13 aprile 1974
(( (Interferenze illecite nella vita privata).)) ((Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.
I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena e' della reclusione da uno a cinque anni se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato))
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- 1. Strumenti di ripresa visiva o sonorahttps://www.brocardi.it/ · 265.45154
[…] sentenza n. 1766 del 14 gennaio 2008 «Non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.) la condotta di colui che mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva provveda a filmare in casa propria rapporti intimi avvenuti con la convivente, […] sentenza n. 22221 del 8 maggio 2017 «Non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis cod. pen.) la condotta di colui che mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva provveda a filmare in casa propria rapporti intimi intrattenuti con la convivente, […] si procuri immagini delle parti intime di una paziente sottoposta ad esame diagnostico all'interno di uno studio medico...» Quesito Q202232534 (Articolo 615 bis Codice Penale - Interferenze illecite nella vita privata) «Buongiorno, […]
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Giurisprudenza • 403
- 1. Trib. Milano, sentenza 26/06/2025, n. 5288Provvedimento: […] Parte_1 conveniva in giudizio CP_1 chiedendo la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale da egli subìto in lla produzione irrituale nel giudizio civile recante R.G.N. 21949/2022 da parte del convenuto della registrazione di una conversazione telefonica ottenuta indebitamente e in violazione dell'art. 615 bis c.p., che sanziona il reato di interferenze illecite nella vita privata. […] In particolare, la Suprema Corte ha statuito che “Il riferimento contenuto nel primo comma dell'art. 615 bis cod. pen. ai luoghi indicati nell'art. 614 dello stesso codice ha la funzione di delimitare gli ambienti nei quali l'interferenza nella altrui vita privata assume penale rilevanza, […]Leggi di più...
- inesistenza notifica·
- gratuito patrocinio·
- spese processuali·
- danno non patrimoniale·
- art. 96 c.p.c.·
- risarcimento danni·
- prova del reato·
- art. 615 bis c.p.·
- nullità notifica·
- interferenze illecite nella vita privata