Provvedimento: […] 2. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art.1243 cod.civ., dell'art.5 ter del Reg. CE n.855/2006, introdotto dal Reg. CE 1034/2008 del 21/10/2008, dell'art.8 ter della legge 5 aprile 2009, n.33, dell'art.5 della legge n.468/1992, degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., trattandosi di disposizione self executing. La ricorrente sostiene che ricorreva la compensabilità ex art.1243 cod.civ., trattandosi di crediti liquidi ed esigibili: in particolare, a suo parere, il credito dell'GE era liquido, perché esattamente determinato nel suo ammontare, ed esigibile, perché iscritto nel Registro dei debitori e non versato, nonostante il rigetto delle istanze di sospensione avanzate al TAR del Lazio.
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