Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/11/2004, n. 443
CASS
Sentenza 4 novembre 2004

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Massime3

La persona offesa, anche se costituita parte civile, può essere assunta come testimone e l'attendibilità che il giudice di merito le riconosca non è censurabile in sede di legittimità, purché tale valutazione sia sorretta da un'adeguata e coerente giustificazione che dia conto, nella motivazione, dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.

La costrizione o l'induzione che caratterizzano il reato di concussione, non si identificano nella superiorità o nell'influenza che il pubblico ufficiale può vantare rispetto al privato, essendo necessario che tali condotte siano qualificate, ossia prodotte dal pubblico ufficiale con l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri, sicché la pretesa promessa o azione indebita deve in astratto porsi come effetto di tale costrizione o induzione, cioè in conseguenza della coazione psicologica esercitata dal pubblico ufficiale sul soggetto passivo. (In motivazione la Corte, ribadendo un orientamento consolidato, ha affermato che l'elemento distintivo del reato di concussione rispetto a quello di corruzione non è l'eventuale vantaggio che deriva al privato dall'accettazione della illecita proposta del pubblico ufficiale, quanto l'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione psicologica del privato nei confronti del pubblico ufficiale).

Non sussiste il collegamento probatorio previsto dall'art. 371 comma secondo lett. b) cod. proc. pen., che dà luogo all'incompatibilità con l'ufficio di testimone ai sensi dell'art. 197 lett. b) cod. proc. pen., qualora nei confronti del testimone da assumere sia stata disposta l'archiviazione per vicende autonome, diverse e prive di collegamento con le posizioni dell'imputato, indipendentemente dall'unicità del procedimento e dalla trattazione cumulativa di alcuni episodi.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/11/2004, n. 443
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 443
Data del deposito : 4 novembre 2004

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