Sentenza 12 gennaio 2016
Massime • 1
Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna il 23 ottobre 2020 ha integralmente confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Modena il 15 settembre 2016, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto gli imputati Francesco G. e Fabio Z. responsabili del reato di lesioni colpose nei confronti di Mario C., fatto contestato come commesso il 2 luglio 2013, con violazione della disciplina antinfortunistica, entrambi in veste di legali rappresentanti della s.r.l. Metroquadro, oltre che la società Metroquadro responsabile dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25-septies, comma 3, del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in relazione al reato di cui all'art. 590 c.p., in …
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- 3. Condotta imprudente del pedone non evita condanna, anche per non aver aspettato ambulanza (Cass. 14444/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 aprile 2025
In tema di omicidio stradale, il conducente che esegue una manovra di retromarcia in area urbana con mezzo privo di adeguata visibilità posteriore e in prossimità di esercizi frequentati da pedoni, ha l'obbligo di verificare che la traiettoria sia libera, anche prevedendo condotte imprudenti di terzi, in forza dei generali obblighi di prudenza, attenzione e gestione del rischio codificati dal Codice della strada. L'impatto con un pedone non visibile, in simili condizioni, integra colpa specifica, non potendo invocarsi né l'imprevedibilità né il caso fortuito. Integra il reato di fuga dopo sinistro (art. 189, co. 6, C.d.S.) la condotta di colui che, pur fermandosi brevemente, si allontani …
Leggi di più… - 4. Tutela del diritto d'autore e ricettazione: dolo specifico e valutazione indiziaria (Corte appello Napoli - Sesta sezione)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE All'udienza del 14 gennaio 2016, il G.M. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha emesso, all'esito di giudizio ordinario, la sentenza n. 174 con la quale ha dichiarato l'imputato colpevole dei reati a lui ascritti e l'ha condannato alle pene principali ed accessorie indicate in epigrafe, con confisca e distruzione di quanto in sequestro. Avverso tale sentenza di condanna ha proposto appello il difensore dell'imputato, reclamando, con un unico articolato motivo, l'assoluzione del proprio assistito da entrambi i reati a lui ascritti per difetto degli elementi costitutivi. In particolare, relativamente al delitto di cui al capo 1), la …
Leggi di più… - 5. Contraffazione e ricettazione: tutela della pubblica fede e valutazione indiziaria (Corte appello Napoli - Sesta sezione)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/01/2016, n. 14022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14022 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2016 |
Testo completo
14022/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 12/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 50/2016 GRAZIA LAPALORCIA Dott. Dott. ANTONIO SETTEMBRE - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 47029/2014 Dott. PAOLO MICHELI - Consigliere - - Rel. Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO Dott. ROBERTO AMATORE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EN EL N. IL 02/01/1957 SO SA N. IL 13/01/1956 avverso la sentenza n. 1810/2013 CORTE APPELLO di MESSINA, del 17/03/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/01/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr.ssa Marilia Di Nardo, ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. RE GE e RA RI sono imputati di associazione per delinquere e di vari reati di falso e truffa per aver indotto in errore l'Inpdap di Messina sulla reale esistenza dei presupposti per l'erogazione della pensione di reversibilità a favore di diversi soggetti, facendo falsamente attestare al funzionario del predetto ente la qualità di coniuge superstite di vari soggetti deceduti;
il gip del tribunale di Messina ha dichiarato RE GE responsabile dei reati ascritti ai capi 4, 7, 10, 19, 22, 25, 28 e lo ha condannato alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione;
ha dichiarato RA RI responsabile dei reati ascritti ai capi 1, 5, 6, 8, 9, 10, 20 e lo ha condannato alla pena di anni 3 di reclusione. La Corte d'appello di Messina confermava integralmente la sentenza di primo grado.
2. Contro la predetta sentenza propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati. Il difensore di RE GE eccepisce: a. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla prova dell'esistenza dell'associazione a delinquere, non essendo stati dimostrati gli elementi strutturali dell'associazione, primo fra tutti il vincolo duraturo tra i supposti associati e la consapevolezza in capo a ciascuno di far parte di un'organizzazione criminale e di contribuire al perseguimento dello scopo comune. b. Violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione al ruolo di promotore riconosciuto in capo al RE;
secondo il Deu difensore ricorrente l'articolazione primitiva dell'apparato organizzativo dell'associazione aveva reso superflue le specifiche e concrete attività di direzione e di gestione. c. Violazione di legge e motivazione mancante e manifestamente illogica in relazione agli articoli 62 bis e 99 del codice penale.
3. Il difensore di RA RI ha proposto ricorso evidenziando i seguenti motivi: a. violazione dell'articolo 640 del codice penale per mancanza dell'elemento oggettivo e soggettivo della truffa. b. Violazione dell'articolo 192 del codice di procedura penale;
secondo la difesa "l'analisi normo-sillogica della sentenza impugnata costituisce la cosiddetta cartina di tornasole della fallace ricostruzione del processo logico-giuridico che la Corte territoriale ha partorito obliando in punto di diritto proprio le risultanze delle prove e dei riscontri (nel caso di indizi gravi, certi e concordanti) ineccepibilmente richiesti per l'epilogo di condanna". c. Violazione del principio del "ragionevole dubbio"; secondo la difesa tutto il costrutto del tessuto sillogico-giuridico della sentenza non sarebbe sufficientemente assistito dalla indefettibile coerenza alle risultanze ed alle reali emergenze dibattimentali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di RE è inammissibile;
quanto al primo motivo, la motivazione della sentenza di appello è piuttosto sintetica, ma va tenuto conto del fatto che l'appello sul punto era assolutamente generico e che "In tema di ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che, per la sua assoluta indeterminatezza e genericità, doveva essere dichiarato inammissibile" (sez. VI, 07 aprile 2009, n. 17891). Il tribunale, peraltro, aveva argomentato in modo approfondito, e, come è noto, "Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile" (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino;
conff. Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti;
Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano;
sez. 2, n. 19947 del 15 maggio 2008). Lo stesso è a dirsi sul ruolo di promotore dell'associazione in capo al RE, con la precisazione che anche le organizzazioni rudimentali hanno sempre promotori e coordinatori dell'attività del gruppo. Nel caso di specie, emerge con forza dall'analisi sistematica delle motivazioni di primo e secondo grado il ruolo preminente assunto dal RE nella vicenda.
2. Il terzo motivo è del tutto contraddittorio laddove eccepisce la mancanza di motivazione e poi ne asserisce la illogicità, giacché ciò che 2 non esiste non può essere dotato di alcuna caratteristica qualitativa;
in ogni caso, il motivo costituisce censura di merito in ordine a valutazioni discrezionali che sono state supportate da idonea motivazione alla pagina 4 della sentenza di appello. Sulla recidiva non era stato presentato uno specifico motivo di appello, ragion per cui la censura è inammissibile ("Non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perchè non devolute alla sua cognizione"; cfr. Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577. "In tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame"; cfr. Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, Bonaffini, Rv. 256631).
3. Anche il ricorso di RA RI è inammissibile;
il primo motivo è assolutamente generico, non contestando in modo specifico le valutazioni della Corte, ma semplicemente affermando la inesistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'articolo 640 del codice penale.
4. Il secondo motivo è ancora una volta assolutamente generico, laddove il difensore ricorrente espone considerazioni di carattere Ru generale sulla valutazione della prova e poi conclude rilevando la carenza in capo al proprio assistito di qualsiasi comportamento legato alla partecipazione associativa od alla truffa.
5. Infine, anche il terzo motivo di ricorso è assolutamente generico, non contenendo censure specifiche sui passaggi argomentativi della sentenza, ma limitandosi a generiche contestazioni sulla responsabilità del ricorrente.
6. Ne consegue che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili;
alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità 3 determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso: cfr. Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007, Ferraloro, Rv. 237957) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00.
p.q.m.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Paolo Giovanni Demarchi Albengo Grazia Lapalorcia Refobore. DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi ARR 2016 JL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzules ши 4