Sentenza 10 dicembre 2009
Massime • 3
Non è precluso al giudice l'ascolto in camera di consiglio, anziché nel pubblico dibattimento, delle bobine magnetiche sulle quali sono incise le conversazioni intercettate, così come l'utilizzo, ai fini della decisione, dei risultati dell'ascolto stesso, anche se ciò avvenga a seguito di rigetto dell'istanza della difesa concernente l'audizione dei nastri in dibattimento.
Non costituisce intercettazione e quindi non è soggetta al regime di autorizzazione proprio di questa la registrazione di un colloquio che un interlocutore esegua, anche all'insaputa degli altri partecipi alla conversazione, a fini di memorizzazione fonica di esso.
È configurabile il delitto di subornazione anche con riferimento alle pressioni e alle minacce esercitate su colui che abbia reso dichiarazioni accusatorie nella fase delle indagini preliminari al fine di indurlo alla ritrattazione in vista dell'acquisizione, da parte sua, della qualità di testimone nel celebrando dibattimento. (Fattispecie relativa a condotta tenuta da membri di un'associazione di tipo mafioso nei confronti di persona vittima di estorsioni da parte del sodalizio criminale che aveva denunciato gli autori del fatto, consentendo, con le sue dichiarazioni, l'emissione di misure cautelari nei loro confronti).
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- 1. Intralcio alla giustizia (art. 377 c.p.)Avvocato Rosario Bello · https://www.diritto.it/ · 16 maggio 2022
Il delitto di intralcio alla giustizia (art. 377 c.p.) è disciplinato nel libro II del codice penale – dei delitti in particolare – titolo III – dei delitti contro l'amministrazione della giustizia – capo I – dei delitti contro l'attività giudiziaria. Si tratta di un reato procedibile d'ufficio la cui competenza è del Tribunale monocratico. Non è consentita la custodia cautelare in carcere, né tantomeno altre misure cautelari personali. Arresto e fermo non sono consentiti. La norma de qua è volta a tutelare il corretto andamento della macchina giudiziaria garantendo l'autenticità delle acquisizioni probatorie. Si tratta di una fattispecie delittuosa procedibile d'ufficio e di competenza …
Leggi di più… - 2. Tenta di influenzare il consulente tecnico del Pm? E' intralcio alla giustiziaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 24 febbraio 2015
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/2009, n. 6297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6297 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 10/12/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 1091
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 32541/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLI nei confronti di:
CA IU;
nonche da:
1) CARBONE RAIMONDO N. IL 12/10/1954;
2) CHIRICO ME N. IL 21/11/1961;
3) DE MA LU N. IL 06/10/1976;
4) LIGUORI ASCANIO PASQUALE N. IL 01/09/1953;
5) NAPPO VINCENZO N. IL 29/06/1948;
6) CA CE N. IL 15/09/1954;
7) CA AB N. IL 24/07/1975;
8) CA IU N. IL 16/09/1955;
9) CA UMBERTO N. IL 05/09/1969;
10)RANIERI IU N.IL 09/04/1967;
11) CIRILLO NUNZIATO N. IL 14/04/1952 (Posizione stralciata a dibattimento);
avverso la sentenza n. 1073/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 17/12/2008 visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/12/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha chiesto che il ricorso De TI sia dichiarato inammissibile, gli altri ricorsi siano rigettati e che, in accoglimento del ricorso del PG sia disposto l'annullamento della sentenza impugnata per ES PP per capo d);
udito per la parte civile l'avv. Pizzuto RA Valerio per parte civile che ha depositato nota spese;
udito i difensori avv. Balzano DO Nicolas per GU, LI NG per PO, NC AR e SE AV, in sostituzione dell'avv. Cerabona, per RA ES, CÒ e EN, in sostituzione dell'avv. Cerabona, per ES PP e ES GA, EN anche in sostituzione dell'avv. Cerabona, per ES ER, NC in sostituzione dell'avv. D'Aquino, per RA PP. RITENUTO IN FATTO
1. Il 12 marzo 2007 il Tribunale di Torre Annunziata dichiarava:
CA RA colpevole del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso e lo condannava alla pena di sette anni di reclusione;
HI DO colpevole del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso e lo condannava alla pena di cinque anni di reclusione;
LO AT colpevole del delitto di concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso (così riqualificata l'originaria imputazione di cui al capo c) e lo condannava alla pena di sei anni di reclusione;
De TI IG colpevole del delitto di estorsione aggravata ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 ed, esclusa l'aggravante di cui all'art. 629, comma 2 in relazione all'art. 628 c.p., comma 3, n. 3, lo condannava alla pena di sette anni ed euro settecentocinquanta di multa;
GU AN AL colpevole del delitto previsti dall'art.81 cpv c.p., art. 377, aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 in esso assorbito il delitto di cui all'art. 378 c.p., e lo condannava alla pena di due anni e sei mesi di reclusione;
(integrazione motivi su celebrazione pubblica udienza);
PO ZO colpevole del delitto previsti dall'art. 81 cpv c.p., art. 377 aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 in esso assorbito il delitto di cui all'art. 378 c.p., e lo condannava alla pena di due anni e sei mesi di reclusione;
ES RA (2/3 difensori e 2 motivi) colpevole del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso e lo condannava alla pena di otto anni di reclusione;
ES GA (2 difensori e 2 motivi) colpevole del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso e lo condannava alla pena di sette anni di reclusione;
ES PP colpevole del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso e lo condannava alla pena di dodici anni di reclusione;
(2 difensori e 2 motivi);
ES ER colpevole del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso e lo condannava alla pena di otto anni di reclusione;
RA PP colpevole del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso e lo condannava alla pena di otto anni di reclusione.
Disponeva nei confronti di GU e PO la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata della pena, mentre nei confronti di tutti gli altri la pena accessoria delle interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Condannava GU e PO al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile IG PO. Assolveva, perché il fatto non sussiste, De TI IG dal delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso e ES PP, ES ER, ES GA dal delitto di associazione per delinquere finalizzata a traffici di sostanze stupefacenti, disponendo, nei confronti di questi ultimi, la trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero relativamente al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7. 2. Il 17 dicembre 2008 la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma delle decisione di primo grado, impugnata dal Procuratore generale limitatamente all'assoluzione di ES PP, ES ER e GA ES dal reato di cui al capo d):
dichiarava ES PP, ES ER e ES GA colpevoli anche del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 aggravata dall'essere armata, nonché ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 esclusa, per ES PP, la qualità di cui al al predetto art. 74, comma 1 e, per l'effetto, ritenuta la continuazione tra tale reato e quello di cui al capo c) e ritenuto più grave quello di cui al capo d), rideterminava le pene inflitte nei loro confronti nella misura di anni diciannove di reclusione per PP ES, di quindici anni di reclusione per ER ES, di quattordici anni di reclusione per GA ES;
rideterminava la pena inflitta a IG Di TI in relazione al delitto di estorsione aggravata, previa esclusione dell'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7 nella misura di cinque anni e tre mesi di reclusione ed Euro settecento di multa;
ritenuta, nei confronti di PP RA, la continuazione tra il reato a lui ascritto e i reati di cui alla sentenza del gip del Tribunale di Torre Annunziata dell'11 ottobre 2000 (irrevocabile il 12 aprile 2001), rideterminava la pena complessiva in relazione ai suddetti reati, unificati ai sensi dell'art. 81 cpv c.p., nella misura di dieci anni e sei mesi di reclusione;
rideterminava la pena inflitta a DO HI in quattro anni di reclusione;
rideterminava la pena irrogata a AT LO in quattro anni e sei mesi di reclusione;
rideterminava la pena inflitta ad AN AL GU nella misura di due anni;
applicava a tutti gli imputati, eccezion fatta per HI, GU, PO, la pena accessoria dell'interdizione legale durante la pena e sostituiva, quanto al HI e al LO, la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici con quella dell'interdizione legale dai pubblici uffici per cinque anni;
disponeva che, a pena espiata, ES PP, ES ER, GA ES venissero sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata per tre anni e ES RA, CA, HI, De TI, RA e
LO per la durata di un anno.
Confermava, nel resto, la decisione di primo grado.
3. La sentenza d'appello respingeva, in via preliminare, le seguenti eccezioni difensive:
a) inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali per carenza di motivazione dei relativi decreti autorizzativi anche sotto il profilo di cui all'art. 268 c.p.p., comma 3;
b) omesso rispetto del termine di durata stabilito dalla legge, avuto riguardo all'omessa indicazione della data di inizio delle operazioni con conseguenti riflessi sulla attestazione riguardante la indisponibilità degli impianti in dotazione della Procura;
c) incertezza del destinatario del provvedimento di intercettazione (correzione a penna apposta sul decreto n. 2171/02 del 29 ottobre 2002 con sostituzione del nome di RA ES con quello di PP ES;
d) inutilizzabilità, ai fini della decisione, del contenuto delle registrazioni dei colloqui intercettati, quale emerso dall'ascolto delle relative bobine direttamente effettuato dal Tribunale in camera di consiglio a verifica di alcune discrepanze tra le trascrizioni dei periti e quelle effettuate dal pubblico ministero e riportate nella memoria scritta depositata all'atto della discussione;
e) inutilizzabilità delle registrazioni effettuate da PO, parte offesa del delitto di estorsione;
f) violazione dell'art. 603 c.p.p. per omessa riapertura dell'istruttoria dibattimentale, finalizzata a disporre nuova perizia trascritti va di tutte le conversazioni ambientali intercettate per verificare la complessiva attendibilità dell'elaborato peritale;
g) non corretta applicazione dei poteri di integrazione probatoria ex art. 507 c.p.p. con specifico riferimento all'audizione del m.llo Trezza, di LE De IM e di tutti i collaboratori, prove assunte anteriormente alla formale chiusura dell'istruttoria dibattimentale;
h) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia AS per omesso deposito del verbale illustrativo della collaborazione, dal collaboratore Di DO per omesso rispetto del disposto di cui all'art. 64 c.p.p., dalla teste De IM LE, di cui, dopo l'escussione, erano stati acquisiti i verbali delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari;
g) nullità del decreto di rinvio a giudizio per assoluta indeterminatezza delle imputazioni di cui ai capi c) e d). Nel merito la Corte d'appello evidenziava, sulla base delle intercettazioni telefoniche e ambientali (queste ultime iniziate nell'agosto del 2002 negli istituti penitenziali ove si trovavano ristretti membri del clan con posizioni di vertice, tra cui ES PP, detenuto nel carcere di Vibo Valentia, RA PP ristretto presso il carcere di Melfi, CA RA, che veniva successivamente scarcerato e assumeva la reggenza del clan), degli esiti dei sequestri e delle perquisizioni effettuate, delle sentenze acquisite ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p., delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, che in territorio di Boscoreale era operativo un sodalizio, facente capo a ES PP.
Quest'ultimo, nonostante lo stato detentivo, riusciva a svolgere un ruolo dirigenziale e a mantenere i rapporti con l'esterno grazie ai colloqui con i familiari e al sistema di trasmissione di messaggi, occultati nei panni sporchi o nei pacchi alimentari consegnati dai congiunti.
Il sodalizio poteva contare sul fattivo apporto dei fratelli di PP ES, ES RA, ES GA, ES ER, nonché sul contributo di parenti, affini e altre persone comunque vicine alla famiglia ES, quali TE NG (cognato di PP ES), RA PP, DO HI (cognato di RA), CA RA (cognato di RA).
L'organizzazione, dedita sul territorio alla commissione di reati contro il patrimonio (soprattutto estorsioni), a traffici di sostanze stupefacenti, aveva tutte le caratteristiche proprie dell'associazione di stampo mafioso, avuto riguardo alla metodologia usata, improntata al ricorso alla violenza e all'intimidazione, con conseguente condizioni di assoggettamento e di omertà nel contesto sociale circostante, nonché alle finalità di controllo del territorio perseguite mediante la gestione degli illeciti, funzionali al conseguimento di illeciti profitti destinati ad accrescere il potere criminale del gruppo e a rafforzarne la supremazia anche nei rapporti con gli altri clan, al sostentamento degli associati e delle loro famiglie, all'assistenza legale e materiale ai membri detenuti, all'aiuto dei sodali latitanti.
Con riferimento ai traffici di sostanze stupefacenti, la sentenza di secondo grado argomentava che il contenuto delle numerose intercettazioni telefoniche e le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Di DO e AS mettevano univocamente in luce lo svolgimento da parte di ES PP, ES GA e ER ES di un'intensa attività di spaccio di stupefacenti e che l'assoluzione in primo grado era stata motivata unicamente con riferimento alla carenza dell'indispensabile presupposto oggettivo del numero minimo di tre partecipi al sodalizio.
In proposito i giudici d'appello osservavano che era erronea l'affermazione dell'avvenuta, separata assoluzione di ES RA e RA da parte del Tribunale di Torre Annunziata con la sentenza emessa il 9 novembre 2004 nel processo a carico di RT EL + 33, attesa la diversità delle imputazioni formulate in quel processo e in quello odierno.
Inoltre la motivazione della sentenza concernente la posizione di RA ES metteva in luce la circostanza che ES RA era un esponente apicale del clan ES di Boscoreale, era tra i fornitori del gruppo UC e svolgeva rispetto a questo e al suo capo NA UC un'attività di indirizzo e di protezione, svolta proprio quale referente del proprio gruppo familiare, mentre RA, oltre a quello di fornitore del gruppo, svolgeva il ruolo di tramite nello svolgimento di tale funzione di raccordo tra RA ES e UC.
I giudici di merito evidenziavano, inoltre, che il separato processo menzionato nel capo d) delle imputazioni non era quello a carico di EL +3 e che in ordine al suo esito non era stata acquisita alcuna informazione e nulla era stato addotto dalle parti. La Corte territoriale argomentava che, già sotto questo profilo, doveva ritenersi superato il problema della carenza del numero minimo di tre persone ai fini della configurabilità del delitto D.P.R. n.309 del 1990, ex art. 74.
Osservava, poi, che in merito alla partecipazione all'associazione di ES PP, ES ER e GA ES e allo svolgimento da parte di costoro, insieme con gli altri correi, di una ramificata attività di spaccio di vari tipi di sostanze stupefacenti in territorio di Boscoreale con importazioni preordinate ed organizzate anche dall'estero, sussistevano prove univoche di colpevolezza.
Le stesse erano rappresentate:
a) dal contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali, tra cui assumevano particolare rilievo le seguenti;
1) 7 agosto 2002 relativa al colloquio tra ES PP, ES ER e GA ES in merito ad acquisti di droga e prezzi da praticare, 2002;
2) 28 agosto 2002, avente ad oggetto il commento di ES ER e PP ES la visita della sorella di NA che cercava di giustificare agli occhi dei ES lo sconfinamento dell'attività di spaccio del fratello nel territorio controllato dai ES;
3) 6 novembre 2002, concernente il colloquio tra i fratelli ES ER, ES PP, GA ES e NG TE relativa a forniture di droga e relativi prezzi nei confronti di una terza persona;
4) 16 novembre 2002 in merito all'importazione di due chili di cocaina dalla Spagna;
b) dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Di DO e AS;
c) dal contenuto della sentenza pronunziata dal Tribunale di Roma il 10 luglio 2004, comprovante l'acquisto di almeno un chilo di cocaina da parte di PP ES, assolto da questo specifico addebito solo per assenza di riscontri estrinseci alla luce della inutilizzabilità per motivi procedurali delle dichiarazioni di LV AS;
d) dal sequestro di armi e munizioni operato il 2 agosto 2000 nei confronti di EL IS e RA CA;
e) dal sequestro di un chilo di hashish in disponibilità di RA che per questo fatto veniva condannato con sentenza definitiva dell'11 ottobre 2000, irrevocabile il 12 aprile 2001. Il sodalizio dedito a traffici di sostanze stupefacenti aveva una solida struttura organizzativa, caratterizzata dalla predisposizione di mezzi, di basi logistiche e di capitali da investire, dall'esistenza di una cassa comune, dalla suddivisione dei compiti fra gli associati, dalla corresponsione di uno stipendio mensile agli affiliati, dal sostentamento economico dei membri detenuti e delle loro famiglie, dall'assistenza legale nei confronti dei componenti dell'associazione che avevano problemi con la giustizia e, inoltre, dalla disponibilità di armi (v. sequestro di armi a RA il 13 aprile 2000).
Con riferimento alla posizione di IG Di TI, condannato in relazione al delitto di estorsione in danno di PO, i giudici d'appello osservavano che univoche prove di colpevolezza erano costituite dalla testimonianza resa dalla parte offesa PO, dalla deposizione del maresciallo AR, dall'esito degli accertamenti svolti sugli assegni emessi dalla stessa, sull'auto ceduta all'imputato.
Relativamente alle posizioni di PO e GU i giudici di merito ritenevano che obiettivi e concordanti elementi di responsabilità fossero desumibili dalla testimonianza di PO, dal contenuto dei tre colloqui registrati da parte offesa, dall'esito degli accertamenti di p.g. svolti, su cui ha riferito il maresciallo AR, dalle risultanze dei servizi di osservazione e di controllo effettuati dalla polizia giudiziaria in occasione dei tre incontri, svoltisi, rispettivamente, il 17 e 18 gennaio 2002 con GU, e il 21 gennaio 2002 con PO.
4. Avverso la citata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli e, tramite i rispettivi difensori di fiducia, gli imputati ES PP, ES ER, GA ES, ES RA, PP RA, IG De TI, HI DO, AT LO, AN AL GU, ZO PO, nonché DO CA personalmente. Il Procuratore generale lamenta mancanza della motivazione con riferimento all'esclusione, nei confronti di ES PP, dell'ipotesi disciplinata dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 1 tenuto conto del fatto che, oltre al ruolo di capo e di promotore,
in relazione al quale i giudici d'appello non hanno ravvisato una sua posizione sovraordinata rispetto a quella dei fratelli, era contestato anche il ruolo di organizzatore.
Tale ruolo non è stato preso in esame nella sentenza impugnata, mentre, ad avviso del ricorrente, emerge in maniera chiara e univoca dal contenuto delle conversazioni intercettate nelle quali si fa riferimento a quantità di droga da comprare, alla qualità dello stupefacente e ai relativi prezzi.
La difesa di LO denuncia:
a) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del concorso esterno nell'associazione per delinquere di stampo mafioso e ai canoni di valutazione probatoria in ordine del materiale acquisito, tenuto conto della natura equivoca del contenuto delle conversazioni, della non provata riferibilità delle stesse all'imputato che non compare mai quale interlocutore diretto, dell'assenza di qualsiasi obiettivo consapevole e volontario contributo causalmente rilevante fornito alla vita dell'associazione;
b) travisamento dei fatti e delle prove, contraddittorietà della motivazione con particolare riguardo al contenuto della deposizione di SC, all'esito degli accertamenti bancarii i vuoti probatori sono stati colmati con affermazioni congetturali e apodittiche e gli elementi favorevoli all'imputato sono stati interpretati esclusivamente in chiave accusatoria (v. annotazione di servizio relativa, dichiarata inutilizzabile in appello, sulla partecipazione di LO ai funerali di ER ES, nato a [...] il [...], omonimo del ricorrente);
c) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, mancanza e manifesta illogicità della motivazione relativamente all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. ES PP, ES GA, ES ER, ES RA, con un unico atto di impugnazione a firma dei due difensori di fiducia, deducono:
a) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche e ambientali poste a base dell'affermazione di penale responsabilità dei ricorrenti, tenuto conto:
1) del difetto di motivazione in ordine ai presupposti legittimanti la deroga all'utilizzo degli impianti esterni che, alla luce del recente insegnamento delle Sezioni, contraddistingue i provvedimenti autorizzativi delle operazioni di intercettazione dei colloqui effettuati, rispettivamente, da RA presso la casa circondariale di Melfi e da PP ES presso la casa circondariale di Vibo Valentia, nonché i provvedimenti di intercettazione telefonica;
2) dell'omessa indicazione della data di inizio delle operazioni di intercettazione con ovvi riflessi sul rispetto dei termini stabiliti dalla legge e sulla effettiva indisponibilità degli impianti, attestata come solo temporaneamente esistente nel decreto esecutivo emesso dal pubblico ministero;
b) carenza di motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale a seguito della dimostrata infedeltà della perizia trascrittiva disposta nell'ambito del giudizio di primo grado - tale da rendere necessario l'ascolto dei nastri relativi ad alcune conversazioni in camera di consiglio secondo quanto risulta dal testo della motivazione della sentenza di primo grado - con conseguente violazione del diritto alla prova nel contraddittorio fra le parti;
c) violazione dell'art. 234 c.p.p. con riferimento all'acquisizione delle registrazioni effettuate dalla parte offesa del delitto di estorsione (PO) all'insaputa dei suoi interlocutori e su incarico della polizia giudiziaria che aveva fornito le relative apparecchiature e l'aveva preparata alla captazione con conseguente inosservanza delle disposizioni in tema di intercettazione;
d) violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 in quanto:
1) alla base dell'affermazione di penale responsabilità in ordine a tale reato sono stati valorizzati i medesimi elementi utilizzati in relazione alla declaratoria di responsabilità per il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso;
2) sono stati violati i canoni di valutazione probatoria in merito agli elementi costitutivi propri di ciascun delitto associativo;
3) si è omesso di considerare che le dichiarazioni rese da Di DO sono de relato e sono prive di riscontri estrinseci individualizzanti;
4) non è stato specificato il concreto ed effettivo contributo asseritamene fornito dagli imputati al sodalizio previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74.
ES PP e GA ES, con un distinto atto predisposto da un altro difensore di fiducia, formulano le seguenti doglianze:
a) violazione degli artt. 268 e 271 c.p.p. sotto i seguenti profili:
1) utilizzo di un modulo prestampato per motivare i decreti di esecuzione delle operazioni di intercettazione telefonica e ambientale in relazione alle condizioni di urgenza e alla indisponibilità di linee ed apparecchiature, legittimanti il ricorso ad impianti diversi da quelli in dotazione della Procura, non illustrate, neanche con motivazione implicita, mediante un apprezzamento delle concrete circostanze di fatto;
2) omessa verifica in sede di rinnovo dei decreti di intercettazione dell'assenza di postazioni libere;
b) manifesta illogicità sulle questioni di cui al punto a);
c) violazione dell'art. 266 c.p.p. con riferimento alle intercettazioni tra presenti espletate da PO, trattandosi nella sostanza di una vera e propria attività di polizia giudiziaria che non si risolve in una prova atipica, ma nella violazione del precetto normativo che trova il suo fondamento nel precetto costituzionale;
d) violazione di legge per omessa specificazione delle azioni, delle modalità e del contributo fornito dagli imputati alla vita dell'associazione e per violazione dei canoni di valutazione della prova indiziaria, tenuto conto del significato equivoco che, alla luce degli accertati legami di parentela, assumono le condotte di sostentamento economico, di assistenza legale mediante il pagamento degli onorari del difensore di un congiunto e di consegna di biglietti nel corso dei colloqui in carcere in assenza di verifica circa il loro contenuto PP RA e HI DO, tramite il comune difensore di fiducia, lamentano entrambi:
a) violazione dell'art. 268, comma 3, seconda parte in relazione anche all'art. 267 c.p.p., commi 1 e 3 e al D.L. n. 152 del 1991, art. 13 per:
1) nullità della richiesta di intercettazione avanzata dal pm procedente e depositata il 23 luglio 2002, attese le correzioni di incerta provenienza apposte sulla stessa;
2) indeterminatezza del decreto adottato il 25 luglio 2002 dal gip sia in ordine alle modalità che alla durata delle operazioni;
3) indeterminatezza del decreto n. 2171/02 del 29 ottobre 2002 (e del relativo decreto esecutivo adottato dal p.m. in pari data), del decreto n. 2250/02 dell'8 novembre 2002 (e del relativo decreto esecutivo del pubblico ministero dell'11 novembre 2002) per incertezza del destinatario del provvedimento captativo, indicato erroneamente come RA ES, anziché come ES PP, detenuto presso il carcere di Rebibbia dove erano state disposte le intercettazioni ambientali dei colloqui tra il detenuto e i familiari;
4) mancanza di motivazione in ordine ai presupposti stabiliti dall'art. 268 c.p.p., comma 3, per l'utilizzo di impianti diversi da quelli in dotazione della Procura della Repubblica;
5) omessa indicazione nei decreti esecutivi recanti il medesimo n. 1509 del 26 luglio 2002 - con i quali venivano disposte le intercettazioni di numerose utenze fisse e mobili, le intercettazioni ambientali presso la sala colloqui della casa circondariale di Vibo Valentia, Napoli, Melfi, nonché all'interno dell'abitazione di ES EL e GA ES - della data di inizio delle operazioni con evidenti ricadute sul rispetto del termine di durata stabilito dalla legge e sui successivi provvedimenti di proroga;
b) violazione dell'art. 507 c.p.p. con riferimento all'audizione di numerosi testi;
c) violazione dei canoni di valutazione probatoria e della regola sancita dall'art. 533 c.p.p. e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), con riferimento al giudizio su cui si è fondata l'affermazione di penale responsabilità degli imputati per il delitto di cui all'art.416 bis c.p., considerata l'omessa motivazione in ordine al ruolo rivestito dagli stessi, al contributo da questi fornito alla vita del sodalizio di stampo mafioso, alla rilevanza delle sentenze irrevocabili intervenute sugli stessi fatti e acquisite ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p., indicative della inattendibilità soggettiva di PO, nonché alle deduzioni difensive. RA CA, con ricorso presentato personalmente, e RA ES, con ricorso proposto tramite i due difensori di fiducia, deducono entrambi:
a) violazione dell'art. 603 c.p.p. e carenza di motivazione in ordine all'omesso accoglimento della richiesta difensiva di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello volta all'espletamento di una nuova perizia trascrittiva alla luce della verificata non corrispondenza tra la perizia già disposta dal giudice e i risultati delle disposte intercettazioni ambientali o, comunque, all'ascolto in aula delle conversazioni contestate onde consentire un efficace contraddittorio tra le parti;
b) violazione di legge e mancanza della motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 268 c.p.p., comma 3, per l'utilizzo di impianti diversi da quelli in dotazione della Procura della Repubblica;
c) violazione dell'art. 234 c.p.p. con riferimento all'acquisizione delle registrazioni effettuate dalla parte offesa PO, equiparabili ad una vera e propria attività di intercettazione svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni, tenuto conto che l'iniziativa era riconducibile alla polizia giudiziaria che aveva organizzato l'intera attività.
AN AL GU prospetta, tramite il difensore di fiducia, le seguenti censure:
a) violazione dell'art. 267 c.p.p. con riferimento alle intercettazioni effettuate dalla parte offesa PO, effettuate nell'ambito di una vera e propria attività di polizia giudiziaria, preordinata, pianificata e connotata dalla fornitura a PO della strumentazione necessaria;
b) violazione di legge e vizio della motivazione relativamente agli elementi probatori posti a base dell'affermazione di penale responsabilità, tenuto conto del significato non univoco delle conversazioni, nonché alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato;
c) violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante prevista dalla L. n. 203 del 1991, art.
7. Con successivo atto integrativo dell'impugnazione, depositato il 2 maggio 2009 presso la cancelleria del Tribunale di Torre Annunziata, il difensore di GU ha chiesto l'annullamento senza rinvio (o, in subordine, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli) della sentenza impugnata, previa celebrazione del processo in pubblica udienza.
IG Di TI, a mezzo del suo difensore di fiducia, lamenta violazione dei canoni di valutazione probatoria con riferimento agli elementi posti a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato.
Deduce, inoltre, violazione dell'art. 133 c.p., senza peraltro illustrare il ricorso.
ZO PO, tramite il difensore di fiducia, formula le seguenti doglianze:
a) violazione degli artt. 266 e 267 c.p.p. e vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta utilizzabilità, quale documento, delle registrazioni effettuate da PO il 21 gennaio 2002, costituenti, alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, un'attività di intercettazione che avrebbe dovuto essere autorizzata con le forme e i modi previsti dalla legge;
b) omessa motivazione in ordine alla diversa chiave di lettura logica della registrazione fornita dalla difesa nell'atto d'appello;
b) violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 377 c.p.;
c) violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione relativamente alla sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 tenuto conto dell'assenza del c.d. "metodo mafioso"
e della indimostrata sussistenza del clan mafioso per agevolare il quale sarebbero state commesse le azioni incriminate;
d) violazione di legge e mancanza della motivazione con riferimento alla richiesta difensiva di revoca della provvisionale in favore di PO - non legittimato a costituirsi parte civile, atteso il titolo di reato contestato - avanzata nell'atto di appello da GU.
5. Il giorno 1^ dicembre 2009 veniva depositata in cancelleria un'istanza, corredata da certificato medico, con la quale l'avv. Giovanni F. Esposito, difensore di fiducia di LO AT, chiedeva il rinvio dell'udienza per gravi problemi di salute. Il Collegio, ritenuto provato l'impedimento, disponeva lo stralcio della posizione di AT LO con rinvio a nuovo ruolo del processo a suo carico.
OSSERVA IN DIRITTO
I motivi di ricorso, variamente prospettati dalla difesa dei ricorrenti in tema di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali, aventi carattere logicamente preliminare rispetto agli altri, non sono fondati.
1. Relativamente alla violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3, prospettata dalle difese di ES PP, ES GA, ES ER, RA ES, RA PP, DO HI, nonché da CA RA personalmente, il Collegio osserva quanto segue.
La possibilità di deroga circa l'uso esclusivo di impianti installati presso la Procura della Repubblica esige, ai sensi dell'art. 268 c.p.p., comma 3, la sussistenza di due presupposti:
a) l'insufficienza o inidoneità degli impianti in dotazione del predetto ufficio giudiziario;
b) la sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza. Come già rilevato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un. 26 novembre 2003, n. 919, rv. 226485), l'aggettivazione di tali ragioni di urgenza come "eccezionali" rende avvertiti che deve trattarsi di connotazioni più cospicue e pregnanti rispetto a quelle riferibili ai soli "casi di urgenza" di cui all'art. 267 c.p.p., comma 2, che legittimano il pubblico ministero a disporre direttamente l'intercettazione con decreto motivato soggetto poi a convalida da parte del giudice.
In presenza di questi due presupposti, a rendere legittima l'intercettazione per mezzo di impianti esterni all'ufficio giudiziario occorre altresì che il pubblico ministero emetta apposito decreto motivato prima dell'esecuzione delle operazioni captative (Cass., Sez. Un. 29 novembre 2005, n. 2737, rv. 232605);
occorre, cioè, un congruo apparato giustificativo dal quale possa dedursi liter cognitivo e valutativo seguito dall'autorità giudiziaria (Cass., Sez. Un. 21 giugno 2000, ric. Primavera). Quanto all'inidoneità e insufficienza degli impianti captativi in dotazione all'ufficio di Procura, si è puntualizzato che la motivazione relativa ad essi non può certo limitarsi a dare atto dell'esistenza di tale situazione, ma deve specificare la ragione dell'inidoneità o dell'insufficienza, sia pure mediante un'indicazione sintetica, purché questa non si traduca nella mera riproduzione del testo della norma, ma dia conto del fatto storico, ricadente nell'ambito dei poteri di cognizione del pubblico ministero (Cass., Sez. Un. 26 novembre 2003, n. 919, rv. 226485; Cass., Sez. Un. 29 novembre 2005, n. 2737, rv. 232605; Cass, Sez. Un. 12 luglio 2007, n. 30347, rv. 236754). Con specifico riferimento, poi, alla indicazione delle "eccezionali ragioni di urgenza", la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto idoneo ad integrare tale parametro normativo il rinvio al passo del decreto autorizzativo del gip in ordine alla situazione criminosa in atto, di per sè indicativa della gravità del pregiudizio per le indagini che soltanto la deroga potrebbe evitare (Cass., Sez. Un. 31 ottobre 2001, n. 32, ric. Policastro;
Cass, Sez. Un. 26 novembre 2003, n. 919 cit).
2. Nel caso in esame, la sentenza impugnata, dopo avere premesso che l'eccezione, seppure estesa anche agli altri decreti autorizzativi, riguardava specificamente (cfr. atti di gravame, memoria difensiva dell'avv. EN del 9 maggio 2006) i decreti n. 1509/02 e 2171/02 - con i quali erano state disposte le intercettazioni ambientali rispettivamente presso la casa circondariale di Melfi, ove si trovava ristretto RA, presso la casa circondariale di Vibo Valentia, luogo di detenzione di PP ES, nonché presso le case circondariali di Napoli e di Roma Rebibbia, dove era stato trasferito per ragioni di giustizia PP ES - e che doveva considerarsi errato il richiamo del decreto n. 2250/02 dell'8 novembre 2002 (cfr. atti di appello dei difensori di ES RA), da intendersi, invece, come decreto n. 2223/02, concernente l'intercettazione telefonica dell'abitazione di ES RA, evidenziava correttamente che l'indisponibilità degli impianti in dotazione della Procura della Repubblica era da ricollegare alla documentata mancanza di postazioni libere presso la sala ascolti della Procura di Napoli, ed era stata, in talune occasioni, corredata anche da specifica attestazione della competente segreteria, pur se non richiesta dalla legge.
Il provvedimento impugnato è esente da censure anche laddove, con riferimento alla configurabilità delle eccezionali ragioni di urgenza, previste dall'art. 268 c.p.p., comma 3, sottolineava che il decreto esecutivo del pubblico ministero, oltre ad indicare il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso in relazione al quale erano in corso le indagini, faceva espressamente rinvio al decreto autorizzativo del g.i.p., contenente la compiuta illustrazione delle gravi condotte delittuose in atto, da inquadrare in contesti di criminalità organizzata, anche mediante il richiamo delle risultanze investigative specificamente e diffusamente descritte nella richiesta di intercettazione formulata dal pubblico ministero.
Trattasi, indubbiamente, di una motivazione assai sintetica e, tuttavia, esistente, perché, attraverso il rinvio ai precedenti provvedimenti, è possibile individuare la particolare urgenza delle attività intercettazione, correlate all'operatività di un'associazione camorristica, attiva nonostante lo stato di detenzione di alcuni suoi membri, dedita a traffici di stupefacenti e al controllo capillare del territorio anche mediante strategiche alleanze con altri gruppi delinquenziali e la commissione di altri reati di allarme sociale.
Occorre aggiungere che la motivazione per relationem, seppure discutibile sotto il profilo della chiarezza e dell'opportunità, è, per giurisprudenza consolidata (Cass., Sez. Un. 26 novembre 2003, n. 919, cit.), legittima allorché risultino rispettate le seguenti condizioni, nel caso di specie sussistenti:
a) idonea giustificazione, contenuta nel provvedimento richiamato della sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza o dell'insufficienza o inidoneità degli impianti installati presso la Procura della Repubblica;
b) natura di atto del medesimo procedimento del provvedimento cui si fa rinvio;
c) conoscibilità o ostensibilità dell'atto richiamato al momento in cui si rende attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame, con conseguente controllo dell'organo dell'impugnazione (Cass., Sez. Un. 31 ottobre 2001, ric. Policastro).
2. Non fondato sono anche i motivi di ricorso con i quali le difese di ES PP, ES GA, ES ER, RA ES, PP RA, HI DO lamentano l'inutilizzabilità delle intercettazioni per omessa motivazione in ordine alla sussistenza dei parametri stabiliti dall'art. 268 c.p.p., comma 3, per il ricorso ad impianti diversi da quelli in dotazione della Procura anche in sede di proroga. Non può seriamente dubitarsi che tanto l'insufficienza o l'inidoneità degli impianti di Procura quanto l'assoluta indifferibilità delle operazioni costituiscano parametri variabili nel tempo, la cui persistenza soltanto, concretamente verificabile dall'Autorità giudiziaria, è in grado di legittimare la perdurante deroga all'ordinario regime di esecuzione delle operazioni di intercettazione: cessata l'assoluta urgenza o resisi disponibili gli impianti di Procura, le operazioni devono tornare a svolgersi nella loro sede naturale, pena l'inevitabile sanzione d'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni illegittimamente eseguite. Non possono, però, essere condivise le conclusioni cui perviene il ragionamento della difesa dei ricorrenti la quale, non denunziando neppure la circostanza fattuale che siano venute meno le condizioni legittimanti l'utilizzo degli impianti esterni, ma formulando una mera congettura, sostiene che, nel caso in cui si proceda ad intercettazioni prorogate, entrambi i requisiti sarebbero comunque da sottoporre a verifica, in ogni caso, mediante apposito provvedimento del pubblico ministero che dia atto del protrarsi nel tempo della situazione legittimante la deroga e ne giustifichi le ragioni. Come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un.31 ottobre 2001, n. 42792, rv. 220094), in assenza di significativi mutamenti fattuali delle situazioni condizionanti l'utilizzo di impianti esterni alla Procura, il pubblico ministero non è tenuto ad adottare un ulteriore decreto esecutivo, che si limiti a confermare anche per le operazioni prorogate quanto già precedentemente disposto in merito alle modalità spazio-temporali dell'intercettazione e, in particolare, all'impiego dell'apparato alternativo. Rispetto alla fattispecie derogatoria disciplinata dall'art. 268 c.p.p., comma 3, il fenomeno della proroga della durata delle operazioni d'intercettazione presenta, di per sè, connotati di sostanziale alterità e neutralità.
Da un lato, non è dato trarre dal modello normativo un'affermazione di principio per cui, in via generale ed astratta, al provvedimento di proroga del giudice deve ineludibilmente conseguire un ulteriore decreto dispositivo delle modalità delle operazioni di intercettazione da parte del pubblico ministero.
D'altra parte, la proroga, come autorizzazione motivata del giudice, funzionale all'esigenza di comprimere per successivi periodi di tempo, predeterminati per legge, la sfera di riservatezza delle comunicazioni private, che deve ugualmente dar conto dell'attuale persistenza delle condizioni di legittimità del provvedimento genetico e delle indispensabili esigenze captative, incide esclusivamente sulla durata delle operazioni d'intercettazione e, ferma restando ogni altra modalità di esecuzione delle stesse precedentemente indicata dal pubblico ministero secondo i precetti dell'art. 267 c.p.p., comma 3, e art. 268 c.p.p., comma 3, non costituisce affatto - di per sè - un segnale automatico di discontinuità rispetto all'originario assetto dispositivo dell'intercettazione.
3. Priva di pregio è anche la doglianza con la quale le difese di ES PP, ES GA, ES ER, RA ES, PP RA, HI DO lamentano violazione di legge in relazione all'omessa indicazione della data di inizio delle operazioni di intercettazione con conseguenti riflessi sul rispetto del termine stabilito dalla legge per procedere alle attività e sulla sussistenza delle condizioni legittimanti la deroga all'utilizzo degli impianti in dotazione della Procura.
La sentenza impugnata ha correttamente evidenziato che nei decreti di autorizzazione alle intercettazione è indicato il termine di quaranta giorni per l'esecuzione delle operazioni e il dies a quo è indicato nella data di effettivo inizio delle operazioni stesse, correlata alla data dei colloqui in carcere con i familiari. Relativamente al secondo profilo della doglianza, nel richiamare le argomentazioni svolte al precedente paragrafo 2), si osserva che i ricorrenti hanno prospettato in via meramente congetturale un mutamento delle circostanze di fatto rispetto al momento di emissione dei provvedimenti e che, in ogni caso, la situazione che rileva ai fini del ricorso ad impianti diversi da quelli in dotazione della Procura è quella esistente al momento dell'adozione, da parte del pubblico ministero, del decreto motivato ai sensi dell'art. 268 c.p.p., comma 3, (Cass., sez. 2^, 11 febbraio 2003, n. 20104, rv.
226079).
4. Non fondate sono anche le altre censure di violazione di legge e vizio della motivazione prospettate dalle difese di RA PP e DO HI in tema di intercettazioni.
4.1. La dedotta violazione di legge per incertezza della data di formulazione della richiesta di intercettazione depositata da parte del pubblico ministero presso l'ufficio gip del Tribunale di Napoli il 23 luglio 2002, oltre a essere formulata genericamente, è priva di pregio, atteso che ciò che rileva, ai fini della individuazione della data è il momento in cui la richiesta risulta depositata. Nel caso di specie la sentenza impugnata ha correttamente messo in luce la circostanza che la richiesta risulta con certezza depositata il 23 luglio 2002 presso l'ufficio gip., come attestato dal timbro dell'ufficio.
4.2. Priva di pregio è l'ulteriore doglianza in merito all'incertezza del destinatario del provvedimento di intercettazione n. 2171/02 del 29 ottobre 2002 (erroneamente indicato in ES RA con correzione a pena del nominativo di ES PP) e del relativo decreto esecutivo del pubblico ministero in pari data.
In proposito la sentenza, con argomentazione esente da vizi logici e giuridici e con puntuale richiamo alle specifiche circostanze di fatto, ha in primo luogo precisato che, contrariamente all'assunto difensivo, il decreto esecutivo del pubblico ministero del 29 ottobre 2002 è intestato a PP ES ed è privo di correzioni di alcun tipo;
con riferimento alla richiesta del pubblico ministero e al conseguente provvedimento autorizzativo ha sottolineato l'insussistenza del vizio, atteso che la richiesta di intercettazione, contenente la correzione a penna, richiamava espressamente l'annotazione dei Carabinieri di Castello di Cisterna del 21 ottobre 2002, che, a sua volta, menzionava espressamente quale destinatario delle operazioni di intercettazione ambientale ES PP, unico degli imputati ristretto in quel momento presso il carcere di Vibo Valentia, indicato quale luogo di svolgimento delle operazioni captative.
5. Infondato è anche il motivo di ricorso (difese di ES PP, ES GA, ES ER, ES RA, nonché ricorso personale di RA CA) con il quale si lamenta la violazione dell'art. 603 c.p.p.. In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in sede d'appello, l'art. 603 c.p.p. reca diversità di previsione, a seconda che si tratti di prove preesistenti o concomitanti al giudizio di primo grado, emerse in un diverso contesto temporale o fenomenico, ovvero di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio. Nel primo caso, il giudice d'appello deve disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale solo se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti;
nel secondo, deve rinnovare l'istruzione, osservando i soli limiti del diritto alla prova e dei requisiti della stessa.
Con riguardo alla prima ipotesi, in considerazione del principio di presunzione di completezza dell'istruttoria compiuta in primo grado, la rinnovazione del dibattimento in appello è istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non potere decidere allo stato degli atti.
Pertanto, in caso di rigetto della richiesta avanzata dalla parte, la motivazione potrà essere implicita e desumibile dalla struttura argomentativa della sentenza d'appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti all'affermazione o alla negazione di responsabilità dell'imputato (Cass., Sez. 5^, 1 febbraio 2000, n. 0 1075, ric. Lavista, riv. 215772; Cass. Sez. 2^, 7 luglio 2000, n. 0 8106, ric. Accettala, riv. 216532; Cass., Sez. 5^, 8 agosto 2000, n. 0 8891, ric. Callegari, riv. 217209). Considerato, quindi, che nel giudizio di appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, postulando una deroga alla presunzione di completezza della indagine istruttoria svolta in primo grado, ha caratteristica di istituto eccezionale, nel senso che ad essa può farsi ricorso quando appaia assolutamente indispensabile, cioè nel solo caso in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, ritiene il Collegio che, da un lato, il giudice di merito ha dimostrato in positivo, con spiegazione immune da vizi logici e giuridici, la sufficiente consistenza e l'assorbente concludenza delle prove già acquisite e, dall'altro, il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate qualora si fosse provveduto all'assunzione di determinate prove in sede di appello, idonee a svalutare il peso del materiale probatorio raccolto e valutato.
Per completezza si osserva che, per l'inscindibile rapporto esistente tra nastri registrati e trascrizione di essi, la registrazione delle intercettazioni attuate, seguita da trascrizione, acquisita al fascicolo per il dibattimento, ai sensi dell'art. 268 c.p.p., comma 7, ultima parte, rientra tra le prove legittimamente acquisite nel dibattimento che, a norma dell'art. 526 c.p.p., possono essere utilizzate ai fini della decisione.
Poiché la mancata previsione dell'inserimento nel detto fascicolo dei nastri di registrazione, che restano peraltro a disposizione delle parti le quali hanno facoltà di ascoltarli e di farne eseguire la trasposizione su nastro magnetico, deriva solo dalla natura degli oggetti non fascicolabili, non è precluso al giudice l'ascolto in camera di consiglio delle bobine che della trascrizione attuata costituiscono il presupposto e l'utilizzo ai fini della decisione dei risultati dell'ascolto stesso, anche se ciò avvenga a seguito di rigetto dell'istanza della difesa concernente l'audizione dei nastri in dibattimento.
Ed infatti, l'ascolto di questi in sede dibattimentale è configurabile come semplice modalità operativa istruttoria che è dell'esclusiva competenza del giudice valutare discrezionalmente (Cass., Sez. 1^, 16 gennaio 1995, n. 1079, rv. 201238; Cass., Sez. 2^, 4 novembre 2002, n. 9172, rv. 223703; Cass., Sez. 1^, 25 novembre 2008, n. 604, rv. 243176).
6. Non fondato è anche il motivo di ricorso con il quale le difese di ES PP, ES GA, ES ER, RA ES, AN AL GU, PO ZO lamentano la violazione delle norme in materia di intercettazione in relazione all'utilizzazione della registrazione dei colloqui effettuata da PO (parte offesa del delitto di estorsione) all'insaputa dei suoi interlocutori e mediante l'utilizzazione di apparecchiature fornite dalla polizia giudiziaria. Occorre premettere che dal complesso normativo che disciplina l'autorizzazione delle intercettazioni e ne regola i presupposti, lo svolgimento e l'utilizzabilità dei risultati si evince che l'intercettazione consiste nell'apprensione occulta, in tempo reale, del contenuto di una conversazione o di una comunicazione in corso tra due o più persone da parte di altri soggetti, estranei al colloquio.
Questa caratterizzazione in senso restrittivo del concetto d'intercettazione, astrattamente suscettibile di interpretazioni più estensive, è l'unica in sintonia con la disciplina legale di cui al capo 4^, titolo 3^, libro 3^ del c.p.p. (cfr., nello stesso senso, C. Cost. sent. n. 81/93; Cass., Sez. Un 23 febbraio 2000, D'Amuri). L'intercettazione di comunicazioni intercorrenti tra due parti private richiede, quindi, perché sia qualificata tale, una serie di requisiti:
a) i soggetti devono comunicare tra loro col preciso intento di escludere estranei dal contenuto della comunicazione e secondo modalità tali da tenere quest'ultima segreta;
b) è necessario l'uso di strumenti tecnici di percezione (elettro- meccanici o elettronici) particolarmente invasivi ed insidiosi, idonei a superare le cautele elementari che dovrebbero garantire la libertà e segretezza del colloquio e a captarne i contenuti;
c) l'assoluta estraneità al colloquio del soggetto captante che, in modo clandestino, consenta la violazione della segretezza della conversazione.
Sulla base di queste premesse si deve escludere che possa essere ricondotta nel concetto d'intercettazione la registrazione di un colloquio svoltosi, come nel caso di specie, a viva voce, ad opera di una delle persone che vi partecipi attivamente o che sia comunque ammessa ad assistervi.
Difettano, in questa ipotesi, la compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente appreso soltanto da chi palesemente vi partecipa o vi assiste, e la "terzietà" del captante.
La comunicazione, una volta che si è liberamente e legittimamente esaurita, senza alcuna intrusione da parte di soggetti ad essa estranei, entra a fare parte del patrimonio di conoscenza degli interlocutori e di chi vi ha non occultamente assistito, con l'effetto che ognuno di essi ne può disporre, a meno che, per la particolare qualità rivestita o per lo specifico oggetto della conversazione, non vi siano specifici divieti alla divulgazione. Ciascuno di tali soggetti è pienamente libero di adottare cautele ed accorgimenti, e tale può essere considerata la registrazione, per acquisire, nella forma più opportuna, documentazione e quindi prova di ciò che, nel corso di una conversazione, direttamente pone in essere o che è posto in essere nei suoi confronti;
in altre parole, con la registrazione, il soggetto interessato non fa altro che memorizzare fonicamente le notizie lecitamente apprese dall'altro o dagli altri interlocutori (Cass., Sez. Un. 28 maggio 2003, n. 36747, rv. 225466).
Alla luce di queste considerazioni è possibile affermare, nel rispetto di quanto recentemente statuito dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. 3 novembre 2009, n. 320), che nel caso in esame la registrazione effettuata dalla parte offesa del delitto di estorsione costituiva un mero supporto fonico alla memorizzazione delle circostanze di fatto su cui lo stesso PO ha reso testimonianza a dibattimento nel contraddittorio fra le parti e che, pertanto, sotto tale profilo non si è verificata alcuna violazione di legge.
7. Parimenti priva di pregio è la violazione dell'art. 507 c.p.p. dedotta dalle difese di PP RA e DO HI. Secondo il recente orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un. 17 ottobre 2006, n. 41281), anche dopo la riforma dell'art. 111 Cost., permane integro il potere del giudice del dibattimento di disporre, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., l'acquisizione di nuovi mezzi di prova pure nel caso di inerzia delle parti, sempre che l'iniziativa probatoria sia assolutamente necessaria, cioè miri all'assunzione di una prova decisiva nell'ambito della prospettazione delle parti.
La modifica dell'art. 111 Cost. ha accolto il principio fondante del processo accusatorio, ossia la formazione della prova nel contraddittorio delle parti, ma nulla ha innovato sul principio dispositivo che, pur essendo uno dei principi cui si ispirano i sistemi accusatori, non li caratterizza in modo così decisivo come i criteri che riguardano la formazione della prova.
La ratio sottesa all'art. 507 c.p.p. è quella di consentire al giudice, che non si ritenga in grado di decidere per la lacunosità e insufficienza del materiale probatorio di cui dispone, di ammettere prove che gli consentano un giudizio più meditato e più aderente alla realtà dei fatti che è chiamato a ricostruire.
Il riconoscimento di un potere officioso di iniziativa probatoria non mina ne' la terzietà del giudice, proprio perché il processo è regolato dal principio dispositivo ed è stata cancellata la figura di un giudice istruttore che va in cerca delle fonti di prova necessarie per formulare l'ipotesi di accusa, ne' il principio della parità delle armi, dal momento che quel potere può essere esercitato anche per colmare le lacune probatorie della prospettazione difensiva, per evitare che si pervenga a condanne ingiuste. Del resto una limitazione dei poteri probatori officiosi del giudice sarebbe idonea a vanificare il principio di obbligatorietà dell'azione penale e si porrebbe in palese contraddizione con l'esistenza degli amplissimi poteri del giudice in tema di richiesta di archiviazione del pubblico ministero. Affinché il potere di integrazione probatoria sia correttamente esercitato occorre che la prova abbia carattere di decisività e che esso sia esercitato nell'ambito della prospettazione delle parti e non per supportare probatoriamente una diversa ricostruzione che il giudice possa ipotizzare, fermo restando, in ogni caso, il diritto delle parti, ex art. 495 c.p.p., comma 2, di chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova, la cui assunzione si sia resa necessaria a seguito dell'integrazione probatoria.
Alla luce di questi principi, nel caso in esame, non sussiste alcuna violazione dell'art. 507 c.p.p. (peraltro prospettata dalle parti in maniera assolutamente generica), avendo il giudice fatto corretta applicazione della disposizione in esame in presenza dei presupposti stabiliti dalla legge, laddove ha proceduto all'audizione in aula, nel contraddittorio fra le parti, dei testimoni su circostanze pertinenti all'oggetto delle imputazioni ascritte ai ricorrenti, 8. Non fondato è anche il motivo di ricorso con cui le difese di ES PP, ES GA, ES ER, lamentano l'assenza degli elementi costituitivi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e la violazione dei canoni di valutazione probatoria in merito alla sussistenza degli elementi idonei a fondare la responsabilità dei ricorrenti in ordine al suddetto reato. Per verificare positivamente l'esistenza di un'associazione per delinquere dedita a traffici di sostanze stupefacenti occorre verificare positivamente la sussistenza di un vincolo associativo di natura permanente fra tre o più persone, qualificato da un minimo di organizzazione, anche non strutturata gerarchicamente, ma comunque a carattere stabile, che sia destinata a perdurare anche dopo la consumazione dei singoli delitti programmati, nonché il profilarsi di un programma criminoso volto al compimento di una serie indeterminata di delitti previsti dalla legge sugli stupefacenti senza che occorra l'effettiva consumazione degli stessi. La struttura criminosa deve, quindi, dare conto dei seguenti fattori:
a) l'esistenza di un gruppo, i cui membri siano aggregati consapevolmente per il compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti;
b) l'organizzazione di attività personali e di mezzi economici degli associati, anche semplici ed elementari, per il perseguimento del fine illecito comune e con l'obbligo solidale di ciascun membro di fornire per la sua parte, anche in ragione del ruolo a lui attribuito, un contributo materiale di beni economici e/o di sole energie fisiche o psichiche secondo l'effettiva ripartizione di compiti funzionali al programmato assetto criminoso da realizzare;
c) l'apporto individuale apprezzabile e non episodico di almeno tre associati, che integri un contributo alla stabilità dell'unione illecita, destinato a durare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso (Cass., Sez. 6^, 22 marzo 1996, n. 8627, rv. 205803; Cass., Sez. 1^, 12 novembre 1992, n. 1008, rv. 195102; Cass., Sez. 6^, 1 giugno 1995, n. 8690, rv. 202042; Cass., Sez. 1^, 21 ottobre 1999, n. 14578, rv. 216124; Cass., Sez. 4^, 21 aprile 2006, n. 22824, rv. 234576).
La sentenza impugnata appare conforme ai principi sinora illustrati, in quanto, con iter argomentativo correttamente e logicamente articolato, che ha specificamente tenuto presente, per confutarle, le considerazioni svolte nella sentenza assolutoria di primo grado (Cass., Sez. Un 30 ottobre 2003, n. 45276, rv. 226093), ha evidenziato, sulla base del contenuto delle intercettazioni ritualmente disposte, dei sequestri di droga operati, delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (in particolare Di DO e AS), delle attività di osservazione, pedinamento, controllo, delle sentenze acquisite ai sensi dell'art.238 bis c.p.p., l'esistenza di uno stabile e strutturato gruppo,
formato, tra gli altri, da ES PP, ES ER, ES GA, avente il suo fulcro operativo in Boscoreale e stabilmente dedito, grazie alla predisposizione di mezzi (depositi e nascondigli per la droga, approntamento di accorgimenti per nasconderla durante il trasporto), basi logistiche, ingenti capitali e ad un'accurata divisione dei compiti, ad una reiterata e ramificata attività di spaccio di sostanze stupefacenti, il cui approvvigionamento veniva programmato anche mediante importazioni di partite di droga dall'estero e la cui immissione sul mercato di Napoli veniva controllata, sia direttamente che tramite altre persone, dai ES che costituivano i principali responsabili, anche sotto il profilo del loro finanziamento, dei traffici.
9. Del pari priva di pregio è la doglianza con la quale le difese di PP RA e DO HI deduce la l'assenza degli elementi costituitivi dell'art. 416 bis c.p. e la violazione dei canoni di valutazione probatoria in merito alla sussistenza degli elementi idonei a fondare la responsabilità dei ricorrenti in ordine al suddetto reato.
L'associazione di tipo mafioso viene qualificata come tale in ragione dei mezzi usati e delfini perseguiti.
L'art. 416 bis c.p., comma 3 individua il metodo mafioso mediante la fissazione di tre parametri caratterizzanti - forza intimidatrice del vincolo associativo, condizione di assoggettamento e condizione di omertà - da considerare tutti e tre come elementi necessari ed essenziali, perché possa configurarsi questo reato associativo, come del resto si desume senza possibilità di dubbio dall'uso della congiunzione e impiegata nel testo normativo.
Il ricorso specifico, da parte di ciascun membro del gruppo, all'intimidazione, all'assoggettamento e all'omertà non costituisce una modalità di realizzazione della condotta tipica - la quale si esaurisce nel fatto in sè di associarsi, ovvero di promuovere, dirigere, organizzare un'associazione di questo tipo, apportando un certo contributo all'esistenza dell'ente - ma costituisce l'elemento strumentale tipico di cui gli associati si avvalgono in vista della realizzazione degli scopi propri dell'associazione. In altri termini, quindi, ai fini della consumazione del reato associativo in questione, non è necessario che i suddetti strumenti siano stati utilizzati in concreto dai singoli associati, sempre che costoro, però, siano effettivamente nelle condizioni e nella consapevolezza di poterne disporre.
La consorteria deve, infatti, potersi avvalere della pressione derivante dal vincolo associativo, nel senso che è l'associazione e soltanto essa, indipendentemente dal compimento di specifici atti di intimidazione da parte dei singoli associati, ad esprimere il metodo mafioso e la sua capacità di sopraffazione, che rappresenta l'elemento strumentale tipico del quale gli associati si servono in vista degli scopi propri dell'associazione.
È, pertanto, necessario che l'associazione abbia conseguito, in concreto, nell'ambiente circostante nel quale essa opera, un'effettiva capacità di intimidazione, sino a estendere intorno a sè un alone permanente di intimidazione diffusa, tale che si mantenga vivo anche a prescindere da singoli atti di intimidazione concreti posti in essere da questo o quell'associato. È ovvio che, qualora emergano prove di concreti atti di intimidazione e di violenza, esse possono utilmente riflettersi anche sulla prova della forza intimidatrice del vincolo associativo;
ma vi si riflettono solo in via ausiliaria, poiché ciò che conta è che, anche mancando la prova di tali atti, l'elemento della forza intimidatrice sia desunto da circostanze atte a dimostrare la capacità di incutere timore propria dell'associazione, e ricollegabile ad una generale percezione della sua terribile efficienza nell'esercizio della coercizione fisica. Tale capacità deve essere, peraltro, attuale e non solo potenziale, e l'alone di intimidazione diffusa deve essere effettivo ed obiettivamente riscontrabile, essendo insufficiente la prova della sola intenzione di produrlo e di avvalersene.
La violenza e la minaccia, rivestendo natura strumentale nei confronti della forza intimidatrice, costituiscono un accessorio eventuale o, meglio, latente, della stessa, ben potendo derivare dalla semplice esistenza e notorietà del vincolo associativo. Esse, quindi, non costituiscono una modalità con la quale deve puntualmente manifestarsi all'esterno la condotta degli agenti, dal momento che le condizioni di assoggettamento e gli atteggiamenti omertosi, indotti nella popolazione e negli associati stessi, ben possono costituire, più che l'effetto di singoli atti di sopraffazione, la conseguenza del prestigio criminale dell'associazione, che, per la sua fama negativa e per la capacità di lanciare avvertimenti anche simbolici ed indiretti, si accredita come temibile ed effettivo centro di potere.
In mancanza di una quadro indiziario emergente dal compimento di atti diretti ad intimidire, deve, comunque, emergere aliunde e deve essere obiettivamente dimostrabile un clima di intimidazione diffusa scaturente dall'associazione medesima, quale risultante di un'antica e, in ogni caso, consolidata consuetudine di violenza, che venga chiaramente percepito come tale all'esterno e del quale gli associati si avvantaggino per perseguire i loro fini.
L'omertà - intesa come rifiuto assoluto e incondizionato di collaborare con gli organi dello Stato - che si correla in rapporto di causa ad effetto alla forza di intimidazione dell'associazione di stampo mafioso deve essere sufficientemente diffusa, anche se non generale, e può derivare non solo dalla paura di danni alla propria persona, ma anche dall'attuazione di minacce che comunque possono realizzare danni rilevanti, sicché sia diffusa la convinzione che la collaborazione con l'Autorità giudiziaria non impedirà ritorsioni dannose per la persona del denunciarne, in considerazione della ramificazione dell'organizzazione, della sua efficienza, della sussistenza di altri soggetti non identificabili, forniti del potere di danneggiare chi ha osato contrapporsi.
La tipicità del modello associativo delineato dall'art. 416 bis c.p. risiede nella modalità attraverso cui l'associazione si manifesta concretamente (modalità che si esprimono nel concetto di metodo mafioso) e non negli scopi che si intendono perseguire, delineati nell'art. 416 bis c.p., comma 3 in modo alternativo. La prova degli elementi caratterizzanti l'ipotesi criminosa di cui all'art. 416 bis c.p. può essere desunta, con metodo logico- induttivo, in base al rilievo che il sodalizio presenti tutti gli indici rivelatori del fenomeno mafioso, quali la segretezza del vincolo, i vincoli di comparaggio o di comparatico tra gli adepti, il rispetto assoluto del vincolo gerarchico, l'accollo delle spese di giustizia da parte della cosca, il diffuso clima di omertà come conseguenza e indice rivelatore dell'assoggettamento alla consorteria.
Gli indizi del reato associativo possono essere legittimamente tratti, altresì, dalla commissione dei reati fine, interpretati alla luce dei moventi che li hanno ispirati, quando questi valgano ad inquadrarli nella finalità dell'associazione (Sez. 6^, 10.2.2000, n. 0 1612, ric. Ferone ed altri, riv. 216632-216636; Sez. 5^, 20.4.2000, n. 0 4893, ric. P.G. in proc. Frasca, riv. 215965). Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra enucleati in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso e dell'analisi retrospettiva della struttura razionale delle inferenze probatorie che legano la linea logica della motivazione, il Collegio ritiene che nel caso di specie i giudici di merito abbiano effettuato una compiuta motivazione in ordine a tutti gli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. sulla base, innanzitutto, del contenuto delle dichiarazioni rese dai collaboratori (AL, Di DO, PP AS), ritenute intrinsecamente credibili, convergenti, univoche nel nucleo essenziale del racconto ed obiettivamente riscontrate.
Il provvedimento impugnato, inoltre, dopo un'approfondita disamina delle prove dichiarative, in precedenza indicate, alla luce dei principi indicati dall'art. 192 c.p.p., ha indicato con motivazione compiuta ed esente da vizi logici e giuridici le ulteriori prove (deposizioni di ufficiali di polizia giudiziari, di testi e parti offese, esiti delle perquisizioni operate, sequestri di droga e di armi, intercettazioni telefoniche e ambientali, attività di osservazione, pedinamento, controllo, sentenze acquisite ex art. 238 bis c.p.p.), che consentono, insieme con le prove dichiarative, di ritenere obiettivamente provata l'esistenza delle organizzazioni di stampo mafioso e la responsabilità degli imputati.
Sulla base di tali prove i giudici di merito hanno ricostruito la genesi, la composizione, gli ambiti territoriali e i settori di operatività, la metodologia, le finalità dell'associazione per delinquere di stampo mafioso facente capo ai fratelli ES e in cui erano organicamente inseriti anche PP RA e DO HI, l'apporto fornito da ciascuno dei soggetti a vario livello inseriti nel sodalizio criminoso, teso a conseguire, mediante il ricorso alla violenza e alla minaccia e alla forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo, il controllo capillare del territorio in vista di una progressiva espansione e di un rafforzamento anche di tipo economico, funzionale al conseguimento di profitti sempre più ingenti, a loro volta strumentali all'operatività dell'organizzazione e al mantenimento dei membri detenuti e dei loro nuclei familiari.
10. Non fondata è anche la violazione dell'art. 377 c.p. lamentata dalle difese di AN AL GU e PO ZO insieme con l'inosservanza dei canoni di valutazione probatoria degli elementi posti a base dell'affermazione di penale responsabilità. Il delitto previsto dall'art. 377 c.p. mira a tutelare la genuinità processuale di quanti sono chiamati a riferire sui fatti di causa dinanzi all'Autorità giudiziaria, posizione che potrebbe venire inevitabilmente e indebitamene condizionata e compromessa da pressioni esterne, rappresentate dall'offerta o anche dalla sola promessa di qualsivoglia utilità, anche non patrimonialmente apprezzabile, per indurre il soggetto subornato a commettere i reati di falsa testimonianza o di false informazioni al pubblico ministero. Si tratta di un reato di pericolo, il cui evento, di natura formale, si verifica con la semplice offerta o promessa, finalizzata alla falsità giudiziaria, e, per la sua configurabilità, richiede che il soggetto subornato sabbia assunto la qualità di persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità giudiziaria (Cass., Sez. 6^, 11 dicembre 1996, n. 2713). La sentenza impugnata appare conforme ai principi sopra enunciati, avendo correttamente evidenziato, sulla base della deposizione di PO e dell'ufficiale di polizia giudiziaria che ebbe ad effettuare i servizi di controllo, osservazione e pedinamento, che dopo che PO aveva denunciato il tentativo di estorsione subito e le sue dichiarazioni erano state poste a base dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di ES PP e RA, indagati in ordine ai delitti di usura ed estorsione, PO era stato avvicinano dapprima da GU e, quindi, da PO che, evocando entrambi la capacità criminale dell'organizzazione camorristica e dei suoi principali esponenti, avevano cercato entrambi di indurlo a ritrattare, rappresentandogli i vantaggi economici che sarebbero derivati da questa scelta per la sua famiglia e la sua attività lavorativa e lo avevano minacciato di gravi ritorsioni e di conseguenze per lui pregiudizievoli in caso di rifiuto.
È indubbio che, nel momento in cui i due ricorrenti posero essere questi comportamenti, PO aveva già reso dichiarazioni agli inquirenti nella fase delle indagini preliminari e, proprio in relazione ad esse, avrebbe assunto la futura qualità di teste nell'ambito del celebrando dibattimento.
La sentenza impugnata ha altresì sottolineato, con puntuale richiamo alle circostanze di fatto - in quanto tali insindacabili in sede di legittimità - la obiettiva e univoca correlazione causale delle condotte di GU e di PO, consapevolmente e volontariamente indirizzate a ottenere, mediante l'evocazione della forza di intimidazione dell'organizzazione di cui erano emissari, la ritrattazione di PO, unica fonte di accusa di ES PP e PP RA in ordine ai delitti di cui agli artt. 629 e 644 c.p., sì da scagionare questi ultimi dalle pesanti accuse loro rivolte con il provvedimento limitativo della libertà personale.
Nè, infine, possono trovare ingresso in questa sede le ulteriori considerazioni svolte dalle difese dei ricorrenti, tese ad ottenere una non consentita ricostruzione alternativa dei fatti a fronte del solido impianto logico-argomentativo della sentenza impugnata. 11. Alla luce di quanto esposto al paragrafo precedente, insussistente è la violazione della L. n. 203 del 1991, art. 7, lamentata dalle difese di AN AL GU e PO ZO.
La L. n. 203 del 1991, art. 7 richiede che i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo siano commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività di associazioni di tipo mafioso. Si tratta di due ipotesi distinte, quantunque logicamente connesse. La prima ricorre quando l'agente o gli agenti, pur senza essere partecipi o concorrere in reati associativi, delinquono con metodo mafioso, ponendo in essere, cioè, una condotta idonea ad esercitare una particolare coartazione psicologica - non necessariamente su una o più persone determinate, ma, all'occorrenza, anche su un numero indeterminato di persone, conculcate nella loro libertà e tranquillità - con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale della specie considerata. In tal caso non è necessario che l'associazione mafiosa, costituente il logico presupposto della più grave condotta dell'agente, sia in concreto precisamente delineata come entità ontologicamente presente nella realtà fenomenica;
essa può essere anche semplicemente presumibile, nel senso che la condotta stessa, per le modalità che la distinguono, sia già di per sè tale da evocare nel soggetto passivo l'esistenza di consorterie e sodalizi amplificatori della valenza criminale del reato commesso. La seconda delle due ipotesi previste dal citato art. 7, postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso, implica invece necessariamente l'esistenza reale, e non più semplicemente supposta, di un'associazione di stampo mafioso, essendo impensabile un aggravamento di pena per il favoreggiamento di un sodalizio semplicemente evocato (Cass. Sez. 1^, 18 marzo 1994, n. 1327, rv. 197430). L'aggravante in questione, in entrambe le forme in cui può atteggiarsi, è applicabile a tutti coloro che, in concreto, ne realizzano gli estremi, sia che essi siano essi partecipi di un sodalizio di stampo mafioso sia che risultino ad esso estranei (Cass., Sez. Un. 22 gennaio 2001, n. 10; Cass., 23 maggio 2006, n. 20228). La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di questi principi, in quanto, con valutazione obiettiva, ancorata alle concrete e specifiche acquisizioni probatorie in precedenza richiamate, al contesto in cui si è svolta l'azione e all'analisi del tipo di comportamenti posti in essere da GU e da PO alla luce della definizione fornita dall'art. 416 bis c.p. ha correttamente evidenziato che tali condotte erano idonee ad esercitare una particolare coartazione psicologica su PO e presentavano i caratteri propri dell'intimidazione, in quanto evocative dell'esistenza di una potente e radicata organizzazione di stampo mafioso mandante, in grado di punire eventuali rifiuti. Ha, inoltre, messo in luce la circostanza che la consumazione del reato era funzionale a scagionare PP ES e RA, esponenti di rilievo dell'associazione di stampo camorristico, in vista della riaffermazione del controllo sul territorio e sulle attività ivi svolte.
12. Non fondata è anche la doglianza con la quale PO ZO lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di revoca della provvisionale in favore di PO, tenuto conto del fatto che dall'intero contesto motivazionale concernente le comuni posizioni di PO e di GU e attraverso la illustrazione delle gravi condotte da essi realizzate si evince l'insussistenza dei presupposti per accogliere la domanda nei confronti di entrambi. 13. Per tutte le ragioni sin qui esposte i ricorsi di ES PP, ES GA, ES ER, ES RA, RA CA, DO HI, GU AN AL, ZO PO, PP RA non sono fondati e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.
14. Manifestamente infondato è il ricorso di Di TI IG. Quest'ultimo, infatti, in fase d'appello ha rinunciato a tutti i motivi di impugnazione, eccezion fatta per la sussistenza dell'aggravante L. 203 del 1991, ex art. 7 peraltro ritenuta insussistente nell'impugnata sentenza.
È, pertanto, preclusa in questa sede, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3, la proposizione di motivi di ricorso su questioni oggetto di rinuncia da parte dell'imputato in grado d'appello. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di mille Euro alla Cassa delle Ammende. 15. Manifestamente infondato è anche il ricorso del Procuratore generale nei confronti di PP ES.
Occorre premettere che promotore è colui che si fa iniziatore della societas sceleris, costitutore colui che partecipa alla fondazione dell'associazione, dirigente chi guida la società o una parte di essa con un rapporti di superiorità rispetto agli altri associati, organizzatore chi coordina l'attività degli associati ed assicura la funzionalità delle strutture, finanziatore colui il quale investe capitali nel sodalizio con la consapevolezza del fatto criminoso. Ciò posto, il Collegio osserva che dal tessuto motivazionale della sentenza impugnata si evince che i giudici di merito, pur non menzionando espressamente il ruolo di organizzatore contestato a PP ES, hanno di fatto valutato il complesso delle condotte da lui poste in essere all'interno dell'associazione e, in base alla valutazione critica delle emergenze processuali con riferimento all'intero contestazione formulata, son pervenuti ad escludere la configurabilità dell'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 1 anche sotto questo profilo.
Pertanto il ricorso del Procuratore generale è manifestamente infondato, in quanto, pur muovendo dalla deduzione di tale asserita violazione di legge, è in realtà teso ad una non consentita nuova valutazione delle emergenze processuali, preclusa in sede di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale. Dichiara inammissibile il ricorso di IG Di TI. Rigetta i ricorsi di RA CA, HI DO, GU AN AL, ZO PO, ES RA, GA ES, PP ES, ES ER, PP RA.
Condanna gli imputati ricorrenti al pagamento delle spese processuali e il solo De TI anche al versamento della somma di mille Euro alla Cassa delle Ammende.
Condanna GU e PO alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, liquidate nella somma complessiva di Euro duemilacinquecento, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 10 dicembre 2009. Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010