Sentenza 19 giugno 2012
Massime • 2
Integra l'elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.) il compimento di più atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, senza che sia necessario che essi vengano posti in essere per un tempo prolungato, essendo, invece, sufficiente la loro ripetizione, anche se per un limitato periodo di tempo.
Il dolo del delitto di maltrattamenti in famiglia non richiede la rappresentazione e la programmazione di una pluralità di atti tali da cagionare sofferenze fisiche e morali alla vittima, essendo, invece, sufficiente la coscienza e la volontà di persistere in un'attività vessatoria, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima.
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I maltrattamenti in famiglia integrano un'ipotesi di reato necessariamente abituale che può caratterizzarsi anche per la contemporanea sussistenza di fatti commissivi e omissivi, i quali acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo, perfezionandosi allorché si realizza un minimo di tali condotte collegate da un nesso di abitualità. Occorre pertanto ai fini del perfezionamento del reato sia la presenza di ripetuti atti vessatori, anche di natura diversa, ma comunque lesivi dell'integrità fisica o morale della persona tali da rendere dolorosa la convivenza, sia la condizione di soggezione psicologica della p.o. che costituisce la naturale ricaduta di un regime …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/06/2012, n. 25183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25183 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 19/06/2012
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 1102
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 32725/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R.V. ;
avverso la sentenza 1 aprile 2010 della Corte di appello di Torino;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Presidente Dr. De Roberto;
Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Scardaccione Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore, avvocato Fusco Stefano, in sostituzione dell'avvocatessa Savio Paola.
OSSERVA
1. R.V. ricorre per cassazione contro la sentenza 1 aprile 2010 con la quale la Corte di appello di Torino confermava, per quel che qui direttamente interessa, la decisione 15 gennaio 2007 del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale che, in esito a giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità del ricorrente per i reati di cui all'art. 337 c.p. (per avere, in concorso con R.A. e S.A. ,
fermando la autovettura davanti ad un pullman della linea 57, condotta da F.E..S. , per impedirgli di proseguire la marcia, nello scendere dall'autovettura con atteggiamento minaccioso, nello sferrare un pugno in direzione dell'autista del bus, nel richiedere con veemenza che scendesse dal mezzo, usato violenza e minaccia nei confronti in un incaricato di pubblico servizio per costringerlo ad omettere un atto del servizio) e di cui all'art. 572 (per avere maltrattato la moglie M.P. in modo continuativo dal (omesso) , percuotendola frequentemente con schiaffi, calci, pugni e testate, minacciandola di morte, in un' occasione con un coltello - la notte del (omesso) profferendo continuamente insulti al suo indirizzo - "fatti scopare dai marocchini, fatti inculare da tuo figlio" - così provocando nella moglie uno stato di avvilimento e sofferenza nonché lesioni su varie parti del corpo).
Il ricorrente ha dedotto due ordini di motivi entrambi incentrati sulla responsabilità per il delitto di cui all'art. 572 c.p.. Con il primo lamenta violazione della legge penale per avere la Corte territoriale ricavato la responsabilità del R. dalle dichiarazioni della persona offesa e dei vicini di casa senza che emergessero ne' atti vessatori di qualsiasi natura nei confronti della M. ne' la volontà di sottoporre la persona offesa ad un situazione di perdurante sofferenza. Una vicenda in cui era invece risultata esclusivamente una dinamica relazionale tra i coniugi particolarmente conflittuale, entro la quale gli episodi di violenza risultavano del tutto sporadici. Dal complesso delle risultanze probatorie sarebbe emerso che gli episodi di tensione tra i coniugi erano tutti riferibili ad un contesto da ricollegare alle loro precarie condizioni economiche. Tanto che dopo la misura cautelare il R. aveva fatto ritorno al domicilio domestico, a seguito di un percorso di riconciliazione gestito dai servizi sociali. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta insufficiente motivazione circa il diniego del giudizio abbreviato condizionato all'assunzione della M. , argomentato esclusivamente sulla circostanza che la donna era stata già esaminata nel corso delle indagini. Il ricorso è inammissibile.
2. Quanto al primo motivo, le censure del ricorrente appaiono introdurre censure non scrutinabili in questa sede di legittimità, alla stregua del contenuto delle denunce della M. , confermate da persone estranee al nucleo familiare, circa i ripetuti litigi e le tracce di lesioni;
mentre significativa appare la precisazione della persona offesa di non aver voluto documentare, per il timore di reazioni del R. , le lesioni subite.
I plurimi atti di violenza, le vessazione anche di ordine morale, le ripetute ingiurie, ampiamente descritte dalla sentenza di primo grado e richiamate dalla decisione qui impugnata, integrano sicuramente il delitto di maltrattamenti.
Va, al riguardo, rammentato che nella nozione di "maltrattamenti" rientrano i fatti lesivi della integrità fisica e del patrimonio morale del soggetto passivo, che rendano abitualmente dolorose le relazioni familiari, e manifestantisi mediante le sofferenze morali che determinano uno stato di avvilimento o con atti o parole che offendono il decoro e la dignità della persona, ovvero con violenze capaci di produrre sensazioni dolorose ancorché tali da non lasciare traccia (Sez. 6, 16 ottobre 1990, Mengo;
Sez. 6, 22 dicembre 1992, Sortini). Non è necessario, quindi, per la configurabilità del in esame un comportamento vessatorio continuo ed ininterrotto (Sez. 6, 6 novembre 1991, Faranda), perché il reato è caratterizzato da un' unità significante costituita da una condotta abituale che si estrinseca con più atti, delittuosi o no, che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi ma collegati da un nesso di abitualità ed avvinti nel loro svolgimento da un' unica intenzione criminosa di ledere l'integrità fisica o il patrimonio morale del soggetto passivo: cioè, in sintesi, di infliggere abitualmente tali sofferenze;
ad integrare l'abitualità della condotta non è necessario che la stessa venga posta in essere in un tempo prolungato, essendo sufficiente la ripetizione degli atti vessatori, come sopra caratterizzati ed "unificati", anche se per un limitato periodo di tempo (Sez. 5, 9 gennaio 1992, Giay). Pur sottolineando che il lasso di tempo, ancorché limitato, è tuttavia utile alla realizzazione della ripetizione di atti vessatori idonea a determinare la sofferenza fisica o morale continuativa della parte offesa (Sez. 6, 9 dicembre 1992, Gelati); anche se - pare opportuno rimarcarlo - uno degli indici obiettivi è rappresentato proprio dalla seriazione di atti che contrassegna, di norma l'abitualità. Per la configurabilità del reato non è richiesta una totale soggezione della vittima all'autore in quanto la norma, nel reprimere l'abituale attentato alla dignità e al decoro della persona, tutela la normale tollerabilità della convivenza (Sez. 6, 4 marzo 1996, Gazzetto). Tanto che nello schema del delitto di maltrattamenti in famiglia non rientrano soltanto le percosse, le lesioni, le ingiurie, le minacce e le privazioni e le umiliazioni imposte alla vittima, ma anche gli atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali, senza che assuma rilievo il fatto che gli atti lesivi si siano alternati con periodi di normalità e che siano stati, a volte, cagionati da motivi contingenti, poiché, data la natura abituale del delitto, l'intervallo di tempo tra una serie e l'altra di episodi lesivi non fa venir meno l'esistenza dell'illecito (Sez. 6, 7 giugno 1996, Vitiello). Si è parlato anche di atti di sopraffazione sistematica tali da rendere particolarmente dolorosa la stessa convivenza;
l'elemento psichico, poi si concretizza in modo unitario ed uniforme che deve evidenziare nell'agente una grave intenzione di avvilire e sopraffare la vittima e deve ricondurre ad unità i vari episodi di aggressione alla sfera morale e materiale di quest'ultima, pur non rilevando, data la natura abituale del reato, che durante il lasso di tempo considerato siano riscontrabili nella condotta dell'agente periodi di normalità e di accordo con il soggetto passivo (Sez. 6, 26 giugno 1996, Lombardo;
Sez. 6, 1 febbraio 1999, Valente). L'oggetto giuridico non è costituito, dunque, solo dall'interesse dello Stato alla salvaguardia della famiglia da comportamenti vessatori e violenti, ma anche dalla difesa dell'incolumità fisica e psichica delle persone indicate nell'art.572 c.p., interessate al rispetto della loro personalità nello svolgimento di un rapporto fondato su vincoli familiari;
tuttavia, deve escludersi che la compromissione del bene protetto si verifichi in presenza di semplici fatti che ledono ovvero mettono in pericolo l'incolumità personale, la libertà o l'onore di una persona della famiglia, essendo necessario, per la configurabilità del reato, che tali fatti siano la componente di una più ampia ed unitaria condotta abituale, idonea ad imporre un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile (Sez. 6, 27 maggio 2003, Caruso;
Sez. 6, 4 dicembre 2003, Camiscia). Il fatto che con il verbo "maltrattare" il legislatore abbia utilizzato un espressione polidesignante (compresiva sia della condotta tipica sia dell'elemento soggettivo del reato) non esime il Collegio dal prendere in esame i profili più strettamente legati all'elemento psicologico.
Sul punto la giurisprudenza è costante nel senso che per la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 572 c.p. non è necessario che l'agente abbia perseguito particolari finalità ne' il pravo proposito di infliggere alla vittima sofferenze fisiche o morali senza plausibile motivo, essendo invece sufficiente il dolo generico cioè la coscienza e volontà di sottoporre il soggetto passivo a tali sofferenze in modo continuo ed abituale (Sez. 6, 3 luglio 1990, Soru); non è, quindi, richiesto un comportamento vessatorio continuo ed ininterrotto;
essendo l'elemento unificatore dei singoli episodi costituito da un dolo unitario, e pressoché programmatico, che abbraccia e fonde le diverse azioni;
esso consiste nell'inclinazione della volontà ad una condotta oppressiva e prevaricatrice che, nella reiterazione dei maltrattamenti, si va via via realizzando e confermando, in modo che il colpevole accetta di compiere le singole sopraffazioni con la consapevolezza di persistere in una attività illecita, posta in essere già altre volte (Sez. 6, 6 novembre 1991, Faranda); esso è, perciò costituito da una condotta abituale che si estrinseca con più atti, delittuosi o no, che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi ma collegati da un nesso di abitualità ed avvinti nel loro svolgimento dall'unica intenzione criminosa di ledere l'integrità fisica o il patrimonio morale del soggetto passivo, cioè, in sintesi, di infliggere abitualmente tali sofferenze (Sez. 5, 9 gennaio 1992, Giay). Si è insistito, più in particolare, sull'unitarietà del dolo, in modo da non confonderlo con la coscienza e volontà di ciascun frammento della condotta, tanto da negare che l'elemento psicologico debba scaturire da uno specifico programma criminoso rigorosamente finalizzato alla realizzazione del risultato effettivamente raggiunto (l'espressione "quasi programmatica" viene perciò intesa obiter); vale a dire, non occorre che debba essere fin dall'inizio presente una rappresentazione della serie degli episodi;
quel che la legge impone, infatti, è che sussista la coscienza e volontà di commettere una serie di fatti lesivi della integrità fisica e della libertà o del decoro della persona offesa in modo abituale. Un intento, dunque, riferibile alla continuità del complesso e perfettamente compatibile con la struttura abituale del reato, attestata ad un comportamento che solo progressivamente è in grado di realizzare il risultato;
la conseguenza è che il momento soggettivo che travalica le singole parti della condotta e che esprime il dolo del delitto di maltrattamenti può ben realizzarsi in modo graduale, venendo esso a costituire il dato unificatore di ciascuna delle componenti oggettive (Sez. 6, 17 ottobre 1994, Fiorillo;
Sez. 6, 14 luglio 2003, Miola;
Sez. 6, 11 dicembre 2003, Bonsignore). La valutazione di tale componente soggettiva di difficile connotazione esterna, è rimessa necessariamente al prudente apprezzamento del giudice di merito il quale però, proprio per tale ragione, deve fornire del suo convincimento una motivazione priva di vizi logici e ancorata a dati di fatto che costituiscano chiara manifestazione della intima volizione dell'imputato (Sez. 6, 8 febbraio 1995, Santoro). Il movente, a sua volta, non esclude il dolo, alla cui nozione è estraneo, ma lo evidenzia, rivelando la comunanza del nesso psicologico fra i ripetuti e numerosi atti lesivi (Sez. 6, 2 febbraio 1996, Tosi;
Sez. 6, 22 febbraio 1994, Pirozzi). O, ancora, che il reato di cui all'art. 572 c.p. consiste nella sottoposizione dei familiari ad una serie di atti di vessazione continui e tali da cagionare sofferenze, privazioni, umiliazioni, le quali costituiscono fonte di un disagio continuo ed incompatibile con normali condizioni di vita;
i singoli episodi, che costituiscono un comportamento abituale, rendono manifesta 1'esistenza di un programma criminoso relativo al complesso dei fatti, animato da una volontà unitaria di vessare il soggetto passivo (Sez. 6, 4 dicembre 2003, Camiscia). Anche se non pare inopportuno rilevare che (come ha osservato la parte più attenta della giurisprudenza di questa Corte, sulla base della silloge sopra riportata) il reato appare contrassegnato, di norma, da una progressione anche psicologica che prende sempre più maggiore consistenza fino a tradursi nell'intenzione di maltrattare. Non necessariamente, dunque, un programma ab inizio ma la consapevolezza della lesione della personalità del soggetto passivo che, man mano realizza la volontà prevaricatrice;
fermo restando che l'unità dell'elemento soggettivo è da intendersi, meglio, come entità che trascende i singoli atti ciascuno dei quali può anche non integrare un' ipotesi di reato;
così usando alla lettera l'espressione "maltrattare".
3. Inammissibile per manifesta infondatezza è il secondo motivo con il quale si censura il diniego del giudizio abbreviato condizionato alla assunzione delle dichiarazioni della M. . Un diniego ampiamente e correttamente motivato, considerata sia la peculiarità del rito sia le ampie articolazioni delle denunce della persona offesa.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in Euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2012