Cass. pen., sez. II, sentenza 18/11/2010, n. 42958
CASS
Sentenza 18 novembre 2010

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il reato di truffa si consuma nel momento dell'effettivo conseguimento dell'ingiusto profitto, con correlativo danno della persona offesa, identificato in quello dell'effettiva prestazione del bene economico da parte della vittima, con conseguente passaggio nella sfera di disponibilità del reo. (Fattispecie in tema di prescrizione, nella quale tale momento è stato fatto coincidere con quello in cui era stata eseguita l'ultima ricarica telefonica da parte del raggirato a beneficio degli imputati, i quali avevano ingenerato nella vittima il timore di un pericolo immaginario ove questi non avesse provveduto all'operazione).

Commentario1

  • 1Come si determina la competenza per territorio ove si proceda per il delitto di stalking
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 luglio 2020

    Cassazione penale, sez. V, 12 febbraio 2020 (ud. 12 febbraio 2020, dep. 4 giugno 2020), n. 16977 (Presidente Vessichelli, Relatore Brancaccio) (Ricorso dichiarato inammissibile) (Riferimenti normativi: Cod. pen., art. 612-bis; Cod. proc. pen., art. 8, c. 1) Il fatto La Corte d'Appello di L'Aquila confermava la sentenza del Tribunale di Chieti con cui l'imputato era stato condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, con sospensione condizionale e non menzione, in relazione al delitto di atti persecutori aggravato e diffamazione. In particolare, le condotte di reato, ritenute tra loro in continuazione, erano state realizzata mediante telefonate moleste ripetute e messaggi …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 18/11/2010, n. 42958
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42958
Data del deposito : 18 novembre 2010

Testo completo