modo alcuna finalità persecutoria in capo all'agente. Secondo il ricorrente, anche se per assurdo avesse cercato di contattare e/o avesse atteso la persona offesa sotto casa, nell'esercizio di un proprio legittimo diritto, al più sarebbe stato possibile incriminare (e comunque assolvere) il Ga. per il reato dei cui all'art. 660 cod. pen. e non per il reato, eccessivamente più afflittivo, di cui all'art. 612 bis cod. pen. (cfr. anche sez. 1, 23.6.2000, ne. 7379), proprio per il diverso atteggiamento psicologico del reo.
Chiede, pertanto, che questa Corte di legittimità, in via principale, voglia annullare senza rinvio l'impugnata sentenza, ex art. 620 c.p.p., lett. a, disponendo l'assoluzione dell'imputato ex art. 530 cod. proc. pen., comma 1; in via subordinata voglia annullare la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Genova, con le disposizioni consequenziali. P.F. :
-. In punto di decisione sulle questioni civili: 1) Violazione dell'art. 606, lett. e) e b) in relazione al combinato disposto dell'art. 165 c.p. e artt. 539 e 540 c.p.p. con riferimento alla decisione sulle questioni civili e agli obblighi del condannato che benefici della sospensione condizionale della pena. La parte civile ricorrente lamenta che sarebbe errata la decisione, e mancante la relativa motivazione, della sentenza della Corte d'Appello di Genova che ha rigettato - senza alcuna menzione ne' motivazione - la richiesta formulata dalla parte civile, in sede di conclusioni, di applicazione, a maggior tutela della parte civile, dell'art. 165 c.p., comma 1, che consente al giudice la facoltà di subordinare la concessione della sospensione condizionale al pagamento della somma provvisoriamente assegnata sull'ammontare del danno.
La decisione di implicito rigetto - ci si duole - sarebbe contraddittoria con il restante apparato motivazionale della sentenza.
Si ricorda che l'imputato interponeva appello avverso la sentenza di primo grado, ma non provvedeva al pagamento della provvisionale, tanto da costringere la parte civile a dare avvio ad un'esecuzione che sortiva il recupero di somme irrisorie, come veniva documentato alla Corte d'Appello.
La parte civile, perciò, partecipava regolarmente al successivo giudizio d'appello e rassegnava le conclusioni nelle quali, nuovamente, esplicitamente si invocava l'applicazione dell'art. 165 cod. pen, ma all'esito del giudizio di appello la Corte territoriale pronunciava la sentenza che qui si impugna, con la quale veniva ridotta la pena inflitta, ma in punto di decisione sulle questioni civili la Corte si limitava a confermare le statuizione del Giudice di Primo Grado.
Si lamenta che ne' nel dispositivo, ne' in motivazione la Corte si sia pronunciata sulla richiesta della parte civile di applicazione dell'art. 165 cod. pen.. Nella parte motiva della sentenza la Corte prendeva in esame l'aspetto risarcitorio motivando le ragioni della conferma di quanto statuito dal GUP di Genova, ma nulla veniva detto sul perché non venisse accolta la richiesta menzionata di applicazione dell'art. 165 cod. pen. ne' di ciò si diceva alcunché in punto concessione della sospensione condizionale della pena.
A ben vedere - secondo la parte civile ricorrente - pare potersi dire che la Corte abbia dimenticato di pronunciarsi sul punto. Ritiene la difesa della parte civile in ricorso che la decisione in questione sia contraddittoria ed errata e che l'assoluta assenza della pur minima presa di posizione sul punto integri una carenza di motivazione rilevante ai fini dell'art. 606 c.p.p., lett. e e quindi rilevabile da questa Suprema Corte cui si chiede di procedere a cassare sul punto l'impugnata sentenza.
Non potrebbe, infatti, dirsi che la motivazione sul punto sia implicita e contenuta nel resto del provvedimento. In nessuna parte del provvedimento, infatti, si rilevano accenni alle garanzie di pagamento della provvisionale, ne' mai vengano esaminate questioni che in qualche modo possano lambire la ratio della norma di cui all'art. 165 cod. pen.. Anzi a ben vedere, viene ribadita dalla Corte la corretta misura di danno provvisionale individuato dal primo giudice, tanto che la somma in questione viene definita "non eccessiva", talché la stessa deve sicuramente individuarsi come idonea ad integrare una parte del danno patito dalla Parte Civile.
Non si capirebbe, dunque, perché la Corte abbia negato l'invocata tutela, considerato anche che i fatti di causa sono stati considerati "non particolarmente lievi per la loro protratta invadenza nella sfera personale della vittima e per le conseguenze di angoscia che le hanno procurato", così esplicitando come la serietà del reato sia stata valutata proprio considerando gli effetti di danno procurati alla persona offesa, cui - lo si rammenta - la provvisionale non è stata pagata nonostante le richieste che la hanno costretta a dare avvio ad una sostanzialmente infruttuosa iniziativa esecutiva. Il complessivo apparato motivazionale renderebbe, dunque, chiaro come nel caso di specie si sarebbe dovuto procedere ad accogliere la richiesta di applicazione dell'art. 165 cod. pen., unica decisione coerente con le valutazioni espresse sul fatto dalla Corte sia in punto decisioni civili, sia in punto valutazione della gravità del fatto.
La scelta della Corte - si sostiene in ricorso - va dunque censurata in quanto errata, non esplicitata, ne' tanto meno motivata. In questo modo la sentenza mostra una lacuna ed una contraddittorietà che non potrà che condurre alla cassazione sul punto dell'impugnata sentenza.
Alla luce di quanto sopra si chiede che questa Suprema Corte, in accoglimento del presente motivo di gravame voglia cassare sul punto l'impugnata sentenza assumendo le conseguenti necessarie e meglio valutate decisioni, rinviando il fascicolo ad altra sezione della Corte d'Appello perché modifichi la pronuncia sul punto, accogliendo la richiesta di applicazione dell'art. 165 c.p.: nei termini meglio esplicitati e motivi di conseguenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, entrambi i proposti ricorsi, sia quello dell'imputato che quello della parte civile, vanno rigettati.
2. - Manifestamente infondato è il primo motivo di doglianza proposto da Ga.Fe. con il quale lo stesso lamenta, al contempo, vizio motivazionale e violazione di legge in relazione all'intervenuta conferma della condanna per violenza sessuale di cui al capo a) dell'imputazione.
La Corte territoriale, legittimamente, opera un richiamo per relationem, in chiave adesiva, alla sentenza di primo grado (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata, laddove si legge "La Corte conferma le suindicate valutazioni della sentenza, con particolare riferimento alle dichiarate modalità di compimento del fatto da parte del Ga. " e a pag. 7 "Si deve, quindi, confermare il giudizio di responsabilità nei termini di cui alla sentenza di primo grado, la cui motivazione si ha qui per integralmente richiamata e trascritta.").
Viene ricordato in motivazione come il primo giudice avesse rilevato che la persona offesa si era risolta a sporgere denuncia contro il Ga. solo dopo che, a seguito degli appostamenti dell'imputato presso la sua abitazione, la situazione si era fatta insostenibile e come anche le modalità stesse del fatto, come narrate dalla P. che non aveva indugiato in particolari cruenti e scabrosi e aveva dato atto al Ga. di aver interrotto immediatamente l'approccio, dopo che ella ebbe allontanato la mano che costui era riuscito a infilarle negli slip, deponessero per la credibilità della persona offesa.
La sentenza di primo grado, come ricordano i giudici di appello, condividendola, aveva, poi, rilevato l'assenza di contraddizioni nel racconto della P. , via via arricchitosi di ulteriori particolari, e aveva ritenuto compatibile la manualità del Ga. con le dimensioni interne dell'abitacolo della vettura, non dando valore al rifiuto della chiamata telefonica ricevuta dal fratello, tenuto conto anche del fatto che la donna non ebbe a trovarsi sotto seria minaccia o in imminente pericolo per la propria incolumità fisica, al punto che, solo in quel caso, la telefonata si sarebbe presentata quale unica ed obbligata "via di uscita"". Quanto al punto specifico di doglianza secondo cui la Corte di Appello di Genova avrebbe recepito integralmente e acriticamente la motivazione dei giudici di prime cure va ricordato che per giurisprudenza pacifica di questa Corte, in caso di doppia conforme affermazione di responsabilità, deve essere ritenuta pienamente ammissibile la motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della sentenza di primo grado, sempre che le censure formulate contro la decisione impugnata non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi.
Il giudice di secondo grado, nell'effettuare il controllo in ordine alla fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è chiamato ad un puntuale riesame di quelle questioni riportate nei motivi di gravame, sulle quali si sia già soffermato il prima giudice, con argomentazioni che vengano ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In una simile evenienza, infatti, le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, di guisa che le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (confronta l'univoca giurisprudenza di legittimità di questa Corte: per tutte sez. 2 n. 34891 del 16.05.2013, Vecchia, rv. 256096; conf. sez. 3, n. 13926 del 1.12.2011, dep. 12.4. 2012, Valerio, rv. 252615: sez. 2, n. 1309 del 22.11.1993, dep. 4.2. 1994, Albergamo ed altri, rv. 197250).
Nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto, inoltre, a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. sez. 6, n. 49970 del 19.10.2012, Muià ed altri rv.254107). La motivazione della sentenza di appello è del tutto congrua, in altri termini, se il giudice d'appello abbia confutato gli argomenti che costituiscono l'"ossatura" dello schema difensivo dell'imputato, e non una per una tutte le deduzioni difensive della parte, ben potendo, in tale opera, richiamare alcuni passaggi dell'iter argomentativo della decisione di primo grado, quando appaia evidente che tali motivazioni corrispondano anche alla propria soluzione alle questioni prospettate dalla parte (così si era espressa sul punto sez. 6, n. 1307 del 26.9.2002, dep. 14.1.2003, Delvai, rv. 223061). È stato anche sottolineato di recente da questa Corte che in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. e), la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (sez. 2, n. 9242 dell'8.2.2013, Reggio, rv. 254988).
3. Peraltro, nel caso in esame la Corte di Appello di Genova non si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado, ma ha evidenziato, con motivazione logica e congrua - e pertanto immune dai denunciati vizi di legittimità - gli elementi che l'hanno portata a ritenere credibile l'episodio denunciato dalla parte lesa. A conforto di questi, entrambi i giudici di merito hanno evidenziato come il Ga. non abbia saputo indicare ne' il movente di una grave calunnia della donna nei suoi confronti, ne' plausibili motivi di attrito che potessero giustificare un atteggiamento mendace ed acrimonioso da parte della medesima persona offesa. Come si evince ex actis dall'atto di appello datato 28.6.2012 a firma del medesimo Avv. Michele Ispodamia non v'è traccia in quella sede, dove pure si sarebbero potute avanzare censure di merito, nella tesi del risentimento per ragioni di debito-credito tra la P. e il Ga. su cui è incentrato il ricorso per Cassazione.
Appare peraltro logico ed effettivamente oggettivo il dato sottolineato dai giudici del gravame del merito dell'incredibilità di una calunnia consistente nell'indicare una situazione, bensì penalmente rilevante, ma ai limiti inferiori di gravità, laddove una calunnia con un minimo di consistenza avrebbe presupposto una narrazione quanto meno più colorita.
In altre parole, si sottolinea nella motivazione della sentenza impugnata, se intenzione della P. fosse stata quella di costruire una falsa accusa, non si comprenderebbe perché la persona offesa si sia limitata a riferire di una mano allungata a sfiorare le proprie parti intime, con immediata interruzione dell'azione a seguito della propria pronta reazione, mentre per rendere più consistente e grave la propria accusa, ben avrebbe potuto caricarla di più pesanti particolari, con riferimento, quanto meno, ad una prolungata insistenza del Ga. , del quale invece la P. ha riferito una condotta tipica di chi, dopo un momentaneo raptus, riprende il controllo di sè.
Non è illogico, insomma, ad avviso del Collegio ritenere, come ha fatto la Corte territoriale, che sia la stessa persona offesa, nel momento in cui da atto al Ga. di una immediata resipiscenza, a connotare di credibilità il suo racconto.
4. In punto di diritto non vi è alcun dubbio che la condotta del Ga. integri il contestato reato di violenza sessuale. Questa Corte ha affermato, infatti, in più pronunce che in tema di violenza sessuale, vanno certamente considerati atti sessuali quelli che siano idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità della persona o ad invadere la sfera sessuale con modalità connotate dalla costrizione (violenza, minaccia o abuso di autorità), sostituzione ingannevole di persona, abuso di inferiorità fisica o psichica, in essi potendosi ricomprendere anche quelli insidiosi e rapidi, e che riguardino zone erogene su persona non consenziente, come ad es. palpamenti, sfregamenti, baci (così questa sez. 3, n. 42871 del 26.9.2013, Z. e altro, rv. 256915). In altra pronuncia (sez. 3 n. 33464/2006), mediante ampi richiami ai precedenti, si è specificato che essa comprende, oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, ancorché fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo, o comunque coinvolgendo la corporeità sessuale di quest'ultimo, sia finalizzato ed idoneo a porre in pericolo la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale, non avendo rilievo determinante, ai fini del perfezionamento del reato, la finalità dell'agente e l'eventuale soddisfacimento del proprio piacere sessuale (vedasi anche sez. 3 n. 45950/2011; sez. 3 n. 41096/2011; sez. 3 n. 12506/2011; sez. 3 n. 21840/2011; sez. 3 n. 21336/2010; sez. 4 n. 3447/2008; sez. 3 n. 35365/ 2007). E, ancora, si è precisato sempre alla luce delle precedenti elaborazioni giurisprudenziali, che una formulazione maggiormente convincente della nozione di atti sessuali è quella che vi ricomprende tutti quegli atti oggettivamente idonei a compromettere la libertà sessuale del soggetto passivo, invadendo la sua sfera sessuale, mediante un rapporto corpore corpori, non riguardante, necessariamente, le zone genitali e che può estendersi anche a tutte le altre zone ritenute erogene prevenendo, così, ad una nozione definita "oggettiva" di atto sessuale. E rispetto a quest'ultimo va anche ricordato che ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale è sufficiente il dolo generico consistente nella coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della vittima non consenziente, mentre è irrilevante l'eventuale fine ulteriore (di concupiscenza, ludico o d'umiliazione) che ha spinto l'agente a commettere il reato (sez. 3, n. 28815 del 9.5.2008, B., rv. 240989; conf. sez. 3 n. 39718 del 17.6.2009, Baradel e altro, rv. 244622; sez. 3, n. 39710 del 21.9.2011, R., rv. 251318; sez. 3, n. 20754 del 17.4.2013, S., rv. 255907).
Quanto alla violenza, come precisato da questa Corte, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 609 bis cod. pen., non è necessaria una violenza che ponga il soggetto passivo nell'impossibilità di opporre una resistenza, essendo sufficiente che l'azione si compia in modo insidiosamente rapido, tanto da superare la volontà contraria del soggetto passivo (così questa sez. 3, n. 6340 del 1.2.2006, Giuliani, rv. 233315). In altra pronuncia, successiva, si è precisato che l'elemento della violenza può estrinsecarsi, nel reato di violenza sessuale, oltre che in una sopraffazione fisica, anche nel compimento insidiosamente rapido dell'azione criminosa, tale da sorprendere la vittima e da superare la sua contraria volontà, così ponendola nell'impossibilità di difendersi (così questa sez. 3, n. 27273 del 15.6.2010, M., rv. 247932; conf. Sez. 3, n. 46170 del 18.7.2014, J., rv. 260985).
5. Manifestamente infondati sono anche i profili di doglianza proposti dal Ga. in relazione alla condanna per stalking. Anche qui, per quanto sin qui detto del richiamo per relationem operato dalla Corte genovese alla pronuncia di primo grado, le due pronunce di merito vanno valutate come un tutt'uno.
Il ricorrente, ancorché parli di vizio motivazionale, in realtà sollecita sul punto, in maniera peraltro alquanto generica e aspecifica, una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in questa sede.
Sul punto va ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. vedasi questa sez. 3, n. 12110 del 19.3.2009 n. 12110 e n. 23528 del 6.6.2006). Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (sez. 3, n. 35397 del 20.6.2007; Sez. Unite n. 24 del 24.11.1999, Spina, rv. 214794). Più di recente è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene ne' alla ricostruzione dei fatti ne' all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento, (sez. 2, n. 21644 del 13.2.2013, Badagliacca e altri, rv. 255542). Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto.
Non c'è, in altri termini, come in sostanza richiesto nel presente ricorso, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. E ciò anche alla luce del vigente testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.
Il ricorrente non può, come nel caso che ci occupa limitarsi a fornire una versione alternativa del fatti, senza indicare specificamente quale sia il punto della motivazione che appare viziato dalla supposta manifesta illogicità e, in concreto, da cosa tale illogicità vada desunta.
Com'è stato rilevato nella citata sentenza 21644/13 di questa Corte la sentenza deve essere logica "rispetto a sè stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati. In tal senso la novellata previsione secondo cui il vizio della motivazione può risultare, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche da "altri atti del processo", purché specificamente indicati nei motivi di gravame, non ha infatti trasformato il ruolo e i compiti di questa Corte, che rimane giudice della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto.
Ebbene, la motivazione della Corte bolognese circa la confermata responsabilità per l'accusa di stalking appare assolutamente logica e congrua.
Già il primo giudice aveva evidenziato come dagli atti (va ricordato che si è proceduto nelle forme del rito abbreviato) risultasse una evidente infatuazione del Ga. verso la P. , espressa dall'imputato con un sms inviato alla persona offesa, proprio il giorno successivo a quello della da lui negata violenza, il cui contenuto, del tutto compatibile con il raptus del giorno prima ("amore sei la donna della mia vita, sei una donna speciale...") evidenzia altresì l'intento di giustificare l'accaduto. Ma si trattava con tutta evidenza di un'attenzione non ricambiata, se è vero - come evidenziano i giudici di merito - che l'H. , in sede di s.i.t. rilasciate il 24.10.2011, ebbe a dichiarare che il Ga. si rivolgeva alla persona offesa con il termine "amore", benché la P. reiteratamente gli avesse fatto presente di non gradire d'esser chiamata così.
In motivazione viene anche ricordato che il medesimo teste aveva riferito altresì, delle confidenze ricevute dalla P. sia in merito al desiderio del Ga. di avere un rapporto sentimentale con lei, sia dello specifico episodio di violenza sessuale. Ancora, si da conto che lo stesso teste H. ha poi precisato che il proprio diretto interessamento verso il Ga. era stato originato da una telefonata della P. che, impaurita, gli chiedeva di raggiungerla in piazza XXXXXX, in quanto c'era il F. (Ga. ) ad aspettarla in strada. Così egli telefonò
al Ga. , dicendogli di non importunare più la P. e costui non solo gli rispose di farsi i fatti suoi, ma lo minacciò di spaccargli le gambe, qualora non se li fosse fatti.
Logica e coerente pare la conclusione cui perviene la Corte territoriale circa la mancanza di dubbi in relazione alla cui attendibilità intrinseca delle s.i.t. dell'H. , peraltro confermate dal barista N. , conoscente di imputato e persona offesa, il quale ha asserito che, nella mattinata del (OMISSIS) , intorno alle ore 9, era entrato nel bar il Ga. che aveva con sè un tubo di ferro di mezzo metro, e alla sua domanda sull'uso che intendesse farne, l'imputato aveva risposto che doveva rompere le gambe ad uno che non si faceva i cazzi suoi. Dopo circa mezz'ora entrava la P. , in compagnia di un ragazzo che il N. non conosceva ma che, evidentemente, era l'H. , la quale chiedeva al barista se avesse visto il F. . Il teste rispondeva affermativamente, riferendo ai due anche le intenzioni manifestategli dall'imputato.
6. A conferma dello stalking messo in atto dall'imputato nei confronti della persona offesa, vi sono, dunque, per i giudici del merito una pluralità di testimonianze convergenti, a cominciare da quelle della P. e dell'H. , per proseguire con quelle del barista N. , per proseguire con quelle del Gi. e della
Pa. .
Quest'ultima - viene ricordato dalla Corte territoriale in motivazione - oltre a dare indicazioni concrete, relative al fatto che la P. , ultimamente teneva chiuse le persiane della propria casa-ufficio per non far constare la propria presenza all'interno dei locali e che, nel precedente weekend aveva avuto modo di ospitarla e di verificare che la stessa temeva di essere perseguitata dal F. (Ga. ) ha altresì fornito indicazioni cliniche, in quanto psicoterapeuta, relative ad un forte stato d'ansia ed instabilità emotiva della persona offesa, causatole dalla situazione. E anche il Gi. , dal canto suo, aveva parlato di una trasformazione della P. , da persona solare a soggetto terrorizzato.
La Corte territoriale offre una motivazione logica e congrua anche sul perché non abbia dato credito alle dichiarazioni dell'imputato di avere, per scherzo, inviato un messaggio particolarmente coinvolgente alla P. ("amore sei la donna della mia vita, sei una donna speciale...") messaggio che, invece, secondo la ricostruzione del GUP prima e della Corte d'Appello poi confermerebbe quell'attaccamento morboso dell'imputato verso la persona offesa, del quale hanno parlato tre testi. Analogo discorso vale per la circostanza riferita dal Ga. di avere, sempre per scherzo, detto al barista di avere l'intenzione di rompere le gambe a chi non si faceva i cazzi suoi, circostanza che i giudici del merito non possono fare a meno di rilevare coincidere con la minaccia riferita dall'H. .
7. Se questi, dunque, sono i fatti, logicamente e congruamente motivati dai giudici del merito, il ricorrente oggi propone a questa Corte di legittimità la questione di diritto del se gli stessi possano integrare la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 612 bis cod. pen., introdotta, com'è noto, con
Al più, si sostiene in ricorso, ci si potrebbe trovare di fronte al meno grave reato contravvenzionale di molestie.
Il Collegio ritiene, tuttavia, che non sia così e che, pertanto, sia assolutamente corretta la qualificazione giuridica che ai fatti de quo hanno dato i giudici di merito.
Il delitto di "atti persecutori" è stato inserito all'art. 612 bis c.p. del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, art. 7 conv. con modif. nella
L. 23 aprile 2009, n. 38 e punisce "salvo che il fatto costituisca più grave reato (...) chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita".
L'originaria pena (da avere come riferimento per il caso che ci occupa per il principio del favor rei) era quella della reclusione da sei mesi a quattro anni, con il limite edittale portato a cinque anni con il D.L. 1 luglio 2013, n. 78, art. 1 bis convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 94). Si tratta di quella che gli psichiatri chiamano "sindrome delle molestie assillanti" e che per gli anglosassoni, che hanno mutuato il termine dal mondo della caccia, è, più semplicemente, "stalking" (da "to stalk", che significa "fare la posta" alla preda) ed è un qualcosa di molto più grave della molestia o del disturbo alle persone, sanzionati dal nostro codice penale con arresto fino a sei mesi.
Lo stalking è una persecuzione asfissiante che finisce per sconvolgere l'esistenza delle vittime - per l'80 per cento donne - costringendole a rimanere per lunghi periodi, spesso per anni, in uno stato di perenne allerta.
Le forma di manifestazione sono le più disparate: appostamenti davanti a casa o al posto di lavoro, ossessivo invio di lettere, ripetute telefonate, sms, e-mail che intasano la casella di posta elettronica, continue provocazioni in ufficio, atti vandalici contro l'auto o il cane della vittima.
Lo stalking ha trovato per la prima volta ingresso nel codice penale nel 2009, con il legislatore che ha aderito alla richiesta che da anni proveniva dalla dottrina e dall'opinione pubblica di elaborare una figura di reato autonomo che unificasse e punisse le varie condotte quando si sommassero e raggiungessero aspetti di particolare gravità.
Va detto, tuttavia, che comportamenti quali quelli posti in essere dall'odierno ricorrente costituivano reato anche prima del 2009. Quando nel nostro Paese non esisteva una legislazione specifica per un pattern comportamentale ripetitivo e assillante di molestie, le condotte degli stalkers erano tuttavia considerate penalmente rilevanti quando integrassero almeno il reato di cui all'art. 660 c.p., norma oggi invocata, di natura contravvenzionale, che punisce la molestia o il disturbo alle persone ("Chiunque in luogo pubblico aperto al pubblico ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o altro biasimevole motivo reca a taluno molestia o disturbo ..."). Quando si andava oltre si entrava nel campo della violenza privata di cui all'art. 610 c.p., norma che punisce "chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa".
Spesso poi, nel suo agire, lo stalker poneva in essere anche comportamenti in astratto riconducibili alle figure di reato della minaccia, semplice o aggravata (art. 612 c.p.), delle percosse (art. 581 c.p.), dell'ingiuria (art. 594 c.p.) e della diffamazione (art. 595 c.p.). E normalmente la riconosciuta sussistenza di uno di tali reati - fatta eccezione per la diffamazione - "assorbiva" le molestie e l'ingiuria.
8. In dottrina e in giurisprudenza, prima dell'introduzione della norma sugli atti persecutori, ci si era domandati dove terminassero il corteggiamento assillante, la scostumatezza, la condotta fastidiosa tout cort e/o l'inopportunità e "cominciasse" il reato di molestia o disturbo alle persone di cui all'art. 660 c.p.. E dove "finiva" tale reato per lasciare spazio ad altre ipotesi di reato più gravi.
L'individuazione di tali limiti era desumibile da una breve analisi della giurisprudenza dell'epoca in materia.
Il reato di molestie, previsto dall'art. 660 c.p. - era stato rilevato da questa Corte di legittimità - punisce "la condotta, insistente e petulante, idonea a turbare in modo apprezzabile le normali condizioni nelle quali si svolge la vita della persona molestata" (sez. 6, n. 2967 del 25.1.1978, Laglia, rv. 138326). Per assumere rilievo ai fini della configurabilità di tale reato, non era dunque sufficiente che la condotta del molestatore fosse di per sè molesta o arrecasse disturbo ma era altresì necessario che fosse "accompagnata da petulanza o altro biasimevole motivo" (sez, 1, n. 12230 del 25.10.1994, Mammoli, rv. 199682). In applicazione di tale principio, questa Corte aveva escluso la sussistenza del reato di molestia in un caso in cui l'agente si era limitato a chiedere, una sola volta, un bacio ad una donna, dopo aver detto a quest'ultima che era una bella signora (sent. 12230/1994, Mammoli, sopra cit.). Era stato, invece, ritenuto penalmente sanzionabile ai sensi dell'art. 660 c.p. "il seguire petulantemente con automobili un gruppo di ragazze, richiamare la loro attenzione con suoni volgari, rasentarle pericolosamente e costringerle a rifugiarsi in casa, suonare insistentemente il clacson sotto le loro abitazioni" (sez. 1, n. 2550 del 23.1.1990, Sedde, rv. 183457). Analogamente, la giurisprudenza di questa Corte Suprema si era orientata nel senso di ritenere la sussistenza del reato in caso di "continuo, insistente, corteggiamento, chiaramente non gradito, di una donna, che si estrinsechi in ripetuti pedinamenti e in continue telefonate" (Cass. 28.1.1992, Candola). In altra pronuncia si era ritenuto che il reato di molestie telefoniche commesso assillando la parte lesa con ossessivi riferimenti alle abitudini sessuali di questa non fosse escluso dal fatto che l'interlocutore (nel caso di specie una donna) assumeva con il molestatore, al fine di raccogliere elementi utili per individuare l'autore delle telefonate, un tono confidenziale, dandogli del tu e consentendo a questi di fare altrettanto, poiché tale comportamento non poteva essere interpretato come di acquiescenza o comunque attenuare nell'autore delle molestie la consapevolezza dell'illiceità della propria condotta (sez. 5, n. 512 dell'11.12.1996, dep. il 25.1.1997, Gatti, rv. 206831). Ancora, in anni più recenti, si era ritenuto che "il fatto di pedinare e attendere un congiunto del presunto debitore sotto casa in ora notturna in compagnia di altre persone, posto in essere successivamente a numerose e insistenti telefonate al debitore stesso", costituisse condotta og-gettivamente molesta, caratterizzata sotto il profilo soggettivo dalla petulanza, intesa come volontà specifica di dare fastidio ad una persona, idonea ad integrare il reato di cui all'art. 660 c.p." (sez. 1, n. 7379 dell'11.5.2000, Terra, rv. 216273).
Tutti i casi suvvisti apparivano, con tutta evidenza, di non eccessiva gravità. Proprio dal raffronto tra la casistica giurisprudenziale appena vista ed episodi ben più gravi di cui avevano cominciato a dare notizia le cronache era stato possibile dunque individuare il momento in cui la molestia assillante diventava tanto insistita da trasformarsi in violenza privata. Tale momento andava individuato in quello in cui la vittima - come nel caso all'odierno esame- era costretta a modificare suo malgrado una o più delle proprie abitudini di vita per sottrarsi alla persecuzione dello stalker. Quando si passava, in altri termini, dal fastidio alla limitazione della propria libertà di autodeterminazione.
9. Nel tempo si era, tuttavia, creato un vasto orientamento dottrinario che evidenziava come il nostro Paese fosse ormai uno dei pochi che non prevedesse una figura di reato specifica, come avveniva sin dai primi anni Novanta in tutti gli ordinamenti anglosassoni. Si è pervenuti, così, al D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 convertito, con modificazioni, nella L. 23 aprile 2009, n. 38 e all'introduzione nel codice penale dell'art. 612 bis, al quale pare attagliarsi senza alcuna ombra di dubbio il comportamento dell'odierno ricorrente. Perché vi siano degli atti persecutori occorre in primo luogo, secondo il dato letterale della norma, che vi siano delle condotte di minaccia o molestia. Si tratta, dunque, di condotte alternative, di guisa che in casi come quello all'odierno esame in cui vi siano prevalentemente le seconde e non le prime, non pare esservi alcun dubbio circa la sussistenza del reato.
Tali condotte devono essere "reiterate"; E anche rispetto a tale elemento temporale il caso oggi in esame, con un comportamento posto in essere nell'arco di quattro mesi, non paiono residuare dubbi interpretativi.
Non va trascurato, peraltro, che in una delle prime pronunce di questa Corte di legittimità che hanno investito la nuova norma è stato sottolineato come il termine reiterare denoti una ripetizione di una condotta una seconda volta ovvero più volte con insistenza per cui "se ne deve evincere che anche due condotte sono sufficienti a concretare quella reiterazione cui la norma subordina la configurazione della materialità del fatto" (così sez. 5 n. 6417 del 21.1.2010, rv. 245881). La norma sul reato di "atti persecutori" è stata inserita nel nostro ordinamento a tutela della libertà morale della persona e ha ad oggetto condotte reiterate di minaccia e molestia che determinano nella vittima, alternativamente: a) un perdurante e grave stato di ansia o paura;
b) un fondato timore per la propria incolumità o per quella di persona comunque affettivamente legata, c) la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita (così sez. 5, ord. n. 11945 del 12.1.2010, rv. 246545). Le condotte di cui si è detto devono, dunque, procurare un danno che è anch'esso alternativo.
In altri termini, dal comportamento reiteratamente minaccioso o comunque molesto dell'agente deve derivare, quale ulteriore evento dannoso, un perdurante stato d'ansia o di paura della persona offesa, oppure un fondato timore della stessa per l'incolumità propria o di soggetti vicini, oppure ancora il mutamento necessitato delle proprie abitudini di vita.
Si tratta di tre fattispecie che valgono a connotare la posizione della persona offesa come quella di un soggetto violato nella propria libertà morale - come si desume dalla collocazione sistematica della norma nella sez. 3, del titolo 12 del secondo libro del cod. pen. - e costretto ad una posizione seriamente difensiva a causa del debordante invasività degli atti vessatori posti in essere dall'agente.
Questa Corte Suprema ha, ormai da alcuni anni, sgombrato il campo da ogni possibile dubbio sul fatto che il delitto di atti persecutori sia reato ad evento di danno e si distingua sotto tale profilo dal reato di minacce, che è reato di pericolo (così sez. 5, n. 17698 del 5.2.2010, rv. 247225). È stato anche precisato che il reato in discussione, per l'evento di danno di cui è stato connotato, differisce - come arguibile anche dall'andamento dei lavori preparatori della legge- dalla struttura del reato di minacce che pure ne può rappresentare un elemento costitutivo. La norma che incrimina la minaccia delinea infatti, a differenza di quella che qui interessa (salva ovviamente la configurabilità del tentativo di quest'ultima), un reato di pericolo, per la cui integrazione non è richiesto che il bene tutelato sia realmente leso mediante l'incutere di timore nella vittima (cfr. sez. 6, n. 14628 del 18.10.1999, Cafagna, rv. 216321;
sez. 5, n. 4633 del 18.12.2003 dep. il 6.2.2004, Puntorieri, rv. 228064; sez. 5, n. 8521 del 26.1.2006, Bochicchio, rv. 233226; sez. 1, n. 47739 del 6.11.2008, Giuliani, rv. 242484; sez. 5, n. 46528 del 2.12.2008, Parlato, rv. 242604; sez. 5, n. 644 del 6.11.2013 dep. il 10.1.2014, B., rv. 257951).
10. Solo per il reato di minacce vale, dunque, l'osservazione che è sufficiente che il male prospettato sia anche soltanto idoneo a incutere timore in un soggetto passivo generalizzato, menomandone, per ciò solo, la sfera della libertà morale. Nel reato di atti persecutori rileva, invece, la risposta in concreto prodotta sul soggetto passivo effettivo (così sez. 5 n. 17698 del 5.2.2010, rv. 247225)
Questa Corte di legittimità ha avuto modo di precisare, di recente, e il Collegio ritiene di doverlo ribadire, che il delitto di atti persecutori è reato abituale, a struttura causale e non di mera condotta, che si caratterizza per la produzione di un evento di "danno" consistente nell'alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero, alternativamente, di un evento di "pericolo", consistente nel fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva (così questa sez. 3, n. 23845 del 7.3.2014, rv. 260083). In altri termini, la realizzazione di ciascuno degli eventi alternativi è idonea ad integrarlo, per cui, ai fini della sua configurazione non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità (così sez. 5, n. 29872 del 19.5.2011, L., rv. 250399).
Il reato di atti persecutori, per l'evento di danno di cui è stato connotato, differisce dalla struttura del reato di minacce, che pure ne può rappresentare un elemento costitutivo.
Nel reato di minacce, infatti, è sufficiente che il male prospettato sia anche soltanto idoneo a incutere timore in un soggetto passivo generalizzato, menomandone, per ciò solo, la sfera della libertà morale;
nel reato di atti persecutori rileva invece la risposta in concreto prodotta sul soggetto passivo effettivo (sez. 5, n. 18999 del 19.2.2014, C. e altro, rv. 260410). Quanto all'elemento soggettivo, è sufficiente ad integrare il reato di atti persecutori di cui all'art. 612 bis c.p. il dolo generico, quindi la volontà di porre in essere le condotte di minaccia o di molestia, con la consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente necessari per l'integrazione della fattispecie legale (sez. 5, n. 20993 del 27.11.2012, dep. 15.5.2013, Feola, rv. 255436). Trattandosi di reato abituale di evento, il dolo è da ritenersi senz'altro unitario, esprimendo un'intenzione criminosa che travalica i singoli atti che compongono la condotta tipica, il che non significa, tuttavia, che l'agente debba rappresentarsi e volere fin dal principio la realizzazione della serie degli episodi, ben potendo il dolo realizzarsi in modo graduale e avere ad oggetto la continuità nel complesso delle singole parti della condotta (in tali condivisibili termini la già citata sent. Sez. 5 n. 18999/2014). 11. Se quello appena delineato è il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, pare evidente che non è conferente la richiesta di qualificare i fatti all'odierno esame con riferimento alla contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen. (Molestia o disturbo alle persone).
Le molestie sono un minus con connotazioni assolutamente diverse. S è vero, infatti che realizza gli estremi della molestia e disturbo alla persona la condotta dell'agente, insistente e petulante, idonea a turbare in modo apprezzabile le normali condizioni nelle quali si svolge la vita della persona molestata (cfr. sul punto sez. 6, n. 2967 del 25.1.1978, Laglia, rv. 138326), è anche vero che, a differenza che nel delitto di cui all'art. 612 bis cod. pen., ai fini della sussistenza del reato previsto dall'art. 660 cod. pen. la molestia o il disturbo devono essere valutati con riferimento alla psicologia normale media, in relazione cioè al modo di sentire e di vivere comune. Nell'ipotesi in cui il fatto sia oggettivamente molesto o disturbatore, in altri termini, è pertanto irrilevante che la persona offesa non abbia risentito alcun fastidio (così sez. 5, n. 7355 del 23.5.1984, De Gasperi, rv. 165668, nel caso di un continuo e pressante tallonamento con la vettura da parte dell'autore del reato nei confronti della vittima)
II quid pluris che caratterizza lo stalking rispetto alle minacce ed alle molestie, in sintesi, è costituito da due elementi: a) la reiterazione delle condotte, sicché l'illecito può ascriversi nel novero dei reati abituali;
b) la produzione in un soggetto ben determinato e in relazione alla sua psicologia di un grave e perdurante stato di ansia o di paura o di un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da una relazione affettiva o una alterazione, non voluta, delle proprie abitudini di vita.
Orbene, pare evidente che nel caso in esame l'ulteriore evento di danno previsto dalla norma si sia realizzato.
Decisivo è quanto evidenzia il giudice di primo grado a pag. 18 della sentenza laddove ricorda i comportamenti posti in essere dal Ga. nei confronti della P. : continue telefonate,
pedinamenti ed appostamenti sotto casa, frasi ed atteggiamenti chiaramente intimidatori (come il bussare ripetutamente alla porta pronunciando la frase "tanto prima o poi ti becco"), l'appostarsi sotto le finestre della donna con un lungo tubo di metallo in mano, la continua richiesta di restituzione di cose in precedenza notate (in primo grado e anche nell'atto di appello, come si è detto, non si era parlato di altre ragioni di debito-credito tra le parti), la restituzione con modalità in ogni caso rocambolesche del mobile della donna che l'uomo aveva fino a quel momento detenuto. A fronte di ciò il giudice di primo grado da atto che Gi. .Pi. , Pa.Lu. e G.M. hanno concordemente riferito ""dello stato di terrore e di angoscia" in cui la P. era piombata a causa del comportamento dell'imputato, specificando come la stessa si fosse risolta a non rimanere mai da sola e ad assicurarsi che di notte vi fosse sempre qualcuno a fermarsi a dormire presso la sua abitazione genovese e, ancora, come la donna manifestasse un evidente stato di apprensione ogni qualvolta riceveva un sms o le squillava il cellulare.
Ciò a dimostrazione del radicale cambiamento del suo carattere, che gli stessi testi ricordavano essere stato un tempo solare e sempre disponibile verso gli altri, divenuto via via sempre più oppresso da un forte senso di preoccupazione e paura.
La persona offesa, come riferito dai testi, ha dunque vissuto uno stato di apprensione costante, ogni volta che squillava il telefono o riceveva un sms, non dormiva più da sola, teneva le persiane chiuse per non disvelare all'esterno la propria presenza in casa, il suo carattere era diventato ombroso.
Nel caso in esame l'agire del Ga. non ha prodotto uno solo degli eventi richiesti dalla norma, che pure sarebbe bastato, ma tutti e tre. Si è detto del perdurante e grave stato di ansia o paura che ha attanagliato la P. per diversi mesi. E di certo la parte lesa è stata anche costretta ad alterare le proprie abitudini di vita, se è vero che non voleva più dormire da sola nella casa genovese. Più sfumato, ma anche sussistente, è il terzo elemento di danno, cioè il fondato timore per la propria incolumità o per quella di persona comunque affettivamente legata, che si è certamente prodotto allorquando il Ga. le ha detto "prima o poi ti becco" o quando lo ha visto appostato sotto casa con un lungo tubo di metallo in mano.
Va aggiunto che, come ritiene gran parte della dottrina e la giurisprudenza di questa Corte di legittimità il perdurante e grave stato di ansia o di paura non deve necessariamente integrare una condizione di vera e propria patologia, che può assumere rilevanza solo nell'ipotesi di contestazione del concorso formale con l'ulteriore delitto di lesioni.
La fattispecie prevista dall'art. 612 bis c.p., infatti - come condivisibilmente è stato rilevato nella sentenza 18999/2014 cit. - non può ridursi ad una sorta di mera reiterazione della condotta contemplata dall'art. 582 c.p. - il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica - ma per la sua consumazione deve ritenersi dunque sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto comunque destabilizzante dell'equilibrio psicologico della vittima (così anche sez. 5 n. 16864 del 10 gennaio 2011, C, rv 250158). Tale elemento costituisce oggetto di accertamento da parte del giudice di merito, che non deve pertanto ricorrere ad una perizia medica sulla vittima, ma può argomentarne la sussistenza anche sulla base di massime di esperienza;
nel caso di specie è risultata congrua la motivazione, fondata su una pluralità di testimonianze, tra cui quella qualificata della psicoterapeuta Pa. . 12. Manifestamente infondate sono anche le doglianze proposte dalla persona offesa P.F. .
La ricorrente si duole che, avendo ottenuto la pronuncia a proprio favore di una provvisionale immediatamente esecutiva, il Ga. non le abbia corrisposto alcunché, costringendola ad un'azione esecutiva. E perciò aveva richiesto invano alla Corte d'Appello di Genova, senza ottenere, a suo dire, alcuna menzione ne' motivazione sul diniego, in sede di conclusioni, di subordinare ai sensi dell'art. 165 c.p., comma 1 la concessione della sospensione condizionale al pagamento della somma provvisoriamente assegnata sull'ammontare del danno.
Si tratta, tuttavia, di un punto su cui, da una lettura complessiva della motivazione, appare implicito il diniego della Corte genovese, che mostra di essersi posta il problema della provvisionale disposta e della sua esecutività (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata ove si legge: "Si conferma quindi la disposta provvisionale, la cui esecutività è stabilita per legge"), reputando evidentemente che fossero sufficienti per soddisfare le giuste pretese risarcitorie della parte civile e vincere le resistenze dell'imputato a corrispondere quanto dovuto gli ordinari strumenti previsti dal processo di esecuzione civile.
13. Al rigetto dei ricorsi consegue, ex lege, la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento. Ga.Fe. va altresì condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile P.F. liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Condanna, altresì, l'imputato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile P.F. liquidate in Euro 2500, oltre spese generali e accessori di legge. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2015