Sentenza 18 novembre 2010
Massime • 1
Il reato di truffa si consuma nel momento dell'effettivo conseguimento dell'ingiusto profitto, con correlativo danno della persona offesa, identificato in quello dell'effettiva prestazione del bene economico da parte della vittima, con conseguente passaggio nella sfera di disponibilità del reo. (Fattispecie in tema di prescrizione, nella quale tale momento è stato fatto coincidere con quello in cui era stata eseguita l'ultima ricarica telefonica da parte del raggirato a beneficio degli imputati, i quali avevano ingenerato nella vittima il timore di un pericolo immaginario ove questi non avesse provveduto all'operazione).
Commentario • 1
- 1. Come si determina la competenza per territorio ove si proceda per il delitto di stalkingDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 luglio 2020
Cassazione penale, sez. V, 12 febbraio 2020 (ud. 12 febbraio 2020, dep. 4 giugno 2020), n. 16977 (Presidente Vessichelli, Relatore Brancaccio) (Ricorso dichiarato inammissibile) (Riferimenti normativi: Cod. pen., art. 612-bis; Cod. proc. pen., art. 8, c. 1) Il fatto La Corte d'Appello di L'Aquila confermava la sentenza del Tribunale di Chieti con cui l'imputato era stato condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, con sospensione condizionale e non menzione, in relazione al delitto di atti persecutori aggravato e diffamazione. In particolare, le condotte di reato, ritenute tra loro in continuazione, erano state realizzata mediante telefonate moleste ripetute e messaggi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/11/2010, n. 42958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42958 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 18/11/2010
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 3574
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 18872/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IL RO, nata a *Boeblingen (D) il 11/9/1982* e da DI AN AT, nata a *Mirabella Imbaccari il 25/2/1983*;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta, 2^ sezione penale, in data 10/11/2009;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dr. Domenico Gallo;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, Dr. Antonio Gialanella, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione del reato;
Udito il difensore, avv. Pintus Antioco che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 10/11/2009, la Corte di appello di Caltanissetta, confermava la sentenza del Gup presso il Tribunale di Enna, in data 24/1/2008, che aveva condannato IL RO e DI AN AT alla pena di mesi di reclusione ed Euro 800,00 di multa ciascuna per il reato di truffa aggravata, in concorso, effettuata ingenerando nella persona offesa, \Rino @Artico\, il timore di un pericolo immaginario.
La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello, in punto di sussistenza degli estremi della condotta punibile e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità di entrambe le imputate in ordine ai reati a loro ascritti, ed equa la pena inflitta, respingendo l'eccezione di prescrizione.
Avverso tale sentenza propongono ricorso entrambe le imputate personalmente sollevando, un unico motivo di gravame con il quale eccepiscono che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte d'appello, il reato si sarebbe prescritto alla data del 9/2/2009, anche calcolando la sospensione di tre mesi e 21 giorni, in quanto l'ultima ricarica telefonica effettuata dalla parte offesa, indotta in errore, risaliva al 19/4/2001. Al riguardo deducono che il giudice di prime cure, giudicando della posizione della coimputata LA, aveva cristallizzato la data della commissione del reato in epoca precedente a quella indicata in contestazione, avendo preso in considerazione l'epoca dell'ultima ricarica effettuata. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Secondo l'insegnamento di questa Corte: "Il momento consumativo del delitto di truffa, anche agli effetti della competenza territoriale, è quello dell'effettivo conseguimento dell'ingiusto profitto, con correlativo danno alla persona offesa, e tale momento si verifica all'atto dell'effettiva prestazione del bene economico da parte del raggirato, con susseguente passaggio dello stesso nella sfera di disponibilità dell'agente" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3869 del 30/05/1997 Cc. (dep. 30/06/1997) Rv. 207988; Sez. 1, Sentenza n. 29368 del 21/06/2001 Cc. (dep. 19/07/2001) Rv. 219416). Non v'è dubbio, pertanto, che nel caso di specie, il momento consumativo corrisponda a quello dell'ultima ricarica telefonica (azione che integra il conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente con il correlativo danno alla persona offesa) effettuata dal raggirato.
Infatti la parte offesa ha dichiarato (fol. 5 della sentenza del Tribunale) che aveva iniziato a fare le ricariche a favore delle ragazze dal Natale del 2000, sino, circa, al marzo 2001 ed il Gup, con riferimento alla coimputata LA IS, ha accertato che l'ultima delle ricariche in questione risale all'epoca in cui la predetta era ancora minorenne (cioè ad epoca precedente al 21/6/2001).
Pertanto dagli accertamenti del fatto compiuti in sede di merito risulta che il momento consumativo del reato di truffa a consumazione prolungata contestato alle odierne imputate risale al 14/1/2001. Pertanto, tenendo conto delle sospensioni per complessivi gg. 111, il termine di prescrizione è scaduto il 9/2/2009, prima della celebrazione del processo d'appello.
Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2010