Cass. pen., sez. II, sentenza 25/03/2014, n. 18778
CASS
Sentenza 25 marzo 2014

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime6

In tema di usura cosiddetta in concreto (art. 644, commi 1-3 seconda parte, cod. pen.) le "condizioni di difficoltà economica o finanziaria " della vittima devono essere valutate in senso oggettivo, cioè valorizzando i parametri desunti dal mercato, e non in termini meramente soggettivi, ovvero sulla base delle valutazioni personali della vittima, opinabili e di difficile accertamento "ex post".

Integra il delitto di truffa, fuori dall'ipotesi dell'amministratore unico di una società per azioni che ne sia anche unico azionista, il compimento da parte degli organi apicali societari, in accordo col soggetto estraneo, di un atto di disposizione patrimoniale in danno della società stessa, seguito dall'induzione in errore degli organi interni di controllo al fine di evitare di far emergere la reale portata della operazione. (Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del giudice dell'appello che, rigettando la richiesta di sequestro preventivo, aveva escluso l'esistenza del requisito del "fumus" in relazione ad una ipotizzata truffa contrattuale commessa, attraverso una complessa negoziazione finanziaria, al fine di accertare se il silenzio tenuto dagli indagati sul collegamento negoziale esistente tra la ristrutturazione di gravi perdite derivanti dall'andamento di uno strumento finanziario derivato ed un successivo strumento finanziario derivato, finalizzato a "spalmare" nel tempo le maturate passività, fosse stato rilevante ai fini della conclusione del secondo contratto).

In tema di usura cosiddetta in concreto (art. 644, commi 1-3, seconda parte, cod. pen.), al fine della verifica della sproporzione degli interessi, dei vantaggi e dei compensi pattuiti, per l'accertamento della "condizione di difficoltà economica" della vittima deve aversi riguardo alla carenza, anche solo momentanea, di liquidità, a fronte di una condizione patrimoniale di base nel complesso sana, laddove, invece, la "condizione di difficoltà finanziaria" investe più in generale l'insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo, ed è caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni.

La cosiddetta truffa contrattuale ricorre in tutti i casi nei quali l'agente ponga in essere artifici e raggiri, aventi ad oggetto anche aspetti negoziali collaterali, accessori o esecutivi del contratto risultati rilevanti al fine della conclusione del negozio giuridico, e per ciò tragga in inganno il soggetto passivo che è indotto a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe prestato, a nulla rilevando lo squilibrio oggettivo delle controprestazioni.

Ai fini della adozione di un provvedimento di sequestro preventivo il presupposto del "fumus commissi delicti" può formare oggetto di scrutini contenutisticamente differenziati in relazione ai diversi stadi di accertamento dei fatti ed al materiale posto dal P.M. a sostegno della richiesta di emissione della misura, non potendo il giudice, in presenza di indagini che abbiano consentito l'acquisizione di articolate risultanze, limitare la propria disamina all'apparente configurabilità del "fumus" e rinunciare ad operare un più penetrante sindacato che pure gli elementi acquisiti gli consentirebbero.

In tema di usura c.d. in concreto (art. 644, commi 1 - 3 seconda parte, cod. pen.) le "condizioni di difficoltà economica o finanziaria" della vittima, che integrano la materialità del reato, si distinguono dallo "stato di bisogno", che integra la circostanza aggravante di cui all'art. 644, comma quinto n. 3, cod. pen., perché le prime consistono in un situazione meno grave e in astratto reversibile, che priva la vittima di una piena libertà contrattuale, laddove la seconda consiste invece in uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, che, pur non annientando in modo assoluto qualunque libertà di scelta, comporta un impellente assillo, tale da compromettere fortemente la libertà contrattuale del soggetto, inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli.

Commentari6

Mostra tutto (6)
  • 1Quotidiano giuridico
    Annamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 29 agosto 2024

    Dl Infrastrutture, in vigore la legge che cambia il processo in Cassazione Ecco come cambia il processo in Cassazione. Il decreto legge n. 89/2024 (recante disposizioni urgenti per le infrastrutture, gli investimenti di interesse strategico, il processo penale e lo sport) approvato dal Governo il 24 giugno scorso è stato convertito in legge il 5 agosto 2024 e la relativa legge di conversione n. 120/2024 e il testo coordinato sono stati pubblicati in Gazzetta il 20 agosto per entrare in vigore il 21 agosto 2024. Vai al dossier della Camera sul Dl Infrastrutture Ecco le principali novità: Processo penale più efficiente La nuova legge interviene sugli articoli 610 “Atti preliminari” e 611 …

     Leggi di più…

  • 2La disciplina penalistica dell’usura
    Valeria D'Alessio · https://www.iusinitinere.it/

    Fino al 1700 vi era credenza che l'istituto dell'usura fosse lecito tanto è vero che Bentham, addirittura, scrisse “A difesa dell'usura”. Soltanto a partire dal Codice Rocco del 1930 tale istituto viene codificato a norma dell'Art. 644 c.p. configurando il rapporto tra un soggetto che si approfitta dello stato di bisogno di un altro soggetto, qualificato quest'ultimo come vittima. Si delinea un rapporto interpersonale tra l'usuraio e l'usurato. Si inizia a percepire la volontà del legislatore di tutelare il contraente debole con norme trasparenti a fronte di contratti sempre più svantaggiosi. Quello che si nota è che l'Art. 644 c.p., così come precedentemente formulato, guardava allo …

     Leggi di più…

  • 3Usura: per il reato basta la sola difficoltà economico-finanziaria e non serve arrivare fino allo stato di bisogno
    Redazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 16 febbraio 2023

    La seconda sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36376 del 23 giugno 2021 (depositata in data 7 ottobre 2021), si è occupata della fattispecie del delitto di usura (art. 644 del c.p.), definendone, sulla scia della pregressa giurisprudenza di legittimità, i caratteri costitutivi. In particolare, difatti, ha posto l'accento sugli elementi soggettivi della difficoltà economico - finanziaria, nonché dello stato di bisogno del soggetto agente, intravedendo solo nel primo elemento costitutivo della fattispecie di usura, essendo il secondo elemento idoneo a perfezionare una mera circostanza aggravante. Al fine di comprendere pienamente il dictum della Suprema Corte, è …

     Leggi di più…

  • 4Tribunale di Nola - 780/21 - GM Raffaele Muzzica - Truffa - Assoluzione
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 22 febbraio 2022

    Tribunale Nola, 21/05/2020, (ud. 21/05/2020, dep. 21/05/2020), n.780 Giudice: Raffaele Muzzica Reato: 640 c.p. Esito: Assoluzione REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA SENTENZA (con redazione contestuale dei motivi) nei confronti di: Pa.Bi., nato (...), ivi residente in via (...) (domicilio eletto ex art. 161 c.p.p.) - libero, presente. Difeso di fiducia dall'avv. Ma.Te. IMPUTATO a) In ordine al delitto p. e p. dall'art. 640 c.p., perché, quale titolare dell'omonima ditta individuale e intestatario del c.c. n. (...) acceso presso la filiale di Pomigliano D'Arco del Ba.Na. con artifizi e raggiri, …

     Leggi di più…

  • 5La Cassazione torna a pronunciarsi in materia di truffa contrattuale
    Fabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 25 maggio 2021

    Cass., Sez. II, 3 dicembre 2020 (dep. 2 febbraio 2021), n. 4039 Cammino Presidente – Filippini Relatore Il professionista che con l'inganno fa credere al cliente di dover eseguire dei lavori (in realtà non occorrenti), inducendolo a sottoscrivere un preventivo ed a erogare un acconto senza poi eseguire quanto concordato né restituire il denaro ricevuto, risponde del delitto di truffa contrattuale, ciò in quanto la vittima si è determinato a contrarre nell'erronea convinzione della necessità delle opere, a nulla rilevando l'eventuale mancanza di diligenza da parte sua, risolvendosi in una mera deficienza di attenzione causata dalla fiducia ottenuta con artifizi e raggiri (nel caso di …

     Leggi di più…
Mostra tutto (6)

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 25/03/2014, n. 18778
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18778
Data del deposito : 25 marzo 2014

Testo completo