Cass. pen., sez. I, sentenza 12/06/2018, n. 3253
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Sentenza 12 giugno 2018

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In tema di giudizio abbreviato non condizionato, non è deducibile come motivo di ricorso per cassazione la mancata assunzione di una prova decisiva al cui esercizio l'imputato ha rinunziato formulando la richiesta di rito alternativo.

Non è configurabile l'ipotesi aggravata di cui all'art. 572, comma secondo, cod. pen. (morte come conseguenza non voluta dei maltrattamenti), ma quella di omicidio volontario di cui all'art. 575 cod. pen. nel caso in cui la morte della vittima, sottoposta a continui maltrattamenti, sia oggetto della sfera rappresentativa e volitiva dell'agente, oltre ad essere causalmente collegata alla condotta posta in essere da quest'ultimo. (Nella specie, l'imputato, marito della vittima, dopo averla percossa selvaggiamente, ometteva di chiamare immediatamente i soccorsi o di trasportare la donna direttamente in ospedale, ma la ripuliva dal sangue, la sistemava nel letto e, quindi, dopo averne constatato la morte, sollecitava l'intervento dei sanitari).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 12/06/2018, n. 3253
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3253
    Data del deposito : 12 giugno 2018

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