Sentenza 7 aprile 2017
Massime • 2
Nel giudizio di appello avverso la sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato non condizionato, l'assunzione di nuove prove è possibile solo qualora queste non si riferiscano a circostanze di fatto anteriori al processo e conosciute dall'imputato, trattandosi altrimenti, di prove che avrebbero dovuto formare oggetto di una richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria da sottoporre al relativo vaglio di ammissibilità.
La richiesta di giudizio abbreviato, determina una cristallizzazione dell'imputazione da cui l'imputato ha scelto di difendersi; ne consegue l'impossibilità per quest'ultimo di eccepirne l'indeterminatezza salvo che dimostri che la genericità o l'indeterminatezza dell'imputazione gli abbia impedito di esercitare la sua difesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/04/2017, n. 33870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33870 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2017 |
Testo completo
3387 0-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo ITno LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 07/04/2017 Composta da: Sent. n. sez. 996/2017 -Presidente ANIELLO NAPPI REGISTRO GENERALE FRANCESCA MORELLI N.38464/2016 ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI ->Rel. Consigliere - ALFREDO GUARDIANO IRENE SCORDAMAGLIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RE IN nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 02/02/2016 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/04/2017, la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO Udito il Procuratore Generale in persona del AL FIMIANI che ha concluso per Udit i difensor Avv.; 2 FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino, in parziale riforma delle sentenze con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Torino, decidendo in sede di giudizio abbreviato, ed il tribunale di Torino, rispettivamente in data 12.4.2011 e 11.10.2012, avevano condannato TO MA, NA TO, NA AS, ES NE e GI UD alle pene, principali ed accessorie, ritenute di giustizia, ed al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al reato di associazione a delinquere ed ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e di bancarotta fraudolenta documentale aggravati, ad essi contestati nei numerosi capi d'imputazione, in relazione al fallimento della società "NA s.r.l.", assolveva TO MA, ES NE, GI UD, NA TO, NA AS, dal reato di cui al capo D), perché il fatto non sussiste, escludendone la responsabilità anche per i fatti di cui ai capi B3) e B13), nonché, con riferimento ai fatti di cui al capo B1), limitatamente ai beni oggetto delle fatture numeri 28, 80, 81 e 56, con conseguente rideterminazione in senso più favorevole ai rei del trattamento sanzionatorio, confermando, nel resto, le due sentenze di primo grado.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, i suddetti imputati, con separati atti di impugnazione.
2.1. Il TO, in particolare, nel ricorso a firma dell'avv. Enrico Moschini, del Foro di Torino,, lamenta: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al mancato accoglimento della censura difensiva volta a far valere la nullità della sentenza per indeterminatezza dei capi d'imputazione, che essendo stati formulati attraverso l'elencazione di una pluralità di condotte alternative, non consentono di comprendere in quale condotta si sarebbe concretizzato l'apporto materiale o morale del TO, condannato in qualità di extraneus, censura che, rileva il ricorrente, a differenza di quanto sostenuto dalla corte territoriale, venne sollevata nel giudizio di primo grado e che non può certo ritenersi preclusa dalla scelta del rito abbreviato, che, in questo caso, si è instaurato non, secondo il decorso naturale del procedimento, in sede di udienza preliminare, ma in conseguenza della richiesta di giudizio immediato da parte del pubblico ministero, senza tacere che l'intervenuta condanna dell'imputato a titolo di extraneus, concorrente nel reato proprio altrui, non corrisponde al contenuto dell'imputazione, in cui quest'ultimo viene indicato come amministratore di fatto;
2) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento all'affermazione di responsabilità del TO per il reato di cui al capo C) dell'imputazione, di cui difetta la prova, essendosi limitata, la Corte territoriale, a riportarsi al contenuto della sentenza di primo grado, senza operare un opportuno distinguo tra le tre sentenze relative ai procedimenti riuniti in sede di appello;
3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114, c.p.; 4) violazione di legge vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, piuttosto che di equivalenza, tenuto conto che la stessa corte ha valutato come meno lesiva la condotta dell'imputato, per poi, contraddittoriamente, fondare sull'intensità del dolo il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in termini di prevalenza.
2.2. Il ES nel ricorso a firma degli avvocati UD Fiorini, del Foro di Verona, e Giuseppe Caprioli, del Foro di Torino, lamenta: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento agli atti distrattivi, di cui al capo B1), diversi dai contratti di compravendita con riservato dominio, di cui è stata riconosciuta la penale rilevanza, posto che, in relazione agli altri negozi traslativi dei macchinari in dotazione della fallita in favore della società "Domino", trattandosi di negozi simulati, posti in essere non allo scopo di trasferire a terzi i suddetti beni, ma solo di ottenere anticipazioni bancarie, destinate a compensare 2 la gravosa esposizione debitoria della suddetta società, difetta la dimostrazione della sussistenza, al tempo della stipula dei contratti di vendita, del dolo, consistente nella consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte;
2) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli atti distrattivi di cui al capo B2), poiché la corte territoriale ha reso una motivazione meramente assertiva sulla sussistenza del dolo, non considerando, anche in questo caso, la natura meramente simulata dei negozi traslativi, posti in essere come stratagemma contrattuale volto a dotare la neonata "NA IT SR di un compendio di mezzi e attrezzature tale da giustificare l'attribuzione ad essa dell'appalto "DUFERCO", che esclude la configurabilità del dolo;
3) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento ai fatti distrattivi di cui al capo B9), in relazione ai quali la corte territoriale ha omesso di considerare la pesante situazione debitoria della società fallita nei confronti del locatore per canoni scaduti e non pagati, sicché la cessione dei beni in leasing per un corrispettivo che ha tenuto conto di tale situazione, lungi dall'arrecare un danno alla fallita, si è risolta in un vantaggio, avendo evitato la risoluzione dei contratti di leasing, con la conseguente perdita sia dei mezzi che degli importi delle rate già versate;
4) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento all'episodio distrattivo di cui al capo B11), avente ad oggetto un bonifico di euro 6000,00, quale corrispettivo versato dalla S.G.I Srl per l'affitto di un'area espositiva, che, secondo l'assunto accusatorio, pur essendo dovuto alla "NA SR, in qualità di sub-locataria dell'area, è stato dirottato senza giustificazione nelle casse della "NA IT Srl", laddove tale corrispettivo era, in realtà, dovuto alla "NA s.n.c.", proprietaria dell'area, come evidenziato in una missiva acquisita agli atti, con la quale, per tale ragione, la "S.G.I Srl" ha chiesto alla "NA IT Srl" la restituzione del suddetto acconto;
5) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla dedotta inutilizzabilità del contenuto delle s.i.t. rese da RN AR e da RG FR, sentiti nella fase delle indagini preliminari senza l'osservanza delle garanzie di 3 cui all'art. 63, c.p.p, trattandosi di soggetti indagabili, avendo gli stessi ammesso di avere emesso fatture per operazioni inesistenti, violazione che, determinando un vizio patologico di atti valutati dalla corte come prove fondamentali dell'esistenza del programma criminoso dell'associazione a delinquere, non può ritenersi sanata dalla scelta del rito abbreviato;
6) violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza del reato associativo, posto che la corte territoriale desume l'esistenza dell'associazione a delinquere di cui si discute, da un lato, da una serie di episodi che non vengono minimamente contestati nei capi d'imputazione, dall'altro dal contenuto delle intercettazioni telefoniche, che, tuttavia, sin dalla sentenza del g.i.p., non hanno formato oggetto di un esame critico, in grado di dimostrarne la pertinenza rispetto al thema decidendum, essendosi la corte di appello limitata ad un acritico richiamo alla motivazione del giudice di primo grado, anche in relazione alle vicende inerenti diverse compagini sociali ritenute nella disponibilità dell'imputato, delle quali non viene valutata specificamente la rilevanza da esse assunte nel complessivo disegno criminoso perseguito dal sodalizio.
2.3. Il GI, nel ricorso a firma dell'avv. Fabrizio Bernardi, del Foro di Milano, lamenta: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento all'entità del trattamento sanzionatorio, rilevando: a) l'omessa motivazione sulla congruità della pena inflitta, nonostante si tratti di pena superiore ai minimi edittali (posto che, sul punto, la corte si è espressa solo con riferimento alla posizione del ES NE), anche con riferimento all'aumento operato a titolo di continuazione, pari a mesi sei di reclusione;
2) la disparità di trattamento tra gli imputati, alcuni dei quali sono stati condannati a pene più contenute;
3) il contrasto con i dati processuali dell'affermazione (ove la si voglia ritenere estesa anche al GI), secondo cui la pena irrogata appare proporzionata all'entità dei profitti illeciti conseguiti e dei danni cagionati, posto che il dissesto della NA ha origine lontane, antecedenti all'operare del GI, e che il lamentato ulteriore deficit per l'anno 2009, quando era presente il GI, è in parte frutto di mere e 4 non condivise operazioni contabili;
4) l'ingiustificata mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, piuttosto che di equivalenza, rispetto all'unica circostanza aggravante ex art. 219, co. 1, I. fall., giudizio che si giustifica alla luce dell'incensuratezza del ricorrente, della sua condotta processuale e del ruolo subordinato assunto, rispetto al ES;
5) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla partecipazione del GI all'associazione a delinquere di cui si discute, con funzioni di promotore ed organizzatore, ritenuta dalla corte territoriale, ripercorrendo senza reale vaglio critico il percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado e senza replicare compiutamente ai rilievi mossi con l'atto di impugnazione, con i quali si evidenziava come, sulla base delle risultanze processuali, non possa affermarsi il coinvolgimento del GI nelle vicende relative alle società "Lafer e RG", valorizzate dal giudice di appello come sintomatiche dell'esistenza di un comune programma criminoso, laddove il ricorrente svolgeva, invece, un ruolo non indispensabile, né infingibile, rispetto alla sopravvivenza e allo sviluppo del sodalizio, limitandosi a mantenere i contatti con gli altri coimputati e ad occuparsi di più aspetti legati alla vicenda NA, essendo, inoltre, generico, impreciso ed immotivato il riferimento all'utilizzo ed alla disponibilità di innumerevoli società, in capo agli associati, ed, in particolare, al GI, che ha sempre preso le distanze dalle operazioni "in odore" di associazione, sicché, a tutto voler concedere, si può affermare che egli abbia posto in essere singole condotte illecite, ma senza alcuna volontà ed intenzione di concorrere alla strutturazione di un vincolo stabile e permanente;
3) omessa motivazione in ordine alle ragioni poste a fondamento del mancato accoglimento della richiesta di assoluzione dai reati di cui ai capi B) e C), che la corte territoriale ha respinto con motivazione apparente, facendo riferimento alla qualità di amministratore di fatto dell'imputato, in mancanza, tuttavia, ad avviso del ricorrente, di un solido ancoraggio probatorio, posto che l'affermazione di responsabilità per i reati in questione si basa su di una indebita estensione delle ragioni per cui il giudice di primo grado ha 5 condannato il GI per i reati di cui ai capi B2, B5, B6, B9, B10, B11 (l'essere, cioè, l'imputato il reale proprietario della NA IT srl e, quindi beneficiario delle relative condotte distrattive), senza tenere conto, da un lato, che, in realtà, la NA IT srl era di proprietà esclusiva della società slovena KT Koper, compagine alla quale il GI è del tutto estraneo, dall'altro, di quanto emerso a carico dei fratelli NA, da sempre amministratori di diritto della NA ed autori delle principali attività distrattiva, così come ad occuparsi della gestione contabile della società è sempre stata la NE LA, mentre amministratore di diritto della suddetta società beneficiaria delle distrazioni fu nominato OL AB, uomo dei NA ed estraneo al "gruppo ES".
2.4. NA TO e NA UD AS, nel ricorso a firma dell'avv. Lorenzo Imparato, del Foro di Torino, lamentano: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla indeterminatezza degli addebiti, privi della necessaria chiarezza e precisione, contenuti nei capi d'imputazione, come contestati in una forma alternativa, dotata di proposizioni tra esse inconciliabili, dal pubblico ministero nella richiesta di rinvio a giudizio, vizio che, a differenza di quanto erroneamente ritenuto dalla corte territoriale, era già stato dedotto nel giudizio di primo grado, dopo che il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la medesima eccezione prima di disporre la trasformazione del rito, e che, ad avviso del ricorrente, poteva e può essere nuovamente dedotto, nonostante la scelta del rito alternativo, similmente a quanto avviene per l'eccezione di incompetenza per territorio (cfr. Cass., S.U. 29.3.2012, n. 27966); 2) violazione di legge e vizio di motivazione, posto che la sentenza di secondo grado si fonda su di una motivazione apparente, che si è risolta in un costante rinvio alla sentenza di primo grado, privo di puntuali argomentazioni atte a respingere le doglianze che erano state elevate con l'atto di appello, con particolare riferimenti ai fatti distrattivi di cui ai capi B1); B2); B5); B7); B9); 3) vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria ex art. 603, co. 3, c.p.p., volta ad ottenere l'audizione del maresciallo 6 della Gdf Scarcella, sentito a dibattimento nell'ambito di uno dei tronconi del procedimento riuniti in sede di appello, il quale avrebbe dovuto riferire sulle richieste di aiuto che gli erano state rivolte dai NA, per liberarsi del ES e dei suoi sodali, in modo da confutare l'assunto del giudice di appello, secondo cui l'inattendibilità dei suddetti imputati deriva anche dalla tardività del loro ricorso all'autorità; 4) illogicità della motivazione con riferimento alla inattendibilità dei fratelli NA, che il giudice di appello, con illogico argomentare, desume dalla circostanza che gli imputati non hanno nemmeno accennato con tempestività all'autorità giudiziaria dell'esistenza del progetto industriale prospettato dal ES, che prevedeva il finanziamento dell'importo di un milione di euro alla società; 5) violazione di legge in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, concretizzatosi nelle singole condotte distrattive indicate nel capo B), in quanto, premesso che secondo l'assunto accusatorio la prova della distrazione è rappresentata dalla mancanza di corrispettivo in relazione ai singoli negozi traslativi in contestazione, la corte territoriale ha omesso di considerare che tale circostanza è penalmente irrilevante, rappresentando una mera patologia civilistica (l'inadempimento dell'obbligazione assunta dall'acquirente), che si colloca in un momento successivo e diverso rispetto a quello in cui i singoli negozi sono stati conclusi, momento, quest'ultimo, nel quale non era ipotizzabile alcun pericolo concreto per le ragioni del ceto creditorio, che si è materializzato solo con il mancato pagamento, sicché difetta, nel caso in esame, l'elemento oggettivo del reato, la cui insussistenza è resa evidente anche dall'ulteriore circostanza che tutti i beni indicati sub B) sono stati rinvenuti dal curatore fallimentare, inventariati e alienati dalla procedura fallimentare, per cui essi non possono considerarsi alla stregua di beni distaccatisi dal patrimonio societario;
6) vizio di motivazione con riferimento al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, di cui al capo C), in relazione al quale manca la prova che le scritture contabili siano state tenute in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari 7 della fallita, non avendo la corte territoriale individuato alcuna condotta specifica che incarni il suddetto paradigma normativo, essendosi limitata ad un generico riferimento a modalità di infedele tenuta delle scritture contabili, ritenute dotate di forza esemplificativa della bancarotta fraudolenta documentale;
7) violazione di legge, con riferimento al fatto oggetto di contestazione sub B13), avente ad oggetto la bancarotta fraudolenta per distrazione relativa ai rapporti tra la "NA s.n.c." e la "NA s.r.l.", in relazione al quale i ricorrenti invocano l'applicazione dei principi propri in tema di vantaggi compensativi tra società appartenenti allo stesso gruppo, in quanto, non essendo revocabile in dubbio che la società fallita era controllata dalla NA s.n.c., appartenente agli imputati, in considerazione dei vantaggi da quest'ultima apportati alla controllata (disponibilità di due immobili ubicati in Susa;
aumento di capitale per un milione di euro e finanziamento per 260.000,00 euro, effettuati in favore della fallita;
possibilità per i debitori della "NA s.r.l." di rivalersi, ai sensi dell'art. 2740, c.c., sul patrimonio della controllata e su quello personale dei due soci), la condotta apparentemente distrattiva, consistente nella contestata fuoriuscita di oltre 1,2 milioni di euro dalle casse della controllata in favore della controllante, risulta, in realtà, il corrispettivo degli esborsi sostenuti dalla controllante in favore della controllata per complessivi euro 1.260.000,00, a fronte di una distrazione che i ricorrenti quantificano in euro 1.161.049, detratto quanto accollato dalla NA s.r.l. alla NA s.n.c. a titolo di ristrutturazione e di manutenzione degli immobili;
8) contraddittorietà ed illogicità della motivazione, con riferimento alla condotta distrattiva per un importo di 90.678,69 euro, in quanto, da un lato, risulta dai documenti (fatture) prodotti dai ricorrenti che la "NA s.n.c." ha riportato ricavi conseguenti a lavorazioni eseguite su commissione di clienti terzi, rispetto alla "NA s.r.l.", sicché non può affermarsi che tali lavori siano stati indebitamente remunerati attraverso denaro uscito indebitamente dalle casse della "NA s.r.l.", ove si tenga presente che la stessa corte di appello, nell'affermare che i lavori di meccanica 8 eseguiti dai due ricorrenti personalmente avevano fatto conseguire alla società ricavi per euro 276.000,00, contraddice sé stessa quando rileva che la fatturazione a carico di clienti terzi fosse per importi irrilevanti, dall'altro appare illogico ritenere inidonea allo scopo la documentazione prodotta sol perché proveniente dagli imputati;
9) violazione di legge vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, poiché la corte territoriale non ha fornito risposta ai rilievi difensivi all'uopo formulati nell'atto di appello;
ha errato nell'ancorare la valutazione del danno patrimoniale di rilevante gravità all'entità del passivo fallimentare, piuttosto che al valore dei beni oggetto di distrazione;
ha omesso di attribuire rilevanza al reperimento dei macchinari e dei veicoli oggetto di distrazione, di cui i coimputati progettavano la sparizione, impedita proprio dalla denuncia presentata dai ricorrenti ed, infine, non ha motivato adeguatamente in ordine alla mancato concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, valorizzando al riguardo la mancanza di una condotta riparatoria, che, evidenziano i ricorrenti, rappresenta, tuttavia, un dato neutro, non contemplato all'interno dei criteri di gravità del reato, da cui non può farsi discendere alcuna conseguenza negativa per il reo.
3. I ricorsi vanno rigettati, essendo sorretti da motivi in parte infondati ed in parte affetti da plurime cause di inammissibilità.
4. Iniziando l'esame dei ricorsi dalla posizione del TO, va rilevata l'infondatezza del motivo di ricorso, sintetizzato nelle pagine precedenti sub n. 1). Come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza della Suprema Corte, condiviso dal Collegio, infatti, una volta instaurato il giudizio abbreviato (condizionato o incondizionato), senza che vi sia stata alcuna modifica o integrazione dell'accusa da parte del pubblico ministero e senza che il giudice abbia rilevato vizi nella formulazione dell' imputazione, non è consentito all'imputato eccepire la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per genericità ed indeterminatezza del capo di imputazione, perché la richiesta di giudizio abbreviato implica necessariamente l'accettazione dell'imputazione formulata dall'accusa. 9 La richiesta ex art. 438, c.p.p., infatti, non può non riguardare anche l'imputazione contenuta nell'atto introduttivo del giudizio, che passato al vaglio del giudice dell'udienza preliminare, senza che questi rilevi il difetto per genericità o indeterminatezza transita nel giudizio e preclude ogni contestazione (cfr. Cass., sez. VI, 15.12.2011, n. 21265, rv. 252854; Cass., sez. VI, 23.2.2011, n. 13133, rv. 249897; Cass., sez. VI, 20.5.2009, n. 32363). Sotto altro profilo, rilevante anche per la posizione dei ricorrenti NA, premesso, in ogni caso, che è legittima la contestazione nel decreto che dispone il giudizio di imputazioni alternative (cfr. Cass., sez. V, 11.11.2014, n. 51252, rv. 262121), va evidenziato che, con condivisibile arresto, questa Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui la facoltà dell'imputato di accedere ad un rito alternativo può essere esercitata, nel caso di imputazione alternativa, fino al momento in cui il pubblico ministero, facendo venir meno l'eventuale incertezza determinata dalla duplicità di contestazioni, proceda a formulare l'imputazione definitiva (cfr. Cass., sez. III, 11.2.2014, n. 12253, rv. 259296). Se ne deduce che, nel caso in esame, pur in presenza di contestazioni alternative mantenute dal pubblico ministero, la scelta del rito del giudizio abbreviato ha determinato una cristallizzazione dell'imputazione da cui l'imputato ha accettato di difendersi nel giudizio a prova contratta, con conseguente impossibilità per quest'ultimo di rimetterla in discussione, facendone valere l'indeterminatezza, a meno che non dimostri (circostanza non riscontrabile nel caso in esame) che la genericità ovvero l'indeterminatezza dell'imputazione non gli abbia consentito di esercitare la sua difesa. Infondato, oltre che generico, è il rilievo attinente alla pretesa violazione del principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, di cui all'art. 521, c.p.p., posto che, come si evince dal capo d'imputazione (cfr. p. 4 della sentenza oggetto di ricorso), al TO viene contestato non il ruolo di amministratore di fatto, ma quello di concorrente e compartecipe nelle attività illecite del ES NE 10 e del GI UD, nella qualità, questi ultimi, di amministratori di fatto della società fallita. Del tutto generica appare la censura sub n. 2), trascurando il ricorrente di considerare che il giudice di secondo grado non si è certo limitato ad operare un apodittico riferimento alla decisione di primo grado, ma ha effettuato puntuali riferimenti a tale ultima decisione, riportandone il contenuto nella parte inziale della motivazione (cfr. pp. 30 e ss.). Manifestamente infondata, oltre che attinente a questioni di merito sull'entità del trattamento sanzionatorio, non scrutinabili in questa sede di legittimità, deve ritenersi la doglianza di cui al n. 3). Ed invero, come sottolineato da un recente e condivisibile arresto del Supremo Collegio, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (cfr. Cass., sez. IV, 06/05/2014, n. 29951). Né va taciuta l'esistenza di un costante orientamento del Supremo Collegio, secondo cui ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l'obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice e che, come tale, non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. II, 08/07/2010, n. 36265, rv. 248535; Cass., sez. I, 09/12/2010, n. 2668, rv. 249549). Orbene la motivazione della corte territoriale si colloca a pieno titolo nel menzionato alveo giurisprudenziale, in quanto il rigetto della concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, si fonda proprio sui parametri di cui all'art. 133, c.p., considerati di valore assorbente, ed, in particolare sulla intensità del dolo e l'assenza di un sia pur minimo segno di ravvedimento e di ristoro economico (condotta posteriore alla commissione del reato: cfr. p. 129), sicché la decisione sul punto non può ritenersi né arbitraria, né manifestamente illogica e 11 neppure contraddittoria, posto che, ai fini del riconoscimento delle generiche il giudice di appello ha valorizzato il diverso elemento rappresentato dall'assenza di precedenti penali a carico dell'imputato. Del pari immune da vizi deve ritenersi l'esclusione della circostanza attenuante di cui all'art. 114, c.p. che la corte territoriale ha puntualmente motivato, con decisione coerente rispetto a quella assunta in tema di giudizio di bilanciamento, proprio alla luce dell'elevato livello di determinazione criminosa del reo, desunto dalle modalità della sua condotta illecita, di piena e continua partecipazione al disegno criminoso attuato dal "Gruppo ES", in danno della "NA SR (cfr. p. 129), che, per tale ragione, non può certo essere qualificata in termini di contributo minimo, cioè di efficacia causale così limitata rispetto all'evento da risultare accessorio nel generale quadro del percorso criminoso di realizzazione del reato, escludendo l'applicabilità dell'attenuante in parola (cfr. Cass., sez. V, 06/07/2011, n. 40092, rv. 251121; Cass., sez. VI, 24/11/2011, n. 24571, rv. 253091).
5. Passando ad esaminare la posizione del ES NE, va rilevato, innanzitutto, che, con riferimento alle operazioni di cui ai capi B1) e B2) dell'operazione, il ricorrente non procede ad una specifica contestazione della natura distrattiva delle operazioni in parola, concentrando le sue critiche sul profilo della mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Tale censura deve ritenersi infondata. Al riguardo si osserva che non può dubitarsi del carattere distrattivo delle vendite dei macchinari, dei mezzi di trasporto e dei veicoli industriali, appartenenti alla società fallita, non subordinate a riserva di proprietà, sui quali la corte territoriale si sofferma specificamente (cfr. pp. 81-87), posto che a tale vendita non seguì il pagamento di alcuna somma di denaro ed i beni che ne formarono oggetto, originariamente nella disponibilità della fallita, vennero rinvenuti, dopo la dichiarazione di fallimento, solo grazie al tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, addirittura, nel caso dei beni di cui al capo B1), mentre si 121 2 stava procedendo alla rimozione delle targhette, contenenti i relativi dati identificativi, per consentirne la definitiva "sparizione". Evidente, dunque, la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione. Il mancato rinvenimento, all'atto della dichiarazione di fallimento, di beni o valori societari costituisce, infatti, valida presunzione della loro dolosa distrazione, a condizione che sia accertata la previa disponibilità, da parte dell'imputato, di detti beni o attività nella loro esatta dimensione, non rimanendo esclusa la sussistenza dell'elemento materiale del reato dal recupero del bene distratto da parte degli organi del fallimento, intervenuto dopo la dichiarazione di fallimento (ad esempio, a seguito dell'esercizio dell'azione revocatoria), posto che tale elemento si è già perfezionato al momento del distacco del bene dal patrimonio del fallito, mentre il recupero della "res" rappresenta solo un "posterius", avendo il legislatore inteso colpire la manovra diretta alla sottrazione, con la conseguenza che è tutelata anche la mera possibilità di danno per i creditori (cfr. Cass., sez. V, 17.6.2010, n. 35882, rv. 248425; Cass., sez. V, 23.9.2010, n. 39635, rv. 248658; Cass., sez. V, 9.12.2014, n. 17084, rv. 263243). D'altro canto il mancato versamento del prezzo formalmente pattuito per la vendita dei beni innanzi indicati nelle casse della società fallita, costituisce un'evidente anomalia, che rafforza il paradigma distrattivo, evidenziando la natura simulata degli atti di compravendita, che hanno inciso negativamente sulla consistenza patrimoniale della società fallita e, dunque, sulle ragioni del ceto creditorio, ponendo le condizioni per l'occultamento dei beni successivamente rinvenuti (occultamento che, si badi, ha formato oggetto di specifica contestazione nel capo B dell'imputazione: cfr. p. 5). Ed al riguardo non può non rilevarsi come il reato di bancarotta fraudolenta sia integrato dal comportamento del fallito che, mediante atti o contratti simulati, faccia apparire come non più suoi beni che continuano ad appartenergli, in modo da celare una situazione giuridica che consentirebbe di assoggettare detti beni all'azione esecutiva 13 concorsuale (cfr. Cass., sez. V, 3.10.2016, n. 46692, rv. 268637; Cass., sez. V, 15.11.2007, rv. 237981)). Proprio la particolare natura delle operazioni distrattive sinteticamente descritte nelle pagine precedenti, che si inseriscono nel piano ordito dal ES, volto, come ha evidenziato la corte territoriale, con logico argomentare, a svuotare la "NA s.r.l." di tutti i suoi beni per trasferirli alla "NA IT", destinataria finale, per consentire la prosecuzione dell'attività della fallita (cfr. p. 86), consente di ritenere dimostrata in re ipsa la sussistenza del dolo (generico), che, come è noto, prescinde, sia dalla consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, sia dallo lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte, che si traduca nel depauperamento ovvero nella possibilità del depauperamento del patrimonio, in danno dei creditori. (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, 4.11.2014, n. 52077, rv. 261348). Sul dolo non ha incidenza, quindi, ne' la finalità perseguita in via contingente dal soggetto, che è fuori della struttura del reato, ne' il recupero o la possibilità di recupero del bene distaccato, attraverso specifiche azioni esperibili, in quanto la norma incriminatrice punisce, in analogia alla disciplina dei reati che offendono comunque il patrimonio, il fatto della sottrazione, nel quale si traduce, con corrispondente danno, ontologicamente, ogni ipotesi di distrazione (cfr. Cass., sez. V, 17.5.1996, n. 9430, rv. 205920). Può, dunque, in conclusione affermarsi che, sul punto, l'impugnata sentenza, complessivamente considerata, può dirsi implicitamente motivata in maniera adeguata, (sulla motivazione implicita della sentenza di appello cfr. Cass., sez. II, 12/02/2009, n. 8619), posto che, conformemente ad orientamenti da tempo sedimentati nella giurisprudenza di legittimità, anche in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in tema di dolo la prova della volontà di commissione del reato è prevalentemente affidata, in mancanza di confessione, alla ricerca delle concrete circostanze che abbiano 14 connotato l'azione e delle quali deve essere verificata la oggettiva idoneità a cagionare l'evento in base ad elementi di sicuro valore sintomatico, valutati sia singolarmente sia nella loro coordinazione (cfr. Cass., sez. VI, 6.4.2011, n. 16465, rv. 250007; Cass., sez. V, 18.2.1999, n. 854, rv. 212859). In relazione alle censure sintetizzate nelle pagine che precedono sub n. 3); n. 4) e n. 6), se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone, peraltro genericamente, una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289). In particolare è indimostrato che l'operazione di cessione di leasing si sia tradotta in un vantaggio per la società fallita, mentre, con riferimento alla distrazione di cui al capo B11), il ricorrente propone una versione dei fatti del tutto alternativa a quella fatta propria dalla corte di appello, che, con motivazione immune da vizi, ha correttamente evidenziato come il carattere distrattivo dell'operazione derivi dalla circostanza che la somma di euro 600,00, versata dalla società "SGI s.r.l.", a titolo di corrispettivo per l'affitto di un'area espositiva, a "NA snc", era in realtà dovuta a "NA SR (cfr. p. 105). Quanto al motivo di cui al n. 5) se ne deve rilevare la genericità, in quanto il ricorrente non ha spiegato in che termini, in presenza di un articolato quadro probatorio relativo alla sussistenza del reato associativo, le dichiarazioni del RN e del RG sono in grado di incidere in misura decisiva sulla tenuta dell'impianto accusatorio, condiviso dalla corte territoriale sulla base di un'analitica valutazione di una pluralità di emergenze processuali, in cui spicca il contenuto di numerose conversazioni telefoniche oggetto di captazione, ulteriori, 15 rispetto al contributo conoscitivo fornito dai suddetti soggetti (cfr. pp. 121-128). Nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, infatti, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza ", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (cfr. Cass., sez. III, 2.10.2014, n. 3207, rv. 262011; Cass., sez. II, 18.11.2016, n. 7986, rv. 269218).
6. Ai confini dell'inammissibilità si pone il ricorso proposto nell'interesse del GI. Ed invero attinenti al merito della scelta sull'entità del trattamento sanzionatorio appaiono la maggior parte dei rilievi con cui si apre il ricorso dell'imputato. Del resto la differenza del quantum del trattamento sanzionatorio applicato al GI, rispetto a quello riservato ad altri imputati, si giustifica razionalmente con il diverso ruolo attribuito a quest'ultimo, pur sempre indicato come fondatore, organizzatore e promotore del sodalizio criminoso di cui si discute, in uno con il ES, collocandosi, dunque, nella "catena gerarchica" lungo la quale possono sistemarsi i protagonisti della vicenda in esame, in una posizione intermedia tra il ES NE, figura che, nella prospettiva seguita dai giudici di merito, occupa una postazione di assoluto rilievo, non solo nell'ambito dell'organizzazione criminosa, ma anche sotto il profilo della propensione a delinquere, corroborata dall'esistenza a suo carico di precedenti penali specifici, e gli altri imputati. Puntuale, inoltre, risulta il richiamo dei parametri, di cui all'art. 133, c.p., operato dal giudice di secondo grado, che, con valutazione onnicomprensiva, riferibile, pertanto, anche al GI, ha individuato nella gravità delle condotte illecite poste in essere, nell'entità dei profitti illeciti conseguiti e dei danni cagionati e nell'intensità della 16 determinazione criminosa, gli elementi presi in considerazione per la determinazione dell'entità della pena (cfr. p. 128). Quanto alle le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, vanno ribaditi i principi già affermati nella parte della presente motivazione dedicata all'esame del ricorso del TO, che ha proposto identica questione, alla cui lettura, sul punto, si rimanda. Anche con riferimento al GI, infatti, la sentenza della corte territoriale si colloca nel menzionato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in quanto il rigetto della concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, si fonda proprio sui parametri di cui all'art. 133, c.p., considerati di valore assorbente, ed, in particolare sugli elementi, già indicati, ai quali il giudice di secondo grado ha ancorato la determinazione della pena, in uno con l'assenza "di un sia pur minimo segno di ravvedimento e di ristoro economico" (cfr. p. 129), sicché la decisione sul punto non può ritenersi né arbitraria, né manifestamente illogica o contraddittoria. Nel resto il ricorso del GI è inammissibile, perché, come si è già detto, affrontando la posizione del ES, fondato su censure di natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone, peraltro genericamente, una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede.
7. Anche i ricorsi presentati nell'interesse di NA TO e di NA UD AS, sorretti da motivi comuni, non possono essere accolti. Infondato, in particolare, deve ritenersi il primo motivo di ricorso, per le ragioni già esposte trattando la posizione del TO, che ha proposto identica questione, alla cui lettura, sul punto, si rimanda. Generici devono ritenersi i rilievi sintetizzati, nelle pagine precedenti, dedicate all'illustrazione dei ricorsi di cui si discute, sub n. 2) e n. 3). Al riguardo appare sufficiente ribadire il condivisibile principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui è legittima la motivazione "per relationem" della sentenza di secondo grado, che recepisce in modo critico e valutativo quella impugnata, limitandosi a 17 ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa, ed omettendo di esaminare quelle doglianze dell'atto di appello, che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice (cfr. Cass., sez. II, 13.2.2014, n. 19619, rv. 259929). Senza tacere che, per costante insegnamento della Suprema Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica. L'applicazione del principio è ancor più necessaria laddove, come nel caso di specie, la sentenza di appello, al cospetto di motivi che si limitano a riproporre questioni già articolatamente esaminate e risolte dal primo giudice, operi un ragionato e non esclusivo rinvio per "relationem" alla sentenza di quest'ultimo poiché in tal caso l'onere deduttivo del ricorrente non può ritenersi assolto dolendosi di una tale fisiologica evenienza processuale, che diventa patologica solo allorquando la conforme valutazione dissimuli la totale mancanza di motivazione su questioni specifiche all'epoca eccepite in sede di appello e che vanno chiaramente allegate (cfr. Cass., sez. III, 4.11.2014, n. 35964, rv. 264879). Mentre, con riferimento alla censura relativa alla mancata audizione dello Scarcella, va, innanzitutto, rilevato che, come affermato da un recente condivisibile arresto, nel giudizio di appello avverso la sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato non condizionato, l'assunzione di nuove prove è possibile solo qualora queste non si riferiscano a circostanze di fatto anteriori al processo e conosciute dall'imputato, trattandosi altrimenti, di prove che avrebbero dovuto formare oggetto di una richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad integrazione 18 probatoria da sottoporre al relativo vaglio di ammissibilità (cfr. Cass., sez. II, 25.10.2016, n. 49324, rv. 268363), laddove, nel caso in esame, riguardando la prova testimoniale, di cui si lamenta la mancata assunzione, le richieste di aiuto rivolte al teste dai NA, appare evidente che essa ha per oggetto proprio circostanze di fatto anteriori al processo e conosciute dagli imputati. A ciò si aggiunga che, comunque, stante l'eccezionalità dell'istituto processuale contemplato nell'art. 603 c.p.p., il mancato accoglimento della richiesta volta ad ottenere la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale può essere censurato in sede di legittimità solo quando risulti dimostrata, indipendentemente dall'esistenza o meno di una specifica motivazione sul punto nella decisione impugnata, la oggettiva necessità dell'adempimento in questione e, quindi, l'erroneità di quanto esplicitamente o implicitamente ritenuto dal giudice di merito circa la possibilità di "decidere allo stato degli atti", come previsto dall'art. 603, c.p.p. (cfr. Cass., sez. III, 23/05/2013, n. 45647), dimostrazione che i ricorrenti non hanno fornito. Di natura meramente fattuale e, dunque, inammissibile si presenta il motivo di cui al n. 4). Generici, fattuali e manifestamente infondati appaiono i rilievi sintetizzati sub n. 5) e n. 6) Ed invero, in aggiunta alle considerazioni già svolte in sede di esame della posizione del TO, sulla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, va osservato che, come correttamente evidenziato dalla corte territoriale, i negozi traslativi di cui si discute sono stati posti in essere in esecuzione di un preciso disegno criminoso, volto a svuotare il patrimonio della fallita, che prevedeva l'inadempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo dei beni ceduti e la scomparsa dei beni medesimi. Pertanto l'utilizzazione a fini illeciti, in quanto pregiudizievoli per gli interessi del ceto creditorio, di strumenti giuridici astrattamente legittimi, consente di affermare l'illiceità delle condotte poste in essere dagli imputati, anche sotto il profilo della bancarotta fraudolenta 19 documentale, che costituisce diretta derivazione della attività distrattive, finalizzate a compromettere le ragioni del ceto creditorio. In tema di bancarotta fraudolenta, infatti, anche l'esercizio di facoltà legittime, comprese nel contenuto di diritti riconosciuti dall'ordinamento, può costituire uno strumento di frode in danno dei creditori, in quanto la liceità di ogni operazione che incide sul patrimonio dell'imprenditore dichiarato fallito può essere affermata solo all'esito di un accertamento in concreto, in relazione alle conseguenze prodotte sulle ragioni del ceto creditorio (cfr. Cass., sez. V, 5.6.2014, n. 30830, rv. 260486). Infondati, oltre che di natura fattuale, appaiono i motivi di ricorso relativi ai fatti distrattivi di cui al capo B13), ai quali la corte territoriale dedica un'esaustiva ed articolata motivazione (cfr. pp. 110-116). Come è noto, infatti, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, in caso di operazioni infragruppo, non è sufficiente, al fine di escludere la riconducibilità di un'operazione di diminuzione patrimoniale senza apparente corrispettivo ai fatti di distrazione o dissipazione incriminabili, la mera ipotesi della sussistenza di vantaggi compensativi, ma occorre che, operando una valutazione ex ante, gli ipotizzati benefici indiretti della società fallita, che formano oggetto di uno specifico onere probatorio e di allegazione da parte dell'interessato, risultino non solo effettivamente connessi ad un vantaggio complessivo del gruppo, ma altresì idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell'operazione compiuta: in guisa tale da non renderla capace di incidere (perlomeno nella ragionevole previsione dell'agente) sulle ragioni dei creditori della società. Ne consegue che in tema di bancarotta fraudolenta, qualora il fatto si riferisca a rapporti intercorsi fra società appartenenti al medesimo gruppo, solo il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse del gruppo, può consentire di ritenere legittima l'operazione temporaneamente svantaggiosa per la società sacrificata, nel qual caso è l'interessato a dover fornire la prova di tale circostanza, non essendo sufficiente allegare la mera partecipazione al gruppo ovvero l'esistenza di un vantaggio per la società controllante (cfr., ex plurimis, 20 Cass., sez. V, 5.6.2013, n. 49787, rv. 257562; Cass., sez. V, 30.6.2016, n. 46689, rv. 268675; Cass., sez. V, 12.1.2016, n. 30333, rv. 267883). Conforme a tale impostazione risulta la decisione della corte territoriale, in cui è stato ben evidenziato come la "fuoriuscita di oltre 1,2 milioni di NA srl in favore" della controllante "NA snc", compensata soltanto in minima parte "dall'aumento di capitale, unitamente agli oneri di locazione", in uno con "la prospettiva di un finale riscatto sempre a beneficio di NA snc, costituivano un'operazione totalmente vantaggiosa per quest'ultima e sicuramente pregiudizievole per NA SR (cfr. pp. 111-112), con un giudizio (motivato) di evidente inidoneità dell'intervenuto aumento di capitale ad eliminare gli effetti negativi sulle ragioni dei creditori della società fallita. A fronte di tale limpido argomentare, i ricorrenti propongono una diversa ricostruzione in fatto delle conseguenze economiche dell'operazione, rispetto alla quale, peraltro, risulta inadempiuto l'onere di dimostrare che, nel momento in cui venivano poste in essere le attività distrattive, esse, nella ragionevole previsione dell'agente, risultavano, come si è detto, non solo effettivamente connesse ad un vantaggio complessivo del gruppo, ma, altresì, idonee a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell'operazione compiuta, avendo i ricorrenti concentrato le loro censure su quello che essi propongono come il risultato finale favorevole a "NA SR, dell'intera operazione. Di natura fattuale e, comunque, infondata deve ritenersi l'ulteriore doglianza di cui al n. 8) La corte territoriale, invero, ripercorrendo il percorso motivazionale del giudice di primo grado, con argomentazione immune da vizi, ha evidenziato come la natura distrattiva dei prelievi dai conti correnti di "NA SR, effettuati dai ricorrenti per un importo di euro 90.678,60, discende dalla mancanza di una sicura giustificazione, che non risulta superata dalla documentazione prodotta al riguardo dagli imputati, volta a dimostrare che si tratterebbe di prelievi giustificati da note di rimborso-spese per trasferte di lavoro, effettuate "con autovettura presso clienti accompagnate da relative autorizzazioni". 21 L'inadeguatezza di tale documentazione a supportare l'assunto difensivo, infatti, è stata ritenuta dai giudici di merito sulla base di una valutazione affatto priva di coerenza logica, in quanto fondata sulla mancanza di indicazioni specifiche e di alcun giustificativo di spesa (cfr. p. 115). Anche le censure relative al trattamento sanzionatorio non colgono nel segno, trattandosi di censure genericamente formulate ed attinenti al merito della scelta sanzionatoria. Con particolare riferimento alla doglianza riguardante il riconoscimento della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità, se ne deve rimarcare l'infondatezza, avendo la corte territoriale fatto implicito, ma specifico riferimento all'entità del danno arrecato, attraverso un richiamo alle operazioni di cui al capo B) e, quindi, al valore dei beni distratti ovvero occultati, conformemente all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di reati fallimentari, l'entità del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all'esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di riparto dell'attivo, ed indipendentemente dalla relazione con l'importo globale del passivo (cfr. Cass., sez. V, 2.10.2009, n. 49642, rv. 245822). Quanto alle le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, vanno ribaditi i principi già affermati nella parte della presente motivazione dedicata all'esame dei ricorsi del TO e del GI, che hanno proposto identica questione, alla cui lettura, sul punto, si rimanda. Anche con riferimento ai NA, infatti, la sentenza della corte territoriale si colloca nel menzionato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in quanto il rigetto della concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, si fonda proprio sui parametri di cui all'art. 133, c.p., considerati di valore assorbente, ed, in particolare sulla pluralità di condotte, sull'entità del danno e sull'assenza di qualsivoglia intervento riparatorio successivo (cfr. p. 129), sicché la 22 2 2 喤 decisione sul punto non può ritenersi né arbitraria, né manifestamente illogica o contraddittoria.
8. Sulla base delle svolte considerazioni i ricorsi di cui in premessa vanno, dunque, rigettati, con condanna di ciascun ricorrente al pagamento, ciascuno, delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 7.4.2017 Il Consigliere Estensore Il Presidente D O TATAN CANCELLERIA addi 11 LUG 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIAR unDuy- 23