Sentenza 29 aprile 2009
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato, il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi da parte del giudice non è sindacabile in sede di legittimità quando le ragioni del diniego siano state adeguatamente e coerentemente argomentate. (Fattispecie in tema di perizia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/04/2009, n. 38216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38216 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 29/04/2009
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 1192
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARESCA Mariafrancesca - Consigliere - N. 36631/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) HR SE N. IL 13/12/1976;
avverso SENTENZA del 29/05/2008 della CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FOTI Giacomo;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIALANELLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
1- IC SS ricorre, per il tramite del difensore, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma, del 29 maggio 2008, che ha confermato la condanna a tre anni e quattro mesi di reclusione inflittigli dal Gup del tribunale della stessa città in quanto responsabile del delitto di omicidio colposo commesso, con violazione della disciplina della circolazione stradale, in pregiudizio di CO RE;
l'imputato è stato anche condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, da liquidarsi in separato giudizio.
Secondo l'accusa, condivisa dai giudici del merito, l'imputato, per colpa, consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia nonché nella violazione degli artt. 154, 180 e 187 C.d.S., trovandosi a bordo di un'autovettura "Ford Fiesta" parcheggiata sul margine destro della carreggiata di via Leone XIII, sebbene privo di patente ed in condizioni di alterazione psicofisica dovuta all'uso di sostanze stupefacenti (cocaina), aveva improvvisamente iniziato un manovra di attraversamento di detta carreggiata da destra a sinistra allo scopo di effettuare un'inversione di marcia attraverso lo scavalcamelo del marciapiede spartitraffico, senza neanche curarsi della presenza di veicoli provenienti da tergo. Nell'eseguire tale rischiosa e non consentita manovra, indifferente al sopraggiungere da tergo di altri veicoli, in particolare della moto alla cui guida si trovava lo CO, l'imputato aveva provocato il violento urto del motoveicolo contro la fiancata anteriore sinistra dell'auto. Sbalzato di sella in seguito allo scontro, lo CO ha riportato gravi ferite che ne hanno determinato l'immediato decesso. Avverso tale decisione ricorre, dunque, l'imputato che, con unico motivo, deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata e violazione di legge, con riguardo al mancato espletamento di perizia tecnica diretta ad accertare la velocità della moto, il punto d'urto e la posizione finale dei mezzi coinvolti. Indagine tecnica ritenuta dal ricorrente necessario ai fini dell'accertamento di un eventuale concorso di colpa della vittima che avrebbe effetti sia sul piano risarcitorio, sia sul trattamento sanzionatorio, ritenuto, quest'ultimo, particolarmente severo.
La parte civile CO LD, costituitasi in giudizio attraverso il proprio difensore, chiede dichiararsi inammissibile il ricorso.
2- Pur a voler sottacere la circostanza che è stato l'imputato ad esercitare il diritto di essere giudicato "allo stato degli atti", sulla scorta degli elementi probatori, dallo stesso conosciuti, raccolti nella fase delle indagini preliminari, sia pure solo dopo che era stata respinta la richiesta iniziale, condizionata all'espletamento di perizia tecnica, legittimamente ritenuta dal giudice del merito non compatibile con le finalità di economia processuale tipiche del rito prescelto, osserva, tuttavia, la Corte che il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti.
In realtà, la scelta di espletare una perizia, che costituisce un mezzo di prova, è rimessa alla prudente valutazione del giudice, il cui giudizio non è sindacabile nella sede di legittimità allorché le ragioni del diniego siano state adeguatamente e coerentemente argomentate. Nel caso di specie, la corte territoriale ha legittimamente respinto la richiesta di perizia, rilevando che le modalità del sinistro erano talmente chiare e talmente evidente era la responsabilità dell'imputato - privo di patente, postosi alla guida dell'auto in evidente stato di alterazione psicofisica ed avviatosi ad effettuare una manovra di inversione di marcia tanto improvvisa quanto assurda ed imprevedibile, implicante addirittura il superamento del marciapiede spartitraffico - che nessuna necessità vi era di ulteriori verifiche tecniche, anche alla luce dei rilievi eseguiti sul posto dalla PG intervenuta e delle dichiarazioni rese dai testimoni oculari dell'incidente.
In particolare, quanto al tema della velocità della moto, il giudice del gravame, richiamando la sentenza di primo grado, ha rilevato, da un lato, che la mancanza di tracce di frenata sull'asfalto costituiva un evidente limite all'esatta ricostruzione della velocità dei veicoli coinvolti nel sinistro, peraltro neanche deducibile dall'entità dei danni riportati dai veicoli e dall'imponenza delle ferite riscontrate sulla vittima, queste ultime dovute al rimbalzo del corpo, dopo l'urto, contro un palo dell'ACEA sito nei pressi;
dall'altro, che ove anche la velocità della moto fosse stata superiore al limite consentito, ciò non sarebbe valso a ritenerne l'incidenza causale, a fronte delle particolari modalità del fatto e dell'elevato grado di colpa attribuita all'imputato. Invero, hanno ancora sostenuto i giudici del merito, con coerenti e condivisibili argomentazioni, la manovra posta in essere dall'imputato era stata talmente repentina ed assurda che il sopraggiungente motociclista, ove anche stesse procedendo alla velocità consentita di 50 km orari, mai avrebbe potuto, in un ridotto lasso temporale e spaziale, eseguire manovre utili ad evitare lo scontro.
Da una parte, quindi, i giudici del merito hanno preso atto dell'inutilità del ricorso alla perizia, dato che la mancanza di dati obiettivi analizzagli e valutabili dal perito avrebbe potuto condurre a risultati solo approssimativi, e dunque non utili ai fini della decisione;
dall'altro, hanno stigmatizzato l'imponente grado di colpa dell'imputato e l'imprevedibilità della manovra di inversione, tanto eclatante la prima e tanto assurda la seconda da rendere del tutto ininfluente la condotta di guida della vittima. Proprio la rilevanza ed eclatanza della colpa, ha, d'altra parte, legittimamente indotto il giudici del merito a disconoscere le invocate attenuanti generiche.
La manifesta infondatezza dei motivi proposti determina la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle pese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00, ed ancora, alla rifusione, in favore della costituita parte civile, delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.200.00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ed alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della parte civile e liquida le stesse in Euro 2.200,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2009