Sentenza 4 novembre 2004
Massime • 3
La persona offesa, anche se costituita parte civile, può essere assunta come testimone e l'attendibilità che il giudice di merito le riconosca non è censurabile in sede di legittimità, purché tale valutazione sia sorretta da un'adeguata e coerente giustificazione che dia conto, nella motivazione, dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.
La costrizione o l'induzione che caratterizzano il reato di concussione, non si identificano nella superiorità o nell'influenza che il pubblico ufficiale può vantare rispetto al privato, essendo necessario che tali condotte siano qualificate, ossia prodotte dal pubblico ufficiale con l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri, sicché la pretesa promessa o azione indebita deve in astratto porsi come effetto di tale costrizione o induzione, cioè in conseguenza della coazione psicologica esercitata dal pubblico ufficiale sul soggetto passivo. (In motivazione la Corte, ribadendo un orientamento consolidato, ha affermato che l'elemento distintivo del reato di concussione rispetto a quello di corruzione non è l'eventuale vantaggio che deriva al privato dall'accettazione della illecita proposta del pubblico ufficiale, quanto l'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione psicologica del privato nei confronti del pubblico ufficiale).
Non sussiste il collegamento probatorio previsto dall'art. 371 comma secondo lett. b) cod. proc. pen., che dà luogo all'incompatibilità con l'ufficio di testimone ai sensi dell'art. 197 lett. b) cod. proc. pen., qualora nei confronti del testimone da assumere sia stata disposta l'archiviazione per vicende autonome, diverse e prive di collegamento con le posizioni dell'imputato, indipendentemente dall'unicità del procedimento e dalla trattazione cumulativa di alcuni episodi.
Commentari • 11
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In tema di lesioni personali lievi, cioè di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta, divenute procedibili a querela per effetto dell'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sussiste la competenza per materia del giudice di pace, dovendo il mancato coordinamento di tale disposizione con quella di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, essere risolto attraverso l'interpretazione estensiva di tale ultima disposizione, conformemente alla volontà del legislatore riformatore di estendere la competenza della predetta autorità giudiziaria a tutti i casi di lesioni procedibili a querela. (questione rimessa alle Sezioni Unite Cass. …
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La massima In tema di lesioni personali di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta, divenute procedibili a querela per effetto dell'art. 2, comma 1, lett. b), d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150, sussiste la competenza per materia del giudice di pace, dovendo il mancato coordinamento di tale disposizione con quella di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), d.lg. 28 agosto 2000, n. 274, essere risolto attraverso l'interpretazione estensiva di tale ultima disposizione, conformemente alla volontà del legislatore riformatore di estendere la competenza della predetta autorità giudiziaria a tutti i casi di lesioni procedibili a querela (Cassazione penale sez. V, 10/01/2023, n.12517). …
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La massima Integra il delitto di cui all' art. 612 c.p. l'espressione, rivolta all'indirizzo di una persona, comunque non finisce qui, la quale, pur non avendo in sé una connotazione univocamente minacciosa, può intendersi come prospettazione di un'ulteriore attività aggressiva illegittima ove valutata nel contesto e nel momento in cui è stata proferita, avuto riguardo ai toni e alla cornice di riferimento, non rilevando che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito. (Nella specie, la frase era stata pronunziata dall'imputato mentre si allontanava, dopo aver aggredito e causato lesioni alla persona offesa - Cassazione penale , sez. V , 16/12/2019 , n. 9392). Fonte: Ced …
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Le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. che, come è noto, stabiliscono che le “dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità”, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/11/2004, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2004 |
Testo completo
1
443/0 5 Udienza pubblica 43
4 novembre 2004
SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA
N. 1505
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REGISTRO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE GENERALE
N. 44403/03 SEZIONE VI PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. NO Oliva Presidente
1.Dott. Francesco Serpico Consigliere
2.» Nicola Milo
3.>> Massimo Dogliotti
->>
4. » Domenico Carcano
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da BR BE, nato in [...] il [...], contro la sentenza 22 maggio 2003 della Corte d'appello di Venezia.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Domenico Carcano. Udito il pubblico. ministero, in persona del dr. Vincenzo Geraci, sostituto Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Sentito il difensore di fiducia, avv.to
Piero Longo, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
Au
1.- NO AM, mediante il proprio difensore, ricorre contro la sentenza 22 maggio 2003 della Corte d'appello di Venezia che ha confermato la decisione 13 luglio
1994 del Tribunale di Vicenza con la quale egli era stato dichiarato responsabile dei delitti di concussione, articolati in tre distinti episodi e poi unificati nel vincolo della continuazione: l'uno, per avere, abusando della sua qualità e delle sue funzioni di assessore addetto ai lavori pubblici del comune di Vicenza, costretto TR
RA a versargli la somma di lire cinquemilioni, pari al 10% delle competenze di un incarico per lo studio preliminare del sistema fognario e di depurazione già in
7 precedenza conferito e concluso, allo scopo di avere un appoggio per ottenere 66
l'incarico dei successivi progetti" consequenziali al progetto preliminare relativi al sistema fognario;
gli altri due, per avere, sempre con abuso delle qualità e delle funzioni, costretto VI ON, in una prima occasione relativa ad un incarico di direttore dei lavori a promettergli una somma pari a 1 10% del compenso e, poi, in relazione ad altro incarico di direzione dei lavori di un depuratore, versare la somma di lire ottomilioniseicentomila, pari al 10% delle competenze liquidate.
La Corte d'appello ha disatteso le censure mosse alla sentenza di primo grado ed ha condiviso le conclusioni raggiunte in fatto ed in diritto dal primo giudice sulla sussistenza della responsabilità per i delitti come ab origine contestati. Quanto al primo episodio che vedeva coinvolto TR RA, la Corte di merito ha ritenuto infondata la dedotta inutilizzabilità della deposizione di RA, non configurandosi l'incompatibilità ex art. 197, comma 1, lett. b) c.p.p. ad assumere l'ufficio di testimone.
I fatti oggetto del procedimento a carico di RA, nel cui ambito costui ebbe a rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti di AM, non solo non erano connessi con quelli per i quali si procedeva a carico di quest'ultimo, ma neanche collegati, trattandosi di episodi diversi, sotto il profilo oggettivo, soggettivo e procedimentale che avevano, come unico denominatore comune la circostanza che, A
RA, nel corso del suo interrogatorio, effettuato dopo l'arresto per fatti concussivi, ebbe a rivelare un serie di altri episodi di concussione, accaduti in altro
2 contesto ed in luoghi e tempi diversi, dei quali egli era stato vittima. Ad avviso del giudice d'appello, non ha rilievo porre in risalto che si tratta di una medesima fonte di prova dichiarativa, in quanto la fattispecie de qua è regolata dalla lettera c) dell'art. 371
c.p.p., in ogni caso, irrilevante ai fini della dedotta incompatibilità a testimoniare.
Ritenuta corretta l'ordinanza di rigetto di ulteriori prove adottata dal giudice di primo grado e respinta la richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale perché aspecifica circa la rilevanza ai fini della decisione, la Corte territoriale ha condiviso e fatta propria la ricostruzione del complessivo quadro probatorio operata dal Tribunale.
I giudici di merito concordano sulla non riconducibilità della interra vicenda nell'ambito della attenuante speciale di cui all'art.323 bis c.p., tenuto conto della reiterazione di condotte delittuose di non modesta rilevanza. Condotte reiterate e realizzate da AM sin dalle prime fasi di gestione della funzione pubblica affidatagli.
2.1. Con un primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art. 197, comma 1 lett. a) e b), c.p.p. in relazione agli artt. 191 e 606 lett. c) ed e) c.p.p. In via subordinata, deduce di sollevare questione incidentale di legittimità dell'art. 197 c.p.p.
* nella parte in cui non estende l'incompatibilità a testimoniare ai casi previsti dall'art.371 lett. c) c.p.p..
Ad avviso del ricorrente, MP RA non avrebbe dovuto essere assunto come teste perché tra il reato per il quale costui fu all'epoca arrestato e quello per il quale, poi, fu esercitata e proseguita l'azione penale nei confronti di AM vi era un evidente rapporto di collegamento probatorio che, ex art. 371 lett. b) c.p.p., configurava il divieto sancito dall'art. 197 lett. b) di assumere l'ufficio di testimone.
Si pone in risalto che il procedimento a carico dell'odierno ricorrente é contrassegnato con lo stesso numero di registro generale delle notizie di reato della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza riportato nell'originario procedimento che ebbe origine con l'arresto di RA. Fu nell'ambito del medesimo procedimento, assegnato allo stesso magistrato del pubblico ministero, che RA rese le dichiarazioni accusatorie nei confronti AM e il giudice per le indagini
3 preliminari ebbe ad archiviare la posizione di RA ed il pubblico ministero ad esercitare l'azione penale a carico di AM.
Tale situazione, rileva il ricorrente, evidenzia la sussistenza di un rapporto di collegamento probatorio tra le due posizioni. I giudici di merito non hanno tenuto conto che le dichiarazioni rese da MP RA sono stati al tempo stesso elementi probatori rilevanti sia per l'accertamento del delitto contestato al medesimo e per il quale è stata disposta l'archiviazione sia per l'accertamento dei delitti contestati all'odierno ricorrente.
Peraltro, si pone l'accento sulla considerazione che, nel provvedimento di archiviazione adottato nei confronti di RA, il giudice per le indagini preliminare, da un lato, ha rilevato che non era stata raggiunta la prova della concussione ipotizzata a carico del predetto RA e, dall'altro, ha ritenuto che gli indizi di corruzione a suo carico non fossero sufficienti per sostenere l'accusa in giudizio. Il pubblico ministero ha utilizzato le stesse dichiarazioni di RA, ritenute attendibili dal giudice per le indagini preliminari, per sostenere poi l'accusa nei confronti di AM.
Il ricorrente riproduce testualmente le espressioni contenute nel provvedimento 7 aprile 1994 di archiviazione là dove, dopo la affermazione che circa le accuse a carico I
di AM sarà il competente Tribunale, davanti al quale l'imputato è stato rinviato a giudizio a valutarne la attendibilità, si fa riferimento "alla assenza di elementi per ritenere che il RA abbia posto in essere atti di corruzione anche se nelle affermazioni difensive degli imputati si possono riscontrare indizi in tal senso, indizi comunque insufficienti a sostenere nei confronti del RA l'accusa in giudizio".
Pertanto, il ricorrente sostiene che il giudice per le indagini preliminari avrebbe fatta salva ogni diversa valutazione nel caso in cui nel corso del dibattimento a carico di
AM dovessero emergere elementi nuovi e diversi che giustificassero l'esercizio dell'azione penale.
In tal modo ricostruita la vicenda, il ricorrente ritiene del tutto irrilevante la giurisprudenza di legittimità evocata dalla Corte d'appello per escludere la sussistenza del collegamento probatorio tra i due procedimenti e richiama, invece, l'ordinanza n. 76
4 del 2003 della Corte costituzionale con la quale sono stati ritenuti legittimi il primo ed il secondo comma dell'art. 197 bis c.p.p. là dove escludono che possano essere sentite come testimoni le persone indagate per un procedimento connesso ex art.12 c.p.p. o, in ogni caso collegato, ex art.371 lett. b) c.p.p. qualora nei loro confronti sia stata disposta l'archiviazione.
Tale pronuncia, ad avviso del ricorrente, smentisce l'assunto della Corte territoriale secondo cui l'incompatibilità con l'ufficio di testimone prevista dall'art. 197, comma 1, lett. a) e b) c.p.p. non può estendersi anche a coloro nei cui confronti, benché originariamente inquisiti, sia stato pronunciato decreto di archiviazione.
In via subordinata, il ricorrente deduce la questione di legittimità costituzionale dell'art. 197, comma 1, lett. b) c.p.p., nella parte in cui fa riferimento soltanto alla lett. b) dell'art. 371, comma 2, c.p.p. e non anche alla lett. c) della medesimo articolo, in relazione al principio di ragionevolezza. Ad avviso del ricorrente, in entrambe le situazioni normative descritte è immanente un rapporto di collegamento probatorio ed anzi, in alcune ipotesi il collegamento è ancor più evidente in presenza di un'unica fonte probatoria rispetto a quando la prova di un reato o di una circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di una sua circostanza.
2.2. Con un secondo motivo, si deduce la nullità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto corretta l'ordinanza 27 aprile 1994 del Tribunale di Vicenza con la quale furono dichiarate inammissibili le richieste di prova avanzate dalla difesa ed in particolare la produzione di documentazione e l'audizione di testimoni.Per tale profilo la motivazione è viziata per mancanza o in ogni caso per manifesta illogicità.
Ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata, là dove condivide e fa proprie le ragioni del rigetto delle richieste istruttorie, incorre nello stesso errore del giudice di primo grado che, con una motivazione contraddittoria e priva di coerenza giustificativa, ha respinto la prova testimoniale perché "inconferente e superflua". Anzitutto, ad avviso del ricorrente, entrambi i giudici di merito non forniscono alcuna ragione alla conclusione raggiunta e la motivazione si caratterizza per la sua a pparenza, poiché evoca mere formule di stile. Inoltre, la Corte di merito ha condiviso il ragionamento probatorio posto dal Tribunale a fondamento del rigetto della prova richiesta, in tal modo convalidando una contraddittoria giustificazione nella parte in cui ha ritenuto, dapprima, la prova superflua, id est inutile, e, poi, la valutata irrilevante. I due termini hanno, per il ricorrente, un significato giustificativo diverso e contrastante, perché la prova superflua è quella che, seppur pertinente al tema di prova, è inutile, mentre la prova irrilevante è quella assolutamente non pertinente all'oggetto da provare.
Il punto della decisione è, dunque, carente di motivazione e, in ogni caso, fondato su argomenti contraddittori.
2.3.- Con un terzo motivo, si deduce la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto attendibile, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, TR
RA. Si denuncia che la motivazione sul punto è manifestamente illogica.
Ad avviso del ricorrente, i giudici di merito, da un lato, riconoscono che RA legittimamente ha assunto l'ufficio di testimone e, dall'altro, applicano le regole probatorie di cui al terzo e quarto comma dell'art. 197 c.p.p., previste per le dichiarazioni di imputati di reato connesso, in tal modo contraddicendo l'assunto giuridico posto a fondamento della utilizzabilità della prova de qua.
L'attendibilità di RA è stata dedotta, sostiene il ricorrente, anche dalle sentenze di patteggiamento con le quali sono stati definiti i procedimenti a carico di altre persone da lui accusate, senza considerare che esse non hanno valore alcuno ai fini dell'accertamento dei fatti.
Altra ragione di manifesta illogicità, si deduce in ricorso, é l'utilizzo di dichiarazioni de relato riferite dal teste TO per dare riscontro alle accuse mosse da RA nei confronti di AM, senza tenere conto che, in tal modo, si ritorna a ricercare riscontri ex art. 192, commi 3 e 4 c.p.p. alla parola di un teste e si fa uso di un dato probatorio che proviene dallo stesso dichiarante da riscontrare: TO TO riferisce circostante apprese da RA che, così riscontra sé stesso.
Peraltro, la Corte non considera il dato di rilievo per il quale le dichiarazioni di
TO nel corso del dibattimento sono, in realtà, diverse rispetto a quelle in
6 precedenza rese al pubblico ministero e, per tal motivo, non forniscono riscontro alla versione dei fatti raccontata da RA.
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Il ricorso, ancora, pone in risalto altri due punti critici della motivazione: l'uno, la contraddittoria giustificazione resa al rilievo più volte dedotto dalla difesa sulla genesi delle dichiarazioni accusatorie di RA, là dove il giudice d'appello ne riconosce l'importanza e, dando per accertato la circostanza della dazione delle somme, rileva che lo stesso potrebbe soltanto influire ai fini della qualificazione giuridica dei fatti;
l'altro, la circostanza a ssolutamente trascurata è quella relativa ai rapporti di amicizia e di frequentazione conviviale tra RA e AM in epoca successiva ai fatti oggetto della contestazione.
Tali ultime circostanze, ad avviso del ricorrente, sono assolutamente in contrasto con la riconducibilità dei fatti al delitto di concussione, rendendo del tutto evidente l'esistenza di un accordo corruttivo.
2.4.- Con un quarto motivo, si deduce la mancanza di motivazione in punto di attendibilità del teste VI ON.
Ad avviso del ricorrente, la Corte di merito ha condiviso la conclusione raggiunta dai giudici di primo grado, giustificando la attendibilità con proposizione
-
manifestamente illogiciche, oltre che assertive ed apodittiche. 1
I giudici di merito non hanno affatto tenuto conto della circostanza che VI
ON è persona offesa dal reato ed è costituita parte civile. Il momento genetico delle dichiarazioni, l'essersi recato spontaneamente a denunciare i fatti all'indomani dell'arresto di AM, non è stato affatto considerato dai giudici di merito e, in particolare dalla Corte d'appello, nonostante fosse stata al riguardo articolata una specifica censura.La Corte territoriale, pone in risalto il ricorrente, si è limitata a trovare riscontro alle dichiarazioni di ON nelle sue stesse parole, senza operare una analisi delle circostanze più volte denunciate dalla difesa, tra le quali anche la deposizione della segretaria di Z BE circa le chiamate di ON allo studio per essere messo a conoscenza dell'andamento della pratica;
circostanze che avrebbero dovuto condurre ad
7 escludere lo stato di soggezione di OC e ragionevolmente indurre a ritenere che egli abbia agito di propria iniziativa. :
2.5.- Con un quinto motivo, si deduce la violazione dell'art.317 c.p., oltre che per la vicenda RA, anche per quella ON.
Le risultanze processuali, secondo il ricorrente, rendono evidente che in entrambe le occasioni il rapporto tra i protagonisti fu paritario e gli elementi addotti a sostegno di un costrizione sono privi di fondamento sotto il profilo giuridico e fattuale.
Non è ravvisabile il delitto di concussione, là dove il danno prospettato sia collegato non alla lesione di un diritto o di una legittima aspettativa, bensì come è accaduto per RA alla ingiustificata realizzazione di futuri privilegi.La giustificazione resa sul punto dalla Corte d'appello è priva di supporto argomentativo, perché senza fondamento alcuno si afferma che RA sarebbe stato titolare di una legittima aspettativa.
Secondo il ricorrente, vi erano elementi che, invece, avrebbero dovuto indurre a ritenere la sussistenza di un rapporto assolutamente paritario tra RA e
AM, quali la deposizione in dibattimento resa da TO che avalla la corruzione piuttosto che la corruzione, la equivoca risposta resa da RA in sede di esame dibattimentale sul colloquio telefonico avuto con il fratello.
Anche per la vicenda ON, la Corte di merito è giunta ad una ricostruzione dei fatti senza tenere conto delle risultanze processuali che avrebbero dovuto condurre ad una diversa conclusione, quali quelle già descritte nel precedente punto 2.5..
2.6.- Con un sesto ed ultimo motivo, si deduce la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto insussistente l'attenuante prevista dall'art.323 bis c.p., avendo omesso di valutare il fatto nella sua globalità e limitandosi a valorizzare soltanto aspetti la reiterazione della condotta. Ciascun episodio, per essere giudicato di particolare tenuità deve essere considerato nel suo specifico modus operandi, senza che possa poi essere valutato contra reum l'istituto della continuazione.
Tale è le sintesi ex art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. dei termini delle questioni poste.
8 Considerato in diritto
! 1.- II ricorso è infondato in ogni sua articolazione.
Il ricorrente ripropone questioni di diritto e censure riguardanti la ricostruzione della vicenda alle quali i giudici di merito, di primo e secondo grado, hanno fornito corrette ed esaurienti risposte.
2.1. Il primo motivo di ricorso è giuridicamente infondato.
-
La configurazione del collegamento probatorio è stata correttamente esclusa dalla
Corte di merito, posto che le accuse di RA le quali hanno dato origine alla T
ordinanza custodiale ed all'odierno procedimento nei confronti di AM sono soltanto state rese in “occasione" del suo interrogatorio di per difendersi da una accusa, sotto il profilo storico e soggettivo, assolutamente diversa rispetto a quella poi rivolta nei confronti dell'odierno ricorrente. RA ha denunciato, in un unico contesto temporale, vicende dalle quali ha preso l'avvio altra, diversa ed autonoma indagine per concussione a carico di AM, persona del tutto estranea ai fatti per i quali lo stesso
RA fu all'epoca sottoposto a custodia cautelare.
La situazione descritta nella sentenza impugnata, peraltro non contestata dal ricorrente, è, dunque, priva sotto ogni profilo di giuridico rilievo ai fini delle tipiche fattispecie di connessione tra procedimenti elencate nell'art. 12 c.p.p. e di "collegamento tra indagini", il cui elenco è racchiuse nell'art.371, comma 2, c.p.p., sia nella formulazione vigente all'epoca della vicenda processuale – e, così, in virtù della regola
-
del tempus regit actum, da applicare al nostro caso sia nella formulazione, come modificata ad opera della legge 1 marzo 2001, n.63.
Il rapporto di "connessione probatoria", cui può dar luogo la fattispecie tipica di
"collegamento di indagini" prevista nella lettera b), comma secondo, dell'art.371 c.p.p. ha delle connotazioni genetiche e funzionali tipizzate dalla norma con la formula 66la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di altra circostanza”. Esse si realizzano in virtù del noto principio di diritto enunciato dalle Sez. un. 6 dicembre 1991, LA (dep. 1 febbraio 1992, n. 1048, rv. 189181) che questo Collegio non può non ribadire allorché si tratti di dichiarazioni rese da
-
9 imputato di un reato "che sia collegato a quello per cui si procede con un vero e
⚫ proprio rapporto di connessione probatoria, ravvisabile quando un unico elemento di fatto proietti la sua efficacia probatoria in rapporto ad una molteplicità di illeciti penali, tutti contemporaneamente da esso dipendenti per quanto attiene alla prova della loro esistenza ed a quella della relativa responsabilità, o quando gli elementi probatori rilevanti per l'accertamento di un reato, o di una circostanza di esso, oggetto di un procedimento spieghino una qualsiasi influenza sull'accertamento di un altro reato, o di una circostanza di esso, oggetto di un diverso procedimento".
La regola iuris enunciata è il parametro normativo correttamente applicato dalla
Corte di merito per escludere la configurazione della fattispecie de qua .
Il recupero di alcune espressioni riferite alla vicenda AM e riportate nel provvedimento di archiviazione, non ha rilievo alcuno ai fini della prospettata
“connessione probatoria”. Non è da revocare in dubbio che dato rilevante è la non iscrizione di Morandini come risulta dalla sentenza impugnata nel registro degli indagati per l'episodio che ha visto ab origine indagato e, poi, imputato solo AM di concussione.
Indipendentemente dalla unicità del procedimento e dalla trattazione
"cumulativa" delle due distinte vicende - quella ascritta a RA e per la quale fu adottata nei suoi confronti la custodia cautelare e l'altra, autonoma e diversa, sotto il profilo fattuale e storico, ascritta AM da parte dello stesso magistrato
-
dell'ufficio del pubblico ministero, è indubbio che la connessione, soggettiva ed oggettiva ex art. 12 lett. a) c.p.p., avrebbe potuto giuridicamente realizzarsi solo allorché
RA fosse stato anch'egli ab origine indagato per il “medesimo fatto”, qualificato come corruzione e poi, modificato in concussione. Solo in tale ipotesi, non realizzatasi nel nostro caso, RA non avrebbe potuto essere escusso in qualità di teste, in virtù del divieto previsto dall'art. 197 lett. a) c.p.p. anche nella formulazione vigente all'epoca del giudizio di primo grado.
In altri termini, il pubblico ministero qualificò come concussione ab origine i fatti denunciati "spontaneamente" da RA il 4 marzo 1993 e richiese ed ottenne poi il
10 9 marzo 1993, così risulta dai dati riportati in sentenza, l'applicazione la custodia cautelare nei confronti di AM per tale reato.
!
Il riferimento alla vicenda AM contenuto nel provvedimento di archiviazione adottato il 7 aprile 1994 - oltre due mesi dopo il rinvio a giudizio di
AM per concussione, disposto il 25 febbraio 1994 all'esito della udienza preliminare, e pochi giorni prima dall'inizio del dibattimento - non ha giuridico rilievo ai fini della connessione de qua, in quanto RA per tali fatti non mai assunto la qualità di indagato e l'archiviazione non avrebbe potuto che riguardare, come in realtà è accaduto, i distinti ed autonomi episodi per quali ab origine egli fu sottoposto a custodia : cautelare. La Corte di merito, infatti, pone in risalto che l'archiviazione ha riguardato tali ultime vicende;
ne consegue, dunque, che le espressioni riportate in ricorso non sono altro che meri snodi argomentativi non collegati con il decisum della archiviazione, in quanto RA non ha assunto la qualità di indagato per la vicenda
Zamerlan, illico et immeditate qualificata come concussione.
Come noto, la scelta del pubblico ministero di non esercitare l'azione penale nei confronti di una soggetto che sia stata escusso prima in qualità di persona informata dei
* fatti e, poi, di teste, non è sindacabile se non attraverso le modalità tipiche previste dalla disciplina processuale. Ne consegue che, la incompatibilità ad assumere l'ufficio di teste e l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in tale veste non può riguardare un soggetto che non abbia mai assunto la qualità di imputato o quella equiparata di persona sottoposta ad indagini, dal momento che il giudice non può attribuire ad alcuno, di propria iniziativa e senza attivare la procedura ad hoc stabilita, la suddetta qualità, ma può solo verificare, al fine di adottare al riguardo le proprie decisioni, soltanto se la stessa sia stata formalmente assunta.
In conclusione, l'archiviazione disposta per vicende autonome, diverse e prive di
“collegamento probatorio”- indipendentemente dalla unicità del procedimento e dalla trattazione "cumulativa" di due o più episodi - non configurava, in base alla disciplina all'epoca vigente, e non configura anche per le disposizioni attuali ostacolo giuridico a che il soggetto, coinvolto nel predetto epilogo, possa assumere l'ufficio di testimone.
11 La evocata pronuncia della Corte costituzionale (ordinanza n.76 del 2003) -
⚫ peraltro riguardante disposizioni introdotte dalla legge 1 marzo 2001, n. 63 e, come tali, non applicabili in virtù della regola del tempus regit actum all'epoca dell'assunzione dell'ufficio di testimone da parte i RA ha ad oggetto tutt'altra situazione giuridica rispetto a quella de qua. Infatti, il provvedimento di archiviazione che, nella interpretazione del Giudice delle leggi è preclusivo per l'assunzione dell'ufficio di testimone, deve avere ad oggetto "reati connessi o collegati" a quello per cui si procede.
2.1.1. La dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 197 c.p.p. nella parte in cui non estende l'incompatibilità a testimoniare ai casi previsti dall'art.371, comma 2, lett. c) c.p.p. quando "la prova di più reati deriva, anche in parte, dalla stessa fonte", oltre a essere manifestamente infondata, è irrilevante nell'odierno procedimento.
Infatti, le accuse di RA sono "fonte di prova unicamente" per gli episodi che vedevano coinvolto AM e non anche diversi reati il cui procedimento, pur se contraddistinto da medesimo numero di registro generale e trattato cumulativamente dallo stesso magistrato inquirente, ha avuto un autonomo epilogo in base a fonti di prova altrettanto autonome e diverse rispetto all'odierno procedimento e per le quali la giuridica definizione di "fonte di prova" non può essere, senza dubbio, l'interrogatorio a
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difesa.
Al di là della contestualità documentale e temporale delle dichiarazioni di
RA, è corretta l'impostazione giuridica della Corte di merito là dove distingue, da un lato, quelle “a difesa" rese nell'interrogatorio in ordine a reati per i quali
RA fu indagato e, dall'altro, la circostanziata denuncia che egli ebbe a rendere al pubblico ministero su vicende, sotto il profilo ontologico e storico, distinte ed autonome.
Non è da revocare in dubbi che "fonte unica" di prova sia, dunque, la persona che - indipendentemente dalla posizione giuridica di indagato, imputato o di dichiarante erga alios ovvero, ancora, di teste - fornisce, con le proprie dichiarazioni, elementi di prova su due o più reati, tra i quali non vi é connessione o collegamento qualificato di cui all'art. 12 o 371 comma 2, lett. b) c.p.p., e non colui che, da un lato, si difende soltanto
12 da reati dei quali è accusato e, dall'altro, riferisce all'autorità giudiziaria, rectius, denuncia tutt'altri fatti-reato riferiti a soggetti diversi e assolutamente estranei ai primi, in tal modo assumendo la qualità di "fonte di prova" unicamente per quest'ultimi episodi delittuosi denunciati.
La situazione in tal modo ricostruita, rende del tutto irrilevante la questione di legittimità costituzionale sollecitata.
Peraltro, la fattispecie processuale della incompatibilità racchiusa nll'art.197 c.p.p. riguarda situazioni fattuali e giuridiche assolutamente diverse e non comparabili con quella del tutto atipica ed casuale prevista dalla lettera c) dell'art.371 c.p.p. tale da giustificare ragionevolmente la diversa ed autonoma disciplina per esse p revista.Ne discende, dunque, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.
2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
La Corte d'appello ha confermato la scelta di merito operata di giudici di primo grado circa la completezza del quadro probatorio acquisito e la estraneità della prova richiesta al thema probandum. Al di là dei termini adoperati nell'ordinanza di rigetto della richiesta probatoria, dunque, la Corte di merito ha condiviso e fatta propria, con argomenti assolutamente plausibili, la valutazione di completezza della istruttoria dibattimentale per i fatti oggetto del procedimento, escludendo che vi fossero le condizioni di operatività, oltre che della acquisizione ex officio di prove a norma dell'art.507 c.p.p., anche di una rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p. nel giudizio d'appello.
2.3. Gli altri motivi di riguardanti l'attendibilità di TR RA e
VI ON e la manifesta illogicità della motivazione posta a fondamento delle scelte operate dai giudici di merito sono, oltre che manifestamente infondati, anche diretti a censurare scelte di merito plausibilmente giustificate dal Tribunale e dalla Corte
d'appello e, come tali sottratte al sindacato di legittimità.
13 In particolare, le due sentenze di merito hanno posto in risalto la assoluta attendibilità di RA e di ON, le cui dichiarazioni, tenuto conto della qualità di persone offese dei due dichiaranti, sono state oggetto di verifica e di riscontro. Per giungere a ritenere entrambi attendibili, non si è trascurato di considerare che
RA, da un lato, e ON, dall'altro, sono stati entrambi coerenti, precisi e costanti nella versione resa ab origine su vicende non conosciute agli inquirenti e da loro denunciate per la prima volta.
Il teste TO TO è stato sentito su circostanze, non discordanti da quelle rese nella fase delle indagini, che, secondo la sentenza impugnata, riscontrano la versione di RA e ne rafforzano l'attendibilità. TO SC è stato utilizzato dai giudici di merito soltanto per verificare la costanza della versione dei fatti narrati da RA, poi da quest'ultimo riferiti reiteratamente come teste nel giudizio de quo.
In realtà, va chiarito che TO non riveste la qualità di teste indiretto, come normativamente descritta e disciplinata dall'art. 195 c.p.p., in quanto la fonte di riferimento era stata già assunta prima e, dunque, l'oggetto della testimonianza de qua, nel suo contenuto specifico è, in ogni caso, costituita da un fatto storico percepito dal teste BA e, così riferito al pubblico ministero e, poi, al giudice del dibattimento.Come tali, la deposizione in giudizio, con le sue dedotte dissonanze con le precedenti dichiarazioni, sono valutabile dal giudice alla stregua degli ordinari criteri applicabili al detto mezzo di prova.
VI ON attendibile, per i giudici di merito, per avere parlato di due distinti episodi caratterizzati da modalità simili a quelle riferite da RA. Attendibilità non messa in crisi dalle dichiarazioni della segretaria dell'imputato, che, per la Corte di merito, non rappresenta circostanze che possano, in ogni caso, porre in discussione la provenienza della richiesta di danaro da parte di AM.
Con specifico riferimento alla attendibilità di ON, la Corte territoriale rileva che le censure mosse alla sentenza di primo grado ripropongono questioni già rilevate e
14 nel corso di tale ultimo giudizio, senza riproporre circostanze nuove ed elementi tali che avrebbero potuto condurre a diverse conclusioni.
La parte offesa, anche se costituita parte civile, ben può essere assunta come teste e l'attendibilità che il giudice di merito le riconosca, allorché sia sorretta da una adeguata e coerente giustificazione che dia conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati, non è censurabile in sede di legittimità.
Il ricorrente, allo scopo di ottenere una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella effettuata dai giudici di merito, richiede una complessiva rilettura delle risultanze processuali ed un diverso significato probatorio agli elementi di prova acquisiti e formati in dibattimento, in tal modo contestando il "convincimento” dei giudici merito ed assumendo come plausibile la propria versione dei fatti rispetto a quella espressa nella sentenza impugnata e sorretta da coerente e logica argomentazione.
Come noto, in questa sede, non è ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti, dovendosi la Corte di legittimità limitare a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali
(ex plurimis, Sez. un., 23 febbraio 2003, Putrella, rv. 226074).
2.4. Quanto a lla qualificazione giuridica degli e pisodi distinti in tre articolate imputazione, la sentenza impugnata ha posto in risalto la diversità della posizione di
RA rispetto a quella di ON. Quest'ultimo fu indotto a promettere il danaro richiesto per raggiungere la formalizzazione di un incarico già ottenuto dalla giunta precedente e per evitare la paventata possibilità di perdita di un incarico e l'implicito avvertimento di un rinvio indefinito per la definizione della pratica, cui ON aveva una legittima aspettativa;
anche per il secondo episodio, i giudici di merito sono dell'avviso che ON fu coartato, anzitutto per l'esperienza analoga avuta nella precedente vicenda e, poi, per essere stato messo innanzi alla alternativa, nonostante la
15 sussistenza dei requisiti per ottenere legittimamente l'incarico, di perderlo se non avesse aderito alla illecita richiesta.
RA, rileva la Corte territoriale, non versò il denaro richiesto per ottenere una ingiustificata realizzazione di futuri privilegi, in quanto l'avere ricevuto l'incarico per la redazione del progetto preliminare d el sistema fognante e di depurazione ed averlo portato a termine costitutiva una legittima aspettativa ad ottenere l'incarico per i progetti generali ed esecutivi della realizzazione della stessa opera, e la seppure ventilata possibilità di esclusione era stata tale da ingenerare nel professionista il timore di subire un danno per la presenza di molti concorrenti: questa è la giustificazione per la quale non vi fu un rapporto paritario ed un volontà comune che potesse comportare una diversa qualificazione giuridica del fatto.
Anche qui, in realtà, il ricorrente ripropone questioni di diritto e censure riguardanti la ricostruzione della vicenda alle quali - si è già posto in risalto - i giudici di merito, di primo e secondo grado, hanno fornito riposte plausibili e giuridicamente corrette.
La Corte d'appello ha condiviso e fatto proprie le scelte interpretative del primo giudice, là dove ha posto in risalto che gli elementi contestati nel capo di imputazione erano da ricondurre ad un abuso della qualità e dei poteri ed a situazioni non riferibili ad una volontà paritaria, bensì idonee a determinare uno stato di soggezione di
RA e di ON, e, dunque, ben giustificata la conclusione che, pur sotto diversi aspetti, sono stati protagonisti passivi.
L'inquadramento giuridico delle condotte nella fattispecie di concussione prescinde come correttamente posto in risalto dalla Corte di merito - dalla prospettiva di eventuali benefici che l'intervento AM avrebbe potuto determinare, una volta che RA e ON, per ciò che rispettivamente li riguardava, avessero aderito alle sue indebite richieste, tenuto conto delle loro concrete modalità e del contesto, del tutto simile in cui le due vicende si erano svolte.
Del resto, la ipotesi ricostruttiva riproposta con il ricorso è stata esclusa da entrambi i giudici di merito i quali sono pervenuti ad una diversa e plausibile
16 conclusione, mediante una motivata analisi dei singoli elementi di prova, come si è già
⚫ descritto.
In conclusione, le due vicende, riassunte nei tre distinti capi di imputazione, sono state oggetto di una accurata motivazione nel rispetto dei canoni di ordine logico che debbono orientare il giudice di merito nelle scelte da compiere nel proprio lavoro di ricostruzione storica dei fatti da provare ex art. 187 c.p.p. diretta a dare contenuti alla formula generale ed astratta racchiusa nei commi 1 e 2 del citato art. 192 c.p.p. di dare
«... conto...dei risultati acquisiti e dei criteri adottati>>.
Esclusi carenza e difetti di motivazione entro i limiti rilevabili nel giudizio di legittimità, non può che ritenersi corretta la qualificazione giuridica confermata da
" entrambe le sentenze di merito.
Al riguardo, occorre rilevare che, in termini pressoché uniformi, questa Corte si è espressa nel senso che ai fini dell'esatta qualificazione giuridica tra concussione e corruzione non è di per sé decisivo l'eventuale vantaggio che deriva al privato dall'accettazione della illiceità proposta del pubblico ufficiale, essendo determinante soltanto la esistenza o meno di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.
Anzitutto, occorre ribadire che le minacce dell'agente ed il conseguente stato di timore del soggetto passivo non sono un elemento determinante ai fini del discrimine con la fattispecie della corruzione, atteso che la condotta costrittiva (o, ancor più, quella induttiva), può estrinsecarsi semplicemente in una pressione psicologica sul soggetto passivo a s ottostare a una ingiusta richiesta, essendo l'oggettivo condizionamento della libertà morale della persona offesa, e non l'effetto psicologico che eventualmente da esso consegue, configurabile come parte integrante della fattispecie criminosa. Pertanto, chi é costretto o indotto a dare o a promettere indebitamente una utilità in conseguenza dell'abuso della qualità o dei poteri da parte del pubblico ufficiale non deve necessariamente trovarsi in uno stato "
soggettivo di timore, potendo determinarsi al comportamento richiesto per mero
17 calcolo economico, attuale o futuro, o per altra valutazione utilitaristica (Sez. VI, 17
⚫ febbraio 2000, Cascini, rv. 217116). A
In altri termini, elemento discriminante tra le due figure di reato è la presenza nella concussione, e non anche nella corruzione, di una volontà prevaricatrice e condizionante del pubblico ufficiale e cioè del rapporto tra la volontà dei soggetti coinvolti nella vicenda.
La costrizione o la induzione che caratterizza l'ipotesi di concussione non si identifica nella superiorità, nella influenza o nella autorità che il pubblico ufficiale può vantare rispetto alla persona offesa, dovendosi realizzare una costrizione o induzione qualificata, ossia prodotta dal pubblico ufficiale con l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri, sicché la pretesa promessa o azione indebita deve in astratto porsi come effetto di siffatta costrizione o induzione e cioè conseguenza della coazione psicologica esercitata dal pubblico ufficiale sul soggetto passivo mediante l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri, non realizzata in concreto per il rifiuto opposto dalla persona offesa. Un sinallagma causale, che pur prescindendo, anche qui, da uno stato soggettivo di timore, deve in astratto reggere la condotta da ricondurre nella fattispecie di concussione.
Nel nostro caso, i giudici di merito hanno ampiamente dato conto, nelle rispettive conformi decisioni, che AM fu esplicito, in entrambe le occasioni, il potere di interferenza in bonam ed in malam partem, in tal modo facendo loro intendere che il diverso atteggiamento era collegato alla accettazione delle sue richieste.
2.5. Quanto alla ritenuta insussistenza della attenuante prevista dall'art.323 bis c.p., avendo omesso di valutare il fatto nella sua globalità e limitandosi a valorizzare soltanto aspetti la reiterazione della condotta.
Ai fini della ricorrenza dell'attenuante del fatto di lieve entità di cui all'art. 323
bis cod. pen. in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione non puo'
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aversi riguardo solo al fatto nella sua oggettività, avulso dalla persona del suo autore e quindi sganciato dai motivi di ispirazione soggettiva. Il fatto invero, onde valutarne la portata, deve necessariamente essere considerato insieme alle ragioni che lo hanno
18 determinato ed alla personalità del suo autore perché queste si riverberano sul dato
* oggettivo e finiscono per delinearne gli esatti contorni. Ne consegue che assume importanza e significato la reiterazione della condotta criminosa che, accanto alle modalità esecutive, configurano i parametri cui il giudice di merito deve fare riferimento nella "globale valutazione" richiesta dalla fattispecie penale de qua.
Non può che essere ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di reati contro la pubblica amministrazione, la applicazione della circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto, introdotta dall'art. 14 legge 26 aprile 1990 n.86, é subordinata alla valutazione del fatto nella sua globalità (ex plurimis, Sez. VI, 23 marzo
1995, Florita, rv. 203079).Globalità che deve tenere conto della non episodicità delle condotte e del modus operandi, a nch'esso, oltre che in relazione a ciascun singolo episodio, da considerare unitariamente.
La Corte di merito si è attenuta ai parametri indicati ed ha giustificato la propria valutazione in termini adeguati e coerenti.
3.- Il ricorso è, dunque, infondato e, a norma dell'art.616 c.p.p., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
A norma dell'art.616 c.p.p., al rigetto consegue la condanna del ricorrente a 1 pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 4 novembre 2004.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Domenico Carcano NO Oliva
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
Geeli Depositato in Cancelleria 13 GEN. 2005.
LIERE C1 SUPER
Вече
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