Sentenza 1 febbraio 2024
Massime • 1
In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile, per aspecificità, ex artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., il motivo che denunci l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, nonché, in modo cumulativo, promiscuo e perplesso, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, ove non sia indicato specificamente il vizio di motivazione dedotto per i singoli, distinti aspetti, con puntuale richiamo, alle parti della motivazione censurata.
Commentario • 1
- 1. Procura speciale dever indicare oggetto (Cass. 40228/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 dicembre 2025
In virtù del generale principio di conservazione degli atti, per la validità della procura speciale non sono richieste rigorose formule sacramentali, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte: non vi è dubbio, tuttavia, che la norma di cui all'art. 122 cod. proc. pen. prescriva, a pena di inammissibilità, la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE (data ud. 28/10/2025) 15/12/2025, n. 40228 Composta da Dott. VERGA Giovanna - Presidente Dott. SBRANA Francesca - …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/02/2024, n. 8294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8294 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2024 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito prima dall'art.
5-duodecies della 1. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022) e poi dall'art. 17 del D.L. 22 giugno 2023, conv. con modif. dalla I. 10.8.2023 n. 112, del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. US LA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza pronunciata il 13/2/2020, all'esito di giudizio ordinario, il G.M. dei Tribunale di Benevento, concessegli le circostanze attenuanti generiche, condannava l'odierno ricorrente IO LA NI alla pena (sospesa) di anni due di reclusione ed euro 800 di ammenda, con la sospensione della patente di guida per dieci mesi, avendolo riconosciuto colpevole dei reati p. e p. dagli artt. 590 bis, 590 ter cod. pen. e art. 186 co. 2 lett. B) cod. strada perché alla guida del veicolo Fiat Idea tg. DA297WE circolava in stato di ebbrezza alcoolica (1,31 g/l) e cagio- nava lesioni gravissime a ON ER conducente del veicolo Fiat 500 tg. AW644GY e ometteva di fermarsi e prestare assistenza alla vittima dandosi alla fuga;
più precisamente per una velocità non commisurata ai luoghi, ovvero in curva e in un passaggio sottostante ad un cavalcavia, perdeva il controllo del mezzo e invadeva indebitamente la corsia opposta scontrandosi con l'auto con- dotta dal ON il quale riportava lesioni gravissime ovvero lesioni implicanti un pericolo di vita, in quanto la persona offesa in stato di prognosi riservata a seguito di politrauma veniva ricoverata nel reparto di anestesia e rianimazione. In Benevento il 18 dicembre 2016 in orario anteriore e prossimo alle 21 - indagato rinvenuto presso la sua abitazione alle 23:45. La Corte di Appello di Napoli, pronunciando sull'appello dell'imputato, in ri- forma della sentenza di primo grado, con sentenza del 30/3/2023 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del LA NI in ordine al reato di cui all'art. 186 co. 2 lett. b) cod. strada perché estinto per intervenuta prescrizione e per l'effetto ha rideterminato in anni due di reclusione la pena allo stesso inflitta per il reato ex art. 590 bis- 590 ter c.p. E ha revocato all'imputato la sospensione della patente per la durata di mesi dieci, confermando nel resto.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il LA NI, deducendo i motivi, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione, mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in ordine alla formazione della prova a carico del reo. La statuizione circa la colpevolezza del LA NI IO si sarebbe fondata -secondo la tesi proposta in ricorso- su accertamenti che non possono portare e ad una valutazione di colpevolezza. E le dichiarazioni del LA NI in merito alla presenza di due persone (tra cui un medico) che soccorrevano il ferito prima del suo allontanamento, sarebbero state erroneamente giudicate non veritiere dal giudicante in quanto non risultanti dall'istruttoria. 2 Il luogo in cui si è verificato il sinistro -si legge in ricorso- si trova in una zona centrale della città, ad elevata intensità di traffico (come emerge dalle dichiarazioni testimoniali del Carabiniere LI) e l'incidente si è verificato di sabato sera, alle ore 20,40 circa;
circostanze tutte che confermerebbero quanto meno l'alta probabilità che, a seguito del sinistro, qualcuna delle tante persone che circolavano si sia fermata a prestare assistenza al ferito. Ci si duole che si siano ritenute rilevanti, ai fini della configurazione dell'omis- sione di soccorso, le testimonianze rese dai carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, senza però dare rilievo alla circostanza assolutamente rilevante ai fine della tempistica che il loro intervento, che non è avvenuto nell'immediatezza dell'evento, ma dopo diverso tempo, tanto è vero, come risulta dalle dichiarazioni testimoniali, all'arrivo dei carabinieri erano già presenti i vigili del fuoco (che ave- vano provveduto ad estrapolare dall'auto il ON) e la Polizia di Stato (di- chiarazione del teste Carabiniere LI in primo grado a pag. 2 della motiva- zione). Conseguentemente, le dichiarazioni dei carabinieri circa il mancato rinve- nimento del conducente dell'auto Fiat Idea, nulla proverebbero in merito ad una presunta omissione di soccorso. Per il ricorrente il giudice di primo grado, immotivatamente, nonostante espressa e motivata istanza all'udienza del 8/2/2018), non ammetteva ex art. 507 cod. proc. pen: a. la prova testimoniale degli agenti di polizia;
b. l'acquisizione dell'annotazione di servizio. Con ciò determinando una carenza d'istruttoria in quanto erano elementi sicuramente decisivi e dirimenti in merito alla presenza del LA NI nell'immediatezza del sinistro e quindi in merito alla sussistenza o meno dell'omissione di soccorso. A ciò si aggiunga -secondo la tesi proposta in ricorso- che il LA NI non si è certamente allontanato dal luogo del sinistro ai fini di non essere identificato e/o di procurarsi l'impunità. Lo dimostrerebbero, chiaramente, i seguenti elementi: a. la permanenza della propria auto sul luogo del sinistro (auto che non è stata spostata a seguito dell'impatto); b. i documenti di proprietà dell'autovettura all'in- terno della stessa;
c. la patente del LA NI;
d. il fatto che LA NI era a casa sua e ammise sin da subito di essere il conducente dell'auto coinvolta nel sinistro, non contestando nemmeno la dinamica del sinistro. Si tratterebbe di elementi, immotivatamente, non valutati, elementi che escluderebbero la volontà del LA NI di sottrarsi all'identificazione e che im- pediscono di configurare un'ipotesi di fuga al fine di procurarsi un'impunità. Tali elementi, secondo la tesi difensiva, avrebbero dovuto essere letti in senso favorevole all'imputato e, unitamente all'espletamento della prova testimoniale degli agenti di Polizia - prova ritenuta indispensabile dalla difesa - avrebbero con- dotto all'esclusione della sussistenza dell'aggravante ex art. 590 ter cod. pen. 3 Si sarebbe considerato da parte dei giudicanti acquisita come prova una rico- struzione certamente manchevole. All'esito dell'escussione della Polizia Stradale (e/o acquisizione della relazione di servizio) e poi dei Vigili del Fuoco si sarebbero potuti ricostruire in dettaglio i momenti successivi all'incidente ed appurare con certezza, al di la di ogni ragionevole dubbio, la presenza e/o il repentino allonta- namento del LA NI dal luogo dell'incidente. Ma tanto non si è immotivata- mente voluto. Con un secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. La difesa contesta anche in questa sede quanto già dedotto nel corso dell'in- tero dibattimento evidenziando le seguenti circostanze da cui si desumerebbe che il LA NI, prima di essere sottoposto ad alcoltest presso gli uffici della Com- pagnia del Nucleo Operativo Carabinieri di Benevento, non è stato avvertito della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Innanzitutto si evidenzia la palese contraddittorietà tra quanto risultante dal verbale di accertamento urgente ai fini della verifica dello stato di ebbrezza del 18/12/2016 da cui emergerebbe una rinuncia da parte del LA NI alla facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia e quanto risultante, invece, dalla comuni- cazione di notizia di reato del 18/12/2016, nel quale si fa espresso riferimento alla circostanza che il LA NI nominava quale difensore di fiducia l'Avv. IO VI del foro di Benevento, contattato telefonicamente. Si desume da tale con- tradditorietà e dallo stesso tenore letterale della comunicazione innanzi detta (da cui si evince con chiarezza la scansione temporale degli eventi), che l'avviso della facoltà di nominare il difensore veniva esplicitato al LA NI solo in un mo- mento successivo alla sottoposizione ad alcoltest: i Carabinieri, dopo aver sospeso il verbale di sommarie informazioni ai sensi dell'art. 63 cod. proc. pen. e dopo aver sottoposto ad alcoltest il LA NI alle ore 1:04 e 01:18 del 18/12/2016, non avendolo preventivamente avvisato della facoltà di nominare un difensore, prov- vedevano con ritardo a tale avviso cui seguiva appunto la nomina del difensore il quale veniva contattato a mezzo telefono solo intorno alle ore 3:00 del 18/12/2016. Confermerebbe implicitamente tale omissione anche la dichiarazione testimo- niale dell'Agente del Nucleo Radiomobile Compagnia Carabinieri di Benevento, AL tobelli OL, ovvero uno degli agenti che sottoponevano il LA NI all'accer- tamento dei tasso alcolemico: più volte, a domanda della difesa e dello stesso giudicante circa l'adempimento o meno dell'obbligo di avvisare il della NI della facoltà di farsi assistere da un avvocato, rispondeva con estrema titubanza: «Que- sto non lo so», e ancora «Eh, non lo so, giudice, perché.... Non lo so questo. Se l'hanno fatto gli altri marescialli presenti, adesso non lo so» (il richiamo è alla 4 fonoregistrazione udienza 08/02/2018). LI, quindi, nonostante sia il mate- riale esecutore dell'accertamento, esclude non solo che lui stesso abbia provve- duto all'avviso ma pone altresì dubbi circa l'espletamento dello stesso da parte degli altri colleghi. La dichiarazione testimoniale e le contraddizioni sopra rilevate escluderebbero che il LA NI sia stato edotto della facoltà di nominare un difensore e risulta conseguentemente nullo l'atto di accertamento. Con un terzo motivo si lamenta violazione di legge in relazione all'inutilizza- bilità della documentazione acquisita dal CT senza contraddittorio e in maniera irrituale. La difesa contesta la circostanza che il giudice di prime cure da un lato, al momento dell'apertura del dibattimento e delle richieste istruttorie, ha vietato alle parti la riserva documentale mentre, dall'altro lato, nel corso del dibattimento, ritenendo necessario disporre una perizia medica, ha consentito l'ingresso nel pro- cesso di ulteriore documentazione. All'udienza del 20/12/2018 nell'indicare i quesiti da sottoporre al perito, non dispone svolgersi perizia sulla documentazione acquisita al fascicolo del dibatti- mento ma autorizza l'acquisizione di altra documentazione. In merito alla regola data al momento dell'apertura del dibattimento (non ammettere riserva documentale) tenuto conto della data d'inizio del processo il P.M. e la parte civile avrebbero potuto produrre tutta la documentazione medica. In merito alla parte civile si osserva che la stessa senza motivo alcuno abban- dona il giudizio non comparendo più alle udienze. Conseguentemente, si contesta, in ragione della premessa imposta dal Giudice di prime cure che non ammette la riserva documentale l'utilizzabilità della CT basata su documenti addirittura por- tati dal ON al momento della visita medica con il CT. Il ON porta documenti successivi perché la CT avviene a distanza di tempo e si acquisiscono irritualmente dei documenti ai fini della decisione. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
3. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati tendono a sollecitare a questa Corte una rivaluta- zione del fatto non consentita in questa sede di legittimità. Peraltro, gli stessi si sostanziano nella riproposizione delle medesime doglianze già sollevate in appello, senza che vi sia un adeguato confronto critico con le risposte a quelle fornite dai giudici del gravame del merito. 5 Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di ap- prezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
2. In premessa, va qui ribadito il dictum di questa Corte secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo Rv. 280027 (pag. 30) hanno recen- temente chiarito che: «Deve ritenersi che il ricorrente che intenda denunciare con- testualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso di indicare su quale profilo la motivazione - asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione». non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione (cfr. anche Sez. 1, n. 39122 del 22/9/2015, Rugiano, Rv. 264535; conf. Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota ed altri, Rv. 263541; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep. 2012, Bidognetti ed altri, Rv. 251528, Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037; così anche così Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518, nella cui motivazione, la Corte ha precisato che, al fine della valutazione dell'ammissibilità dei motivi di ricorso, può essere considerato strumento esplicativo del dato normativo dettato dall'art. 606 cod. proc. pen. il "Protocollo d'intesa tra Corte di cassazione e Consiglio Nazionale Fo- rense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale", sottoscritto il 17 dicembre 2015). 6 Peraltro, già in precedenza (Sez. 2, n. 31811 dell'8/5/2012, RD ed altro, Rv. 254328 che richiama i precedenti costituiti da Sez. 6, n. 32227 del 16/7/2007, T. e sez. 6, n. 800 del 6/12/2011 dep. 2012, Bidognetti ed altri) secondo cui è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso che prospetti vizi di legittimità del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa. Sempre Sez. Unite Filardo pag. 32 della motivazione concludono, perciò, che: difetta della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591 cod. proc. pen. il motivo che deduca promiscuamente i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, commi, lett. e), stesso codice (Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, RD, Rv. 254329; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, P.G. in proc. Rugiano, Rv. 264535; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518). Invero, l'art. 606, comma 1, lett. e), se letto in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. d), evi- denzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se la de- duzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati speci- ficamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata». Ciò, nel caso che ci occupa, non è avvenuto.
3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. La Corte territoriale rimarca che le condotte delittuose ascritte a LA NI IO emergono, con estrema chiarezza, dalle dichiarazioni del teste DI Fran- cesco, Brigadiere del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Benevento, che, su segnalazione della centrale operativa si è recato sul luogo del sinistro per i dovuti accertamenti, dalle convergenti deposizioni del teste IC FR, Mare- sciallo Maggiore dell'Aliquota Radiomobile di Benevento, che ha effettuato l'alcol- test all'imputato, dalle attendibili e coerenti dichiarazioni della persona offesa Tra- vaglione ER, dalle conclusioni del perito nominato dal giudice di primo grado, Prof. Fernando Panarese, nonché dalle ammissioni di responsabilità dello stesso LA NI che ha dichiarato di aver perso il controllo dell'auto. Ed invero, si ricorda in sentenza che dai rilievi planimetrici eseguiti sul luogo del sinistro e dalla posizione di stasi terminale dei veicoli coinvolti dopo l'impatto, si desume che il conducente del veicolo Fiat Idea. odierno imputato, giunto al sottopasso di via Vittime di Nassirya, perdeva il controllo dell'auto e invadeva la 7 corsia di marcia opposta, andando a collidere contro il veicolo Fiat 500 guidato da ON ER. La Fiat 500, in seguito all'urto, arrestava la corsa sul marcia- piede, mentre la Fiat Idea rimaneva sulla carreggiata. LA NI IO si allon- tanava dal luogo del sinistro senza allertare i soccorsi né prestare aiuto al Trava- glione e, rintracciato attraverso la patente di guida a lui intestata rinvenuta a bordo della Fiat Idea coinvolta nel sinistro ed intestata alla di lui madre, venia trovato dai Carabinieri nella propria abitazione con escoriazioni compatibili con l'incidente stradale e in evidente stato di ebbrezza, risultando poi positivo all'alcoltest con un tasso alcolemico di 1,31 grammi per litro.
4. In particolare, con riferimento alle doglianze proposte con il primo motivo, che in rubrica sembra preannunciare una critica all'affermazione di responsabilità ma poi nella disamina proposta si concentra sulla ritenuta aggravante ex art. 590 ter cod. pen., va evidenziato come che i giudici di primo e secondo grado hanno ricostruito, alla stregua dell'iter istruttorio illustrato, che l'imputato si è allontanato subito dopo il sinistro da lui provocato, senza attendere l'arrivo della polizia e dei vigili del fuoco, né tantomeno dell'ambulanza, e senza interessarsi delle condizioni della vittima stessa, non lasciando le proprie generalità, i propri recapiti e senza offrire in definitiva alcun contributo nell'immediatezza alla ricostruzione del sini- stro. Tale condotta - pienamente accertata e solo genericamente contestata in ri- corso attraverso una asserita carenza istruttoria relativamente a mezzi di prova di cui non è stata in alcun modo dedotta la decisività - integra senza dubbio la circo- stanza aggravante di cui all'art. 590-ter cod. pen., che attiene alla ipotesi di fuga del conducente in caso di lesioni stradali gravi o gravissime. Corretto appare il rilievo dei giudici di appello che non rileva al riguardo la "riferita" presenza di persone accanto alla persona offesa, in assenza di una obiet- tiva connotazione dell'effettività del soccorso. La sentenza impugnata opera sul punto un corretto governo dell'arresto giu- risprudenziale costituito da Sez. 4, n. 8626 del 07/02/2008, Di Vece, Rv. 238973 - 01, che richiama, secondo cui in caso di incidente l'obbligo di fermarsi e prestare assistenza agli eventuali feriti grava direttamente su colui che si trova coinvolto nell'incidente medesimo, il quale è dunque tenuto ad assolverlo indipendente- mente dall'intervento di terzi e senza poter fare affidamento sull'intervento della polizia o di altra autorità già allertate, almeno fino a quando non abbia conseguito la certezza dell'avvenuto soccorso. Per i giudici del gravame del merito, dovendo escludersi che l'imputato abbia chiamato personalmente i soccorsi (laddove l'operante LI ha dichiarato di avere trovato sul luogo del sinistro soltanto la polizia ed alcune autovetture di 8 passanti, il Brigadiere DI ha dichiarato di aver visto i vigili del fuoco estrarre il Tartaglione dall'autovettura incidentata e solo in seguito l'ambulanza che aveva trasportato il ferito in ospedale, e la parte lesa ha ricordato di avere visto, imme- diatamente dopo l'impatto, la sagoma di una persona che scappava), appare do- veroso ricordare che per costante giurisprudenza il reato di omissione di assistenza richiede che il bisogno dell'investito sia effettivo, di talché il reato è configurabile allorché, come nel caso che ci occupa, non emerga in base ad «una constatazione effettiva≫ sia pure in una prospettiva ex ante, che altri abbiano già provveduto e non risulti necessario né utile o efficace l'ulteriore intervento dell'obbligato (il con- ferente richiamo che opera la sentenza è a Sez. 4 n. 39088/2016). Ebbene, con motivazione priva di aporie logiche e che dà correttamente conto del portato dell'istruttoria dibattimentale, la Corte partenopea ritiene che ciò non sia sicuramente avvenuto nel caso che-ci occupa essendosi l'imputato allontanato ancora prima dell'arrivo della polizia e dei vigili del Fuoco, nonché dell'ambulanza che ha trasportato la vittima in ospedale. E' noto, peraltro, che in ordine alla citata fattispecie aggravata deve ritenersi applicabile il consolidato indirizzo di legittimità - maturato con riferimento al reato previsto dall'art. 189, comma 6, cod. strada (c.d. reato di fuga) - che ritiene suf- ficiente ad integrare la fattispecie la condotta di colui che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea, senza fornire le proprie generalità (Sez. 4, n. 42308 del 07/06/2017, Massucco, Rv. 270885; conf. Sez. 4, n. 9128 del 02/02/2012, Boffa, Rv. 252734, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da vizi la sentenza che aveva visto affermata la responsabilità del conducente che, avendo investito due pedoni minorenni, era sceso dall'auto solo dopo che una persona che aveva assistito all'impatto si era posta davanti al mezzo indicando le vittime, e si era poi allontanato senza fornire le proprie generalità, stanti le rassicurazioni fornite dalle persone offese circa il proprio stato di salute, nonostante la violenza dell'urto idonea ad arrecare danno alle persone). Dunque, anche a voler dare credito al ricorrente, alla luce degli esposti principi di diritto appare del tutto coerente ed immune da vizi logici la valutazione della Corte territoriale che ha ritenuto che la condotta tenuta dall'imputato integri l'ipo- tesi aggravata di cui all'articolo 590-ter cod. pen.
5. I giudici di appello napoletani hanno anche spiegato perché l'istruttoria compiuta dal primo giudice potesse ritenersi completa. Come si ricorda in sentenza con riferimento al lamentato omesso accerta- mento del nesso eziologico tra l'incidente e la condotta dell'agente, non può dubi- tarsi alla luce delle risultanze tecniche in atti che le lesioni del ON siano 9 conseguenza diretta, unica ed esclusiva del trauma da incidente stradale occorso- gli. A fronte, poi, dell'alterazione psicofisica in cui si trovata il LA NI al tomento del sinistro, della condotta violativa delle corrette regole di circolazione stradale imposte dal luogo di percorrenza dei veicoli rispettivamente guidati dall'imputato e dalla persona offesa, non può per i giudici di appello dubitarsi del comportamento colposo imputato all'odierno ricorrente. Rilevanti in tal senso ven- gono ritenute le conclusioni del perito e la posizione statica dei due autoveicoli coinvolti dopo l'incidente, nonché le stesse dichiarazioni dell'imputato, il quale in sede di convalida non soltanto ha ammesso di essersi posto alla guida della auto- vettura dopo avere bevuto, ma di avere anche perso il controllo della macchina. Né per i giudici dia appello -diversamente da quanto lumeggiato nello scritto difensivo- può dubitarsi della attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa (peraltro nemmeno costituitasi parte civile), ben potendo tali dichiarazioni essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato anche da sole e senza la necessità di riscontri estrinseci, previa verifica, corredata da idonea motivazione, intrinseca del suo racconto, che deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. A tal fine viene ricordato in sentenza essere necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla so- luzione adottata;
mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, suffi- ciente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale dedu- zione senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Corretto in proposito è il rilievo che alla deposizione della persona offesa non si applicano le regole dettate dall'art. 192. comma 3, cod. proc. pen. e le relative dichiarazioni possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsa- bilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (così ex multis la richia- mata Sez. 2, n. 43278/2015, Rv. 265104). Ebbene, la Corte partenopea dà atto che, nel caso che ci occupa, tali dichia- razioni sono state avvalorate da quelle degli altri testi escussi e sono state, altresì, "tecnicamente" avallate dal rinvenimento sul luogo del sinistro della patente del prevenuto e dalle conclusioni tecniche riversate in atti e di cui ha offerto ampio riscontro il giudice di prime cure. 10 6. Quanto al secondo motivo, con motivazione logica e congrua, la Corte ter- ritoriale ha già ritenuto manifestamente infondato l'analogo secondo motivo di ap- pello, che non tiene conto del reale svolgimento dei fatti così come descritto dalla sentenza di primo grado e non si confronta con il contenuto del verbale di PG redatto in caserma nell'immediatezza dell'accertamento, deducendo una asserita contraddizione con la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia in realtà in- sussistente. La Corte partenopea ha rilevato essere del tutto apodittica ed assolutamente destituita di fondamento di appalesa la censura difensiva di violazione dell'art. 114 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale, tenuto conto non sol- tanto delle condizioni fisiche nella quali si trovava l'imputato (il richiamo è alle testimonianze del Brigadiere DI e del Maresciallo IC che precisano che l'im- putato era in evidente stato di ebbrezza, barcollante e con l'alito vinoso), ma anche delle condizioni di tempo e di luogo dell'accertamento, effettuato in Caserma, nell'immediatezza del fatto e con il rispetto delle procedure di legge, ivi compreso il preventivo avviso all'imputato della facoltà di nominare un proprio difensore ( cfr. sentenza di primo grado).
7. Infine, quanto al terzo ed ultimo motivo di ricorso, afferente all'inutilizza- bilità della documentazione acquisita dal CT (da collegarsi -secondò la prospet- tazione difensiva- al divieto dato alle parti al momento dell'apertura del dibatti- mento di riserva documentale, e poi seguito da una perizia medica disposta di ufficio), la Corte partenopea lo ha già motivatamente confutato rilevando, a ri- prova della infondatezza di tale censura, che la perizia va considerata un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, cui solo compete di valutarne la necessità, fermo restando l'ammissi- bilità delle sole prove indicate in sede di discovery, all'atto dell'apertura del dibat- timento. In proposito va ricordato il condivisibile arresto costituito da Sez. 3 n. 8557 del 01/12/2021, Boldini, Rv. 282917 - che va qui ribadito- che ha chiarito essere legittima l'acquisizione dei documenti allegati dal perito o dal consulente tecnico alle relazioni rispettivamente predisposte, dei quali, anche se non autonomamente prodotti, è consentita l'utilizzazione, conservando in ogni caso gli stessi la natura di prova documentale. In particolare, se si tratta di «scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo» (art. 234, comma 1, cod. proc. pen.), la loro ontologica natura di prova documentale non viene certo meno per il solo fatto che si tratti di documenti inseriti in una relazione del consulente tecnico al quale non è certo 11 precluso di sottoporli al giudice, nel contraddittorio delle parti, perché ritenuti ri- levanti ai fini della valutazione di competenza e della risposta al quesito posto. Il principio generale, sancito nell'art. 228, comma 1, cod. proc. pen., infatti, è che il perito procede alle operazioni necessarie per rispondere ai quesiti» e, sul piano acquisitivo, ciò che forma oggetto di limitazioni, ai sensi del terzo comma della citata disposizione, è soltanto il potere di richiedere notizie all'imputato, alla per- sona offesa o ad altre persone>>. Trattandosi di assunzione d'informazioni che può venire a sovrapporsi all'acquisizione della prova dichiarativa opportunamente circondata da cautele, soprattutto laddove il dichiarante sia imputato - il legislatore ha al proposito precisato che «gli elementi in tal modo acquisiti possono essere utilizzati solo ai fini dell'accertamento peritale». Stante l'evidente natura eccezio- nale della previsione, e la ratio che la sorregge, non se ne può invece inferire l'estensione al diverso caso dell'acquisizione di documenti. E, del resto, ne costi- tuisce espressa conferma il disposto di cui all'art. 501, comma 2, cod. proc. pen., che, dopo aver in via generale previsto che nel corso dell'esame dibattimentale il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facoltà di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni», dispone che questi «possono essere acquisiti anche d'ufficio». Correttamente, pertanto, i giudici napoletani hanno ritenuto che non vi fosse alcun dubbio che i documenti in questione siano stati ritualmente acquisiti, in quel momento, agli atti del fascicolo del dibattimento.
8. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 1 febbraio 2024 Il Presidente Il Consigliere estensore FR IA IA NC ZZ Repelle Vine DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi: 26/02/2024 oggi.. IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Irene Caliendo 12