Sentenza 25 ottobre 2016
Massime • 1
Nel giudizio di appello avverso la sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato non condizionato, l'assunzione di nuove prove è possibile solo qualora queste non si riferiscano a circostanze di fatto anteriori al processo e conosciute dall'imputato, trattandosi altrimenti, di prove che avrebbero dovuto formare oggetto di una richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria da sottoporre al relativo vaglio di ammissibilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/10/2016, n. 49324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49324 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2016 |
Testo completo
49 3 24 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 2708 Piercamillo Davigo -Presidente - Giovanna Verga UP 25/10/2016- Giuseppe Sgadari R.G.N. 15736/2016 Cosimo D'Arrigo Relatore - Sandra Recchione ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MO MA NI, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/01/2016 della Corte d'appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Cosimo D'Arrigo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO La Corte d'appello di Ancona, con sentenza del 26 gennaio 2016, ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Macerata, in data 30 gennaio 2013, a MA NI MO, in esito a rito abbreviato, per l'appropriazione indebita di un rubino del valore di euro 50.000 consegnatole in conto vendita da Roberto LA. Avverso tale sentenza l'imputata propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, allegando quattro motivi. ཁ་ Con il primo motivo di ricorso, la MO si duole della mancata assunzione di una prova decisiva in grado d'appello e del vizio di motivazione in ordine a tale diniego. Gli altri tre motivi di ricorso sono strettamente connessi, in quanto riguardano la datazione del tempus commissi delicti, anche ai fini della prescrizione del reato. Con successive memorie, la MO ha illustrato cinque nuovi motivi di ricorso: vizio di notificazione delle sentenze di primo e secondo grado, avvenuta non presso il domicilio eletto, bensì altrove;
incompetenza territoriale del Tribunale di Macerata, in favore di quello di Alessandria;
tardività della querela, proposta nel 2009, sebbene in fatti risalgano al 2004; irrilevanza penale del fatto, che avrebbe rilievo meramente civilistico;
intervenuta prescrizione del reato, anche a decorrere dalla data di presentazione della querela. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
2.1 La prova nuova che la MO avrebbe voluto che fosse assunta in grado di appello è costituita dall'esame testimoniale di LO LA, figlio della persona offesa (costituita parte civile), che all'epoca dei fatti lavorava nell'oreficeria del padre. Il contenuto della deposizione che costui avrebbe dovuto rendere in dibattimento risulta da una dichiarazione stragiudiziale prodotta dalla MO a sostegno della propria istanza. In sostanza, il LA, smentendo il padre, afferma che il rubino controverso non era di proprietà della persona offesa, bensì della stessa MO, che a sua volta l'aveva portato in oreficeria per farlo montare in una collana. La corte d'appello ha disatteso l'istanza osservando, fra l'altro, che si tratterebbe di una versione dei fatti fino a quel momento mai prospettata dall'imputata nelle proprie difese, nonostante di simili circostanze - stando alla prospettazione difensiva - la MO non avrebbe potuto non essere a conoscenza ab initio. È stata, inoltre, ritenuta irrituale la produzione di un documento di contenuto dichiarativo, laddove nel rito abbreviato eventuali integrazioni informative da parte di terzi possono confluire solo attraverso l'escussione degli stessi dinnanzi al giudice. ؟ 2 چرا 2.2 La decisione della Corte d'appello, che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto elaborati sul punto dalla Cassazione, si sottrae alle censure prospettate in ricorso. In linea generale, infatti, in virtù del rinvio dell'art. 443, quarto comma, cod. proc. pen. all'art. 599 dello stesso codice e, per ciò stesso, al comma terzo di tale articolo che, a sua volta rinvia al successivo art. 603, è possibile, anche nell'ambito del rito abbreviato, entro certi limiti e cioè quando il giudice di - appello lo ritiene assolutamente necessario ai fini della decisione - procedere all'assunzione di nuove prove o alla riassunzione delle prove già acquisite agli atti (Sez. 6, n. 1944 del 24/11/1993 dep. 17/02/1994, De Carolis, Rv. 197263). Tuttavia, è irragionevole consentire all'imputato di prospettare nuove ipotesi di ricostruzione del fatto dopo l'ammissione del rito abbreviato non condizionato ad integrazione probatoria, per poi azionarle come carenza di motivazione della sentenza che le abbia disattese. Infatti, qualora tali nuove ipotesi fossero state manifestate per condizionare un'integrazione probatoria, avrebbero reso inammissibile la richiesta di giudizio abbreviato (Sez. 5, n. 17425 del 13/03/2007 - Giuliano e altro, Rv. 236639). In altri termini, in caso di giudizio abbreviato non condizionato, l'assunzione di nuove prove in appello è possibile, ma solo qualora queste siano coerenti con la scelta iniziale del rito. Altrimenti, specialmente se si riferiscono (come nel caso di specie) a circostanze di fatto anteriori al processo e certamente conosciute dall'imputato, alla loro ammissione osta, la considerazione che avrebbero dovuto essere prospettate nell'ambito di una richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria, sottoposta al relativo vaglio di ammissibilità. Pertanto, stante l'inconciliabilità della linea difensiva seguita dall'imputata fino al momento della richiesta di assunzione di integrazione istruttoria in appello con le risultanze della nuova prova indicata, correttamente la Corte d'appello ha escluso l'ammissibilità della domanda.
3. Gli altri motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente La questione della retrodatazione del momento in cui si è consumato il reato di appropriazione indebita costituisce oggetto di specifica deduzione fra i motivi di gravame in appello, ma solo al fine di dedurre la tardività della querela. La corte territoriale, esaminando la questione, osserva che sebbene «le risposte evasive [della MO alle richieste di restituzione della gemma] potevano indurre il sospetto di una condotta scorretta e credibilmente margini di dubbio sulla possibilità di vendita o di restituzione», la conoscenza certa del fatto di reato va ancorata a «circostanze che dimostrino con il dovuto rigore il diverso momento 3 in cui si rendeva manifesta ed inequivocabile l'avvenuta appropriazione». Peraltro, il giudice d'appello considera assorbente la circostanza che, trattandosi di cosa consegnata in conto vendita, il reato deve intendersi aggravato ai sensi dell'art. 61, n. 11, cod. pen. e dunque procedibile d'ufficio. Il problema dell'individuazione del tempus commissi delicti viene ora dedotto dall'imputata sotto il diverso profilo dell'intervenuta prescrizione del reato, che la corte d'appello non avrebbe rilevato. Ciò posto, in tema di appropriazione indebita, se la detenzione del bene sia qualificata in forza di un rapporto contrattuale (nella specie, in conto vendita), il mero inadempimento, cui consegue la risoluzione di diritto del contratto, non integra, di per sé, il reato di cui all'art. 646 cod. pen. che, invece, si perfeziona solo nel momento in cui il detentore manifesta la sua volontà di detenere il bene uti dominus, non restituendo, senza alcuna giustificazione, il bene che gli viene richiesto e sul quale non ha più alcun diritto (Sez. 2, n. 25282 del 31/05/2016 - Nunzella, Rv. 267072). La Corte d'appello, con apprezzamento di merito non sindacabile in questa sede, ha collocato il momento dell'interversione dell'animus possidendi alla data in cui la MO si è rifiutata di restituire la pietra preziosa nonostante la diffida formare a mezzo di lettera raccomandata pervenuta in data 17 dicembre 2008. Consegue che le censure in esame sono inammissibili.
4. Infine, anche i motivi nuovi sono inammissibili. Infatti, i "motivi nuovi" a sostegno dell'impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 585, quarto comma, cod. proc. pen., quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (art. 311, quarto comma, cod. proc. pen.) ed il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità (art. 611 cod. proc. pen.), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998 - Bono ed altri, Rv. 210259; Sez. 5, n. 4184 del 20/11/2014 dep. 28/01/2015, Giannetti, Rv. 262180; Sez. 3, n. 18293 del 20/11/2013 - dep. 05/05/2014, G, Rv. 259740). Ciò in quanto la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti;
ne consegue che sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali, a fondamento del petitum dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare 4 l'ambito del predetto petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione (Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012 - dep. 11/01/2013, Platamone e altro, Rv. 254301). L'unico, fra i motivi esposti con la memoria aggiuntiva, che consiste in un allargamento di un tema già introdotto con il ricorso è quello che riguarda la sarebbe maturata, in dataprescrizione del reato, che a parere della MO - - successiva alla sentenza di appello, anche prendendo considerando quale dies a quo la presentazione della querela. Ma l'inammissibilità del ricorso dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi principali non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la rilevanza della prescrizione del reato maturata dopo la pronunzia della sentenza di secondo grado (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, Rv. 217266; da ultimo: Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013 - dep. 08/07/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).
5. Secondo quanto previsto dall'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorso, si determina equitativamente in euro 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.500,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso il 25/10/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Piercamillo Davigo Cosimo D'Arrigo DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 21 NOV. 2016 IL DICASS CANCELLIERE EMA DI E R Claudia Panelli P S U E S I R O C 5