Sentenza 22 novembre 2017
Massime • 1
Integra l'elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.) il compimento di più atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, senza che sia necessario che essi vengano posti in essere per un tempo prolungato, essendo, invece, sufficiente la loro ripetizione, anche se in un limitato contesto temporale, e non rilevando, data la natura abituale del reato, che durante lo stesso siano riscontrabili nella condotta dell'agente periodi di normalità e di accordo con il soggetto passivo. (Fattispecie in cui la condotta contestata, consistita nell'ingiuriare, minacciare ed aggredire fisicamente la vittima, tenendo, altresì, atteggiamenti palesemente denigratori nei suoi confronti era stata attuata nel corso di tre mesi di convivenza frammezzata da periodi di quiete).
Commentari • 11
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1. Evoluzione e inquadramento normativo. La tematica dei maltrattamenti in famiglia ha, negli ultimi anni, sempre di più interessato la casistica dei Tribunali e conseguentemente della giurisprudenza di legittimità. I casi portati all'attenzione dell'organo giudicante rappresentano solamente una parte di quelli che accadono nella quotidianità e che generano un sommerso di difficile individuazione. A questo si aggiunga che, durante il periodo di restrizioni e lockdown imposto dalla pandemia di Covid-19 le richieste di assistenza delle vittime di violenza o maltrattamenti è aumentata in maniera esponenziale[1]. Consapevole di tale fenomeno anche il legislatore italiano ha posto in essere – …
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1. Premessa La tematica dei maltrattamenti in famiglia ha, negli ultimi anni, sempre di più interessato la casistica dei Tribunali e conseguentemente della giurisprudenza di legittimità, oltreché l'opinione pubblica. I casi portati all'attenzione dell'organo giudicante rappresentano solamente una parte di quelli che accadono nella quotidianità e che generano un sommerso di difficile individuazione. Consapevole di tale fenomeno anche il legislatore italiano ha posto in essere – come molto spesso accade non tanto per presa di coscienza, ma sulla scia di alcuni casi mediatici – delle riforme ad un codice che tendeva a non occuparsi delle questioni familiari. Per sua stessa struttura …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/11/2017, n. 6724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6724 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2017 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento