Sentenza 21 febbraio 2003
Massime • 1
Non è configurabile il reato aggravato dall'evento di cui all'art. 572, comma 2, cod. pen, quando la morte del familiare, che sia stato fino a quel momento sottoposto a maltrattamenti, anziché essere conseguenza non voluta della condotta abituale di maltrattamenti, sia cagionata intenzionalmente. In tali circostanze non è neppure configurabile il nesso teleologico tra il reato di maltrattamenti e quello di omicidio volontario, rappresentando quest'ultimo un salto qualitativo rispetto ai comportamenti di prevaricazione e violenza in ambito familiare, posti in essere fino a quel momento nei confronti della vittima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/02/2003, n. 16578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16578 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. SILVESTRI GIOVANNI PRESIDENTE
1.Dott. RIGGIO GIANFRANCO CONSIGLIERE
2.Dott. SIOTTO M. CRISTINA "
3.Dott. PEPINO LIVIO "
4.Dott. URBAN GIANCARLO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO La Corte d'Appello di Genova;
P.M. presso il TTRIBUNALE di Sanremo;
nei confronti di:
1) PA PE N. L'11/07/1964;
avverso SENTENZA del 10/04/2002 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SANREMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere URBAN GIANCARLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GI VENEZIANO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo
Con sentenza del 10 aprile / 13 maggio 2002 il G.U.P. presso il Tribunale di Sanremo, in esito a giudizio abbreviato, dichiarava PA GI colpevole dei reati di omicidio aggravato (artt. 575, 576 n. 1, in relazione all'art. 61 n. 2 c.p.), maltrattamenti aggravati (art. 572, comma 1 e 2 c.p.) e lesioni continuate aggravate (artt. 81 cpv., 582, 585, in relazione all'art. 576 n. 1 c.p.) a carico della convivente IC EM ed escluse le aggravanti contestate e concesse le attenuanti generiche, ritenute la diminuente del rito e la continuazione, lo condannava alla pena di anni dodici di reclusione.
In fatto, l'imputato TA è confesso: egli ha ammesso di aver ucciso la propria convivente nel corso dell'ennesimo litigio che aveva caratterizzato la convivenza negli ultimi anni. Il G.U.P., nel riconoscere la responsabilità per l'omicidio, ha ritenuto di escludere la aggravante del nesso teleologico (art. 61 n. 2 c.p) nei riguardi del reato di maltrattamenti, dal momento che la morte della donna sarebbe stato il fine non il mezzo dell'azione violenta;
egualmente ha ritenuto di escludere, in relazione al reato di maltrattamenti (art. 572 c.p.), l'ipotesi aggravata di cui al secondo comma, in quanto, qualora fosse stata riconosciuta l'aggravante in questione, l'imputato avrebbe risposto due volte per la stessa condotta;
inoltre, la morte non sarebbe conseguente al reato di maltrattamenti: sul punto lo TA confessò di aver inteso uccidere la IC, asserendo di aver voluto la morte della stessa per amore.
Ancora, il G.U.P. ha escluso, in ordine al reato di lesioni personali (inferte alla IC nei mesi precedenti il fatto di sangue), il nesso teleologico rispetto al reato di maltrattamenti. Propongono ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sanremo e il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Genova: il primo deduce l'erroneità e la illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle aggravanti contestate: il G.U.P. avrebbe argomentato in modo insufficiente e contraddittorio pervenendo a conclusioni erronee. Non sarebbe infatti chiarito in modo convincente se il giudice abbia inteso escludere in astratto la configurabilità dell'aggravante, ovvero se l'episodio sia inquadrabile in un contesto del tutto separato e distinto dal quadro complessivo di vessazioni e maltrattamenti ai quali la donna sarebbe stata sottoposta. Ma sul punto non è riscontrabile alcuna indagine sulle motivazioni psicologiche che avrebbero spinto l'imputato ad uccidere. Per il reato di cui al capo C) (lesioni continuate), nessuna motivazione sarebbe stata spesa, in relazione alla esclusione della aggravante del nesso teleologico, rispetto all'indicato reato di maltrattamenti. Egualmente erronea sarebbe l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 572, comma 2 c.p. per il reato di maltrattamenti.
Il ricorso censura infine la sentenza impugnata in relazione alla misura della pena, ritenuta non commisurata alla estrema gravità del fatto.
Il Procuratore Generale a, sua volta, si sofferma sulla carenza della motivazione in relazione alla determinazione della pena inflitta.
Insistono quindi per l'annullamento della sentenza. Il difensore dell'imputato depositava memoria difensiva, con la quale si chiedeva la conferma della sentenza.
Motivi della decisione
Il ricorso del Procuratore della Repubblica è fondato solo in parte.
In relazione alla esclusione delle aggravanti contestate ai capi A) e B) (omicidio e maltrattamenti) la sentenza impugnata ha rettamente ritenuto l'incompatibilità' delle stesse in relazione alla dinamica dei fatti, come ricostruita nel giudizio di merito. Risulta infatti che lo TA ha confessato di aver voluto la morte della IC e quindi ha posto in essere i comportamenti conseguenti: tale epilogo della lunga vicenda di prevaricazioni alla quale la donna era stata sottoposta da alcuni anni rappresenta quindi un salto qualitativo rispetto alle percosse, alle ingiurie, alle vessazioni che avevano caratterizzato il comportamento dell'uomo fino a quel momento e che costituiscono la condotta che integra il reato di maltrattamenti. È quindi da escludere l'esistenza del nesso teleologico tra il reato di omicidio e quello di maltrattamenti, come invece si sostiene nel ricorso.
Deve essere anche esclusa, per le stesse ragioni l'aggravante prevista dal comma 2 dell'art. 572 c.p., in quanto si tratta di evento voluto dall'imputato: in relazione a tale aspetto la giurisprudenza ritiene infatti che "Nell'ipotesi in cui dai maltrattamenti derivi una lesione grave o gravissima ovvero la morte della persona offesa, è configurabile il reato circostanziato di cui al capoverso dell'art. 572 Cod. Pen., soltanto se detti eventi siano conseguenza involontaria del fatto costituente tale delitto. Sono invece da ravvisare autonomi reati in concorso con il precedente, quando l'agente abbia avuto anche l'intenzione di ledere l'integrità fisica della vittima." (Cass. Sez. 1^, 30 aprile 1987, n. 8957, P.M. in proc. Simon). In relazione all'aggravante del nesso teleologico tra il reato di lesioni volontarie (di cui al capo C della rubrica), commesso dall'imputato in occasione di precedenti aggressioni, rispetto a quella che si concluse con l'uccisione della donna, e quello di maltrattamenti, la sentenza impugnata, che ne ha escluso la sussistenza, omette del tutto la motivazione. Si tratta quindi di vizio che comporta l'annullamento della sentenza sul punto, ai sensi dell'art. 606 lettera e c.p.p. Peraltro, la sussistenza di detta aggravante tra il reato mezzo (lesioni) e reato fine
(maltrattamenti), è stata ritenuta dal Procuratore della Repubblica ricorrente, il quale ritiene che i singoli e ripetuti episodi lesivi vadano interpretati come manifestazioni della volontà dell'imputato di sottoporre la IC a maltrattamenti. Il giudice del rinvio dovrà pertanto valutare sotto tale profilo il comportamento contestato allo TA.
Resta assorbito l'ulteriore motivo di gravame proposto sia dal Procuratore della Repubblica, che dal Procuratore Generale, in relazione alla quantificazione della pena irrogata in concreto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla esclusione dell'aggravante di cui al capo C) e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Genova.
Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2003.
Depositato in cancelleria l'8 aprile 2003 .