Sentenza 12 giugno 2018
Massime • 2
In tema di giudizio abbreviato non condizionato, non è deducibile come motivo di ricorso per cassazione la mancata assunzione di una prova decisiva al cui esercizio l'imputato ha rinunziato formulando la richiesta di rito alternativo.
Non è configurabile l'ipotesi aggravata di cui all'art. 572, comma secondo, cod. pen. (morte come conseguenza non voluta dei maltrattamenti), ma quella di omicidio volontario di cui all'art. 575 cod. pen. nel caso in cui la morte della vittima, sottoposta a continui maltrattamenti, sia oggetto della sfera rappresentativa e volitiva dell'agente, oltre ad essere causalmente collegata alla condotta posta in essere da quest'ultimo. (Nella specie, l'imputato, marito della vittima, dopo averla percossa selvaggiamente, ometteva di chiamare immediatamente i soccorsi o di trasportare la donna direttamente in ospedale, ma la ripuliva dal sangue, la sistemava nel letto e, quindi, dopo averne constatato la morte, sollecitava l'intervento dei sanitari).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/06/2018, n. 3253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3253 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2018 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN03253-1 9 In nome del Popolo Italial LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 793/2018 Presidente - ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI UP - 12/06/2018 VINCENZO SIANI Relatore R.G.N. 43285/2017 MARCO VANNUCCI ALESSANDRO CENTONZE ANTONIO CAIRO N.1 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EN AC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/03/2017 della CORTE ASSISE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avvocato CIARDELLI AC, difensore delle parti civili TO RO e TO IA, conclude come da conclusioni scritte che deposita insieme alla nota spese. L'avvocato STEFANI ERALDO difensore di EN AC conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. Alle ore 12.35 l'udienza viene sospesa per riprendere alle ore 12.45 RITENUTO IN FATTO M 1. Con sentenza del 2 agosto 31 ottobre 2016 il Giudice dell'udienza preliminare dal Tribunale di Firenze ha giudicato CO NV, imputato: del reato di maltrattamenti in danno di MA ZI, prima sua convivente more uxorio e poi sua moglie dal 6 dicembre 2013, per averla aggredita e percossa violentemente anche con oggetti usati in modo improprio, per averle cagionato lesioni, alcune delle quali contraddistinte da eventi fratturativi, per averla minacciata di morte, umiliata e ingiuriata pesantemente, generando un clima di terrore e tensione elevato a metodo di regolamentazione del coniugio a cui aveva costretto la compagna, particolarmente debole anche per l'assunzione di ansiolitici ipnotici e l'abuso di alcol, in Fucecchio, in data anteriore e successiva al 12 settembre 2013 fino all'ottobre 2014 (art. 572, primo comma, cod. pen.: capo A); - del reato di omicidio volontario pluriaggravato della suddetta MA ZI, per averla percossa con violenza immane e selvaggiamente con calci, pugni e il probabile ausilio di corpi contundenti, in azione sincrona, cagionandole lesioni della capsula splenica, contusione a liveLO dell'ito, con plurimi infarcimenti emorragici, lacerazione mesenterica, contusione ecchimotica del rene destro, tutte causative di un emoperitoneo di oltre 700 ml, oltre a fratture costali multiple e ad altre lesioni ancora che avevano determinato l'arresto cardiocircolatorio e la morte della ZI, con le aggravanti dell'avere agito con crudeltà, della minorata difesa, dell'avere commesso il fatto in occasione del reato di maltrattamenti e del rapporto di coniugio, in Fucecchio, il 30 ottobre 2014 (artt. 575, 576, n. 5, 577, primo comma, n. 4, e secondo comma, 61, nn. 4 e 5, cod. pen.: capo B).
1.1. I G.u.p., rigettata l'istanza di giudizio abbreviato condizionato, ammesso, a sua domanda, l'imputato al rito abbreviato secco, svolta istruzione integrativa, ritenute utilizzabili le dichiarazioni rese da NV inizialmente quale persona informata dei fatti e il supporto audio consegnato da RT ZI, frateLO della vittima, ai Carabinieri di Fucecchio il 2 novembre 2014, alle ore 16:15, e valutato il compendio probatorio acquisito, ha riqualificato i reati di cui ai capi A) e B) nella fattispecie di cui all'art. 572, secondo comma, cod. pen. aggravata ai sensi dell'art. 61, n. 5, cod. pen. e ha dichiarato l'imputato colpevole di tale reato condannandolo, dopo l'applicazione della diminuente per il rito, alla pena di anni diciotto di reclusione, oltre pene accessorie, e al risarcimento del danno in favore delle parti civili RT ZI e IS ZI, da liquidarsi in separata sede, con provvisionale di euro 50.000,00 in favore di RT ZI e di euro 25.000,00 in favore di IS 2 ZI. In ordine al reato di maltrattamenti il primo giudice ha ritenuto provata la responsabilità dell'imputato valorizzando l'ascolto del CD consegnato da RT ZI agli inquirenti, la testimonianza del frateLO della vittima, le dichiarazioni degli altri testimoni che avevano ricordato di aver visto in varie occasioni la presenza di lividi sul volto della donna o di avere udito le urla dei due coniugi che litigavano e il diario scritto da MA ZI. In ordine al reato di omicidio, invece, il G.u.p. ha ritenuto mancante la prova dell'elemento psicologico idoneo a sorreggere queLO di omicidio volontario e ha riqualificato il fatto nei sensi sopra indicati, avendo considerato la morte come la conseguenza deLO sviluppo non voluto dei maltrattamenti commessi negli anni precedenti fino all'esito conclusivo, ponendosi la condotta ultima come una componente ulteriore inseritasi quale elemento costitutivo tra le plurime condotte necessarie a integrare l'abitualità dei maltrattamenti, in tal senso ritenendo che anche la condotta di NV, quando aveva ripulito il corpo della moglie e aveva chiamato il 118, costituisse elemento dimostrativo della scarsa consapevolezza da lui avuto in ordine all'azione compiuta.
1.2. Interposto appeLO avverso questa sentenza sia dal P.m., sia dalle parti civili, sia dall'imputato, la Corte di assise di appeLO di Firenze, con la sentenza in epigrafe, emessa il 29 marzo 27 giugno 2017, in parziale riforma della " decisione impugnata, riqualificato il reato sub B) come omicidio volontario aggravato dalle circostanze pure enucleate nell'originaria contestazione, ha rideterminato la pena inflitta al NV, sempre applicata la diminuente per il rito, in quella di anni trenta di reclusione, confermando nel resto la prima decisione, con le statuizioni civili consequenziali. -I giudici di appeLO ritenuto condivisibile il percorso argomentativo segnato nella sentenza di primo grado in ordine alla responsabilità di NV per il reato di maltrattamenti e in ordine all'individuazione deLO stesso NV quale unico soggetto che aveva dato causa con la sua condotta alla morte della vittima hanno, per altra parte del ragionamento, differenziato le loro - considerazioni da quelle svolte dal primo giudice osservando, in particolare, che: non potevano essere condivise le conclusioni relative alla riqualificazione dell'intera fattispecie in mero reato di maltrattamenti aggravato dalla morte della vittima operata dal G.u.p., in quanto l'omicidio, per le modalità accertate, doveva ritenersi perpetrato in modo distinto dai maltrattamenti contestati nel primo capo di imputazione, anche se esso poi si era verificato nel contesto di una condotta maltrattante e nell'ambito di un rapporto di coppia ormai deteriorato;
nel caso in esame, quindi, non si era verificata una situazione analoga alle altre, pregresse manifestazioni di violenza che NV aveva estrinsecate in danno 3 di MA ZI: l'azione, certamente più violenta del solito, era stata contrassegnata da modalità dimostrative del marcato accanimento nei confronti della consorte, azione che si era conclusa soltanto quando la vittima era rimasta esanime sul letto;
il fatto di aver pulito e spogliato la moglie e di avere soltanto dopo chiamato il 118 andava, poi, interpretato in modo opposto rispetto a queLO esposto dal primo giudice, essendo tali elementi idonei a concorrere alla prova della volontà dell'uomo di uccidere, poiché, altrimenti, egli avrebbe chiesto l'intervento medico con largo anticipo, oppure avrebbe condotto direttamente la donna al Pronto soccorso, o ancora avrebbe interrotto la sua condotta prima di lasciarla giacente e ormai esanime;
di conseguenza, l'omicidio era da qualificarsi volontario, con l'effetto che nemmeno la proposta della difesa dell'imputato di degradare l'originaria imputazione a quella di omicidio preterintenzionale poteva essere accolta, non potendo valorizzarsi nel senso indicato da NV l'assenza di un movente, in quanto la sua individuazione si imponeva soltanto quando la prova della volontà omicida non fosse conclamata dall'univocità degli elementi desumibili dalle modalità esteriori dell'azione o da altre circostanze e comunque le motivazioni che avevano indotto l'imputato a uccidere la moglie erano agevolmente desumibili dalle sue stesse affermazioni, come captate, avendo egli rinvenuto MA ZI in condizioni di incapacità di provvedere a se stessa a causa dei farmaci e dell'alcol assunti ed avendo così reagito violentemente percuotendola fino a cagionarne la morte, deciso a non tollerare più quella situazione, avendo peraltro l'interesse economico relativo all'eredità della moglie. Ritenuta, quindi, la responsabilità dell'imputato per il reato di omicidio volontario, come aggravato secondo l'originaria contestazione, oltre che del reato di maltrattamenti, la Corte di assise di appeLO è pervenuta alla rideterminazione peggiorativa del trattamento sanzionatorio, ribadendo, in accordo sul punto con la prima decisione, l'assenza delle condizioni per riconoscere le circostanze attenuanti generiche all'imputato.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore di NV chiedendone l'annullamento e affidando l'impugnazione a sette motivi.
2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione del'art. 63 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per la ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni rese da CO NV come persona informata dei fatti nelle date del 31 ottobre 2014 e del 2 novembre 2014. Secondo la difesa dell'imputato, già in quel momento, contrariamente a quanto avevano ritenuto i giudici di merito, erano emersi indizi di reità a carico di NV, quanto meno per il reato di maltrattamenti, dovendo darsi per 4 assodato che determinante era per la verifica dell'assunzione della qualità di indagato affidarsi a un criterio sostanziale della qualità oggettivamente attribuibile al soggetto. Il ragionamento sviluppato dalla Corte di assise di appeLO secondo cui l'annotazione dei Carabinieri con le dichiarazioni rese da RT ZI il 30 ottobre 2014, espressive di accuse a suo carico, con le conseguenti indagini del M.LO LI (il quale aveva nuovamente interpellato il primo medico che aveva esaminato il cadavere e poi chiesto anche a un secondo medico di verificare l'eventuale causa violenta della morte della donna), e l'esposto deLO stesso ZI del 31 ottobre 2014 non contenevano indizi dotati di precisione a carico di NV era sostanzialmente iLOgico: ciò che ZI aveva poi dichiarato - il 2 novembre 2014 ricalcava quanto già il 30 ottobre i Carabinieri avevano inserito nell'annotazione di servizio, annotazione a cui erano seguiti il sequestro della casa di abitazione ove la vittima era deceduta, la cui custodia era stata affidata, non al legittimo occupante, ossia NV, ma al frateLO della vittima, proprio per la posizione che NV già rivestiva;
anche l'escussione delle testimoni TA MO e VA GU in data 1° novembre 2014 aveva riguardato la verifica delle indicazioni date da ZI fin dal 30 ottobre 2014. In definitiva, secondo il ricorrente, fin dal 30 ottobre 2014, alle ore 23:00, erano stati raccolti indizi di reità a carico di NV che, pertanto, avrebbe dovuto essere iscritto nel registro degli indagati dal 31 ottobre 2014: da quel momento avrebbero dovuto rispettarsi le garanzie difensive di cui agli art. 63 e 64 cod. proc. pen., senza le quali sussisteva l'inutilizzabilità patologica delle dichiarazioni assunte.
2.2. Con il secondo motivo si prospetta violazione dell'art. 191 cod. proc. pen. per non essere stato ritenuto inutilizzabile il contenuto del supporto audio consegnato da RT ZI ai Carabinieri di Fucecchio. Il supporto magnetico era stato consegnato il 2 novembre, alle ore 16:15, e l'utilizzazione delle conversazioni che vi erano incise era stata illegittima, non potendo reputarsi esse quali conversazioni tra presenti registrate per iniziativa di uno degli interlocutori, soltanto queste ultime rappresentando una particolare forma di documentazione non sottoposta ai limiti propri delle intercettazioni, al di fuori di tale ambito vertendosi in tema di intercettazioni illegali, per le quali valeva la sanzione dell'inutilizzabilità patologica, disciplinata dall'art. 191, comma 1, cod. proc. pen. Al fine di individuare l'ambito delle norme la cui violazione generava l'inutilizzabilità suddetta, la tesi più conforme al sistema era quella che riferiva la fonte del divieto infranto, non soltanto alla legge processuale, ma anche alla legge sostanziale e ai principi costituzionali: e nel caso di specie erano stati violati gli artt. 615-bis cod. pen. e 15 Cost. 5 Infatti, nella prospettiva del ricorrente, RT ZI, pur assumendo di essersi accordato con la sorella, per averglielo sicuramente suggerito l'investigatore privato MA RD, aveva in realtà consegnato agli inquirenti registrazioni avvenute contro la volontà di MA ZI, come confermavano le sue risposte evasive o mancate alle domande inerenti al tempo e al modo delle registrazioni stesse. Dal punto di vista logico la diversa ricostruzione operata in sentenza collideva con l'argomento secondo cui ZI non avrebbe avuto alcun bisogno di ricorrere a un investigatore privato se la vittima fosse stata d'accordo ad effettuarle. Essa, inoltre, aveva obliterato che fra sorella e frateLO non correva buon sangue e quindi MA non aveva ragione di effettuare e consegnare al frateLO quelle registrazioni: non era logico, dunque, dar credito a ZI quando aveva dedotto agli inquirenti e ai terzi, pure nelle conversazioni intercettate, che quelle registrazioni erano state eseguite d'accordo con la sorella, dovendo egli sostenere necessariamente ciò per evitare guai con la giustizia, mentre avrebbe dovuto valorizzarsi il fatto che non aveva mai menzionato alle Forze dell'ordine e agli interlocutori occasionali il nominativo dell'investigatore privato. ILOgico era inoltre il modo di giustificare i vuoti della testimonianza di ZI sulle modalità delle registrazioni adducendo che erano risalenti al periodo antecedente al matrimonio, tanto più che la sorella non era in grado di compiere le relative operazioni tecniche. Inoltre era erroneo il riferimento all'avvenuta pacificazione fra sorella e frateLO, posto che la prima non aveva mai ritirato la denuncia per stalking nei confronti del secondo, con l'accusa delle minacce e dei pedinamenti ossessionanti in suo danno, fatto che rendeva ancora più inverosimile un accordo fra loro ai danni di NV, il quale non era stato mai denunciato dalla moglie. -Tali rilievi uniti alla valutazione delle remore palesate da ZI nella consegna del CD, avvenuta solo due giorni dopo la morte della sorella, nonché della rilevanza del reale rapporto fra ZI e l'investigatore privato RD, che non poteva aver percepito il compenso di 3.000,00 euro per il mero assemblaggio delle registrazioni - avrebbero dovuto indurre, secondo la difesa, la Corte di merito alla logica conclusione della sussistenza della prova della violazione dell'art. 615-bis cod. pen., con conseguente inutilizzabilità delle conversazioni registrate sul supporto.
2.3. Con il terzo motivo si evidenziano violazione degli artt. 125, 190, 546 cod. proc. pen. e 111 Cost., nonché corrispondente vizio di motivazione per l'omesso accoglimento dell'istanza di disporre una perizia sul materiale registrato nel suddetto supporto magnetico. La difesa, a seguito dell'approfondimento operato dei propri consulenti, aveva rilevato che le conversazioni 1330 e 1336 intercorse tra RT ZI e 6 RD apparivano fornire concreti elementi da cui desumere che le registrazioni inserite sul supporto prodotto dal primo erano viziate da contraffazione del contenuto dei dialoghi attraverso l'assemblaggio di fatti avvenuti in momenti diversi, come provava altresì il contenuto della conversazione tra ZI e RD n. 2466 del 29 gennaio 2015, nel corso della quale il secondo affermava di aver detto all'avvocato che dalle schede vecchie era possibile ricavare qualcosa, senza però risalire alle date: ciò dimostrava il lavoro svolto in tempi remoti dall'investigatore, nonché il fatto che egli avesse effettuato le captazioni, per cui esse erano illecite. Il consulente della difesa aveva sottolineato che la registrazione riportata sul CD era stata effettuata in momenti differenti e con modalità diverse e il supporto presentava evidenti segni di manipolazione, essendo composto da almeno due brani registrati con modalità parzialmente diverse e con un taglio presente sul secondo brano: fatto confermativo dell'affermazione che la registrazione non era certo ascrivibile a MA ZI. Di conseguenza, considerate anche le indicazioni fornite dal consulente della difesa, l'approfondimento tecnico richiesto sarebbe stato, secondo il ricorrente, senz'altro da praticarsi anche nel rito abbreviato, sicché erano da censurarsi il rigetto della relativa istanza da parte del primo giudice e addirittura l'omissione di motivazione in cui era incorsa la Corte territoriale sull'argomento, con violazione deLO stesso art. 111 Cost. e delle garanzie apprestate in ambito sovranazionale dalla CEDU. Pertanto, secondo la difesa, le frasi ascritte a NV nelle conversazioni rilevate nel supporto informatico e i colpi in danno di MA ZI arguibili dall'ascolto delle registrazioni e attribuiti alla sua condotta non potevano ritenersi provati, anche per l'incongruenza derivante dal rilievo che, se essi fossero stati veri, e non frutto di riproduzione meccanica, come aveva ipotizzato il consulente della difesa, MA ZI sarebbe deceduta in quella circostanza, ed in ogni caso si era determinata l'omissione di motivazione da parte dei giudici di secondo grado sull'istanza di perizia.
2.4. Con il quarto motivo si deducono violazione degli artt. 190 e 533 cod. proc. pen. e corrispondente vizio di motivazione per mancata assunzione di una prova decisiva costituita dalla comparazione del DNA sub-ungueale reperito sulla persona della vittima con quelli di SL De OS, RT ZI, IS ZI e ED FA, nonché dal calcolo biostatistico sulle tracce di sangue umano ritrovate sui fazzoletti di carta sequestrati. La Corte territoriale aveva respinto quelle istanze di prova sulla scorta dell'argomento dell'assenza di elementi, anche indiziari, tali da far ricondurre l'evento omicidiario a una delle persone suindicate. Così argomentando, però, 7 aveva trascurato di considerare che quegli accertamenti scientifici sarebbero stati idonei a fornire una spiegazione alle tante lacune evidenziate dalla difesa, apparendo evidente che l'esito di quei risultati sarebbe stato comunque decisivo in un caso di omicidio nel quale la vittima si era difesa a mani nude. E, per il ricorrente, le deduzioni svolte dalla sentenza impugnata nel senso che le condizioni di debolezza di MA ZI rendevano difficile immaginare che la stessa si fosse difesa graffiando la giacca del marito erano contrastate dalla relazione del consulente del P.m. che, svolta l'autopsia, aveva rilevato tentativi di difesa della vittima ed aveva rilevato alcune unghie rotte: del resto, il P.m. aveva promosso, con provvedimento del 12 dicembre 2014, i relativi accertamenti e due campionature, una delle quali relativa all'unghia rotta a seguito della colluttazione, avevano consentito l'estrapolazione di profili misti, ascrivibili alla provenienza di due individui di sesso maschile diversi da NV, sicché gli approfondimenti tecnici biostatistici sarebbero stati senz'altro utili aLO scopo di accertare la probabilità che i profili ignoti rilevati appartenessero alle stesse persone. La motivazione secondo cui non era emerso alcun dato che rendesse ipotizzabile la presenza delle suddette persone nell'abitazione della vittima nel corso del tempo precedente all'omicidio non costituiva, per la difesa, giustificazione logica alla mancata disposizione di quegli esami scientifici, in quanto l'operatività del principio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, codificato dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., imponeva la pronuncia assolutoria di fronte a prove insufficienti o contraddittorie. Pertanto, a fronte dei risultati forniti dall'analisi delle succitate campionature, la Corte territoriale aveva omesso di motivare perché la medesima attività istruttoria svolta nei confronti del ricorrente non era stata compiuta nei confronti di RT e IS ZI, di De OS e di FA, soltanto così potendo corroborarsi o smentirsi le proteste di estraneità all'abitazione della vittima addotte da quei soggetti e dirsi completo il quadro istruttorio necessario per l'accertamento di eventuali responsabilità, sussistendo nella ricostruzione effettuata l'arco temporale di 40 minuti, tra le 17:30 e le 18:10, in cui la donna si era recata dal bar Ferretto a casa li rimanendo fino all'arrivo del marito, lasso nel corso del quale bene avrebbe potuto essere perpetrata l'aggressione da parte di terzi. Quanto, poi, ai rapporti fra quelle persone e la vittima, la difesa ha rimarcato che: RT ZI ne aveva di pessimi da oltre un anno e la donna aveva presentato diverse denunzie (riportate nell'atto) nei suoi confronti;
IS ZI non parlava con la zia, per evidenti dissapori, e, come si evinceva da un'intercettazione, era una persona che aveva spaccato la testa di un suo interlocutore;
entrambi erano soggetti violenti, tanto che avevano 8 picchiato più volte NV;
FA era uomo di fiducia di RT ZI e, dopo che era stato nominato custode della casa di MA e CO, lo stesso ZI lo aveva mandato in quella proprietà per trovare oggetti non precisati;
De OS, il quale era già stato protagonista della vicenda degli assegni insoluti che aveva determinato l'iscrizione nel registro degli indagati di MA ZI, aveva negato, mentendo, di essere stato a casa della donna negli ultimi dieci anni. Fra l'altro i tabulati avevano dimostrato lo spegnimento dei telefoni cellulari di RT ZI e di De OS, rispettivamente, fino alle ore 18:23 e fino alle ore 19:09 ed era stato accertato che il sangue su alcuni dei fazzoletti repertati apparteneva alla persona di sesso maschile imparentato in linea diretta con la vittima. Su questo punto la Corte di merito non aveva aggiunto nulla al convincimento espresso dal primo giudice secondo cui quel sangue era del defunto padre di MA ZI e che in ogni caso l'appartenenza eventuale del sangue sui fazzoletti a RT ZI non avrebbe avuto un particolare significato, dato che egli aveva potuto frequentare la casa. Sotto questi profili la mancata disposizione degli esami scientifici sopra indicati aveva determinato una motivazione contraddittoria e irragionevole.
2.5. Con il quinto motivo si lamentano violazione degli artt. 125, 192, 546 cod. proc. pen. e 572 cod. pen. e corrispondente vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia. Per la difesa, espunto il materiale contenuto nel CD, non sussisteva alcuna prova di tale reato, né deLO stato di annichilimento e soccombenza psicologica della vittima: non era possibile rinvenire nella decisione impugnata la descrizione di un solo episodio di minacce ripetute nel tempo, di ingiuria o di altra condotta maltrattante;
nessuna documentazione medica era stata acquisita;
i medici di famiglia della donna non avevano evidenziato segni di percosse sul suo volto, né avevano ricevuto dalle lamentele di sorta;
neanche gli altri testi, se si eccettuavano le dichiarazioni della teste MO (amica di ZI), avevano riferito episodi di maltrattamenti, nonostante si trattasse di un piccolo paese in cui gli stessi Carabinieri sarebbero intervenuti di iniziativa se si fosse saputo di comportamenti maltrattanti da parte di NV;
nemmeno la testimonianza della vicina di casa UC conteneva elementi concreti relativi a maltrattamenti, giacché ella aveva riferito solo di una supremazia del timbro di voce di NV, fatto giustificato dalla stessa moglie. Tutte queste prove erano state trascurate dai giudici di appeLO, i quali non avevano considerato che i maltrattamenti integravano un'ipotesi di reato necessariamente abituale, sicché i relativi comportamenti assumevano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo, non bastando singoli e sporadici episodi di lesioni o 9 percosse. Neanche aveva un qualche fondamento, per il ricorrente, il fatto della ritrosia di MA ZI a parlare dei maltrattamenti subiti dal proprio marito, essendo esso in contrasto insanabile con l'affermata intesa intercorsa fra la medesima e il frateLO per registrare le percosse patite: che invece MA fosse proiettata a esternare i propri malumori era dimostrato dalle querele sporte proprio contro il frateLO;
d'altro canto, anche utilizzando le registrazioni rinvenibili nel supporto informatico contestato, gli episodi di percosse rimontavano al tempo antecedente al matrimonio fra l'imputato e la vittima, quando mancava la convivenza dei medesimi sotto lo stesso tetto. La difesa ha evidenziato, infine, che la stessa relazione peritale aveva ammesso che non vi era alcuna evidenza obiettiva che potesse condurre a stabilire come le lesioni di cui era stata trovata traccia sul corpo della donna fossero avvenute nel tempo, in mancanza di ogni supporto documentale;
ed, essendo iniziata la convivenza nell'aprile 2013, non era dato stabilire se i calli ossei rilevati in persona della vittima si fossero formati in epoca antecedente;
nemmeno si era appurato, vista la dipendenza da alcol e ansiolitici in cui da tempo era caduta la ZI, se costei avesse patito incidenti stradali, pur se la profonda depressione in cui si trovava risaliva a vari anni addietro, pertanto, la Corte di merito aveva iLOgicamente ritenuto raggiunta la prova che a causare le fratture riscontrate fosse stato NV, anziché qualcun altro che ben aveva potuto approfittare della debolezza e dell'incapacità di difendersi della donna.
2.6. Con il sesto motivo vengono lamentati violazione degli artt. 572, 575, 576, 61, nn. 4 e 5, 584 cod. pen. e vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dell'omicidio volontario aggravato, anziché dell'omicidio preterintenzionale o del reato di morte come conseguenza di maltrattamenti. La Corte territoriale aveva ritenuto provato l'omicidio volontario prendendo le distanze dalla tesi privilegiata dal G.u.p. che aveva affermato il reato di maltrattamenti aggravato dalla morte della persona offesa, in qualche modo seguendo la traccia segnata dal Tribunale del riesame che aveva optato per l'omicidio preterintenzionale: ed era singolare rilevare come al fatto fossero state date da tre giudici diversi a distanza di pochi mesi tre diverse qualificazioni. Secondo il ricorrente, tra tutti, il ragionamento della Corte di assise di che pure in un caso sovrapponibile aveva riconosciuto l'omicidio appeLO - preterintenzionale si connotava per assoluta pochezza di argomenti e per non aver considerato che nessuna delle lesioni repertate in persona del vittima fosse in sé letale o avesse direttamente attinto organi vitali: in particolare, i giudici di appeLO avevano svalutato il fatto che anche dalla perizia l'assunzione massiva di alcol e di minias era stata considerata quale concausa della morte, per l'azione 10 depressiva sui meccanismi psicocognitivi cerebrali provocata da quelle sostanze;
lo stesso utilizzo, pur contestato dalla difesa, delle registrazioni sul già indicato CD avrebbe dovuto, per logica, far riflettere che in altre occasioni i colpi patiti dalla persona offesa erano stati rilevanti, non certo minori di quelli subiti il 30 ottobre 2014; e l'agente non poteva conoscere l'uso smisurato di alcol e minias fatto da MA ZI nelle ore precedenti al suo decesso. Esaminata la relativa motivazione, la difesa ha lamentato che nella sentenza impugnata si annidava un chiaro vizio logico-giuridico nella parte in cui risultava sostenuto che il NV non voleva procurare quelle lesioni alla donna, ma aveva accettato il rischio di ucciderla, mentre poi le lesioni erano state tali e tante da far univocamente concludere per la sussistenza dell'intento omicida: questo assunto era smentito dall'esito di perizie e consulenze circa l'efficienza causale delle condizioni della vittima determinate dalla combinata ingestione di alcol e minias;
esso era anche iLOgico lì dove aveva descritto la vittima come incapace di reazione e mancante di forze nel corso dell'aggressione subita, mentre la relazione del consulente del P.m. aveva evidenziato i tentativi di difesa messi in essere dalla donna con entrambe le mani. In ogni caso, alla luce delle condotte tenute dall'imputato, l'omicidio, pur ove ritenuto, non avrebbe potuto essere, secondo il ricorrente, altro che preterintenzionale, atteso anche il suo tentativo di porre rimedio a quanto occorso somministrando una camomilla alla consorte: comportamento denotante la sua scarsa consapevolezza di queLO che era accaduto;
in tal senso, anche a voler dar peso alle parole contenute nelle registrazioni del CD, le conversazioni captate erano sintomatiche della carenza di consapevolezza della gravità da parte dell'imputato dei gesti compiuti;
nella stessa direzione l'individuazione ad opera della Corte di assise di appeLO di un movente, in particolare di tipo economico, alla base della condotta di NV era risultata scollegata dalle risultanze investigative, non essendo stato dimostrato alcuno sperpero da parte sua per donne o cavalli ed essendo i coniugi in regime patrimoniale di separazione dei beni, senza che fossero emersi travasi di denaro fra i conti a vantaggio di NV, il quale viveva del proprio lavoro di operaio specializzato e non aveva alcun motivo di natura economica per far del male alla moglie fino ad ucciderla. Ove, poi, avessero ritenuto provato il reato di maltrattamenti, i giudici di appeLO avrebbero dovuto, per la difesa, mantenere la qualificazione giuridica del fatto prevista e sanzionata dall'art. 572, secondo comma, cod. pen., che parimenti inquadrava il decesso come una fattispecie di preterintenzione a struttura complessa, in cui l'evento più grave non era voluto dall'agente, ma si poneva in derivazione causale con il delitto di maltrattamenti. 11 2.7. Con il settimo motivo sono dedotti violazione degli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio. I giudici di appeLO avevano negato le circostanze attenuanti generiche sulla sola base dell'insufficienza deLO stato di incensuratezza a legittimarne il riconoscimento, senza però rispondere alle argomentazioni sviluppate dalla difesa in riferimento al comportamento tenuto prima dell'arresto e alla condotta processuale susseguente: per contro era da rilevarsi, secondo il ricorrente, che l'incensuratezza era comunque fattore positivo da tenere in considerazione e che, per il resto, l'apprezzamento discrezionale espresso dai giudici territoriali aveva omesso di valutare le esigenze di adeguamento della pena e la personalità del reo, parametri da ponderare senza fermarsi alla sola gravità del reato. La Corte di merito era, per la difesa, venuta meno al dovere di indicare i motivi che giustificavano l'uso del potere discrezionale attribuito dall'ordinamento onde pervenire al, necessariamente individualizzato, trattamento sanzionatorio, con la valutazione della vicenda nella sua concretezza e della condotta processuale dell'imputato, in relazione a cui NV aveva sempre risposto alle domande degli inquirenti e non aveva compiuto atti di depistaggio, consegnando loro il telefono cellulare e non sottraendo alcun elemento, né dandosi alla fuga, per poi accettare il rito abbreviato, mentre, fra i fattori positivi non considerati, emergeva anche la giovane età dell'imputato.
3. Le parti civili hanno concluso per la reiezione del ricorso. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto della complessiva impugnazione, dal momento che la difesa dell'imputato, nella maggior parte dei motivi posti a suo sostegno, aveva svolto argomenti sostanzialmente reiterativi di quelli proposti con l'appeLO e disattesi con motivazione congrua dalla Corte territoriale, la quale, poi, aveva valutato il quadro probatorio in modo ineccepibile, atteso che il ragionamento compiuto aveva condotto i giudici di appeLO a ritenere integrato da CO NV il reato di omicidio volontario (non preterintenzionale, né come conseguenza ulteriore e non voluta dei maltrattamenti) di MA ZI, conclusione a fronte della quale il ricorrente non aveva offerto, con il ricorso, argomenti giuridici fondati per superare l'approdo raggiunto dai giudici di secondo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte ritiene l'impugnazione sia per alcuni motivi inammissibile, per altri versi infondata e, come tale, sia da rigettarsi nel suo complesso. 12 2. In ordine al tema sollevato con il primo motivo, occorre rilevare che la Corte territoriale ha specificamente osservato, in sostanziale adesione al ragionamento svolto dal primo giudice, che, in principio di indagini, gli asseriti (dall'imputato appellante) indizi di reità a carico di NV da ricavare - dall'annotazione del M.LO LI in data 31 ottobre 2014 e dalle dichiarazioni rilasciate da TA MO e VA GU il 1° novembre 2014 - erano invece certamente privi del carattere della precisione, non essendo stata ancora disposta l'autopsia sul cadavere e non essendo stato nemmeno ipotizzato l'omicidio volontario. Sull'argomento il primo giudice ha ritenuto l'utilizzabilità delle suindicate dichiarazioni considerando che il primo atto processuale in cui è emersa un'accusa concreta a carico di CO NV è stato queLO relativo alle sommarie informazioni rese ai Carabinieri di Fucecchio da RT ZI il 2 novembre 2014, alle ore 16:50: è stato in quel contesto che ZI, pur non accusando il cognato di avere ucciso sua sorella, aveva riferito una serie di circostanze contenenti indizi di reità, quanto meno in ordine al reato di cui all'art. 572 cod. pen. I giudici di merito hanno puntualizzato che elementi precisi in tale direzione non erano rilevabili dalle relazioni mediche dei due sanitari (CE e Lo DI) che avevano progressivamente esaminato il cadavere e nemmeno nell'esposto del 31 ottobre 2014, ore 16:30, presentato da RT ZI (su cui ha portato il suo esame il primo giudice, a pag. 8 della corrispondente decisione). A sua volta, la Corte di assise di appeLO ha escluso l'emersione di precisi indizi di reità a carico del NV anche in relazione all'annotazione dei Carabinieri di Fucecchio del 31 ottobre 2014 che riportavano quanto riferito oralmente da RT ZI e alle escussioni di MO e GU. A queste specifiche osservazioni il ricorrente ha contrapposto le sue soggettive valutazioni di quei dati, ma non ha evidenziato una situazione per la quale potesse ritenersi CO NV raggiunto in via sostanziale da indizi aventi il carattere della precisione rispetto al quadro accusatorio poi emerso a suo carico dal 2 novembre 2014 in avanti. Pertanto, la motivazione resa sull'argomento dalla Corte di appeLO, letta anche alla luce dei chiarimenti forniti dalla sentenza di primo grado, resiste alla doglianza, in quanto i riferimenti a NV, anche come soggetto autore di maltrattamenti, in relazione a quanto dedotto dalle prospettazioni svolte, apparivano privi della necessaria precisione per quanto concerne le fonti acquisite prima delle sommarie informazioni resa da RT ZI il 2 novembre 2014. Sul tema, assodato che le dichiarazioni rese dalla persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita nella qualità di indagata sono inutilizzabili erga 13 omnes, va ribadito il principio di diritto secondo cui la verifica della sussistenza di tale qualità deve essere condotta non secondo un criterio formale, quale - l'esistenza della notitia criminis e l'iscrizione nel registro degli indagati, bensì secondo il criterio sostanziale della qualità oggettivamente attribuibile al soggetto in base alla situazione esistente nel momento in cui le dichiarazioni sono state rese (Sez. 2, n. 8402 del 17/02/2016, Gjonaj, Rv. 267729). Più precisamente, neLO snodo determinatosi, i giudici di appeLO hanno fatto retta applicazione del principio di diritto secondo cui la suddetta inutilizzabilità assoluta ex, art. 63, comma 2, cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese da chi doveva essere sentito sin dall'inizio come indagato o imputato richiede che a carico di detto soggetto risulti l'originaria esistenza di precisi, anche se non gravi, indizi di reità, con l'effetto che tale condizione non può farsi derivare automaticamente dal solo fatto che il dichiarante possa essere stato in qualche modo coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formazione di addebiti penali a suo carico, occorrendo, al contrario, che tali vicende per come percepite dall'autorità inquirente presentino connotazioni - - tali da non poter formare oggetto di ulteriori indagini se non postulando necessariamente l'esistenza di responsabilità penali a suo carico (Sez. 4, n. 29918 del 17/06/2015, Affatato, Rv. 264476, Sez. 5, n. 24953 del 15/05/2009, Costa, Rv. 243891). La doglianza va, in definitiva, disattesa.
3. Passando al secondo motivo, con cui si reitera la questione di inutilizzabilità del contenuto del supporto informatico consegnato il 2 novembre 2014 da RT ZI agli inquirenti, anche la Corte di assise di appeLO, al pari del primo giudice, ha considerato che erano da ritenersi utilizzabili le conversazioni tra l'imputato e la vittima incise su quel supporto, non risultando alcuna prova concreta della prospettazione difensiva secondo cui le conversazioni erano state captate in violazione dell'art. 615-bis cod. pen., così come non era risultato dimostrato che tali conversazioni erano state il frutto dell'accordo tra il suddetto ZI e l'investigatore privato MA RD, all'insaputa dei due interlocutori. I giudici di appeLO hanno preso in adeguata considerazione gli argomenti esposti nell'interesse di NV, ma li hanno ritenuti del tutto inadeguati a dimostrare la realizzazione illecita delle captazioni, sicché i dialoghi intercettati sono stati utilizzati e valutati come prova confermativa del quadro di elementi a carico dell'imputato, siccome provenienti anche dalla sua diretta voce. Non iLOgico, invero, è l'aver disatteso le prospettazioni della difesa di NV laddove aveva inteso inferire dall'entità del compenso erogato da 14 ZI all'investigatore privato l'evenienza di compiti diversi da quelli dichiarati, per di più di natura illecita, posto che risulta accertato dalla Corte di merito che da nessuna delle numerose conversazioni intervenute fra questi due soggetti e intercettate è emerso il benché minimo riferimento all'accordo illecito fra ZI e RD adombrato dal ricorrente. Del pari non si ravvisano decisive e patenti note di iLOgicità nell'interpretazione e nella valutazione annessa dai giudici di merito alle dichiarazioni di RT ZI il quale, pur avendo avuto un rapporto travagliato con la sorella MA, è stato ritenuto credibile circa l'intesa raggiunta con la germana per un certo periodo, peraltro coLOcato in tempo antecedente alla fase culminata nell'omicidio, al fine di registrare, iLO tempore, le di lei conversazioni: come risulta, del resto, specificato in modo puntuale soprattutto nella sentenza di primo grado, la verifica di tale accordo si trae, fra l'altro, dal fatto che ZI ha ribadito la sussistenza di esso, non soltanto quando è stato sentito dagli inquirenti, ma anche tutte le volte che ha trattato dell'argomento con terzi, al telefono, non sapendo ovviamente di essere intercettato, occasioni nel corso delle quali ha anche specificato che la sorella, poi, non aveva inteso sporgere querela per i fatti che dalle captazioni stesse emergevano lasciando i supporti contenenti le registrazioni nella sua disponibilità. Le sentenze di merito e, in particolar modo, quella di secondo grado hanno evidenziato che l'assenza di prova del carattere illecito delle registrazioni si coordina con l'assenza di dimostrazione che il ruolo dell'investigatore privato MA RD si sia concretato in compiti eccedenti quelli dell'estrazione delle registrazioni daLO strumento che le aveva captate e della loro coLOcazione sul CD poi prodotto da ZI agli inquirenti. Esse hanno, quindi, annesso motivato credito alle dichiarazioni di RT ZI circa il suo accordo con la sorella conversante avente titolo a - registrare le sue interlocuzioni - all'effettuazione delle captazioni. Assodata tale cornice di fatto, è conseguente osservare che, alla stregua di principio consolidato, a cui il Collegio presta convinta adesione (Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003, Torcasio, Rv. 225466; Sez. 2, n. 50986 del 06/10/2016, Occhineri, Rv. 268730; Sez. 1, n. 6297 del 10/12/2009, dep. 2010, Pesacane, Rv. 246106), la registrazione fonografica di conversazioni o comunicazioni realizzata, anche clandestinamente, da soggetto partecipe di dette sempre che comunicazioni, o comunque autorizzato ad assistervi, costituisce non si tratti della riproduzione di atti processuali prova documentale secondo la - disciplina dell'art. 234 cod. proc. pen., in quanto integra una forma di memorizzazione fonica di un fatto storico. Essa è, come tale, utilizzabile (anche 15 in dibattimento) e non va considerata alla stregua di un'intercettazione ambientale, soggetta alla disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen. Certo, se si verifica che la registrazione fonografica di coLOqui tra presenti, presenta manipolazioni che rendono discontinua la conversazione, è necessaria una specifica valutazione della sua capacità probatoria, avuto riguardo alle ragioni della manipolazione medesima, e dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa o comunque della persona che la utilizza, non essendo a tal fine sufficienti la mera consequenzialità dei brani, né la loro concordanza con quanto riferito da quest'ultima (sull'argomento v. anche Sez. 6, n. 1422 del 03/10/2017, dep. 2018, Gambino, Rv. 271973). Su tale versante, tuttavia, nel caso di specie, l'analisi dei giudici di merito ha compiuto una valutazione congrua e logica, come tale incensurabile in questa sede, del contenuto del supporto informatico acquisito rinvenendo nelle relative registrazioni elementi di riscontro logico, in primo luogo, all'accusa di maltrattamenti mossa a NV e dati di rilievo per la formazione del quadro in cui è poi maturato il gravissimo fatto di sangue con esito mortale. Non si appalesano congruenti i riferimenti operati dal ricorrente per coltivare la deduzione di illiceità del contenuto dell'indicato supporto: in particolare, non emerse le condizioni di fatto per ritenere integrato, nelle suddette sono captazioni effettuate con il consenso di una delle persone conversanti, MO ZI, il reato di cui all'art. 615-bis cod. pen. (Sez. 6, n. 15003 del 27/02/2013, B., Rv. 256235, ha, nella stessa prospettiva, puntualizzato che non commette il reato di cui all'art. 615-bis cod. pen., né queLO di cui agli articoli 617 e 623 cod. pen. colui che assiste a una conversazione telefonica svoltasi fra altre persone, in quanto autorizzato da una delle stesse). Né appare potersi attagliare al presente caso il richiamo dell'indiscutibile principio di diritto secondo cui sono inutilizzabili le registrazioni di conversazioni effettuate, in assenza di autorizzazione del giudice, da uno degli interlocutori dotato di strumenti di captazione predisposti dalla polizia giudiziaria, poiché in tal modo si realizza un surrettizio aggiramento delle regole che impongono strumenti tipici per comprimere la segretezza delle comunicazioni costituzionalmente protetta (Sez. 6, n. 3846 del 20/11/2000, dep. 2001, Finini, Rv. 218412): il diverso caso prospettato ha, evidentemente, riguardo a fattispecie in cui la captazione era stata predisposta dalla polizia giudiziaria, fatto del tutto diverso da queLO oggetto di processo. Del pari non afferiscono all'attuale thema decidendum i principi citati dal ricorrente (con riferimento a Sez. 4, n. 4234 del 10/01/2017, Ferchichi, n. m.) in punto di prelievo ematico, inerenti alla fattispecie regolata dall'art. 186 d.lgs. n. 285 del 1992: principi che, all'evidenza, non pertengono a problematica 16 esportabile nella presente vicenda. Conclusivamente anche questo motivo si rivela infondato.
4. Quanto si è precisato già chiarisce la ragione per la quale il terzo motivo non può essere ritenuto ammissibile. Esso è imperniato sulla deduzione difensiva che, traendo spunto dalle notazioni del proprio consulente di parte, aveva rilevato che alcune registrazioni - sulla traccia del contenuto delle conversazioni intrattenute da RT ZI e il tecnico a cui egli aveva dato l'incarico di predisporre il supporto informatico, ossia MA RD, in particolare quelle del 12 dicembre 2014 nn. 1330 e 1336 apparivano viziate da contraffazione del contenuto dei dialoghi attraverso - assemblaggio di lacerti avvenuti in momenti diversi, di guisa che, pur tenendo conto del rito a prova contratta, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto espressamente motivare sul punto del sollecitato approfondimento tecnico. E' rilevante osservare sull'argomento che già la sentenza di primo grado (analizzate anche le osservazioni del consulente tecnico della difesa Enrico Sadi) aveva in modo netto e inequivocabile chiarito che il contenuto delle registrazioni aventi ad oggetto le conversazioni intercorse tra imputato e vittima e impresse sul supporto informatico acquisito, contenuto di cui era stata effettuata trascrizione da parte della Polizia giudiziaria, riguardava pacificamente registrazioni avvenute in momenti diversi, con l'evidenziazione che in due punti si avvertiva il cambio del suono, come di un'interruzione audio, ma con l'immediata specificazione che questo cambio del suono non significava in alcun modo l'alterazione del contenuto del supporto, ma semplicemente un possibile taglio del file audio, di cui l'imputato non aveva peraltro mai disconosciuto l'autenticità: con l'effetto che avrebbe potuto soltanto dedursi dalla registrazione, ove pure la si fosse ascritta a tre momenti distinti, che erano tre, e non una, le occasioni in cui NV si era rivolto a MA ZI nel modo poi valutato in modo fortemente negativo dai giudici di merito. In altri termini, le registrazioni della conversazioni, anche parziali, sono state ritenute incontestatamente autentiche, ossia riferite a effettivi dialoghi avuti da CO NV e MA ZI, così come è risultato assodato che RT ZI abbia, con l'ausilio tecnico dell'incaricato RD, riversato sul supporto poi consegnato agli inquirenti tutti quei dialoghi che avrebbero potuto dimostrare anche l'interesse economico che, nella sua prospettiva, aveva sorretto la scelta dell'imputato di sposare la donna. Assodato ciò e impregiudicata, quindi, la verifica deLO spessore probatorio delle conversazioni, si profila del tutto avulso dalla dialettica assertiva e istruttoria concretamente dipanatasi il sospetto addotto nel ricorso circa la 17 possibile artificiosità dei colpi in danno della vittima emergenti da alcuna delle captazioni, al pari dell'argomento secondo cui, se l'uomo l'avesse effettivamente percossa in quelle diverse circostanze, ella sarebbe perita già aLOra. Nell'indicata dialettica, dunque, tenuto conto del rigoroso e inoppugnabile ragionamento svolto sul tema dal primo giudice e recepito dalla Corte territoriale, la perizia sulla genuinità del contenuto del supporto, di cui la difesa aveva sollecitato la disposizione, si rivelava ictu oculi non necessaria ai fini della decisione. In questa prospettiva, si ribadisce che, nell'ambito del giudizio abbreviato, il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi da parte del giudice non è sindacabile in sede di legittimità quando le ragioni del diniego siano state adeguatamente e coerentemente argomentate (Sez. 5, n. 15461 del 12/01/2018, Caramuscio, n. m.; Sez. 1, n. 11594 del 02/12/2015, dep. 2016, Kumar, n. m.; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258320;Sez. 4, n. 38216 del 29/04/2009, Hrustic, Rv. 245290).
5. Parimenti inammissibile è il quarto motivo con cui NV ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, ma con riferimento alla mancata assunzione di una prova da lui reputata decisiva. La prova decisiva prospettata la cui istanza si lamenta essere stata ingiustamente obliterata è costituita dalla comparazione del DNA sub-ungueale reperito sulla persona di MA ZI con i DNA di SL De OS, RT ZI, IS ZI e ED FA e dal calcolo biostatistico sulle tracce di sangue umano ritrovate sui fazzoletti di carta sequestrati. Si è già richiamato, in sintesi, l'apparato argomentativo svolto dal ricorrente per sorreggere la doglianza.
5.1. Si deve, in primo luogo, considerare che la Corte di assise di appeLO ha, con adeguato discorso giustificativo, dimostrato che non sussistevano gli estremi per svalutare l'esito di alcuna prova scientifica già disposta nel quadro che aveva determinato l'accertamento della responsabilità dell'imputato ed è pervenuta alla ragionata conclusione che la relazione del consulente tecnico nominato dal P.m. e quella dei periti nominati dal giudice nel corso del rito abbreviato avevano consentito di individuare con esattezza le cause della morte di MA ZI. I giudici di appeLO hanno fatto esplicito e adesivo richiamo alla dettagliata motivazione resa dal giudice di primo grado il quale con ordinanza del 19 - febbraio 2016 aveva già respinto l'istanza di giudizio abbreviato condizionato all'ammissione di quelle prove (per poi ammettere NV al rito abbreviato non più condizionato) - al fine di spiegare, in modo articolato, la ragione per la quale la traccia del DNA sub-ungueale di tre uomini sulla persona della vittima, 18 per la ordinariamente possibile antecedenza del suo deposito di ore o di giorni rispetto ai fatti e la possibile ascrivibilità deLO stesso a contatto di natura neutra, non costituiva affatto adeguata base per disporre l'accertamento peritale ulteriore sollecitato dalla difesa, anche in relazione all'analisi degli spostamenti riferibili a De OS, RT e IS ZI nelle ore corrispondenti al reato omicidiario desumibili a seguito dell'acquisizione e dell'analisi dei tabulati del rispettivo traffico telefonico, criticamente verificati, elementi in forza dei quali, con analisi congrua e logica, si era escluso che i suddetti soggetti potessero essere intervenuti in casa della vittima nelle ore in cui era avvenuto il fatto. Del pari, con riferimento alla posizione di ED FA, già il G.u.p. aveva escluso in modo netto che sussistesse una qualche evidenza idonea a connetterne la presenza nel luogo e nell'ora del delitto: il nome di costui, dipendente della conceria della famiglia ZI, era emerso in una intercettazione di una telefonata di RT ZI del 24 gennaio 2015, quando il conversante ricordava di averlo mandato alle ER (presso la casa dei coniugi NV ZI) e quegli, entrato nel giardino e nel locale - caldaia, aveva messo in moto il trattore portandolo in fondo al bosco dove era rimasto tre giorni. La vicenda atteneva alla questione della proprietà del trattore (ossia se essa facesse capo a MA ZI o a CO NV), questione su cui il medesimo RT ZI si era intrattenuto in due telefonate del 4 e del 5 novembre 2013. Ciò posto, del tutto correttamente, i giudici di merito hanno considerato il segnalato accesso di FA nell'abitazione del delitto nel mese di gennaio del tutto avulso rispetto al quadro di rilievo per l'indagine relativa all'omicidio, tanto più che non era risultato alcun contatto e, tanto meno, dissidio o discussione di sorta fra il suddetto FA e la vittima.
5.2. Ugualmente motivato è stato il diniego della disposizione del calcolo biostatistico sulle tracce di sangue rinvenute dal perito, dott.ssa Scarnicci, su alcuni fazzoletti di carta repertati nel locale caldaia dell'abitazione del delitto, in quanto, nel contesto di disordine generale che contrassegnava quell'abitazione, il reperimento di tracce di profilo genetico maschile, con un allele identico a queLO della vittima, aveva condotto l'ausiliare a concludere che il sangue apparteneva a un parente in linea retta: l'argomentato chiarimento fornito dall'esperta era stato pienamente satisfattivo nel senso dell'esclusione che il sangue aLOcato sugli indicati reperti potesse provenire, non dal (defunto) padre della vittima, ma dal di lei frateLO RT ZI e, in ogni caso, già il primo giudice aveva sottolineato che, considerate le condizioni di disordine e mancanza di pulizia in cui si trovava il locale caldaia, la stessa infinitesimale possibilità statistica dell'appartenenza del sangue sui fazzoletti a RT ZI costituiva spunto carente di significato probatorio, dal momento che quest'ultimo, che era stato 19 molteplici volte nella casa di famiglia, avrebbe potuto lasciare quelle tracce in epoca del tutto indeterminata su quei fazzoletti lasciati in quel locale, senza la ragionevole possibilità di istituire un collegamento di tale fatto con l'omicidio. Atteso tale chiaro quadro, la Corte di assise di appeLO ha incensurabilmente concluso per l'assenza dei presupposti idonei a legittimare la disposizione degli accertamenti peritali oggetto di reiterata istanza, dal momento che, non soltanto mancavano elementi certi, ma erano assenti altresì elementi indiziari tali da rendere almeno possibile la riconduzione della condotta causativa dell'evento omicidiario a uno fra SL De OS, RT ZI, IS ZI e ED FA. Il complesso di ragioni giustificatrici dell'indicato diniego si profila adeguato e privo di crepe logiche, sicché la motivazione resa nella sentenza impugnata non si presta a censure. Per il resto, non può ritenersi ammissibile la deduzione di decisività della suddetta prova specialistica. Posto quanto precede, va ulteriormente osservato che, nel quadro del generale principio di diritto in base a cui la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appeLO, attesa la presunzione di completezza di quella espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente aLOrché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere aLO stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820), è da rimarcare che nel giudizio di appeLO avverso la sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato non condizionato, l'assunzione di nuove prove è possibile solo qualora queste non si riferiscano a circostanze di fatto anteriori al processo e conosciute dall'imputato, trattandosi altrimenti, di prove che avrebbero dovuto formare oggetto di una richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria da sottoporre al relativo vaglio di ammissibilità (Sez. 5, n. 33870 del 07/04/2017, Crescenzo, Rv. 270474; Sez. 2, n. 49324 del 25/10/2016 MO, Rv. 268363). Nel caso di specie, NV, preso atto del rigetto dell'istanza di giudizio abbreviato condizionato propri all'ammissione di quelle prove, ha chiesto e ottenuto di essere ammesso al rito abbreviato secco, con gli effetti che ne sono coerentemente conseguiti. In tale direzione, per la parte in cui il ricorrente ha fatto leva sul motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. deducendo la decisività della prova non acquisita, va ricordato che, nell'ambito del procedimento celebrato con rito abbreviato, la mera sollecitazione probatoria non è idonea a far sorgere in capo all'istante quel diritto alla prova, al cui esercizio ha rinunciato formulando la richiesta di rito alternativo non condizionato, con lo specifico effetto che il mancato accoglimento di tale richiesta non può costituire 20 vizio censurabile ex art. 606, comma 1, lett. d) cit. (Sez. 5, n. 27985 del 05/02/2013, Rossi, Rv. 255566; Sez. 5, n. 5931 del 07/12/2005, dep. 2006, Capezzuto, Rv. 233845).
6. Per ciò che attiene al quinto motivo, la base primaria su cui il ricorrente costruisce la sua critica alla sentenza impugnata, per averlo ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti di cui all'art. 572 cod., pen. è la presupposta esigenza di espungere dal quadro probatorio utilizzabile il supporto informatico prodotto da RT ZI: punto già analizzato, con esito contrario alla prospettazione della difesa di NV. Considerato utilizzabile il contenuto del suddetto CD, la motivazione complessivamente resa dai giudici di merito si profila adeguata e immune da vizi logici nella parte in cui essa ha fondato il convincimento di colpevolezza dell'imputato sulle evidenze estraibili, pur con la dovuta analisi critica, dall'indicato supporto, coniugate con l'unico diario ritrovato fra le carte provenienti dalla vittima e con le testimonianze dei vicini, GO IA e OSnna UC, i quali hanno dato atto di avere visto MA ZI con i lividi (sul viso, sulla schiena e sulle gambe) e graffi, nonché di avere udito le liti quasi quotidiane, con il tono aggressivo di lui e l'atteggiamento sottomesso di lei, e le ulteriori dichiarazioni dei testimoni VA GU e AN Bartalena, oltre che di RT ZI. I giudici di appeLO, quanto alla valenza indiziaria delle ridette registrazioni dei coLOqui trasmodati in aggressioni di NV ai danni di MA ZI, hanno richiamato l'analisi attenta e chiara compiuta sul punto dalla sentenza di primo grado, che contiene l'esplicito riferimento all'ascolto delle registrazioni, non soltanto alla lettura della loro trascrizione, e la conseguente segnalazione del fatto che alle minacce verbali seguivano spessissimo le aggressioni fisiche rese evidenti dal rumore dei colpi e dai susseguenti lamenti della donna. E' stata, quindi, tratta la motivata conclusione che di fronte al dissidio radicato - nell'insofferenza di NV per la condizione di debolezza e dipendenza da psicofarmaci in cui versava la compagna l'imputato, invece di aiutarla concretamente o, al limite, di separarsi da lei, si sfogava in suo danno "con la violenza, con le urla, con gli schiaffi e le botte, lanciando invettive, la sua insoddisfazione, la sua arrabbiatura, il disprezzo per quel che MA fa" (in tali sensi si è espressa la sentenza di primo grado a pag. 78). Sulla scorta delle indicate fonti i giudici di appeLO, confermando l'inquadramento operato dal primo giudice, hanno ritenuto l'evenienza di una prova indiziaria formata da una convergente serie di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti nel senso prefigurato dalla contestazione. 21 La Corte territoriale ha considerato che la registrazione audio concordata dalla vittima con il frateLO RT, valutata alla stregua del suo specifico contenuto, costituiva l'esito di un'operazione che la vittima aveva voluta per precostituirsi una prova in tale direzione, senza che rilevassero in contrario la constatazione che MA ZI non si fosse mai fatta refertare le lesioni subite oppure che soltanto poche persone avessero notato la presenza di ecchimosi sul suo corpo: ella, infatti, ha correttamente annotato la Corte di merito, non aveva alcuna volontà di far trapelare all'esterno la sua condizione di disagio familiare dovuta ai maltrattamenti e curava di occultare i segni delle botte subite. Né, per converso, è stato considerato contraddittorio con la conclusione raggiunta il fatto che CO NV si mostrasse agli occhi dei terzi premuroso nei confronti della moglie, avendo egli l'ovvia esigenza di mostrare l'apparente normalità del rapporto di coppia. Nel quadro dei maltrattamenti ritenuti dai giudici di merito sono stati poi correttamente inseriti quelli finalizzati, non solo alla violenza fisica, ma all'umiliazione della vittima attraverso condotte ingiuriose e irrispettose, idonee a sottoporla a un regime di vita vessatorio, idoneo a conculcare la sfera morale della persona offesa. Circa, poi, lo specifico fatto che MA ZI venisse percossa non di rado dal marito, la sentenza impugnata lo ha ritenuto accertato, anche richiamando le complete notazioni della decisione di primo grado e ha, sul punto, evidenziato come, non soltanto il frateLO RT, ma anche le annotazioni vergate dalla vittima nell'unica agenda ritrovata nonché le dichiarazioni di TA MO e VA GU abbiano costituito elementi idonei a corroborare le già significative evidenze emerse dal contenuto audio estratto dal supporto suindicato. Non sminuisce la gravità e convergenza del quadro analizzato il fatto che l'unica agenda ascrivibile al diario della vittima che sia stata ritrovata rimonti al 2012, ossia al primo periodo (antecedente anche al matrimonio) del rapporto fra NV e ZI, in quanto, nella logica analisi della sentenza impugnata, essa concorre a dimostrare che fin da quei primi mesi l'uomo aveva palesato nei rapporti con la compagna anche il suo volto peggiore, già mortificandola con improperi, alzando le mani su di lei e colpendola. Ed essi hanno coerentemente tratto dall'esame critico delle registrazioni inerenti al tempo successivo, pur se non fino all'immediatezza dell'omicidio, la conferma della reiterata sottoposizione a maltrattamenti della donna da parte dell'imputato, di guisa che ancora ad agosto e settembre 2013 gli episodi di percosse selvagge, offese, umiliazioni e angherie erano replicati, con accentuazione della sottomissione della donna al marito: e così in avanti, tanto che, hanno osservato i giudici di merito, in una 22 conversazione intercettata il 26 novembre 2014, il vicino di casa IA, rievocando il relativo clima, aveva affermato che, sentendoli, era sembrato che l'uomo la volesse "scannare". La Corte territoriale ha dunque valorizzato un adeguato corteo di elementi scaturenti anche dalle fonti dichiarative suindicate, a cui il primo giudice aveva aggiunto anche quella dell'amica di infanzia LA RD che, vistala gonfiata negli ultimi tempi (ulteriore sintomo del grave disagio di cui era preda), aveva addirittura sospettato che MA ZI fosse incinta. Il discorso giustificativo svolto dalla Corte territoriale dà persuasivo conto della ragione per la quale, nella situazione concretamente scrutinata, la mancanza di documentazione medica (escludendo ogni rilievo dirimente alle fratture pregresse, pur indicative, accusate dalla donna, come emerse dalla verifica autoptica, in ordine alle quali non era emersa tuttavia prova certa della loro rispettiva, specifica provenienza) non può ritenersi sintomatica dell'assenza delle condotte maltrattanti, al pari dell'atteggiamento riservato della vittima, tendenzialmente orientata a non far trapelare la situazione di grave disagio familiare in cui si trovava. Esso poi contrasta in modo del tutto esaustivo la pretesa assenza di segni di percosse e angherie sul corpo della donna, invece riferiti dal testimoniale succitato e dà adeguato conto di come, senza crisi di ordine logico, le evidenze probatorie riferite a momenti antecedenti l'ultima fase della vita della vittima si proiettino, anche in relazione agli elementi acquisiti per via dichiarativa, verso la dimostrazione della condotta maltrattante di CO NV fino alla tragica circostanza della morte della persona offesa. Ora, è indubbio che l'elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti in famiglia è costituito dal compimento di più atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, senza che sia necessario che essi vengano posti in essere per un tempo prolungato, essendo, invece, sufficiente la loro ripetizione, anche se in un limitato contesto temporale, e non rilevando, data la natura abituale del reato, che durante lo stesso siano riscontrabili nella condotta dell'agente periodi di normalità e di accordo con il soggetto passivo (Sez. 3, n. 6724 del 22/11/2017, dep. 2018, D.L., Rv. 272452; Sez. 6, n. 25183 del 19/06/2012, R, Rv. 253041). Ma, all'esito della verifica compiuta, è del pari certo che il complesso di elementi emersi risulta adeguatamente analizzato nella sentenza impugnata, mentre poi le indicazioni svolte dal ricorrente volte a leggerne le implicazioni in senso difforme da queLO privilegiato dai giudici di merito sollecitano l'inammissibile proposta di rivalutare il fatto. Il motivo va, pertanto, disatteso. 23 7. La sesta doglianza attiene alla critica della sentenza impugnata per aver diversamente qualificato il reato sub B), da maltrattamenti aggravato dalla morte della vittima come lo aveva ritenuto il primo giudice derubricando, in coordinazione con il reato sub A), ai sensi dell'art. 572, secondo comma, cod. pen., l'accusa configurata nell'imputazione a omicidio volontario. ilSu questo versante la Corte di assise di appeLO, contrastando ragionamento sviluppato nella sentenza di primo grado, ha analizzato il quadro indiziario emerso evidenziando il fatto che si erano accertate le pulsioni sulla spinta delle quali l'imputato si era indotto a uccidere la donna. L'ascolto del contenuto delle registrazioni inserite sul supporto acquisito aveva fatto emergere la reazione parossistica ripetutamente avuta da CO NV alla vista della moglie in preda all'alcol e ai farmaci, tale da mostrarsi come una persona passiva e incapace di provvedere alle ordinarie occupazioni: ciò, fino all'ultima occasione quando egli aveva spinto l'aggressione fisica contro la consorte fino da ucciderla, come poi era emerso dalla conversazione avutasi fra l'imputato e il padre RG NV, captata all'interno dell'auto paterna il 20 novembre 2014, quando CO NV, a fronte delle domande del congiunto circa i sospetti che si stavano addensando sul suo capo, era alfine sbottato affermando di aver ammazzato lui la moglie, così corroborando quanto era stato colto in una precedente conversazione del 14 novembre 2014 nel corso della quale egli aveva ammesso che quel giorno aveva percosso la moglie al rientro in casa. La Corte territoriale ha poi sottolineato che il responso dell'autopsia (da cui erano risultate, fra l'altro, fratture costali multiple con infiltrato emorragico, sia a destra che a sinistra, sia nel distretto anteriore che nel distretto posteriore, lacerazione del mesentere con infiltrato emorragico, anche a liveLO della radice mesenterica, e contusione dell'ilo epatico, contusione della parete posteriore del rene destro, con ulteriore infiltrato emorragico della muscolatura alla vertebrale, emoperitoneo di oltre 700 ml. libero in cavità addominale, in un quadro di diffusa lesività cutanea, esito di un'azione accompagnata anche da una costrizione non mortale delle prime vie aeree rappresentata da infiltrato emorragico al liveLO del muscolo sternocleidomastoideo di destra, dell'ipofaringe alla giunzione esofagea, e della membrana della trachea al liveLO dei primi anelli) aveva dimostrato che l'azione messa in essere dall'imputato ai danni della moglie il 30 ottobre 2014 era stata senz'altro più violenta del solito, essendo stata caratterizzata da un'aggressione dura e continua interrotta soltanto quando la vittima era rimasta esanime sul letto, per essere deceduta a seguito dell'arresto cardiocircolatorio acuto irreversibile, primariamente cagionato dalla lesione a liveLO del terzo medio inferiore della capsula splenica estendendosi in profondità, con associata 24 contusione dell'ilo, nel quadro di emorragia forte e diffusa sopra indicato. Il, sia pur sommario, richiamo del quadro lesivo emerso al riscontro dell'autopsia conduce a ritenere disconnessa dalle risultanze processuali la censura mossa alla Corte di merito dal ricorrente di non avere tenuto conto del carattere non letale e non diretto agli organi vitali delle lesioni inflitte dall'imputato. Del pari non muta i termini della questione addurre a concausa della morte la situazione di debilitazione in cui versava MA ZI per l'ingestione incontrollata di alcol e farmaci: sotto il profilo eziologico, la debolezza della donna non ha infirmato l'efficienza causale decisiva della violenta condotta aggressiva perpetrata da NV. D'altronde, questa medesima condizione, ben nota all'aggressore, è stata, a ragione, reputata dalla Corte tutt'altro che un fattore a discarico del ricorrente sotto il profilo dell'elemento psicologico. Anche la deduzione coltivata dalla difesa di NV secondo cui l'omicidio, anche ove ascritto all'imputato, non avrebbe potuto non essere ritenuto preterintenzionale a cagione della scarsa consapevolezza palesata daLO stesso nel tempo immediatamente successivo alla morte della moglie quando si era dedicato a somministrarle una camomilla, collide con la, congrua e logica, ricostruzione del fatto operata dalla Corte di merito, da cui si evince invece un ben diverso atteggiamento dell'imputato, ben consapevole dell'accaduto e teso ad apprestare apparenze funzionali alla salvaguardia della sua posizione, dopo aver perfettamente realizzato l'avvenuto decesso per mano sua della consorte. Secondo il motivato avviso dei giudici di appeLO, infatti, il contegno serbato dall'imputato appena dopo la morte di MA ZI, quando l'aveva pulita e l'aveva spogliata, l'aveva sistemata sul letto e, soltanto dopo aver constatato che la stessa non reagiva più agli stimoli, aveva sollecitato l'intervento del 118, per un verso, dimostra che il litigio non aveva avuto, quella volta, il consueto andamento e, per altro verso, prova la precisa volontà dell'agente di uccidere. CO NV, infatti, oltre a non fermarsi, senza avere ripensamenti, nella non breve, reiterata e violenta azione aggressiva con cui aveva cagionato svariate lesioni alla donna fino a determinarne la morte, ha omesso di chiamare immediatamente i soccorsi o di trasportare direttamente la donna in ospedale, ma ha deliberatamente atteso prima la conferma dell'assenza nella vittima di segnali di vita. Quella che i giudici di appeLO hanno definito la reazione parossistica avuta un'ennesima volta da CO NV alla vista della consorte indebolita dai farmaci (in particolare, il minias) e dall'alcol è stata collegata alle minacce gravissime dal marito profferite contro la moglie anche nel periodo precedente, 25 quando esse sono risultate registrate nei dialoghi captati e inseriti nel supporto informatico acquisito: l'elemento psicologico individuato alla base di tale condotta che si è contrassegnata per la ricordata, intensa e diffusissima - gragnuola di colpi con cui l'imputato ha investito il 30 ottobre 2014 MA ZI cagionandole tante lesioni nei più diversi distretti corporei - è queLO del soggetto che, in una situazione non priva di risvolti economici di rilievo, si è in ogni caso determinato a non tollerare più quella condizione della moglie, tanto da stroncarne ogni resistenza anche al consapevole costo di ucciderla: pulsione, quest'ultima, la cui centralità è stata adeguatamente enucleata nella sentenza impugnata, sicché rispetto a essa la protesta della sua autonomia lavorativa e reddituale sollevata da NV non costituisce argomento idoneo a incrinare sotto il profilo logico il costrutto argomentativo della decisione. Il concetto espresso con chiarezza e rigore logico dalla Corte di assise di appeLO è che l'azione messa in essere dall'imputato è stata sorretta, non dalla mera volontà di percuotere e ledere la vittima, ma della volontà di uccidere la vittima, dal momento che la morte della donna aggredita si è con certezza rappresentata in modo sempre più nitido all'agente man mano che con i suoi numerosi colpi egli annientava la vittima, che non poteva opporre all'azione aggressiva altro se non lamenti, sicché proseguendo nell'opera demolitrice della residua resistenza della moglie egli ha accettato il rischio che si verificasse il - del resto, del tutto prevedibile e probabile - decesso di MA ZI. cosìI giudici di appeLO hanno, in tale prospettiva, evidenziato efficacemente superando il ragionamento svolto dal primo giudice sul medesimo punto tutti gli indici fattuali coerenti con la disegnata prospettiva, valutando la condotta di CO NV in relazione alla violenza dei colpi, alla loro reiterazione, al loro numero e alla molteplicità delle sedi corporee attinte, anche in evidente corrispondenza con organi vitali, per una durata di diversi minuti, per di più consapevolmente diretta contro una persona sostanzialmente inerme, in quanto (oltre che strutturalmente più debole dell'aggressore) priva della possibilità di sottrarsi alla paurosa serie di colpi che la investivano e debilitata dalla nota assunzione da parte sua di alcol e farmaci (anzitutto, il minias, medicamento che comportava il rallentamento dei movimenti corporei e l'appannamento dei riflessi). Il tutto, quale esito di un rapporto in cui i margini di tolleranza delle condizioni della moglie nell'habitus mentale dell'imputato si erano ormai ridotti al minimo, come la donna aveva consapevolmente affermato quando come pure - avviandosi piangente dal bar verso casa, hanno evidenziato i giudici di appeLO- dopo aver parlato a telefono con il marito, il pomeriggio del 30 ottobre 2014 aveva detto a VA GU, in modo drammaticamente premonitore, che 26 "questa volta non ne avrebbe cavato le gambe”. L'individuazione a base della condotta serbata da CO NV del dolo dell'agente, quanto meno eventuale, che ha pienamente investito anche l'evento morte della moglie aggredita ha correttamente condotto la Corte di merito a ritenere sussistente - non la morte derivata dai maltrattamenti ex art. 572, secondo comma, cod. pen., bensì il delitto di omicidio volontario, come originariamente contestato. In tal senso la sentenza impugnata ha fatto retta applicazione del principio di diritto secondo cui non può configurarsi l'ipotesi aggravata di cui all'art. 572, secondo comma, cod. pen., ma va invece ritenuta quella di omicidio volontario di cui all'art. 575 cod. pen., quando la morte della vittima, sottoposta a continui maltrattamenti, sia oggetto della sfera rappresentativa e volitiva dell'agente, oltre ad essere causalmente collegata alla condotta da questi posta in essere, rappresentando l'azione consapevolmente e volontariamente indirizzata anche alla morte della vittima un salto qualitativo rispetto ai comportamenti di prevaricazione e violenza in ambito familiare, posti in essere fino a quel momento (Sez. 1, n. 21329 del 14/05/2008, M. Rv. 240084; Sez. 1, n. 16578 del 21/02/2003, Spataro, Rv. 224797). In pari tempo, alla qualificazione del fatto data dal primo giudice non avrebbe potuto sostituirsi, come pure ha proposto il ricorrente, quella dell'omicidio preterintenzionale disciplinato dall'art. 584 cod. pen. L'omicidio preterintenzionale si configura aLOrquando l'azione aggressiva dell'autore del reato sia diretta soltanto a percuotere la vittima o a causarle lesioni, così che la morte costituisca un evento non voluto, ancorché legato da nesso causale alla condotta dell'agente: nel caso in esame, invece, i giudici di appeLO hanno congruamente concluso nel senso che la morte è stata voluta dall'imputato. L'estraneità alla presente fattispecie dell'omicidio regolato dall'art. 584 cod. pen. è determinata, dunque, dal fatto che l'elemento soggettivo del delitto di omicidio preterintenzionale non è costituito da dolo misto a colpa, ma unicamente dalla volontà di infliggere percosse o provocare lesioni, a condizione che la morte dell'aggredito sia causalmente conseguente alla condotta dell'agente, il quale, pertanto, risponde per fatto proprio, sia pure per un evento più grave di queLO effettivamente voluto che, per esplicita previsione legislativa, aggrava il trattamento sanzionatorio, atteso che il disposto di cui all'art. 43 cod. pen. assorbe la prevedibilità di evento più grave nell'intenzione di risultato (Sez. 5, n. 44986 del 21/09/2016, Mulè, Rv. 268299; Sez. 1, n. 855 del 28/11/2014, Norelli, n. m.; Sez. 5, n. 35582 del 27/06/2012, Tarantino, Rv. 253536). La doglianza, pertanto, deve ritenersi, nel suo complesso, infondata. 27 8. Per quanto concerne il settimo motivo, incentrato sulla censura della sentenza impugnata che, confermando sul punto la decisione di primo grado, ha negato il riconoscimento a NV delle circostanze attenuanti generiche, esso si risolve nella prospettazione di una valutazione di fatto difforme da quella, congrua e coerente, operata dalla Corte di assise di appeLO e, come tale, si rivela inammissibile. Invero, il riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. non costituisce l'esito della benevolenza del giudicante, né va aggiunto può risolversi in una estrinsecazione di lassa indulgenza disconnessa - dalla verifica dei parametri richiamati dalla norma ora citata. Le attenuanti generiche integrano lo strumento ordinamentale avente la funzione di mitigare la rigidità dell'originario sistema di calcolo della pena qualora ricorrano circostanze di specie diversa, non previste specificamente dalla legge, eppure costituenti, per valutazione giudiziale motivata in relazione ai parametri richiamati dalla norma, fattori che orientano a diminuire la sanzione criminale da infliggere al reo: tale funzione, secondo le regole che governano il giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi efficacemente anche per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, aLOrché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite. Per converso, il giudice, quando ritenga che non ricorrano le condizioni per riconoscere le suddette circostanze, nell'adempiere il suo obbligo di motivazione, può e deve estrinsecare i fattori che, nella sua ponderata valutazione, siano stati ritenuti ostativi. Orbene, il primo giudice, nella diversa e meno grave cornice antigiuridica ritenuta sussistente all'esito di quel grado, aveva sottolineato che la gravità dei fatti accertati e la portata disumana e degradante dei maltrattamenti inferti dall'imputato alla vittima, incapace di reagire, chiedere aiuto e difendersi, rendeva ingiustificabile il riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62- bis cod. pen. I giudici di appeLO, presa in esame la critica svolta sul punto da NV, hanno, in relazione a un quadro antigiuridico risultato più grave, motivato specificamente sul tema obiettando che lo stato di incensuratezza non era di per sé sufficiente per riconoscere le suddette attenuanti, dal momento che sussistevano elementi contrari costituiti dalla condotta processuale non particolarmente meritevole (non avendo egli contribuito alla puntuale ricostruzione del fatto), dalla particolare gravità dei reati a lui ascritti, dalle modalità della condotta, risultata essersi reiterata nel tempo con riferimento al primo reato, dalla dimostrazione dell'assenza di qualsivoglia pietas dinanzi alla 28 sofferenza di una persona inerme e dalla capacità a delinquere manifestata dall'imputato specialmente con la condotta susseguente al reato. A fronte di tale riscontro deve constatarsi che la critica svolta dal ricorrente non considera che la Corte territoriale si è attenuta al principio richiamato in premessa quando ha indicato con nettezza le ragioni che l'hanno indotta a negare le circostanze in parola. La complessiva giustificazione fornita, ad evidenza, non può dirsi incongrua, né incoerente. Invero, costituisce principio da ribadirsi queLO secondo cui nel motivare il diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche il giudice non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è necessario e sufficiente che egli con motivazione insindacabile in sede di legittimità, ove essa sia non contraddittoria - dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (v. Sez. 1, n. 4977 del 21/06/2017, dep. 2018, Sheu, n. m.; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899): la segnalata ratio dell'art. 62-bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi al riconoscimento delle attenuanti (arg. ex Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826).
9. Di conseguenza, l'impugnazione va, nel suo complesso, rigettata. Tale esito determina, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 10. L'approdo si riflette sul regolamento delle spese processuali del grado relative alla posizione delle parti civili che hanno svolto attività processuale in questa sede. Esse sono da porre a carico di NV, anche qui soccombente rispetto all'azione civile proposta nei suoi confronti. Dette spese vanno adeguatamente liquidate, tenendo conto dell'attività effettivamente prestata, nell'opportuna misura di euro 6.000,00 per compensi professionali, avuto riguardo all'unitaria difesa di RT ZI e di IS ZI, secondo la seguente specificazione, che tiene già conto, nella quantificazione delle entità pecuniarie, dell'aumento per la parte ulteriore rispetto alla prima, avente la stessa posizione processuale, ex artt. 12 e 16 d.m. n. 55 del 2014. 29 Fase di studio € 1.100,00 Fase introduttiva € 2.400,00 Fase decisionale € 2.500,00 Totale € 6.000,00 Ai suddetti compensi professionali non va aggiunto alcun ristoro di spese borsuali, non richiesto. Spetta invece alle parti civili, ex art. 2 d.m. n. 55 del 2014, il rimborso delle spese forfettarie nella giusta misura del 15%, oltre all'IVA ed al contributo - per la Cassa Previdenziale, da computarsi sull'imponibile.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese del presente grado del giudizio a favore delle parti civili, ZI RT e ZI IS, che liquida nella complessiva somma di euro seimila per onorario di avvocato, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CPA ed IVA come per legge. Così deciso il 12 giugno 2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonella Patrizia Mazzei Vincenzo Siani magge DEPOSITATA IN CANCELLERIA 23 GEN 2019 TL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 30