Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/02/2024, n. 8294
CASS
Sentenza 1 febbraio 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile, per aspecificità, ex artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., il motivo che denunci l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, nonché, in modo cumulativo, promiscuo e perplesso, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, ove non sia indicato specificamente il vizio di motivazione dedotto per i singoli, distinti aspetti, con puntuale richiamo, alle parti della motivazione censurata.

Commentario1

  • 1Procura speciale dever indicare oggetto (Cass. 40228/25)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 dicembre 2025

    In virtù del generale principio di conservazione degli atti, per la validità della procura speciale non sono richieste rigorose formule sacramentali, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte: non vi è dubbio, tuttavia, che la norma di cui all'art. 122 cod. proc. pen. prescriva, a pena di inammissibilità, la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE (data ud. 28/10/2025) 15/12/2025, n. 40228 Composta da Dott. VERGA Giovanna - Presidente Dott. SBRANA Francesca - …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/02/2024, n. 8294
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8294
Data del deposito : 1 febbraio 2024

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