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16 settembre 2010
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8 dicembre 2011
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18 settembre 2012
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Art. 76
Modalita' della votazione
1. Possono essere presenti in camera di consiglio i magistrati designati per l'udienza.
2. La decisione e' assunta in camera di consiglio con il voto dei soli componenti del collegio.
3. Il presidente raccoglie i voti. La decisione e' presa a maggioranza di voti. Il primo a votare e' il relatore, poi il secondo componente del collegio e, infine, il presidente. Nei giudizi davanti al Consiglio di Stato il primo a votare e' il relatore, poi il meno anziano in ordine di ruolo, e cosi' continuando sino al presidente.
4. Si applicano l' articolo 276, secondo , quarto e quinto comma, del codice di procedura civile e ((l'articolo)) 118, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile .
Modalita' della votazione
1. Possono essere presenti in camera di consiglio i magistrati designati per l'udienza.
2. La decisione e' assunta in camera di consiglio con il voto dei soli componenti del collegio.
3. Il presidente raccoglie i voti. La decisione e' presa a maggioranza di voti. Il primo a votare e' il relatore, poi il secondo componente del collegio e, infine, il presidente. Nei giudizi davanti al Consiglio di Stato il primo a votare e' il relatore, poi il meno anziano in ordine di ruolo, e cosi' continuando sino al presidente.
4. Si applicano l' articolo 276, secondo , quarto e quinto comma, del codice di procedura civile e ((l'articolo)) 118, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile .
Commentari • 167
- 1. Il ricorso incidentale e la dibattuta questione dell’ordine di trattazione con il ricorso principaleAvv. Antonio D'Atteo · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 13.55401
[…] La dottrina, invece, richiama l'art. 76 del c.p.a., che fa riferimento all'art. 276, co. 2, del codice di procedura civile. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Roma, sez. III, sentenza 10/07/2012, n. 6222Provvedimento: […] ove al contrario si ritenga che esso sia una mera esortazione priva di effetto, dovrebbe concludersi per l'assenza di interesse al ricorso, contemporaneamente affermandosi che tale invito “potrà rimanere del tutto disatteso senza conseguenza alcuna” - denuncia che gli atti impugnati sono illegittimi in quanto: a) nessuna competenza può riconoscersi all'organo di autogoverno in materia di interpretazione e applicazione di norme processuali, quale l'articolo 76 c.p.a. (primo motivo); b) in ogni caso l'interpretazione dell'articolo 76 c.p.a. proposta dal Consiglio di Presidenza non è corretta; […]Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- partecipazione magistrati alle udienze·
- composizione collegi giudicanti·
- annullamento verbale Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa·
- autogoverno della magistratura·
- potere disciplinare del Consiglio di presidenza·
- interpretazione art. 76 c.p.a.·
- ispezioni e verifiche del Consiglio di presidenza·
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- legittimità costituzionale art. 76 c.p.a.