Cass. pen., sez. I, sentenza 14/05/2008, n. 21329
CASS
Sentenza 14 maggio 2008

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Massime1

Non è configurabile l'ipotesi aggravata di cui all'art. 572, comma secondo, cod. pen. (morte come conseguenza non voluta dei maltrattamenti) - ma quella di omicidio volontario di cui all'art. 575 cod. pen. - nel caso in cui la morte della vittima, sottoposta a continui maltrattamenti, sia oggetto della sfera rappresentativa e volitiva dell'agente, oltre ad essere causalmente collegata alla condotta da questi posta in essere. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la sussistenza del delitto di omicidio volontario nella condotta di due conviventi che avevano omesso di somministrare il cibo ad una bimba, continuamente sottoposta a maltrattamenti e di cui avevano la responsabilità della cura ed educazione, correttamente ritenendo che rientra nella cognizione e nell'esperienza di qualsiasi individuo, pur se dotato di modeste facoltà cognitive e intellettive, che la mancata somministrazione di cibo ad un bambino è destinata a provocarne la morte).

Commentari2

  • 1Art. 575 - Omicidio
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    Rassegna di giurisprudenza Elemento soggettivo In tema di delitti omicidiari, deve qualificarsi come dolo diretto, e non meramente eventuale, quella particolare manifestazione di volontà dolosa definita dolo alternativo, che sussiste quando il soggetto attivo prevede e vuole, con scelta sostanzialmente equipollente, l'uno o l'altro degli eventi (nella specie, morte o grave ferimento della vittima) causalmente ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria, con la conseguenza che esso ha natura di dolo diretto ed è compatibile con il tentativo (Sez. 1, 27620/2007, richiamata da Sez. 1, 13628/2019). L'assenza di movente dell'azione omicidiaria è irrilevante ai fini …

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  • 2Art. 572 - Maltrattamenti contro familiari e conviventi (1)
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza L'elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti in famiglia è costituito dal compimento di più atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, senza che sia necessario che essi vengano posti in essere per un tempo prolungato, essendo, invece, sufficiente la loro ripetizione, anche se in un limitato contesto temporale, e non rilevando, data la natura abituale del reato, che durante lo stesso siano riscontrabili nella condotta dell'agente periodi di normalità e di accordo con il soggetto passivo (Sez. 3, 6724/2018). Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 572, deve …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 14/05/2008, n. 21329
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21329
Data del deposito : 14 maggio 2008

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