Sentenza 11 gennaio 2000
Massime • 1
In tema di falsità materiale, l'espressione "esercizio delle sue funzioni", cui il legislatore fa ricorso per sanzionare più severamente il falso commesso dal pubblico ufficiale, deve riferirsi all'ambito di competenza funzionale dello stesso. A ciò consegue che, se nell'agente non è mai venuta meno tale qualifica, l'alterazione che costui abbia compiuto di un atto pubblico viene correttamente ricondotta sotto la previsione dell'art. 476 cod.pen. e non sotto quella della falsità materiale commessa da privato. (Fattispecie relativa ad un medico, dipendente ospedaliero, condannato, nella fase di merito, per avere alterato una cartella clinica, precedentemente da lui redatta in modo corretto. La difesa dell'imputato ricorrente aveva sostenuto che l'esercizio delle funzioni era cessato con la originaria compilazione della cartella e che, quindi, la successiva alterazione poteva, al più, ricondursi alla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 482 cod.pen. La Suprema Corte, nell'enunciare il principio sopra riportato, ha rigettato il ricorso).
Commentario • 1
- 1. FalsoAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 4 febbraio 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/01/2000, n. 4679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4679 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GUIDO IETTI Presidente del 11/01/2000
1. Dott. CARLO COGNETTI Consigliere SENTENZA
2. " ZI CH " N.19
3. " VITTORIO GLAUCO EBNER " REGISTRO GENERALE
4. " RI TE " N.24655/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da SS TO nato ad [...] in data [...]
avverso la sentenza in data 21.04.1999 DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO Visti gli atti, la sentenza denunziata, ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. EBNER
Udito, per la parte civile, l'avv. M. GIANNONE
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso
Uditi i difensori avv. prof. F. VASSALLI
Svolgimento del processo
P. 1 SS TO è stato chiamato a rispondere innanzi al Tribunale di Varese dei reati di cui agli artt. 81 cpv. 478 e 479 in relazione all'art. 476 CP, perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso quale pubblico ufficiale e in particolare medico alle dipendenze dell'Ospedale F. Del Ponte nonché responsabile dell'andamento igienico sanitario della suddetta struttura:
- contraffaceva il partogramma allegato alla cartella clinica n.2942 del 1978 modificandone le annotazioni relative alle rilevazioni orarie (l'ultima delle quali - risalente alla h. 10,30 del documento originale - risultava aggiornata alle h. 11,30 nella copia rilasciata il 27.9.1982);
- attestava che la cartella clinica relativa al ricovero di FA NN era composta da n^ sette fogli, contrariamente al vero in quanto essa originariamente era composta da otto fogli;
alterava la composizione della suddetta cartella clinica sopprimendo o comunque asportando un ottavo foglio relativo all'esito ed allo svolgimento del partogramma.
In Varese, in epoca anteriore al 27.9.1982 quanto alla contraffazione del partogramma;
in epoca anteriore e prossima al 27.6.1989 quanto alla soppressione del partogramma ed il 27.6.1989 e l'11.6.1990 quanto alla falsa attestazione di conformità della cartella clinica. Con sentenza in data 29.9.1998 il Tribunale di Varese dichiarava SS TO responsabile del delitto di cui al contestato art.476 CP - limitatamente all'alterazione della cartella clinica con riferimento al partogramma - e lo condannava alla pena di anni tre di reclusione(pena interamente condonata ai sensi del DPR 865/86 e 394/90), nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile FA NN, da liquidarsi in separata sede. Assolveva, invece, l'imputato dalle ulteriori contestazioni di soppressione della cartella clinica con riferimento al partogramma e di false attestazioni di conformità delle copie della cartella clinica, con la formula perché il fatto non sussiste. La sentenza veniva impugnata dal PM - per i capi assolutori - e dall'imputato.
All'esito del dibattimento la Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 21.4.1999, in parziale riforma della impugnata decisione, ed accogliendo sul punto l'impugnazione del PM, ha dichiarato il SS responsabile anche del reato di soppressione del partogramma della cartella clinica e conseguentemente ha aumentato la pena già inflittagli di ulteriori mesi sei di reclusione: pena interamente condonata.
Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, cui ha fatto seguito il deposito, prima dell'udienza, di nuovi motivi di ricorso.
La parte civile ha depositato in data 4.1.2000 memoria di replica agli atti defensionali ricorso e motivi nuovi) dell'imputato. Motivi della decisione
P. 2 La vicenda ha una sua complessità che rende necessario il richiamo allo svolgimento dei fatti, quale si desume dalla impugnata sentenza e da quella di primo grado.
La sig.ra ND FA in MB, era assistita - durante la gravidanza - dal Dr. SS.
Questi, dopo averla privatamente visitata, ne dispose - essendo prossimo il parto - il ricovero presso l'ospedale Dal Ponte di Varese (ove il medesimo Dr. SS svolgeva le funzioni di aiuto primario del reperto di ostetrica e ginecologia) per eseguire il parto pilotato.
La sig. FA entrava in reparto il 27.5.1978.
Alle h.7,30 veniva visitata dall'ostetrica che registrava sulla cartella clinica quanto rilevato;
alle h.8,30 alla FA venivano somministrati dei medicinali a base di ossitocina per stimolare le contrazioni uterine;
alle h.11 veniva eseguita l'ammioressi, con fuoriuscita di liquido chiaro e battito cardiaco fetale regolare.
Alle h. 11, 50 la paziente veniva condotta in sala parto. Alle 12,15,dava alla luce una bambina, LE, quale, subito dopo la nascita - avvenuta con l'ausilio di una ventosa manovrata dal Dr. SS - si presentava in condizioni critiche: manifestava infatti una gravissima cerebropatia spastica, del tutto irreversibile. Dopo alcuni di vita vegetativa, LE MB ha cessato di vivere mentre era in corso il dibattimento di primo grado. P. 3 Nel 1981 la FA presentava querela nei confronti del Dr. SS per il reato di lesioni, peraltro poi dichiarato estinto per amnistia.
La causa civile iniziata dalla FA e dal marito - con citazione notificata il 17 settembre 1982 - nei confronti del medesimo sanitario e dell'Ospedale dal Ponte(poi USSL, 3 di Varese) innanzi al Tribunale di Varese, si concludeva con la condanna del dr. SS e dell'Ente al risarcimento dei danni in favore dei coniugi MB: decisione confermata dalla Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 5.11.1991 divenuta definitiva a seguito della sentenza in data 13.3.1998 di questa Corte, sezione III civile. P. 4 Nel tempo, venivano rilasciate ai coniugi MB varie copie della cartella clinica relativa al ricovero ed al parto della FA.
Alle date dell'8.11.1978 e del 2.11.1979 vengono rilasciate dai direttori sanitari pro tempore Dr. Franzini e Dr. Faraci due copie della cartella, formata da otto fogli, compreso il c.d. "partogramma" (e cioè il diagramma che riproduce graficamente la progressione del feto all'interno del canale uterino e la correlativa dilatazione del canale). L'ultima annotazione in ordine cronologico che si legge sul partogramma reca le h. 10,30. Una delle copie viene prodotta nel giudizio civile.
Il 27.9.1982 risulta rilasciata ai coniugi MB una terza copia della cartella: il foglio costituente il partogramma contiene peraltro annotazioni sullo stato della gestante fino alle h. 11,30. Copia analoga viene prodotta dal Dr. SS nel giudizio civile. Successivamente, il 27.6.1989 e l'11.6.1990,vengono rilasciate agli MB dall'odierno imputato (nel frattempo divenuto direttore sanitario), altre due copie della cartella del parto, poi prodotte in sede penale, composte peraltro di sette e non di otto fogli: mancando il partogramma.
In data 24.11.1993 ad iniziativa del PM veniva sequestrato l'originale della cartella clinica, risultato corrispondere alle copie conformi da ultimo rilasciate (soli sette fogli, non essendovi il partogramma).
P. 5 Così sinteticamente riassunti i fatti, può passarsi all'esame del ricorso per cassazione dell'imputato, articolato su sette motivi. Preliminarmente è tuttavia necessario vagliare, per ragioni di priorità logico - giuridica fondatezza di due questioni prospettate rispettivamente dalla parte civile nella memoria di replica, sub 1), e dall'imputato con il primo dei nuovi motivi, posto che con esse si introducono questioni di inanimissibilità del ricorso e di nullità assoluta del decreto che dispone il giudizio.
La parte civile deduce infatti la inammissibilità del ricorso dell'imputato - contumace nel giudizio di appello - per difetto di specifico mandato ai sensi dell'art. 571 comma terzo c.p.p. nel testo vigente anteriormente alla riforma introdotta con l'art. 46 della L.479/1999 che ha soppresso l'intero secondo periodo del terzo comma dell'art. cit, laddove era disciplinata l'impugnazione del difensore contro la sentenza contumaciale: richiedendosi appunto, in tale evenienza, che il difensore fosse munito di specifico mandato. Il vizio dedotto - che nella specie si sostanzierebbe nella mancanza (nella procura ad hoc rilasciata con l'atto di appello avverso la sentenza del Tribunale di Varese) di specifico riferimento alla sentenza di appello contro la quale l'imputato ha proposto il ricorso per cassazione - all'evidenza non sussiste.
Ed invero, dalla lettura della procura speciale che risulta rilasciata ex art. 122 c.p.p. dall'imputato SS ai suoi difensori in data 9.1.1999 emerge che: il mandato concerne la impugnazione della sentenza n. 134/98, di condanna alla pena di anni tre di reclusione (pena condonata) emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Varese il 29.9.1998, dep. il 26.11.1998; il mandato - che si dichiara specifico ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 571 n. 3 ultima parte c.p.p. - comprende oltre che la facoltà di proporre appello anche quella di proporre ricorso per cassazione ex art. 606 c.p.p. richiesta di revisione e di riti alternativi. Orbene, la finalità della norma - garantire all'imputato contumace la facoltà di esercitare una scelta libera e consapevole in ordine all'esercizio del diritto di impugnazione - deve ritenersi essere stata pienamente raggiuntane l caso in esame, con il conferimento dell'incarico anche prima della pronuncia del provvedimento da impugnare: essendo comunque chiaro l'intento dell'imputato di conferire al difensore il mandato ad impugnare con ricorso per cassazione anche la sentenza di appello contumaciale (Cass. pen ss.uu.
7.3.1996 n. 47 - c.c. 25.10.1995, Capellato;
sez. VI pen.
8.5.1997 n. 4088, ud. 19.2.1997, Magazzù RV.207403) che sarebbe stata emessa nel procedimento penale a suo carico.
Quanto all'eccezione sollevata dalla difesa del SS, essa concerne la nullità del decreto che dispone il giudizio in quanto il GUP avrebbe esercitato in concreto funzioni di iniziativa nel promovimento dell'azione penale laddove - nella parte motivazionale del provvedimento - rileva che "era stato falsificato e poi distrutto uno dei fogli e cioè quello relativo al partogramma" mentre la alterazione del partogramma non aveva costituito oggetto del procedimento penale come sviluppatosi fino all'esito della udienza preliminare.
L'eccezione è priva di fondamento.
Invero, il rilievo del GUP del Tribunale di Varese circa la configurabilità di un ulteriore reato a carico del SS comunque non si è tradotto in un rinvio a giudizio anche in ordine a tale reato (formalmente contestato dal PM i sensi dell'art. 517 c.p.p. in epoca successiva e cioè il 16.4.1996).
Pertanto, non si è determinata alcuna nullità del relativo decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art. 178 lett. b) e 423 c.p.p., in quanto con il predetto atto l'imputato è stato chiamato a rispondere innanzi al Tribunale dei soli fatti - reato già contestatigli: e cioè del falso ideologico concernente le copie autentiche della cartella clinica FA rilasciate il 27.6.1989 e l'11.6.1990 e del falso per soppressione del partogramma. Solo successivamente, come il sistema processuale consente all'Organo titolare dell'esercizio sull'azione, penale, il PM ha ritenuto di contestare nelle già ricordate forme di rito, l'ulteriore violazione attinente alla materiale falsificazione del partogramma, estendendo così l'ambito degli originari addebiti: sicché ritualmente il Tribunale ha poi pronunciato anche in ordine a tale reato. Ciò posto, può passarsi alla valutazione dei motivi di ricorso, tutti - ad eccezione di quello attinente la mancata concessione delle attenuanti generiche - contrastati dalla difesa della parte civile con la richiamata memoria.
Con il primo si deduce inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità l'art. 606 lett. c c.p.p. in relazione all'art. 178 lett. c c.p.p.) per avere erroneamente la Corte di merito ritenuto non integrare nullità la eccepita mancata citazione - con il decreto che dispone il giudizio - della P.A., parte offesa del reato di falso.
La censura è inammissibile perché tardiva.
Invero, l'eccezione - concernente una nullità di ordine generale ma non assoluto e quindi assoggettata, per quanto qui rileva, al regime(c.d. intermedio) di cui all'art. 180 c.p.p. (Cass. pen. sez. VI 19.4.1993 n. 116, c.c. 19.1.1993, PM in proc. Pizziconi) - risulta formulata tardivamente, dopo la deliberazione della sentenza di primo grado, solo con i motivi aggiunti all'atto di appello. Tale rilievo è assorbente rispetto ad ogni altra questione sollevata dalla difesa in ordine alla correttezza in fatto e in diritto della valutazione della Corte di merito circa la ritenuta mancanza di un concreto interesse (art. 182 c.p.p.) dell'imputato a dedurre una tale nullità.
Con il secondo motivo si deduce ulteriore l'osservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 606 lett. c in relazione agli artt. 476-478 CP e all'art. 522 c.p.p.) per non avere la Corte territoriale rilevato e dichiarato la prescrizione del reato di falso concernente la contestata alterazione del partogramma - commesso in epoca anteriore al 27.9.1982 e contestato solo il 22.4.1996 - ritenendo il fatto integrare l'ipotesi aggravata di cui al comma secondo dell'art. 476 CP, pur in mancanza di rituale contestazione di tale aggravante. A sostegno delle ragioni al riguardo esposte il ricorrente ha formulato anche un motivo nuovo (il quarto).
La censura è infondata.
Invero, è principio giurisprudenziale del tutto consolidato che le norme(artt. da 516 a 522 c.p.p.) le quali disciplinano le nuove contestazioni, la modifica della imputazione e la correlazione tra imputazione contestata e sentenza hanno lo scopo di assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa in relazione al contenuto dell'accusa.
Di conseguenza, tali norme devono essere interpretate non in senso puramente formale ma avuto riguardo alla indicata finalità di garanzia cui sono preordinate.
Di talché le indicate norme potranno ritenersi violate solo nel caso in cui la modificazione dell'imputazione - attraverso una trasformazione o sostituzione degli elementi di fatto su cui si fonda - abbia in concreto pregiudicato la possibilità di difesa. Nella specie tale situazione non si è verificata, posto che al SS è stata contestata la contraffazione (nel senso già descritto, con riguardo all'orario finale - h. 11,30, anziché h. 10,30, come nel documento originale - dell'osservazione del travaglio della paziente) del partogramma allegato alla cartella clinica della FA. Ciò ha comportato - come del resto correttamente ha osservato la Corte di merito - una puntuale descrizione della condotta incriminata con riferimento in fatto anche alla aggravante di cui al secondo comma dell'art. 476 CP.. Va pure sottolineato che il diritto di difesa dell'imputato non risulta avere subito menomazioni di sorta per tutta la durata del giudizio, ivi compresa la discussione finale: nel corso della quale il PM ha comunque chiesto al Tribunale di pervenire all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato considerando il documento oggetto delle imputazioni come atto pubblico di fede privilegiata. Con ciò stesso ponendo la difesa ancora una volta in grado di difendersi pienamente sul punto, essendo in sua facoltà di chiedere al Tribunale (ai sensi dell'art. 523 sesto comma c.p.p.) l'assunzione di nuove prove necessarie alla dimostrazione degli assunti contrari alla pretesa del PM.
È quindi da escludere, in linea di fatto, che vi sia stata violazione del diritto di difesa produttiva di nullità ai sensi e nei limiti di cui all'art. 522 c.p.p.. Del resto, l'affermazione che la cartella clinica di un ricoverato in un pubblico ospedale, compilata da un medico, pubblico dipendente in servizio nello stesso, costituisce atto di fede pubblica privilegiata (in quanto precostituito, anche sulla base di norme interne a garanzia della pubblica fede) e come tale sanzionato ai sensi del secondo comma dell'art.476 CP)con riguardo alla sua provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato ed al fatti che il medesimo attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, rappresenta un orientamento del tutto consolidato in sede di legittimità(Cass. pen. sez. VI 24.10.1975, ud. 30.5.1975, Cericola;
Cass. pen. sez. V 24.10.1980, Saccone in Cass. Pen. 1982, 470; Cass. pen. sez. V 24.11.1983, Grandieri in Mass. Uff. 1984, m.162429; Cass. pen. sez. V 3.5.1990, Giorgetti RV 209682; Cass. pen. sez. V 27.1.1998 n. 1098(ud.26.11.1997) PM in proc. Noce ed altro) dal quale non vi è alcun motivo per discostarsi.
Ciò posto, ed una volta escluso che vi sia stata lesione del diritto di difesa in ordine al contestato e ritenuto reato di cui all'art.476 CP, ne consegue che correttamente la Corte territoriale ha escluso il maturarsi dei termini di prescrizione del reato stesso, assoggettato alla disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 157 comma primo n. 2,158 comma primo (in relazione alla ritenuta continuazione di tale reato con quello di cui all'art. 490 - soppressione del partogramma -) e 160 ultimo comma CP. Tali termini comunque neppure alla data odierna risultano decorsi. Con il terzo motivo, connesso al precedente, si deduce erronea applicazione della legge penale (art. 606 c.p.p. lett. b con riferimento agli artt. 476, 478 e 482 CP) per non avere i Giudici di secondo grado comunque tenuto conto, nel confermare la sentenza del Tribunale di Varese in ordine alla falsificazione del partogramma, della mancanza di prova circa la qualità, in capo al Dr. SS, di pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni. Essendo l'imputato solo un medico pubblico impiegato poteva al più essergli addebitata la violazione di cui all'art. 482 CP: ed anche in tal caso il reato avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per prescrizione. Le argomentazioni difensive sono state integrate con due motivi aggiunti (il quinto ed il sesto).
La censura è infondata.
La Corte milanese, sulla base di una analitica e non manifestamente illogica ricostruzione dei fatti, ha ritenuto che il Dr. SS - medico pubblico dipendente in servizio presso una struttura sanitaria pubblica (l'Ospedale Del Ponte di Varese) per tutto il periodo in cui sono accaduti i fatti oggetto di contestazione all'imputato, con accesso al luoghi in cui la cartella della FA era custodita - abbia falsificato il partogramma nell'esercizio delle sue funzioni. Secondo la prospettazione difensiva invece l'esercizio delle funzioni sarebbe cessato con la originaria compilazione della cartella clinica (maggio del 1978) sicché le contestate alterazioni potrebbero al più essere ricondotte alla previsione sanzionatonia di cui all'art.482 CP. La tesi difensiva non può essere condivisa in quanto - secondo la consolidata interpretazione di questa Corte di legittimità - l'espressione "esercizio delle sue funzioni" usata dal legislatore nel sanzionare più severamente il falso commesso dal pubblico ufficiale, deve intendersi riferita all'ambito funzionale di competenza del p.u. Sicché, non essendo mai venuta meno in capo al SS la qualità di dipendente della anzidetta struttura pubblica e la possibilità di libero accesso alla cartella ivi custodita l'alterazione della stessa correttamente è stata ricondotta dal Giudice di merito sotto la previsione dell'art. 476 CP in quanto la cartella clinica manomessa e venuta a rappresentare e documentare fatti diversi da quelli che invece rappresentava e documentava nel suo tenore originario (Cass. pen. sez. VI 4.2.1998 n. 1305, ud.6.11.1997, Moschella, RV. 210440). Con il quarto motivo si deduce erronea applicazione della legge penale (art. 606 lett. b c.p.p. in relazione all'art. 490 CP). La Corte milanese avrebbe errato nell'affermare la responsabilità dell'imputato per la soppressione del foglio contenente il partogramma non considerando che - essendo il partogramma falsificato - con la eliminazione dell'atto stesso si era venuta a ripristinare la verità documentale. Le deduzioni difensive sono rafforzate con due nuovi motivi(il terzo ed il sesto).
Le censure sono prive di fondamento.
La Corte di merito ha ritenuto che essendo stata la cartella clinica originaria alterata solo in parte l'atto pubblico non avesse perduto la sua residua verità (al riguardo ha sottolineato che nel giudizio civile proprio le indicazioni contenute nel partogramma fino alle h. 10,30 sono state utilizzate dai periti d'ufficio per la ricostruzione del fatto) ed ha conseguentemente ritenuto applicabile la disposizione di cui all'art. 490 CP. La decisione è da condividere, in punto di diritto, atteso che, una volta accertata in linea di fatto la verità del documento - cartella clinica nel suo complesso, la ritenuta soppressione di una sola parte di esso ad opera dell'imputato correttamente è stata ricondotta, attesa la rilevanza giuridica del documento, sotto la previsione sanzionatoria di cui al citato art. 490 CP.. Con il quinto motivo si deduce mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e c.p.p.), per essere la Corte di appello da un lato pervenuta alla conferma del giudizio di colpevolezza del SS sulla base di un - erroneamente ritenuto - suo interesse alla falsificazione;
dall'altro, per avere affermato la responsabilità dell'imputato quanto al falso per soppressione, senza considerare che la sottrazione dell'atto poteva essere avvenuta in un momento qualsiasi compreso fra il 1982 ed il 1989. Gli argomenti a sostegno del vizio dedotto sono integrati con il secondo motivo nuovo.
Il denunciato vizio non è configurabile sotto alcuno dei profili prospettati.
Invero, il Giudice di secondo grado ha spiegato - con motivazione esauriente ed esente da manifesti vizi logici (pagg. 6, 7, 8 della impugnata decisione), con puntuali riferimenti agli elementi di prova raccolti e dopo avere richiamato(pagg. 3, 4) anche le motivazionì sul punto della sentenza del Tribunale di Varese - le molteplici ragioni per le quali ha ritenuto che il solo vero interessato all'alterazione del partogramma e concretamente i condizione di procedervi a notevole distanza di tempo dall'accadimento dei fatti (al riguardo la Corte di merito rammenta che solo al Dr. SS fu notificata il 17.9.1982 la citazione con la quale (appunto egli solo, fra la equipe medica che aveva partecipato al parto della FA, venne chiamato dagli MB al risarcimento dei danni). La diversa prospettazione ed interpretazione dei fatti da parte - della difesa dell'imputato - con riguardo anche alla sua condotta nel giudizio civile intentato dagli MB, nel corso della quale non ha negato di essersi allontanato dalla sala parto - sulla base delle quali si assume la insussistenza di indizi gravi precisi e concordanti nei confronti del SS non vale pertanto a rendere priva di fondamento quella fatta propria dalla Corte milanese. Nè, sulla base di tale diversa prospettazione ed interpretazione può il Giudice di legittimità sostituire una propria valutazione a quella adottata in sede di merito, trattandosi di attività preclusa in questa sede.
Analoghi rilievi devono essere fatti con riguardo alla identificazione della data della soppressione del partogramma, che la Corte d'appello ha collocato con esaustiva e non illogica motivazione nel periodo di tempo compreso fra il 3.5.1989 (data in cui i periti del Tribunale si resero conto della alterazione del partogramma) ed il 27.6.1989 (data di rilascio della prima copia della cartella clinica priva di tale atto).Ed in proposito la stessa Corte ha rilevato che solo il SS che fondava sul partogramma alterato gran parte della sua impostazione difensiva (sostenuta anche da una autorelazione, antecedente la notifica dell'atto di citazione) aveva interesse a tale soppressione, una volta divenuto evidente e per così dire ufficiale,11 3.5.1989 - durante l'espletamento della consulenza d'ufficio collegiale nel processo civile, e in particolare in occasione della visita medica cui venne sottoposta la FA:
cfr. sentenza di primo grado - il contrasto fra la copia della cartella clinica comprendente il partogramma originario (con controlli sulla partoriente fino alle h. 10,30) in possesso degli attori MB e quella prodotta dal Dr. SS, recante l'indicazione di controlli fino alle h.11,30 quindi in prossimità del parto(avvenuto alle h. 11,50).
Con il sesto motivo si deduce violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p., in relazione all'art. 78 c.p.p., per avere la Corte errato nel ritenere giustificata la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, pur in difetto degli estremi di un danno alla stessa p.c. conseguente all'accertamento di reati di falso in capo al SS in quanto la p.c. era già in possesso di copie "vere" della cartella clinica originale.
La censura è manifestamente infondata.
La Corte di appello ha individuato precisi profili di danno risarcibile a favore della parte civile, conseguenti all'alterazione ed alla soppressione di parte della cartella clinica concernente la FA, e sostanzialmente consistiti nella lesione del diritto degli MB a disporre di una fedele e completa documentazione della vicenda occorsa in occasione del parto: mancata disponibilità che tra l'altro ha reso particolarmente difficoltosa anche la trattazione della causa civile, per la presenza di copie diverse del partogramma. Del resto, la soluzione cui è pervenuto in proposito il Giudice di secondo grado - ritenendo che il danneggiato, cui ai sensi degli artt. 185 CP e 74 c.p.p. spetta il risarcimento del danno può ma non deve necessariamente identificarsi con il soggetto passivo del reato, essendo sufficiente che il soggetto abbia riportato un danno riconducibile (con relazione di causa ad effetto) all'azione o all'ommissione del soggetto attivo del reato - è del tutto corretta dal punto di vista giuridico e conforme all'orientamento manifestato da questa Corte (Cass. pen. sez. VI 28.5.1996, c.c.21.3.1996, Della Fornace ed altri, RV.204802).
In proposito va comunque rilevato che il Tribunale ha pronunciato sentenza di condanna generica al risarcimento dei danni, e che a sorreggere tale decisione confermata in appello) è sufficiente l'accertamento di un fatto illecito anche solo potenzialmente produttivo di danno che dovrà essere accertato nell'an e nel quantum in sede civile.
Sicché anche sotto questo profilo la sentenza non menta censura. Con il settimo motivo, integrato dal settimo nuovo motivo, si lamenta violazione dell'art. 606 lett. e c.p.p. in relazione all'avvenuto diniego, con motivazione del tutto inadeguata - delle chieste attenuanti generiche.
La censura è infondata.
Al riguardo deve rilevarsi che la Corte di merito ha preso in esame le specifiche doglianze mosse dall'imputato al diniego delle indicate attenuanti da parte del Giudice di primo grado (mancata valutazione dello stato di incensuratezza, dell'excursus professionale e della carriera politica del Dr. SS, nonché dell'offerta risarcitoria di duecento milioni di lire) e le ha disattese rilevando: che la gravità dei fatti non è certo diminuita dall'avere l'imputato ricoperto cariche di prestigio e di responsabilità non essendo stati commessi i fatti stessi in presenza di situazioni soggettive sfavorevoli;
che la proposta comunque non si era concretizzata, anche per la convinzione del Dr. SS che i danni dovessero essere risarciti solo dall'Ente ospedaliero;
e ritenendo quindi che l'effettivo stato di incensuratezza non fosse circostanza idonea a contrastare i suesposti negativi elementi. Ciò posto, osserva il Collegio che secondo la consolidata interpretazione di legittimità, ai fini della concessione o del diniego delle indicate attenuanti generiche è sufficiente che il Giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati nell'art. 133 CP, che ritiene prevalente ed atto a consigliare o meno la concessione del beneficio: con la conseguenza che anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole e) alla entità del reato o alle modalità di esecuzione dello stesso è sufficiente per negare o concedere tali attenuanti. Nella specie la Corte di merito ha giustificato analiticamente - e cioè non con formule 91 di stile - ed in modo non illogico il diniego: pertanto la relativa conclusione - alla quale la difesa pur si oppone sulla base di una differente valutazione della personalità del reo e della gravità dei reati dei quali l'imputato è stato riconosciuto responsabile - non è sindacabile in questa sede. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla refusione di quelle sostenute dalla costituita parte civile FA NN, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché di quelle sostenute dalla parte civile che liquida complessivamente in L.
3.000.000 per onorari oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2000